dforitell Itiiuersitii ffiibrarg -Stlraca, Nm fork FROM THE BENNO LOEWY LIBRARY COLLECTED BY BENNO LOEWY 1854-1919 BEQUEATHED TO CORNELL UNIVERSITY j ■ / u. 'G '^ D? THE VENETIAN PRINTING PRESS. PUBLISHER'S NOTE. Two hundred and sixly-Jive Copies of this Work printed for England, and Tzvo hundred and fifty-five Copies for G. P. Putnam's Sons, New York. Each Copy numbered, and the Type distributed. No. djy / THE VENETIAN PRINTING PRESS AN HISTORICAL STUDY BASED UPON DOCUMENTS FOR THE MOST PART HITHERTO UNPUBLISHED. BY HORATIO F. BROWN. PVITH TWENTT-rWO FACSIMILES OF EARLY PRINTING. NEW YORK : G. P. PUTNAM'S SONS. LONDON: JOHN C. NIMMO. MDCCCXCI. CHISWICK PRESS : C. WHITTINGHAM AND CO., TOOKS COURT, CHANCERY LANE, LONDON. TO MY FRIEND JOHN ADDINGTON SYMONDS. PREFACE. HIS book consists of two parts. First, an historical study of the Venetian Printing Press from its origin down to the fall of the Repubhc, based, in a large degree, upon the documents which form the second part of the book. In this study I trace the history of the Venetian press from its introduction, through the sixteenth century — noting especially how press legislation grew up, preceded by custom and pra6tice, and then formulated in law ; how the government dealt with such questions as copyright, protection, and censorship ; how the Guild of Printers and Booksellers was founded and governed ; how the book trade came under the influence of the Index and the Inquisitorial censorship, and how the Republic endeavoured to proteCt the trade, thereby involving itself in a long struggle with the Church of Rome — till we reach the slow decline of the Venetian press through the seventeenth and eighteenth centuries, in spite of the legis- lation which was designed to preserve it. I have called the work a study, rather than a history of the Venetian press, because I feel that a true history of that press would require far more bibliographical knowledge than I possess. This book will have fulfilled its purpose if it serves as a pioneer along a line of research which has never been adequately explored, except at its beginning, and then almost entirely from a bibliographical, not from an historical or legal point of view. The second part of the book contains the documents which served as a basis for the study. By far the larger part are published now for the first time. In some cases I have reprinted documents which have already seen the light, because I know that they are difficult of access to English students. These documents fall into several groups. I . The laws of the Republic on the subjed of the printing press and the book trade. Though many of these laws were printed on loose sheets at the time of their issue, for use among the officials and the book trade, and viii Preface. still exist here and there as curiosities, yet I believe they are now colleded and published together for the first time. 2. A table showing the number of monopolies, copyrights, imprimaturs, and patents granted by the College, the Senate, or the Council of Ten, from the year 1469 to 1596. The late Professor Rinaldo Fulin published in the Archivio Veneto (tom. xxiii. parte i) an abstrad of these documents down to the year 1526. From that year onwards I transcribed the originals in full, and have referred to them in the course of my Introdudion. But in the process of printing the present volume it was found impossible to include them, owing to their bulk. I hope to offer them as a supplement, should the reception of this book justify the belief that the pubhc desires to possess them. 3. The Mariegole, or matriculation book of the Guild of Printers and Booksellers, containing the first bye-laws of the corporation, is transcribed from the unpublished original now at the Museo Civico di Venezia. 4. A selection of documents from the unpublished minute-book of the Guild of Printers and Booksellers, bound up with the Mariegole. 5. Documents illustrating the relations between the Curia and the Republic on the question of the book trade. They are all of the nature of ConsuUe^ox official memorials presented, on the invitation of the government, by its own officers or experts. 6. The list of Venetian printers and booksellers is based on Emmanuele Cicogna's unpublished MS, list, now at the Museo Civico. But I have been able to add a considerable number of names from other sources, though the list is, no doubt, incomplete. 7. The analysis of press prosecutions before the Holy Office in Venice has been compiled diredly from the documents of the Venetian Inquisition now at the Frari, 8. The entries in the Bookseller's Journal of 1484 have been tran- scribed from the MS. at the Marciana Library in Venice (CI. xi. Cod. xlv.). Sig. B. Calore, of the State Archives, has called my attention to a similar day-book now at the Frari, but as yet uncatalogued. It is marked on the outside '* 1596, Baratti^ A." The first entry is dated 1596, and the last 1603. Mr. T. W. Allen has given me most valuable help and advice while reading the proofs of the earlier chapters. My thanks are due to Sig. Giovanni Saccardo for his constant helpfulness, especially in indicating such useful sources of information as Morelli's Zihaldoni and the Valuation Rolls {Estiiiio) of the Republic; also to Com. Castellani, the Prefed of the Marciana, for his courtesy in allowing me to make facsimiles of several specimens of early Venetian printing. Sig. Castellani's interesting work, Preface. ix La Stampa in Venezia^ appeared when these sheets had already gone to the printers; but I have been able to avail myself of the information it con- tained, acknowledging my debts in their proper place. Mr. Blades' valuable monograph on Signatures appeared after the sheets were passed for press ; so, too, did Sig. Bernoni's Dei Torresani^ Blado e Ragazoni^ Milano, Hocpli. I further wish to express my gratitude to Sig. Camillo nobile Soranzo of the Marciana, to the Abbate Nicoletti of the Museo Civico, and to Sig. Giomo of the Archivio di Stato for their unfailing help and courtesy. The late Direftor of the Archivio, Com. Cecchetti, is now beyond the reach of thanks. His death is an irreparable loss, and to him above all I feel myself indebted. Horatio F. Brown. JS^^^^^ f^^ J?**'^^^!^ ^^sra W^" H»^2^ ^ wl^^^^ iM^ CaESKT^Efi Ih^i^^^ ^^ ^^iS^^^ Ir^^ W H 1 1 a § r| CONTENTS. CHAPTER 1. [1461.] 1469 — 1470. THE FIRST BOOKS AND THEIR PRINTERS. PAGE The Decor Puellanim and the date 1461 — The date attacked — Arguments in favour of the date, (i) the date itself, (2) contemporary evidence, Italian and foreign, (3) popular tradition, (4) official tradition — Arguments against the date, (l) decree of the Cabinet, (2) colophon of the Epistolee Fatnilinres, (3) Jenson's silence from 1461 to 1470, (4) identity of the Decor Puellarum with the editions of 147 1 CHAPTER II. 1469 — 1481. JOHN OF SPEYER AND NICOLAS JENSON. Death of John of Speyer — His works— Number of copies he printed — Nicolas Jenson, his birthplace and early life — He settles in Venice — His first books — Amount of w^ork he produced — His fame — Made Count Palatine — His wealth — His home and family— Reported sale of his charafter — His partnerships — His death — The firm of John of Cologne, Nicolas Jenson, and associates . . . • • CHAPTER III. 1469 — 1481. HOW THEY PRINTED. Roman, Gothic, and Greek charafter— Double columns— Signatures— Catchwords- Registers— Numeration— Imprints— Format— Capitals and initials— Colophons and prefaces — Paper — Ink — Cost of an edition — Partnerships .... 17 xii Contefifs. CHAPTER IV. 1470— 1515. FROM JENSON TO ALDUS. PAGE The spread of the art — German printers— Christopher Valdarfer — Clcmente da Padova — Philippus Vcnetiis— Erhard Ratdolt, Bernard Piftor, and Peter Loslein — The brothers de Gregoriis, Matheo de Co de ca— Benalius de Benaliis— Andrea de Torresani — Ottaviano Scotto — Alessandro Paganino— The book-buying public and the book-market — Extension of the market, and decline in the quality of books . 28 CHAPTER V. 1484 — 1485. A BOOKSELLER OF 1 484. A bookseller's journal — What he sold — His prices — The books in greatest demand — His stock-in-trade — His gains .......... 36 CHAPTER VI. 1490— 1 515. THE EPOCH OF ALDUS. Early publications of novels, music, geography, Eastern languages — The advent of Aldus — Two aspefts of his work: (i) as scholar, as Hellenist and Humanist; (2) as typographer — His Greek press — Aldus at Sant' Agostino — Rival Greek presses: Gabriel da Brisighclla and ZacchariaCaliergi — The Aldine or Neacademia — Aldus as editor — Use of ancient codices as copy — Latin press — Aldus as printer — Greek charadler — Roman charadfer — Italic charadter — Consequences of the adoption of this charafter — Forgeries — Aldus at San Paternian — His first will — His death and funeral ........... 40 CHAPTER Vn. 1469— 1517. BOOKS BEFORE LEGISLATION. The importance of the Venetian Press — The government and the book trade : proteftion of the art and protedion against the art — Various kinds of privileges : (l) Monopolies ; (2) copyright to author ; (3) copyright to editor ; (4) patents; Contents. xiii CHAPTER IX. 1517— 154.9. EARLIEST LEGISLATION. Objefts : (i) formulation of custom and precedent ; (2) proteflion and encourage- ment of the trade ; (3) proteftion of the consumer against bad workmanship ; (4) definition of literary proprietorship ; (5) creation of a censorial board — Copyright, 1517 — Censorship, 1526 — Copyright and workmanship, 1533 and 1537 — Decline of the art and reasons for this — Censorial board, 1544 — Literary property, 1544-5 — Foreign imprints, 1547 — Appearance of the index ot pro- hibited books — Creation of the guild of printers and booksellers . PACK (5) proteftion, (a) of individual, (/>) of art — Petitions for privileges — Certificates in support of petitions — Conditions attached to privileges, (a) as regards the quality of the work, (,'5) as regards the speed of produdion, (y) as regards the rights of others — Duration of privileges — Enforcement of privileges ... 50 CHAPTER Vni. 1469 — 1528. BOOKS BEFORE LEGISLATION. Protedlion against the art — Censorship of three kinds : (i) religious, testamurs and imprimaturs; (2) literary, Marcus Musurus and Andrea Navagero ; (3) moral, subdivided into (o) public or political morality, and (/(3) private morality — The case of Alvise Cinthio degli Fabritii — Resume ....... 60 CHAPTER X. 1549— 1595. THE GUILD OF PRINTERS AND BOOKSELLERS. Mariegok of the guild — Bye-laws of the guild — Delays in the formation of the guild — Minute-book of the guild — Legislation by the guild — Taxation — Disorders in the guild — Jurisdidlion of the guild ....•••• °3 xiv Co7itents. CHAPTER XI. 1549— 1596. THE GOVERNMENT AND THE GUILD. PAGE Excessive legislation — The clandestine press ........ 92 CHAPTER Xir. 1 500 — 1600. THE VENETIAN PRESS IN THE SIXTEENTH CENTURY. Copyright — Duration of copyright — Penalties for infringement of copyright — Average number of copyrights per annum — Refusal of copyright — Cost of printing in Venice — Decline in the V^enctian press — The centres of the book trade and of the printing presses — Signs — Distinguished names — Romances — Maps — Travels — Tariffs — Engraving — Greek — Hebrew — Oriental languages — Music ... 96 CHAPTER Xni. 1548— 1593. THE INQUISITION. The Holy Office in Venice ; its position and powers; the lay assessors — Composition of the tribunal^Archivc of the Holy Office — Procedure — Penalties — The case of Francesco Stella ....... CHAPTER XIV. 1548— 1593. THE INDEX AND THE BOOK TRADE. The crucial moment in the history of the Venetian Press — Partot a wider subjeft, the quarrel between the Church and the State^ — First independent censorial adfion on the part of the Church — Bishop Franco of Treviso — Earliest catalogues of pro- hibited books — Paris— Louvain — La Casa's Catalogue in Venice — Its true date — The Council of Ten take adion to support the Catalogue— The Catalogue of the Venetian Inquisition, 1554 — The Inquisition and the custom house — The Index of Paul IV., 1559 — Its reception — The Moderatio Indicis of 1 561 — The Triden- 109 Contents. xv PAGE tine Index and the Ten Regul^e, 1564 — The Tenth Rule and the press laws of Venice — Reception of the Tridentinc Index — Its effcd — First signs of disagree- ment between Venice and Rome — The Bull in ccena Domini — The Congregation of the Index, J 57 I — The Sixtine Index, 1590 — Clement VIII., 1592 . .122 CHAPTER XV. 1593—1596- CLEMENT VIII. AND THE REPUBLIC. Paolo Paruta, Venetian ambassador at Rome — The case of Margounios, Bishop of Cythera — The Clementine Index prepared — Delayed — Paruta's remonstrance — The case of Domenico Bassa — The case of the Inquisitor of Bergamo . . 135 CHAPTER XVI. 1596. THE CLEMENTINE INDEX AND THE CONCORDAT. Publication of the Index ; its date — The hntrudio — The protest of Venetian printers and booksellers — The adlion of the Republic — The Concordat signed — Its terms — The attitude of Venice towards the Church . . . . . . • H+ CHAPTER XVII. 1596 — 1623. THE ECCLESIASTICAL ATTACK ON THE CONCORDAT. The position Venice desired to assume — Clause Seven of the Concordat, and the corollaries Venice deduced from it — Venice still Catholic — Double attitude the cause of weakness — The praftical success of the Church . . . • • '53 CHAPTER XVIII. 1605 — 1650. THE INTERDICT AND FRA PAOLO SARPL The quarrel continued — The immediate causes of the Interdift — The adjustment of the quarrel — Era Paolo Sarpi ; his championship of the Republic and his views on the relation of Church to State — The attempt to suppress discussion of the Inter- xvi Contents. PACE dift — The case of Giovanni Battista Ciotto — Violation of the Concordat — Sarpi's Consulta siilln rcgolaziofic delle Stampe — The three classes 0*1 books created by the seventh clause of the Concordat ; and examples^Sarpi's advice contained in the Diicono sopra le Stiwtpe and the Discorso sopra P Inquisitione — His conclusions — Resume of Sarpi's position — Efforts of the government to make good this position — Success of the Church in delcating it . . . . . . . .158 CHAPTER XIX. 1600 — 1699. PRESS LEGISLATION DURING THE SEVENTEENTH CENTURY. Its inefficiency — Multifarious legislation — Official proofreaders — The Senate ceases to be the fountain of copyright — The Guild takes its place — The rights of the Library of St. Mark — The Superintendent of the Press — The tariff" of the official readers — The four groups of press laws in this century ; their excellence and inefficiency — The reason for this . . . . . . . . . . .174 CHAPTER XX. 1604 — 1699. THE GUILD DURING THE SEVENTEENTH CENTURY. Its powers increased — Its powers over the press of Venice — Internal difficulties and abuses — The income and the taxation of the guild — The guild hall . . .181 CHAPTER XXI. 1700 — 1796. PRESS LEGISLATION AND THE GUILD DURING THE EIGHTEENTH CENTURY. The list of members— Taxation of the guild— The admission of bookbinders— Exami- nation of candidates as binders, as booksellers, and as printers — Revival of the office of Superintendent — Efforts to restore the quality of printing — Tariff" for printing in various types— Official examination of type-foundries- Attempt to regulate supply to demand— Eff'orts to restore the quality of paper and of ink— The end of the guild — Resume ,gc Contents. xvii CHAPTER XXIT. 1765 — 1796. LAST WORDS WITH ROME. The report on the printing press presented in 1765 — Official review ot the history of the press in Venice ; the causes of its decline, and remedies proposed — The posi- tion of the Inquisitor — Appointment of a Venetian subjeft, an ecclesiastic, to work with him — Opposition at Rome — Pietro Franceschi's opinion — Venice refuses to withdraw the order of 1765 — Fall of the Republic ...... PAGE 196 DOCUMENTS. I. Laws of the Republic relating to the printing press .... II. Analysis of the number of monopolies, copyrights and patents (1469 — 1596) III. Mariegole of the Guild of Printers and Booksellers .... IV. Minute-book of the Guild of Printers and Booksellers .... V. Documents illustrating the relations between Rome and Venice on the subjcft of the printing press ......... VI. Catalogue of Venetian printers and booksellers (1469 — 1796) VII. Trials before the Holy Office for press offences (1547 — 1730) VIII. Abstrafts from a bookseller's day-book (1484) Index .........••••• 205 235 241 249 337 395 421 429 453 LIST OF ILLUSTRATIONS. 1. Jenson. Decor Puellarum. A. 14.61 [1471] . 2. Jenson. „ ,, B. 1461 [1471] . 3. Jenson. „ „ Colophon. 1461 [1471] 4. John of Speyer. Pliny, De N at ttrali Historic. 1469 5. John and Windelin of Speyer. S. Augustine, De Civitate Dei. 6. Jenson. Cicero, Episto!^ ad Jtticiim. 1470 7. Jenson. Cicero, Epistola Familiares. 147 1 8. Valdarfer. Bessarion, Oratio. 1 47 1 9. Gabriele di Piero. Boccaccio, Philocolo. 1472 10. Ratdolt. Coriolanus Cepio, Mocenhi gesta. 1477 11. Ratdolt. Fasciculus tetnporufn. 1480 12. Alessandro Paganino. Xenophon, Fita di Cyro. I 5 27 13. Laonico Cretese. Womcr, Batrachomyomachia. i486 14. Aldus. Aristotle, Opera. 1495 15. Gabriel Braccio. ^sop, Fabula. 1498 . 16. Caliergi. Suidas, Etymologicum. 1 499 17. Marcantonio Justinian. Psalter. 1546 . 18. Marcantonio Justinian. Pentateuch. 1551 19. Domenico Guerra. Manoli Blessi. 1571 ? 20. Antonio Gardano. Archadelt, M/^r/g-^//. 1539 21. Antonio Gardano. „ „ ^539 22. Buglhat, de Campis, Hucher. N\o\^, Madrigali. 1539 to face page 1470 2 2 2 10 10 I 2 »9 29 29 30 3' 33 42 +3 43 4+ 104 106 107 108 108 108 LIST OF THE MORE IMPORTANT WORKS REFERRED TO IN THIS BOOK. 1. Yi-Am, Repertorlum Bibliographicum. Stuttgartias. Sumptibus Cotta;. 1838. 4 vols. 2. VdLnzQT, Jniiaks Typogrtiph'ui. Norimbergae. 1793- 1803. 1 i vols. 3. Hohro^, Catalogus librorutn s^eculo XV impressorim. Hagae Comitum. 1856. 4. Paitoni, Ve7iexia la prima cltta ftiori della Gcrmania ove si esercito la stampa. Venczia. 1756. 5. Sardini, Esame sui principii della Francese ed Italiana tipografia, ovvero storia critica di Nicolao Jenson. Lucca. 1796. 2 vols. 6. Renoiiard, Annales de rimprimerie des Aides. Paris. 1803. 3 vols. 7. VixdiOt, Aide Manuce. Paris. 1875. 8. Fulin, Documenti per servire alia storia della tipografia Venexiana. Venczia. Visentini. 1882. 9. Berlan, La introdiixione della stampa in Milario. Venczia. 1884. 10. Reusch, Der Index der Verbotenen Biichcr. Bonn. Cohen. 1883, 1885. 2 vols. 11. QcQchctii, La Republiea di yenezia e laCorte di Rof/ia. Venczia. Naratovich. 1874. 2 vols. 12. Romanin, Storia documentata di Venezia. Venczia. Naratovich. 1853-1861. 10 vols. 13. Sarpi, Opere. Helmstat. 1761. 8 vols. 14. Zaccaria, Storia Polernica delle proibizione de' Libri. Roma. 1777. 15. Legrand, Bibliographie Helleniqiie. Paris. Lc Rotix. 1885. 2 vols. 16. Omont, Specimens de cara£leres Hebreux, Grecs, Latins, et de musique graves a Fenise et a Paris par Guillaiime le Be. Paris. 1889. 17. VzssdLno, 1 novellieri italiani. Torino. 1878. 2 vols. 18. Q'lQogm, Iscrizioni l^eneziane. Venezia. 1824- 1853. 6 vols. 19. Qaco^z, Bibliografia Veneziana. Venezia. 1847. 20. Soranzo, Bibliografia Veneziana. Venezia. 1885. 21. Sanuto, Z)/<7r/V. Venezia. 1879. In course of publication. 22. Paruta, La Legazione di Roma. Deputazione Veneta di Storia Patria. Seric IV. Miscellanea. Vol. VII. Venczia. 3 vols. 23. Fisher, IntrodiiBion to a Catalogue of Early Italian Prints. London. 1888. 24. Archivio Veneto. 25. Morelli, Zibaldoni MSS. at the Musco Civico di Venezia. 26. Rossi, Costumi. MSS. at the Marciana. 27. Meermann, Origines Typographical. Hagae Comitum. 1765. 2 vols. 28. Maittaire, Annales Typographici. Hagae Comitum. 1 7 19. 9 vols. 29. Ytmno, Storia ed analizi degli antichi Rofnanzidi Cavalleria. Milano. 1828. 5 vols. 30. Castellani, La stampa in Venezia dalla sua origine alia niorte di Aide Manuzio seniore. Venezia. Ongania. 1889. 31. Qz%x.€[\&n\,I privilegi di Stampa e la proprietaletterariain Fenezja. Venezia. Visentini. 1888. THE VENETIAN PRINTING PRESS. CHAPTER I. [1461.] 1469 — 1470. THE FIRST BOOKS AND THEIR PRINTERS. The Decor Puellarum and the date 1461 — The date attacked — Arguments in favour of the date, (1) the date itself, (2) contemporary evidence, Italian and foreign, (3) popular tradition, (4) official tradition — Arguments against the date, (i) decree of the Cabinet, (2) colophon of the Epistola Familiares, (3) Jenson's silence from 1461 to 1470,(4) identity of the Decor Puellarum with the editions of 147 1. OWEVER large may be the share which Italy took in the application and development of typography, she can lay no claim to the invention of the art of printing with moveable type. Even if we take the earliest date which can be assigned to a book printed in Italy, it is certain that Germany had preceded her by several years. German printers brought the new art, already matured, across the Alps ; and whatever may be the subsequent glories of the Italian press, however honourable her position as foster-mother to typography, she cannot wear the laurels of invention on her brow. At the very outset of our study we are met by a difficulty upon this question. What is the earliest date which may be assigned to a book printed in Italy ? This question is closely connedled with the special subjed of this treatise — the Printing Press of Venice — and introduces us immediately to the origins of that Press. The year 1465 is now almost universally assigned as the date of the B 2 The Venetian Printing Press. first type issue from any Italian press/ That year is the date which appears in the Latlantius, printed at Subiaco by Sweynheym and Pannartz." There is, however, another book in existence, which, by the date it bears, contests the priority of the Subiaco La5lantius. This book is the famous Becor Puel- larum'^ printed, as the colophon declares, by Nicolas Jenson in the year 1 46 1. -,11 The Becor Puellarum is a book of instrudion to young girls how best to rule their lives. It was composed, most probably, by a Carthusian monk, Giovanni Corner, known, under his conventual name of Giovanni di Dio, as the author of several other similar works of devotion. The writer speaks olnoi altri Certosini ; and there is sufficient proof from internal evidence* that the book was written by a Venetian for Venetian girls. The book is not very rare; but before its date was impeached, it commanded large prices as the earliest monument of Italian typography. The Decor Puellarum is a small quarto volume, intended for the pocket; it contains 118 leaves unnumbered ; it has twenty-two and twenty-three lines to the page, and thirty-three words to the line. The type is Roman; the height of composition 126 mm., and its width 75 mm. There are no signatures nor catchwords. There is no title-page, but the title is given in majuscule at the head of the first page. The colophon is printed in the same type as the title. No place of printing is named. ^ The date 1461 has been attacked. It is said that MCCCCLXI. was ^ From papers in the archive of the Barbarigo family it appears that, in 1447-8, a certain Zuan de Biaxio bidclo e miniador da Bologna possessed forme, i.e. wood blocks, da stampar donadi et salterj. Archivio Vetieto, tom. xxix. p. 88. The exemption of books from customs dues is recorded in 1433. Ihid. p. 89. ^ Hain, *9,8o6. The Ladantius is the first book with a date printed at Subiaco. But on the authority of Sweynheym and Pannartz themselves, a Donatus, now lost, preceded the LaSlan- tius. In their appeal to Pope Sixtus IV., dated 1472, they speak of Donatus pro puerulis, unde imprimendi i7iitium stwipsimus. ' Hain, 6,069. * e.g., leaf ix. verso, line i i^,goze ior ghioccie ; leaf x. redlo, 1. I, quindexe for quindice ; leaf xliii. rffto, 1. 19, zudese for giudice, and this phrase, andando couerte secudo lusanxa de Venexia. ' The Marcian Library contains two copies of the Decor Pi/ellan/m,}prcs?,-rmr\icd ZZ,\, 41 392, and ZZ, 4, 41 393 respeflivcly, which we shall call Decor A and Decor B. In examining these two copies it became apparent that down to leaf xxi they belonged to different editions; from leaf xxii to the end ;;hey are identical. The measurements of the title-lines vary, and on almost every leaf down to the bottom of leaf xxi verso there are variations. The collation of Decor A is as follows : gathers, 4, 4, 2, 3, 6, 4, 7, i, 7, 2, 8, 2, 7, i, i ; prickings and ruling on the right-hand margin of the refto of each leaf down to leaf xxi are visible. The collation of Decor B is : gathers, 4, 6, 3, 6, 4, 6, 3, 5, 4, 6, 4, 5, 3. The British Museum, the Bodleian, and the Bibliothequc Nationale copies agree with Decor B. Decor B is printed throughout in Jenson's well-known charafter. Z)^ 6^ 5 S g S S .3 »o Z^ V- :^ o _ ^ *" O r^ O i£ ^ u 3 v3 • — ' \^ C k- p - S- - '^ = TJ O^ 3 jy n «4J r4 J5 *- t^ _- J2 r? O rj ^M* ^^ ^~ ' r i- c vo ^- a. Q- C c »- o - ^S d ^ 2 c ^ "^ *- _ C <^ t« 'O ^3 ^ *a £ §: ^ 3 C «« n: ^ .2 H ? o o z c ^ ^-q o lei 3 «2 '^ CL bO ^ tec 3 5< o 2 ^ E £^ S rt y ej tf) 3 •^i ^U S H-i u o 4J C> c c c n o a B q n rS ^ o C V *rj _ -9 c-rj; c -2 15 5 g^ 3 o B^£ %^ c X O r-ar ^^ \3.5 O C o -T3 > y vO .<3 o z < CO H z > u O CL " c § '^C = 5 " }i->S 1?"^ ^o -g ^ - 8 - 3 , — CJ o u 3 ^ C C ^^ S S u H •• C O V- _-r w ^^ = V. I E ^ - ^^ P^ o nj 3 ^- c^ ^ > > Q H O i-» ij .^ O^ wi "-' 4-» o _. rj. S2o,gj.j35SgEg 'T <** *^ -J c E c rj rt '^ '.T O tl H 3 u (/) bO«23»-j:;*-3Tl^3^ 3 ^ t'i »E_ DU « «-e iJ ' — ■ G ?n 3 y c n e Inventione}^ General opinion places the De Evangelica Pr^eparatione at the head of the list. ' Many of these early printers were either die-sinkers or goldsmiths. See Panizzi, Chi era Francesco da Bologna? Londra, Pickering, 1873, p. 16. " Catalogm B. R. H., p. 392 et seq. ^ Panzer, iii. 20, vldctur primum Nicolai Jenson tent amen Venetiis. * Hain, 8,108. ^ Didot, Aide Mantice, Paris, 1875, p. 62, note i ; Fulin, op. cit.., No. 4; Archivio Veneto, l, 161 ; e.g., see Hain, *(),()Z\, where the two parts of Lascaris' Erotetnata are dated respeftively 1494 ultimo Februarii and 1495 o8avo Martii. See Castellan), La Stampa in Venexia, p. 40. '^ The Venetian year began on March I. ^ There are certain notes of Jenson's type which do not appear in the Guarini, e.g., the f's are dotted straight above the letter instead of to the right hand ; the contraftions are not those used by Jenson ; the i''s are more Gothic in form than those used by Jenson. " Hain, 9,647. " Hain, *5,2i4. ^^ Hain, *5,057. VM primum Roma ueni: fuirqj cui red:e ad te Ira* darem:nil prius mihi faciendum puraui ^ ut tibi ab/ fenti de reditu noftro grarularericognoui cni uc uerc fcriba tc in cofilus mihi dadis f-ornorcm: prudecicre ^ me ipfum : etiam propter meam in te obferuantia nimiumin cuflodiafalutis mexdiligentem:eundcqj tcqui primjs tcmporibus erroris noflri: aut tonus furoris particeps ec falfi rumoris fotius fuiffes: acerbifTie diffidiu nofl^ tulifTe plunmuqj operx ftudii diligentia^ laboris ad confiaendii reditum meu c6tuli(Te» Itaqj hoc tibi uere affirmo f maxia la:titia 8C exoptatifTima gratulatioc unum ad cumulahdum gaudium confpedum : aut potius cdplexum mihi tuum defuilTeiquem femel nacftus nunq dimifero:ac nifi etiam prxtermiffos frucflus tuos tua^ fuauitatis pra^teriti teporis oes exegero ^fecto hac reftitutione fortune me ipfe no fan's dignu ludicabo. Nos adhuc in nfo ftatu: quod difficilhme recuperan poffe arbitran fumus Jenson. Q\q.y.y.O^ Epistokv ad Atlicum, 1470. John of Speyer and Nicolas 'Jenson. i ? In estimating the amount of work executed by Jenson, much depends upon being able to state the size of the editions issued by him. But, unlike the brothers John and Windelin, Jenson never, so far as we are aware, mentions the number of copies of any book printed by him. There is one consideration, however, which would point to the belief that Jenson's editions were large ones. Second editions of Jenson's issues, if not unknown, are certainly very rare.^ When we remember the extent of his reputation and the vogue he had, this can only be explained by supposing that his original editions were large. To Jenson's fame as a printer there is abundant testimony to be found among his contemporaries. We have already quoted the witness of Sabellico, Polydorus Vergilius, and Marino Sanuto. One of Jenson's own publications, the Gregorii Pap^ IX., Deer et ales, of 1475,^' furnishes a yet more eloquent demonstration of the extent to which his fame had spread beyond Venice, and of the esteem in which he was held. Jenson had been summoned to Rome, where the Pope, Sixtus IV., had conferred on him the title of Count Palatine, and other rewards and honours. This we gather from a letter written by Pietro Treci to Francesco Colucia, one of Jenson's readers, and printed at the end of this volume of the Decretals. The passage runs : ^jiod Nicola urn ipsum ex urbe roma istuc salvuni advent asse scribis gratulo}\ et eo magis quod et comitem palatinum a summo pontifice fa^um et aliis quam pluribus privilegiis in sue virtutis prerogativam eum donatum decoratumque audio . . . quis enim pro meritis digna ipsi premia conferre possit cum tarn brevi temporis curricula non modo gent ilium scriptorum preclara opera jam pene extin5ia sua prudentia^ impendio ac liberalitate elegantissime instauraverit, verum et sacrorum impressione seu potius reparatione librorum divino ingenio ac mirifica arte totam ecclesiam illustraverit, et decoraverit adeo ut deo propitio in omnem terram exiverit nomen ejus et in fines or bis terre opera ejus. In the phrase verum et sacrorum impressione we probably see the reason why he was thus honoured by the Papal Court — to reward him for the publication of the devotional and canonical works which issued from his press in the years 1473 and 1474, and to encourage other printers to follow the same lines. Not fame alone but wealth also had come to Jenson during these five years of adive work in Venice. The words impendio ac liberalitate, in the passage already quoted, seem to show that he had the means to spend, and was willing to spend on his editions. But beyond this conjedure we have the explicit statement of Sanuto that vadagno assaissimi denari siccloe vene richis- simo ; and if Sanuto calls him richissimo in Venice of the fifteenth century, ' A second edition of the De Evangelua Praparatione is quoted by Hain, 6,701, in the year 1476. Sardini records it as doubtful. Panzer, iii. *225. - Hain, *8,oo2. 14 The Venetian Printing Press. that must have meant a really large fortune. The terms of Jenson's Will furnish considerable information as to the amount of his fortune. We know that he devised about four thousand golden ducats, bequeathing the sum of 465 ducats in legacies, besides providing a dower of 600 ducats for each of his three daughters' marriage portions, and 400 ducats for his son Nicolo when he reached the age of twenty-five years. The rest of his fortune he left to his brother Albert ; but we do not know what proportion the legacies bore to the residue. On the whole, these legacies do not seem to be very large, if we compare them with the dowries of one hundred thousand ducats apiece bestowed by another Venetian printer, Thomaso Giunta, upon his two daughters.^ At the time when his Will was drawn up, Jenson was living in the parish of San Canciano.^ His place of business appears to have been at San Salvador; in the Matriculation roll of the Confraternity of San Gerolamo^ he is entered as Nicolo Xanson di San Salvador. There is no evidence that he was ever married, but in his Will he makes provision for Zanetta, the mother of his three daughters, Giovanna, Caterina, and Barbara, and of his son Nicolo, who, at the time of his father's death, was in London. In the year 1479, Jenson is said to have sold his type to Andrea de' Tor- resani de Asola, the father-in-law of Aldus Manutius. It is possible that he may have sold a set of matrices punched by his punches. Such a pradice was not unknown among printers,* and Andrea de' Torresani, in 1482-3, pub- lished the Le5iura super primo Decretalium^ which he declares to have been printed inclytis famosisque chara5leribus optimi quondam in hac arte magistri Nicolai Jenson Gallici^ quo nihil praestantius nihil melius. But that was two years after Jenson's death, and the type may have come into Andrea de' Tor- resani's hands by other means. It is certain, from the terms of his Will, that Jenson was in possession of his punches at the time of his death in 1 480 ; and he opened the work of his press that year with a series of devotional publications, the Nosce te^' the Corona senuml^ the De immensa charitate Dei^ the De humilitate interiora, and the Flos vita}^ all printed in his familiar Roman type. ^ Castellani, 1 privilcgi di Stampa^^. 16. " In his Will he is described as, habitator Venetiaruni in confinio sanEli Canciani. ^ Cicogiia, InscrizioTii Veneziane, vi. 954, 955- ■* Guillaume Le Be, in 1546, says, Je vendis line frnppe a Florence a M. Lorenso Tiirentin^ imprimeur du Due. H. Omont, Specimens de CaraBcres Hebreux, etc. Paris, m.dccc.lxxxix, p. 14. Hain, *12,3I3. " Hain, 9,388. '' Hain, 9,390. Not in Hain. Brit. Mus. C, ii. a. 14. Not in Hain. Brit. Mus. C, 11. a. 14. Not in Hain. Brit. Mus. C, 11. a. 14. Sardini ascribes all three to John the Carthusian. 8 n 10 'John of Speyer and Nicolas J en son. i r This series of devotional works is very inferior in careful workmanship to the similar series published in 1471 ; but it is interesting as being the last work produced by Jenson alone. This year Jenson entered into partnership with John of Cologne, who had been printing in Venice from the year 1471, partly alone, but partly also, after 1473, in partnership with John Manthen. John was a member of the Confraternity of S. Gerolamo, along with Jenson ; his name appears on the Matriculation roll as Zuan da Cologna statnpador de S. Faternian^ in which parish he and many other printers lived. The terms of the contraft between Jenson and John of Cologne are not known ; but Jenson suppHed the type.^ Whether John of Cologne supplied the money to work the partnership we are unable to state positively ; but we may notice that his name always precedes that of Jenson in the signature of the firm, seeming to indicate that he was chief partner in the business. Jenson's personal participation in the business was very soon terminated. On Sept. 7, 1480, he was seriously ill, and caused his Will to be drawn up. He desired to be buried at the Church of S. Maria delle Grazie,"' and that his executors shall there ere6l to his memory unum monumentum simplex et absque pompa. His brother Albert, his executor and residuary legatee, is to pay for the masses to be said for the testator's soul, when he has realized Jenson's share in the firm Zuan da Cologna et Nicolo Jenson. His share in the plant of this firm is to be valued, and offered to the firm. His brother shall keep 500 ducats of the proceeds, and the remainder is to be placed against his debit account with the firm of Nicolas Jenson and Co. He leaves the following legacies: to his compare Jacotino de Rubeis, 100 ducats ; to his comare Jacotino's wife, 200 ducats, both of gold; 50 ducats to the Church of S. Pietro di Sommavera^ in partibus suis gallie ubi sepultus est quondam Ser Jacobus ipsius testatoris pater ; 50 ducats to the Rainaldo, husband and wife ; 50 ducats to his cousin Giovanna ; 1 5 ducats to Pietro Benzon, the shopman in the warehouse of the company, and other bequests. From the sale of the plant he excepts his punches, which he bequeaths to his compare Peter Ugelleymer — non intelligantur nee com- prehendantur ponzoni cum quibus stampantur matres cum quibus matribus Hunt litter ce et projiciuntur, sed omnino ipse testator ipsos ponzones exceptuavit et exceptuat ac eos voluit et vult dominum Petrum Ugelleymer compatrem suum ^ Cicogna, Inscr. Ven., vi. 954, 955. " Jenson at the time of his death was a member of two firms, as appears from various passages in his Will ; one was styled Nicolas Jenson and Co., socictate Nicolai Jcnsoti et sociorum, the other, formed later, John of Cologne and Nicolas Jenson, //// heredes habuerint denarios ab ipsius testatoris societate ?iuncupata zan da Cologna et Nicolaus Jenson^ aut a prima societate, Nicolaus Jenson et socii intitulata. ^ A small island of the Lagoon, between S. Giorgio Maggiore and S. Clemente ; church destroyed. 1 6 'The Venetian Printing Press. dile^lissimum habere debere et ipsos eidem domino Petro legavit et dimisit. Nicolo, his son, on reaching the age of twenty-five, is to receive the sum of 400 ducats, and Albert, his brother, is to supply Zanetta, the mother of Jenson's children, with food, clothes, and 1 1 ducats a year. From this illness Jenson never recovered. He died in the same month of September, though we do not know the exadt day. A contemporary, Felino Sandei, records his death in a note written in Sandei^s own copy of Leonardo Aretino ; it runs thus: Venetiis obiit Nicolaus Jenson anno 1480. mense septembris^ cum toto pene orbem libros sua arte at que suo ingenio impresses seminasset} The firm of John of Cologne and Nicolas Jenson continued to work after Jenson's death, and a considerable number of books appear with Jenson's name still recorded as a partner in the firm. None of these, however, was issued during Jenson's life. The first of these publications with the imprint of the firm is Baldus, Le5lura super sexto Codicis^ dated pridie Kalendas Decembris, 1480,^ rather more than two months after Jenson's death. The next year, 1481, gives us a continuation of this edition of Baldus in six volumes ; also T/iom.e de Aquino^ opus super quarto libro Sententiarum.^ But by the month of April, 148 1, it appears that the provisions of Jenson's Will as regards his punches had been executed, and that the firm no longer pos- sessed them. The Apparatus Decretalium^ Innocentii Pap^e IV. ^ is dated Olympiadibus dominicis Anno vero millesimo. cccclxxxi. tertias nonas Apriles ; at the end we find this statement : exa^um insigne hoc atque frceclarum opus du£lu auspitiis optimorum Joannis de Colonia Nicolai Jenson sociorumve ^ui non tamen summam curam adhibuere ut sint hec et sua queque sine vicio et menda verum etiam ut bene sint elaborata atque jucundissimo litterarum car a £1 ere confer a ut unicuique prodesse possint et oble^are .... Huiusce autem operis artifex extitit su?nmus in hac arte magister Joannes de Selgenstat alemanus qui sua solertia ac vigiliis divoque imprimendi cara£f ere facile super- eminet. The Jenson type, his punches, had been withdrawn from the firm, and John of Cologne called upon Master John of Selgenstat to cut a new set. The Gothic type produced by John of Selgenstat is fir inferior to the type employed by Jenson. Jenson's name continued to appear in the imprint of the firm down to the end of the year 148 1. His heirs had, under his Will, a pecuniary interest in the works which bear his name. After the year 148 1 the name of Nicolas Jenson disappears from the annals of the Venetian Press. ^ Sardini, op. cit., lib. ii. p. 1 17. " Hain, ^2,zg-j. ^ Hain, * 1,484. Hohrop, Ctit. B. R. H., ^\8. * Marciaiia, cix. 3, 40,054. Bfv all, ?~*^ ^^A^'^lSFnJ CHAPTER III. 1469 — 1481. HOW THEY PRINTED. Roman, Gothic, and Greek charader — Double columns — Signatures — Catchwords Registers — Numeration— Imprints — Format — Capitals and initials — Colophons and pre- faces — Paper — Ink — Cost of an edition — Partnerships. HE three earliest Venetian printers, John and Windelin of Speyer and Nicolas Jenson, employed three kinds of character in their presses — Roman, Gothic, and Greek. Neither John of Speyer nor Nicolas Jenson used more than one fount of Roman minuscule type ; that is to say, they used only one set of punches. John of Speyer's punches passed at his death to his brother Windelin, and were in use by John of Cologne in 1479.^ Of Jenson's Roman type Sardini asserts that niun bibliografo ha mat scorer to differ enza ale una nella qualita del caratteri rotondi dello Jenson per tutto il corso die tenne aperto il sue negozio in Venezia ; and again, ci siam dunque potuto avedere che uno solo sia il carattere rotondo minuscolo di Jenson. This is true. The charadleristics of the Jenson type '^ are maintained all through his work ; and if we note a marked difference in the freshness and sharpness of the print of one year as compared with that of another, this is ^ Dibdin, Bib. Spenc, iii. 462, speaking of Platina's Vit^e Pontifcum, 1479. ~ I. Jenson dots his z's to the right hand of the letter ; John of Speyer straight above the letter. 2. Jenson places his signs of contraction slightly to the right of the letter; John of Speyer straight above the letter. 3. Jenson prints ee ; John of Speyer prints e. Jenson's h is formed so ; John of Speyer's is formed so, h. 4. Jenson uses er. The Litio in Gothic by Windelin is dated 1473. Neither in Hain. ' Hain, 5,942. " Hain, *2,05i. En hie die efl: de illis maxinie:(|ui irndere:atqj obmrgare me folitus eft: quod me non tecum (praefertim cumabs te^ hononficentifTime iuirarer)c6iungerere. glAAsjuloi^ ov-tto IsevjiLoi/EVi g-Heso-iN STTEiesK audi ebaeni^ceresclami tans* Sed tame idem me cofolatur etiam homme peruftum : dC manem : gloria uolunt incendere atq; ita loquuntur . Sed me minus lam mouent ut uides.Itaq; abHomeri magm eloquenria cofero me ad uera praccepca £v/pnTi'2^0K . Ju.io-co9i'siHV.6C 'tier 6y(a.\jTco a-oyocr quern uerfum fenex Pr^ci^ lius laudat egregie: dC ait poffe eundem:6<: glAAcl xjho'o-q Koci 6 -GJio-co uidere : 6i tamen mhilomjinus ii sVipi^svEiv k r C " , tO C '^ rl g S-S-3 g S 5 ^-^ en 5 S "^ e02 *i ti ^ t:: ni D 8 rt «J .t: cu- i-» o v? — •-- ti-i« i:: '2 2S-«1'£J§ 2 3-2-5 S^-^ i S ^ o-'s o ,^ o o VS O O C Q ^^ r- « Cl^ V « g 3 ^ a ^ c ^ u r« «^ rt DO — u ^ .! g.e S.5 y-9 c 10:. «! .♦ o o cn Cj rt tJ X o - ^ 7^ e c X ii ^ -cS g> -•^ ra o o 9 c -ti ^ = c o -Q S '-*- -rr Q- - o "S Ho -Q o <-:= Jii o: •- ^^ Ai 3 rr o *> c o Pi C Cr'-JQ w C rj o X (^ . O f^ CO < ^ o ^ Oi. O ^ < Q cj o s <* d Si? g^ o •—^ -M )^ 4_t r-r »-7- fe O U i:5-yi c-^^^ g i .s ^ 'S i i^ -f i'^ •s ™ I :&j s ^ 1-2 ^ E 3 -3 :! I g s s f^ 0.3 CL-U Ol... *-•-•"» P. '^zl-Tl'-^ C C c '** _ ° £ 2 • • O w ^^ o .. •• «> C O .3 CL, ^ ^ o ri y o rS l-k-, 3 o c <^ r-t-* • *< r* .i_i 0-. a. p 0< S-JS-fi - WD C rt c^ u- o .2 ■ cr c o < o ,2 -^ '^ ^ hS jc -S So 3 3 :: I ^ jc -2 ,^ 3 c "S u 2 E .:.• -5 ^ t>c o .2 S -.r ° ^ " E E 0,^7 ^^ w 2 2 DOi €H -' P u ,^ ^ m c, c =j 3 c^ c t; c '- P -" o ,<^ o •- z: o c o r! -iC ^ w "-.« <-. c^ Si — ? :: t- 2 « <^ «ii O • *— k. f» ^ rj ,j ^ fc. 3 !!; "»* ? '^ "^ o o to rs ,- f3 .. » e ;;:k o 2 2 5 "S "5 '^ = o oo '5) H O From yenson to Aldus. ni This also is a beautiful book, possessing the usual charafteristics of Rat- dolt's type.^ In the same year (1477) ^^^ company issued the Dionysius, De situ orbis," with flowered capitals and a flowered border, and the earliest specimen of the Greek chara6ter of this press. The colophon is precisely the same as that of the Cepio, only that Loslein is called eorum corretlore ac socio. When the association of these three artists came to an end in the year 1478, Ratdolt continued to work alone, and produced many illus- trated volumes. In the year 1480 he published Chronica^ seu Fasciculus 'Temporum^ with flowered capitals and border, and on leaf 3 verso, a pidture of Noah's ark, and on leaf 37 verso, a view of Venice, with the ducal palace. Monteregionis' (Johann Miiller) Ephemerides'^ followed next year; and in 1482 Euclid's Element a,^ with a dedication to the Doge : Erhardus ratdolt Augustensis impressor serenissimo alme urbis venete Principi Joanni Mocenigo S. This volume has the title in rubrics, within a flowered and painted border. This year (1482) gives us also the Hyginii Astronomicon^ with the title in rubrics, and numerous woodcuts of the constellations and planets, and the abundant use of an excellent Greek type, which Ratdolt adopted for the first time in this year. Five pages of woodcuts appear also in the Publicii Ars memorie^ of this same year. In 1483 the Tabulae of Alfonso,^ K^ii'^g o^ Castile ; and in 1485, Albohazen Haly's Fiber in judiciis stellarum^ and Durandi, Rationale Divinorum Officiorum}^ This work is printed in double columns, and the dedication shows it to be the third edition : bis nostra memoria eneo caraSiere, cart his impressus dinoscitur, quique vel librariorum culpa vet illorum quos valgus sta?npatores nominantur erroribus plenus dicebatur et erat. ^ The o's very much sloped ; the z's dotted high above the letter ; the loops of a and e thin and meagre ; no z, but zeta instead, ^ ; the b and d and p and q formed by an and a stroke which has not invaded the at all. This book contains some instances of a poor Greek type. ^ Hain, *6,226. 4to. ; Roman ; leaves 42, not numbered ; lines 25 and 26 to a hill page ; no catchwords ; signatures a, b, c, d, in fours, e a 5, last leaf blank ; no register. ^ Hain, *6,926. Fol. ; Gothic ; 68 leaves, numbered ; beginning after table of contents ; no catchwords ; no signatures. ' Not in Hain. 4to. ; Gothic; 364 leaves, not numbered ; no catchwords ; signatures, a 2 a 2, a a 5, followed by 25 unsigned gathers of 7. ' Hain, *6,693. Gothic ; leaves 138, unnumbered ; no catchwords ; signatures, a a 5 ; b to r in 4 ; two kinds of type used ; no register. ^ Hain, *9,o62. Gothic; leaves 58; no catchwords; signatures a to f in 4 [33 signed b 3], and [d 3 signed c 3], g, a 5. ' Hain, *I3,S45. "^ Hain, *868. ^ Hain, *8, 349. '" Hain, *6,490. 32 The Venetian Printing Press. After the disruption of the society Ratdolt almost invariably uses Gothic charadler for his works. The Eusebius, Chronicon^ of 1483, is a partial exception. The chronicle itself is in Gothic chara6ter, but the commentary is in Roman. Another member of the firm, Peter Loslein, also continued to print on his own account after the disruption of the society. From his press we have Isidori Hispalensisy De summo bono, H^J^" "'' Gothic charac^ler, which has a strong resemblance to that employed by Ratdolt. Round the identity of the third member of this famous firm, Bernard Pi6lor, a long controversy has been waged. The colophons of the works published by the association leave us in no doubt as to his nationality — he is Bernard of Augsburg, a compatriot of his partner Ratdolt. It is usually taken for granted that pi£for describes Bernard's profession, and that this epithet designates him the draughtsman employed to ornament the books which Loslein edited and Ratdolt printed. But as the surname, almost invariably in the case of the books issued by this firm,^ is printed with a small initial, the Christian name alone having a capital, it does not follow that pi^or describes Bernard's profession ; it may have been a Latin translation of his surname. Whoever Bernardus piEior was, to him are ascribed the many designs which bear as their mark the minuscule b — even those which illustrate the Hypnerotomachia^ Besides the press of Ratdolt, which continued to work till 1485, the three firms, the Brothers de Gregoriis of Forli, Matheo di Co de ca^ or Capcasa of Parma, and Benalius de Benaliis, all distinguished themselves in this particular branch of the trade. If we wish to appreciate the immense advance the art of illustration had made between 1476 and 1500, we have only to compare any of the woodcuts in Ratdolt's books with such splendid produdlions as the Petrarch of 1497, by Bartolomio de Zani da Portesio," with its magnificent engravings of the Trionfi, or the illustrations to the more famous Hypnerotomachta of 1499.^ ^ Hain, *6,7I7. ^ Hain, *g,2jg. ^ This is a very general custom. We find it continuing through the sixteenth century. In Greek books it also appears. Cf. Legrand, op. cit., Nos. 124, 178, 214, but it is not an absolute rule. Cf. No. 177. ' Fisher, p. 316. Hain, *5,50i. ° See Archiv. Ven., xxx. 172. Co de ca's shop was at San Giuliano. From his Will, dated 12th August, 1491, we know that he worked in company with his brother Giovanni. " Fisher, op. cit., pp. 319, 329. Hain, *I2,776. Biblioteca Canal, Crispani, nunc existans. Bassani Pozzato, 1885. The engravings have the sign of the scallop shell. It is probable that the majority of these illustrations and ornaments were printed from metal plates. Mr. Fisher argues in favour of metal, basing his view on an examination of PROEMTO DI MESSERPOGTO BRACCIOLINI FIORENTN NO NELA HISTORIADIXE MOPHONTE DELLA Vhf TA DI CYRO RE DE PERSIAL SERENIS/ $IMO R E ALPHOUJ SO DA RA// G O N I A. AVENDO MOLTt t quefta nojlra etn cSfrguirato nS fhvola gloria della mduftria et y ifigegno loro , in hauere tradot* fo qualche oj^era di Grnv in leu tino^xo anchora hodetermnato di proKdrc jf pofr/JI j .fi.mk grd do di exercitrttione accjuiftanw tr dtgnim O" honcrCf il^enhe diCrecnhofitia Latimla hj[toriadt Xcno ^hont? della vim di Cyrofu^criore Re if Verft, o^era CFrtnmcnte egregia ^ degna di afsai extimatiom , t!T the cltre alia cv^tionf della hjjloria che e frecUriffu nuiycotiene i^ lc,t:T ci dimojlra cjuale debhd ejserevno prinn^e luftofirw da trn^ri inni , laquale fahat fin'^ (dubbio ho prp/i wclentieri prr dare nctitia a latini di ^uello libro che e nercPario a Chi reggie^'CT da gli anti chi ncjlri excrUcnffim fpmmA a' fit i^j;0/U^ yVBrtTllfP Ot AVSJ\KO?7Jt9«A6oUOTe Her one et Leandro^ both of the year 1494. They were printed under no protection from the government, and possibly Aldus put them out merely as an earnest of what he intended to do. He did not apply to the government for any rights in his Greek character till early in the year 1496 (25 Feb., 1495). He then declares that he has cut lettere greche in summa bellezza de ogni sorte ; in doing this he has consumed a large part of his fortune ; and now he has discovered two new methods by means of which stampira si ben et molto meglio in grecho de quello che se scrive apenna. He accordingly petitions for, and obtains, a copyright for twenty years in all Greek books or translations from the Greek that he may print, and also a patent for his particular method of printing. But before Aldus had secured this protection from the government he had already put out a part of the edition of Aristotle, the work with which he inaugurated his great series of the Greek classics. The Aristotle is in five volumes, and is dedicated to Aldus' old patron, Alberto Pio, the Count of Carpi. From the appearance of the Aristotle down to the year 1 500, Aldus continued to issue Greek books under his own name alone from his press. In many cases he had the assistance of Marcus Musurus ; for example, in the translation of the Musasus ; ^ but the famous Aldine Academy was not founded till the year 1 500." In the year 1499 Aldus married the daughter of Andrea de Torresani ; and at this time he was probably living at St. Agostino, not in the house which at present bears the tablet recording his residence there, but in one of the small houses in the Calle del Pistor, which opens on to the Campo St. Agostino, as we must conclude from the addresses of two letters written to Gregoropoulos by Zaccharia Caliergi and Musurus, while Gregoropoulos was living with Aldus as his corredlor.^ Very soon after Aldus began to print in Greek, we find a rival press opened by Gabriele da Brasichella et compagni, who hanno constituto cum summa cura et diligentia stampare in greco et latino . . . cum bellissima et nova inventione} They petition, in 1498, that no one may be allowed to use this invention nor to print the four following Greek works — the Epistles of Phalaris and Brutus, Pollux, Philostratus, and ^sop's Fables. And in faft the company, which consisted of Bartholomew of Capo d'Istria, Gabriel Braccio of Brisighella, John Bissoli, and Benedift Magno of Carpi, did publish in this year the Epistles of Phalaris '" and ^sop's Fables.*^ This press, however, hardly proved a serious rival to Aldus, and Braccio subsequently became a member of the Aldine Academy. In the following year, 1499, a much greater ^ Legrand, op. cit., No. 10. ' Castellani says 1502. La Stampa, p. 51, note r. ^ Didot, p. 519. Castellani, p. 55. * Fulin, op. cit., p. 51. ' Hain, * 12,871. ^ Hain, 267. 44 ^he Venetian Frinting Press. Greek typographer appeared upon the scene, Zaccharia Caliergi of Rhe- thymno in Crete/ He did not, at first, print alone in Venice. The colo- phon of Suidas' Etymologicum magnum^ which appeared in this year, explains his relations to his partner, Nicolas Vlastos, and to his patroness, Anne Notaras, daughter of Lucas Notaras, Duke of Constantinople. Nicolas Vlastos furnished the funds for the press, which was founded on the initiative of Anne Notaras, and Zaccharia Caliergi was the typographer of the association. The editions issued by Vlastos and Caliergi are, in many cases, magnificent ; but there seems to have been no jealousy between Aldus and Caliergi, for we find Aldus selling Caliergi's editions along with his own.^ Caliergi continued to print with Vlastos, and then alone/ till 1 509 at least. He moved to Rome after the disturbances caused by the wars of Cambrai, and he issued his Pindar there in the year 151 5. In the year 1500, and in company with Gregoropoulos and Cartero- machos, Aldus founded the academy with which his name is so intimately associated. The Academy was formed especially for the study of Greek, and for the publication of the Greek classics. All the members were bound, under penalty of a fine, to speak Greek among themselves ; but there was no fine for solecisms. The fines were colledled in a box, and whenever the sum was sufficiently large, Aldus was bound to furnish a banquet — " not a printer's banquet, but a real New Academicians' feast." ^ The members of the Academy were divided into classes ; there were the president, the readers, the corre(5lors, the nobles, the priests, and the dodlors. The first list of members numbered thirty-three, among whom we find Linacre of Canterbury. The Greek works published by Aldus after the foundation of the Academy bear various imprints, such as, in or ex adibus Aldi Romani ; apud Aldum Romanum ; in Aldi Romani Academia ; in Aldi Neacademia. In the pro- duction of this vast amount of work Aldus was assisted by the Greek scholars who were members of his Academy. In his letter to Chalcondylas, in the Euripides of 1503, Aldus says that he is producing at the rate of a thousand and more volumes a month — quandoquidem mille et amplius honi alicujus au5loris volumina singula quoque mense emittimus ex Academia nostra!' The work was carried on with almost feverish activity ; the readers and corredlors preparing the copy in one room while the press was throwing off proofs in another. But this feverish hurry had its drawbacks. In some cases the ^ Legrand, op. cit., i. cxxv., and No. 23. Caliergi claimed an imperial descent, and for that reason he displays the double eagle as his printer's mark. * Not in Hain. ^ Renouard, op. cit., iii, p. 253. *' Legrand, op. cit., No, 34. * Renouard, p. 499. Castellani, p. 100. * Caliergi took from the 7th September to the 5th Oftober to set up, print, and publish the 1 17 leaves of his Galen of i 500. Cf. Legrand, op. cit., No. 29. o o "1 ^l ft X 1_ *» 1 • •«> ^ as • Z ^> «J~ «=» S :if3 ^o ^ lP ^^ -^ *^ r fr ^ ^ ^^. <^ i ^^V •e- -if'-S^ k »• I ^ S.^^ev-'|>!<^ o ^a^^^li^^l^ ilM^ ^■■^■■■IHHfll^ 9m i'v'lSr/^^^^l^'^IJ^Rlvnrff^B o 1= -b H) yi o The Epoch of Aldus. 45 editors were so pressed for time that they did not make a working copy of the MS. to be set up, but used the adlual original manuscript upon which to make their correcftions, emendations, and conjedural readings, and passed the manuscript on to the press-room. This is undoubtedly the case with the manuscript of Hesychius;^ as Villoison observed, the manuscript is dis- figured by ink stains from the compositor's hands, by indications for the catchwords and for the beginnings of the pages, Cetait un mauvais usage de ces temps-la qui nous a fait perdre beaucoup des manuscrits? It is to be feared that this is true, and that the custom was not uncommon among these early printers. We know, for example, that the Codex Ravennas served not only for the text of the Lysistrata and the Thesmophoriazusas, which were pub- lished in 1 5 1 6 as a supplement to the Giunta edition of Aristophanes ''(1515), but ad:ually was in the press-room as the working copy. To return to the manuscript of the Hesychius ; it shows us how the editors of the Academy sometimes worked. The editor in this case is Marcus Musurus, and we see that he erased by pen the contradlions and ligatures which might have embarrassed the compositors, and rewrote the words in the margin. He added a mass of corrections, changes, transpositions, and additions, and gave no indication in his edition of the liberties he took with his manuscript. The printers follow Musurus and never the manuscript,'* only making use of the Aldine ligatures and contractions as they found them in the fount, though the word may have been written out by Musurus in full. It is admitted, as though by way of apology, that Musurus worked in haste, cursing and quantum per occupationes licuit ; but it would almost seem as though the art of printing, the sense of the multiplication and permanence of books, had induced these editors to treat the manuscript with far less regard than we should consider necessary now. The Aldine editor may have believed that his edition would supersede the manuscript for posterity, and that the fate of the manuscript mattered little. But under these circumstances we can hardly wonder that the possessors of fine manuscripts were chary of entrusting them to Aldus. His complaint against these (ii^\ioTa(poi ^ is very bitter ; but after all the manuscripts were safest in their tombs. This feverish haste, this impatience which charaderizes the Aldine Society, is, however, part of that very quahty which has secured to Aldus his fame and the gratitude of posterity. Aldus and his fellow-workmen were consumed with a desire to extend and popularize learning. The press gave him the means of doing so. The list of his publications is sufficient to prove ^ Marciana. Zanetti. Cod. Dcxxii. ^ Legrand, op. cit., i. cxvii. ' Martin, Les Scolies du Manuscrit d' Aristophane a Ravetine, p. v. Von Velsen, Ueber den Codex IJrb'mas, &c., Halle, 1871. * Legrand, op. cit., i. cxvii. " Didot, op. cit., p. 221. 46 The Venetian Printing Press. how thoroughly he carried out his intention. When he began to print, only- one great Greek classic. Homer, had been issued from the press. When he left off Aristotle, Plato, Thucydides, Aristophanes, Euripides, Sophocles, Homer, Demosthenes, iEsop, Plutarch, Pindar, had been given to the world, most of them for the first time. It would be impossible to overrate the debt which Greek scholarship owes to Aldus as editor and publisher. The achievements of Aldus' Latin press are naturally not so distin- guished as those of his Greek press. He had many forerunners in the field of Latin editorship, and the majority of the great Latin classics had already been printed. But the press which issued such beautiful works as Bembo's Aetna (1495), the Hypnerotomachia (1499), the Vergil (1501), added considerably to the reputation of Venice as a printing centre. Aldus' Roman charadter is certainly very beautiful, and bears a strong family likeness to Jenson's Roman ; indeed, it is not improbable that Aldus caused his punches to be cut on the model of Jenson's, which, as we know, belonged to his father- in-law, Andrea de Torresani of Asola. Of Aldus' famous italic chara6ler we shall have to speak presently, when we come to deal with Aldus as a printer. The largest claims have been made on behalf of the elder Manutius as a printer. His name has eclipsed the glory of his predecessors, at least in the popular estimation. It is hardly too much to say that common opinion assigns to Aldus the position of earliest, or, if not earliest, at any rate of greatest printer in Venice. Both these claims are wide of the truth. The Venetian Press had been at work a quarter of a century before Aldus began to print. It had passed through its period of early excellence, and had begun to deteriorate when Aldus appeared and restored it to its high position again. As regards the quality of Aldus' Greek charadler ; when he applied for a monopoly in the year 1495-6, we see that he laid great stress on the summa bellezza of his Greek. If we compare this type with that employed by Jenson or by Ratdolt, it is evident that there is a radical difference in the aims of these masters — two distindt tendencies are at work. Aldus' Greek character was copied, as everyone knows, from the handwriting of his friend Marcus Musurus ; that is to say, he took as his model a current hand full of ligatures and contractions. He prided himself on the ingenuity displayed in cutting the punches with these hgatures, contractions, and combinations of accent and letter. The beauty of these pleased Aldus, and he wrote an opuscule on t\\Q. Abbreviationes^ quibus frequentissime graci iituntur} in which he calls them fer-pulchr^. But it is a question whether this luxe des ligatures^ as Didot calls it, did not detract from the efiiciency and the real beauty of the Aldine Greek type. ' Institutiones Grammatica. Ve7ietiis : apud Aldutn, mdviii. The Epoch of Aldus. 47 * Jenson, on the other hand, was ecledic in his choice of models. He cut each letter separately in the form which he considered beautiful, and in all probability the accents and breathings were cut on separate punches. The consequence is, that Jenson's Greek printing bears no resemblance to Greek writing; it is essentially printing. Though minuscule in form, it has no radical connexion with minuscule manuscript. It is a new departure in the formation of Greek charader, or if, in its distinguishing feature of dis- joined letters, it has relation to anything in antiquity, it is to the majuscule MSS. of far earlier times. Aldus' Greek printing, on the contrary, is in- tended to resemble handwriting, and is simply, as far as form is concerned, a continuation of contemporary pradtice. It is remarkable that, although the Aldine scheme of Greek printing has held the field for so many centuries, we are now returning to the Jensonian idea ; we no longer find lists of ligatures and abbreviations at the beginning of our grammars. The year 1501 brings us to the real innovations which Aldus effected in the art of typography and in the book trade. In that year he obtained from the College a copyright of ten years' duration for all works printed in the lettere corsive et cane ell aresche de summa bellezza non mai piu fatla} This type of which he speaks is his famous italic charader. Alexander Paganino, as we have seen, had been in the habit of using a kind of italic as early as the year 1491 ; but his type has nothing in common with that of Aldus, which may be considered as an innovation in the art of printing. Aldus' italic type is a close copy of the handwriting of Petrarch. It was cut for the printer by Francesco da Bologna, who has been plausibly identified with Francesco Raibolini, Francia the painter.^ As in the case of his Greek character, so with his Latin; Aldus deliberately chooses as his model a current hand. This italic shows the breaks and also the ligatures of a current hand, and Aldus himself speaks with pride and satisfadion of this type as manum mentiens. The first example of this famous italic type which issued from the Aldine Press is the Vergil of 150 1. In the title to the Vergil Aldus fully and amply recognizes the claim of the type-cutter, Francesco, to the honours of his type, in the three lines entitled — In grammatoglypta laudem. ^i G raits dedit Aldus, en Latinis Dat nunc grammata scalpta daednkis Francisci manibus Bononiensis. It is quite clear that Aldus here says his Latin type was engraved by Francesco of Bologna, and it is difiicult to find any solid justification '■ Fulin, op. cit., p. 64. * Panizzi, op. cit. Didot, op. cit., p. 157. 48 The Venetian Printing Press. for the complaint that Aldus robbed Francesco of his due honour and renown/ Possibly the adoption of this cursive type brought with it a modification in the manner of producing books, partly called for by the quality of the type itself, partly suggested by the desire for economy. This fine italic charadler, so like handwriting, was ill suited to the large page of the folio or the quarto volume. Aldus accordingly began to make up his sheets for the most part in o6lavos ^ — a size that could easily be held in the hand and readily carried in the pocket. The fineness and closeness of his new type allowed him to compress into this format as much matter as the purchaser could buy in a large quarto, or even in a folio, printed with the sumptuous largeness of Jenson's or John of Speyer's Roman charafter. The public wel- comed the new type and size. The College granted Aldus a monopoly for ten years for all books printed in this manner. The price of books was lowered at once. Didot ^ calculates that an odlavo of Aldus cost, on an average, two francs and a half, whereas a folio probably cost about twenty francs. These two innovations on type and on format constituted a veritable revolution in the printing press and in the book trade, which now began to reach a far more extensive market than it had ever touched before. With this wide diffusion of books came the popularization of knowledge at which Aldus aimed. Scholarship began to lose its exclusive and aristocratic character when the classics were placed within the reach of any student who chose to study, meditate, and interpret them for himself And to Aldus belongs the credit of having, through his new type and size, opened the way to the democratization of learning. The fame of the Aldine italic must have spread over Europe with extraordinary rapidity, for in the same year (1501) that Aldus issued his Vergil, a forgery of this Vergil was published in Lyons. And Aldus com- plained bitterly of the constant forgeries to which his works were subjeciled; libros nostras et mendose excuderent^ he says of the Lyons forgers, et sub meo nomine publicarent^ in quibus nee artificis nomen^ nee locum ubinam impressi fuerint, esse voluerunt} By a public advertisement he warned his customers how they may distinguish the Lyons forgeries of Vergil, Horace, Juvenal and Persius, Martial, Lucan, Catullus and Tibullus, Propertius, Terence, from the genuine Venetian editions. The Lyons editions are all without notes ; they have not the dolphin and anchor ; the type has a certain Gallicity ^ Didot, op. cit., p. 161. * I do not mean to say that 8vo. had never been used before. Paganino de' Paganini and Giorgio Arrivabene had published, in 1485, the Pisanel/am 8vo. ; and Paganino, in 1494, proposed to publish the texts of canon and civil law in this form. Fulin, op. cit., p. 37. See Renouard, op. cit., ii. p. 343. The instances of books in i6rao. are very rare. ' Didot, op. cit., p. 165. * Renouard, op. cit., ii. 326. The Epoch of A hill s. 49 about it ; the majuscules are ugly ; there are no Hgatures in the Lyons type. To guard himself still more efFecflually, he applied to the government for pro- te6lion, which was afforded him by the Ducal decree of 14 November, 1502. In the year 1506 the wars of the League were disturbing the mainland, and Aldus' property suffered. He was obliged to leave Venice. But before doing so he drew up a Will, dated 27th March. From this Will we learn that he had removed from Sant' Agostino to San Paternian, in studio domus quam habito^ in Vico Divi Paterniani. From this we may conclude, that not only Aldus' dwelling-house, but probably his printing press, had been removed to San Paternian/ This Will of 1 506 was cancelled by the Will of i 5th January, 1 515, drawn up three weeks before Aldus' death. He died on the 6th February, in his house at San Paternian, sixty-five years of age. Musurus, writing to Jean Grolier," laments the pain, sav^ illius ac damnosa mortis qu<£ nobis Aldum benevolum parent em benignumque fautorem eripuit. In his Will Aldus expressed a wish to be buried at Carpi ; but we do not know that his desire was ever fulfilled. A funeral service was celebrated for him at San Paternian, where his body lay in state, surrounded by copies of his many editions. The passage from Sanuto's Diaries which gives this information is so interesting that, although it has been frequently quoted, we reproduce it here : 15 14, 8 Febbraio. in questa matina essendo morto za do zorni qui Domino Aldo Manutio Romano Optimo humanista et greco^ qual era zenero di Andrea di Axola stam- pador, il quale ha fatto imprimere molte opere latine et greche ben corrette, et fatte le epistole davanti intitolate a molti, tra le quali assai operette a mi Marin Sanudo dedico et compose una grammatica molto excelknte. Hor e morto stato molti zorni ammalato : et per esser sta precepto de' Signori di Carpi ^ et fo de la caxa di Pii^ ordino el suo corpo fusse portato a seppellir a Carpi ; et la moglie et figliuoli andassero ad habitar iviy dove quelli signori li dettero certe posses- sioni. Et il corpo in chiesa di San Paternian posto con libri at tor no ivi fu fatto le exequie et una oration in sua laude per Raphael Regio letor publico in questa citta in Humanita ; et il corpo in un deposito fino si mandi via. Sanuto, whether he did so intentionally or not, seems to be right in placing Aldus' fame as a scholar — as a Hellenist and Humanist — before his reputation as a printer. A great printer he certainly was, but not greater than some of his predecessors. His title to the high place of honour which he holds in the history of the Press, is due to his eager desire to popularize learning, and to the success which he achieved in this direftion, by the intro- dudion of his italic type and by his oftavo volumes of the Latin classics and his editiones principes of the Greeks. ' The building, which is now the Cassa di Risparmio in Campo Manin, bears a tablet to record Aldus' residence, but it is not certain that it is rightly placed there. See Castellani, La Stiwipa, Sec, p. 56. " Legrand, op. cit.. No. 48. H CHAPTER VII. 1469— 1517. BOOKS BEFORE LEGISLATION. The importance of the Venetian Press — The government and the book trade : pro- teflion of the art and protedlion against the art — Various kinds of privileges : (l) Monopo- lies ; (2) copyright to author ; (3) copyright to editor ; (4) patents ; (5) proteftion, (a) of individual, (^) of art — Petitions for privileges — Certificates in support of petitions — Conditions attached to privileges, (a) as regards the quality of the work, (jS) as regards the speed of produftion, (y) as regards the rights of others — Duration of privileges — Enforcement of privileges. E have followed the art of printing from its foundation in Venice down to the opening of the sixteenth century, noting its various developments. In few of these developments was Venice original ; her printers do not lead the way. Subiaco probably preceded her in the produftion of books, Rome cer- tainly in the illustration of books, Milan in printing Greek. Yet it is remarkable how each expansion of the art was taken up at Venice, and received its highest development there. No other city approaches Venice in the number of fifteenth century typographers. Hain gives their number as two hundred and seven; from various other sources the number mounts to two hundred and sixty-eight. If we turn to the other cities of Italy we find that Rome is credited with forty-one typographers, Milan with sixty-three, Naples with twenty-seven, and Florence with thirty-seven.^ And as no other city approaches Venice in the number of its presses, so no other printers rivalled those of Venice in the richness and the beauty of the volumes which they produced. We have seen, too, that this art sprang almost at once to its highest point of perfeftion ; that subsequent masters did little to improve it ; that the art showed a tendency to deteriorate rather than to advance. And K^^^^ ^ k\ %¥ Ml ^1^^ ^e^» m m ' Hain, op. cit., torn. iv. p. 540. Books before Legislation. c i this deterioration is intimately connecfled with the expansion of the art. As its market grew wider, printing tended to become less of an art and more of a trade, and began to feel the result of those considerations which especially affed: trade, the questions of cheap produ6lion, profits, large markets, low prices. Commercial greed for gain was followed by its inevitable companion, speed ; and speed meant inferior workmanship/ The book trade of Venice soon became an important item in the commerce of the city. The govern- ment was gradually compelled to devote its attention to so rich a source of wealth, and it is the relations of the government to the book trade that we have now to consider. The adlion of the Venetian government as regards the printing press and the book trade of the city falls into two well-defined periods. The first is that which must occupy us during this and the following chapter, the period from the opening of the press in 1469 down to the year 1515 — the period before any legislation on the subjedl of the press or the book trade had taken place. And the a6lion of the government upon this subje6t presents itself under two aspedls : first, the steps it took to proted and encourage the art, and those connected with the art ; and, secondly, the steps it took to protect the State from certain dangers which the press brought with it. Under the first heading we have to deal with monopolies, copyrights, patents, and protecflion from foreign competition ; under the second, we have to observe the acflion of the government on the question of censorship, religious, moral, and literary. Monopolies, copyrights, patents, and all other special concessions from the government on the subje(5t of books and of printing are known under the generic name of privileges (j>rivilegii). From the year 1469 down to the year 15 17 these privileges were usually granted by the College, or Cabinet of Venice, and it is in the Notatorii del Collegio^ or minutes of the Cabinet, that they are chiefly to be sought for during this period. But occasionally the Senate itself conferred the privilege.^' Sometimes the chiefs of the Council of Ten are the authority which issues the concession.'^ But as a rule the College was the governmental department to which authors, editors, and printers applied for privileges, down to the year 1517. It was natural, in the infancy of the art of printing, that those who brought the new art with them to Venice should desire to proted them- selves against competition, and to secure, as far as might be, a monopoly, in order to realize the highest profits from their industry. The government, on the other hand, could not foresee the wide dimensions which this new art ' Compare the carelessness of Jenson's devotional series of 1480, with the care bestowed on his series of 1471. '"■ Fulin, op. cit., Nos. 9, 14, 126. ^ Fulin, op. cit., Nos. 166, 178. c2 T7zf Venetian Frintmg Press. would assume, and it was willing to reward the enterprise of the new-comers. It therefore freely granted privileges to those who applied for them, but it did not make the application for a privilege obligatory. Under this generic name of privilege we must distinguish the various kinds. The first kind of privilege was a monopoly, by which the government conceded to a certain person the sole right to print or sell a whole class of books during a definite period. This was the widest kind of privilege which could be granted. The very outset of the Venetian Press furnishes us with an instance of a monopoly. The order of the Senate which conferred this privi- lege on John of Speyer ^ is dated 1 8th Sept., 1 469. It is the famous document upon which John's claim to be the prototypographer of Venice so largely rests. On the motion of the Ducal Councillors, and in reply to John's request {ad humilem et devotam supplicationem prediBi magistri Joannis), the Senate granted him the absolute monopoly of printing in Venice for five years to come, and made the press of John of Speyer the sole medium by which books could be put upon the market. The provisions of this order were to be enforced by a fine, and by the confiscation of the contraband goods and of the material em- ployed in producing them. The results of such a close monopoly as this would have been most disastrous. We have only to consider the actual produdion of the next five years, to see how great would have been the loss to literature and to art had the privilege been enforced. What would have become of Nicolas Jenson, of John of Cologne, of Valdarfer, of Renner of Hailbrun, of Nicolas of Frankfort, and of many others? We must remember, too, that several of these masters were already in Venice, preparing their type, perfeding their presses, making ready to take their part in the history of printing. If this privilege were ever really intended to be fully operative, we see how near the Venetian government came to ruining, at the very outset, one of the greatest artistic and commercial glories of their city. For it is not to be supposed that the master printers already in Venice would have patiently waited the expiry of the privilege ; they would certainly have carried their skill, their fortunes, and their vigour elsewhere. It is difficult, however, to believe that the monopoly granted to John of Speyer was intended to be really and stringently binding. It is more pro- bable that the privilege was conferred, as a sort of diploma of merit, by a grateful government upon the prototypographer of their city. In all likeli- ^ Jenson does not appear to have ever applied for a privilege. After this first privilege to John of Speyer, cither the documents have disappeared or the custom of applying fell into disuse. The next instance of a privilege does not occur till seventeen years later, and again between 1487 and 1492 there is a gap in which no privileges are to be found. After 1492 they become more regular and frequent. Books before Legislation. 53 hood the government did not fully grasp the importance of the new method of producing books. They may have thought that printing would not prove to be so rapid a process as it did ; that the typographer's art would, at most, serve merely to supplement the art of the copyist, and would give to a few wealthy colledlors reprodu6lions of codices at present inaccessible. It is to be observed, however, that the phrases of the privilege, in maximo numero and pervili pretio^ hardly bear out this conjecture ; and even if they are copied from John's petition without much consideration of their import, as is probably the case, we cannot acquit the government of haste and precipi- tancy in their first dealing with the art of printing. Whether the monopoly was designed to be operative or not, John of Speyer solved every difficulty by his death, and the marginal note in the minutes of the College, nullius est vigoris quia obiit magister et au£ior^ relieved his contemporaries from the burden of what might have proved a tyrannous restraint, and allowed the art of printing to embark freely upon its career in Venice, The second kind of privilege granted by the Venetian government, was a copyright conceded to the author of a work, securing to him his proprietor- ship in his own produ6lion. The second instance of a privilege recorded in the minutes of the College furnishes us with an example of this sort of copyright. On Sept. ist, i486, the College bestowed upon Marc' Antonio Sabellico, historiographer to the Repubhc, the sole right to authorize the publication of his Decades rerum Venetarum^ under penalty of a fine of five hundred ducats. This is the earliest instance in which the government re- cognized an author's literary proprietorship in his own work. In this case the property is secured to Sabellico by the phrase, quod opus prefatum per Marcum Antonium prefatum dari possit alicui diligenti impressori qui opus illud imprimat suis sumptibus et edat et nemini pr.-eter eum liceat opus illud imprimi facere? Although the privilege does not explicitly confer on Sabellico the property in his book, yet this clause, forbidding anyone to print it save the man he may seled:, was intended to secure full rights to the author. In the year 1493 the College formally and explicitly recognized the do6trine of literary proprietorship, in the privilege which they granted to Daniele Barbaro — a copyright for ten years in his brother Hermolao Barbaro's Castigationes Plinii. The College state their grounds, which are, arbitrantes quod qui onus et impensiam habuerunt^ consequantur etiam utili- tatem et commodum^ non autem alii illud ab eis auferant. Hermolao's property in his Castigationes is held to have passed to his heir, his brother Daniele. ^ Hain, *i4,oi;3. Printed by Andrea de Torresani in 1487. ^ Cf. Castellani, / privilegi di stampa e la proprieta letteraria in Venexia. Venezia, 1888, p. 6. 54 ^he Venetian Printing Press. From the copyright granted to Petrus Franciscus de Ravenna in the year 14.^1-2, 3rd January, it seems that the formula in use for conceding literary proprietorship to an author, was the formula used in the case of Sabellico. In this case no one is to print the work called F^niXj^ excepto dumtaxat illo impressore^ quern prefatus do5lor (z.. r/V., vol. ii. p. ill. Costando le stampe di Venexia un terzo meno di queste. ^ Senato Terra, Reg. 6 1 , c. i o. When it became necessary to widen the approaches to the bridge, the government had to buy the shops from the Patriarch, among them the Salamander. ^ MSS. saec. xviii. al Museo Civico. I owe this reference to the courtesy of Sig. Giovanni Saccardo. The Venetian Press in the Sixteenth Century. loi Agostino, and the Estimo or assessment rolls ot the various parishes gives us, under San Paternian, a variety of printers' names. In the Estimo of i 514 we find Andrea da Axolla in this parish, living in a house belonging to the Doge Nicolo Tron, for which he paid sixty ducats a year. From the same source we learn that Lazzaro de Soardi stampador et cotnpagni also rented a house in San Paternian, the property of Alvise Ruzier, for which they paid thirty-one ducats a year. But though San Paternian was the great centre of the printers, we find them scattered all over the town, at Sant' Angelo, at San Stin, at SS. Apostoli, at San Lio, at San Giacomo dall' Orio, and very many in the parish of Santa Maria Formosa. To turn now briefly to the work done by the Venetian press during the sixteenth century, as far as it is recorded by the copyrights. We have already called attention to the considerable trade in romances and books of chivalry which had sprung up at the close of the last century. The journal of the bookseller of 1484 showed that the demand for such books was large. In 1520 Nicolo degli Agostini applied to the Senate for a copyright in the Inamoramento di Tristano et Isotha^ the Inamoramento di Lancilotto et di Ginevra, and the Reali di Francia ;^ and throughout the century the appli- cations for copyrights in such works continually occur. In this particular branch of the trade Nicolo Zoppino de Aristotile of Ferrara (1508- 1536), the DaSabbio brothers, Giovanantonio and Stefano ( 1 5 1 6- 1 560), and especially Michele Tramezzin, took an a6live part. Tramezzin was a most prolific printer; besides works on theology, history, veterinary surgery, and duelling, he produced a large number of romances, many of them translated from the Spanish. The copyrights granted to men of literary fame are not unfrequent. The privilege conferred upon Ariosto for his Orlando^ for instance, bears the date 1 5 1 5, 25 Odober, the year before the first edition appeared at Ferrara. The property in his poem is to continue throughout the poet's lifetime, and the penalty for infringement is a fine of one thousand ducats. In the year 1528 the Senate confirmed to Ariosto his copyright of 1515; and in 1535, after his death, his heirs obtained a privilege for his Comedie^ Elegie^ Epigramme^ Capitoli^ Sonetti et Stanze. In 1544 Francesco d'Asola secured a privilege for the poet's posthumous works in prose and verse, and in the same year Paulo Manutio established a property in four hundred Stanze nove by Ariosto. In 1 53 1 Francesco Berni applied for a copyright in his r if acci anient oo^^d\-A.r do's Orlando ; and in the same year Bernardo Tasso secured a similar privilege for his Amori^ and later again, in 1560, for his Amadigi. Besides these, we find copyrights to Aretino, to Cinthio Giraldi (1543), to Jacopo Gigli for the ^ Fulin, op. cit.. No. 223, and see Ferrario, Storia degli Romanxi di Caval/eria, Milano, 1828, vol. iv. I02 The Venetian Printing Press. poems of Gaspara Stampa (1555), the year after her death ; for various works on the duel in the years 1550, 1551, i553j and 1554; for Trissino's Italia Liberata ; for Straparolla's Piacevoli Notte and Parabosco's Diporti. Maps and charts also occupy a considerable space in the copyrights. It was the age of navigation and discovery, and the demand for geographical works created an important branch of the printing trade. In the year 1529 Zuan Piero de Marin ha fatto uno mappamondo con tutte le isole^ loci et navi- gatione de novo trovate^ opera non mat fatta da altri ma da lui solo. In 1 530 Matteo da Bardolino, on the Lake of Garda, ha composto uno instrumento astrologico nominato planispherio sia ccelum planum figurato de conveniente figure delli pianeti et segni del zodaico cum altri circoli necessarii. In 1536 Francesco d'Asola desires to publish under copyright Orontio Delfinate's maps of France, loco per loco con le misure et miglia particolar. In 1546 Domenico dalli Greci petitions the Senate, declaring that he has superato un lungo et difficile peregrinazo per essermi condutto fino alia citta di hierusalem^ and on his return he made a map of the Holy Land, which he desired to pubhsh. In 1550 Maestro Giacomo {diQG2i^t?i\di\)^ piamontese ^?indi Michiel Membre desire to publish their map of Asia;^ they declare that they intend to begin dal mare mediteraraneo (sic) et andando dritto per levante dove e tutta la Natolia^ Soria, et per sia ^ cum il paese dil Sophi^ et da poi verso griego tramontana, dov e il paese dil Cat agio ^ verso mezo di dove } lindia et isola delle speciarie. In 1554 we have Gerardo Rupelimontano's map of Europe dedicated to the Bishop of Arras, Two years later we have Floriano da Udine's Mapamondo^ and in 1 56 1 Matteo Pagano's Mapamondo in fogli dodeci ; and there are besides many copyrights granted to Giacomo de Gastaldi, Piamontese, for maps. The publication of voyages forms an interesting and also voluminous section of the copyrights. In 1533 we find the heirs of Lucantonio Giunta issuing a series of travels, and from that date onwards travels and voyages occur frequently, under such distinguished and well-known names as Piga- fetta, Oviedo, Lopez, Gaztelu. Of Pigafetta, we read in Sanuto ^ that on the 7th November, 1523, "there came before the College a gentleman of Vicenza called the Knight Errant, who has been three years in the Indies to see what was to be seen. And he by word of mouth recounted all those matters, and all the College gave great attention in listening to him. And he got through half his journey. And after dinner he was with the Doge, and spoke for long upon these matters, so that his Serenity, and all who heard him, were astonished at the things which are in India." On July 28, 1524, the Ducal councillors move to grant Pigafetta a copyright in ^ Senat. Ter., Filza 11. See Marinelli, Saggio di Cartografa, Venezia, 1881. ^ Fulin, op. cit., 122. Sanuto, Diarii, xxxv. 97 verso. 'The Venetian Press in the Sixteenth Century. 103 the history of his voyages which he has written, and on August 5 he petitions the Senate for the concession of this copyright. In 1536 an edition of Antonio Pigafetta's^ voyage appeared in Venice, which is, according to Fuhn, a mere translation of Fabre's extrad in French. From the copyright ^ for this edition we learn that the editor was Antonio Francini, probably a foreigner, for the copyright is granted on condition that he should print in Venice, and that he should issue la -prima parte deW hystoria general delle Indie fatta per Oviedo, et il summario del viaggio di Antonio Pigafetta atorno il mondo. Fulin says that the first edition of Pigafetta printed from Italian MS. is that by Amoretti, Milan, 1800. In 1530, Bartolomio Navager and his brothers had applied for a copyright in this work of Oviedo, translated into Italian by their brother Andrea Navager,^ and it appeared in i 534 as the second book of the Summario della hist or ia delle Indie Occidentali^ probably printed by Nicolo Zoppino.* There is one other class of books for which copyrights frequently occur; a class which, if any copies still exist, must prove of infinite value to the historian, as throwing light on the economic and commercial conditions of the age. I mean such works as tariffs of customs dues, tables of exchange values, and notably Rizzo Gentillino's Tavole del valor della terra ( 1 564) and Agostino Gallo's Dalla Vera agricoltura (1564).''* Another department in which Venetian printers showed their adlivity was the art of engraving. In 1516 Ugo da Carpi obtained a patent for his invention di stampare chiaro et scuro^ cosa nova et mai piii nonfatta.^ Hugo, son of Count Astolfo of Panico, as he signs himself, appears to have been the inventor of wood-cutting in chiaroscuro.^ There were others following the same calling of wood-engraving, notably Benedetto Bordone of Padua, who preceded Ugo da Carpi with his Triumph of Julius Cassar,^ his MapamondOj and his Isolario^ and the engraver of the great plan of Venice, published by Antonio Kolb in 1500. In 1521 Moyse del Castelazzo, a Jew, obtained a copyright in all the illustrations for the Pentateuch which he has already engraved, and for the illustrations which he intends to execute for the rest of the Old Testament. In 1528 Sebastian Serli and Agostino di Mussi wished to publish their copperplates of Venetian architedure, et accio meglio si possa in quest a profonda de ArchiteElura proceder per ordine st sapere discerner le generationi di edificii zoe Toscano^ Dorico^ lonico, Corinthio et composito Havemo con lahorioso studio et summa diligentia con ?nisura diseg- nato li ditti ordini et sottilmente tagliato in rame^ et non solo li sopraditti ordini ' Quaritch, No. 36,71 1. " See Copyrights, sub an. ^ See Copyrights, sub an. * Quaritch, No. 36,709. ' See Copyrights, sub an. " Fulin, op. cit.. No. 209. "^ Zani, Enciclop. Metod., part i. vol. xiv. 338. ' 1504. ' 1508. I04 The Venetian Printing Press. ma anchora intendemo stampare varii edificii^ etc} The plates are signed S. B. A. V. (Sebastian Bolognese and Agostino Veneziano).^ In 1541 Gabriel Gioli obtained a copyright in his ornamentations and designs for Petrarch, the Orlando Furioso^ and other works ; and in the following year we meet with Francesco Peliccioli's Disegni di lavoro di donne^ probably lace-pattern books. In i 548 Antonio Zantani apphed for a copyright for the Imagini delli Imperatori antiqui^ con gli riversi trovati cosi in oro come argento et rame et la somma delle vite loro? In 1553 Giovanni Andrea Valvassore ^ had prepared nove figure et nove additioni sopra Ariosto^ Petrarcha et Boccaccio^ and sought for a copyright in them. In 1567 Titian sought for a similar protedion for his copperplates, // Paradiso and La Santissima 'Trinitd^ for which Fra Valerio Faenzi, Inquisitor, granted a certificate, declaring it to be cosa degnissima et rapresenta degna- mente la Santa Trinita.^ Twenty-three years later Titian's brother Cesare obtained a copyright in his well-known book, Habiti antichi et moderni^ and for his engraving of La citta di Venetia con tre pia'zze et la corte Ducale. The Venetian press during the sixteenth century maintained the supremacy in Greek printing conferred upon it by Aldus and Caliergi. The long list of Greek printers to be found in Legrand abundantly proves that the publication of Greek books was a very important element in the Venetian book trade. The reason for this is not difficult to find. Venice was naturally the port at which Greeks coming to Italy would land. There was frequent communication between Corfu, Candia, Cyprus, and Venice. The revival of learning attracfted a long line of needy Greek scholars and scribes to Italy ; some of these rested in Venice instead of pushing further on. The majority of these Greeks were clerics, and looked for preferment in the Church, and their claims could be better urged at Venice, whose government had such widespread influence in the Levant. Apostolios, Musurus, Margounios, Severus, are examples of the success of this policy. Most of these Greek scholars on their arrival in Venice sought employment as editors, proof readers, corredors for the Venetian publishers, such as Aldus, Caliergi, Sessa, the Da Sabbio, Spinelli, Pietro, Bartolomeo and Cristoforo Zanetti. For this last, Guillaume le Be, in 1 548, cut a Greek type pour imprimer des alphabet z, petites heures^ quit nomme Horologi^ et aultres fatras et histoyres en grec vulgaire pour apprendre les enfans a lyreJ^ ' Petition of Serli. Senate Terra, Reg. 18, Sep., 1528. ^ See Fisher, op. cit., Append., p. 451. ^ Archiv, d. Stato, Senate Terra, Filza 7. ^ Said to be the engraver of the illustrations of the Hjpncrotomachia. " Archiv. d. Stato, Senato Terra, Filza 48. " H. Oniont, Speci?nens de CaraBeres Hebreux, grecs, laWis et de ?nusique gravh a Venise et a Paris pa?- G uillaumc le Be. Paris, 1889. ' '"— , r,' •■".-' V " ' A' ■ - » : cDii'x-737 rj'tPKi oinxa niaa^ i']53c:3 rxi ami ^D33 ciryi*!^ ^flr»3 Dr«<»2 qnyo nntp : Vefia cnVi S«^ K3'i Sk^ : n^'h TxnV Win Tis njTfl : ^♦3tr'. o^ot^ -riK "OT '3 : VI3 nr»«3 isSn d'O jn'i. : vvTt3-nN nps perf 3 ing 1 p : n'"i77rt fj^D' 'b ; Iton oViyS '3 3iK)-a Marc' Antonio Justinian. Psalter. 1546. Antonio Gardano. Archadelt, Madrtgali, lib. iii. 1539. The Venetian Press in the Sixteenth Century. 105 The Venetian press appears to have been as well known for its Hebrew as for its Greek type. We have seen how Fra Felice, in spite of a pressing invitation from the Pope to print in Rome, preferred to send his Hebrew works to the press of Daniele Romberg and his companion, Hermann Liechtenstein. The government of the Republic showed little favour to the Jewish press in the city; it always displayed a deep suspicion on the subjed. Bomberg had to face and overcome continued opposition, for the condudl of the government was hardly consistent, and, as he declares, it must have put him to serious expense and trouble. In the first place, it was only with diffi- culty that he could obtain permission to keep Hebrew compositors and readers. Fra Felice in his petition declared that for the proper publication of his works it was necessary to have four Jews to superintend the printing; but it would be impossible to induce them to come if they were obliged to wear the yellow cap, as they would be molested and insulted in the streets. He therefore begged that his readers might be allowed to wear a black cap. The government granted a grudging permission for four months only, and during their own pleasure. In the same year Bomberg applied to the College for a patent in his Hebrew type and for copyright in his Hebrew books, seeing that it had cost him grande spese si del far excider le lettere hebree et attrovar persons doBissime in hebreo al componer et emendar ditti libri. This petition was granted ; and three years later, in 1 5 1 8, Bomberg presented this concession to the Senate and begged for a renewal and confirmation of the same. This also was conceded by 113 votes against 17 noes and 7 doubtfuls. The copyright in Fra Felice's works ran for ten years, and this expired in 1525. In Odober of that year, we learn from Sanuto's Diaries, the Chiefs of the Ten moved to grant a privilege to Daniele da Norimbergo^ who is desirous of continuing to print Hebrew in this city, and offers one hundred ducats for the right to do so. " The motion was put to the vote and lost," says Sanuto, " and this for the second time; and it was well done, and I had a good hand in it; for he printed books in Hebrew that were against the faith." The next day the vote was put again with Bomberg's offer of one hundred and fifty ducats, and was lost. On March 8th of the following year a further effort was made to secure the privilege, Bomberg this time offering three hundred ducats ; the motion was once more rejeded. But on March 27th, on an offer of five hundred ducats, Bomberg secured a renewal of his privilege to print in Hebrew for ten years to come, and a copyright for all books in this kind. The religious scruples of the Republic were valued highly, but they were venal. Bomberg's business must have been a large one to enable him to pay so dearly for this privilege.^ A further proof of the anxiety of the government on this ^ i.e. Bomberg. * Fulin, op. cit., pp. 130, 131. io6 The Venetian Printing Press. score is furnished by the privilege granted to Piero Galese in 1548 to print the Koran in ItaHan, provided he print the refutations, /^dT la traduttione dell* Alcorano di Arabo in Italiano, con le contradittione deTeologi in margine^ senza le quail non si possi stampare. M. Omont, in his monograph on the types of Guillaume Le Be, shows that Le Be, v^ho was a pupil of Robert Etienne, came to Venice in 1 545, and there cut Hebrew type for Marc' Antonio Giustinian, a Venetian noble who owned a Hebrew press at the Rialto, in the Calle delli Cinque alia Justizia Vecchia. Le Be talks of this type as la premiere de mes ouvrages, aage lors de 20 ans et hui5l moys. Le Be stayed in Venice till the year 1 550, when he went to Rome for the jubilee of Pope Julius III, During his five years' sojourn in Venice he cut two kinds of Hebrew type for Giustinian and six kinds of Hebrew type for Mazo da Parenza/ The fourth and fifth of Le Be's Hebrew types were cut soubz Fadveu du magnifique messer Carlo ^uirini^ pour luy et les Mazo de Parensa^ en une maison^ size au bout d'une ruelle regardant sur le quay de la Madona de VOrto. The sixth charadler was cut aussy en acier^ faille a Venise pour le dit May de Parensa^ en une chambre que je tenoye a toy age a un ducat par moys^ ay ant veue sur le Camp de St. Lioy a coste de Feglise. Le Be was in the habit of cutting his own name and that of Venice on the punches which he made there. His seventh Hebrew type was cast while he was at Rome for the papal jubilee, and his eighth was cut before the preceding character. But while Le Be was absent from Venice celui a qui je laissay mesdits poinsons en garde on a fait desfrappes et tout mange, ay ant vendue et poinsons et matrices a un Allemant, ainsy que de Dansi^ m'ont mande. While in Venice Le Be made drawings and designs for various characters, which he preserved, and used in Paris as patterns for his fifteenth Hebrew type,'' The name of Mazo da Parenza does not occur in the copyrights ; the name of Marc' Antonio Giustinian is recorded in Cicogna's list of Venetian printers. The antagonism of the government towards Hebrew presses did not abate ; and in the year 1571, i 8th December, the Senate made a general order forbidding Jews to print at all : non possa alcun hebreo lavorar di stampa ne far stampare libri^ et contrafacendo incor- rino in pena di perder la robba, et pagar ducati cento. Et quelli che facessero stampar sotto nome de Christiani incorrino nell istessa pena et li libri stam- pati si intendano esser et siano di colui in nome de chi fussero stati stampati. As regards the Arabic press and the printing of Oriental languages, we know that Democrito Terracina in 1498 applied for and obtained a monopoly for twenty-five years for all books printed in Arabic, Moorish, Armenian, &c. Democrito died without producing anything {senza dar principio alcuno'), and his nephews Lelio and Paulo petition for and obtain ^ Parenzo (?) in Istria. * Danzig (?). ' See Omont, Specimem de caraSleres Hebreux, etc., p. 13. Marc' Antonio Justinian. PcnlatcucJi. 1551. GUERRA. INlANOLI BLESSI. 1571? The Venetian Press in the Sixtee?ith Century. 107 a renewal of their uncle's privilege. But no traces of works by the Terra- cinas are known to exist. The first Armenian book published in Venice appeared in the year 1565;^ and De Rossi quotes a Koran in Arabic published by Paganini in 1530. In 1543-4 we find a patent granted to Antonio Bruccioli and companions for his Arabic type, though whether he issued books in Arabic we cannot say. No branch of Venetian printing was more a6tive during the sixteenth century than the musical press. The copyrights are rich in the titles of madrigals, motetts, masses, responses, psalms, composed by the masters who made the Venetian school of music famous. As an example, we have the copyright granted to Francesco Viola da Ferrara, for the series of new com- positions (musica nova) by Messer Adriano Viularet. This colle6lion numbers fifty-eight pieces.'^ Following close upon the privilege granted to Ottaviano de Petrucci, we have, in 15 13, the petition of Jacomo Ungaro for a monopoly of all canto figurato for fifteen years to come. The petition was granted on condition ne hoc -pr^judicetur concessionihus si qua forte fa5i^ fuissent antehac^ possibly a reference to the privilege already held by Petrucci. The next year Ottaviano appeared again before the College, and stated that in order to avail himself of the privilege granted to him he required capital, and that consideration induced him to enter into partner- ship with Amadio Scoto and Nicolo di Raffaele. This association had produced many volumes of music, but the recent wars had disturbed the course of business, the capital of the company was compromised, Nicolo di Raffaele had become almost blind, and the privilege would expire in four years' time. Petrucci and his partners therefore beg for a prolongation of the copyright for another five years, and obtain it. The next record of a musical press furnished by the copyrights is the privilege granted to Francesco Marcolini, in 1536, for a property in all music printed in metal types, and all music published by him. Marcolini states that esser circa XXX anni che fu uno Ottaviano da Fossombrone, che stampava la musica net mode che si imprimono le lettere^ et e circa xxv anni che tal opera non si fa ; alia quale impresa si e messa non pur la Italia ma /' allmagna et la franza et non Ihanno potuto ritrovare^ lo Francesco Marcolini^ svisceratissimo servitor di quella^ essendomi affatticato molti giorni et non con poca spesa in ritrovar tal cosa^ &c., and so he begs for a monopoly of all music printed con charatteri di stagno or altra mestura. This looks as though Ottaviano de Petrucci's method had been lost ; and if Marcolini's statement is corred, it is clear that his musical press was the next to follow Petrucci's in Venice. Two years later we come across a more famous name than that of Marcolini. ^ Fulin, op. cit. ^ Senato Terra, Filza 28. io8 The Venetian Printing Press. In 1538 Antonio Gardano presented to the Senate a petition, which was granted in the following terms, che ad Antonio Gardano musico francese sia concesso quanta per la supplicatione soa el dimanda^ intendendosi la gratia essergli concessa per anni x solamente et osservando le legge circa le stampe disponents The supplication is lost, and so we do not know what were the first works for which Gardano begged a copyright. In 1 542 Gardano patented his novo modo trovato per lui di stampar muiica. But here again the absence of the file containing the petition prevents us from knowing what the new method was. Though other music printers, such as Troiano di Nano, appear in the field, yet from this date onwards it is Antonio Gardano whose name occurs most frequently in the copyrights, and who was the greatest musical printer in Venice. The Capella of San Marco and the great Conservatorii of Music helped to render the Venetian school world- famous ; and we find such distinguished names as Palestrina,^ Cyprian Rore, Adrian Villasrt,^ Zarlino, appearing in the copyrights granted to one or other of the Venetian musical publishers. There are other points, such as medicine, surgery, fortification, mathe- matics, upon which specialists may find useful information among the copyrights. The instances given above will suffice to prove that this col- le6tion, though it by no means records the whole movement of the Venetian press during the sixteenth century, contains much matter that is curious and valuable. ^ 1572 and 1575. ^ 1558. o a U4 CO 1-n ^ h- 1 -^ ^ > ^ ^ ^'^ a< 04 -^ f-T H ►J W O M CJ Pi < < -* d H <-< Q < C4 d rf o »— 1 u Is o , H 1 ^ '3 < o u PRIMO LIBRO DI MADRIGALI D' ALFONSO DALLA VIOLA NOVAMENTE STAMPATO^ BUGLHAT, DE Campis, Hucher et Compagni. Xioi.x, Madrigali\ Wh. \. 1539- CHAPTER XIII. 1548— 1593. THE INQUISITION. The Holy Office in Venice ; its position and powers ; the lay assessors — Composi- tion of the tribunal — Archive of the Holy Office — Procedure — Penalties — The case of Francesco Stella. EFORE going any further, we must consider for a moment the position and the operation of the Holy Office in Venice upon the subjed of the press. The Inquisition had been admitted within the dominions of the RepubHc upon the basis of a concordat which carefully secured to the secular government its rights as supreme ruler of its own subjeds. The Holy Office was not permitted to take separate and independent adion ; and, in theory at least, it drew all its powers in the dominion from the consent of the secular government, which was represented on the tribunal by three lay assessors in Venice, and by the civil governors in other cities, whose concurrence was necessary to the validity of all a6ts of the tribunal.^ The concordat upon which the position of the Holy Office in Venice was based, was that accepted by Julius III. in 1551. The terms of this concordat defined the position of the lay assessors on the tribunal. They were there not to take part in the discussions of the court, but (i) to hold, as it were, a watching brief on behalf of the secular government, in order to secure a fair trial for its subjeds, and (2) to carry out the sentence, to serve as arm to the tribunal. They had authority to protest against actions of the court which were usurpations of temporal jurisdidtion, or which might ^ E cfo essendo per antica comiietudine introdotto e praticnto, fu po'i finabnente concordato col pontefice Giulio III. Appunti ml Capitolare del S. Uffixio. Ap. Cecchetti, op. cit., ii. 8. 1 1 o ^he Venetian Printing Press. injure the State by causing tumult or scandal, or which were opposed to the just and proper liberties and rights of the subjedls. They also had a right to insist that the adion of the Holy Office should be stridly limited to cases of manifest heresy ; and this power they exercised by refusing warrant of arrest, which they alone could issue, unless satisfied that the question to come before the court was one of heresy only. Every criminal suit was held to contain three parts : — First, the cognition of the quahty of the crime imputed — was it heretical or not ? This was, by the concordat, reserved entirely to the ecclesiastics of the tribunal, and the assessors had no voice. Second, cogni- tion of the fadl — did the accused hold such opinions ? Upon this point there was divergence of view ; the Venetians held that, as this part of the pro- cedure affeded the person of Venetian subje6ls, the lay assessors were entitled to a voice. Third, the sentence. This again the concordat reserved to the ecclesiastic members of the tribunal ; but the execution of the sentence remained with the secular government.^ But although the ad;ion of the Holy Office was thus circumscribed, it was by no means a nonentity in the Republic, The archive of the Inquisition, with its 2,910 trials, and its 44,327 documents, proves that the activity of the tribunal was great. The court was composed of ten members : the three lay assessors, the Nuncio, the Patriarch, the Inquisitor, the Nuncio's auditor, the Patriarch's vicar, the Inquisitor's commissary, and the Fiscal. The place where the court met is described as la cappella di S. Theodora appresso la chiesa di San Marco, The prisons of the Inquisition belonged to the State, and the chief officer of the Holy Office was paid by the Council of Ten. The Republic aimed at securing the offices of Inquisitor, Inquisitor's commissary, and Fiscal, for Venetian subje6ls. And the necessity for the Ducal exequatur before the Inquisitor could ad; in the dominions of the Republic assisted the government to attain its objedl. The Patriarch of Venice was, as a rule, a Venetian by birth, so that the court of the Holy Office usually numbered seven Venetian subjeds out of a total often. The Holy Office trials for press offisnces begin in the year 1547 — two years before the publication of La Casa's Index in Venice — and they continue down to the year 1730, when Giovanni Checcozzi's long trial for heresy closes the list. But the activity of the Holy Office on this subject varies very much. The sixteenth century gives us as many as one hundred and thirty-two cases, and that virtually in the last half of the century only; the seventeenth century furnishes fifty-five trials ; and the eighteenth century only four trials. This remarkable difference in the number of Inquisition ' Aspetta al magistrato secolare operare che siano puniti i detetti, l^c. Cecchetti, loc. cit. The Inquisition. 1 1 1 cases points to one or other of three conclusions : either the hostile attitude of the government towards the Church of Rome, from the year 1596 to the year 1620, had crushed the adivity of the Holy Office in Venice; or the vigour of the press prosecutions during the last half of the sixteenth century had stamped out heretical and immoral publications in Venice ; or the Holy Office, finding itself thwarted by the attitude of the government, abandoned the method of prosecution in favour of other less overt methods. The great aftivity displayed between 1549 and 1592 is to be explained by the dread of Lutheran heresy and its propagation through the press. Holy Office prosecutions stop suddenly in 1592, and there is a blank of twenty- four years during which no press trials are recorded. It was during this period that the Republic came into open collision with the Church of Rome, the quarrel between Venice and Paul V. reached its climax in the Interdi6l, and Fra Paolo Sarpi defended his government against the claims of the Curia. These are reasons which sufficiently explain this period of inaftivity on the part of the Holy Office. But how are we to account for the fad: that the half of the sixteenth century furnishes nearly three times as many trials for press offences as the whole of the seventeenth century ? It is true that by the opening of this century Italy generally had accepted the Catholic readion ; the ferment of the Reformation died away, and the literary and intelledlual vigour which accompanied it dwindled. This, however, is hardly sufficient cause to explain the phenomenon. Nor can we suppose that there were no infringements of the Inquisitorial regulations, no publications which would fall under the notice of the Holy Office, or only so few as are represented in the fifty-five trials recorded. It is more probable that the Inquisition in Venice, finding itself thwarted by the government and denied a free hand, refused to continue its labours openly by means of its own proper tribunal, and preferred to exercise its influence by such other means as lay within its power — the pulpit, the confessional, and the domestic chaplain. The procedure of the Holy Office in Venice, in cases of trial for the possession or publication of prohibited or heretical works, as we gather from an examination of the trials themselves, was as follows : — On a denunciation, which was frequently anonymous or signed with a false name, being presented at the office of the Inquisition, the Inquisitori contra gli Heretici met, and, on the motion of the Fiscal, the denunciation was read, and an order made to search the house of the accused ; suspeded books or writings were to be seized and handed into the court of the Office or to the auditor of the Legate. If the works seized were found to be incriminating, the court proceeded to examine witnesses as to the source whence the books came, and as to the charader of the accused. If the court held that there was ground for prosecuting, the charges were formulated, and the accused was summoned 1 1 2 The Venetian Printing Press. to appear in person, within eight days from the publication of the summons in his place of residence, in order to purge himself; otherwise their Excellencies proceeded to judgment in contumacy, and to punishment in accordance with the powers received from the Council of Ten. In the majority of cases the accused allowed judgment to go by default. The Holy Office in Venice was by no means harsh in its procedure. That it used torture is certain, even as late as the year 1693, but instances are not very common. Capital punishment was rarely applied, and then only by drowning, decapitation, or strangulation; never by fire. Nine cases of the inflidlion of capital punishment are recorded, and of these five are for heresies properly so called ; the remainder for other offences of which the Holy Office took cognizance. But the most remarkable point in the procedure of the tribunal in Venice is the way in which every a6tion of the court is taken ostensibly by the three lay assessors, and in the name of the secular government. The ecclesiastical members hear the case, but they do not issue warrants either for search or for arrest ; nor do they execute the sentence, nor receive fines when imposed ; their names do not appear indi- vidually nor corporately in the minutes of the trial. There is, however, no reason to suppose that they were not virtually supreme in their own court. As an example of a Holy Office prosecution for the possession of prohibited books, we give a full abstrad: of the trial of Francesco Stella of Portobuffole, in 1549. Francesco Stella of Portobuffole.^ I. The informer's accusation : ^ lo non nominatomi altramente in questa mia Denuntia per gli respetti ben noti. Denontio^ dechiaro e querela contra uno nominato Francesco Stella hahita in porta buffale^ homo perversa contra la fede appostalica et Sanita Del nostra Segnor Papa. ^uale essendo unito in agni sua Trista e maledita luterana heresia can il crudo heretico Pietro Paolo Vergeria gia indegno Vescova de Justinapali. Si potrana delta sua Trista vita benissimo justificar . . . . e massime mandando subito alia sua casa fuori net Borga del Castella de porta Buffale si che per li suai ministri con cauto modo siana tolti li libri e scritture. In dita sua casa le Traverana gran capia de valumi heretici. Similmente le potranna far cercar in casa de una Ser Bernardo da Camin sua barba. ' Santo Uffizio. Processi. Busta 7. ^ 16th Nov., 1549. The Inquisition. 1 1 3 Also in the house of Zuan Jacomo Sforza a San Samuele in le case da cha grimani. Also in casa de Ser Andrea Arivaben libraro al insegna del pozo . . . perche questo tien tute le ofinioni del ditto Vergerio. Et ancora far cercar . ... in contra de S. Vido in casa de uno Antonio da Buchari over Schiavon. (Signed) II Zelator Del Nome Catholico. II. Deposition of Bartholamio Soranzo before the Deputati sopra heretici : ^ De vera scientia non so cosa alcuna per esser molti anni cK to non sono stato in quel loco, ma per public a fama ho sempre udito adir che costui e hereticho and capo de tal maledetta setta. Et che li stette molti giorni il Vergerio. Ho inteso chH havea una gran quantita de libri proibiti ; ma como ho detto non so questo se non per fama. III. Specific charges against Stella : Dice il pappa esser antechristo et la giesia Romano dice eser giesia del diavolo. Non vuol che in casa sua pur sia nominata la nostra dona. Niega il sacramento sacratissimo dell' altare et sopra questo intenderette di belle cose perche niega tutti i sacramenti ecetto il battesimo ma quello dice che non si puo dar da cattivi sacerdoti et che i sacerdoti sono tutti cattivi et per consequentia alcuno non e ben battizzato. Dell oio santo dice alle persone che i vada ad unzearsi i stivalli con lui. Del sagratissimo corpo del Signor dice che non si de adorare perche li e un pezzo di pane. Non vuol che si vada a messa et dimanda le messe abominatione et santi non vuol che siano nominadi. Vuol che in ogni tempo si manzi di ogni sorte di cibo, et non vuol che i homini sia obligadi a cosa alcuna che sia sta ordinada -perche dice che sono ritrovati humani et molte altre cose che intendearete daW esama de i testimoni i quali sarano. IV. Note on Francesco Stella for use of Inquisition : Uno francesco Stella da porto buffale dotor di medicina . . . . fu con- danato in pena pecunaria per haver portato libri lutherani. ^ 9th Dec. 1 1 4 The Venetian Printing Press. V. Receipt for Francesco Stella's writings and other efFe6ls given by Hieronimo Massara to the Sant' Uffizio.^ VI. Notice from Luca de Molino, Podesta of Porto BufFale, that he has proclaimed Francesco Stella, as ordered by letters of 28th Nov, to 8th Dec.^ VII. The Inquisitors contra li Heretici cite Stella to appear in person within eight days before the Tribunal, in la capella di S. Theodora appresso la chiesa di San Marco a hora di terza^ to expurgarsi delli lihri heretici et pro- hibiti che gli sono stati trovati in una sua casella la quale lui haveva servato in casa de Ser Zuan Jacomo Sforza della contra de San Samuele. Otherwise their Excellencies will proceed to punish in accordance with the decrees of the Ten.' VIII. Charges against Francesco Stella and Francesco Pirrochin, repeat- ing No. 3 in more formal language, probably based on No. 3. The heresy is spreading : hanno suvertite diver si religiosi che . . . per le parole loro sono fatti lutterani et heretici marzi. Tenendo ridutto et sinagoga in casa di Francesco Stella. Witnesses to be called : II Magnifico Messer Bartholomio Soranzo. II Magnifico Messer Lorenzo Orio. II Magnifico Messer Zorzi Soranzo. Monsignore Vicario di Ceneda. Monsignore Messer Lodovico Conte di Brugnera. II Piovan di Mansoe. II suo Capellan. Pre Altobello officia in Girandi. Pre Troian. Messer Francesco Orese. Messer Federigo Arnold o. Messer Zuan Damiani. Messer Antonio Schiavon biancheza cere (moniere ?) a S. Bartholomio alle dui Chiave. Ser Fanto di Fanti. Suo figliuolo. Michiel de Tin. Donna Marietta Padoana. ' 1550, 14th Jan. 2 i54p, 14th Dec. ' 1549, 8th Dec. 'The Inquisition. 1 1 5 IX. Minutes of the Court : ^ Information read on request of the Procurator Fiscal, Alessandro Rugero. The Deputati contra li Heretici, their third colleague, Alvise Contarini, Chief of Ten, being absent, order the Procurator Fiscal and officers to search the houses of the accused at once. If books are found, they are to be handed in to the office of the Court, or to the auditor of the Legate, si come e solito. Procurator Fiscal and officers appear in the office of the auditor, and make a notarial declaration that they have searched the house of Zuan Sforza. In the room of the said Zuan Sforza hanno trovato un per de bisache piene de lihri. They found a box outside the room, and asked Sforza for the keys ; he rephed that he had not got them. Asked to whom the box belonged, he said he did not know who had brought it there. The box was broken open, and books found ; all these were brought to the office of the auditor. The list follows : 'Tenor inventarii lihrorum. In le bissacche. Tragedia. Dialogo de merchurio. Pasquino in estasi. La i'^" parte delle prediche de fra Julio de Milan. Vesposition sopra la Epistola ad Galatas del ochino. El cathechismo. Martin luther de captivitate babilonicha. Pie Christiane Epistole. El summario della sacra Scrittura. he pie et Christiane prediche de fra Thomaso de Siena. Una semplece dechiaration sopra li xii articoli de Maestro Piero Martire. Prediche del Ochino. Joannis Polii per Porti. {?) De suscipienda Christiane reipublice propugnatione Jacobi Unsalii. Conciliatio scripture divine authore Bartholomeo Vesternero. A5iorum Apostolicorum liber doSlissimus per Erasmum Savarium. La prima parte delle prediche de Maestro Julio. Expositio super prima Epistola alii Romani sine authore. ^ 1549, 1 6th Nov. 1 1 6 The Venetian Frinting Press. Nell a cassa. Commeniarii del Bulingerio sopra il 'Tesiamento novo. A£la Concilii 'Tridentini^ Philippi Melantonis. Pandette scripturarum. Nova methodus^ Erasmi Savarii. Locorum communium divine scripture Erasmi Savarii. Exortatione del Erasmo. Cinque quinternetti a pena. La polvere del mutio. Dui libri coperte de carton scritti a pena, viz. : Del officio della madona. Delle feste. Ad un predicatore. La comparatione. Ceremonie del Diacono. Ceremonie del Vescovo. Vita de S. Hieronimo. Della Castata delli Apostoli. Della nativita. ? ^emadmodum desiderar. Che se habbia leger V evangelio. Che se habbia star in la giesia. Del concilio. De alchuni ahusi. Del libro chiamato miracoli della madona. Sempronio Laura a Messer Hieronimo mutio scritto a pena Aversus Berardum Billicum Veritatis inimicum. Concilarii de bulengerio. Lettere missive N tredesi in un mazzo. La conversion de la Maria Magdalena. Celii secunda Curionis. Sebastianus meger in Apochalipsim. Prediche del Ochino in xii volumi. Comment ariorum evangelicorum per D. Johannem Draconitum. Della affli5lione et persecutione fatta sopra quelli de Capo d' istria '548. A5fa ac decreta sacro sanSfi Tridentini. Supputatio annorum mundi. Opere Christiane de hieronimo Savonese. D. Joachini Vadiani. The Inquisition. j 17 Educatio ? puerilis. De Vocabulo fidei. Epistola hieronimi lunensis ad Bernardinum Ochinum. Sermones Bernardini Ochini. Tre altre lettere missive. Tre ligati de diverse scritture. Una Camisa de tella. Un per de Scarpetti. Una camisola de hombaso. Un xippon de tella Vecchia. Una baretta chiamata Babban. Prof eta naum juxta Veritates Hebraic as latine redditus per "Theodorum Bibliandrum. In Epistolas divini Pauli ad romanos annotationes a Joanni occho- lampadio. Martini dorpii sante theologie professoris oratio. Epitome Belli papistarum. Pasquillus servi poete. A5la sinodi novo Jan ? De condemnatione Hieronomi in concilio Constantiensi. Adversus Johannem fabrum Constantiensem. Responsio ad Calumnias hieronimi D. D. friderici Davie. II cattalogo de libri fatto per il Verger io. Tragedie. Le prediche del Occhino. Trattato de Lorenzo Valla della donativa fatta per Constantino Imperatore. X. Evidence taken before the Court : ^ (a) Franciscus Argenta, living at San Samuele, in the house of Vettor Grimani, provedditor del mar. ^ Were the books found on Saturday found in your house ? A. Yes, but in the part inhabited by Zuan Jacopo Sforza, for the house is occupied by us two separately. ^ Whose books are they .? A. I don't know. ^. Who brought the books ? A. Francesco Stella of Portobuffole. ^. How long ago ? ^ Die Martis 19 Nov., 1549. 1 1 8 'The Vejietian Printing Press. A. Long ago ; I don't remember. ^. Did Stella bring anything else ? A. Not that I know. ^ Did Stella say what was in the box ? A. No ; he said nothing. ^ How did Stella bring the box to your house ? A. He was a friend of the house, and used to stay there when he came to Venice. He said he wanted to leave the box in safe keeping, and so brought it. ^. When Stella brought the box he said nothing about its contents ? A. No ; no one in the house took note of what he did. ^. Where was the box put ? A. First in the chamber that leads to the room of my father-in-law ; then in my father-in-law's room. ^ Who brought the bags, and whose are they ? A. I don't know. ^ Were you present when the box was opened .^ A. Yes. ^ Do you remember what was in it ? A. Several books — I don't know how many — and I believe one or two shirts. One of the officers said, '^ I wish it had been cash." ^. Was there any chain on the box .'' A. No ; and I never saw one . ^ Do you know where Stella is } and how long is it since you saw him ? A. I do not know where he is. Friday evening he was with me. ^ What sort of person do you take Stella for ? A. I hold him to be a good man as far as adlive life is concerned ; but, as regards his contemplative life, I don't know what to say, for I have never talked to him on these subjects. (/3) Johannes Jacobus Sfortia : ^ ^. Do you know Francesco Stella ? A. Yes, I have known him since my son-in-law Argenta came to stay in the same house. Argenta receives Stella when he is in Venice. I have my separate room. My son-in-law has the rest of the house. ^. What do you think of Stella ? A. I don't know him beyond Bon diy bon diy bon anno. I don't know if he sells or gives away books. ^. Why do you say that ? ' Die Mercurii 20 Nov., 1549. T^he Inquisition. \ 1 9 A. Because I have seen him handling books in a box. ^. In what box ? A. The one that was seized on Saturday. ^. Who brought the box t A. I don't know ; but Stella had the keys. The box was heavy ; I gave the hammer to the officer who opened the box. Slj How long had the box been there } A. About a year and four months — two months after my son-in-law took the house. ^. Do you know anything about a chain ? A. No, and I don't believe Stella had one ever. ^ Have you seen Stella taking books in or out of the house ? A. I cannot read or write, but I have seen Stella with papers. ^. To whom did the bags belong ? A. To one called the Bolognese ; I think his name was Joseph. ^ How came they in your house.'' A. He owed me ten marcellos for rent. ^, How long ago } A. Two years, worse luck ! (-y) Dona Ursula Massara, daughter of Zuan Jacopo Sforza : ^ ^. How long have you lived with Zuan Jacopo Sforza 1 A. Fourteen years ; and we have lived in various houses. ^. Do other persons live with him ,? A. No; nor does he let rooms. ^ Who frequents his house } A. No one ; he is always alone. ^. Whose is the box found in the house on Saturday ? A. Francesco Stella's. It is two years since he brought it. He often came and opened and shut said box. I don't know what he was about ; for I attended to my own business and did not meddle with other matters. Stella was intimate with Messer Francesco Argenta. Stella keeps the wife of Argenta, who is his comare ; and many times Argenta has tried to bring his wife home ; but she would not. She is young and pretty. I don't know if there is any ill between them ; but she has been three months with Francesco Stella, and he has no wife. ^. Whose are the bags ^ A. They belong to a Bolognese who was with us ; I don't remember his name. ' Die Mercurii 20 Nov. I20 The Venetian Printing Press. ^ How is it likely that you don't know his name ? A. I don't know it ; if I remembered it I would say it ; he was a stranger and a Bolognese. ^ Had he any other goods ? A. No ; he left them, saying, " I want to go home to fetch some papers, and I will come back and will take away my books." This is four years ago. He left on Ascension Day. ^. What reputation has Stella ? A. On my faith, I don't know ; I never talked with him. ^ Have you ever seen other goods in the box — money, chains ? A. No ; we thought the box must be full because of its weight. XI. The Deputati sopra li Heretici cite Stella to appear in eight days.^ XII. Letter from Deputati to the Podesta of Portobuffole.^ (Signed) Francesco Longo. AlVISE CONTARINI. Giov. Antonio Venier K. XIII. The Herald's declaration that he has published the summons at St. Mark's.^ XIV. The Herald's declaration that he has published the summons at Rialto.^ XV. Evidence of Soranzo — same as No. 2.^ XVI. Declaration of Podesta of Portobuffole that he has proclaimed Francesco Stella on the 8th inst.*^ XVII. The sentence against Stella, published by the Deputati in obe- dience to a decree of the Ten.^ I. Books to be burned publicly in Piazza permeso la Gesia this morning. 1. Stella within ten days of the publication of this sentence is to pay fifty ducats fine into our office. ' Die Jovis 28 Nov. ^ Alii 28 di Nov. ' Die Martis 3 Dec. * Die Mercurii 4 Dec. ' A di 9 Dec. ' Die 14 Dec. ' Die Jovis 2 Jan., 1549-50. The Inquisition. , 121 3. If he fail to do so he is to be banished from Venice and from PortobufFole for three years. 4. Fine to be exaded from his property. 5. If he break confines, six months in the prison called Liona. XVIII. Publication of sentence in Venice and Portobuffole. XIX. Ser Valemino Croda of Ceneda appeared at the office of the Deputati contra Heretici in the name of Francesco Stella and paid fifty ducats.^ And the notary of the office consigns to Hieronimo Massara, cousin of Fran- cesco Stella, the box which contained the books; also the documents and other goods. XX. Hieronimo Massara's receipt for Stella's efFedls. XXI. Anastaso Zordan, Fnte titulato di S ant' Agnes e, represented in the office of Deputies that he had denounced Stella, and asked for the fifty ducats. Venier, one of the court, proposed to give them in accordance with Decree of Ten. But at the time the secret accusation was handed in, Venier declared to me, notary subscribing, that it was presented by a good man who wanted nothing for his reward, but did it only for the honour and glory of God. And as he has confessed and confirmed these words, the Deputies decree that he shall not have the fifty ducats. But ex mera urhanitate they make him a present of twelve ducats. The fifty ducats to be thus divided : To Pre Anastaso .... Ducats 12. To Inquisitor ..... ,, 20. To the Procurator Fiscal . . . ,,12. To chief officer ..... „ 2. To two constables . . . . )j 3* To Pre Alvise ..... „ i. Die Martis 14 Jan., 1550 {sic). ' Die Jovis 16 Jan., 1550. ^ R ^^^ 1 ! ^M CHAPTER XIV. 1548—1593- THE INDEX AND THE BOOK TRADE. The crucial moment in the history of the Venetian Press — Part of a wider subjeft, the quarrel between the Church and the State — First independent censorial aftion on the part of the Church — Bishop Franco ofTreviso — Earliest catalogues of prohibited books — Paris — Louvain — La Casa's Catalogue in Venice — Its true date — The Council of Ten take aftion to support the Catalogue — The Catalogue of the Venetian Inquisition, 1554 — The Inquisi- tion and the custom house — The Index of Paul IV., 1559 — Its reception — The Moderatio hidicis of 1 561 — The Tridentine Index and the Ten Regulee, 1564. — The Tenth Rule and the press laws of Venice — Reception of the Tridentine Index — Its efFeft — First signs of disagreement between Venice and Rome — The Bull in cce?ia Domini — The Congregation of the Index, 157 1 — The Sixtine Index, 1590 — Clement VIII., 1592, E have now reached the most decisive moment in the external history of the Venetian printing press — the moment when the art of printing and the book trade came into colHsion with the Church of Rome, and began to feel the influence of the Inquisition and the Index. It is at this period of the publication of Clement's Index and of the Concordat that the history of printing in Venice touches general history for the first time. The whole question involved is part of a larger question, the question of the relations between Venice and Rome, and belongs to the history of that great movement of which Paolo Sarpi was the champion — the movement which developed and expressed the modern conception of a State as a self-sustaining, autocratic, self-sufficing entity in opposition to the mediaeval conception of a State with its dual dependence upon Emperor and Pope. The perennial sources of disagreement between Emperor and Pope, the definition of the limits of their respe6live powers, still continued ; but the Empire as an idea had disappeared, leaving in its place a number of separate States to struggle for their absolute independence, in matters secular, ^ra k% ^ ^m ^m ^^m The Lidex and the Book Trade. 123 with the Papacy, which still retained its life and all its vigour. The question was brought to an issue by the Church of Rome, not by the secular governments. It was the Bull in ccena Domini^ with its vast claims to diredion in such purely secular matters as taxation, and the a6ls of the Council of Trent giving form and substance to the Papal pretensions, which caused secular governments to look to their liberties, and raised the whole question to a burning point, Venice was not alone in her alarm and her opposition : in France, in Spain, in England, princes by their adlion declared their revolt against the Papal claims. We have only to deal with this collision within the restridled region of books, and within the limits of Venetian history. The problem presented to the Venetian government was this : should the Venetian press, supported in its hberty by the government, continue to maintain its charader as the freest press in Europe, and therefore one of the most copious, or should the government, by failing to support it, allow it to fall under the repressive influence of the Inquisition and the Index. The Church of Rome had always claimed a jurisdidion over the free publication of opinion on points which affedled morals and dogma. As long as there was no divergence of opinion on the matter between Church and State, and as long as books remained in manuscript, it was comparatively easy to enforce this claim, to condemn and even to destroy all copies of offending works. But when, by the art of printing, books became indefinitely multiplied, this task almost exceeded the powers of the most perfed: organization the world has ever seen. It became necessary to attack, not individual works, but whole classes of men who produced those works.^ The result of the invention of printing upon the literary Inquisition was, in a large degree, to thrust that Inquisition a step further back, from the works of an author to the author who produced them. But the earliest Inquisition applied, as we have said, to morals and to dogma. In following the rise of the Index in Venice we shall see how this last heading of dogma came to be expanded till it covered the region of politics and of secular matters, and so brought about the collision between the Republic and the Church. The earliest instance of a censorial order on the subjed of books in Venetian territory," and also in Italy, is the order of Niccolo Franco, Bishop of Treviso and Papal Legate. In 1491 Franco published a decree of his council, held at Treviso,'^ forbidding anyone to print, or to cause or permit to be printed, books which treat of the Catholic faith or of matters eccle- siastic — except the ordinary devotional works — without the express permission of the bishop or vicar-general of his dwelling-place. The decree proceeds * i.e. Prima Classis on the Index. ^ Reusch, i. 58, 59. Mansi, Supp. ad Concil. Lucca, 1752, vi. 681. 8 124 ^^^ Venetian Printing Press. to name especially two works — Antonio Rosselli's Monarchia^ and Pico della Mirandola's Theses"- — which are absolutely prohibited, and are to be burned at the parish church or the cathedral within fifteen days from the publication of this decree. At the very outset we are brought face to face with a vigorous and a wide-reaching order on the part of the Church. In the two books con- demned to be burned there could be no question of immorality or of scandalous writing ; the condemnation rested upon the unsoundness of the dodrine they contain.^ The order tacitly makes a very wide claim ; for if it were heretical to discuss the relative powers of the Pope and the Emperor in a sense at all hostile to the Curia, this would imply a right in the Church to revise, censure, and condemn, where it saw fit, any political writing in which the Pope and his authority play a part. In fa6l we find here imphcitly a statement of the idea which forms the keystone of the ecclesiastical position as regards books that treat of politics — the idea that, in the case of the Church, politics and ecclesiastical dogma cannot be separated. An attack on the political position of the Pope is, ipso fa^o, an attack on the dogma of the Church. We must remember, however, that this vigorous a6tion against the writings of Rosselli was the work, not of the Church generally, but of an individual bishop, and that Rosselli's tra6late only stands in the Tridentine Index with donee corrigatur.'^ Although the work which was condemned to the flames had been dedicated to the Doge Francesco Foscari, the govern- ment, so far as I am aware, took no notice of the Bishop of Treviso's adlion. As long as the Church confined its censorship to the questions of morals^ and of dogma — what dogma might include had not yet been questioned nor defined — the Venetian government were willing to leave the matter in its hands, and ready to assist it in every way to carry out its prescriptions. The question of a censorship of morals was brought to a point and settled by the case of Cynthio degli Fabritii, on the initiative of the monks of Saint Francis, although the censorship remained in the hands of the Chiefs of the Ten or their delegates. But the religious censorship of the press was not formally acknowledged by law in Venice till the year 1 547, and then only in ' She de potestate mperatoris et papa et de materia conciliorum. On all Roman Indices after Trent, with donee corrigatur. ^ Conclusiones DCCCC dialcBica morales, &c. ^ In the case of Pico's Conclusiones, a committee of theologians had condemned thirteen of the theses as heretical in tendency. Reusch, op. cit., p. 59. Reusch, i. 3, explains the meaning of donee corrigatur as implying that the use of the book will be permitted on condition that the passages erased or corredled in the present edition be omitted or modified in the next. I think at first the government were willing to allow to the Church a concurrent censorship of morals, although they subsequently altered their position. The Index and the Book Trade. 125 a modified form. In that year the three lay assessors who sat with the tribunal of the Holy Office were added to the Esecutori contro la Bestemmia to carry out the censorial law of 1542-3. No mention was made as vet of the Patriarch or the Inquisitor; but the presence of the three Savii sopra r Heresia upon the Commission of the Ten shows us that the Inquisition haretic^e pravitatis was tacitly recognized, and was beginning to make itself felt as an important element in the history of the Venetian printing press. The University of Paris had published in the year i 544 a catalogue ^ of books which up to that date it had examined and judged worthy of censure.^ The University of Louvain ^ followed in the year 1546 with a catalogue of books reproved {gereprobeerde') by its theological faculty. The year i 549 is usually given as the date of the first Italian Catalogue, published by La Casa in Venice.^ No copy of La Casa's Catalogue is known to exist ; our know- ledge of it comes only from a critical edition of it published in the Grau- biinden by Pietro Paolo Vergerio on the 3rd July, 1549, under the following title : // Catalogo de Libri, li qvali nvovamenie nel Mese di Maggio mil' anno present e M.D.XLVIIII. sono stati condannati et scomunicati per heretici^ Da Giouan della casa legato di Venetia^ et d' alcuni frati. Zaccaria ^ maintains that La Casa's Catalogue was already printed in 1548, and that the date M.D.XLVIIII. in Vergerio's edition is an error. Reusch combats this pro- position, and urges, on the contrary, that the one passage where Vergerio assigns the La Casa Catalogue to 1 548 is a printer's mistake. But the Ducal decree published on July 19th, 1548, ordering that all heretical works are to be surrendered to the Savii sopra li Heretici within eight days, con- tains the expression detti libri. This seems to indicate that some list or classification of books had been already drawn up. The suggestion presents itself that this list was La Casa's Catalogue, and that the Ducal procla- mation was intended to assist the Legate in giving effed to his prohibition of heretical books. Reusch, moreover, does not explain what Vergerio meant by the word nvovamente in the title to his edition of La Casa's Catalogue. It may only mean recently ; but then why should Vergerio have added the precise date ? Or it may mean that La Casa published a second edition of his Catalogue in May, 1549. If this interpretation of nvovamente be correft, it would leave Vergerio's statements accurate, both in the passage where he says that La ^ These early lists of censured books were called Catalogues, not Indices. Reusch, op. cit., I. 2, ^ Reusch, op. cit., i. 147. Catalogus librorum qui haBenus a Facultate Theohgia Pamiensi diligent er examinati, censuraque digni visi sunt. ^ Reusch, i. 113. ■* Reusch, i. 204. * Storia pokmica delle proibizioni de libri, Roma, I'jj'jj-p- I43- 126 The Venetian Printing Press. Casa's Catalogue was published in 1548, and in his use of the date 1549 in the title to his critical edition of that catalogue. The decree of the Council of Ten, i6th Jan., 1548-9,^ appears to settle the question of the date of La Casa's Catalogue. From that document it seems that the Catalogue was compiled before January i6th, 1549, but not printed or published till after that date. Whatever may be the corred date for the appearance of La Casa's Catalogue, the first prohibitive catalogue to appear in Italy was published in Venice. La Casa was Papal Nuncio, and therefore his Catalogue may to a certain extent be considered the a6l of the Holy See,^ and in this resped different from the catalogues of Paris and Louvain. La Casa was not a learned theologian, and he called to his aid certain monks (alcuni frati) apparently very little better equipped than himself^ The result was a catalogue carelessly compiled and full of errors, which Vergerio found no difficulty in handling with satirical severity. La Casa's Catalogue is valuable, however, as furnishing the basis of the Index of Paul IV., upon which the majority of subsequent Italian indices are constructed. The Catalogue of La Casa was direded almost entirely against heretical works. Vergerio com- plains that there were no obscene publications such as La Casa's own Capitolo del Form included in the condemnations. It is important to bear this fa6l in mind, for it throws light upon the way in which the Church made use of the repressive power of prohibitions, not so much in the interests of morality as in support of its own dogmatic claims. As we have noticed, it is not improbable that we trace the result of La Casa's Catalogue in the Ducal proclamation of July, i 548. We must observe, however, that the surrender of heretical books, and the subsequent search for such works, is entrusted, not to the Patriarch or the Inquisitor or the bishops of the various dioceses, but to the three lay assessors, the representatives of the secular government on the tribunal of the Holy Office. In the year 1 549 the decree of the Council of Ten erefting the book- sellers and printers of Venice into a corporation was published. The first and principal reason stated for taking this step is the difficulty which the Savii sopra 1' Heresia found in checking the publication of scandalous and heretical works. This again is probably a proof of the pressure which the Church was bringing to bear upon the government in its desire to crush heresy. In all likelihood it was the adion of the Church which brought about this most important step in the internal history of the Venetian press. But at the same time that it obeyed the pressure, the government did not officially recognize the hand of the ecclesiastical authorities, but only the ' See Appendix I., No. X. " Zaccaria, op. cit., 144. ^ Reusch, i. 205. The Index and the Book Trade. 127 advice and recommendation of its own three representatives. The govern- ment assisted the Inquisition as far as it could, but never intended to, and would not now recognize the Inquisition as a distin6l and independent power when ading within the dominions of the Republic. The Venetians never swerved from their position that the Inquisitor, in so far as he had power in Venice, had it by delegation from the State. La Casa published his Catalogue as Papal Nuncio, and without co- operation of the Venetian Inquisition. But in the year 1554 we find that Inquisition taking adion in the matter of books. In that year, with the approval of the Nuncio, Filippo Archinti dei Salviati, Bishop of Saluzzo, and with the concurrence of the three Savii sopra 1' Heresia, the Venetian Inquisition published a catalogue,^ containing nomina eorum qui male de fide scripserunt quorum scripta a catholicis legi prohibentur. This Index is in fadl nothing but an enlarged edition of Arcimboldi's Milan Index of the same year. It is an improvement upon La Casa's Catalogue,^ and Paul IV, made great use of it for his own — the first Roman Index. The Inquisition then, with this Index, begins openly and publicly to influence the history of the printing press and the book trade of Venice. Nor having once begun did it long remain idle. In the year 1558, 9th February, we find this important decree : " " The Reverend Monsignore the Patriarchal Vicar, and the Reverend the Father Inquisitor, with the assistance of the most illustrious Messer Bernardo Giorgio, Messer Andrea Barbarigo, and Messer Piero Sanudo, Nobles to this Sacred Tribunal of the most Holy Inquisition on Heretics, have resolved and determined, in order to avoid fraud upon this sacred tribunal, that for the future books brought into Venice cannot be taken out of bond until the consignees have deposited with this tribunal a list stating the number and the quality of those books." We must suppose that this order received the sanation of the government and became law. It was a strong measure ; for though it did not claim to prevent consignees taking books out of bond after the presentation of the list describing those books, yet, if upon that list there were any books to which the Inquisition objefted, this order made it easy for the Holy Ofiice to seize them at the shops, and to open proceedings against the importer. The Inquisition thus gained complete cognizance of one source of books in Venice — imported books ; and with the cognizance also the control over that source. The law of 1562, associating the Inquisitor or his dele- gate with the public reader and a Ducal secretary as censors on behalf of the RifFormatori dello Studio di Padova, and making the inquisitorial ^ Reusch, i. 217. ^ Reusch, i. 214, et seq. ^ Appendix I., No. XII. 128 'The Venetian Printing Press, testamur a sine qua non to a certificate from the office of the Rifformatori without which neither hnprimatur nor copyright could be obtained, gave to the Inquisition a large share in the control of the other source of Venetian books — the home produdlion. We see then that, by the year 1562, the Inquisition in Venice was openly and vigorously exercising its influence over the produ6lion, the importation, and the distribution of books, with the consent, approbation, and assistance of the government represented by, and in turn advised by, the three lay assessors to the Holy Office. The first Roman Index was that published in 1559 by Paul IV. The title runs : Index au5lorum et librorum qui ab officio San^l^e Romans et Univer- salis Inquisitionis caveri ab omnibus et singulis in universa Christiana Republica mandantur} The Index was divided into three classes: (i) The names of those authors each and all of whose works, published or to be published, are absolutely prohibited; (2) Names of writers certain of whose specified works are prohibited ; (3) Titles of anonymous books prohibited. At the end of the Index a list of sixty-one printers' names was added, with a pro- hibition of all works printed by them. Among these sixty-one condemned printers there is only one Venetian, Francesco Bruccioli.^ This arrange- ment of the Index into three series was continued throughout in the Indices of Rome, down to the pontificate of Alexander VII., when, in the year 1664, that pope broke the Index up into a continuous alphabetical order. The Pauline Index was printed and published in Venice in 1559, 21st July, by Lilius and Company, after it had been seen, read, and collated with the Roman edition by Felix Peretti of Montalto, Inquisitor;^ but it was not enforced with any rigour. Indeed everywhere, and not in Venice alone, the Index was received either coldly or with hostility. The Viceroy of Naples and the governor of Milan refused to allow it to be published in their dominions ; and in Florence they waited to see how other countries would ad."* Out of Italy it received even less attention. In Spain permis- sion to print it was refused, and in Paris it was not published. The dissatisfaction with the Pauline Index was felt even in Rome, and Paul's successor, Pius IV., instrudled the Inquisitor General, Michael Ghislieri, to draw up a Moderatio Indicis librorum -prohibit or urn ^ which was published in 1561.^ The Moderatio^ though it affiarded considerable relief from the severity of the Pauline Index, was not considered satis- fadory, and in the year 1562 the Council of Trent turned its attention to the question of the book trade and to the construction of an Index with ^ Reusch, i. 258, 259. ^ Reusch, i. 267. F rater Felix Perettus ex Monte alto Regetis et Inquisitor vidit, legit, contulit et concordat cum Romano, at the end of the Venetian edition. Reusch, i. 260. * Reusch, i. 298, note. ^ Zaccaria, of. cit., 147. The Index and the Book Trade. 129 rules for the guidance of the censor. The discussion on the question whether the Council should undertake the task was long, and called forth a variety of opinions.^ Finally, a committee of eighteen members was ap- pointed to draw up the decree. There were two Venetian prelates upon the committee, Giovanni Girolamo Trevisan, Patriarch of Venice, and Girolamo Trevisan, Bishop of Verona. The proposals of this committee were read in the eighteenth session of the Council, and afterwards sent to Rome to be submitted to the Pope. The Tridentine Index was published in Rome in March, 1564, under the title : Index librorum ■prohibitorum cum regulis con- fe5lis -per Patres a Tridentina Synodo dele5fos, au5ioritate San^iss. N. D. Pit nil. Pont. Max. comprobatus. Rom^e^ Apud Aldum Manutium, Aldi F. i 564. The Tridentine Index is based upon the Index of Paul IV., and both are directed more against heretical and anti-Curial works than against im- moral publications. The most notable additions made by the Council of Trent are the Ten Rules for guidance in the formation and enlargement of the Index, and the introdudion of the formula donee corrigatur., which signified a temporary or partial prohibition of a work not absolutely condemned, for the formula in its full meaning implied that the books so marked might be bought, sold, and used, provided that in the existing editions the corrupt passages were either blotted out or corredled by pen, and in all subsequent editions omitted or modified. Of the Ten Rules the most important is the last — the rule which speaks in general terms of the censorship of books and of the relations between the book trade and the Holy Office. Some of the clauses of this rule call for consideration, especially as illustrating the extent to which the State-established censorship at Venice coincided with the ecclesiastical cen- sorship now enjoined by the Council of Trent. By Rule Ten it was provided : 1. That outside Rome the examination and approbation {approbatio et examen ^) of books shall be confided to the Bishop of the diocese or his delegate, and to the Inquisitor. These are to sign the testamur with their own hands. A copy of the work, signed as authentic by the author, is to remain in the office of the examiner. As far as Venice was concerned, this clause had been anticipated by the law of 1562, which required a triple censorship before the Rifformatori dello Studio would grant the necessary certificate. 2. Those who circulate books or pamphlets in manuscript, unless they have previously been examined and approved, shall be subjedl to the same penalties as printers of unexamined books. And those who possess such ^ Zaccaria, op. cit. Reusch, i. 312. ^ Not therefore necessarily an imprimatur, S 130 "The Venetian Printing Press. hooks or pamphlets in manuscript, unless they declare the author, shall themselves be held to be the authors. In Venice there was no law forbidding the sale of manuscript. The proclamation of the Esecutori contro la Bestemmia of Odober 10th, 1565,^ formulated after the publication of the Tridentine ReguU, distindly and repeatedly refers to Opere stampate. The latter part of the clause, holding the possessor to be author unless he declared the author, was of course not thought of by the laws of the Republic. 3. The approval of the Inquisitorial censors must be printed or written at the beginning of books. At this period the Venetian government did not require the publica- tion of their imprimatur. 4. The Bishop's delegate and the Inquisitor are to make frequent inspedion of printing presses and bookshops. The Republic imposed this duty on the prior and officers of the guild. 5. All booksellers must have in their shops a list of the books which they have on sale, signed by the Bishop's delegate and the Inquisitor, nor may they have, sell, or in any way distribute other books than those on the list without permission of the aforesaid, under pain of forfeiting the books, and other punishment as shall seem fit to the Bishop or Inquisitor. Pur- chasers, readers, or printers of such books shall be punished by the same authorities. Such a limit as this upon the freedom of the book trade, rendering it laborious and difficult to procure new books, or to know what was going on in the literary world, even though the books in themselves might be harm- less, had never been even suggested in Venice. 6. Those who import books are to announce them to the Inquisitorial authorities ; or in cases where there is a custom house, the customs officers shall announce the arrival of the books. The decree of 9th February, 1558-9, published by the Patriarchal Vicar, the Inquisitor, and the Savii sopra 1' Heresia, had already secured this point for the Inquisition in Venice.^ 7. No one who has imported books may give them to another to read, nor may he part with them in any way, without permission. This is an amplification of the powers granted under the preceding clause; it was new to Venice. 8. Heirs are to submit a list of the books they inherit before they may use or part with them. This also was unknown in Venice. ' Appendix I., No. XIV. " Appendix I., No. XII. The Index and the Book Trade. 1 3 1 9. Bishops and Inquisitors General may, within their dioceses or provinces, forbid books which do not appear in this Index if it seem expedient. The Venetian government had certainly never delegated such wide powers as this clause carried. The Tridentine Index appears to have been recognized at once as the authoritative utterance of the Church on the subje6l of books, and to have been widely circulated. It was printed in Venice by the Aldine Press in 1564, the year of its publication, and ten times subsequently between 1564 and 1593. The publication of the Tridentine Index and Rules by Pius IV. changed the position of the censorship of the press in Venice very con- siderably. In the first place, no mention is made of the co-operation or the approval of the secular authority, a point upon which the Venetian government had always insisted as necessary to the validity of the Inquisi- torial adiion ; and, secondly, the powers of the Inquisition in the matter of books were extended far beyond the limits which they had hitherto touched with the consent of the secular authority. The stringent effeifls of the Tridentine Index and Rules soon made themselves felt generally in Europe. Reusch quotes two most interesting testimonies to this fadl.^ In 1581 the Dominican Bernardo Castiglione writes : " In Rome they are still very watchful about the books which come into Italy. The Inquisitors frequently publish an order forbidding the sale of this or that work. So the booksellers no longer take the risk of importing books, and very often they cannot sell those they have on stock. In Rome there must be several thousand scudi's worth of unsaleable books." And again, considerably earlier, in 1 565, just after the publication of the Index, Josias Simler writes : " A new Index has appeared wherein so many books are condemned that a number of professors in the Italian universities complain that they cannot ledlure if the edidl remain in force. Frankfort and Zurich and other German States have written to the Senate of Venice, urging it not to accept the edid whereby the book trade will be ruined." ^ As a matter of fad:, the Italian book traffic with Germany was all but destroyed, and the home book trade isolated and gradually starved. And the book business which suffered most was that of Venice. It was in close relations with Germany, and Venetian booksellers frequently made business journeys to Frankfort^ and other German cities; and we see from Simler's letter that Frankfort and Zurich recognized the closeness of the relationship and its great importance. ' Reusch, i. 346. ^ Reusch, i. 346. ^ It was in Frankfort that the Venetian bookseller Ciotti met Giordano Bruno. 132 The Venetian Printing Press. Italy generally, and Venice with it, accepted the Council of Trent, and as a proof of the adhesion of the Venetian government we find that a statute for the regulation of the book trade was drawn up on the lines of the Ten Tridentine Rules, and pubhshed in i 567, with the approval of the Nuncio, the Patriarch, and the Inquisitor. The full import of the ad:s of the Council of Trent was not perceived at once by the world at large ; acceptance of the Council was demanded and conceded before governments had had time to consider the probable results of the Council, So it was with the book trade in Venice. It did not immediately feel the full effefts of the Index and the Regul^e. It may be that, as in the case of the Pauline Index, the Tridentine decree was not enforced with much vigour at first ; though the cases of Christoph Senech,^ a Mecklenburgher, tried for possess- ing and reading prohibited books, and the second condemnation of Baldo Lupatino," prove that it was far from being a dead letter. The book- sellers and printers did not complain at once to the government, and it took no steps to proted: the liberty of the book trade. But if the book trade did not at once feel the pressure of the Index, it was because the Inquisition had not had time to make it felt. The number of Holy Office trials for press offences shows a steady increase, and during the next few years we shall see other signs ^ which induce us to believe that the pressure was slowly but steadily increased, until the printers and booksellers finally did cry out. Although the Church of Rome and the Venetian Republic were as yet in full accord upon the question of the censorship of the press, there were not wanting signs of a nascent spirit of suspicion and hostility aroused by the growing claims of the Papacy. Julius II. had ordered the Bull in ccena Domini — the Bull which recited the various classes of persons and the special persons under excommunication — to be read solemnly at least once a year in all cathedrals and parish churches. La Casa threatened excommunicatio major lat<£ sententia * under the Bull, that is to say, excommunication from which the Pope alone could absolve, except in mortis articulo^ against all those who transgressed the orders implied in his Catalogue ; and the Venetian Inquisitor announced the same penalty for infringement of the Pauline Index. As the ' Cecchetti, La Republica di Vene-zia e la Corte di Roma, Venezia, 1874, '• 4°7- " Archivio di Stato. Sant' Vfficio. Processi. Busta 10. ^ The rule requiring all Bibles to be sent to Rome for approval before being put on the market, for example. Excommunication latte sententia is excommunication incurred by the very fa6l of committing the forbidden aft, without further operation on the part of the authorities, quee sola criminis admissione infiigitur. Excommunication ferenda sevtentia is that which is inflifted by a court after trial, qute statuitur injiigenda per sententiam Judicis. ' So in the Bull of Julius II. The Index and the Book Trade. i ^^ Bull was flexible, capable of expansion, and as it appeared every year, the Curia made use of it to put forward claims on behalf of the Papal authority in matters secular, and of the Pope face to face with sovereign princes — such claims, for instance, as the right to dispense subjects from allegiance to their sovereign, and to absolve them from obligation to pay taxes under certain conditions. The Venetian government saw with disapproval the growth of these claims, and determined to make a stand for their rights. In the year 1 569 the Senate forbade the publication of the Bull in Venice, and announced its decision to the Nuncio. This a(5tion seems to have been taken in concert with other powers, and probably upon a common understanding that a general resistance was to be ofl^ered to the Bull of 1568. Philip II. of Spain kept back the Bull, and declared that he would make representations to the Pope; in Naples the publication of the Bull was forbidden. In Venice the Senate subsequently explained that it would permit the publication of the Bull if accompanied by a Brief setting forth the rights of princes.^ It was not till the year 1575, however, that the Council of Ten gave leave for the Bull to be published, once only, in the Church of San Pietro di Castello, the cathedral, but not the most important church of the city. This incident is the first sign of disagreement between the Court of Rome and the Republic — a flaw in their cordial relations which slowly widened and led to a complete rupture. The Bull and the a6ls of the Council of Trent placed the secular government on their guard, though they were willing, now as always, to support the Inquisition, provided its adlion were confined to the suppres- sion of immoral and heretical books, and to the punishment of those who read them, with the concurrence and through the medium of the secular powers. To return for a moment to Rome and the history of the Index previous to its settlement by Clement VIII. In the year 1571 Pope Pius V. ereded the Congregation of the Index, for the special purpose of enforcing the Tridentine Index and Regul^, and of dealing with all questions relating to the examination, prohibition, or expurgation of books, which had hitherto been entrusted to the Congregation of the Inquisition. The Congregation of the Index now created consisted of eight cardinals and seven consultors,^ but the numbers varied. In the year 1588 Sixtus V, ordered the Congregation to draw up a new and enlarged edition of the Tridentine Index. The new Index was compiled by Marc' Antonio Colonna, Girolamo Rovere, William Allen, Ascanio Colonna, and Federigo Borromeo,'' The Sixtine Index not only contained large additions to the three classes of pro- hibited books, but it presented two new features — first, a list of heresiarchs ^ Reusch, i. 78, 79. Cecchetti, op. cit., i. 448. * Reusch, i, 432. ^ Zaccaria. Reusch, i. 503. I 34 The Venetian Printing Press. as distinguished from heretics, compiled upon the principles laid down by the Dominican Alphonse Chacon ; ^ and, further, the ten Tridentine rules were amplified to twenty-two.^ The Sixtine Index was printed by Paolo Blado in 1590, but the Pope died on 27th August of that year, and the publication of his Index was suspended. It had no effeft on Venice, except in so far as it formed the basis for the Clementine Index, which brought matters to a crisis between the Republic and the Court of Rome. Clement VIII., immediately on his succession to the Holy See, ordered the Congregation to set about the preparation of a new Index. In 1593 the Index was ready, but the Pope withheld the order for its immediate publi- cation. There was a strong opposition to the Index, in which Venice, through her ambassador, Paolo Paruta, took a leading part. Paruta's despatches kept his government fully informed of all that was taking place in Rome, and the Venetians were forewarned and prepared to take steps in defence of the book trade when the Clementine Index appeared in 1596. ' Zaccaria. ^ Reusch, i. 510. CHAPTER XV. 1593— 1596. CLEMENT VIII. AND THE REPUBLIC. Paolo Paruta, Venetian ambassador at Rome — The case of Margounios, Bishop of Cythera — The Clementine Index prepared — Delayed — Paruta's remonstrance — The case of Domenico Bassa — The case of the Inquisitor of Bergamo. HE incidents relating to the publication of the Bull in cxna 'Domini^ in the year 1569, indicated that the relations between Rome and Venice were not perfectly cordial. And the divergence was continued and accentuated by several episodes, trifling in themselves, but all tending to strain those relations still further. At this period (1593) Venice was represented at the Vatican by Paolo Paruta, one of the ablest diploma- tists the Republic ever possessed. In his vivid and lucid despatches^ we can follow the whole course of the negotiations upon the points of divergence between the Pope and the Republic, and as they all bear upon and illustrate the history of the press in Venice, it is advisable to dwell upon them fully at this point. Maximus Margounios, Bishop of Cythera, a Greek scholar and cali- grapher, was at that time resident in Venice. He was engaged in editing numerous Greek works for the printer-publishers of Venice." He had fallen under the observation of the Inquisition for his reputed heretical opinions on the procession of the Holy Ghost, and on account of a book sent to him from Germany by Frederick Sylburg. The copies of this work had been confiscated, and Margounios complained wg fioKiq y\na.q kvoq ?) koi ^evrepov iyKpartlg yavtaOai. It is not surprising that Margounios had roused the hos- ' La Legazione di Roma di Paolo Paruta. Dep. Storia P atria. MiscelL, vol. vii. ^ Legrand, op. cit., Nos. 185, 220, 232, 234, &c. ; also vol. ii., p. Ivii. 136 The Venetian Printing Press. tllity of the Inquisition, for among his inedited works we know that there were two pamphlets, alterum in Franciscanos, alterum vero in Jesuitas^ utrosque suis depinxit colorihus. He was now summoned to Rome to answer for his opinions. But the Senate refused to give him up, and sent instrudions on the subjed to their ambassador. On the 3rd of July Paruta had informed his government that Cardinal Santa Severina had spoken to him at length on the matter of Margounios, explaining many things which the bishop had done to cause scandal, and promising to produce books printed by Margounios in Germany full of manifest heresies. The Inquisition, of which Santa Severina was head, desired to have Margounios at Rome, pro- mising to treat him well, as their sole object was to save the bishop from his errors and to remove the possible cause of damnation for others. His Holiness made similar representations to Paruta, which were duly reported. In reply the Senate ordered their ambassador to urge upon the Pope the justice of recognizing the ancient rights of the Venetian Republic ; at the same time to assure him that, as for Margounios, if he had done ought amiss or meriting castigation, they would not fail, on proof shown, to punish him as he deserved. Meantime the government ordered the redors (the civil governors) of Padua to cause Margounios to surrender all his works printed in Germany or elsewhere, and to send them to Venice at once ; also to inform Margounios that the government would not tolerate any scandals. On receiving his instru6lions Paruta sought an interview with Santa Severina, and reported that he had succeeded in persuading the Cardinal that it was impossible for the Venetian government to disgust and alarm the Greeks. Santa Severina replied that there were precedents for the extradition of ecclesiastics, and Paruta begs his government to furnish him with a complete list of all such cases, and to point out distindlions where they exist. " I took care," he adds, " to leave no illusions in Santa Severina's mind as to his ultimate success, and I trust I disabused him entirely, for his Holiness has not mentioned the matter again." On July 31st, however, Paruta again reports that he has had an interview with the Pope, in which he urged several considerations which might lessen the disgust his Holiness felt at the decision of the Senate After long conversation the Pope said, " Well, well, you will talk to Santa Severina about it ; it is his business, for he is head of the Inquisition, and is better informed than I am." And here the matter of Margounios seems to have dropped. The Bishop of Cythera did not go to Rome. Just before his death he was collaborating with Sir Henry Saville in his edition of St. Chrysostom. Throughout these negotiations with reference to the Bishop of Cythera the Venetian government showed itself very firm and carried its point. It is doubtful whether the reason alleged by Paruta, the unwillingness to alarm Clemeiit VIII. and the Republic. n^y or disgust the Greeks, was the real reason for the refusal to surrender Margounios. It would hardly seem that disgusting the Greeks was as serious a matter as disgusting the Romans, It is to be regretted that the debates in the Senate have not been preserved ; they would have shown us the true mind of the Republic. The instrudlions to Paruta merely tell him what he is to say to the Pope, and have a diplomatic colour. It is probable that the Senate was thinking far more of the ancient rights of the Republic than of the feelings of the Greeks ; that it was defending the State against an interference between itself and one of its subjedls which it considered to be excessive ; and in this defence it proved successful. On July 8th, 1593, Girolamo Bernerio, Cardinal of Ascoli, handed to the Pope the new Index drawn up by the Congregation of the Index. On August 14th, Paruta reported to his government that the Index had been presented to the Pope, but held back by his order ; and seeing that his Holiness showed some hesitation on the subjedl, Paruta thought the moment favourable for putting forward the views of the Republic on the question of the press. He sought an audience of the Pope, and set forth the reasons which had induced him to broach the subjedl to his Holiness. These were : (i) The great commercial importance of the Venetian book trade, more flourishing in Venice than in any other city, not merely of Italy, but of Europe ; for the present conditions of the press imposed by the Tridentine Index hampered the book trade in Antwerp, Lyons, and Paris. This was the reason why the Republic displayed such anxiety upon the matter. (2) The book trade in itself was worthy of protedion and consideration. (3) A sufficient censorship was already exercised by the obligatory imprimatur from the Council of Ten, which was not conceded without the testamurs of various examiners, among them the Inquisitor ; so that nothing contra principi, ne contra buoni costumi^ ne sopra tutto contra la religione cattolica could issue from the press. (4) The publication of the new Index, which was not merely a revised, but an augmented edition of the Tridentine Index, would ruin many who, in all good faith, and believing themselves covered by the Index of Trent, had published books which now appeared upon the Clementine Index. Besides, many of these books did not, either mediately or immediately, touch upon religious questions, but were condemned for some triviality, such as the works of many poets, and an immense number of books on a variety of subjeds which did not contain any attack on dogma, but in which the presence of a single word which might raise a scruple had been deemed sufficient to condemn them to an everlasting death. (5) Add to all this a general disapproval which reigns in Rome, and which, without doubt, will be felt everywhere by men of learning, whose authority is of value, as the Apostolic See knows to its cost, and whom it is therefore T I 3 8 The Venetian Printing Press. advisable, as far as may be, to preserve well afFe6led and obedient to the Church One of Paruta's main objeds, as he himself declared later on, was to save the Venetian trade in non-religious books — in the classics, the poets, the romancers. He therefore passes lightly over certain " trivialities " {qualche vanita) for which many of the most popular of these books had been placed on the Clementine Index, and rests upon the faft that Venice has taken and will take every precaution against works containing anti-Catholic dogma, thereby appealing to the major interests of the Papal Court. Not only was he diplomatic in so arguing, but he was following a line which Venice had always supported — a line of reasoning enunciated in the sittings of the Council of Trent by Daniele Barbaro, that it was absurd to condemn equally a work of youthful licence {opus licenti a juvenilis^ and an attack on the foundations of faith or the dogmas of the Church. Venice was not anxious to secure the purity of her press at the cost of hampering the press ; but, as she said to Margounios, and earlier still to Cynthio degli Fabritii, she would not tolerate a scandal. *' His Holiness," says Paruta, listened kindly to these vigorous arguments ; " he recognized the force of what I urged about the great commercial importance of her book trade to Venice. The matter was one for the Congregation of the Index ; but as he desired to consider the question fully, he had kept the new Index by him instead of causing it to be published. 'In the condemned books there must surely be something wrong,' he said. To which I rephed, ' You cannot change the world and make everyone perfed:. Nor is it to be expedled that the prohibi- tion of certain works not edifying to a Christian life will turn all men to the study of theology and sacred writings; indeed, it is quite possible that the time spent over bad books may be spent over worse adlions. Furthermore, as regards do6trinal works, this consideration deserves attention, that the learned who at great cost and trouble have formed their libraries will be driven desperate, because they can never be sure that the very books bearing on their subjedts of study will not be condemned ; and if this prohibition of books be so widely extended, there is danger that it will not be obeyed.' The Pope was not displeased with my pleadings, to which I was urged by many people of weight here, who promised to follow up the suit if I would begin ; for the proposal, generally speaking, is not approved even here in Rome." To this long and interesting despatch the Senate replied on the 2ist August, commending their ambassador's adlion, but pointing out that all he had hitherto urged had been put forward as a private individual, not as the representative of Venice. They now authorized him, should the Pope not make such modifications as were to be expefted from his wisdom, to repeat his Clement VIII. and the Re public , 139 arguments in the name of the RepubHc. On September 4th Paruta was told that his HoHness intended to appoint a committee of the learned to examine the Index, but that he was hesitating owing to representations made to him that the Congregation would feel affronted by the appointment. Paruta at once sought an interview, in which he endeavoured to confirm the Pope in his resolution, praising his Holiness for having suspended the publication of the Index, and expressing a hope that some relaxation of the rigours of the new Index might be afforded. His Holiness replied that he was con- sidering the question. "As this seemed too vague," says Paruta, " I returned to the charge, and called his attention to the fate which had over- taken the Index of Paul IV., which was so general in its terms, and so rigorous, that it was rejected not only abroad, but even in Italy itself." Nothing came of this interview. The Pope's hesitation continued for four months more. But in January of the next year the Congregation of the Index met before the Pope. Some of the Cardinals wished to maintain the Index in full, as drawn up by the Congregation. His Holiness, however, himself addressed the Congregation at length, showing that he was of another opinion. He made use of some of the arguments urged by Paruta in his audiences ; chiefly the argument that by the publication of so severe an Index they were risking the reputation of the Holy See, and incurring the danger of being disobeyed. The Cardinal of Ascoli replied that this was no reason for shrinking ; the Congregation must do its duty and leave the consequences of disobedience to those who disobeyed. The Pope, however, remained firm in his determination that the Index must be largely modified before he would sandion its publication. " So I hope Venetian interests will be satisfied," writes Paruta, " as the libri vulgari on the list will be reduced to almost nil. The Cardinal of Verona has been useful." Finally, on the 19th November, 1 594, Paruta was able to report to the Council of Ten that at last the Congregation of the Index had resolved to print the Index of 1593, but much altered and diminished ; particularly a whole class of books had been omitted which were all or in great part printed in Venice. "I must inform you, however," he continues, *' that the Congregation complain that the censorship is not properly exercised in Venice, They call attention to the case of Mietti, the publisher, consignee of a box of books forwarded to Rome through him, which, when opened, was found to contain many books on the list of the First Class. They wished to prosecute Mietti, but I succeeded in pacifying them, and have heard nothing more of the matter. Venetian printers are also accused of forging the imprint on prohibited books. I should like, as the Congregation has been accommo- dating about the Index, to be able to promise them that the government will pay attention to these points." To which the Ten replied that the 140 The Venetian Printing Press. Riffbrmatori have been ordered to prosecute all cases of forgery reported to them. Two other causes of disagreement between the Republic and the Court of Rome tended to strain their relations still further. In the year 1 594 Clement VIII. granted to a Venetian publisher, Domenico Bassa/ a copyright of a very extensive character. It ran as follows : Universis et singulis librorum impres- soribus ac hihliopolis tarn extra quam intra Italiam sub excommunicationis lata sent entire pcena^ nostr^e vero et S. R. E. temporali ditioni mediate vel immediate subje£tis etiam subpcena quingentorum ducat or um aurijisco nostra applicandorum et amissionis librorum ipso fa^o absque alia declaratione cujusque judicis incurrendis inhibemus et interdicimus ne quis ullum ex supradiElis libris aut cujuscunque generis qui vel nunquam antea editi fuerunt . . . ullo pa5lo ejus- dem vel diversi chara^eris forma imprimere^ vel ab aliis impressos vendere aut venales ponere et Jiabuere audeant inter decennium a prima cujusque operis aut voluminis editione computandum. The tenour of this privilege was to be printed in the books issued by Bassa. In February, 1594-5, the Venetian book trade petitioned the government against this privilege, as the phrase tam extra quam intra Italiam brought them within its terms. They urged that they could never be sure that Bassa would not publish some work upon which they also were engaged ; in which case their edition must either lie idle for ten years, or they must take the risk of being excommunicated. Moreover, " the copyright to Bassa renders nugatory all efforts to comply with the regulations of the Council of Trent or with the laws of the Republic, and all to secure for one man and his heirs immoderate gain. Only two courses remain for Venetian printer-publishers, either to abandon their business or to migrate to Rome." It is remarkable that the Venetian printer-publishers should have taken this matter so seriously. But, unless the whole petition were fi6titious, put up on purpose to provoke a question with Rome, it is clear that they were alarmed, that they really thought that the privilege would operate to their injury, and that they were in lively dread of excommunication. The govern- ment of the Republic was not slow to reply to this appeal. On the i8th February, 1594-5, the Senate addressed the following strongly-worded protest to Paruta : " When this Papal Brief conferring a copyright upon Bassa first appeared, we thought it a forgery, or at least that it had been issued without due consideration by his Holiness. It is beyond all measure extravagant and intolerable that by the use of the pains of excommunication they should aim at destroying the arts and industries of our city. This Brief inflids a wound upon the liberty and dignity of the laws and ancient constitutions of ^ Cicogna, Iscrix. l^en., iii. 64 ; iv. 639 ; v. 512, 513. Clemejit VIII. and the 'Republic. 1 4 1 our temporal authority, conceded to us by the grace of the Lord God. If they pursue this course they may proceed to crush other industries, to say nothing of the important efFe6l this Brief will have upon the adivity of this market and upon the customs by injuring the trade in paper and other material employed in the book, business." Paruta is instructed to beg his Holiness to withdraw the Brief altogether, as nothing short of this will avail, for everyone will refrain from printing and selling books through fear of incurring excommunication. And, further, Paruta is ordered to report upon the attitude assumed by the representatives of other powers in Rome. Paruta fulfilled his orders by appealing to the Pope upon two grounds : one a special ground, the consideration due to the Venetian and to all other presses ; the other a general ground, that ecclesiastical weapons were being used in purely lay matters. The Pope replied that he was under the impression that Bassa's copyright applied only to books in the Vatican Library, but that he would refer the matter to a commission, which was naturally the Congregation of the Index. Paruta pointed out to his govern- ment, first, that the Brief did not receive the same wide interpretation in Rome as was put upon it by the Venetian publishers. The secretary who framed the Brief declared that it was designed merely to give Bassa a copy- right in the notes and commentaries printed by him for the first time. Secondly, if the Pope's interpretation be correft, and the copyright applies only to books in the Vatican, that and the other Roman libraries " offer no material for good editions." Besides, Bassa himself was bankrupt through the failure of the Ubertini bank, so the Venetian printer-publishers need not fear his competition, and the ambassador expresses his private opinion that the copyright was granted merely as a blind to Bassa's creditors. To all this the Senate replied that the observations made by Paruta may be true, but they do not alter the aspect of the case. Venice is holding out on a matter of principle. The considerations at the close of Paruta's despatch are applicable only to the special case, and do not in any way affe6l the general asped of Venetian interests as involved in the question whether his Holiness has the right to interfere in the matter of the lay arts and industries of the Venetian State, especially when he adopts the scandalous method of employ- ing excommunication against lay persons in lay affairs. If excommunication, that tremendous weapon, be employed in trivial cases it will lose its terrors. The Congregation of the Index, in considering Paruta's representations on the subjedl, showed itself willing to deal favourably with the question. The Cardinals professed themselves anxious upon the point of the correctness of Venetian editions of sacred works, but they declared that they would be satisfied if in the Venetian reprints of all such works the Roman text was adhered to ; and this ought to be an advantage to the Venetian book market 142 'T^he Venetian Printing Press. by insuring that none but good editions were published and sold in that city. The Congregation desired to be the sole source of copyright for Venetian editions of certain important ecclesiastical works, such as editions of the Councils. Paruta advised his government to reply that it will take every care that a proper copyright in such works is granted when sought for. He urges the Republic not to drive matters too hard. " We must avoid," he says, " bringing down on ourselves the reprisals which Paul IV. took against us when we refused to observe certain regulations in the matter of hooks, by forbidding the importation of books printed at Venice into the States of the Church. Rome can afford to do this, for she can bring her books from France and Germany ; it is true they cost a little more, but they are far more beautiful and more accurately printed. I have heard, not from book printers but from book buyers, that unless the Venetian press uses more care than it has done for some time past, Venetian books will be pro- hibited by themselves, so serious are their imperfedtions." Here the affair of Bassa ended. In all probability the Venetians were mistaken in attaching so much importance to the Papal Brief, and Paruta was most likely nearer the mark when he held it to be merely a show privilege to help Bassa to keep his creditors at bay. But all through the affair the Venetian government displayed extraordinary heat, while the Court of Rome maintained a conciliatory temper. Paruta thought his government was driving matters too far; but the Senate was in arms on a question of principle. It saw in the Papal Brief another proof of that spirit of encroach- ment upon the domain of secular princes which now charailerized the Court of Rome, and it resolved to resist it. The indignation of the Venetian printer-publishers and their evident alarm seem to show that the Congre- gation of the Index was weighing heavily on the book trade and rendering it highly sensitive. But a still more angry, though a shorter dispute between Venice and Rome was roused by the ad:ion of the Inquisitor of Bergamo. The Inqui- sitor arrested and tried a layman in that city without informing the civil governors or asking their assistance. This was, of course, a violation of the Concordat between Julius III. and the Republic. The Senate, on i8th February, i 594-5, instructed Paruta to go to his Holiness and to inform him of these disorderly proceedings on the part of the Inquisitor of Bergamo, and to tell the Pope that such conduft was a violation of the terms upon which Venice permitted the Holy Office to a6l within her dominions. Paruta is to urge the matter warmly upon the attention of his Holiness. The Senate then ordered the redors of Bergamo to inform the Inquisitor there that the trial is null and void, and that he must go no further with it, as the rectors had not been invited to take a part in the proceedings. Paruta, at his audience Clement VIII. and the Republic. 14^ with the Pope, informed him that the a6lion of the Inquisitor of Bergamo was contra le convenzioni., contra /' use ordinarioy e contra la ragione istessa ; to which the Pope repHed that he had no information, and information must precede adlion on his part. Paruta answered that it was impossible to doubt the redlors of Bergamo's account, and that Venice only asked what was reasonable in claiming that each party should observe the proper limits of his action; to which his Holiness rephed, smiling, " Certainly, it is only reason- able that they should observe their proper limits, but unfortunately they do not." This affair of the Inquisitor of Bergamo was quickly concluded, and in favour of Venice. The Court of Rome again showed itself con- ciliatory. The Bishop of Bergamo and the Inquisitor withdrew all proceed- ings against the layman, and the Senate returned them thanks on nth March, 1595. It has been necessary to dwell at some length on these various episodes, because they serve as important indications of how matters stood between Venice and Rome. We see how great the dread of excommunication still was, how strong the armoury of the Church. We learn how severe the strain between the two governments was growing, as Venice came to understand the nature of the claims put forward by the Papacy ; how the book trade began to feel the hostile influence of the Index, and to resent it ; how the government showed itself ready to support the press, and how the Republic gradually defined its position face to face with the Court of Rome, upon the lines which Sarpi subsequently developed and defended. CHAPTER XVI. 1596. THE CLEMENTINE INDEX AND THE CONCORDAT. Publication of the Index ; its date — The InstruBio — The protest of Venetian printers and booksellers — The aftion of the Republic — The Concordat signed — Its terms — The attitude of Venice towards the Church. FTER three years' delay the Clementine Index was officially published in the year 1596.' It was largely based upon the Sixtine Index of 1590, but with very considerable modifications in severity. The original order and classifi- cation adopted in the Tridentine Index was preserved, and the Clementine additions to each class and letter were added in appendices. By far the most important feature in the Clementine Index is the publication of a sort of appendix to the Ten Tridentine Regul^e^ containing instrudions to those who shall be engaged on the prohibition, the expurga- tion, and the printing of books {instru5lio eorum qui turn prohibendis^ turn expurgandis^ turn etiam imprimendis diligent i am ac fidelem {ut par est) operam sunt daturi). The substance of this Instruction is as follows : On the Prohibition of Books. I. Bishops and Inquisitors shall take care that, as soon as this Index is published, all persons under their jurisdiction shall bring to them a list of all ' The Brief of Publication is dated 17th Oft., 1596. Reusch, i. 533. But the Report of the RifFormatori to the Senate, 1765, gives 1595 as the year of publication. So, too, does Pietro Franceschi in his Report of 1761 (Cecchetti, ii. 256) ; and the terms of the Concordat of 14th Sept., 1596, seem to prove that the Index and Declaration were published before that date. The Clementine Index and the Concordat. 145 the books on this Index which are in the possession of those subjedts. The Bishops and Inquisitors are to name a certain period within which this Hst must be presented. In Rome this duty is confided to the Master of the Sacred Palace, 1. In Rome the Master of the Sacred Palace, out of Rome the Bishops and Inquisitors, have authority to grant to pious and learned persons leave to have and to read one or more of the prohibited books which may be permitted by the rules of the Index/ Such permission was to be voted for three years only, and must be renewed every three years when required. The readers of these permitted books are bound to inform the Bishop or the Inquisitor of any passages which call for remark. 3. Outside Italy the Bishops, Inquisitors, and Universities shall draw up Indices of all books showing heretical or immoral tendencies which appear within their respedive jurisdidlions, and these books are to be prohibited. 4. The Apostolic Nuncios and Legates outside Italy, the Inquisitors and Bishops in Italy, shall send yearly to the Holy See, or to the Congregation of the Index or its delegate, a list of prohibited or censured works which have appeared in their districts. 5. The Bishops and Inquisitors shall examine all local Indices, with a view to considering whether books which appear only on those Indices should not be prohibited within their jurisdictions also. 6. Translations of books condemned by the Holy See are also con- demned. On the Correction of Books. 1. The Bishops and Inquisitors conjointly have the power to purge books, even in places exempt from their jurisdidion and belonging to no diocese. Where there is no Inquisitor, the Bishop alone shall discharge this duty. The purgation of books is to be performed by pious and learned men, usually three in number. After these censors have correded and emended a work, the copy is to be submitted to the Bishop and to the Inquisitor for approval. 2. Censors are to pay attention not only to the text, but also to the notes, summaries, marginalia, indices, prefaces, and dedications. Then follows a list of points which especially require corredlion, including all ambiguous phrases,^ all honourable epithets applied to heretics, and all praise of them, propositions hostile to the liberty, immunity, and jurisdiction ^ i^i ad prescriptuni Regularum permitti possunt, that is, books prohibited donee corrigantur. ^ Verba duhia et ambigua. U 1^6 The Venetian Printing Press. of the Church/ propositions which, under appeal to the opinions, customs, or example of the heathen, favour political tyranny and support the ideas, falsely called reasons of State, which attack evangelical and Christian pre- cepts!" Obscene drawings, even in capital letters and initials to chapters, are to be obliterated. 3. If in books pubhshed by Catholics after the year 1515 the correc- tion can be effedled easily by a slight alteration, the censors may emend the passage ; if not, the whole passage must be erased. 4. In the works of the older Catholics nothing is to be altered unless it be passages corrupted by heretical editors or careless printers. Should any remarks be necessary, they may be added in the margins, or notes to new editions. 5. When the purged edition has been printed by order of the Bishop and the Inquisitor, those who possess the book may corred their own copy by the Inquisitorial one. On the Printing of Books. 1. No book may be printed without the name, surname, and nationality of the author appearing on the title-page. If the Bishop and Inquisitor see good reason why the name should not appear, the name of the censor who approved the work shall be printed instead. Works of collaboration shall go by the name of the editor. 2. Regulars, besides the imprimatur of the Bishop and Inquisitor, require that also of their superiors, and both must be printed at the begin- ning of the work. 3. It is forbidden to use profane or indecent capital letters or illustrations in any work dealing with ecclesiastical or spiritual matters. The name of the printer, the place, and the date must appear in every book. 4. A full transcript of each new book or edition is to be left with the Bishop and the Inquisitor, and no copy of the printed work is to be sold until the edition has been compared with the transcript and found to agree absolutely. 5. The testamur of the examiners is to be printed along with the imprimatur. 6. Printers and booksellers are to take an oath before the Bishop and the Inquisitor that they will loyally obey the Rules and the Instru6tions of the Index, and that they will not wittingly admit to their art anyone who is sus- pe6ted of heresy. ^ Propositiones qiite sunt contra libertatem, immunitatem et ]urhdi£lionem Ecclesitisticam. '^ See Sarpi, Opera, iv. 443. Helmstat, 1763. The Clementine Index and the Concordat. 1 47 7. If a new and purged edition of a work which has been previously censured is to appear, a notification of that previous censure must be printed along with it in this form : Bibliotheca . . . a Conrado Gesnero T'igurino, damnato au^lore^ olim edita ac prohibita^ nunc jussu superiorum expurgata et permissa. In Clement's Instru5lio there was little that had not been already implied in the Regula of the Council of Trent, which the Republic had accepted. Three points, however, call for attention. By clauses 3, 4, and 5 on the Prohibition of Books, provision was made for the continual enlargement of the Index by the additions yearly sent to Rome from the dioceses of Italy and the Nunciatures at foreign courts. Clause 2 on the Correftion of Books, perhaps the most important clause in the Instru5fio, advances claims to In- quisitorial jurisdidion over the debatable ground of political do6lrine. The phrases libertas, immunitas et jurisdi^io Ecclesiastica^ contraposed to ratio Status J cover the whole ground upon which the battle of Church and State and their respedlive spheres was to be fought. Clause 6 on the Printing of Books required an oath of allegiance to the Index and its administrators from subjeds of the Venetian Republic. The Venetian government must have been informed early of the terms of the Instru5lio^ or, as is more probable, the Clementine Index was pub- lished and in operation some time before the date of the Brief calling it into force,^ for Venice took steps, early in 1596, to oppose the In- stru^io as it stood, and secured the Concordat a month before the date of the Brief We have seen that, between the years 1564 and 1596, the Inquisitorial censorship of books had been gradually weighing more and more heavily on the Venetian printers and booksellers. As proofs we have the attempt made to deprive Venetian printers of the right to print and publish bibles, bre- viaries, and missals, and to insist that such books shall be printed at Rome and nowhere else — an attempt which the government successfully resisted, with the help of Paolo Paruta. And, again, Luigi Grotto, Cieco d'Adria's appeal " to the commissary of the Inquisition in Venice on behalf of his 1588 edition of Boccaccio, for which no copyright from the Senate exists, would seem to show that publishers had more dread of the Inquisition than of their own government. The Indices which had appeared since La Casa's Cata- logue had so increased the number of unpublishable books — many of them forming a large staple in the trade of Venetian printers and booksellers — that it seemed certain, if this new Index was enforced, as it was sure to be by the awakened adivity of the Church, that the Venetian book trade would suffer ' 17th Od., 1596. Reusch, i. 533. ^ Reusch, i. 391. 148 The Venetian Printing Press. severely. In spite of Paruta's opinion that Venetian interests had been sufficiently consulted, the printers and booksellers at once appealed ^ to the Senate for support against the new Index. The government was made anxious by the general attitude of the Church, and was still more alarmed by certain clauses in the Instru^ioy and resolved at once to make vigorous re- presentations at Rome. The Pope charged the Patriarch of Venice, the Bishop of Amelia, and the Inquisitor of Venice to conduft negotiations with the Republic on his behalf But the Curia was not anxious to conclude the matter quickly ; it hoped that by delaying, the subject would be allowed to drop. To further this objeft, Clement talked of creating another Venetian a cardinal, in addition to the two already members of the College. In the meantime, however, Clement's commissaries in Venice had enjoined upon parish priests and confessors the obligation to carry out the Clementine Index, Rules, and Instructions in all their force, and to see that their con- gregations and their penitents observed the injunflions. This adion on the part of the ecclesiastics, while the question was still pending, roused the Senate, who complained vigorously to the Pope, and ordered Venetian booksellers not to obey the injundions of the clergy. The government also informed the Patriarch that in the State of an independent prince he had no right to take any steps affefting that State without the consent of the govern- ment.^ In the face of this resolute attitude the Pope gave way, and on his behalf the Cardinal of San Giorgio wrote to the Cardinal Patriarch, Lorenzo Priuli, the Nuncio, Anton Maria, Bishop of Amelia, and the Inquisitor General, Giovanni Vicenzo Arrigoni of Brescia,'^ instrufting them to sign the famous Dichiarazioni delle Regole^ afterwards known as the Concordat, on the 14th September, 1596, the Senate having accepted both the Index and the Declaration two days previously. The provisions of the Declaration were as follows : 1. The books on the new Index marked donee corrigantur may be sold unexpurgated to those who hold a licence from their Ordinary or from the Inquisitor to possess them. 2. Should a publisher desire to reissue one of the censured books, the corredlion may be effeded in Venice ; it shall not be necessary to send the book to Rome. 3. The printers are not obliged to hand to the Inquisitor a transcript of the work they intend to print ; it is sufficient that they deposit the original ^ Zaccaria, op. cit. ^ Che in casa di principe libera, e molto meno in quelle circostanze, non si doveva operare causa alcuna senza il publico bcneplacito. Report of Pietro Franceschi, 1761. Cecchetti, op. cit., ii. 257. ^ Ceccheitij 0/1. cit., ii. lo. The Clementine Index and the Concordat. 149 manuscript with the secretary ot the RifFormatori dello Studio di Padova, who shall consign these manuscripts to a special chest in the Ducal Chancery, and shall enter the titles in an inventory to each chest. This is to apply only to new books or new editions of books marked donee corrigantur . In other cities of the Venetian dominion the manuscript shall be consigned to the Chancellor of the Captain ^ in each city. 4. In all books the imprimatur of the magistrates shall be printed on the verso of the first leaf, as at present by law established. 5. Printers are not to use lascivious woodcuts, but they may use pro- fane ones provided they are not lascivious. 6. The booksellers shall draw up a list of all the books in their shops, and shall present it to the Inquisitor for this one time only, in order thus to clear the shops of all books on this new Index. 7. As regards the right of the Bishops and Inquisitors to prohibit books which are not on the present Index, it is declared that this refers only to books which attack religion, are printed out of Venice, or are issued with a false imprint. The right shall be exercised rarely, and only on just cause shown, and with the consent of the three lay assessors.^ 8. The rule as to the oath of allegiance shall not take efFedb in the dominion. 9. All heirs shall give to the Inquisitor a list of the prohibited books which they find in their legacy within three months after succession, and until that be done they may not use nor alienate the prohibited or censured books. The Concordat was signed, and one hundred and fifty copies ^ printed for distribution among the printers and booksellers of Venice ; and then, but not till then, did the Republic permit the Index to be published with their consent. Some of the clauses in the Declaration refer to provisions of the Tridentine Regul^e^ some are designed to counteract the Clementine Instru^io. The three most important points in the Instruciio were, as already stated, the oath of allegiance to the Holy Office, the continuous enlargement of the Index at the pleasure of Rome, and the introdudion of purely political questions, under the heading oi jurisdi£lio Ecclesiastica and ratio Status^ as proper subjedls for Inquisitorial censorship. The oath of allegiance was ^ The Military Governor. ^ 5' intende de* libri contrarii alia religione, forastieri, o con false et finte licenze stampati, e rarissime volte si dara il caso, ne si fara senza giustissima causa, e con partecipazione del Santo Offizio, et intervento de clarissimi Signori Assistenti, tanto in Venezia come nello Stato. ^ Reusch, i, 547, but the report of the Rifformatori in 1765 says sixty copies. I think Franceschi is right, for the same document states that there were 125 presses in Venice, and the Concordat was printed for circulation among them all. See Pietro Franceschi's Report, Cecchetti, ii. 256, 257. 150 The Venetian Printing Press. abolished by the eighth clause of the Concordat ; the preceding clause dealt with the other two points. The seventh clause is by far the most important clause in the Concordat. We shall find Paolo Sarpi and all the other partisans of Venice basing their resistance to the Index upon it. And indeed it con- tained such a curtailment of the powers of the Inquisition and the Congrega- tion of the Index over books, that it is surprising to find the Court of Rome assenting to it. For it limited the ecclesiastical inquisition to purely religious questions, and to a supervision of books printed elsewhere than in Venetian territory or issued with a false imprint, thus excluding political and secular questions from its purview ; and it provided that fresh additions to the Index should only be made rarely, on good cause shown, and with the assent of the lay assessors. And, though repeatedly requested to do so by Rome, the Venetian government declined to authorize the publication of any augmented Index till the year 1766,^ wherein the new prohibitions are announced as juxta formam concordatorum. The relief obtained for the book trade by the Concordat was very great, had the persons interested chosen to avail themselves of it. There was a tone of decision and sharpness about the clauses which indicate that the government was aroused and angry. And indeed, a few months before the settlement of the Concordat, and while the question was still pending, on the 14th June the Senate published the following decree, in efFe6t an attack on the interference of Rome : " The printers and booksellers of this city have for some time past been in the habit of applying to Rome for privileges and motu propria, conferring upon them sole rights in certain works to the exclusion of other printers and booksellers — a custom contrary to our laws, full of bad example, detrimental to the trade, and injurious to the public. Be it decreed, that all printers, our subjedls or inhabitants of our city, who have obtained or enjoy such exclusive privileges or motu propria, shall straightway renounce them, for the support and preservation of the art in this city and for other reasons ; so that from this day onwards everyone is at liberty to print any books from which he has hitherto been debarred by such privileges and motu propria, after he shall have obtained the licences declared necessary by our laws. Nor shall any subjed; or in- habitant, for the future, venture to seek either diredly or indiredlly, nor to enjoy such privileges, under pain of forfeiting all books printed upon such privileges, and a fine of ten ducats for each copy ; one-third of the books and of the fine shall go to the accuser, one-third to the court, and one-third to charities." The attitude of Venice towards the Church had changed very much ^ Reusch, i. 547, The Clementine Index and the Concordat. 151 since it passed the law of 1562. Then the government was working hand in hand with the Inquisition ; now its tone is suspicious and hostile. This change seems to have been brought about thus : when the government found itself face to face with the great problem raised by the new art of printing — the problem of the censorship of the press — it recognized the need for some check upon an industry which had the power to spread opinion so widely, unless the world was to be swamped by books hostile to religion, corrupting to morals, dangerous to government. It reserved to itself the censorship of politics and of morals, but it willingly yielded to the Church the position to which the Church was entitled, of censor on religious questions, only requiring that the Church should make use of the secular machinery for the enforcement of its censorship. That is to say, had the Inquisitor refused his testamur for a book, it is most unlikely that the Council of Ten would have granted its imprimatur^ unless it believed that the Inquisitor had been a(5tuated by motives other than dogmatic in the stridl sense of the word. The government considered that its own and its subjects' reasonable liberties were sufficiently proteded when it had secured the Concordat of 1551 with Julius III., securing the presence of three lay Venetian assessors at all sittings of the Holy Office, whose consent was essential to the validity of any adion taken by the tribunal in Venice. But, as Sarpi points out, there came a moment when the divergence between the aims of the Church and the aims of the State began to manifest itself The moment was marked by the pontificate of Paul IV. ; the divergence was accentuated by the Lutheran heresy, and the new aims of the Church were formulated in the Council of Trent. Venice found that the Church, under the pressure of the Reformation and the necessity for strengthening its position, was beginning to put forward claims far wider than any it had explicitly advanced — claims to at least a concurrent jurlsdidion on certain points which the government held to be secular, and in the abstra(5l, to the universal authority of the Papacy over temporal princes; for the title, Qiui Jilii sint veri, in the Decretal Per venerabilem^ had been interpreted to mean that, and the dodlrine Papam habere potestatem in temporalia in or dine ad spiritualia could be extended to cover incitement to rebellion and assassination. Moreover, Venice found that the Church was coming more and more to mean Rome. There was an attack on the liberty of Venice as a secular government, and there was an attack on her position of quasi- ecclesiastical independence. And this touched a chord deep down in the heart of the Republic, and stirred an ancient rivalry — the rivalry between the Evangelist and the Apostle, between St. Peter and St. Mark. The Venetians had believed themselves safe with three Savii sopra 1' Heresia, and protedled by the terms of their Concordat with Julius III. Now they found that 152 The Venetian Printing Press. Rome was planting itself in the heart of the Republic under the guise of the Inquisition, and the discovery of this attack led Venice to take up the hostile attitude which we have noticed. We shall see how Venice stated her position, how she defended it, and how far she made her defence good, upon the subjedt of book-printing and book-selling in Venice. CHAPTER XVII. 1596 — 1623. THE ECCLESIASTICAL ATTACK ON THE CONCORDAT. The position Venice desired to assume — Clause Seven of the Concordat, and the corollaries Venice deduced from it — Venice still Catholic — Double attitude the cause of weakness — The praftical success of the Church. O doubt the position which Venice desired to assume was the position taken by Philip II, of Spain towards the Tridentine Index and its ten Regul<£. The King wrote to his ambassador that *' Spain has her own special Index and her own special Rules on the prohibition of books. It can not be permitted to place her under general orders. Books which in one country may be innocuous, in another may be dangerous."* Venice was not hostile to a censorship and an Index, but it desired to have control over both. The Republic did not raise, as Philip did, any official objection to the Index and Regul^ of Trent, probably because she thought that, as the Index and the censorship were a part of the Inquisition, the question of her rights had really been settled when her position towards the Inquisition was defined. The Republic had always maintained that the Inquisition in Venetian territory was only operative through the consent of the government — that the Holy Office was by no means a separate and in- dependent power in the State. And it based its argument upon the fad that the Papacy had not imposed the Inquisition upon Venice 7iolens volens^ but had only succeeded in establishing it in the dominions of the Republic after consenting to specific agreements which the government dilated, and that one of these agreements rendered the Ducal exequatur necessary to the Inquisitor before he could ad:. When the government found that the ^ Llorente, iii. 265, 272. Reusch, i. 318. x 154 ^^^^ Venetian Printing Press. Church proposed to claim full and independent inquisitorial powers over the book trade, leaving the secular authority on one side, it took the adive measures we have noted, to reassert its position by means of the Concordat. The Venetians deduced two corollaries from the seventh clause of the Concordat — first, that all future prohibitions of books, in order to be valid in Venice, required a formal recognition on the part of the government. Though the wording of the clause is not very clear, yet the phrase, " with the participation of the Holy Office and the intervention of the three assessors," might be made to bear this meaning constru6tively, for the three assessors were subjefts of Venice, amenable to her orders, removable by her, and triable for disobedience. This was undoubtedly the intention of Venice, though she clothed it in slightly ambiguous language, possibly in order to facilitate the consent of Rome. The clergy in a body did their best to traverse this proposition in theory, and to render it abortive in fa6t. They maintained that prohibitions from Rome were binding on all good Christians, whether the government chose to admit it or not, and they constantly endeavoured to make additions to the subsequent issues of the Clementine Index which appeared in Venice.^ As we have seen, the government remained firm, and the appendix to the first augmented edition in 1766 shows how very few books it had permitted the Inquisition to add to the Index. As a matter of fa6t, the Clementine Index remained the sole Index for Venice from 1596 to 1766. The second corollary deduced by the Venetians from Clause 7 of the Concordat, the proposition that the duties of the Inquisitor shall be confined to questions of theology and of dogma, could be more easily evaded by the Church ; for it raised the wide question — what is heretical ? and brought into the arena the problem of the boundary line between temporal and spiritual spheres of a6lion, between ecclesiastical dogma and secular policy. And it was in this region that the inherent weakness of the Venetian attitude lay. The government was quite clear as to the position it desired to maintain, and earnest enough in its endeavours to make that position good. Throughout the years from 1593 to 1596 it displayed a vigorous and even a violent temper on the question of its rights, and did what in it lay to protedl its book trade, and to save it from those ruinous consequences which had overtaken the book trade of Rome, and, as Paruta declared, had injured that industry in Antwerp, Paris, and Lyons. It secured the Con- cordat from an unwilling Pope, and it enforced the provisions of the Con- cordat wherever its own adion was possible; for example, it absolutely prevented the public and official enlargement of the Index inside Venice. Yet ' '597. ^S^S* 1607, 1608, 1614, 1624, 1707. Rcusch, i. 547. The Ecclesiastical Attack on the Co?2cordat. 155 if we turn to examine the conditions of the book trade itself, we find that the Index and the Inquisition are clearly operating with repressive vigour. The number of copyrights falls off suddenly, from twenty- four in i 596 to seven in 1597, The printers began to leave Venice in large numbers, and to carry away their instruments; and the Senate on February 20th, 1 601-2,^ was obliged to pass a law to stop this emigration, and, finally, there is a most remarkable decrease in the number of printing presses in Venice. Within a few months of the publication of the Index, and in spite of the protedlion of the Concordat, the presses of Venice fall from one hundred and twenty-five to forty. And the reason for this inefficiency of the government's attempts to shelter the trade is inherent in the relation of the Venetians to the Church. Venice had not broken with the Church, although it was at present in an attitude of hostility. It still acknowledged its spiritual allegiance ; it had not the desire, nor in all likelihood the power, to become Protestant, to sever itself entirely from the Holy See. The very senators who wrung from the Pope the con- cessions of the Concordat, and who maintained that the Inquisitor drew his authority from the Doge, in their private life and in their cabinets admitted the authority of the Pope over their consciences, and obeyed the mandate of the Inquisitor. The very same printers who had complained to the Senate, and in whose behalf the Concordat was secured, admit in their complaint that they will not and dare not incur excommunication; ^ they knew that for their own peace of soul they required absolution in this life and the sacraments before death. It was impossible in this state of mind that the opposition to Rome should be vigorous, real, and effedlive. The Venetians were not sincere ; there was a double attitude. The attitude of Venice as a State was hostile to Rome, and the attitude of the Venetians as individuals submissive to Rome. They desired with one part of their mind what they dreaded with the other, and the inevitable result was paralysis in a6lion. How could men at this mental point of view combat an army perfectly organized, absolutely sincere, clear as to its objefl, positive and obedient } It was impossible. And the Church, though it yielded over the Concordat, never intended It and never permitted it to take effed. Almost the entire clergy laboured as one man to render the concession abortive. The struggle was long drawn, and the means adopted to achieve this end were various. In the first place, as we have seen, the Roman party secured the publication of no more than 1 50 copies, and it was not difficult to cause many of these to disappear, while the Index was sown broadcast over Venice. They made use of that powerful instrument, the confessional ; and fathers- confessors were ordered to announce to their penitents the prohibition of all the books ' Appendix I., No. XVIII. ^ See p. 140, Paruta's Despatches. 156 The Venetian Printing Press. condemned at Rome, in spite of the clauses in the Concordat which forbade such prohibitions. The result was that the books condemned at Rome could find little or no sale in Venice, and only among those who were more or less suspe6ted and contemned for their unorthodoxy. The government replied by the expulsion of the Capuchins and Theatines, the principal offenders ; but in vain, for in the Diocesan Synods the bishops took care to announce all the new prohibitions decreed by the Congregation of the Index. Rome caused its additions to the Index to be secretly printed and distributed to the book trade. The government arrested and severely punished a bookseller in Bergamo for having this list of additions in his shop. The Holy Office gave loose leaves containing the additional prohibitions to the Lent ledlurers, with orders to read out the titles of forbidden books ; though on the repre- sentations of the government this abuse was forbidden with the consent of the Nuncio. But by far the most powerful means for destroying the effedl of the Concordat was offered by the laws of Venice itself, thereby illustrating the inherent weakness of the dual attitude towards Rome. By the law of 1562 the Inquisitor or his delegate was appointed one of the three govern- ment censors of books. Without his testamur the certificate of the Riffor- matorl could not be obtained, and without that an imprimatur would not be granted by the Council of Ten. All that the Inquisitor had to do was to take the latest edition of the Index of Rome, and to steadily refuse his testamur for any work whose title appeared therein. If the government pleaded Clause 7 of the Concordat, limiting new prohibitions to books contrarii alia religione forastieri con false e finte Licentie stampati^ the Inquisitor would not find it difficult to argue that any book to which the Church was opposed must necessarily be contrario alia religione ; he could even point out that there was a difference between contrario and contra^ and that a book might be contrario alia religione without dealing in any way with religious dogma. The government had conceded the Church's right to judge in this matter. It is not till we come to the period when Venice ad:s under the inspiration of Fra Paolo Sarpi that we find the government making a stand on this point. When the Republic undertook the proteftion of the press in the year 1596, it should have removed the Inquisitor from his joint and con- current adlion with the lay censors. This dual sovereignty of Church and State, the remnant of the mediaeval idea, though not admitted in theory by Venice, was there in pradlice, and was sure to breed dissensions. But Venice could not remove the Inquisitor without incurring the charge of rebelhon against the Church, and becoming susped of heretical leanings. And how indignantly Venice repudiated such charges is proved by the Doge's excla- mation when the accusation of Calvinism was brought against the State : The Ecclesiastical Attack on the Concordat. 157 Che vuol dire Calvinista ? siamo tanti Cristiani quanto il Papa^ e Cristiani moriremo al dispetto di chi non vorria. And so it came about that while the Church yielded in appearance on the points of the Concordat, in reality it drove the Index, the Regul^, and the Instru^io home upon the Venetian printing press, with the result which many years after the government sorrowfully recognize, that in spite of every effort, f arte rimase priva di tutti que' Libri eh' erano segnati nelF Indice ; se alcuni ne adopero gli ebbe cosi alter at i e mutilati che ben presto negli altri Paesi j' estinse ilcredito delle nostre edizione, ne mat piii si riebbe. That the Church of Rome was not solely to blame for the extinction of the credit of the Venetian Press — that other causes, some general, such as the decline of Venice herself, others particular, such as the misdemeanours of the trade and the impotence of the laws, also con- tributed to this result, we shall have occasion to observe. But it is not too much to say that the blow dealt by the Index of Clement was a severe one, and contributed largely to that long decline which the government of Venice struggled vainly to arrest, CHAPTER XVIII. 1605 — 1650. THE INTERDICT AND FRA PAOLO SARPI. The quarrel continued — The immediate causes of the Interdift — The adjustment of the quarrel — Fra Paolo Sarpi ; his championship of the Republic and his views on the relation of Church to State — The attempt to suppress discussion of the Interdifl — The case of Giovanni Battista Ciotto — Violation of the Concordat — Sarpi's Consulta sulk regolaxione delle Stampe — The three classes of books created by the seventh clause of the Concordat ; and examples — Sarpi's advice contained in the Discorso sopra le Stampe and the Discorso sopra /' Inqu'nitione — His conclusions — Resume of Sarpi's position — Efforts of the government to make good this position — Success of the Church in defeating it. HE quarrel between Rome and Venice was by no means concluded by the signature of the Concordat; but at the opening of the seventeenth century it assumed another phase. In the year 1601 the Court of Rome addressed a remonstrance to the Republic on the presence of the English ambassador in Venice, and the celebration of the Protes- tant service in his private chapel.^ To this the Senate replied, thanking his Holiness for his vigilance, and assuring him that the government had taken all necessary precautions for the preservation of the Catholic faith, which was as much the care of the Republic as of his Holiness. More serious subjeds of disagreement were in preparation. By a series of decrees passed in the years 15 15, 1537, 1561,^ and reaffirmed in 1603, the Senate had forbidden the eredion of new churches, monasteries, and hospitals in Venice without the permission of the government. By a law passed in 1536,^ and reaffirmed in 1605, the Senate had forbidden the alienation of lay property ^ Romanin, Sturia documentata di Fenezia, Ven., 1853. This was a standing grievance against Venice at Rome. In 1594 Clement VIII. complained to Paruta of the English in Venice. Cf Legaz,mie di Roma, i. 265. ' Romanin, op. cit., vol. vii. cap. i. Cccchetti, op. cit. ' Romanin, op. cit., vii. 20, The Inter diB and Fra Paolo Sarpi. 159 to ecclesiastical bodies. The government arrested, and resolved to send before a secular court, two ecclesiastics guilty of atrocious crimes ;^ and, finally, it had stated its position as regards the taxation of the clergy in the formula, se il clero e protetto e difeso cK essi contribuiscano alle spese che si fanno per loro sicurezza, and more generally in Sarpi's second proposition as to the relation between secular and ecclesiastical subjefts of a State, che per leggi divine gli Ecclesiastici non hanno ricevuto alcun essentione dalla podesta secolare ne quanta alle persone ne quanta alii heni lora?' The attitude of the Republic upon these points of building new churches, alienating lay property to ecclesiastical bodies, and secular jurisdicftion over offending clerics, gave great offence at Rome, and when Camillo Borghese became Pope as Paul V., he sent Briefs to the Senate declaring their decrees against the building of churches and against ecclesiastical succession null and void, and requiring them to surrender the two ecclesiastics to the Nuncio.' As the Senate did not comply with these demands, Paul addressed a monitorium to the clergy of Venice, threatening excommunication to the Doge and Senate and inter- did upon the Republic, if within twenty-four days they had not complied with the Briefs. The Doge forbade the publication of the monitarium ; and the excommunication and interdidl came into operation. The Jesuits, Capuchins, and Theatines, the orders which obeyed the interdidl, were expelled. Venice was now in open rupture with the Pope, who seriously considered the possibility of reducing her by arms. Venice did not dream of separating herself from the Catholic communion ; she still declared herself as spiritually subjedl to Rome, but she was fighting for her civil and secular independence. Her position is expressed by two phrases emanating from the Doge and from the Senate, Siamo Cristiani quanta il Papa and Non sappiama veder come si pretendeva d' impedire che un principe libera in casa sua non possa fare quelle disposizioni che stima necessarie -per canservazione della Stato suo.^ The Pope, on the other hand, had declared his position when he announced that he would not submit to be Pope everywhere save in Venice. There seemed little prospect of the quarrel being settled, for both parties were extremely obstinate. The government of Venice by its vigorous adlion avoided the worst inconveniences of an interdid ; under threat of the gallows it compelled the priests to perform their fundions of saying mass, baptizing, marrying, and burying. But after a year of negotiation the Cardinal de Joyeuse, the French ambassador, succeeded in arranging a compromise which both parties accepted. The two ecclesiastics were handed by the government to the French ambassador, with a declaration that the Republic still reserved ' Romanin, op. cit., vii. cap. i. Comulta di Fra Paolo Sarpi, ap. Cecchetti, ii. 302. * Cecchetti, ii. 403. * Romanin, op. cit. i6o The Venetian Printing Press. its right to try criminal clerics ; the decrees on the erection of churches and on the alienation of lay property were not withdrawn, but the Republic pledged itself to enforce them with its wonted moderation and piety. The Senate withdrew its manifesto against the censure, and the Pope withdrew the excommunication and the interdift. The Senate declined to receive the Papal absolution and benedidion, but there is some reason for believing that it was delivered all the same, though covertly. The adviser and inspirer of the Venetian government all through its resolute opposition to Papal inter- ference in secular matters was Fra Paolo Sarpi, and I have dwelt at length on the episode because it raised once more the question of literary censorship, and gave occasion to the great Servite to express his opinion on the whole subjedl. Sarpi stands out as the most prominent figure in the whole of this struggle between Venice and the Court of Rome. He is the representative, the protagonist of Venice, and he is so because he had thoroughly caught the tone of Venice, understood her attitude, and sympathized with her adtion. Sarpi never had any intention of joining himself to the Protestant party ; he had no wish to separate himself from communion with the Church of Rome ; he too, like other Venetians, was Cristiano quanta il Papa, but, like many churchmen, he was strenuously opposed to the new departure which was proclaimed by the Council of Trent, and condu(5led by the new army of the Church, the Jesuits. He thought the Church was embarking upon a wrong course, and he held that the State was justified in resisting encroach- ments upon the rights of sovereigns in secular matters. He expressed his view in a notable passage, wherein he marks his conception of the respedive spheres which Church and State ought to occupy, La vera religione cristiana, he says, cammina 'per la via del c'lelo, non ■pub incontrarsi ne urtare col governo politico che cammina per la via del mondo. He believed that the Church of Rome was abandoning the true path of Christian religion for the dubious and perilous ways of a political power and a temporal State. Sarpi was perfectly in accord with Venice, and he expressed simply, strongly, diredly what Venice meant. There is little in Sarpi's arguments that had not been already implied in the adtion of the Venetian government ; but the theories upon which those a6lions were based he put forth tersely and pungently, and supported them by close and subtle reasoning. When the episode of the Interdift was concluded, Paul V. wished, as far as in him lay, to obliterate all traces of an event which had been so dis- tasteful to the Church. The Inquisition cited Sarpi and the other Con- sultori di Stato to Rome, and prohibited all works, published or to be published, which dealt with the question in any way. The Republic con- sidered this to be a breach of the seventh clause of the Concordat. Rome The Inter diB and Fra Paolo Sarpi. i6i could not condemn in Venetian territory any books it thought fit ; and the Republic urged that the question of the Interdidl was a point in which religion played no part, that it was purely a matter of politics. Other causes of disagreement followed. While the quarrel about the Interdict was still in progress, the Venetian censorship granted permission for the publication of the fifth volume of Francesco Suarez' Commentary on Thomas Aquinas' tradate De Censuris only on condition that certain passages be omitted. At Rome this was resented, and the Congregation of the Index proposed to proceed against the censors, but confined itself to issuing the following decree : " The Venetian booksellers, Jo. Battista Ciotto and Jo. Battista and Jacopo de Franceschi, have published in Venice the fifth volume ot Suarez' De Censuris, omitting many passages, and thereby incurring crimen falsi. As a punishment for such audacity, the Congregation of the Index forbids the said booksellers ever to print that work, under penalty of ex- communication latce sententia. The omitted passages are to be restored, and for the future no one is to buy this or other works from these booksellers, nor to possess them, but to hand them to the Bishop of the diocese." ^ Although the suppression of certain passages in Suarez' Dis- putatio de Censuris justified the Congregation of the Index in imputing crimen falsi, and proves that the secular government also were ready to use the censorship of books to further their own views and aims, still the adion of the Congregation of the Index in punishing Venetian subjeds diredlly, and not through the government or the Venetian Inquisition, was un- doubtedly a violation of Clause 7 of the Concordat, which required the concurrence of the Venetian Inquisition and of the three lay assessors to every new ad of prohibition, and, considering the severity of the penalty, was a high-handed a6t. The controversial attack on Venice by the sup- porters of the Curia grew in volume and violence, and the government had to consider what steps they would take upon this subje6l. Sarpi, in 1608-9, presented a report, pointing out the difficulties of the situation and advising how they should be met.^ Sarpi urged that the press is so important, owing to the facility it affords for the diffusion of dodtrine, be it sound or be it pernicious, that it is absolutely necessary for the government to exercise censorship over it in matters of dogma, faith, politics, and morals. But this censorship should be employed with the greatest possible regard for the welfare of the trade (// tutto perl in tal maniera che /' arte faccia piu negotio sia possibiW). On the points of faith and morals the supervision of the Fathers Inquisitors is sufficient, and the temporal authority need take no steps at present. 1 Reusch, ii. 323. ' Cecchetti, ii. 234. 1 62 The Venetian Printing Press. But the dodrine of the temporal independence of princes requires pro- te(5lion, for the Inquisitors will sandion any and every attack upon the temporal power of princes and any and every amplification of the tem- poraUties of the Church. The works of the Italian jurists, called forth by the question of the Interdift, are full of pernicious teaching on this point. But to prohibit such books altogether would be a serious blow to the trade. And here arises a difficulty. If these books which attack the temporal authority of princes are printed and published in Venice, the world will say that they are published with approval of the do6lrines they contain, for they have passed the secular censorship. It is inexpedient to refuse an impri- matur for the sake of the press, and it is inexpedient to grant it because of the do6lrines which these books contain. There are two remedies for this difficulty — either to alter the formula of the imprimatur^ and to make it run " with the permission," instead of " with the approbation" ^ of the government, and indeed it is a serious matter to take upon oneself the approval of all books printed in Venice {et vera- mente "e gran cosa pigliar sopra se et far si approbatore di tutti li libri die si stampano in Fenezia)^ or else to withdraw the law which compels the publica- tion of the imprimatur along with the book, taking care, however, that the testamurs and imprimatur required by law are duly obtained. Sarpi's tenderness for the book trade is remarkable. His objedt is to find a middle course, which shall relieve the government from some of the difficulties consequent upon the freedom of the press, and at the same time shall interfere as little as possible with the activity of that press {senza restringere le facende deW arte). Sarpi was no friend to gagging the press ; and in one of his later Consulta he even expresses a doubt whether it be possible to do so at a time when the violence of the attack on Venice made him ready to advise that step {^quando si potesse chiuder /' adito a queste scritture sarehbe il vero ri medio : questo non si pot en do fare rest a il rintuciarli il filo).^ It does not appear that the government adopted either of Sarpi's proposals. And the struggle with Rome was vigorously maintained on both sides. The seventh clause of the Concordat as interpreted by the Venetians created three classes of books which came under the notice of the government : (i) books which both the Inquisition or Congregation of the Index and the government were willing to prohibit; (2) books which the Inquisition wished 1 Albizzi, De Inconstantia, p. 279. This was a distindlion which the Church had already drawn in the declaration by the Congregation of the Index, Dec. loth, 160 1, stating that in cases of doubtful books it was not sufficient to say "with the leave," but "with the approval" of superiors. ^ Cecchetti, ii. 2-^8. The Inter did and Fra Paolo Sarpi. 163 to prohibit, but^the government desired to see published ; (3) books which the Inquisition wished to publish and the government wished to prohibit. At this burning point in the controversy several instances of both the latter classes came up for decision. In 161 1 Thomas Preston, under the name of Roger Widdrington, published his Apologia Cardinalis Bellarmini -pro jure principum adversus suas ipsius rationes pro au5loritate papali principes s^culares in ordine ad bonum spirit uale deponendi. Cosfnopoli^ and in 16 13, Disputatio theologica de juramento fidelitatis. Albianopoli. The first work was prohibited loth May, 1 6 13, and, by a special decree of the Congregation of the Index, both works were placed on the list on the i6th March, 16 14, nisi auBor quam primum se purgaverit. The Nuncio in Venice begged that the decree might be published and enjoined on Venetian booksellers." The Senate called upon Sarpi for his opinion and advice in the matter. Sarpi gave his answer in a brief Consulta^ advising that the government should not allow the prohibition to take efFedl in Venice, for two reasons : first, in order to maintain the Concordat, which by its seventh clause allows prohibition only in cases where the faith is called in question, whereas " Widdrington's " book is eminently Catholic, and teaches do61:rine most needful in these times ; secondly, because it is necessary to eradicate the pernicious doftrine of the temporal authority of the Pope over princes, a do6lrine which is the cause of an incurable suspicion between Church and State. On the question of the second work by " Widdrington," ** Sarpi says that its dodtrines are based partly on Thomas Aquinas, partly on Gerson ; that there is nothing in the book which is hostile to religion, as it only treats of jurisdidion, and that in terms which are entirely Catholic. Sarpi's advice is to let the Nuncio's request fall through by delaying an answer; and should he press, the government may reply that the Concordat covers all books ^ Reusch, ii. 333. ^ He thereby appears to concede the point claimed by Venice, that no purely Roman prohibition was valid in Venice without the sanftion of the government. ^ Cecchetti, ii. 236. // libra e andato 3 anni per it mondo, comparso alle fiere et veduto dalli giesuiti ne perb a Roma hanno pensato e censurarlo se non adesso per la causa che diro di sotto. * Its occasion was a schism in the English Catholic party upon the proposal of the oath of allegiance. One party wished to accept it ; the other, the Jesuit party, opposed, and obtained a Brief from Rome declaring the oath inadmissible on the ground that it was opposed to faith and salvation. The party in favour of taking the oath doubted the authenticity of the Brief, or, if authentic, maintained that it did not bear the meaning given by the Jesuit party, or if it did this, the Pope was misinformed, and obedienceto a misinformed Pope was not obligatory. This is "Widdrington's" argument, and this is the reason why he came into collision with the Congregation of the Index. 164 The Venetian Printing Press. except those which attack religion ; if, however, anything of that nature is proved to exist in these books, it will be right to prohibit them. A still more striking instance of the efforts of the Church to suppress a work which the Venetian government desired to see published is afforded by the case of Andrea Morosini's History/ Morosini in the course of his History dealt with the question of the Interdidl, and when the time came for publica- tion the Venetian Inquisition refused to sign the testamur which was needed before the Chiefs of the Ten could grant an imprimatur. Polo Morosini, who was in charge of his deceased brother's work, complained to the Senate. Thereupon the Senate declared that Morosini's History contained a true and veracious account of all that happened ; that the Inquisitor drew his authority to a6l from no other prince than the Republic, and that authority extended only to the revision of books on questions of faith — questions which were not raised in the History ; and the government ordered the immediate publication of the book without the Inquisitor's testamur, and with the words Superiorum Permissu. These are two examples of the second class of books created by the Concordat. We may take two examples of the third, the class which the Church wished to publish and the State declined to permit. Marc' Antonio de Dominis, Archbishop of Spalato, upon his return from England wrote and published a recantation of his heresies.^ This recantation was to be published in Venice and elsewhere. The work was printed in Rome by the Apostolic printers in 1623, and the Senate requested the advice of Fra Fulgenzio, Sarpi's friend and biographer, on the question of letting it appear in Venice. Fra Fulgenzio, in a very spirited Consulta, arrived at the conclusion that Marc' Antonio's recantation should not be allowed to appear in Venice, on two grounds : first, because of the scandal which must result from announcing to the world that a prelate once held such monstrous do6trines; and secondly, because among the dodrines which Marc' Antonio abjures and anathematizes is this, that the Pope has not power in matters temporal with a view to matters spiritual, and this retradion leaves him declaring as an article of faith that the Pope has power in matters temporal with a view to matters spiritual.'^ On these grounds permission to publish the recantation should be denied. ^ Reusch, ii. 322. Cecchetti, ii. 266. ^ Reusch, ii. 401, et seq. Cecchetti, ii. 243. The title of the work is M. A. de Dominis, Archiep. Spal., sui reditus ex Anglia consilium exponit. Per la quale retrattione resta da lui posta come articolo delta nostra santa fede, Papam habere potest at em in temper alia, e vero che di sot to apporta quest a limit azione in or dine ad spirit ualia. The origin of the term in ordine ad spiritualia is this. In 1215 Innocent III., in the middle of his struggles with Frederick II., took occasion to publish his decretal. Per Venerabilem. In the The Inter diB and Fra Paolo Sarpt. 1 65 The second example is that of Cardinal Sforza Pallavicini's semi-official History of the Council of Trent, written in answer to Fra Paolo Sarpi's History. Through the Venetian ambassador at Rome, Pallavicini begged the Senate to permit the sale of his History in Venice. The Senate replied that had the History been a purely historical work they would have raised no obje6tion, but as it stands the History contains many sentiments noxious to the government of the Republic, and lacerates and injures the memory of a true and faithful servant, by stating that Pietro Soave Polano, the ostensible author of the History of the Council, is Fra Paolo Veneto ; and the permission is accordingly refused.^ The reply was both disingenuous and narrow. The government must surely have known that Sarpi was the real author of the History ; and it proves that the Republic was also as ready as the Church to make use of the repressive powers of the censorship in order to stifle free discussion which was unpalatable to itself. It was cases of this nature which induced the government to ask Fra Paolo Sarpi to place in writing his views on the whole question of the press. He obeyed, and presented to the government the Discorso sopra le Stampe. The Discorso is written with the lucidity and condensation which are charadleristic of Fra Paolo. There is no declamation, but there is perfed: plain speaking as between a trusted adviser and an honoured prince. The immediate occasion of the work is not stated, but at the outset Sarpi frees the question under discussion from all special and merely occasional colouring, and proceeds to deal with the issue in its main and general aspe6ls as aiFefling the position of Venice and the whole future of the printing press. Sarpi points out that, as long as the interests of the Church and of the State were identical, it was very right and proper that the censorship of the press should be left in the hands of the Inquisitor, who would take care that nothing was published hostile to true religion nor subversive of good govern- ment. " But about thirty years ago," he says, " the interests of the Church began to follow a difl^erent line from the interests of the State, and this diver- gence has gradually increased till it is now no longer possible to submit secular matters to the Inquisitors, for their interests are diametrically opposed to those of the State. This tendency on the part of the Church has in the last few years produced a whole series of books whose dodlrines are entirely subversive of all secular government. They teach that no government but title, qui flit sint legitimi, it is stated that the Pope has temporal jurisdiftion in States not under his immediate temporal rule, certis causis inspeSlis casualiter. Around the proper meaning o{ casualiter a dispute arose, with the upshot that cmualiter is glossed as indire£le et in ordine ad spiritualia, Indire£le was eventually dropped, leaving the dogma of Innocent as Papam habere potestatem in temporalia ad spiritualia. ' Cecchetti, i. 78. Senate Roma, reg. 62, c. 66to. 1 66 The Venetian Printing Press. the ecclesiastical has a divine origin; that secular government is a thing profane and tyrannous, which God permits to be exercised upon his people as a kind of persecution ; that the people is not in conscience bound to obey the secular law, nor to pay taxes nor public burdens ; that it is enough if a man know how not to be found out ; that the imposts and public subventions are for the most part iniquitous and unjust, and the princes who impose them excommunicated ; that because of this excommunication of princes come death, want, and other public misfortunes. In short, princes and rulers are held up to view as impious, damned, and unjust ; that man must fear them perforce, but in conscience he is free to do all that in him lies to break their yoke. The prince who first perceived the danger was Philip II. of Spain. He appointed a committee for the examination of all works except missals, breviaries, and school books — the only books which he allowed to remain entirely under the censorship of the Inquisition ; his committee drew up rules upon the subje6l, and regulated matters as the interests of the government required. Venice followed a somewhat similar course. The censorship of such secular officials as the Rifformatori dello Studio di Padova was supposed to afford sufficient guarantee that freedom would be secured for all legitimate controversy, and that the interests of the State would not be sacrificed to the interests of the Church. But no sooner had the quarrel between Paul V. and the Republic been brought to a con- clusion than the Court of Rome endeavoured to deprive Venice of the honour she had won. And to this end they sought by every means in their power to raise analogous questions, and to have them answered in favour of Rome, and to cause the works to be printed and circulated in Venice. The result of this will be that, in course of time, the Venetian press will have furnished a large number of books containing opinions adverse to her position in her struggle with Rome, and the world will argue that the Venetians themselves are aware that their cause was an unjust one, for, although they possess a political censorship of the press, they have allowed these works to appear." " The truth is, that the system of political censorship as at present estab- lished, the censorship by a Ducal secretary, is defeftive. For the secretary has no code of general rules to guide him, and the want of such a code exposes him to the importunities of authors and publishers, and, further, frequently leaves such doubts in his mind that he has to refer to the College for an opinion." " The most proper remedy for these defeds is a code of general rules for the guidance of the secretary, drawn up by the government, and apply- ing to all classes of cases. Behind such a code the secretary can shelter himself from the importunate, the interested, the over-zealous ; the secretary The Inter diB and Fra Paolo Sarpi. 167 himself will walk surely with the light of public wisdom before his eyes, and the College need not waste its time in judging upon the particular when it has already laid down the rule for the general," In proposing the groundwork for these secretarial rules it is clear that Sarpi had in view the adllon of Rome in drawing up its Indices and Regul^e. He proposes, indeed, to follow the example of the Court of Rome, and as it applied its censorship in a sense favourable to the liberty and immunity of the Church, so he suggests that the government should apply its censorship in a sense favourable to the liberty and immunity of the State. ^ Following these lines, then, Sarpi distinguishes four classes of writers whose books ought to be placed upon the State Index : (i) those who attack the constitution of the Republic and its laws by name ; (2) those who attack the laws and constitution adopted by the Republic without naming her ; (3) those who in respedlful terms and within the limits of fair controversy argue against the legislation of the State ; (4) those who attack no laws of the State, but who broadly maintain the absolute and universal superiority of the ecclesiastical over the temporal authority. " In the corredlion of books which are open to censure, it is not advisable to follow the pradlice of the Church in ' raking through the entrails of many a good old author,' and altering the sense and the intention of whole passages, so that the writer is made to say the reverse of what he desired to say ; first, because all the world stig- matizes such adion as falsification ; and secondly, because such conduct would bring upon Venice the infamous charge of castrating books ; thirdly, because the Court of Rome claims to have the sole right to alter passages in books, as was proved by the case of Suarez' Tie Censuris."^ As regards books written by a subjedt the author may most rightly be compelled to respedl the interests of his State and of his prince. If the author be not a subjedl, rather than compel him to alter his work to suit the just requirements of the State, it would be better to refuse him an imprimatur altogether ; for the government cannot prevent him from publishing the obnoxious passages elsewhere, with any comments on the Venetian government that may seem good to him. When it is necessary to make marginal notes or correftions, they should be made in a scholarly way and by scholars ; they should not be mere negations or affirmations, but real corrections, supported by reference to authorities. If it be urged that this State censorship will prove pre- judicial to the art of printing, the reply is this, that the Inquisitor, with his thousands of prohibitions, has not yet ruined the art, and so the secretary with his tens is not likely to do so. In formulating the secretary's rules ^ The example of a selfish use of the Index by the Church had the inevitable tendency to induce a selfish use of the Index by the State. ^ See above, p. i6l. 1 68 The Venetian Printing Press. due regard must of course be paid to the trade, but it is the very fundlion of the government to draw a just line between public and private interests." In his Discorso sopra F Inquisitione Sarpi returns again to the subje6t of the press. He insists that no new Index should be permitted to appear unless the terms of the Concordat are stridlly observed by the Church of Rome, and he points out that the encroachments of Rome are effedled in three ways : ( i ) by the prohibition of books which make for good government ; (2) by prohibiting books which do not properly come under its jurisdidion ; (3) ^y preventing the correction or suppression of sentiments hostile to good government. " In these ways the Church attempts to make itself Padrona assoluta de Libri^ whereas her servant the Inquisitor ought properly to be a judge ^ of faith, not a censor of morals private or pubhc, both of which belong to the jurisdiction of the secular power. The Church of Rome advances eleven grounds on which it claims to prohibit books ; of these eleven, five do not pertain to ecclesiastical jurisdi(5tion ; they are scandalum magnatum^ opposition to ecclesiastical authority, advocacy of tyranny, libel, and obscenity. It is quite true that books guilty of any of these charges should be prohibited, but such prohibition rests with the civil authorities ; to assign this function to the ecclesiastical authority is to confound all order and balance of duties and powers. Yet from the basis of these eleven reasons for prohibition the Church has proceeded still further, and argues that the State may not and cannot by itself prohibit books ; and in making this wide claim it is following out its ancient policy, abbraciar tut to non risparmiar nulla ; alia fine vi resta sempre qualche cosa dell' acquistato.'^ This is a most dangerous doctrine, and it ought to be opposed for le ragioni non usate in progresso di tempo si perdono^ ed il contrario posto in consuetudine da ragione di poterlo fare? Besides, the doCtrine is condemned by all the teaching of St. Paul, who affirms often, but not sufficiently often, that God has given the order, the quiet, and the morality of States into the hands of princes." Sarpi concludes by recapitulating the points of his discourse, and draws up ten propositions upon which he recommends the government to take aftion : 1. The Index of 1595 having received the consent of the prince, the books which appear upon it must remain there. 2. For the future no prohibition is to be permitted unless corroborated by pubhc authority, as agreed on in the Concordat. 3. If ecclesiastics ask civil authorities for support in the prohibition of ' See above, p. 65, et seq., on the position of the Inquisition. ^ Sarpi, Scrittura sop. la Prohib. d. Liln. Opere, Napoli, 1790, torn, viii. p. 17. ' Sarpi, ut sup. 'The Inter diB and Fra Paolo Sarpi, 1 69 heretical works, it must be granted to them after the works have been examined. 4. Under the title of heresy, dogmatical support of civil authority, in its own proper sphere, is not to be included. 5. Foreign books inimical to good government are to be absolutely prohibited. 6. In the reprints of books nothing favourable to good government is to be removed. 7. In issuing these reprints the old editions, before the ecclesiastical ex- purgations were made, are to be used. 8. In printing the Index of 1595 no new names are to be allowed to creep in. 9. The prohibitions of the Inquisitor shall be confined entirely to here- tical works. 10. The Concordat shall always be printed along with the Index. The policy which Sarpi suggested to counteraft the " pregnant policies " of Rome, was this : strid and loyal adherence to the Concordat on both sides, and a clear definition and separation of the fundlions and duties of Church and State in the matter of censorship of the press ; both are right and necessary, but there is a danger di confondere il mondo if their respedlive spheres are not clearly determined. From the course of Sarpi's argument several points emerge. Neither Sarpi nor Venice are heretical ; they do not desire to shelter heretical writings ; the government is to assist the Church in the repression of heretical books ; the censorship of such books belongs of right to the Church. Nonfarlo^ Sarpi says, de libri proibiti per causa di Religione^ perche le ragioni di vietar questi sono giustissime^ ed e necessario il farlo. But Sarpi wished to define heresy so as to exckide political dodlrine unpalatable to Rome. And here he laid his finger on the very knot and kernel of the difficulty. As long as those who had to judge of heresy had also the right to determine what heresy should imply and what it should cover, the danger that they would use their right and their power for their own benefit was inevitable. Yet it would have been illogical to refuse to the Church, the guardian of pure faith, the right to determine in what way that faith was endangered ; accordingly Sarpi says the Church alone shall freely and absolutely determine upon matters of dogma and of faith, but it shall not touch upon that part of a man's condu6l where dogma and faith do not enter, his duty to the State, his obHgations as a citizen. This dodlrine of the twofold duty of a man, his duty to the Church and his duty to the State, had never before been set out in such sharp antithesis. How far it could be supported in theory, how far it is possible to separate the two duties, is still an open question. But in pradice, and at the moment z I JO The Venetian Printing Press. of which we are speaking, Sarpi was right ; in the face of the encroachments of the Churchj and of the danger that it would monopolize all government, it was necessary to recall princes and subjefts to a sense of the duties of a citizen towards his State. It is remarkable how frequently the words " good government " occur in the course of Sarpi's argument. It seems as though he were developing around the phrase some new conception, some new ideal which had an equal and concurrent claim upon man's obedience and reverence with the older ideal of obedience and reverence towards the Church. I do not know of any passage where Sarpi has set forth what he exactly meant by good government, but it is clear that he has in view the united adlion of prince and subjedls for the good of the State. The Church, then, was hostile to this ideal — it pre- vented the publication of books tending towards good government ; it sup- pressed or altered passages of a similar tenour in the books which it allowed to be published. Sarpi saw, and saw to his sorrow, that at that time there was hostility between the two ideals ; but he did not believe that they were in- compatible, and his policy is governed by the hope of making their com- patibility clear {dandosi la mano Vun I'altro -per iscamhievole ajuto) through the determination and mutual observation of their respective spheres. It is clear that neither Sarpi nor Venice could be accused of " introduc- ing licence while they opposed licensing." They were, ostensibly at least, as anxious for the purity of the press as ever the Church was. To judge from the Indices the Church itself was not earnestly anxious on this point. The sole question was, which should exercise the censorship over certain offences — such as libel, scandalum magnatum^ obscenity — the Church or the State. Sarpi distinftly states his opinion that all such books should be absolutely prohibited, and the government took abundant and even excessive care to carry out the moral censorship; its laws upon the subje6t were suffi- cient. That it did not succeed was the fault of its police, not of its inten- tions, and in part, no doubt, of its defedlive praftice in legislation. Sarpi was right when he urged the government to frame laws based upon general principles, designed to include as many aspe6ls of a case as possible, rather than special laws passed to meet individual cases as they arose. And, finally, he recognized the vigour and the ability of his opponents on the subjedl of censorship when he recommended the government to study the adion of the Church in regard to the literature it desired to crush, and to take it as an example, either to avoid or to imitate, in regulating the State censorship of literature hostile to the Republic. Such were the lines of Sarpi's policy. He thoroughly understood the danger which menaced his own political and ecclesiastical ideals. That danger threatened largely through the operation of the Index on the pres§. He The Inter diB and Fra Paolo Sarpi. iji dreaded lest, by the gradual expansion of the Index, all works in support of the temporal authority of princes, and the definition of the spheres of Church and State, would disappear, and that those who desired to take that line of argument would one day be told that their doftrines were new, heretical, unsupported by any authority, upon which the Church always set such store ; that they would also be deprived of the very arsenal of their arguments, the views and opinions of those who had preceded them on the same side of the controversy. Furthermore, Sarpi dreaded lest the Concordat should disappear, be forgotten entirely, leaving the Venetian press completely under the control of the Inquisition, and deprived of the bulwark which the State had secured for its defence. In both these dreads Sarpi was partially justified. Although his reports were drawn up by order of the government and presented to the government, the Venetians never put their recommen- dations into pradice. The heat of the quarrel died away ; Sarpi's own per- sonal influence began to wane as men of a younger generation came to the condudl of affairs, as acceptance of the counter reformation and intellectual apathy settled down on Italy. Above all, the insincere, the double position of Venice as regards the Church of Rome, rendered it impossible for her to adl vigorously or thoroughly ; siamo tanti Cristiani quanta il Papa^ and that being the case, how could they strenuously oppose their spiritual chief? Occasionally the government was roused to a spasmodic assertion of its rights which it always maintained in theory, and the resistance to the encroach- ments of the Church was often vigorous in appearance. The Church was compelled to give way for the moment ; but it had only to wait, and the innate Catholicism of the Venetians soon rendered it mistress of the situation once more. As early as 1 6 1 2 the Senate had ordered an imprimatur granted by the Bishop of Vicenza to a printer of that place to be cancelled as a violation of the laws ^.g^xnst propria motu. And again, in 1623, a much graver question arose over the History of Andrea Morosini, to which we have already referred. The adlion of the Inquisitor in the matter of Morosini's History touched the pride of Venice, and the result was that the next year, 1624, the Senate pro- ceeded to a regular reform of the innovations introduced by the Chief of the Holy Office. The Inquisitors had raised the fee which they demanded for the revision of books. This fee was fixed by the Venetian law of 1 562 at the rate of one bezzo ^ for every sheet ; now the Inquisitor demanded four soldi. This custom was not only an infringement of the laws of the Republic, but also was a breach of the tenth Regula of the Council of Trent, where we find the order tha.t pral>atio et examen ac cetera gratis fiant. To corred: this ^ See p. 93, note 2. 172 'The Venetian Frinting Press. abuse for the future, printers who seek the Inquisitor's testamur are ordered to send their books to a secretary of state, by whom the works shall be for- warded to the Inquisitor and his fee paid after revision. Further, the Inquisitor demanded a fee for licensing breviaries, missals, and works of devotion — an illegal demand ; and, with a view to checking the abuse, it was declared sufficient that the printers should have the certificate of the secre- tary of the RifFormatori dello Studio di Padova. If the Inquisitor should raise any objedion to the book or to passages in it, he must report these objedions to the RifFormatori, who will see that the work is expurgated if necessary. The Inquisitor, instead of underlining obnoxious passages in the original manuscript, had undertaken to obliterate them entirely, so that it was impossible to tell how the passages stood. Such obliteration must cease; the Inquisitor shall only underline objedionable passages, and the Rifformatori shall examine the passages so marked, and take what adlion is necessary. In the testamurs of examination, the Inquisitor, being bound by the Concordat to deal with matters of faith and dogma only, shall confine himself to the words "nothing contrary to the Holy Catholic Faith," leaving the words " Princes and Morals " to the secretary. The Inquisitor may, if he think fit, cause the bales of imported books to be unpacked at the custom house, but at his own charges, in order that he may verify the lists consigned to him by law; for it is the firm intention of the Republic to suppress all heretical and prohibited works. The very same day that this decree was passed the Inquisitor was sum- moned to the College, the abuses were pointed out to him, and he was ordered to abandon them at once, and for the future to follow closely the injundions of the decree of the Senate,^ which, for his better information, was read to him ; the government expressed itself confident that he would obey the public com- mands, nor give fresh occasion for dissatisfadion or for taking further steps in the matter. A more vigorous assertion of independence could hardly be looked for ; the resolution of the Senate is inspired by the spirit of Sarpi, and breathes his antagonism to ecclesiastical encroachment upon the domain of temporal jurisdiftion. Yet these almost truculent assertions of authority, these sharp reprimands, seem to have affedted the Inquisitor very shghtly. They did not deter him from pursuing his own line of condudl ; for in the following year we find that he had succeeded in publicly committing to the flames many books which had been condemned, among them Fra Paolo's Considerazioni'^ and a work by his friend, Fra Fulgenzio. Here again the ' Archivio di Stato, Senato Roma, Filza 47. Dovete pero astenervene, che coii e volonta del Senato. ■^ Sarpi's work was absolutely forbidden by an edift of the Inquisition, 20th Sept., 1606. Reusch, ii. 321. 'The Inter diSi and Fra Paolo Sarpt. 173 Inquisitor was virtually the vidor. It did not much matter how strongly the government protested ; the fad, the patent fa6l, which impressed the public mind, remained — the Inquisitor had openly burned the books con- demned by the Church. Again, in March and April, 1659, the Senate re- minded printers that an imprimatur of the Inquisitor alone was not sufficient, and to enforce their orders they imprisoned a printer at Verona for publish- ing a sonnet with an imprimatur from the Inquisitor only. It was useless for the government to protest unless they were prepared to punish the In- quisitor, but this they shrank from doing. The Church, which made use of every opportunity that the spiritual allegiance of the Venetians placed in its hands, did not negledl the Important medium of the pulpit. As we have seen. Lent le(5lurers were furnished by their ordinaries with printed injundlions, referring among other points to the prohibitions of books made from time to time at Rome, and insisting on the duty of denouncing such books to the Inquisitor; and the preachers were required to read these injundions to their congregations. This was, of course, a violation of the Concordat, and the Senate declared these injunctions to be illegal ; but we find no instance of a priest being punished for a breach of this law, and indeed we do not see how the law was to be enforced — who of all his congregation would denounce a preacher, when each member of that congregation in his private capacity acknowledged himself under the spiritual authority of that preacher .? The Doge had declared the Venetians to be as much Christians as the Pope ; the people had only to verify the words of their own government in order to render abortive any attempt to curb the authority of Rome. These are some of the more prominent points upon which the Republic came into collision with the Church in the matter of the press and the book trade. They are landmarks in the course of that long struggle which began with the Council of Trent and outlived the Republic itself Throughout the struggle the Venetians officially and publicly made large claims to independence, and the Church ostensibly, though reluftantly, made large concessions to those claims. But all along the line, as far as the real fad: and substance goes, the anti-Roman party was defeated, the Church was victorious ; she achieved her aim — the party that yielded was the party that won. The Venetian printing press felt the influence of the Index and the Regulte, and suffered as all presses suffered which came under the operation of the Council of Trent. CHAPTER XIX. 1600 — 1699, PRESS LEGISLATION DURING THE SEVENTEENTH CENTURY. Its inefficiency — Multifarious legislation — Official proof readers — The Senate ceases to be the fountain of copyright — -The Guild takes its place — The rights of the Library of St. Mark — The Superintendent of the Press — The tariff of the official readers — The four groups of press laws in this century ; their excellence and inefficiency — The reason for this. HE quarrel between the Republic and the Church of Rome, which was in its most acute stage between the years 1593 and 1620, has detained us for so long because it is the point of greatest historical interest in the development of the Vene- tian press, and because this epoch marks the turning point in the career of that press. Down to the close of the sixteenth century the Venetian printing press had been for a time the most remark- able, and then one of the most remarkable, presses in Europe. After the year 1600, though not destroyed, it ceased to be exceptional. This change was due, no doubt, in part to the general decline of learning which was taking place in Italy, and to the general levelling of excellence which attended the diffusion of the art of printing, but in part also to the check received by the operation of the Index. The book trade of Venice was, however, by no means destroyed ; it was still an important item in the commerce of the Republic. The govern- ment did all that lay in its power to support and encourage the art. The steps it took to achieve this objeft, and the success which attended its efforts, call for attention. The most remarkable feature in the press legislation of the seventeenth century is its impotence. The government in the preambles to its laws con- stantly laments the decadence of the art of printing, and expresses its desire Press Legislation during the Seventeenth Century. 175 to recover the pristine excellence of the Venetian press. But it does not appear to have known where the mischief lay, nor how to discover and cure it. Most of the laws of this century are repetitions of the earlier laws. The government seems to have felt that the armoury of legislation was exhausted, that nothing further could be done in thatdire6tion. Yet the perpetual repe- tition of the same laws proves how perpetually those laws were neglected or broken. In all probability the evil was beyond the powers of legislation to cure. When we come to deal with the history of the Guild of Printers and Booksellers during this century — the instrument which the government devised for the better preservation and regulation of the art — we shall see how ineffedively it worked. In the year 1601 the Senate was seriously alarmed by the emigration of printers, who took with them the materials of their trade — type, presses, varnish, ink. The College and the RifFormatori dello Studio di Padova, after studying the subjed:, proposed a measure to the Senate framed to meet the danger. This law made it illegal for any printer to leave Venice, whether for another Venetian city or for a city beyond the dominions of the Republic, without a written permission from the RifFormatori. It enaded penalties, for all those who sell or send out of Venice the materials and instruments used in printing, and for all those who, having left Venice, refuse to come back when summoned by the RifFormatori. This measure, however, was not sufficient to check the decRne of printing ; and in 1603 the Senate undertook a general reform of the art, which they say e andata anni- chilando grandemente. The reasons for this state of things are given in the preamble as (i) the continued emigration of printers from Venice; (2) the carelessness and avarice of publishers, who no longer pride themselves on the quality of the books which they produce, but aim at cheap workmanship and high prices ; (3) the inferiority of Venetian editions owing to the want of good proof readers and corredors. The law now passed provided the following remedies : 1 . The copy from which a new edition of any book is to be made shall be carefully revised before the printer begins his work. 2. The type, when set up, shall be read through by the compositor to the foreman and correded in the forme. A proof shall then be cast off and sent to the reader ; and after the proof has been read and correded, a revise shall be cast off and submitted to the reader before the sheet is passed for press. 3. Official proofreaders are to be appointed by the RifFormatori dello Studio, who, if necessary, shall fix their salary ; and no one but an official proof reader may be employed by printers. 4. Manuscript copy and proofs are to be preserved, that it may be easily seen whether alterations have been made after the examination for an 176 The Venetian Frinting Press. imprimatur. The third reviser, the PubHc Reader, is abolished, and two only- remain, the Ducal secretary and the Inquisitor. 5. A fine of at least twenty-five ducats for every printer who shall print the name Venetia on books not printed in Venice. 6. Publishers are to employ master-printers certificated by the guild, and to pay attention to the quality of paper, ink, and type ; the paper should be of a weight corresponding to the nature of the book {e hella CartUy la quale sia di pesso proporzionato alia qualita de Libri). 7. At the end of every book shall be an errata, with the name of the proof reader responsible for the corre6lion of the proofs. 8. The prior and officers of the guild are to make frequent visits of inspection to all the bookshops and printing presses, and to report once every three months to the Rifformatori upon the progress of the trade. 9. Printers who are not matriculated in the guild are to pay to the corporation eight soldi grossi ^ for every ten reams of paper they use in printing, as the guild has to pay taxes which do not fall upon those who are not members. 10. In the case of first editions, when two or more printers have obtained the necessary testamurs and imprimatur ^ the first who registers his name with the officers of the guild shall enjoy the copyright, which is to run for twenty years. 11. In the case of books that have been printed elsewhere, in or out of Italy, but not in Venice, the printer or publisher who, after obtaining the necessary licences, shall register his name with the guild, shall enjoy a copyright of^ ten years. For books which have not been printed in Venice for the last twenty years a copyright for ten years may be obtained. For books which have not been printed in Venice for the last ten years a copy- right of five years may be obtained. All these copyrights depend upon the condition that the printing is begun at once, and continued at the rate of half a folio every day at least. 12. Books issued by members of the guild under copyrights, if they are badly printed or full of errors, shall entail forfeiture of copyright. 13. Copyright for books which are to be printed out of Venice shall be granted only on a vote of five-sixths of the College and of five-sixths of the Senate, in a sitting of at least one hundred and eight members. 14. No one may put a book on the market until he has obtained from the librarian of St. Mark's ^ a certificate that he has presented to the Library a copy of the book bound in parchment. ^ See p. 86, note i. ' The Library lost this right under Austria. By decree of loth August, 1853, it was conferred on the University of Padua. Cf. CastcUani, I privilcgi di Statnpa, p. 1 1. Press Legislation during the Seventeenth Century. ijj This was a very comprehensive measure, and should have proved of service in restoring the quality of Venetian editions, had its provisions been observed. The most striking points in the a6t are the creation of official proof readers ; the abolition of the Public Reader as a censor of the press, and the delegation of his fundlions to the secretary, thus rendering the laborious process for obtaining an imprimatur slightly easier ; the imposition of a tax on all printers who do not belong to the guild, thereby increasing the income of the guild, but at the same time recognizing a class which theoretically had no existence, for all master-printers were in theory sup- posed to belong to the guild, and affording us a curious example of that negligence and indifference which to a large extent accounted for the futility of the Venetian laws ; the disappearance of the Senate as the fountain of copyright, and the substitution of the guild ; the determination of the length of all copyrights for new works at twenty years, and the rendering attainment of copyright a purely mechanical process after the imprimatur had been secured ; finally, the clause which records the rights of the Library of St. Mark for the first time. But this excellent law was not operative. In January, 1603-4, a deputation from the guild waited on the Rifformatori to complain of the infringements of copyright which constantly took place. The Rifformatori instruded the officers of the guild to infli(5t the customary punishment — that is to say, a fine of 300 ducats and forfeiture of books ; and, to prevent the infringement of copyright by copies printed in other cities of the dominion, the guild is to furnish a list of all copyrights granted, to the chancelleries of the various towns, where on petition of the holder of the copyright the deed shall be registered for forty soldi. As a natural result of the previous law which created the guild the fountain of copyright, the guild also became a sort of Stationers' Hall for the registration of copyright, although the register no longer exists, even if it were ever created, which is open to doubt. The government intended by clause 9 of the law of 1603 to increase the income of the guild by taxing non-matriculated printers and booksellers, but it gave the guild no power to enforce this tax upon recalcitrants. The guild found itself powerless to exadl its dues, and in 1608 it was compelled to appeal for assistance to the Rifformatori, with the usual result that an order was issued threatening fines and penalties for non-compliance with the law ; but no signs ot obedience followed. Six years later we meet for the first time a new official of the printing press added to the considerable number already in existence. This official is called the Superintendent of the Press, and his duties at first were confined to the examination of the exemplars to be used in the produ6lion of new editions, and to ordering their further revision by the official corredlors A A 178 The Venetian Printmg Press. should he think fit. This same law published the first tariff" for these official corredors or readers ; it is entitled, Mercedi dei Correttori secondo la diversita de Caratteri. Testin e Nonpariglia a Soldi 38 il Foglio, Caramon e Filosofo a Soldi 2,8 il Foglio. Antico conimun^ Lettura^ Silvio, I'esto d Aldo Soldi 20 /'/ Foglio. This tariff indicates the kinds of charafter most commonly in use at the opening of the seventeenth century. The frequent infradions of the press laws induced the government to apply the method of secret denunciations, which was at that time so much in favour with the Republic as a substitute for a proper police. Bartolamio Ber- tucci, notary to the Avogadori di Comun, was appointed to receive all secret denunciations of infringement of the press laws. But secret denunciations have seldom proved of any real value in enforcing laws ; they may have been used as weapons of private revenge, and to such use they lent them- selves, but they could not take the place of a proper police supervision. They were impotent to secure the observance of the law, and the frequent confessions of the inefficiency of the law prove it. A further demonstration of this inefficiency is furnished by the general law of 1653, in which the government made another effort to check the abuses and defe6ls in the trade. The preamble contains a lament over the inherent corruption of things human, non e cosa -per ottima che sia che dalla malitia degli iiomini non venghi nel cor so del tempo contaminata et guasta, come si esperimenta a tempi correnti neW istessa sta?npa. Not only the manner of printing, the paper, ink, type, and corred:ion are defective ; but what is much worse, the clandestine press is issuing large numbers of scan- dalous and obscene works {impressione clandestina di opere e?npie, obscene, malediche'). By way of remedy the following regulations were passed. The government return to the original idea of a powerful guild direding the trade, which shall be absolutely in the hands of the guild. 1. To strengthen the Guild of Printers and make it really universal, and thus to facilitate the punishment of offenders, the original idea of the guild shall be revived, and no one who is not matriculated in the guild may print in Venice. 2. The prior and officers of the guild are to make their inspedion of ink, paper, type, and corredion a real inspedion, and are to report once a month to the Rifformatori dello Studio di Padova, 3. The rules about testamurs and imprimatur are to be stridly observed. 4. The owners of presses and shops are to keep these licences in files for inspedion by officials. Press Legislation (luring the Seventeenth Century. i 79 5. Books which have already been printed with the necessary licences do not require the Inquisitor's testamur for subsequent editions, but the secretary's is necessary. 6. Copyright is frequently infringed by the importation of foreign editions. The custom house officer appointed to examine imported bales of books is now instru6led to prevent foreign editions from passing the custom house. 7. The censorial secretary is frequently too much occupied with his other duties as secretary to the Senate to attend to the press. The Rifformatori shall appoint three or four fit persons to perform the secretary's duties in the revision of books, on whose report the secretary shall grant or refuse his testamur. 8. Books printed in Venice with the name of another place are to be suppressed. 9. The Inquisitorial testamur is to be presented to the secretary to the Rifformatori ; and if within four months of its date the work of printing is not begun, any other printer may apply for an authentic copy of the testamur^ and this shall be valid without further apphcation to the Inquisitor, should that printer eventually complete the work. 10. Dangerous and scandalous foreign books are to be stopped by the custom house officers. Nor may any imported books be sold in Venice until the bookseller has presented a certificated list of titles from the custom house officer to the secretary of the Rifformatori, who shall then issue the permission to sell signed by at least two Rifformatori. IT. The prior of the guild is to see that the laws are obeyed; especially the law ordering a copy of each book to be presented to the Library of St. Mark and to the Library of Padua. 12. These laws apply to all printers and booksellers in the cities of the Venetian dominion as well as in Venice. 13. The tax on books imported, both by land and by sea, is fixed at the rate of sixteen ducats for every two hundred pounds weight. 14. In Venice the execution of this law is entrusted to the Rifformatori and to the Esecutori contro la Bestemmia ; on the mainland to the redlors. But the law was not respeded. In i6c^c^-6, February 4th, various pro- visions have to be re-enforced. Licences are not sought, as they should be, in every case ; the Libraries of St. Mark andof Padua are defrauded of their due. And the same repetition of the law is necessary again in 1671, December 23rd. By this date the carelessness of the Venetian editions had become more scandalous ; for we find that, besides a licence to print, the government now require a licence to sell, based on the testamur of the public proof reader, and to be granted by the secretary only after confronting the book i8o The Venetian Fr hit big Press, with Its original copy, either manuscript or printed. In 1671 the libraries of St. Mark and of Padua were still neglei5led and ignored by the printers and publishers, and so again, in 1680 and in 1697, it is found necessary to renew the law in their favour, and each time without producing the desired effei5l. The law of 1671 also published a new tariff^ for proof reading, in which a distindion is drawn between the corre6lion of proofs of new works and the correcftion of a work already published, with a view to a new edition. No new kinds of type are mentioned — only those which appeared in the tariff of 1608 ; but the corre6lion of missals, breviaries, and books of devo- tion is fixed at the rate of forty ducats a year for each press. The press laws of this century fall into four groups : the laws of 1 60 1, 1603, and 1608 in the first group; the laws of 16 14, 161 6, and 1622 in the second group ; the laws of 1653 and 1655 in the third group, and the laws of 167 1 and 1680 in the fourth group. Their number and the excellence of their provisions prove how anxious the government was to maintain the credit of the Venetian press. The general failure of the law to ad:, however, is patent, though the reason for this failure is not quite so obvious. Apart from general causes, such as " the decline of all things human," the fault probably lay in the fadl that the government had construfted a machine which was too cumbersome to move, and all the minatory and penal laws which they created in order to make it operative were absolutely useless. If we consider for a moment the number of hands through which a book had to pass before it could see the light, the number of offices to which a publisher had to apply before he could put his wares upon the market, the inefficiency of the law becomes intelligible. By the close of the seventeenth century, the following process was necessary before a book could be published : testamur from the Inquisitor; testamur from the Ducal secretary; certificate from the Rifformatori dello Studio di Padova ; imprimatur from the Chiefs of the Ten ; revision by the Superintendent of the Press ; revision by the public proof reader ; confrontation of original and edition by secretarv to the Rifformatori ; certificate from the librarian of St. Mark's that a copy has been deposited in the Library ; examination by experts appointed by the Proveditori di Comun to establish the market price of the book. It is clear that, with all these obstacles to overcome, many, if not the majority of them, would be ignored and neglefted, especially when we remember that there was no police to enforce this excessive amount of law. Mercedi dei Correttori secondo la divcrsita de caratteri, per la corretion di copia e stampa. CHAPTER XX. 1604 — 1699. THE GUILD DURING THE SEVENTEENTH CENTURY. Its powers increased — Its powers over the press of Venice — Internal difHculcies and abuses— The income and the taxation of the guild — The guild hall. ^ Bm^s^vP H^J^NjA'Jyjffil CT^MlI^Vlli^ Ifflll ^^ ^SIJ __ ^s O return to the Guild of Printers and Booksellers. We left that body in 1586 nominally enjoying control over all printing in Venice, and supposed by the government to include among its members every master-printer and bookseller in the city — really struggling against the hos- tility and jealousy of the many printers and booksellers who refused to join the corporation. Although the government bestowed special advantages upon members of the guild, and allowed the corporation to tax non-matriculated printers, it was not till 1604 that sufficient powers were conferred upon the corporation to enable it to secure a monopoly of the trade in Venice, In that year the Proveditori di Comun empowered the members of the guild to seize all books printed or sold by those who are not matriculated, and to seal up their presses and their shops ; even the street hawkers of books and pamphlets were forbidden to carry on their trade without a certificate from the prior of the guild. It might have been sup- posed that these powers would have proved sufficient ; that the corporation would have known how to protect its obvious interests, and that, so armed, it would have secured in reality the monopoly of the Venetian book trade. Yet it is clear that this was not the case ; for in 1653, as we have seen, the Senate was obliged to take cognizance of the large number of scandalous publications which were issued by the clandestine press, and to re-enforce the ancient statute which obliged every printer to enrol himself in the guild, under penalty of one thousand ducats, and of two thousand ducats for every 182 T//6' Venetian Printino; Press c> work published clandestinely ; and the execution of this a6l is entrusted to the Esecutori contro la Bestemmia. We find no further legislation upon this point, so we may suppose that the adion taken in 1653 was effedive; that the adivity of the clandestine press was virtually suppressed, and that the guild secured the monopoly of the book trade. The sale of loose literature and indecent pi6lures was common in Venice during the sixteenth century. The principal centre of this trade was the Merceria from the Piazza to the Rialto, and the time Sundays and holidays. A law of the Giustizia Vecchia, passed in 1565, forbade anyone on Sundays or holidays to have in his shop windows other books than Epistile et Evangelii, lezende de Santi^ offitii^ hibie et simil opere divote et 7ion libri immondi^ Comedie et ultra sorte^ che siano profani . . . per la Marzaria veramente se possi tenir santi et Carte de disegni et depente de cose devote et honeste et non cose dis- honeste et vergognose. And in 1598, the law of the Giustizia Vecchia having apparently remained inoperative, the officers of the guild met to consider what steps should be taken to put down this abuse, which was not merely a breach of the law, but prejudicial to their trade, because members of the guild were by custom forbidden to open their shops on Sundays and holidays. They determined to ask for power to seize all such books as were offered for sale on those days, and at the same time for power to close all presses and shops of persons not members of the guild. Their request was granted ; but it led to a lawsuit in which Alessandro de' Vecchi appealed against the rule twice over, once to the Proveditori di Comun, and once to the Quarantia Civile Nuova, but failed in both suits. It is certain that the guild was not well governed by its own officers. The fa6l is made obvious by the long declaration of abuses which the officers of the guild themselves presented to the Proveditori di Comun in 1626. They begin by asserting that excellent rules are worthless if, as in their case, they are negledled. Many members of the guild refuse to pay their dues, some on the plea that they have been absent from Venice, others alleging that they have ceased to ply the trade ; the Proveditori are asked to declare that as long as a member's name remains on the books he is liable for all subscrip- tions. The yearly eledion of officers is neglected, and it sometimes happens that the same officials remain in office for six years running. Further, St. John the Evangelist's day, when the elections should take place, falls in the great colds, when the days are short ; it is impossible to finish the ballots till late at night, and for this reason many members do not attend, fearing qualche pericolo di mal incontro nel ritornar a casa. The guild accordingly propose to change the day of eledion from St. John's day to one of the feasts of Pentecost, and to make the guild year run from ist July to 30th June. The syndics of the guild, with whom it rests to see that all the bye-laws of the The Guild during the Seventee?ith Century. 1 8 3 guild are observed, do not fulfil their duties, possibly through inexperience ; and so for the future no member shall be eleded a syndic until he has held once at least some other office in the corporation. The matriculation list is falling into confusion, owing to the carelessness with which sons or heirs of members of the guild present themselves for registration ; for the future they shall be bound to register themselves within three months of the death of parent or guardian. The income of the guild consisted of entrance fees, annual dues, and fines upon the members ; of fines upon those who exercised the trade without being enrolled in the guild ; and of legacies/ Out of this income the guild, in common with all the guilds of Venice, was expected to pay the tansa insen- sibile^ or tax for the maintenance of the armament, and occasionally an extra tax, such as that for the support of the nuns of Candia, driven out by the Turks, The imposition and colledion of the armament tax gave rise to continual difficulties and abuses. The prior of the guild was charged with levying the tax, and was himself personally and diredly responsible to the President of the Collegio da Mar for the whole amount for which the guild was assessed. But it frequently happened that the prior was either careless or fraudulent. In the first case, he spent the money on other objefts before the tax fell due ; in the second case, he was never at a loss to devise some means for appropriating part of the funds. As an instance, we have the "case of the prior m 1688, who, to induce the magistrates to fix the quota at a higher rate per head than was necessary, presented a roll of the corporation where the names of several members were omitted ; having obtained the order to tax at so much a head, he applied this to every member of the guild, with the result that there was a surplus at his disposal. In fact, as the government assessed the tax upon the roll of the corporation, and took the prior's word for the accuracy of that roll, frauds were constantly pradised upon the roll itself In spite of mismanagement, however, the guild continued to flourish. In 1638 it was rich enough to contemplate the purchase of a guild hall or meeting-place for itself. Hitherto the guild had met, as occasion required, in the Luogo de Genovesi in the Chapel of the Rosario at SS. Giovanni e Paolo. The corporation now appointed three of its members to find and to contraft for a more suitable place, which should be entirely at their own disposal. In 1642 the committee of three reported that they had found such a place in a large magazine opening ofi^ the first cloister in the monastery of SS, Giovanni e Paolo, under the rooms of the novices, and next door to a similar magazine held by the Guild of Looking-glass Makers as a meeting-place. The chapter ' We have one instance, that of Siora Anzola de Maggi, who left 200 ducats to the guild. 184 T//^ Venetian Printing Press. of the monastery was willing to let this magazine in perpetuity, and the terms of the lease were drawn up by a notary public ; the chapter of the convent was convoked by sound of bell, and the deed was signed by both parties on the 1 6th July, 1642, The lease was to be in perpetuity as long as the guild continued to pay the rent, which was fixed at thirty ducats a year, with the obligation to pay six ducats more for twenty-four masses, twelve of these to be said at the altar in the guild hall, and twelve at any altar in the church which the chapter of the convent might seled. The guild had the right to open windows and doors in the magazine, provided that they were in harmony with the general architecture of the cloister. The guild had also the right to adorn the interior of the magazine in any way they thought fit ; and should the chapter of the monastery be obliged at any time to pull down the maga- zine, the monks were bound to provide another suitable place, and to reimburse the booksellers and printers for damages done to the ornaments and fixtures.^ Early in the seventeenth century the condudl of the workmen in Venetian presses gave serious trouble to their principals, chiefly owing to the weakness of the master-printers themselves. It would appear from the law of 16 1 6 that the journeymen demanded prepayment, or at least that prepayment had become customary. The result was inevitable; at the first word of reproof, or on the first impulse to take a holiday, the workman with his pay in his pocket walked out of his master's shop. It seems that he could readily find employment in another printing house whenever he chose to resume work — a fa6t which indicates that the press of Venice was adlive enough, or that there was a dearth of hands; the latter suggestion is the more probable, if we remember the previous legislation against emigrant printers. The abuse grew so serious that the government was compelled to pass a law ordering the imprisonment of any workman who left his master's shop till his contra6t was completed ; and master-printers who received such fugitives should be obliged to refund to the first master of the man they had taken into their service the sum for which that man was debitor in labour. ^ I do not know how long the Guild of Printers and Booksellers occupied this meeting- place ; possibly till the beginning of the present century and the suppression of the monastery However that may be, the place now forms part of the town hospital of Venice. CHAPTER XXI. 1700 — 1796. PRESS LEGISLATION AND THE GUILD DURING THE EIGHTEENTH CENTURY. The list of members — Taxation of the guild — The admission of bookbinders — Examination of candidates as binders, as booksellers, and as printers — -Revival of the office of Superintendent — Efforts to restore the quality of printing — ^Tariff for printing in various types- — Official examination of type-foundries — Attempt to regulate supply to demand — Efforts to restore the quality of paper and of ink — The end of tiie guild — Resume. HE history ot the guild during the eighteenth century presents the same features as its history during the pre- ceding century. We may follow that history under two aspects : first, as regards the internal economy of the cor- poration, and secondly, as regards the adion of the govern- ment and its efforts to maintain the character of the Venetian press. In the year 1695 the first list that I can find of the members of the guild was drawn up and entered in the minute-book. The list contains in all 290 names ; but many of these, as the heading indicates, were added after the opening of the list. If we may judge by the charaifler of the handwriting the number of those who belonged to the guild when the list was first formed was eighty-one. All through this century the difficulty of taxation is an ever-present one; and we can hardly wonder at the fad, for the tax was heavy and steadily increased. In 1723 it is assessed at 192 ducats; in 1727 it is declared that the guild is responsible for the maintenance of ninety-two men at the rate of six ducats a head, valore corrente ; and again, in 1752, it is assessed at 432 ducats. Whether it was this increasing weight of taxation which induced the guild to enlarge its numbers, or not, I cannot say ; but the fad is that, in 1732, the guild enrolled among its members bookbinders B B 1 86 'The Venetian Printing Press. as well as book-printers and booksellers. The more ancient portion of the guild, however, seem to have attempted to impose their will upon their new brethren. This led to a rupture, which was accommodated by the law of 1735, direding that, for the future, the bookbinders are to govern them- selves ; to form, as it were, a guild within a guild — to meet in chapter apart, and not to enter the chapter of the booksellers and printers. There was a double matriculation — one for printers and booksellers, and one for binders. The prior of the ancient guild, however, still remained head of the whole corporation, and the entrance fees and subscriptions of the binders were paid into the account of the whole guild. The immediate affairs of the binders' guild were conduced by a commission of six master-binders, namely, the chief, two examiners, two supervisors, and one councillor. It was the duty of this committee to superintend matriculation as an associate binder. The examination consisted in binding a missal in black cordovan, with gold tooling after a pattern proposed by the chief, and with gilt edges. This is the first occasion on which we hear of an examination in form, with test work, previous to matriculation ; but later on, in 1767, the Guild of Printers and Booksellers published their examination paper, which we give in full. Examination for those who seek Matriculation in the Guild of Booksellers. 1. Name the principal Bibles. 2. Name the principal Saints and Fathers, Greek and Latin. 3. Name the principal expositors of Holy Writ. 4. Name the principal theologians — controversialist and polemical writers. 5. Name the principal writers on ecclesiastical history. 6. Name the ancient writers on philosophy and history ; also the principal poets, tragic as well as comic, in Greek and Latin. 7. Name the principal writers on the law of nature, the law of nations, on civil and canon law, on philosophy, metaphysics, and ethics. 8. Name the principal geographers, Greek, Latin, Italian, and French. 9. Name the principal historians, ancient and modern, letter writers, antiquarians, numismatists, mathematicians, physicians, surgeons, anatomists, jurists, 10. Name the principal writers on the fine arts — painting, sculpture, and architedure, civil and military. 1 1. Name the principal writers on natural history and botany. Press Legislation a?jd the Guild during the eighteenth Century. 187 Further, all candidates must be able to read and write Italian fluently, and must have a sufficient knowledge of Latin and of French. The examiners shall put some pradical questions on the condud: of a bookseller's business. The examination for admission as a matriculated printer is as follows : 1. How do you arrange the original copy from which you mean to print ? 2. How do you place upon the table of press formes in 8vo, i2mo, i8vo, 24to, 32do? 3. How would you regulate the impression, and how do you arrange the registers of the sheets.^ and if they came out wrong, how would you put them right ? 4. How would you remedy an unclean impression ? 5. How do you set up a press .^ 6. How many kinds of type are there ? 7. What means do you adopt for the corredion of proofs? 8. How would you wet the paper that the impress may come out well ? 9. How much lampblack and varnish do you use per pound for black ink ? and how much cinnabar and varnish for red ink ? For the pradlical part of the examination the two examiners shall determine the format in which the candidate is to work. When the type has been set up in the forme, the candidate shall be required to read off" the type, and then to cast off a proof; and this proof shall be presented to the officers of the guild by the examiners, who shall declare on oath that it is the proof set up and cast off by the candidate, and that he is capable of exercising his calling on all the points specified by the law of 1603, The candidate shall then be ballotted, and, if he obtain two-thirds of the votes, his name shall be enrolled. The examination shall be held in the guild hall or in some printing house to be named by the prior, and the examiners shall be present during the whole examination to insure its genuineness. Indeed, throughout this century the guild took considerable pains to maintain itself in efficiency. Nor was the government remiss in supporting the guild by a series of provisions ; the majority of these, however, are merely recapitulations of laws already in existence. By far the most important aCl on the part of the government — the adl which closed the period of vigorous press legislation (1725 to 1734) — was the re-creation of the Superintendent of the Press. We have met with this officer before, during the previous century, but the office had been allowed to fall into disuse. It was now revived and conferred on Dr. Francesco Pivatti, with a salary of 100 ducats a year, payable by the Treasury. The duties of the Superintendent were to keep 1 88 'The Venetian Printing Press. the volume in which all decrees relating to the press had to be registered; to see that these decrees were observed ; to visit the workshops and to examine the quality of the paper, ink, and type, and the corredions of proofs, and to report all violations of the law to the RifFormatori dello Studio di Padova ; he is also to be the councillor, guide, and referee of the printers and book- sellers. In fadl, it is clear that the government had abandoned the hope that the prior of the guild would fulfil his duties and watch over the interests of his trade, and so they appoint the Superintendent, to whom they assign duties analogous to those they had vainly imposed upon the prior of the guild. It is to the Superintendent that the orders of the magistrates are now addressed. But it is by no means certain that the Superintendent was more successful than the prior in enforcing the law and maintaining order in the guild ; for after his appointment the repetition of rules and orders continues as adlively as ever. For example, in 1767 the government was exercised by the bad quahty of Venetian printing, which they ascribed to the greed of printers, who, in order to crowd more matter into a given space, make use of type which is thin and oblong or drawn up, instead of full and round {caratteri gittati fuori del quadro naturaW). They proposed to compile a fixed tariff for each sheet printed in all the various kinds of type — thus rendering it futile to spoil the charadler in the hope of crowding more words into the sheet. The tariff is calculated on the number of letters in a sheet ; and incidentally we learn that an edition usually ran to one thousand copies. The tariff is as follows : For a sheet containing from 20,000 to 21,000 letters of Silvio, Lire 15.10 for a thousand copies. For a sheet in Philosophy or Antique, containing from 26,000 to 27,000 letters. Lire 16.00. For a sheet in Garamon, containing from 34,000 to 35,000 letters, Lire 17.00. For a sheet in Garamoncin, containing from 37,000 to 38,000 letters. Lire 18.10. For a sheet in Small Text, containing from 48,000 to 50,000 letters, Lire 26.00. The compositor's tariff is, for every 1,000 letters in Silvio, Antique, or Philosophy, Lire 4.10. For every 1,000 letters in Garamon and Garamoncin, Lire 4.00. For every 1,000 letters in Text, Lire 4.10. The pressman's tariff shall be, for every two reams of ordinary paper, Lire 2.10. For every two reams of royal. Lire 3.10. Press Legislation and the Guild during the Eighteenth Cefitury. 189 The price for works in i6to, i8vo, 2410, and 32do ; works with marginal notes ; oriental charader ; figures or symbols, is to be arranged by contract. Printers are to give the work entrusted to them, not to apprentices, but to journeymen ; no master-printer may keep uncovenanted apprentices, nor more than one apprentice at a time. Master- printers are to put their presses in full working order within six months. The types in ordinary use are to be founded in their natural proportions ; and all type-founders, both in Venice and on the mainland, if they found a new type, must leave specimens of the fount with the magistrates for approval and for comparison with the fount used in the books printed in their type. And following upon this elaborate order to secure a good quality of type in the Venetian press, came an inspedion of all the type-foundries, and a list of the founts which had re- ceived approval. From this list it appears that there were seven type- foundries in Venetian territory : I. The foundry of Nicolo Bazzo and Giovanni Inchiostro . 16 founts. 1. The foundry of Andrea Burchicin 3. The foundry of Bassano .... 4. The foundry of Falconi .... 5. The foundry of Adami .... 6. The foundry of Andolfato .... 7. The foundry of Parolari .... Exception was taken to some of the founts in all the foundries save those of Adami and of Andolfato. In this same year, 1767, the RifFormatori turned their attention to the overcrowding and over-produ(5lion in the book trade. They declare it to be their intention to regulate the supply to the demand, onde si possa introdurre quel lavoro e quel numero e quantita di venditori che sono proporzionati al con- sumo. The first clause of the law of July 29th forbids the articling of new apprentices for the next fifteen years. Sons and heirs may not enter the guild during the lifetime of their fathers, or of those whom they will succeed. If a candidate for admission to the guild has failed three times in examination, or has three times been refused the necessary two-thirds of the votes at the ballot, he may not present himself again. Those who are matriculated as printers may not trade as booksellers, and vice versa ^ without passing the examination for printer or bookseller, as the case may be, but the entrance fee shall be exafted once only. Books printed under a copyright in Venice are to be stri6tly proteded from foreign competition ; all contraband copies are to be seized at the custom house. No member of the guild who owns a shop may sell books on street stalls ; that is to be reserved for poor members of the guild, and only to be permitted in the case of second-hand 12 founts. 1 1 founts. Not stated. >> » 190 'The Venetian Prhtting Press. books. No one may open a shop or a press without first satisfying the magistracy that there is room for and need for such shop or press. Book- sellers or printers of the mainland who wish to enter the guild in Venice must close their mainland shop or press before they can be admitted. The four mainlanders at present members of the guild, Manfre, Remondini, Conzatti, and Veronese, may remain. The copyright in new books, which, by the law of 1603, was fixed at twenty years' duration, is now extended to thirty years ; and for reissues it is extended from ten to thirteen years. On the expiry of a Venetian copyright, no mainland printer may reissue the work ; but mainlanders who, by the law of 17 13, were deprived of all copy- right, may now obtain copyright for new works to run for twenty years, and for reissues to run for ten years, but they are obliged to put the name of their own town, and not that of Venice, in the imprint. This was a law of a wide-reaching and vigorous nature ; it was intended to strengthen the guild, and it would have done so, at the expense of the mainland printers, had its provisions been stridly observed. But they were not; for, in 1780, the prior and officers of the' guild present a memorandum to the RifForma- tori calling their attention to various abuses and disorders — the same abuses and disorders which have always hampered the art ; the same inferiority of workmanship, assigned to the fad that for economy's sake master-printers entrust their commissions to prentice hands ; the same careless corred:ion of proofs ; the same poverty of ink and type. Accordingly the Superintendent is once more called upon to visit the shops regularly, and to see to the nomina- tion by the prior and officers of an expert who shall examine and, if he approves, sign the first sheets of all books which he considers sufficiently well printed to be put upon the market. One of the reasons for this bad workmanship, of which we hear so much, was the immense number of reissues which appeared the moment the copyright of a book had expired, and the consequent race to secure the market by speed and by cheapness, both implying poor workmanship. To meet this abuse it was decreed that the firm which held the first copyright for thirty years should be entitled to the second copyright for thirteen years if it applied for it, and provided that it began the printing of the reissue within two months of the expiry of the first copyright, otherwise any other printer may apply for the second copy- right. If a firm desire to issue an edition de luxe (ristampa di singolare nobilta^ tanto per belezza di carta quanta per esquisitezza di caratteri^ per- fezione di correzione ed ornamenti) he may infringe another firm's copyright, provided that he submits to the Rifformatori, through the Superintendent, a copy of the edition whose copyright he intends to infringe, and a copy of his own edition de luxe^ pointing out its superiority. If the issue of a copyright edition be arrested by the death or bankruptcy of the holder of the copy- Press Legislation and the Guild during the Eighteenth Century. 191 right, another firm may continue the work, provided it has not more than six other copyright works on hand. Venetian printers must reach the market through Venetian booksellers only ; they are not to sell to foreign booksellers, or to Venetian booksellers not members of the guild. A printer must place a copy of his contrad with an author or editor, stating the number of copies he is to print, in the hands of the prior of the guild, that he may be kept to his contraft, or punished and expelled if he print more than the number stated. If a private person, not matriculated in the guild, desire to issue an edition of a work, he must consult the prior, who will find out if any member of the guild has such an edition in view, and will also state the size of the edition which the private individual may place upon the market ; nor may a private individual sell works which he has printed except through a Venetian bookseller. In order to assist the income of the guild the secretary to the Rifformatori is instructed to refuse a certi- ficate to all who do not produce a receipt for their guild dues. And yet all these elaborate provisions failed to achieve their obje6l. In the very next year, 15th February, 1 780-1, the Rifix)rmatori had to consider the question of bankrupt members of the guild. A list was drawn up, showing on one side the solvent and on the other the insolvent members. The insolvent members were excluded from all a6live share in the guild until they could prove their solvency once more ; but at the same time the government relieved them of their share in the public burdens of the guild, which was distributed among the solvent members. Solvency is to be proved by possessing a press worth five hundred ducats of capital, or a book- shop representing two thousand ducats of capital. I do not know how many of the guild found themselves on the black list, nor am I able to say what was the result of this purge ; but the members on the bankruptcy list appealed to the government against their exclusion from the benefits of the guild ; in vain, however, for the Senate ignored the appeal on June 5th, 1 7 8 i . The officers of the guild always showed themselves ready to assist the government with suggestions, however remiss they may have been in attending to the execution of the government rules. In 1782 they took into considera- tion certain new regulations which the government proposed to issue, and added certain suggestions of their own, which were embodied in the Ducal proclamation of that year. The regulations are divided into heads ; one, on discipHne, provides that no master-printer or bookseller may himself keep wine on sale, nor may he allow more than half a litre per head for the pressmen, nor more than a quarter of a litre per head for the compositors to be brought into the shop ; and if they find a workman drunk, he must be made to stop printing for the whole of that day. No one may take a jour- neyman compositor into his service without a charadler from his last place, 192 T^he Venetian Printing Press. and a certificate that he is not in debt to his previous master. Articles ot apprenticeship must be registered with the guild. Pressmen and com- positors who leave Venetian territory for service abroad may never be received in any Venetian shop again, except on special licence from the guild. Fifteen days' warning is necessary on the side of master and of man. To encourage pressmen to work well, a prize of sixteen lire shall be given to every pressman who can produce certificates of two hundred well-printed sheets, the genuineness of the certificates to be guaranteed by the officers of the guild. Under the heading Materiali di Stamperia the cashier of the guild is empowered to advance money to poor members who wish to put their presses and instruments in order. As to paper, the government is about to introduce a standard of quality below which no paper may fall, under penalty of confiscation of the edition in which the inferior paper is used. To augment the income of the guild the officers may exa6l a sum of twenty soldi for every certificate they issue; and in the external wall of the guild room the officers may cause to be made a slit and a box to receive secret denunciations. These denunciations shall be colle6ted on the fourth Sunday of every month, and, after being read and annotated by the officials, they shall be forwarded to the Riffiarmatori dello Studio di Padova. If the accusation is proved, the accuser shall receive twenty per cent, of the fine. But the usual failure of effisd: accompanied these last elaborate pro- visions ; they received no more attention than their predecessors, and on May ist, 1789, the Riffiarmatori again interfere, and repeat their vain task of attempting to govern by words. ^ We come now to the last docun ents relating to the Guild of Printers and Booksellers in Venice. The guild survived the fall of the Republic, and no sooner was the provisional government established than the spirit of the revolutionary period made itself felt in the attack on the monopoly of printing all government papers enjoyed by the firm of Pinelli, the ex-Ducal printers. On the fall of the Republic the municipality had appointed Pinelli, Zatta, and Pasquale to carry out all official printing. These three printing houses employed eight or ten presses ; but although they worked night and day, they were unable to keep pace with the orders they received. Thereupon ten other firms appealed to the municipality, offering their twenty presses and their hundred hands to do all municipal printing at a ^ In spite of these perpetual difficulties, however, the press of Venice was not in an unprosperous condition, if we look at the number of workmen employed. Rossi {Costurjii Ven., tom. viii., c. 140) gives the following account of the trade in 1773 : paper shops, 44, employing 92 foremen, 33 workmen, 25 apprentices; bookshops, 51, employing foremen 131, pressmen and compositors 3 lo, workmen 3 1 8, apprentices 51. Press Legislation and the Guild during the Eighteetith Century, i o ? redudion of twenty per cent, upon the prices of Pinelli, Zatta, and Pasquale, and they submitted a scheme for the rapid execution and the proper storing and arranging of all municipal orders. The Town Council, how- ever, declined the offer, and Pinelli, Zatta, and Pasquale continued to print for the government of Venice. On the 23rd of March, 1799, ^^^ P^'O" visional government undertook the direft control of the press, re-affirming its ancient provisions and regulations on the matter of licensing books, of internal police, and of supervision ; while, on the question of economy and of taxation, the guild was placed under the finance department of the municipality. Whether the guild was suppressed, or whether it died a natural death, we do not know. The last document in the minute-book is dated 1 806, and after that date our knowledge ceases. In surveying this last period of the history of the Venetian press the most notable feature is undoubtedly the constant lamentation on the part of the government that the art is decaying. Whether this was so or not may be doubted ; the quality of the issue probably was not of a very high class, but the quantity must have been great.^ There are, however, several indica- tions which make us doubt whether the art was really as decrepit as the government believed. We hear much about the demand for cheap books ; about the rush to republish a book whose copyright had expired ; about the excessive number of presses and of bookshops ; of 500 ducats as the minimum of solvency for a printer, and of 2,000 ducats as the minimum of solvency for a bookseller. All this does not look like indication of a trade in its decrepitude. It is probable that when the government referred to the decadence of the art, it was thinking chiefly of the quality of the work pro- duced, not so much of the activity of the press ; that it had in its mind's eye the ancient glories and triumphs of the art in Venice, and regretted that their like were not to be found in modern times ; it longed for a series of Jensons or Johns of Speyer, and half believed that it could legislate them into existence. Another point which is made clear by the legislation of the Republic during this century is the question of literary proprietorship. It is remark- able that throughout the Venetian laws on copyright it is not explicitly stated that the property in a work belongs to the author of that work. The government passed various regulations implying this, but had never stated it explicitly. That the government intended the property to reside in the author is made clear, however, by an aft of the Senate passed on 1 ith March, 1780, in which it declares that il privilegio prima d'essere perpetuo per suo possedi- tore^ I' era per rautore deir opera^ qualunque egli fosse ^ come si e sempre prati- ^ Cf. Rossi, loc. cit, C C 194 T^^^ Venetian Printing Press. cato} The last phrase proves that the government had always implicitly recognized the rights of the author. The question was absolutely settled by the sentence of the Rifformatori dello Studio di Padova, pronounced on i8th September, 178 i, in the case of Pezzana and Company, where the Rifformatori rule that // privilegio accordato alia stampa diventa dovuto premio all' autore? The decree of the Rifformatori of July 30th, 1780, may perhaps be taken as conferring perpetual copyright/ by the phrase in clause vi., "per cio resta da noirisolutamente stabilito, c he per ravvenire il primo respettivo posse- ditore privileggiato possa egli solo^ e non altri, ottenere la nuova licenza colle solite forme per la ristampa de Libri uscitidi Privileggio e per cio rest comuni, e cio fin cfi egli voglia. This could only constitute a perpetual copyright, however, by implication, not specifically, for the nuova licenza colle solite forme could only run for five years, and would then require renewal. The question was settled, however, in 1789, when the Rifformatori recall the law of 1603, whereby all books whose copyrights are exhausted become public property.^ And the third feature which distinguishes this period, as indeed it dis- tinguishes all periods of Venetian press legislation, is the absolute inefficiency of the law, in spite of its constant interference and its many excellent provisions, to corredl the abuses at which it aimed. This is due partly, no doubt, to the inherent indifference of the national charadler. The printers were capable of being roused, when in difficulties, to the serious consideration of evils and to the suggestion of many excellent remedies ; but the warm fit soon passed off when things began to go better; laissez alter ^ or, as they would put it, non combattere, soon asserted itself, and matters fell back to their old bad ways. Besides, the Venetian printers would doubtless argue, with some show of reason, that it was the duty of those who passed the law to see that it was also observed. And this brings us to a second cause for the impotence of the press laws in Venice. There was no public opinion among the members of the guild ; such a thing as public opinion among the people was of course out of the question in a close oligarchical constitution like that of the Republic. But the government had no apparatus to take the place of public opinion — they had no police. The Rifformatori dello Studio, the Esecutori contro la Bestemmia, and the Proveditori di Comun, the magistrates ^ The Riftbrmatori, 30th July, 1780, clause vi. of their Decree (see Appendix), declare intendendosi in oltre che la stessa liberta abbia, prima del poiseditore ( = editore) chiunque egli foise, r autore d' un opera, come si e sempre praticato. 2 On the whole of this question, see CastcUani, I privilegi di Stampa, p. 12, * See Appendix. * Castellani, op. cit., p. 14. Press Legislation and the Guild duri?ig the Eighteenth Century. 195 to whom was entrusted the execution of the press laws, endeavoured to make the members of the trade the pohce for the trade. No doubt they wondered why the members did not obey laws which were for their own good, and which in many cases they themselves had suggested. The printers and book- sellers, on the other hand, wondered why the magistrates, the great nobles who had the whole control of affairs in their hands, did not see that their orders were obeyed and their rules respedled ; and so between the two wonders the law remained, for the most part, a dead letter. And, lastly, there was a defedt in the idea of the legislation: it was too officious, too paternal ; it left nothing to the natural vigour of the art. The industry was nearly killed with kindness ; it was choked by a multiplicity of laws relating to every conceivable phase of its existence. These laws come one on the top of another, not infrequently contradi6ling one another, and certainly confusing the minds of the printers and booksellers, till they resolved to go each his own way good or bad, and to leave the law to take care of itself — a thing that the law has never been able at any time to do. CHAPTER XXII. 1765 — 1796. LAST WORDS WITH ROME. The report on the printing press presented in 1765 — Official review of the history of the press in Venice ; the causes of its decline, and remedies proposed — The position of the Inquisitor — Appointment of a Venetian subjedl, an ecclesiastic, to work with him — Opposition at Rome — Pietro Franceschi's opinion — Venice refuses to withdraw the order of 1765 — Fall of the Republic. HAVE left to the last a series of documents bearing upon the unsettled question of the relations between Venice and the Church on the subjed of the Index and the censorship of the press. After the middle of the eighteenth century the whole question, which had been lying dormant for some time, entered upon an acute phase again. The pub- ication of the Index, and its alteration in many respects by Benedid XIV. in 1758, helped, no doubt, to call men's attention to the subjed: once more. In the course of these documents we shall find, not only a very clear statement of the Venetian view as to the causes which retarded and nearly destroyed the art of printing in Venice, but also a masterly survey of the whole history of the Venetian printing press, which may properly conclude this study. The fads of the case which led up to this new and final quarrel between the Court of Rome and the Republic are these: — The senate in 1765 was, as usual, much exercised by the poverty and inferiority of the Venetian press ; and as, in spite of copious legislation, much of it excellent, no im- provement took place, the RifFormatori dello Studio di Padova were ordered to draw up a report stating their view as to the causes for this deplorable condition of the press, and suggesting remedies. The report was presented in March, 1765; ^ it is a grave, weighty, profound document, and ^ See Appendix. It was preceded by and largely based on a report by Pietro Franceschi, presented in 1761. Cecchetti, op. cit., ii. 254. Last Words with 'Rome. 197 deserves the praise subsequently bestowed upon it as lavoro pregevole ed in tutta simmetria jilato da mano Maestra. The report states that the art of printing, once a source of revenue to the State and of Hvehhood to the popu- lation, is almost annihilated. As the Venetian press dechnes the press of other cities grows rich; for while the press of Venice retained its full vigour and adtivity there was not a press that could compete with it. The reasons for this superiority were the abundance and cheapness of paper, the mode- rate customs dues, the facilities for export, and the excellence of the work- men, who, thanks to the early development of printing in Venice, acquired a traditional skill and ability. The result of this superiority which Venice enjoyed was that most of the books intended for the Italian market were printed in that city, and the other towns of Italy became chiefly depots for the sale of Venetian editions. But now Leghorn, Lucca, Parma, Modena, Bologna, all print their own books, and, what is worse, they refuse Venetian editions in exchange for their own publications, and demand payment in money — a position which formerly Venice only could assume ; and so Venice falls from her place as mistress of the book trade (^padrona del commerzio di libri)^ and becomes merely a retailer {rivenditrice). Nor are internal proofs of this decline far to seek. In 1752 Venice possessed seventy-seven presses; in 1762 they had fallen to fifty-eight, and in 1765 to fifty. The matriculated printers, finding no work to employ their presses, abandon printing and take to bookselling ; the trade of bookseller is congested, to the great harm of the ancient and well-established houses in that branch. The Rifformatori made a long, profound, and careful study of the situation, in order to discover where the evil lay, and they came to the con- clusion that the root of all the mischief was the want of new and good works to feed the press and to keep its a6livity fresh and vigorous. And to prove that this mancanza de capi nuovi e biioni is, and has always been, the real cause of decline in the trade, they follow the art of printing in Venice from its origin down to the time of their report, and demonstrate that wherever we find a period of decline or depression in the book trade, it is due to the want of good and new books to print, of which the press, for one reason or another, was deprived at that period. This was the case in 15 17, when the early system of granting copyrights had nearly destroyed the Venetian press by confining the right to print the majority of valuable books to a few per- sons. From 1469 down to 15 17 this difficulty had not arisen, for there were all the Latin classics to draw upon, and Aldus opened the way into another rich department of antiquity by his editions of the Greek classics. But by the year 15 17 the evil had made itself manifest. The Senate remedied it by abolishing all existing copyrights, and regulating the issue of copyright for the future, thereby restoring to the press its natural aliment of books. 198 The Venetian Printing Tress. The sixteenth century was a period of great literary adlivity in Italy, and the press was kept abundantly supplied with works to print; till, in 1595, this source of life and vigour was suddenly dried up by the publication of the Clementine Index, the Regula, and Instrutlio. The fall in the Venetian press was made obvious immediately. The government tried to remedy the evil by securing the Concordat; but, for reasons which we explained in their proper place, their endeavours were of no avail. The seventeenth century was a period of great intelle6tual adivity outside Italy, just as the sixteenth century had been remarkable for its intelleftual adivity inside Italy. And Venice was there, ready with her excellent press, her rapidity of work, her cheapness of produdion, to print all the foreign works as she had printed most of the Italian. But a secret cancer {un tarlo celato) prevented the government from ever being able to secure this vast trade for Venice. The Inquisitor, with the Indices of Rome by his side and his power of veto, prevented foreign works from being used to feed the Venetian press. The Concordat was evaded in the ways which we have seen ; it became a dead letter, and the press was starved and pined. At first the government was hardly aware of the real reasons for this decline. But when they did discover the cause, they endeavoured to avoid and evade the tyranny of the Inquisitorial testamur by permitting Venetian printers to use a false date. They also, in 1695, suppressed the Inquisitorial imprimatur ^ which had been gradually and silently substituted for the testamur. The result of this, say the Riffbrmatori, was satisfadlory, for the number of presses rose again, till in 1729 there were as many as ninety at work in Venice, thanks chiefly to the permission to use a false date. The Rifformatori are careful to declare that the precautions adopted by the Senate in granting this permission for a fiditious date worked so well, that they can confidently affirm that no book ever issued from the Venetian press with a foreign date which could in any way scandalize the most pious readers, nor had the Court of Rome ever raised any objedion to this mode of procedure. All the same the Rifforma- tori, having set forth the causes of the decline in the art, and coming now to the question of remedies, do not recommend the continuance of this permis- sion to use foreign dates, for several reasons. In the first place, by the constant use of a false name in Venetian editions, the press of Venice will begin to be forgotten, the name of Venice will disappear ; secondly, there is a danger that publishers may use this pretext of a false date to print and publish in Venice scandalous books ; thirdly, although the Court of Rome has raised no question as yet, it might do so upon the ground of the seventh clause of the Concordat, and such objedions would be difficult to answer. The advice of the Rifformatori accordingly is, to print all books openly with the name of Venice on the title ; to publish the Concordat and Ijast Words with Rome. 199 the Index of 1595, in order to prove that all works subsequently placed on the Index without the consent of the government are not prohibited in Venice, and may be freely printed, bought, and sold ; to forbid printers and publishers to seek the Inquisitor's testamur for the reissue of foreign printed books in Venice, but to name faithful and learned persons, who shall examine those works from the point of view of faith and dogma, and license them. The great obje6l of the RifFormatori was to secure for the Venetian press the large business of supplying the Italian market with editions of works which were appearing outside Italy, clearly indicating that the literary activity of Italy itself was, at that time, quite insufficient to keep the press ahve. The embargo which the Inquisitor laid upon foreign books was the cause of the dearth of matter for the press, and it was to meet this difficulty, chiefly, that the Riffiarmatori aimed in their proposals. They close their report by assuring the government that adlion such as they suggest will prove the life and soul of the art, and without such adlion all other laws, though excellent in them- selves, will prove useless. The report made a deep impression on the government; it was indeed a most masterly summary of the situation, although it not unnaturally left too much out of sight the partial culpability of the Venetian printers and of the Venetian government. The decline in the art was not due solely to the adlion of the Inquisitor, and, even had it been so, the government would have been to blame for not taking the necessary steps to check the ruin the Inquisitor was said to be working. The report, however, had the effedl of calling the attention of the government to the position of the Inquisitor, to his adion, and to the question of what was to be done with him. Before adopting the advice contained in the report, the Senate submitted the docu- ment to their Consultori in Jure, TriffiDn Urachien and Fra Enrico de' Servi, who, in due course, presented an elaborate opinion on the advice given by the Rifformatori.^ They recommend the publication of the Index of 1595, with the additions which the government of the Republic has subsequently sandtioned, and also of the Concordat, copies of which have almost entirely disappeared ; and they advise a wide distribution of the Concordat, in order to calm timid and wavering consciences [le piu tenere et fluttuanti coscienze). They also approve of the second advice given by the Riffi^rmatori, the removal of the Inquisitor from the examination of books, and as this is the point upon which the government will probably come into collision with the Court of Rome, the Consultori are at pains to supply the Senate with sufficient arguments to justify their adion. In the first place, the Inquisitor, in his capacity of reviser of books on matters of faith, was appointed, in ^ See Appendix. 200 The Venetian Printing Press. conjundion with certain lay revisers, by the government in 1562. The power that can appoint may also remove is an old maxim of canon law {ejus est destitutio cujus est institutio). Moreover, by this same law of 1562 a salary was assigned to the Inquisitor for the performance of his duties, and this salary accepted by the Inquisitor proves that he is in reality the paid servant of the secular government as far as the revision of books is concerned (/ Documents. I. 213 medesimamente mandato a tutti i rettoii delle terre nostre principal da terra et da mar, con ordine chel faccino publicar per tutta la sua diocese, dando quel termine che li parera de farseli presentar senza pena, il qual poi passato debbano proceder contra li inobedienti secondo li parera meritar la temerita loro. MDXLVIII. Die xviii Januarii. In cons". X. XI. Una delle principal arte di questa citta et delle piu importante per molti rispetti IS. X. Com, e quella della stamparia ; la qual nondimeno essendo quasi tutte 1' altre ben ordinate, et '■' con le soe fraggie, et matricole, sola si ritrova senza ordine alcuno, di modo che essendo occorso piu fiate alii tredeputati sopra li heretici di esser informati dalli authori et stampa- tori d' alcuni libri scandolosi et heretici per le cose pertinente al loro officio, non si ha ritrovato chi li habbi saputo render conto ; et medesimamente occorrendo di giorno in giorno molti inconvenienti circa le stampe, che hano bisogno de emendatione, con difficulta per 1' istessa cagione si puo venir in cognitione della verita, non vi essendo alcuno che rappresenti la ditta arte, ne chi risponda per quella, onde avviene, che tutti fano a modo loro, con estremo disordine, et confusione j alle qual cose, essendo necessario far le debite provisione, prima per 1' honore de Dio, et della religione, dapoi per 1' honor della nostra citta, et per altri rispetti publici, come sono de galeoti et simili nelli quali s' habbi con chi indriciarsi, Pero ; L' andera parte, che per auttorita di questo Conseglio sia preso, che se debbi levar una Schuola de tutti quelli, che fanno stampar et che tengono botege, et vendono libri in qualunque modo in questa citta, et sia commessa aUi Proveditori de Commune, che a questo efFetto, et per la buona regolatione di essa Scuola, et de quella Arte, debbano poner quelli ordini, et far quelli capitoli, che li parerano convenir et esser espedienti. Die () Fehruari.^ 1558. XII. Li Reverendi Monsignor Vicario Patriarcale, et Padre Inquisitore, con 1' assistenza delli Clarissimi M. Bernardo Giorgio, et M. Andrea Barbarigo, et M. Piero Sanudo Nobili Deputati a questo Sacro Tribunale della Santissima Inquisizione contra Heretici, hanno deliberato, et terminato per ogni buon fine et efFetto, per fuggir la occasione che esso Sacro Tribunal non sia fraudato ; Che de tutti li Libri, che de caetero saranno con- dutti per qualsivoglia persona in questa inclita Citta di Venetia, non possano esser tratti di Dogna aliquo modo, se prima li Patroni di essi Libri non venghino a dar la Polizza della quantita et qualita di essi Libri a questo Sacro Tribunale ; la qual polizza remagnir debba in 1' Officio, per evitare le fraude, che si potriano commettere in Negozio de Libri. Et ita decreverunt, et mandarunt annotari. 1562. 19 Mar-z.o. XIII. Noi RefFormatori dello Studio di Padova infrascritti, vedendo esser introdotto da alcuni anni in qua, che quelli, che vogliono far stampare alcuna Opera, la fanno vedere a chi piu li piace ; et portando Fede de doi, o tre, che non vi sia cosa contra le Leggi, ottengone Fede dal 1' Officio Nostro secondo 1' ordinario aUi Eccellentissimi Signori Capi deir lUustrissimo Conseglio di Dieci, et per conseguentie licenza di Stampare ; dal che possono seguir molto inconvenienti (come son gia seguiti) alii quali si venirebbe a F F 214 The Venetian Printing Press. proveder quando li Libri fossero revisti da persone elette da Noi, dotte e Fedeli. Pero terminiamo, che per il Segretario qual per tempora servira all' officio Nostro, non possa esser fatta Fede alcuna per stampar qual si voglia cosa, se prima non sara revista dal Reverendo Inquisitor, overo da uno delli suoi Vicarij, 6 da altra persona Ecclesiastica, che habbia carico al Tribunal dell' Inquisitione ; dal Nobil Homo M. Marc' Antonio Mocenigo, Lettor in Filosofia, overo da alcun' altro Lettor Publico, et da uno delli Secretar'ij Ducali, si che in tutto siano Tre, cioe uno Ecclesiastico, uno Lettore, et uno Secretario ; et se da loro non havera fede, che nell' Opera non s' attrovi cosa alcuna contro la Religione,ne contra Principi, ne contra li buoni costumi, et che meriti andarin luce ; notando nella Fede il numero delle Carte, con una riga del principio et una del fine; et essendo piu libri sia espresso il principio et il fine di cadaun libro. Li qual Revisori quelli pero, che rivederanno le opere per la loro fatica habbiano un Bezzo per Foglio di Carta per cadauno di loro tre, da esserli pagato da chi vorra stampare ; et siano obli- gati quelli, che stamperanno portar una delle prime opere stampate all' Officio Nostro, avanti che diano fuori, acciocche si possa in ogni tempo veder quel, che sara stampato, e che non sia lecito poi aggiungervi cosa alcuna senza nuova Licenza. D. Marinus DE Cabalis EquES, I R^fo,^,,o,es Gymnasij D. Petrus Sanutus, ^ ^■^^^.^\n^. D. Franciscus Balduarius, ) Capitolo estratto da una Procla7na delli Eccellentisshni Signori Essecutori contra la Bestemia. Die 10. Ottobre. 1 565. XIV. De piu si fa saper, che non sia alcuno, che ardisca stampar, ne far stampar, ne altrove stampati vender in questa Citta Libri, Opere, Pronostichi, Historie, Canzoni, Lettere, o deir altre simil cose, senza la Licenza ordinaria; sotto pena a chi stampasse, 6 facesse stampar tal opere de pagar ducati cinquanta, et quelli che le vendessero, Ducati vinticinque. Quelli veramente, che vendessero Historie, 6 altre simil cose stampate senza licentia sopra il Ponte di Rialto, et altrove per la Citta siano frustati da San Marco a Rialto, e stiano mesi sei in Pregion serrati. Et se alcuno stampasse, over facesse stampar alcuna Opera in questa Citta, et facesse parer, che fusse stampata altrove, sia condannato a star Anno uno in Pregion, et pagar Ducati cento, et in Bando perpetuo di questa Citta, et del Destretto, et la pena Pecuniaria in tutti li casi sia dell' Accusador da esser tenuto secreto. Et oltra di questo, se parera alii Tre Essecutori prefatti il delitto meritar maggior condennatione, gliela daranno second© la forma della Legge dell' lUus- trissimo Conseglio de Dieci con la Zonta de 12 Febraro 1542. MDLXVL Die xvii Septembris. In Cons. X. XV. Per questo Conseglio fino del 1542, adi 12 Febraro fu deliberato, che gli Essecutori [Cons. X. Com. Nostri contra la Blastema havessero carico di castigar quelli che senza licentia stampano, " ^^■-' et vendeno Libri, et Historie in questa Citta; et perche si vede, che contra gli Ordini predetti si stampano, et vendeno molte Opere senza licentia, che sono etiam prohibite dalle Leggi Nostre. II che procede, che non havendo detti essecutori notitia delle Licentie, che vengono date, non possono exercitar 1' officio loro j et (quod pejus est) molti stampano sopra le Opere, et dicono Con Licentia, ancor che non habbino havuta Documents. I. 215 licentia di Stamparle, et a questo modo vengono ad inganar la Giustitia: pcro essendo da proveder a tali inconvenienti ; L'Andera Parte che tutti quclli, che haveranno Licentie di stampar Opere, cosi dalli Capi di questo Conseglio, come dal Conseglio Nostro de Pregadi, debbano avanti, che le stampino presentar le Licentie, che haveranno havute nell' officio delli Essecutori Nostri contra la Biastema, quali senza spesa d' alcuno siano registrate sopra un Libro a parte, accio de tempo in tempo le si possano vedere, et che quelli, che contra le Leggi, et Ordini stampano,et vendeno, siano castigati, giusta la Parte, et Ordini antedetti. Et la presente Parte sia Publicata sopra le Scale de Rialto, et ove fara bisogno per intelligentia universale. MDXCVI. Jdi xiiii Giugno. Perche si vede essere introdotto da certo tempo in qua, che diversi Librari, et Stampatori in questa Citta per impadronirsi dell' utile, che ricevono dal stampar soli diversi Libri con esclusione degl' altri, et rovina della Stampa di questa Citta, hanno procurato d' ottener da Roma Motu proprij, et privilegij prohibitivi, che altri che loro non possano stamparli, senza curarsi delli Privilegij di questo Conseglio, contra la forma delle Leggi, con pessimo essempio, con detrimento dell' Arte, et anco danno Publico, non si deve restar di provedergli di quel modo, che ricerca una Materia cosi importante j Pero ; L' Andera Parte, che tutti quelli Librari, 6 Stampatori sudditi, overo habitanti in questa Citta, et in tutti lo Stato Nostro, che havessero fin' hora impetrato, overo godessero simili Privilegij prohibitivi, 6 Motu proprij, come di sopra, siano tenuti sotto le pene infrascritte rinonciar immediatamente al beneficio, che da loro ricevono, et cio per mantenimento et conservatione dell' Arte della Stampa in questa Citta, ed altri ris- petti sopradetti, conforme a quanto essi medesimi si sono ofFerti nel Collegio Nostro, si che dal giorno presente in poi sia in liberta d' ogn' uno di stampare tutti li Libri, che per tali Privilegij, et Motu proprij restavano impediti, et in liberta di alcuni soli, havute pero prima le debite Licentie et servati gli Ordini statuiti per le Leggi in Materia delle Stampe. Ne sia lecito ad alcun suddito, o habitante in questa Citta, et nello Stato Nostro, di ottener piii nell' arvenire, 6 per loro stessi, 6 per interposta persona, ne goder simili privilegij, 6 Motu proprij, sotto pena di perder irremissibilmente tutti li Libri che per virtu di tali Privilegij, o Motu proprij havessero stampati, et di pagar anco Ducati diece per ciascun Libro che havessero stampato, una parte de quali Libri et danari vada all' Accusator, una al Magistrato che fara 1' essecutione, et la terza ad Pias Causas. Et la essecutione della presente Parte sia commessa alii Proveditori di Commun, et alii RefFormatori del Studio di Padova, salva sempre 1' auttorita delli Avogadori Nostri. DECHIARAZIONI DELLE REGOLE deir Indice di Libri proibiti, novamente pubblicato per ordine della Santita di N. S. Clemente Ottavo, da osservarsi nel Stato della Serenissima Signoria di Venetia, fatte dagl' lUustriss. et Reverendiss. Sign, Cardinale Priuli Patriarca di Venetia, et Vescovo d' Amelia Nuncio Apostolico per commissione di Sua Beatitudine come per Lettere 21 6 The Venetian Printing Press. deir Illustrissimo et Reverendiss. Signer Cardinale S. Giorgio sotto li 24 Agosto, '596— Primo. Li Libri sospesi dal novo Indice, et che si devono espurgare si potranno vendere ancora innanzi 1' espurgatione, a quelli che haveranno Licenza dall' Ordinario, over dall' Inquisitor di poterli tenere. Secondo. Se li Stampatori vorranno ristampare li sudetti Libri sospesi, et faranno instanza per la Corretione, si correggeranno espeditamente in Venetia, et nell' altre Citta del Stato senza mandarli a Roma, havendo sufficiente facolta per il novo Indice li Vescovi insieme con li Inquisitori, et ristampandosi corretti, si venderanno liberamente a tutti. Terzo. Useranno diligenza li Stampatori per conservare nel Miglior modo che potranno 1' Originale Manuscritto de Libri che novamente anderanno alia stampa, et dopo doveranno consegnarlo al Segretario de' Clarissimi Signori RefFormatori del Studio, accio sia riposto in una Cassa sicura nella cancelleria Ducale per servirsene, quando fara bisogno, nella qual Cassa si tenghi un' Inventario de' Libri, che si riponeranno, et cio s' intende solamente de Libri novi, et ancor de Libri sospesi, che si corregeranno et ristamperanno. Nelle Citta poi del Stato li originali predetti si consigneranno al Can- celliero del Clarissimo Capitanio accio li tenghi nel modo predetto, et si consegnino successivamente con 1' inventario da Cancelliere a Cancelliere. Quarto. Nel stampar de Libri s' imprima a tergo del primo fo2;lio la Licentia soHta del Magistrate, nella quale siano espressi li Nomi di quelli, che haveranno revisto, et approvato detti Libri, come e disposto per le Leggi. Quinto. Avvertiranno li Stampatori, che ne Libri novi, che stamperanno, 6 ne Vecchi, che ristampassero non usino figure, che rappresentino atti dishonesti, non essendo pero prohibite le figure profane, che non contenessero dishonesta. Sesto. Li Librari doveranno far 1' inventario di tutti li Libri che si attrovano per espurgare in questo principle le Librarie da' Libri espressamente prohibiti nel novo Indice, et Presentarlo al Padre Inquisitore, et questo s' intenda per una volta sola- mente. Settimo. Intorno la liberta, che vien concessa alii Vescovi, et Inquisitori di poter prohibire altri Libri non espressi nell' Indice, si dechiara, che s' intenda de Libri con- trarij alia Religione, Forestieri, 6 con false, et finte Licentie stampati, et rarissime volte si dara il caso, ne si fara senza giustissima causa, et con participatione del Santo Officio et Intervento di Clarissimi Signori Assistenti, tanto in Venetia, come nello Stato. Ottavo. La regola del giuramento da darsi a Librari et Stampatori non s' esse- guisca in questo Serenissimo Dominio. Nono. Tutti li Heredi doveranno dar nota al Padre Inquisitore de Libri prohibiti et sospesi, che si ritrovassero nell' Heredita, et quelli Heredi, che non fossero abiH a discernerli, doveranno loro, 6 suoi Curatori chiamar persone intelligenti, che visitino tutta la Libraria per cavarne Nota delli prohibiti et sospesi, et presentarla, come di sopra, in termine di Mesi tere dopo che gli haveranno havuti in suo potere, et fra tanto non possano usare, ne in qualunque modo alienare li Libri prohibiti, o sospesi, et cio sotto le pene et censure Statuite. Per Fede et Corraboratione di tutto cio li sudetti Illustrissimi Cardinale Patriarca, et Nuncio insieme co '1 Reverendo Padre Inquisitore di Venetia sottoscriveranno le presenti, et le affermaranno con proprij loro Sigilli commettendo per 1' auttorita datale da sua Beatitudine, che inviolabilmente si debbano osservare le predette dechiarazioni, Documents. I. 217 tanto in Venezia, quanto in tutte Ic altre Citta, et luoghi sudditi al Serenissimo Dominio. In quorum fidem etc. Datum ex Palatio Patriarcali Venetiarum die 14 Septembris 1596. Lorenzo Cardinale Priuli Patriarca di mano propria. Ant. Mar. Vescovo d' Amelia Nuncio. Frater Vicentius Brixiensis Inquisitor G. Venetus. MDCII. Die XX Febraro. In Pregadi. XVIII. Essendosi per proponer aquesto Consiglio una general provisione nella importante *o°' ^i"^' Materia della Stampa, la quale si e andata nel spatio de molti giorni dal Collegio ^ ■■' Nostro, et da' Reformatori del Studio di Padoa, maturando con tutti quei mezi che a cio si sono conosciuti opportuni ; et tra tanto essendosi scoperto, che di presente si tenta da varie parti di sviar a forza di danari parte de Professori di detta Arte, che sarebbe la destruttione di cosi utile pensiero ; L'Andera Parte, che sicome fu da questo Consiglio a 10 Gennaro 1577 data auttorita contra simili perturbatori alii Cinque Nobili, che si eleggevano gia dal Con- seglio di X sopra le Arti di questa Citta, cosi sia la medesima auttorita attribuita alii Reformatori sudetti, et tanto contra essi perturbatori et sviatori de Artefici di Stampe, quanto contra quei della medesima Arte, Matricolati, o non Matricolati, che ardissero partire di questa Citta, per andar a lavorar altrove, et contra cadauno sia chi si voglia, il quale portasse, 6 mandasse fuori alcuno di quei Materiali et Instrument!, come Torchi, Caratteri, sotto nome di piombo lavorato, Inchiostro, 6 Vernice liquida, et altro, che si appartenga al stampare, potendo contra questi tali proceder a pena cosi Pecuniaria, et di Prigione, come di Bando et di Galea, quando contrafacessero, sviando alcuno dell' Arte, et portando, o mandando i medesimi dell' Arte, et cadaun altro fuori di questa Citta alcuno delli Materiali, et Instrument! sopradetti dopo la Publicatione della presente Parte j et quelli parimente della predetta Arte, che essendo partiti, chiamati dai sudetti Reformatori non ritornassero al tempo prefisso. Dovendo etiandio contra quelli, che venissero in cognitione per lo passato haver commesso alcuna delle predette operation! indebite, et dannate dalle Leggi, proceder a quel castigo che giudicheranno convenir al loro demerito. Ordine deg? Illustruss'imi Signori Reformatori delle Studio di Padova. 1603. adi 10 Marzo. ^I^- De Ordine degl' Illustrissimi Signori Reformatori dello Studio di Padova, dall' Eccellentissimo Senato delegati nell' infrascritta Materia. Si fa Commandamento a cadauno Matricolato dell' arte di Librari, e Stampatori, et ad ogn' altro non Matricolato, come Gettadori de Caratteri, e Lavoranti di Stampa, et a qual si sia altra persona, che in pena di Prigione, Galea, Bando, perdita di robbe, e privatione dell' arte ad arbitrio di loro Signorie Illustrissime, non debbano partir per andar a lavorar in qualunque altro luoco, fuori di questa Citta, tanto nel Stato, quanto fuori, Senza licentia in Scrittura delle loro Signorie Illustrissime, non essendo per mancar ad alcuno di essa Arte di quella Giustizia e Protettione, ch' e conveniente ; E sotto tutte le pene predette si intima a cadauno delli Matricolati, e non Matricolati, et ad ogni altra persona, che 21 8 The Venetian Printing Press. non ardiscano sviare per se stessi, o per altri, alcuno dell' Arte, Matricolato o non Matricolato, ne meno condur fuori alcun Materiale, 6 Instrumento pertinente alia Stampa, come Caratteri da Stampa, sotto nome di Piombo lavorato, 6 altrimenti, Torcoli, Inchiostro, 6 Vernise liquida, e Madri, con le quali si gettano i Caratteri, et ogn' altra cosa, come e detto, pertinente alia Stampa, ne meno favorir, e coadiuvar chi volesse sviar dei sopradetti artefici, e condur fuori dei sopradetti Materiali, et Instru- menti di Stampa, o haver con li Contrafattori secreta intelligenza, anzi denonciar cadauno, che sapessero, 6 intendessero voler contrafar all' Ordine presente, sotto le medesime pene, quando non li palesassero, e di Ducati duecento, qual habbino ad esser dati al Denunciante da esser tenuto secreto. AH' essecutione delle quali pene si protesta, che per lore Signorie Illustrissime, per 1' autorita loro data dall' Eccellentissime Senato, si devenira irremissibilmente contra gl' innobbedienti, di quel modo, che meritara il loro eccesso. Et il presente Mandato sara registrato presso il Secretario di loro Signorie Illustrissime per la sua dovuta essecutione, col nome di cadauno a chi sara stato intimato, et Publicato etiandio sopra le scale di San Marco et di Rialto, accio niun non ne possi pretender ignorantia. M. Antonio Memo Proc. Reformator Francesco Molin Cav. Reformator Antonio Priuli Cav. Reformator Paolo Ciera Secret. MDCIII. a xxi Maggio. In Pregad'i. XX. Fra le altre Arti, che maggiormente accrescono il splendore a questa Citta, ha ^^^"ro°' "^7"' tenuto sempre luogo principale quella della Stampa, perche con molta accuratezza, et ^^ industria esercitata gia per longo tempo da professori di essa, moltiplico con molta reputatione Publica, e notabilissimo benefitio di tanti impiegati, et trattenuti in detto Lavoro. Questa al presente per la estrattione che si e andata facendo liberamente delle materie, et instrumenti di essaportati in Stati alieni con sviamento continuode Maestri, et Operaij, si e andata annichilando grandemente, et per la poca cura et per 1' avaritia de Stampatori, che non mettono piu pensiero, che 1' opere riescano ben stampate con buone Forme, e buone Carte, e (quello che importa) per mancamento de' Correttori sufficienti, riuscendo le Opere piene di errori, ha perduta quella riputatione, che soUeva dar alii Libri di Venetia grandissimo aviamento ; onde non dovendosi differir piii in farvi la debita Provisione, e statuirvi quelle regole, che maggiormente possone levar li sudetti disordini ; L' Andera Parte, che restando ferme, e valide quelle Deliberation! et Ordini, che si trovano sin hora statuiti in proposito di Stampe, non repugnanti alia presente, sia neir avvenire osservato inviolabilmente quanto si contiene nelli sequenti Capitoli. Che tutti li Librari, 6 Stampatori Matricolati, che vorranno Stampare 6 far stampare alcun Opera gia Stampata, siano obligati di far priraa veder 1' esemplare, del quale haveranno a servirsi, e diligentissimamente corregger ogni incorretione, che in esso si trovasse. Siano obligati di volta in volta far legger le forme in piombo con diligentia dalli Compositori, et farle ascoltar 6 dalli Protti, 6 da altre persone sufficienti, perche la prima Correttione sia fatta in detto incontro sulla forma, e dapoi tirato il foglio in Torcolo far quello veder dal Correttore, dal quale debbano esser corretti gli errori, che Documents. I. 2 1 9 trovera esser in esso foglio, e poi si habbi a tirar il secondo per assicurarsi, che siano stati acconci, e cancellati. E perche dalla intelHgenza e suflScienza de' Revisori, e Correttori depende princi- palmente la perfettione delle Stampe, e che l' opere non vengano, 6 per malitia, 6 per ignorantia alterate, 6 contaminate, non possino per 1' avvenire essercitar questo carico, di riveder e corregger se non quelle persone, che saranno approbate dalli Reformatori del Studio Nostro di Padoa, li quali habbino autorita ancora (se conosceranno neces- sario) di regolar 1' ordinarie Mercedi di essi Correttori, e condennar li transgressori in quelle pene, che stimeranno convenienti alle transgressioni di quanto e sopradetto. Siano obligati salvar le copie originali di tutte 1' Opere nuove, e vecchie, e le stampe ancora, perche si possi conoscer le Contrafattioni, e massime se dopola revisione fatta di esse, prima di esserli stata concessa la Licentia di stamparle, sara stato aggionto, o levato alcuna cosa, 6 postone alcun' altra di quelle, che saranno state cancellate, o depennate dalli Revisori deputati che saranno il Reverendo Inquisitore, et uno delli Secretari nostri con li soliti requisiti, e con giuramento, rimanendo del tutto per maggior soUevamento delli Stampatori, et Auttori delle Opere, levato il Lettor Publico, terzo Revisor, essendo a sufficienza la visione delli dui sudetti. E sia servato 1' obligo della medesima visione in tutte le Terre dello Stato Nostro, dove si stampano Libri ; prohibendo espressamente il poterli stampar, se prima, oltre la Fede del Reverendo Inquisitore di quella Citta, non si havera havuta quella di uno delli Secretarij Nostri, e la Licenza sottoscritta almeno da dui delli Reformatori sudetti, altrimente siano puniti e castigati li Contrafattori, cosi dalli Rettori delle Citta Nostre, come dalli Reformatori sopradetti, secondo parera alia loro conscienza. Che alii Libri stampati fuori di Venetia, non sia alcuno, che ardisca poner il primo foglio stampato, con la inscrittione del Stampatore, e della Citta di Venetia, perche apparino stampati in questa Citta, sotto pene per il meno de Ducati vinticinque, e di queir altre maggiori pene, avuto riguardo alia qualita della transgressione, che parera alii Reformatori sudetti, e specialmente della perdita de' Libri, le quali pene siano applicate al Denonciante, da esser tenuto secreto. Debbano quelli, che faranno Stampar, servirsi de maestri di stampa conosciuti per sufficienti dalli Deputati dell' Arte, e cosi parimente di bei Caratteri, e buoni Inchiostri, in modo che le lettere non solo siano corrette ma ben improntate nette e leggibili. Siano tenuti far Stampar in fine di cadaun Libro nuovo 1' Errata, et in tutti li vecchi, e nuovi il Nome del Correttore. Si servino etiandio di buona, e bella Carta, la quale sia de peso proportionato alia qualita de' Libri, che haveranno a stampare, come dalli Reformatori sudetti sara determinato, la qual non scompissi a modo alcuno, giusta la parte di questo Conseglio deir anno 1537. E sotto tutte le pene contenute nella Deliberatione ultimamente fatta da esso Conseglio a 20 del Mese di Febraro passato, cosi li detti Matricolati come altri non Matricolati di detta Arte, non ardiscano di partir, 6 sviar alcuno di essa Arte, per andar a lavorar fuori di questa Citta, ne meno portar Materiali fuori, 6 Instru- menti di qual si voglia sorte pertinenti alia Stampa. E perche si possi opportunamente conoscer, et oviar a quelle transgressioni, che si andassero commettendo in questa Professione, ma specialmente assicurarsi dell' osservanza di quanto viene ordinato ; sia deliberato, che il Priore e Compagni della Banca de' Librari e Stampatori debbano andar spesso vedendo, inquirendo et osservanda, come 2 20 The Venetian Printing Press, venga esseguita la presente Parte, et almeno ogni tre Mesi venire a refferir alii predetti Reformatori quelle contrafattioni die haveranno potuto intendere, accio vi si possi proveder della maniera, che ricerca materia tanto importante, come e la presente. Dovendo essi Reformatori haver in cib quella medesima auttorita, che per la sudetta Parte di 20 Febraro passato, in proposito di sviar gli Artefici di Stampe, fu loro attri- buita. E delle condanne, che facessero in danari, debbano come loro parera, riconoscer le fatiche, et il sviamento, che haveranno convenuto patire dalli particolari Negotij loro, i sudetti Priore e Compagni ; sendo tuttavia in facolta d' ogn' uno di denonciar qualunque avesse contrafatto a cadauno delli sopradetti Capitoli, con certezza di dover esser tenuto secreto, e con beneficio di Ducati vinticinque delli beni di essi transgressori. Ouelli, che non essendo Matricolati voranno far stampar alcun Libro in questa citta, per contrattarlo debbano per ogni balla di vinti risme 1' una pagar otto grossi all' arte sopradetta, convenendo ella sostener molte spese, e la gravezza de' Galeotti ch' essi non sostengono. Ouei deir Arte sudetta Matricolati, che stamperanno da nuovo alcun Libro in questa citta, non piu stampato in luogo alcuno, havuto che haveranno il Mandato di poterlo stampare, dandosi in nota a quelli della Banca predetta, quelle che sara stato il primo, s' intendi aver senza altro Privilegio, che altri, che lui non lo possi stampare in tutto il Dominio Nostro, 6 stampato venderlo in esso per anni vinti all' hora prossimi. Di quelli, che saranno stampati in Italia, e cosi di qua, come di la da Monti, stam- pandosi pero con la Licentia detta di sopra, habbino privilegio per Anni dieci. E se alcuno di essi Matricolati vorra stampare alcun Libro di molta stima, come piu volte e accaduto, qual non sia per Anni vinti a dietro stato stampato, habbi Privilegio per esso di Anni dieci. E per quelli non stampati per Anni dieci a dietro, di Anni cinque, con questa espressa conditione, che se questi tali non daranno principio a stampar dette Opere nel termine di un Mese, dopo haversi dati in nota, continuando fino al fine a fame ogni giorno mezo foglio almeno, e mancando, salvo giusto impedi- mento da esser conosciuto da quelli della sudetta Banca, del che debbano far relatione alii Reformatori sudetti, si intendino decaduti dal Privilegio, nel quale subentri quello, che dara la denontia, 6 non vi essendo denontiante, quello, che parera alii Reformatori predetti. E se nelli Libri per li quali si concede a Matricolati, come di sopra, il Privilegio, si trovera errori, s' intendi senza altro da esso decaduto quello che 1' havera ottenuto, et il simile s' intendi riuscendo le opere mal stampate, et improntate, non ben legibili, e con cattive Carte, et Inchiostri, cose tutte prohibite, et detestate nelli sopradetti Capitolo. E perche e grandemente a proposito che la prohibitione di conceder Privilegij di Opere, che si stampano fuori, e non in questa Citta, resti nel suo vigor, per evitar H dannosi pregiudicij che da simili concessioni possono succeder alle stampe di questa Citta, sia aggionto ; Che non si possano tali Privilegij de' Libri stampati fuori per modo alcuno conceder, se la Parte non sara prima presa nel Collegio Nostro con li cinque Sesti delle Ballotte, e posta poi da tutti gli ordini di esso Collegio, e presa con li cinque Sesti del Senato da i8o in su ; dovendo inanzi la ballottatione esser sempre letta la presente Parte, altrimenti la concessione sia di niun valore, et come se fatto non fosse. Documents. I. 221 Siano etiandio obligati tutti quelli che stamperanno alcun libro cosi in questa Citta come fuori nello Stato Nostro, consignar il primo di cadauna sorte de Libri che stam- paranno, legato in Bergamina alia Libraria Nostra di S. Marco, ne possano principiar a vender quel tal libro, se non haveranno una Fede del Bibliotecario di detta Libraria di haverloconsignato. Et la essecutione della presente Parte sia specialmentecommessa alii Reformatori del Studio sopradetti per 1' intiera et inviolabile sua essecutione. 1603. 21 Gennaro. In Pregadi. Havendo gl' Eccellentissimi Signori Marc' Antonio Memo Procurator, Francesco Molin Cavalier, et Antonio Priuli Cavalier Procurator, Reformatori del Studio di Padova inteso dalla espositione degl' Intervenienti dell' Arte de Librari, et Stampatori Matricolati di questa Citta esser essi in qualche dubio che la Parte dell' Eccellen- tissimo Senato di 1 1 Maggio prossimamente passato in materia di Stampe, in quanto viene per essa in varii modi concesso (per commodo, et beneficio dell' Arte) Privileggio ad essi Matricolati di stampar Libri, cosi nuovi, come gia stampati, et in questa, et in altre Citta, et luoghi del Serenissimo Dominio : et in quanto etiamdio si prohibisce di condur fuori di Venetia Instrumenti, et Materiali pertinenti all' esercitio delle Stampe, possi facilmente da quelli, che poco timorosi della Giustizia, per avidita del proprio commodo tentano alle volte ogni illecito guadagno, mentre non sappino di dover rice- verne castigo, non esserne obbedita, stampando 1' opere ad altri concesse in Privileggio : et cosi anche arrischiandosi di condur fuori delli Instrumenti, et Materiali predetti da Stampa. Considerata da loro Signorie Eccellentissime 1' honesta della Dimanda, et che ad essi viene dall' Eccellentissimo Senato raccomandata la totale essecutione di essa Parte, la quale espressamente di esso Senato e, che da chi si sia non debba esser in alcuna parte disubbidita, et che li transgressori della loro temerita ne habbino a riportar quella pena, che conviene. Per la presente Terminatione hanno deliberate, et fermamente statuito, che alii transgressori di cadauno delli Privilegij dalli Presidenti dell' Arte assignati a qualunque de' predetti Matricolati in cadauno delli casi in essa parte specificati, non possi esser data minor pena di quella, che ordinariamente si suole apponer in ogni Privileggio di stampa, dair Eccellentissimo Senato, tanto stampando, o facendo stampar 1' Opera privilegiata in questa Citta, 6 fuori, quanto altrove stampata vedendola, 6 conducendola per alcuna maniera in questa, et in cadauna altra Citta, Terra, 6 luogo del Serenissimo Dominio (la qual e di Ducati trecento) da essere divisi un terzo all' Accusator, un terzo alia Casa deir Arsenale, et un terzo al Reggimento, o Magistrato, che fara la essecutione, oltre il perder 1' opere stampate, le quali siano di quello al Privileggio del quale sara stato contrafatto. Dovendosi a tal fine dare summariamente notitia dell' Arte predetta co '1 mezo de suoi Intervenienti a cadauno Rettor di Citta et Terre ove siano Stampatori et Librari, delli Privileggij che come di sopra si andaranno da lei assignando a predetti Matricolati, affine che ne appari memoria in quelle Cancellerie, Et volendo il Privi- leggiato far intimar a Stampatori, et Librari, e registrar il suo Privileggio in alcuna di esse cancellerie, non gli possi esser tolto piu di soldi quaranta per ciascuno. Quanto veramente a quei che transgredissero in portar fuori di questa Citta In- strumenti, 6 Materiali pertinenti alia stampa, oltra tutte le altre pene maggiori, che G G 2 22 T^he Venetian Printing Press. parera a loro Signorie Eccellentiss. di darli, s' intendano come robba di contrabando aver persi li Instrumenti, et Materiali predetti, mentre siano daqualsivoglia Officiale ritrovati, senza che di essi ne possi loro esser fatta gratia alcuna, ordinando cosi dover esser notato. Marc' Antonio Memo Proc. Reformator Francesco Molin Cav. Reformator Antonio Priuli Cav. Proc. Reformator. Jdi 22 Agosto 1608. XXII. De Mandate degl' Illustrissimi et Eccellentissimi Signori Reformatori del Studio di Padova, per esecution della Parte del Senato 11 Maggio 1603. Sia intimato a tutti 11 Stampatori et Librari di questa Citta, che in termine di giorni otto dopo 1' intimatione del presente Mandato, debbano haver dato in nota al Priore et Consiglieri dell' Univer- sita de Librari, et Stampatori tutte le Opere, che hanno stampato, 6 fatto stampare di ragione di qualunque persona, che non sia Matricolata in detta Universita, con il numero di Fogli, et la quantita che di esse Opere havessero stampate 6 non fatte stam- pare, 6 tutte, 6 parte di esse, dopo la sudetta Parte; et questo per poter riscuotere gli otto Grossi per Balla, chesono stati concessi alia detta Universita [nella] predetta Parte, sotto pena a quelli che mancheranno di dar in nota, ut supra, di pagar del suo li detti Grossi otto per Balla, et di piu Ducati cinquanta, la mita de' quali sia del Denontiante, et il resto ad arbitrio di sue Signorie Illustrissime. Et dopo havuta notitia di quelli non Matricolati che haveranno fatto stampar, ut supra, li sia intimato per ordine di sue Signorie Illustrissime, che in termine di giorni quindeci debbano haver pagato in mano di esso Priore, et Consiglieri quanto per tal occasione andassero debitori, sotto pena, oltre il loro debito, di Ducati cinquanta applicati ad arbitrio di Sue Signorie Illustrissime ; ancora sia intimato a tutti li Librari, et Stampatori ut supra, che debbano dar in nota al Priore, et Consiglieri sopradetti tutte quelle opere, che al presente stampano, 6 che per r avvenire stampassero, o facessero stampare ad istanza di persona non Matricolata, come e detto di sopra, le quali opere finite di stampare, siano obligati quelli che le haveranno stampate, o fatte stampar, a dar in nota al detto Priore, et Consiglieri il numero delle opere Stampate, ne possino quelle consignar quovismodo a quelli che le haveranno fatte stampar, se prima non haveranno fatto constar di haver sodifFatto essa Universita, sotto pena alii sopradetti Librari et Stampatori di pagar del suo, et altre pene ad arbitrio di sue Signorie Illustrissime. Et quelli Matricolati, che havessero servito o nell' avvenire serviranno del Nome loro a persone non Matricolate, per contravenir alia parte sudetta, et non pagar li otto Grossi per Balla, caschino in pena di Ducati cinquanta, la mitta della qual sia del Denontiante da esser tenuto secreto, et 1' altra mita ad Arbitrio di Sue Signorie Illustrissime. Et oltre di cio siano, et s' intendino decaduti dalli Privileggij, che havessero conseguiti, ne possino dopo tal fraude conseguir Privileggio alcuno. Marc' Antonio Memo Proc. Reformator Antonio Priuli Cav. Proc. Reformator Andrea Morosini Reformator Paolo Ciera Seer, Documents. I. 1 614. Adi 13 Aprile. 223 Terminatione degl' Eccellentiss. Sign. Reformatori del Studio di Padova, in Materia delli Fogli ; et Copie, che devono esser consignati all' Eccellentiss. D. Zuanne Sosomeno sopraintendente alle Stampe, e del Bollino, co '1 quale deve esser segnato ogni fogli o. Non possa Stampatore alcuno, e sia chi si esser si voglia, publicar un' Opera stampata, 6 fatta stampare in questa Citta, cosi picciola, come grande, eccettuate pero quelle, che si dicono in rosso e negro, come Messali, Breviarij, Diurni, e cose simili, se non havera una Fede dall' Eccellentiss. D. Zuanne Sosomeno sopraintendente alle stampe, di haverli portato tutti li Fogli di detta Opera, segnati col Bollino di S. Marco, che di Ordine Nostro egli ha fatto consegnare a tutti li stampatori, o Capi di stamparia, per esser adoperato, come piu distintamente da lui nelli suoi Capitoli e stato dato ad intendere al Prior, Compagni, et a tutta 1' arte di essi Stampatori, e parimente non li sia lecito fare la sopradetta Pubblicatione, se non havera ancor fede di havergli dato tutte le copie, e fattogli vedere, che sono ben corrette, e tutto questo sotto quelle maggior pene, che pareranno a Sue Signorie Eccellentissime. 1 614. Adi 29 Ottobre. Vedendo gl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Reformatori del Studio di Padova infrascritti li disordini, et abusi, che contra le Leggi et il Publico Servitio delle Stampe vengono commessi da stampatori. Per la presente Terminatione, deliberano di approbare li sottoscritti Capitoli, che concernano le necessarie provisioni in questa Materia, et hanno insieme approbati li sottoscritti per correttori delle Stampe con salario, che sara qui sotto dechiarito. Li quali saranno obligati a quanto e disposto dagl' Ordeni in questa materia, nella quale e rissoluta volonta di loro Signorie Illustrissime, et Eccel- lentissime, che la presente et tutte 1' altre Deliberationi siano inviolabilmente esseguite sotto tutte le pene espresse, et che saranno anco nell' avvenire ad libitum. Siano obligati di volta in volta li stampatori far legger le forme in Piombo con dili- gentia daUi Compositori, et farle ascoltar, 6 dalli Protti, 6 da altre persone sufficienti sotto pena di Ducati 25 per ogni volta, che tralasciassero di legger, ut supra in Piombo, li quali siano applicati all' Accusator, qual habbia ad esser tenuto secreto giusta la parte 1603. 1 1 Maggio. Debbano li Stampatori, perche comodamente si possi legger, e corregger il Foglio di ciascuna stampa, quello far tirar in Torcolo, accio possino esser corretti li errori, che in esso si troveranno, ne altrimenti ardiscano in conto alcuno tirar il secondo foglio, se prima non saranno stati corretti detti errori, et acconciata la stampa conforme alia correttione del Correttore, sotto pena alii contrafattori di Ducati venticinque da essergli irremissibilmente tolti, et applicati all' Accusator da esser tenuto secreto giusto la Parte sudetta. Che tutti li Stampatori, 6 Librari Matricolati, che voranno stampare, far stam- pare alcuna opera, siano obligati di portar 1' esemplare, del quale se haveranno a servire al sudetto Sopraintendente Nostro alle Stampe, qual diligentemente vedutolo, consideri se quel tal' Esemplare habbi bisogni di esser corretto, nel qual caso non possi 2 24 ^h^ Venetian Printing Press. esser altrimenti principiato a stamparsi, se diligentemente non sara stato corretto da uno delli Correttori approvati, sotto pena della perdita delli Libri, che senza simil Licenza fossero usciti in Stampa, li quali cedano a beneficio del denonciante, che sara tenuto secreto. Siano obligati di volta in volta, secondo che si anderanno stampando li libri, quelli portare al Sopraintendente, perche trovatili conforme alle Leggi disponenti in Materia di stampe, di loro licenza di poterli vender, ne possino in conto alcuno Librari 6 Stampatori, che haveranno stampato, 6 fatto stampar alcun Libro, quelle vender, 6 dar fuori senza aver prima ottenuta la detta Licenza, sotto pena di perder li Libri, et di altre pene ad arbitrio di loro Eccellenze. Et per maggior osservanza di queste presenti deliberationi, e di tutte le altre, tanto deir Eccetlentissimo Senato quanto dell' lUustrissimi Signori Refformatori, dis- ponenti in Materia di Stampe, siino tutte stampate in un foglio grande, et affisse in ciascuna Stamparia una Copia a vista di ogn' uno, sotto pena a gl' innobedienti di Ducati 25 da esser dati all' Accusatore. E accioche si venga piu facilmente a notitia de Contrafatori, e disobbedienti, sii Deputato il Fedel Nostro Bartolomio Bertucci Nodaro dell' Avogaria, nelli Atti del quale si potranno dare tutte le Denoncie, e Querele in Materia di Contrafatione di stampe, quale poi dovera di tempo in tempo portare le dette Denoncie, e Ouerele a Sue Signorie Illustrissime, perche possino ministrar Giustitia conforme a quanto vien dis- posto in dette Leggi. Omessi li nomi de Correttori. Mercedi dei Correttori secondo la diversita de' Caratteri, per la Correttion di Copia, e Stampa. Testin, e Nompariglia a Soldi 38 il Foglio. Garamon, e Filososofia a Soldi 28 il Foglio. Antico Commun, Lettura, Silvio, Testo d' Aldo Soldi 20 il Foglio. Lettura in Carta Reale a Soldi 28 il Foglio. D. Alvise Zorzi RefFormator D. NicoLO Segredo Proc. Refformator D. NicoLO CoNTARiNi Refformator. Valeric Antelmi Secr. Adi 22 Luglio 1 61 6. XXV. Si e introdotto da certo tempo in qua nelle Stamperie di questa Citta un' pessimo abuso, che molti Lavoranti, Compositori, Torcolari, et altre si fatte persone, che servono nelle botteghe de Stampatori, ricevendo Soldi anticipatamente da Patroni, per dover quelli scontare in tanti Lavori, dopo che hanno havuto quel Danaro, che bisognava loro, senza aver finito di scontarlo, si partono dalle Botteghe alle quali servivano, et vanno a lavorar altrove, con molto pregiudicio, et danno, tanto de Patroni, che prestarono loro il Danaro, quanto delle Opere cominciate, che per tal manca- mento di persone, non si possono proseguire : al qual disordine, essendo necessario provedere, Li Eccellentissimi Signori Refformatori del Studio infrascritti, per la presente loro Terminatione hanno terminate, et terminando dichiarito, che de caetero nissun Lavorante, Compositore, 6 Torcorolaro, 6 altra persona, che serve nelle Botteghe Documents. I. 225 de' Stampatori, che habbi havuto Danaro da' Patroni di quelle per scontare in tanti Lavori, non possa partir dalla Bottega di quel Patrone da chi havesse ricevuti li Danari, se prima non havera scontato tutto il suo debito, 6 restituito al Patrone il restante di quello li deve : Ne' possi questo tale Lavorante, 6 altro, esser ricevuto in Bottega di Stampatore alcuno, se non fara, co[n]stare al Patrone, dove andera a servire, che non va debitore di cosa alcuna al primo Patrone, sotto pena a' Lavoranti ut supra, che non ostante la presente Terminatione ardissero andar a Lavorar altrove, di Mesi sei di Prigione, et alii Patroni, che li ricevessero a servitij loro senza la sudetta conditione di pagar a' primi Patroni quel tanto loro restassero debitori, et di piu vinticinque Ducati di pena, da esserli tolti irremissibilmente per tal contrafatione, quali vadino anco a beneficio del primo Patrone dal quale questi tali fossero partiti. Et la presente sara Publicata a notitia di cadauno. Essendo oltre di cio obbligato ciascun Patrone di Bottegha, ancor che non vadi creditore del Lavorante, non volendo piu servirsi di lui, avisarglielo almeno otto giorni prima, et cosi all' incontro il Lavorante, non volendo piu servire in quella Bottegha, darne notitio, ut supra, al Patrone, perche anch' esso habbi tempo di provedere a gli interessi suoi. D. Antonio Lando Proc. RefFormator D. NicoLo CoNTARiNi RefFormator D. Agustin Nani Cav. Proc. RefFormator. Gio : Francesco Marchesini, Seer. MDCXXIL Adi xvii Settemb'. XVI. Per Deliberatione di questo Conseglio viene espressamente prohibito in tutte le t^o, Terra. Qitf^^ Terre 6 Luogi del Stato Nostro dove sono stampe, di poter stampare, se prima oltre alia fede dell' Liquisitore di quella Citta, non si habbia parimente quella del Secretario del medesimo Conseglio a questo deputato, et la licentia sottoscritta almeno da dui delli RefFormatori dello Studio di Padoa col mandato dei Capi del Con- seglio di X*", Vedesi nondimeno non esser osservato il sopradetto ordine, il che riesce di Publico importante pregiudicio per le consequenze gravissime, ben note alia prudenza di questo Conseglio, et essendo necessario abboliire cosi dannosa intro- duttione ; L' andera parte, che debbano li Rettori Nostri, dove si trovano stampe con Publico Proclama al presente immediate, et nell' avvenire ogni principio del loro Reggimento, strettamente prohibire per ordine del sudetto Conseglio a cadaun stam- patore, et sia chi si voglia, che senza la Licenza sopradetta dei RefFormatori dello Studio di Padoa, con la previa relatione del Segretario a questo deputato, et senza il Mandato de i Capi del Conseglio di X sopradetti, ardiva stampare, opera 6 scrittura di qualsivoglia sorte, qualita, o continenza, eccetto pero quel soli ordeni, che per il buon governo delle Citta e Territorio fossero da i Rettori Nostri, per questo bisogno sola- mente date le Licenze, et havessero per la intelligenza di cadauno necessita ddla stampa, escludendo ogni altra qual si voglia opera picciola 6 grande, scrittura, discorso et ogni altra sotto qual si voglia titolo, continenza, 6 pretesto, niuna eccet- tuata J et sia prohibito alii Rettori Nostri di darne la permissione, 6 licenza, che in ogni caso dovera esser nulla et di niun valor, et il stampator che la esercitasse 226 The Venetian Printing Press. sia, non ostante essa permissione o Licenza, sottoposto alle pene sottoscritte. Al Proclama sopradetto debbia esser con 1' autorita del sudetto Conseglio aggiunto, che air accusatore 6 accusatori, che saranno tenuti secreti, saranno dati ducati cinquanta in contanti de i beni di quello, che senza la Licenza ricevuta con V ordine di sopra dichiarito, havesse fatto stampare, et 1' opere siano perdute, et confiscate, oltre a quelle altre pene pecuniarie, et anche personali, che parera alia coscienza del giudice, di dare al trasgressore, o trasgressori secondo la qualita dell' opere, che fossero stampate, nelle quali pene incorrino anche quel stampatori che in questa Citta ardissero stampare contravendo all' ordine sopradetto ; et di esse non possa esser fatta gratia, dono 6 com- pensatione, se non con Parte presa prima nel Collegio Nostro, et poi in questo Conseglio con le solite strettezze dei quattro quinti ridotto al numero di cento cinquanta almeno, et con la previa lettura della Sentenza, et informatione delli Refformatori dello Studio di Padoa sopradetti. La essecutione della presente deliberatione sia commessa alii Rettori delle Citta, et luoghi dove si trovavano le trasgressioni, et anco alii Avogadori di Commun con il solito rito, et autorita di quel Magistrato, et parimente alii Refformatori dello Studio di Padoa. Sia la presente stampata, et accompagnata con lettere scritte con 1' Autorita di questo Conseglio alii Rettori delle Citta, Terre et Luoghi dello Stato Nostro, dove sono stampe, con ordine la facciano immediate pubblicare ne i Luoghi soliti, inti- mare a tutti li stampatori, e libreri, registrare nelle Cancellerie a perpetua memoria, et republicare come di sopra ogni principio di Reggimento, acciocche abbia in tutti i tempi, et in tutte le sue Parti la debita essecutione, come anche in questa Citta per quello si aspetta alii stampatori, e libreri, che habitano in essa dovera esser fatta intimare a chi fara bisogno, ma pubblicata, et intimata, o non, debba aver sempre et in ogni caso di transgressione la sua forza et vigore. Nell' avvenire sia posta nelle Commissioni de i Rettori sopradetti, et non sia dal Segretario deputato alle Voci, sotto pena di privatione del carico, permessa la espeditione delle commissioni a i Rettori dove sono stampe, se non la vedera registrata in esse, per levare con questo mezo transgressione al presente ordine nostro, sotto pretesto, che non li sia pervenuto a notitia. MDCXXIL id" Dec. XXVII. L' Andera Parte, che non derogando ad alcun altra deliberatione in tal proposito, enato, Terra, ^jqjq possa alcun stampatore nell' avvenire, 6 chi si sia, che fara stampare opera alcuna ^^'•' in questa Citta, quella dispensar, vender, o far vender, se non havera particolar Licenza sottoscritta da doi almeno de i Refformatori del Studio, nella qual sia espresso, che sia stato consegnato un volume ligato di tal opera, per metter nella Libraria Nostra, sotto pena a chi contrafacesse di ducati cento applicati un terzo all' accusator da esser tenuto secreto, un terzo all' Arsenal Nostro, et 1' altro terzo ad arbitrio dei Refformatori del Studio, a chi resti commessa 1' essecutione, con autorita di altre maggiori, pene a delin- quenti, che meritasse la trasgressione : Et perche si possa assicurar dell' effetto della Con- segnatione, et che siano riposti nel luogo destinato, debbano i librari, o altri come di sopra, presentar il libro al Secretario de li Refformatori del Studio, il qual habbia carico di darlo in mano al Bibliotecario, con farsene far ricevuta in Libro a questo tenuto, et aggionger in sua presenza nota nell' Inventario di essa Libraria da nuovo Regolato. Di quelle opere, che si stamperanno in altre Citta e Luoghi del stato, sia fatta medesi- Documents. I. 227 mamente la consegnatione di un volume legato come di sopra, al Rettore 6 Publico rap- presentante, qual debba mandarli di Mese in Mese con sue Lettere dricciate a i Ref- formatori del Studio, perche siano posti nella Libraria, come e predetto. Et della pre- sente Parte sia mandata copia et ordine per 1' essecutioni a i Rettori predetti, et dove fara bisogno, et publicata et intimata come sara ordinate da essi RefFormatori. MDCLIIL 24 Setternbre. La stampa che e stata ritrovata dall' accutezza dell' ingegno humano a commun beneficio, per li molti et singolari commodi che da essa ne derivano, meritamente da Nostri Maggiori e stata ricevuta sotto 1' immediata protetione et direttione Publica, col favor della quale e stata sempre custodita, et regolata con quel prudenti decreti che sono stati stimati proprij, per conseguirne (come fu fatto) il desiderato fine ; essendo arrivata in questa Citta la stampa medesima a somma perfezione con publico decoro, et vantaggio de particolari ; ma perche non e cosa per ottima che sii, che dalla malitia degli uomini non venghi nel corso del tempo contaminata et guasta, si che col mezzo d' abusivi sconcerti, et di odiose introduttioni divenghi pessima, come si esperimenta a tempi correnti nell' istessa stampa, che ben spesso da alcuni vien deturpata, con carte caratteri et inchiostri non buoni, con molti errori per difetto di buona corretione ; et quello, ch' e peggio da stamparie prohibite resta grandemente pregiudicata, per 1' im- pressione clandestina di opere empie, obsene, malediche et pregiuditiali all' honor del Signor Dio, decoro de Prencipi et interesse de privati ; et percio chiamata la pieta et prudenza di questo Conseglio a quelle piu celeri et risolute deliberationi, che siino proprie et valevoli per reprimer non solo 1' arditezza di chi con mali modi attenti sov- vertire cosi gran bene, et pregiudicar intieramente alia Pubblica dignita, e tranquillita ; ma ritornar la stampa in questa Citta a quella perfettione che era a tempi passati. Per redimer dunque cosi pretiosa gemma, accio risplendi maggiormente a gloria del Signor Dio, et di questa Citta, prese da Rifformatori dello Studio di Padova tutte le infor- mationi, et lumi necessarij, et veduti lucidamente li disordini in questo rilevante negotio; L' Andera Parte, che salve, et riservate tutte et cadauna deliberatione di questo conseglio et di quello di X*^' fatte in varii tempi in tal materia, anzi quelle confirmando, et rinovando in quanto fara di bisogno per la loro pontuale essecutione in quello non fossere contrarie alia presente j sia fermamente decretato et stabilito quanto segue. I. Che in questa Citta possa alcuno, sia di che ordine, grado, conditione, niuno eccettuato, che ardisca haver, 6 tener si Casa propria, o d' altri Torcoli, o Caratteri da Stampare, ne meno imprimer e stampar libri, scritture, 6 altra cosa, benche minima, di che materia, qualita, professione, scienza, lingua, verso, prosa, proffana, spirituale, ecclesiastica, 6 di qualunque altra sorte immaginabile, che non sii descritto nella Matricola dell' arte de Librari, conforme alii Capitoli dell' Universita de Stampatori, et Librari, approvati, laudati, et confirmati dalH Proveditori di Commun in essecutione di Parte del Conseglio di X'' 18 Gennaro 1548, sotto pena a trasgressori di Ducati mille et in caso che stampassero cosa alcuna di Ducati due mille et altre maggiori anco corporali ad arbitrio del Magistrato della Blastema, havuto riguardo all' eccesso della trasgressione, et qualita del trasgressore, per il qual eftetto gia tiene ampla autorita ; potendo ogn' uno denontiar questi con Polizze anco secrete, quali non doveranno esser palesati, et provata la reita guadagnino la mita della pena, 1' altra mita sia applicata alia 228 The Venetian Printing Press. Casa dell' Arsenale, non potendo esser fatta gratia, ne remissione ad alcuno delli detti trasgressori, trovati colpevoli di tutta, 6 parte di essa pena, se non da questo Conseglio con le Strettezze di |- ridotto al numero i8o in su. II. Sij commesso al Priore della Banca di Librari, e Stampatori, di andar spesso vedendo, et osservando, come sij ben lavorato da Operaij, si nel metter insieme li caratteri, come nella buona carta, inchiostro, correttione specialmente, et ogn' altro particolare, accio riescano le stampe belle, buone, corrette, et habbino tutte quelle degne qualita, die sono necessarie, et opportune, per ridurle quanto piu sij possibile a quella primiera riputatione, che soleva esser nelli tempi andati in questa Citta, e sij tenuto riferir pontualmente il tutto a i RifFormatori ogni mese, perche possano andar applicando con la loro prudenza alia qualita dei disordini, li rimedij, et le correttioni aggiustate ; et mancando il Prior medesimo all' adempimento di tal obligo, sij in arbitrio de RifFormatori medesimi il punirlo, et siano incaricati di dar buoni ordeni, et stabilir regole proprie per quello spetta alia correttione delle stampe stesse. III. Non possi alcuno delli antidetti Stampatori principiar a far compositione alcuna, ne meno mettere in Torcolo, e stampare qualunque sorte di libro, scrittura, 6 altro, come di sopra, che non sij stato piii stampato, se prima non haveranno efFettiva- mente ottenuta la Fede ordinaria dell' Inquisitore, e con essa il mandato del segretario de RifFormatori sottoscritto almeno da doi di essi, giusta le Leggi ; con il quale all* hora et non prima li resti concessa la Licenza di poter far la stampa d' esso libro, 6 altro, et publicarlo, et questo sotto quelle pene alii Patroni, che meglio pareranno ad essi RifFormatori. IV. Doveranno li Patroni delle stamparie matricolati tener registro in filza di tutte esse Licenze, accio in ogni occorrenza si possi saper con certezza, se quanto e uscito da qualunque stamparia sij stato fatto, servatis servandis, in conformita delle Leggi. V. Possino ancora ristampar senza altra Fede dell' Inquisitori li libri Stampati nelle Citta dello Stato Nostro, perche di gia saranno stati veduti, et licentiati dagl' Inquisi- tori ; siano pero riveduti giusta la leggi dal segretario, per ricever il solito mandato, et sottoscrittione de RifFormatori. VI. Viene talvolta dato privileggio da questo Consiglio a qualche stampatore o Libraro di questa Citta, e Stato, di poter solo stampar alcun libro; tuttavia viene ristampato in luochi esteri, e introdotto in questo Stato, et venduto publicamente, si che cede in fraude d' esso privilegio, et grave pregiudicio del privileggiato ; pero essendo ragionevole proveder all' indemnita d' essi stampatori, e Librari Nostri sudditi, sij espressamente dichiarato che questi tali libri siino del tutto banditi dal Nostro Stato, et se ne capitassero per via alcuna, non possi il Deputato sopra 1' estratione delli Libri di Doana licentiarli, siche siano estratti dal luogo dove saranno ricapitati, ne il Segretario farli mandato alcuno di poterli vender, ma siino perduti, et confiscati, puniti in oltre quelli a quali saranno diretti pecuniariamente, come stimeranno li RifFormatori piu adequato a i termini di Giustitia. VII. Et perche il Segretario d' essi RifFormatori e ben spesso occupato in altri negotij Publici nel Collegio, et in questo Conseglio, onde non puo cosi facilmente attender alia revisione de libri, che giornalmente si stampano di nuovo, o ristam- pano, doveranno li RifFormatori senza Publico aggravio, deputar tre, 6 quattro soggetti qualificati, di virtu, prudenza, esperienza, et integrita de quali possano valersi nel riveder dette opere, et con 1' attestato loro in scritto farsi da esso Segretario il solito mandato in forma, da esser sottoscritto dagli stessi RifFormatori, come di sopra. Documents. 1. 229 VIII. Vengono anco commesse varie, et gravi fraud! nell' impressione de libri a pregiudicio del Publico servitio, et degli stessi Librari, poiche sono alcuni, che ardiscono stampare di nuovo, 6 ristampare senza le dovute Hcenze in questa Citta, et mentita- mente fanno apparire, che siano stampati altrove, e come tali si vendono publicamente ; Pero inherendo alia Parte del Conseglio di X*^' 12 Febraro 1542 sij fermamente decretato, che se per denontia, inquisitione, 6 altro modo si venira in cognitione di tali temerarij trasgressori, debba il Magistrato della Biastema contro essi proceder con ogni rigore, non solo con farli perder li Libri, ma anco con Galera, prigione, corda, bando, et altre pene corporali, et pecuniarie, come meglio stimera espediente, per reprimere I'ardire di questi tali, et per esempio ad altri di non attentar simili fraudi, tanto detestate da tutte IX. Sia dato oblige a Stampatori di presentar al Magistrato de Rifformatori in termine di giorni 15 tutte le fedi, che cavaranno di tempo in tempo dall' Inquisitore per dare alle stampe alcun libro, li quali habbino da esser custodite et registrate dal Segretario ; et se nel spatio di mesi quattro susseguenti alia data delle fedi medesime, lo stampatore, che le havera ottenute non habbi principiata e progredita la stampa, possi ogn' altro stampator che vogli stampar quel libro, ricercar al Segretario copia autentica d' essa fede, quale haver debba lo stesso vigore che I'esemplare, et cio per divertir le collusioni a pregiudicio de stampatori di questa Citta, et a vantaggio de' Forastieri ; et terminate 1' anno dalla fede possa ogn' uno, che vogh ristampare il medesimo Libro, sodisfarsi a suo beneplacito previa pero la permissione dei Rifformatori. X. Et perche sono alcuni cosi temerarij, che da stati esteri ardiscono furtivamente introdur in questa Citta et stato Libri, et altre opere contro 1' honor del Signer Dio, et Religione Cattolica, et contro li Prencipi, [il] che oltre lo scandalo et mal esempio, corrompe anco li buoni costumi con tante altre pessime consequenze ben note ad ogn' uno j pero essendo necessario estirpar quanto piu sia possibile questa cosi pernitiosa introdutione, sia preso, che non possa alcun Mercante, Negotiante, 6 altro che sij, al qual saranno inviati Libri forastieri per Mare, 6 per Terra con Corrieri, 6 altro modo, in balle, botte, 6 fagotti, aprirli, o estraherli senza la presenza del Deputato all' estratione de Libri Forastieri, come di presente si prattica in virtu di Decreto di questo Conseglio 2 Gennaro 1631, ma estratti che sijno, non possino esser venduti, se non haveranno fede del medesimo Deputato, ch' in essi non si ritrova cosa alcuna contro le Leggi, stante la qual fede il Segretario fara un mandate, che dovera esser sotto- scritte almeno da dei Reffermatori, in virtu di che petranno pubblicarli et venderli ; et se alcune d' essi Mercanti, Negotianti, Librari, 6 altri Patreni d' essi Libri trasgredira in tutte, 6 in parte questo precise ordine et forma, che si deve invielabilmente esservare da cadaune, le doveranne esser telti, et confiscati H Libri, et puniti dagli stessi Riffor- matori di quelle pene pecuniarie, che stimeranno necessarie et opportune, per contener ogn' uno nella dovuta ebbedienza delle Leggi, affine, che non sijno introdotti Libri cattivi in questa Citta, detestati da Dio et dal Mondo tutto. XL Dovera il Prior dell' Arte invigilar, come nel 3° Capitolo se le da oblige, per 1' intiero adempimento di tutte et cadauna delle cose premesse ; et havera particolar cura di far che dalli stampatori siano date dei cepie di ogni Libre che stamperanne, uno per la Libraria Publica di questa Citta, 1' altre per quella di Padova, sotte le pene agl' innobbedienti, che pareranne a Reffermatori. XII. AH' Osservanza degl' ordini, et regele sepradette, con le pene contro li Trasgressori in esse centenute, doveranne esser seggetti proportienabilmente anco li H H 230 T^he Venetian Printing Press. stampatori delle Citta dello stato nostro, seben in quelle non fosse Compagnia, 6 Scuola alcuna dell' arte de Librari, et Stampatori ; et doveranno li Rettori d' esse citta far di nuovo publicar la Parte di questo Conseglio de 1 7 Settembre 1622 presa in tal Materia, qual s' intendi in tutto, et per tutto confirmata et rinovata, et dovera esser ristampata nel fine delle presenti. Dovendo passar di concerto con detti Rifformatori in quelli emergenti, che alia giornata succedessero, per ricever quelle buone instrutioni, che fossero necessarie, et opportune per la buona direttione di Materia cosi importante. XIII. Et perche si dolgono li Librari di esser aggravati da Ministri della Doana da Mar con pagamenti arbitrarij ; sia preso, che tutte le Balle de Libri, per ogni Lire ducento di peso alia grossa, debbano esser stimate ducati 16 come si prattica alia Doana da Terra, accio con questo uniforme pagamento restino sollevati da ogni molestia. XIV. L' Essecutione puntuale della presente dovera esser raccomandata respetti- vamente per decoro, et servitio Publico alia vigilanza dei detti Rifformatori, et del Magistrato della Blastema, et nelle Citta suddite alii Rettori di esse ; sperando questo Conseglio, che con la virtu, et zelo loro siano per ridur questo negotio della stampa a quel buon fine, per il quale e stata ritrovata et ricevuta sotto la immediata protettione della Repubblica Nostra. Et sia la presente Publicata, et Stampata a chiara intelligenza di cadauno. PlETRO VlANOLI Seg"". 1655. Adi \ Febraro. XXIX. Intendendo gl' Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori RefFormatori dello Studio di Padova, che vengano da stampatori, cosi in questa Citta, come in Terra Ferma, dato in- differentemente alle Stampe Libri et altro senza la loro necessaria permissione, contra- venendosi espressamente al tenore delle Leggi in questo proposito, et a quella in parti- colare 17 Settembre 1622 rinovata 1' anno 1653 a 24 Settembre, terminano pero Sue Eccellenze, et fanno publicamente saper a tutti i stampatori sopradetti, che non debbano ardir di dare alle Stampe alcuna cosa senza la Licenza sopradetta ; eccetto, che quei soli Ordini, che per il buon governo delle Citta, e Territorij fossero da Rettori in Terra Ferma per questo bisogno solamente date le Licenze, et avessero per intelligenza di cadauno necessita della Stampa; et in questa Citta, eccetto parimenti, le Parti, Ordini, Proclami, et altro, che fosse terminato da Consegli, e Magistrati per Publico servitio ; escludendo ogn' altra qual si voglia Opera, piccola, o grande, Scrittura, Discorso, et ogn' altra sotto qual si voglia Titolo, Continenza ; 6 pretesto (parole istesse della sopra- detto Parte 1622) che si publicano, perche tanto piu apparisca la risoluta volonta de detti Eccellentiss. RefFormatori, et sia puntualmente eseguita da ogn' uno, sotto tutte le pane espresse nella medesima Parte de Ducti 50, perdita delle opere, et altre maggiori pecuniarie e personali, che pareranno convenirsi a Transgressori. Sia parimenti commesso a tutti li detti Stampatori, di dover nel termine di Mese uno prossimo presentar due Copie d' ogni Libro, da loro dato alle Stampe nei passati tempi, et non fosse stato ancora da loro presentato, una nella Libraria pubblica di questa Citta, et 1' altra in quella di Padova, in conformita di quello, che dispongono le Leggi in questa Materia, della qual Consegna debbano quelli, che han la cura, et assistenza delle dette Librarie far capitar al magistrato Nostro Fede autentica de i Libri che \\ saranno stati presentati, per poterne far il riscontro con 1' inquisitione molto dili- gente, che si andera facendo, et con Note, che si conservano d' ordinario nel Magistrato. Documents. I. 231 Et per le Stampe, che si faranno in avvenire, slano similmente obligati li detti Stampatori a presentar sempre, et di tempo in tempo le dette due Copie nelle dette due Librarie, quelle di questa Citta et di Padova nel termine di quindeci giorni, et quelli delle altre Citta nel termine di un Mese doppo fattasi la Stampa ; di che debbano pure li assistenti haver obligo di mandar le Fedi sopradette al Magistrate a capo ogni tre Mesi per lo stesso necessario rincontro. QuelH Stampatori che mancassero in tutto, 6 in parte d' essequire 1' ordine presente, e le pontuali Consegne sopradette, incorrino per i Libri gia stampati, in pena de Ducati 100, et per quelli che si stamperanno in Ducati 25 tutti applicati all' Accademia de Nobili, et in quelle maggiori ad arbitrio, per farsene immediate le piii rigorose essecu- tioni alle Case, Botteghe, et contro le persone, nelle quali pene s' intenderanno essere incorsi sempre, che non imprimeranno in ogni stampa, e nello stesso Libro, cosi la Licenza di detti Eccellentissimi RefFormatori, come quella del Padre Inquisitor Gene- rale, perche sempre possa conoscersi, se quel Libro sara stato stampato con la dovuta permissione, et cosi debba essequirsi. Jdi 23 Decemhre 1 671. Conoscendo la prudenza degl' Eccellentissimi Signori RefFormatori dello Studio di Padova, che i gravi pregiudicij, che hora rissente in questa Citta 1' arte della Stampa tanto necessaria e stimata, procedono principalmente dall' inosservanza di tanti Leggi saviamente stabilite per farla fiorire ad universale beneficio ; diminuito per tale trasgres- sione considerabilmente il numero de' Torchi con notabile detrimento ; e volendo 1' Eccellenze loro procurar in ogni modo, che con 1' osservation puntuale delle Leggi medesime si rimetta 1' arte stessa nel suo stato primiero, hanno terminate, che dovendo restar nel loro intiero vigore tutte le Parti, e Terminationi in questo proposito, che haveranno ad esser da cadauno inviolabilmente essequite, siano registrate in stampa in un foglio specialmente gl' infrascritti particolari, compresi per la maggior parte nei sopradetti Decreti, e Terminationi per notitia di cadaun Stampatore, che dovera puntualmente osservarli, tale essendo la ferma risoluta volonta dell' Eccellenze loro, sotto le pene, che saranno qui sotto dichiarite, e mandate irremissibilmente ad esecutione contro cadaun Trasgressore. Deputano in primo luogo, ed approvano li sottoscritti Correttori, i quali doveranno osservar tutti gl' ordini statuiti in questa materia, e riveder con diligenza tutti i libri di qualunque sorte che li saranno portati per stampare, 6 ristampare, correggendoli, ed espurgandoli da qual si sia errore, con le Mercedi qui sotto registrate. Tutti li Stampatori 6 Librari matricolati, che vorranno stampare, 6 far stampare alcun' opera, tanto nuova, quanto altre volte stampata, doppo riveduta dal Padre Inqui- sitore, e dal Segretario conforme il solito, ed ottenute le debite Licenze, siano obligati di portar 1' esemplare, del quale haveranno a servirsi ad uno dei Correttori approvati, affinche sia da esso diligentemente corretti, ed espurgato come sopra. Siano obHgati di volta in volta far legger le forme in Piombo con diligenza dalli Compositori, e farle ascoltar 6 dalli Proti, 6 da altre persone sufficienti, perche la prima corretione sia fatta in detto incontro su la forma, e poi non stampato con le mani, ma tirato in Torcolo il foglio, far quelle veder al Correttore, dal quale debbano esser corretti gl' errori, che vi trovasse ; e s' habbi poi a tirar il secondo, per ben assicurarsi, che siano Stati cancellati et aggiustati. 232 ^he Venetian Printing Press. Debbano quelli, che fiiranno stampar servirsi di Maestri di stampe conosciuti per sufficienti dalli Deputati dell' Arte, e cosi parimente di belli, e perfetti Caratteri, et inchiostri, in modo, che li libri non solo siano ben corretti, ma ben improntati, e netti. Siano tenuti servirsi di buona, bella, e perfetta Carta, la quale sia di peso proportionato alia qualita de' Libri, che haveranno a stampare, e non scompissi in modo alcuno giusta la parte dell' Eccellentissimo Senato 3 Giungo 1573, e sotto tutte le pene in essa dichiarite. Non possa da qual si sia Stampatore principiarsi la stampa d' alcuna sorte di Libro, se prima non havera la licenza dei sopradetti Eccellentissimi RefFormatori sottoscritta da due almeno, e se non lo havera dato in nota al Prior dell' Arte. Et ad oggetto di levar le occasioni a qualunque fraude scandalosa, che potesse esser commessa, non possa doppo stampato con le debite Licenze qual si sia Libro, nessuno eccettuato, nel quale doveranno restar sempre impresse la revisione del Correttore col di lui Nome, e la Licenza degli Eccellentiss. RefFormatori, esser venduto se prima non sara stato nuovamente revisto dal Segretario dell' Eccellenze loro, e suo Vicegerente, a fine, che possa egli osservar esattamente se doppo la Licenza di Stamparlo sara stata fatta alcuna qual si sia imaginabile alteratione, e se non haveranno doppo presentate le due Copie legate in Bergamina per le Librarie Publiche di Venetia, e di Padova, conseguita una nuova Licenza sottoscritta da due RefFormatori almeno, di poterlo Publicar e Vendere. Sia tenuto il Prior de' Librari e Stampatori, che sara di tempo in tempo, andar spesso vedendo, ed osservando come sia ben lavorato dagl' Operarij, cosi nel metter insieme i caratteri, come nel metter in opera buoni Caratteri, Inchiostro e Carta perfetta, e farsi buone Correttioni, e rifFerir tutto puntualmente a sopradetti Eccel- lentissimi RefFormatori ogni mese, perche possano andar applicando ai disordini quei rimedi, e quei castighi, che stimeranno per propria prudenza, Li Privileggi di stamparsi Libri fuori di questa Citta non possano concedersi se non nella maniera che dispone il Decreto dell' Eccellentissimo Senato 11 Maggio 1603, cioe se la Parte non sara prima presa nell' Eccellentissimo Collegio con li cinque sesti e poi posta per tutti gl' Ordini di esso, e presa pur con li cinque sesti dell' Eccellentiss. Senato da 180 in su, con precedente Lettura d' essa Parte 1603. Ogn' anno il Prior de' Stampatori sopradetto sia tenuto a presentar al Segretario degl' Eccellentiss. RefFormatori sopracennati, Nota distinta di tutti quelli che hanno permissione di stampare, et il luogo ove tengono le stamperie ; affinche possa vedersi quelli che mancassero, 6 di nuovo fossero nella Professione introdotti. Cadera qual si sia Trasgressore di alcuno degl' ordini sopradetti in pena di Ducati vinticinque per ogni cosa, e per ogni volta, et in quelle altre maggiori, che a misura della Trasgressione pareranno alia prudenza degl' Eccellentissimi RefFormatori predetti, da quali saranno mandate irremissibilmente ad esecutione. Sia la presente Terminatione stampata, et intimata a cadaun Stampatore, e Libraro, con ordine ad ogn' uno d' essi di tenerla sempre affissa nelle loro stamparie, e librarie affinche non possa da alcuno esserne pretesa ignoranza. Ommessi li nomi de Correttori. Mercedi dei Correttori secondo la diversita de* Caratteri^ per la corretion di Copia e Stampa — Per Correttion di Copia Testin, e Nompariglia il foglio . Soldi 12 Per Correttion di stampa detta il foglio .... Soldi 20 Soldi 8 Soldi 12 Soldi 8 Soldi 12 Soldi 6 Soldi 8 agion di Documents. I, 233 Per Correttion di Copia Garamon, e Filosofia il foglio Per Correttion di stampa detta il foglio .... Per Correttion di copia Antico Commun, Lettura il foglio Per Correttion di stampa detta il foglio .... Per Correttion di Copia di Silvio, et Testo d' Aldo il foglio Per Correttion di stampa detto il foglio .... Per Correttion di Rossi, e Negri per Copia, e Stampa in Ducati Quaranta all' anno per Torcolo. Andrea Contarini, Cav. Proc. RefFormator NicoLo Sagredo Cav. Proc. Refformator PiETRO Basadonna Cav. Proc. Refformator. Angelo Nicolosi Segr. 1680. 24 Settembre. In Ordine a moltipHci rissoluti Decreti, e particolarmente del 1603, 11 Maggio, sono tenuti cosi li Stampatori e Librari di questa Citta, come quelli di tutte 1' altre Citta del Serenissimo dominio a presentare nella Pubblica Libraria un' Essemplare legato in Bergamina d' ogn' uno de' Libri, che stampano, prima di Publicarli et esponerli in vendita. Ma perche s' e osservato non esser stata prestata intiera puntuale essecu- tione a Decreti medesimi, ha voluto 1' Eccellentissimo Senato sotto li 12 del corrente Settembre incaricar Noi Refformator! dello Studio di Padova ad invigilare con proprie Ordinationi, perche in cio resti esattamente adempita la Publica volonta, sotto le pene, che piu da noi saranno credute aggiustate, obligando particolarmente li Stampatori, e li Librari a supplire al difetto in che fossero incorsi da vinti anni in qua. Quindi e pero, che con la presente nostra Terminatione, che sara stampata, publicata, et intimata al Prior de Librari in questa Citta, perche convocato il Capitolo la publichi ad intelligenza di cadauno dell' Arte e la registri nella sua Mariegola, come pur sara trasmessa all' effetto stesso nell' altre Citta di Terra Ferma, oblighiamo tutti li Librari, e Stampatori di questa dominante ad haver presentato per tutto il venturo mese di Novembre nella Publica Libraria un' Esemplare ligato in Bergamina d' ogni Libro, che havessero stampato, 6 fatto stampare da vinti anni in qua, e che havessero omesso di presentarlo, sotto pena non lo essequendo dentro detto termine, della Con- fiscatione di tutti li Libri, de quali non fosse stato presentato 1' Originale, e di quelle altre corporali, 6 pecuniarie, che saranno stimate dal Magistrato Nostro convenient!, e che si manderanno summariamente ad esecutione rispetto alia qualita del Trasgresso. E per r avvenire siano strettamente tenuti sotto le pene precitate a non publicare, ne meno esponer in vendita qual si sia Libro di nuova stampa, se non haveranno una Licenza sotto scritta da due di Noi Refformatori, la qual Licenza dovera esser formata dal Segretario Nostro col fondamento d' una fede del Custode della Libraria medesima, da cui apparisca, che sia stata fatta la Consegna nella Publica Libraria dell' Esemplare legato in Bergamina come sopra. Li Stampatori, e Librari di Terra Ferma doveranno supplire al debito, cosi del passato, come dell' avvenire del modo stesso, con le condition! medesime, e sotto le pene di sopra dichiarite, consignando gl' Esemplari de Libri nelle mani de Rettori 234 ^he Venetian Printing Press. della Citta, dove fossero stampati ; il zelo de' quali viene da Noi vivamente eccitato a trasnietterli di qua di tempo in tempo al Bibliotecario, onde la mente dell' Eccel- lentissimo Senato resti pienamente incontrata. Ne possa per quest! di fuori, il Segretario Nostro formar la Licenza di publicarli, 6 venderli, se non vi sara 1' avviso delli Rettori, che sia seguita la consegna in conformita etc. Alvise Priuli Proc. Reffoimator NicoLo Venier, Proc. Refformator SiLVESTRO Valier, Cav. Proc. Refformator. Gio. Battista Nicolosi Segr. 1697. 9 Marzo. XXXII. Trovandosi contro il tenore delle Leggi neglette intieramente da Librari delle Citta suddite, le consegne delle Copie d' ogni impressione, et in gran parte delle Opere piu principal! defettive questa della Dominante, et essendo con Decreto dell' Eccellentissimo Senato 4 Novembre 1694 con 1' oggetto di togliere tale essentialissimo disordine, eccitato il zelo degl' Eccellentissimi Signori Refformatori dello Studio di Padova, li proprii concert! con 1' Eccellentissimo Bibliotecario di stringere in con- sonanza del Decreto 12 Settembre 1680, con quelle maniere, et cominationi di pene, che crederanno opportune, gl! uni et gl! altri a supplire al difFetto, et all' obligo, che le corre, hanno loro Eccellenze con la presente Terminatione stabilito, et ordinato, che non poss! da Librari medesim! essere venduto alcun Libro, che uscira dalle Stampe, senza precedente fede d' haver consignato il Libro stesso nelle Biblioteche d! questa Citta et di Padova, sottoscritta dall' Eccellentissimo Bibliotecario destinato alia sopra- intendenza della medesima qui in Venetia, et dal Co. GiroHm! Frigimelica in quella di Padova, sotto pena della Confiscatione de Libri, che fossero stat! stampati et d! quelle, che pareranno all' Eccellenze loro, et che saranno irremissibilmente praticate contro Trasgressori, et della presente si data Copia al Custode della Pubblica Biblioteca, et al Priore di questa Citta. Et sia pure mandata a Rettori della Terra ferma, perche sia intimata a Librari della loro Giurisdizione per la sua pontuale inviolabile essecutione. Ferigo Marcello Proc. Refformator AscANio GiusTiNiAN 2 Cav. Refformator Francesco Corn arc Proc. Refformator. Agostino Gadaldini Segr. DOCUMENTS. II. I o vO O St " J. -£ 2 u bJQ o >^ ^ '^ c o § 2 4-) o '.B -a o ^-^ b£) 1-1 >^ a, o o *± 4-1 O (U o . •r u '^ O 0:5 (U 13 O u 4-t e c o o o c a. • O lU M « 2 C OS .is « 12 (U > o o o £^ i-i — o o S2 ^ I- C r -c G 3 (U o E ^2-T3 o . O o o C3 <5 4-1 O Q- 2 .5 o •— (U to CL, 4-1 g G o o •"IS t, G a> (3 .^0 Wo .^S : -Q c 3 O ""^ "^ 3 3 ^ -G -^ -C -T3 -t3 tj) •- o o 3 4-> OJ u O G •r: ,P V- G -a 1) / .,-; 55 > O CO o t: U OJ 1-1 -13 G < la to I-I 1-1 O 1-1 o G C s w G c 4-r^ 4-1 !^ to •— ; to "C" G G JG lU O cS U bO u 5Po^ 60 G « 4^r„ G - S G G O iJ -4= ii "5 .t: pj . aJ g « = 1 ^ g.to 3 S 3 M :o CO IS <4« O 'o -G 4-1 u 4-) e u bO (A .bO O u d G G G .^ O no G < -< G bp-G bJOg-^ G 5 G CO U 3 O 3 5 ra i-G t^^ ,J^ ^ "^ '^ O t^ O ^ ^ d G d u CO Ui d a, o o o d CO -O 4. o t^ d 0-, 4-1 CO iC'S d c3 4-. (u CO to S - d S^ "J OJ >^ (U >^ r f^ () h-h h-l CTn o to Ui d u >> I3 CO d k. (U d o •-« CO d ON CO CO d ui >-i si d d <" t^ S (U >. 'E? ^.«|^ «|r) ON M ON >-< CO is to CO si ^ >-< >s 1) OJ O CO o 4-1 *G OJ 13 G M On 00 HI t^ 11 t^ t1-sO t^ 1-4 CO M '^ vovO CO colo lOVOlO c c h .a u o 4-1 c o CO c o 4-» c ns o 3 en 1) -TO _3 (J C c u IS o ■*-< c o Oh "co O (U o (U 4-. O o o O c §1 en OJ s ^ OJ O OJ en C r3 _ u 4-« S CO aj s o ■ >-' c > -a I >^ ex. o o c 4-« ^ O en 3 k -C O .2 OJ r3 p5 J3 J2 Co ^- ■ « e« 3 en (u u .bp 5 o o c "5 lu a r- en ^^ I o o .J en aj cu O. OJ -i-t r3 4-* CO c en O 5 OJ ii£ C Ic .22 o ^ a ^ 'a C ** 3 CU OJ a. o .eO :< o en'^enf— (O enOen<+2 1> O 'J-' aj -^ "3 - _ 3 00 3 J3 cJ >'u4-i C'o-G'o^ 3 C 3 3 «« « t^ 4J O rt B rt 2'o en en >- r? en O aj ^ C O .-"^ -c o ^ a <£ •- faO 3^ 2 o rt +j Q- -'^'^ rJ en C ,3 O u, O ^ .2 §- 4-< 3 en i- CO bOen'^ 3 3 u 4-< 3 -a u 3 u O CuCO to O u 3 rt U ^2 c o CU en O c 3 PQ J3 'o U en aj -a 3 O 3 8.^ en >^ •3 a, — ■ o v2/- aj O -3 ■*-' ,aj en v*i O rt O > o C O u en • OJ — > O « rt ID «* 4-. C," ii en rt 8>§ 5 o «5 -a aj D- en *J O 3 3 O B c3 .ii 3 .t: O "3 O OJ en t3 ^ «J rt (J >- ^ 3 "^cS rt en rt aj en u rt aj en (n r/^ ':^ L> u rt rt rt OJ 1) w >>, -1'^ O CO en en ;- i-i rt rt aj . >^ O O rt Ti- en en en rt aj en rt aj en en en 1^ rt rt fc^ ,_ rt -. >^ aj a^ o «^ o o o ];^ i/> vi v^ ui rt u ;_ i„ I. i^ irs d n n >^ V V V u m|^ ^ ^ ^ ^ « o o o o in 0^ 00 00 o H- ro o O vO t-^ CO rj-^ O I-" N vo vO CO w rj- ro >0 o t>* N CO N sO •-< t~^ 00 CO t^ fO O r^ 00 o o ON o O l-H (S l-H 1-1 I-I VO 10 LO CO tJ- ^^ I— I 10 10 10 10 o LO VO 00 o o >-i c to NH l-C (S N «S M 10 10 10 l'^ vo vo Th 100 t^OO u a !> d >-. O -kT 53 (J •»« Vl '^^^^ i ^ s - •- « -JS o -T3 C < o JZ Oh o u c .2 '4-* CL, u. U a, o G C CJ c OJ 3 B h bO 4-* TS c 3 'l^ u. C bX) C o, u- o -t3 O J3 4-' (U a (U C CO Si 4-1 c (U 4-> C4 o. CO o '2 o m o u u o p< CO U -T3 c l4_ o c bfl G O aj El 2 o. bX) rt • — ^ .5 t^ l-H O- CO aj 'G ■'-' I- C O "" B ^ _ r3 G o U G <-t- OJ 1) -C /" 4-> ^ u ^ S "" o e (o ii bO >^ a, o o u^ 3^ o c o 4-1 o, (J 4-i « bO G O •CO ^^« U f« O rj 3 £ "" r o u CO G 'a, C CO 3 c^ G •- 3 13 > < ti O 13 l-H W I— t CO CO ears years ears ears ars CO I3 CO CO (u >-^ aj aj c3 t^ , OJ (U ^.h==^ *H^ »|t-)"^- r)|>n Irt u^ f^ CO ro « '^l- '-' CO CO CO ^ S2 ^ CO CO CO CO c^ ,_ w u- _ Wi2j^clc«SJc3rt OoOO"l-COO«-i(SOO r3 (S CO CO 9 ^ ^ ^ ^ t^ ID B a tI-O (S Vy-i (S CS vO t^ 10 l-H \0 I-" vo to r» tJ- cooo 00 N vO 10 c^ to M 1-1 cs »o w 1-1 ro M - IT) t}- >-( \0 N 10 N 00 ^O 00 M coo CO tJ- N 00 to lOvO i-< N CO Th '^ "a. M Ol l-H l-H hH ^^ 1— 1 iiC^MCOCOi-iC^OlMCOCO N i-i CS i-i < • ^ ^ VT) \r^ u-^ u^ vr^ IT) to 10 "^ to VO 10 lOtoiOtOtototototOLOlO 10 VO 10 10 M M M « « M M M l-H M M M l-H M ►^ M ( en o i-i a <*; -13 a. C o -P < 3 O " c Ut J3 S'^ ^ en o cu o ■i-J > aj ir« I- G o en c en CO ^ 6£) O • ^ W C • o +-< U s; ^^ -C 4-' n y i-i *"• -a tn en en 3 'J O ,^ .2 .<« ^ O ^, 0) 5i p Cj.t: u S^ <1 o >_ o CQ "IS -3 r3 .2 -r oj •u Ir i^ 3 ^-^ bO O ■(-> en o u 3 S< o tn bO en 5 "^ "5 O . OJ ex, % D- O U en U C 'T3 P s rt ^ >_ c O o _o I-I lU w 13 3 ac < <*- o ■»-> C c i_ o o. *-» nS o £ I-. 0) cc TJ c L-. o O o bO bJD C c -o -o 3 3 u (J c ^bX) >^ a, o o "IS N G O o o ID •»■< 2 i-i o _c CO •n .2 S rs u ^C *-> Ctj CJ u. r3 en en CJ 5J 13 TS 3 3 O U G G en en r3 (U CO JS t" en ro fc- ilj I- D |ci « jo O O O N |g >^ oj >^ >^ u OJ OJ >^ ^ >^ >^ >. >^ >> "i: CO LO t^ ^ o in CO r^ O 00 t^ t^ o N tJ-OO en en en en en c3 r3 r-^ CO en en i: >= en 1= ,oh'°|- ""Im -In -I- -^^h I- '"I-+ -K r^ O u-»>o 0^ O OO O O -I t^ W-) O^ rh t^ t^O CO Th LO CON r-^i^inost^ON CO *o o^O !>. Ti- wn i-i c^ vo CO vO CO »0 CO 11 sO N i-i U-) CO CO O "+vO VO O N inO NNNi-iCO-^NN N O CO N N COi-i NOO O rhCO'-'vO COtJ-COCOCOCOii Tt-N CO N t^OO I-I N vO O N \0 t^ r^ o ^ N N N ^H CO -H N N N vO 1^00 a\ O >-i N CO rh \rt\C> vo lO to vosD vO O -O \0 vO vO VOIOVOU-)IOIOLOIO lOlOU-) t^oo o o M N CO Th lovO r^oo o O I-I N CO rh vo\0 r^oo o^ O i-i soo^o i^t^r^t^r^r^i^t^r^ r-^oo oooooooooooooooooo oo ioto»o»nioioio'0'n^ rt >^ U >N &^ 1" " u «s o O^ O Ti- >^ ts cs M ■-( cs <° -3 J lO lO lO >o M M M M DOCUMENTS. III. ^^^^ ^S^^ ^3 ^ 1 M 1 H III. MARIEGOLE DELLA SCUOLA DEI STAMPADORI E LIBRARII VENETI. 1548. Cap'itoU dell' Universita delli Stampatori^ et Llbrari^ Jpprobati^ laudati^ et confermati dalli Clariss. Signori Proveditori di Comun. In Essecut'ione della Parte DeW Illustr'issimo^ et Eccelso Consiglio di X. sotto. XVlll. Genaro, M.DXLVIIL L Glorioso, et grande Iddio conceda gratia a noi Stampatori, et Librari che tenemo Botteghe et Case aperte in quest' alma Citta, di poter fare et esseguir cose che siano per suo santo servitio, et a gloria et honor di questa Serenissima Repub. nel dar ordine et regola alle Cose dell' arte nostra, accio che per 1' avenire essa nostra Arte possa indrizar 1' attioni sue a laude della Divina Maesta, et a beneficio comune, sotto la protettione della gloriosa Vergine Madre del Signer nostro Giesu Christo, et di questa felicissima et bene instituta Republica. Cap'itoh Pr'imo. Sia creato prima un Collegio dell' arte nostra di Stampatori, et Librari che ten- gono Bottega, et vendono Libri li quali de presenti, siano obligati ritrovarsi tutti nella Chiesa di S. Giovanni et Paolo, luogo solito alle nostre congregationi, nella Capella del Sto. Rosario, et ivi far dire una messa del Spirito Santo da quelli Reverendi Padri all' altar della Vergine Maria nostra advocata, et protettrice, et alia Sagrestia di detti Reverendi Padri si debba dare una elemosina in detto giorno conveniente ad arbitrio delli presenti Presidenti, et in quel medesimo giorno, et Capella del Rosario, 244 ^^^^ Venetian Prlnthig Press. si habbia a far ridurre tutti quelli che sono del collegio de 1' arte nostra, dove si habbia a far un Priore, dui Consiglieri, et sei di Zonta, nel modo che seguita, et ogni patrone di Stampa, et di bottega pagar debbia in detto giorno lire una e soldi quattro ogni anno per ciascuno, et al dir della detta messa siano sempre presenti il Priore, Conseglieri, et sei di Zonta, con il resto del collegio nostro. Et il Prior, Conseglieri, et sei di Zonta che de presenti saranno eletti habino a durar per tutto Febraro venturo. 1567. Capitolo II. Che ogni anno nella Festa di San Giovanni Evangelista siano eletti a bossoli et ballotte di tutto il corpo del Collegio dell' arte nostra de Stampatori, et Librari un Priore dui Conseglieri, et sei di Zonta delli piu atti et sufficienti al bisogno, et governo di questa Arte, et che non siano di menor eta di anni XXX. I quali ellegger si debbano con r ordine infrascritto, dovendo li sei di Zonta ridursi, et seder sempre con il Priore, et Conseglieri predetti. Capitolo III. Che ridutta che sara 1' Universita, la qual s' intendi ridutta a numero perfetto quando saranno ridutti li doi terzi di tutto il numero de matricolati, li sindici nostri debbano dar giuramento a cadauno delli congregati di dover per sua con- scientia eleggere, et voler li megliori, piu sufficienti, et utili alia nostra Universita. Di poi sia in liberta di cadauno delli ridutti nominar uno secondo la sua con- scientia, et tutti li nominati siano inbossolati, et uno per volta per sorte estratto, et ballottato. La qual ballottatione debba esser secretta per fino che tutti li nominati saranno stati ballottati, et poi si habbino ad aprir li bossoli et quelli che haveranno scosso piu ballotte dalli dui terzi in suso se intendano eletti, et rimasti. Li dui vera- mente che dalli dui terzi in suso haveranno piu ballotte sotto li predetti sei di Zonta s' intendano di rispetto, et intrar debbano in luogo di quelli che per qualche accidentenon potessero ridursi. Li quali Priore, Conseglieri, et di Zonta entrar debbano nell' officio il primo di Marzo, et finire adi ultimo Febraro, et cosi di anno in anno. Capitolo nil. Che nel medesimo modo et forma, siano eletti a bossoli et ballotte dui Sindici, li quali siano sempre assistenti, o almeno uno di essi, a tutte le ballottationi che si faranno nella nostra Universita, et non si possa ballottare cosa alcuna senza la presentia di uno di loro et siano quelli che habbino a dar il giuramento al Priore, Con- seglieri, et altri ministri nostri che saranno eletti, et a tutto il Capitolo della nostra universita inanzi che si comincia a ballotare, et possino cosi separati come uniti sindi- care nel nostro Capitulo tutte le operationi che a loro parerano fatte per alcuno di nostri officiali contra li nostri ordini. Et possino far convocar il Capitolo per placitar i loro Sindicati, et habbino quella auttorita che hanno li sindici delle Scuole Grandi. Documents, III. 245 Capitolo V. Che quelle che sara nominate per doversi ballottare ut supra, non possi farsi dis- pennar ; ma il Priore, et Conseglieri siano obligati far che sia ballottato come gli altri, accioche non sia aperta la via che alcuno possa schifare le fatiche che li potessero toccare, et similmente dopo che alcuno sara rimasto, non possa refudare, sotto pena di pagar due. X. diece. Capitolo VI. Che doppo r clettione delli nostri Priore, Conseglieri, et sei di Zonta, ordinarij, et di rispetto, si debba con 1' istesso modo per la nostra Universita elegger un Scrivano, il quale habbia Carico et Officio di notare, et scrivere nel presente nostro Capitolare, tutte le Leggi, et ordini datti che per 1' avvenir saranno fatti, et ordinati per li nostri Signori pertinenti alle Cose di stamparia et libraria, overo alia nostra universita, et anchora tutte le cose che per il presente nostro Capitolare si dechiariranno. Et cosi tutti li ordini, et tutte le parti che si faranno per la nostra Universita, et ancora tutte le cose che li saranno commesse dalli Ministri nostri, si come alia giornata et per varie occasione accadera. Capitolo VI I. Similmente dopo il Scrivanno, si elegga persona sufficicnte ad esser nostro Bidello, con quel salario che parera conveniente. L' officio del quale sia di convocare il Priore, Conseglieri, et Zonta, cosi ordinarij come de rispetto, et tutta la Universita quando li sara commesso. La qual convocatione sia per lui fatta, 6 personalmente, 6 per poliza lasciata alia bottega, o a casa, per la quale sia dechiarito il giorno, 1' hora, et il luogo, ove si haveranno a ridurre, et debba rifFerire al Scrivano la citatione di quelli che mancheranno di venire, et far che sia notata a fine di poter essequire li ordeni nostri contra quelli che chiamati non veniranno. Che tutti li predetti officiali habbino contumacia de anno uno eccctto li dui di Zonta di rispetto, li quali possino esser ballottati 1' anno scquente. Capitolo VIII. Che il nostro Priore sia deputato a tener conto della Cassa distinto, et rego- lato secondo si conviene, dechiarando particolarmente tutti li denari che entrano in cassa, et per qual causa, et similmente la dispensa, accio il dannaro della nostra Universita sia conservato, et accresciuto. Et alia Cassa sopraditta siano poste trc serrature differenti, et delle tre Chiavi una sia datta al Priore, et le due altre alii dui Consiglieri. K K 246 T^he Venetian Printing Press. Capitolo IX. Che il Priore et Conseglieri per otto giorni avanti il suo finire dell' officio debbano render conto dell' administratione, et governo per loro fatta, al Priore^ et Conseglieri novi, et a quelli consegnar la Cassa con tutto il denaro che haveranno in essa^ et con quello ancora che a lor si doveva pagare in tempo del loro officio^ restando i debitori alii quali haveranno essi fatto credenza per suo conto. Et debbano ancora consignare il capi- tolare et altre scritture che saranno della nostra Universita. Delle quali consignationi ne sia fatta notta particolarmente sopra un libro a questo solamente deputato. La qual notta debba esser fatta per il nostro scrivano, sotto pena de ducati diece a cadauno di quelli per chi manchera di fare esse consignationi. La meta della qual pena sia de luoghi pij secondo parera alii Magnifici Signori Provcditori de Comune, et 1' altra meta sia messa nella Cassa della nostra Universita et il medesimo sia de tutte le pene, delle quali si fa mentione nel nostro Capitolare. Ma niuno della nostra Universita che sara debitore della nostra Cassa, per qualsivoglia causa possa entrare in Capitolo a ballottare, ne possa essere ancora ballottato ad alcun officio, finche non havera pagato il suo debito, et siano obligati il Priore, et Conseglieri subsequenti, sotto debito di sagramento, astringcre per justitia tali debitori a satisfar il loro debito. Capitolo X. Che ogni ballottatione che sara fatta per la nostra Universita se intcndi prcsa quando passera li dui terzi. Capitolo XI. II nostro Priore, Conseglieri, et sei di Zonta, habbino carico et officio di com- parire per nome dell' Universita nostra avanti 1' Illustrissimo Dominio, overo, avanti li Clarissimi nostri Signori, overo a qualunque magistrato, ove occorrera per bisogno della nostra Universita, et rispondere, et dar 1' informationi in ogni occorrentia che li sara dimandata o tutti in sieme, o la maggior parte di loro, et di esequire quanto per il nostro Capitolare, sara commesso sopra di loro. Capitolo XII. Che quando il Priore overo alcun delli Conseglieri per qualche giusto impedimento non potesse intravenire in qualche attione per la nostra Universita, debbia in luogo suo cntrar uno delli aggionti ordinarij il piu vechio, et similmente quando manchera alcuno delli aggionti ordinarij debba entrar uno de rispetto. Capitolo XIII. Che quando parera al nostro Priore, Conseglieri, et sei di Zonta ordinarij trattare qualche cosa ardua, o di molta importantia, et per questo paresse a loro di haver insieme Docu?nenfs. III. 247 quelli di rispetto, possano per il nostro Bidello far intender alii predetti di rispetto, chc si debbano ridurre, et unirsi con li ordinarij, et se recusassero, o, mancassero d' unirsi, et intervenire, caschino alia penna de ducati uno, salvo ogni giusto impedimento. Capitolo XIIII. Che in ogni caso di vacantia di Priore, Conseglieri, et di Zonta ordinarij, overo de rispetto, per morte over per altra causa, accio la nostra universita non sia derelitta del suo ordinario governo, si debba subito di ordine delli predetti ridurre la Universita, et sia fatta elettione in luogo del vacante, secondo 1' ordine et modo datto di sopra di una altra persona ut supra. Capitolo XV. II nostro Priore, Conseglieri, et sei di Zonta siano obligati a ridursi tutti insieme per quel giorno, et hora che li sara fatto intendere per il nostro Bidello di ordine della maggior parte, sotto pena di ducato uno, salvo ogni giusto impedimento. Capitolo XVL Che cadauno della nostra Universita quando sara chiamato dal nostro Bidello secondo il modo sopra detto a doversi ridurre nel nostro Capitolo universale sia obligato venire sotto pena di grossi sie quando manchera la prima volta, et di grossi dodese, quando manchera la seconda, et la terza ducato uno, et sia privo la terza volta di ballottatione, per uno anno, salvo justo impedimento. Capitolo XVI I. Quando il nostro Capitolo sara congregato, s' il nostro Priore, o alcuno delli Conseglieri proponera, et parlera, nissun' altro debba parlare, ne interrompere la sua proposta, 6 il suo parlare, sotto pena de ducati dui, et nessuno della nostra Universita ardisca di rispondere, o proponere cosa alcuna, se prima non havera dimandato licentia, et mentre questo parlera non sia da alcun' altro interrotto sotto pena di ducato uno a chi contrafara, et cosi possa ogn' uno ordinatamente dire, et rispondere quello li parera senza causare confusione com' e conveniente. Capitolo XVIII. Che ogn' uno dell' Universita nostra sia chi si voglia sia tenuto portare rispetto et riverentia al nostro Priore, Conseglieri, et sei di Zonta in cadauno luogo, et non ardisca in modo alcuno in fatti, ne in parole ingiuriare, ne offendere la persona d' alcuno di detti ministri, sotto pena d' esser privo per anni dui di potter ballottare, ne haver officio alcuno, et pagare alia nostra Cassa ducati tre. Medesimamente essi ministri 248 The Venetian Printing Press. non ardiscano usar parole ingiuriose contra alcuno della nostra Universita, cosi ridutto in Capitolo, come fuora, sotto pena d' esser privati d' officio, et di pagare ducati sei, et parimente ancora non ardisca alcuno altro della nostra Universita, cosi ridotto in Capitolo come fuora ingiuriarsi in modo alcuno 1' un 1' altro, sotto pena di ducati sei. Capitolo XIX. Che nessun' altro possa proponere, ne metter parte nel Capitolo della nostra Uni- versita se non il Priore, et Conseglieri, et i Sindici ancora nelle cose pertinenti al loro officio. Capitolo XX. Niuno Matricolato nella nostra Universita possa esser ballottato ne haver officio alcuno, se prima per anni cinque non havera tenuto botega, overo in casa havera venduto libri, overo havera per anni cinque fatto stampar. Et medesimamente tutti quelli matricolati che non eserciteranno la mercantia de libri, overo T arte de stamparia non possino ballottare, ne haver officio alcuno. Die 14 Maij 1567. I Clarissimi. Messer. Francesco Donato. Messer Paolo Contarini. Messer lacomo Marcello honorandi Proveditori di Comun iusta la parte presa nell' lUustrissimo Consiglio di X sotto di 18. Zenaro. 1548. per la qual, e commesso a loro officio, che per la rego- latione dell' arte della Stampa et Libraria debbano dar quelli ordini che alle loro Signorie pareranno, veduta parimente 1' instantia fattali per gli Illustrissimi Signori Capi di detto Consiglio, sotto di 2g. Novembrio. 1566. passato, circa il dover far esse- quire essa deliberatione, et havuta sopra di cio matura, et diligente consideratione, Vedute le instantie fatte alii Presidenti dell' arte sotto di 23 April passato, et uditili sopra i ricordi per loro presentati nee non, uditi similmente alcuni altri d' essi Librari, sue Signorie Clarissime per 1' auttorita a loro concessa dalla prefatta parte, terminantes, hanno commesso, che li sopradetti ordeni per loro Magnificentie statuiti per il bon govern©, et regimento di essa arte, siano inviolabilmente dalli Stampatori, et Librari osservati, sotto le pene in essi dechiariti, et sic ann. et cetera. Francesco Donado Proveditor di Comun Paolo Contarini Proveditor di Comun Iacomo Marcello Proveditor di Comun loANNES Pulverinus Notarius Officij mandato. DOCUMENTS. IV. IV. MINUTE BOOK OF THE GUILD OF PRINTERS AND BOOKSELLERS. No. I. 1 57 1 a di Prima Jprlle in Capitolo. SSENDO redutto il nostro General Capitolo de Librari et Stampa- dori per elleger cinque homini dell' arte nostra per haver autorita di poter comparer ad ogni tribunal et officio per nome della Uni- versita dell' arte nostra et spender per giornata a beneficio universal di comun pubblico di questa arte. Et cosi andara parte se questa tal deliberatione habbi haver efFetto, et detti elletti possino spender sino ducati vinticinque per il presente, et che servino gratis et amore. 11 magnifico Hier" Scotto Gabriel Giulitto ZUANE DE VaRISCO ZUANE GrIFFO PlETRO d' AfFINE Gasparo Bindoni Di si 33. Di no 18. 1 Priore Consiglieri. Sindici. Scrivan. No. 2. 1571 ^ di secondo Settemhre. Considerando lo Hier" Scotto alii travagli dell' arte nostra per le tiranidi che li vengono usate pero sicome parvegia al Capitolo nostro di creare cinque deputadi al beneficio et liberta di Essa arte cosi in conformita di tal deliberatione e paruto opportune et necessario a me come Priore di mandar la presente parte, cioe Che li predetti cinque deputadi^come di sopra habbino autorita di provedere et spendere quanto fara bisogno per difFendere 1' arte nostra in quanto loro parera bisogne- vole et opportune in mantenerla libera da ogni tiranide, opprenzione, inganno, usurpa- mento et d' ogni altra fraude che li venesse fatta da qualunque persona sia chi esser si voglia. 2C2 T/ie Venetian Printing Press. Et possano li prcdetti nostri deputadi spender nelle opportunita suddette si delli scossi che avanzassero dal presente armar,come metter una et piu tanse, giustala forma della tassatione gia fatta, et quelle scuoder con ogni portuno rimedio, essendo pero obb'igati loro deputati tener particulare, giusto et reale conto delle dette spese. lo Hier"^° Scotto manu propria. lo Zuane Guarisco come Consigliero afFermo, esser passata ditta parte con con- ditione di spender fino a due. cinquanta per liberatione di detta arte. lo Giovanni Griffo afFermo quanto di sopra. lo Damian Zenaro affermo quanto di sopra. lo Zuane Bariletto affermo quanto di sopra. lo Lodov*^" Avanzo affermo a quanto e sopra. lo Zuan' Antonio Bindoni affermo a quanto e sopra. Et io Pietro da fino affermo quanto di sopra. J di 2 Sett" 1 57 1. Fo balotado la sop" ditta parte et il Caplo. fu rcdutto al numcro di sesanta sei, cioe, 66. et hcbbe balottc dc si n" 45 et de no n° 21. Io Andrea Muschio Scrivano di detta Universita. Die 20 Jugusti 1572. No. 3. Li Clar'"' M' Domenego Corner et M' Ant" Justinian hon Prov* di Comii visto il tenor et continentia della oltrascritta Parte et le cose in quella contenute, per autorita del Off" suo Ter" quella laudano approbano rattificano et confirmano come sta e jace, et sic annotari juss'. Sabba Mauroceno Not= Off' M'". Jdi 27 Jpril isji. No. +. Fu gia fatto sotto il Priorato del Mag''" S"" Jer""" Scotto mio precessore honor, una buona et Santa delibcratione, che anco nel nostro General Capt" fu di commune con- sentimento presa, cioe che per le emergenti occasioni potessero li cinque deputadi al beneficio dell' arte nostra spender cinquanta ducati per diffender in giudicio essa nostra arte dalle tirannidi usurpationi et fraude da chi vie oppressa. Et perche le lite per tal causa incomminiciate sono indecise, anchor che ridotte alia speditione, et pare che piu per mancamento de danari che per altra causa, essi nostri deputati siano ritardati da non poter far spedir tali cause. Pero seguendo il prudente ricordo di esso Mag'"" mio precessore e paruto a me Franc" rampazetto Prior di quest' anno 1572 mandar parte in esso nostro Caplo. che si possa al presente scuoder una meza tansa secondo 1' ordine, et piu successivamente quando bisognera per poter dar fine alle suddette liti et altri opportuni remedij, per benefficio et liberta di essa nostra arte. Tenendose pero appartato et fidel conto dei spesi. Pero 1' andera parte. 'Documents. IV, 253 Fu mesa la parte presente Adi 27 April 1572 nel Caplo. nostro de librari et Stampadori dove erano congregati de matricolati n° 54. fu presa de si ballotte n" 48 de no n° 4 et due quali non volsero ballottar, quai furono M"" Hier" Toresano et M"" Andrea Muschio j et il detto Caplo. era congregate in S'° Giovanni et Paulo nel loco di Genovesi. lo Franc" Rampazetto Prior. lo Vicenzo Valgrisio Consiglier affermer esser cosi. lo Dominico Guerra Consiglier afFermo ut supra. lo Sigismondo Bordogna compagno alia banca affermo ut supra. lo Julio Tamburino compagno alia banca alfFermo ut supra. lo Bernardino Mazorino compagno alia Banca affermo ut supra. lo Franc" di Frac' compagno alia Banca affermo ut supra. lo Dominico Nicolini Sindico affermo esser passada detta parte come di supra. BoRT" RuBiNo Scrivan. Die 20 Jugusti 1573. Li Clar"" M'Domenego Corner et M'"Ant° Justiniano Honor' Prov'de Comun visto el tenor et continentia della oltrascritta parte et le cose in quella contenute. Per auttorita deir Off' suo, Ter** quella laudano approbano ratificano et confirmano come sta e jace, et sic annotari jusserunt, ita Ref. Massario Officii. Sabba Mauroceno Not* Off' M*", 1572. A di 27 April. Considerando lo Franc" Rampazetto Prior di quest' anno 1572 quanta importanza sia questa nostra arte della stampa, la quale fabrica gli strumenti a tutte le scienze et all' oncontro vedendosi per poco ordine, quanti et quanti suscitano di continuo in essa arte, i quali grossamente credendo chel' esercitio della stamparia sia cosa di poca intelligentia, si fanno lecito entrar al maneggio di essa per poca cognitione et manco esperienza che ne habbiano. La qual temerita si vede anco nelli librari, il qual inconveniente oltre al gravissimo danno et vergogna a questa Inclyta citta di Venetia, partorisse ruina, preci- pitio et infamia ad essa arte nostra. Pero e paruto a me opportune rimedio a tanti mali mandar questa Parte : Che per 1' avenire alcuno che non sia matricolato non possa levar stamparia ne libraria di novo, ne impedirsi nell' arte nostra de librari et Stampatori in modo alcuno se prima non sara stato garzone nella Citta di Venetia per anni cinque scritto alia Justitia Vecchia,etdoppo habbia servito per lavorante in questa Citta anni tre continui et esaminati da periti eletti dal Prior et Banca nostra et conosciuto idoneo a tal esercitio, sia admesso et pagar debba per esser matricolato ducati cinque. Similmente che i forestieri che verranno per farsi maestri debbano prima lavorarnelle Botteghenostre lavorante almeno anni cinque continui ; et havuta fede di haver servito il detto tempo, et esaminati come di sopra, pagar debbano ducati dieci per ciascuno per esser matricolato. I quali denari siano messi a beneficio dell' Universita nostra, Eccetuando pero i figliuoli o heredi de matricolati esercitanti 1' arte, i quali debbano esser accettati senza pagamento alcuno. Et se alcuno contrafara alii nostri sopradetti ordini, cosi in metter stamparia come nel vender libri o L L 254 ^^^ Venetian Printing Press. carta stampata con letterc in qualunque modo, caschino in penadi pagar ducati cinquanta tante volte contrafaranno : La qual pena sia divisa in tre parti : una delle quali sia dis- tribuita come piu piacera alii Clar"" Sig* Proveditori di Comun : I' altra alia casa dell' Arsenal : et V ultima terza parte al beneficio dell' arte nostra. 1572 adi 27 Jpril. In Capitolo gcnerale congregato in San Giovanni et Paulo, ncl luogo de Genovesi al n" de 54, fu presa 1' oltra scritta Parte a bossoli et ballotte con n° de si 51 de no Die 5 mensls Mali 1572. No. 7. Li Clar"" M"" Piero Bon, M"" Lod"° Memo et M' Lorenzo di Priuli Honorandi P" di Comun, visto il tenor et continentia della oltra scritta parte, et aldito M' Jer""* toresan dimandante la revocation di quella in contraditorio juditio con il Prior et conseglieri dicenti petita minime fieri debere imo detta Parte dover esser laudata et confermata, onde sue Sig'^ omnibus bene intelledis terminantes hanno laudato approbato et ratificato detta Parte come sta et giace et sic annotari jusserunt. Die 12 Augusti 1572. Referi Annibal de Ventura comandador haver publicato il soprascrittoordine a San Marco et Rialto di ordine di S" P" di Comun. Sabba Mauroceno Not' Off' Ex"". MDLXXIIIL Di Prima April. No. 8, An order from the Presidents of the Collegio della Militia da Mar, addressed generally to all the Gastaldi of the various Guilds in Venice. The tax levied for support of the Mihtia da Mar has been spent on lavv^suits and other objedls. When the Presidents of the College call for it it is not forthcoming. For the future the money accruing from the tax is to be deposited in a box w^ith three keys ; one key to be kept by the Gastaldo and the others by the two senior members of the Guild. Every three months an account of the money in this box is to be presented at the office of the College. The penalty for disobedience is six months' imprisonment and a fine of fifty ducats ; half of which is to go to the accuser, whose name shall be kept secret, and half to the Hospital of the Convi6l Prison at Sant' Antonio. This order is to be entered in the Mariegole of each Guild. ZORZI PiSAN ) r. -J ^/r- r^ ^ ^ ,. r rresidenti. Marco Cicogna j The above order is followed by another, in date 23 June, 1581, confirming its Documents. IF. 255 predecessor and enjoining on the " Gastaldi et Compagni delle Arte di questa Citta che dobbiate eseguir ad unguem la Termination soprascritta." No. 9. Terminatione delli CI"" Sig. Prov" di Comun contra li Governatori di Scole, cioe i Gastaldi et Sindici. Die xx\] Novembr'is 1581. Seben e stato in diversi tempi fatte molte provision! circa le regolationi delle scuole di questa Citta sottoposte all' Officio nostro, et massime circa 1' adminis- tratione di esse scuole, che li Guardiani over Governatori di quelle dovessero nel termine di giorni 15 doppo finito il suo officio, haver consignato al suo successore tutti li beni et danari di esse scuole, et similiter che li sindici di quelle, nel termine di giorni 30 doppoi finito essi Guardiani, Governatori over Gastaldi veder li suoi conti et administrationi loro, a fine che '1 danaro di esse scuole non fossero mal- menato, sotto le pene come in esse deliberationi e dichiarito. Non dimeno chiara- mente si vede che li beni di esse scuole da molti non vengono governati si come e 1' intentione di esse leggi, ne li Sindici curano di veder 1' administrationi di quelli che governano esse scuole, a tal che del continuo si vede molte male administrationi fatte da essi Governatori di esse scuole, con danno delli poveri et esterminio di esse scuole, et havendosi visto nelli giorni passati diverse male administrationi, et con tanti inconfusi, ne reso r administratione per alcun di essi Guardiani di esse scuole in tempo debito al suo successor, ne etiam li Sindici curatosi di far la sua sindicatione in tempo debito, et pre- cipue nella Confraternita de Librari et Stampatori, cosa in vero da non esser tollerada, per beneficio et augumento di esse scuole, imo inherendo alle deliberationi gia fatte le quali restar debbino ferme et valide in cadaune sue parti, aggiongendo a quelle per la presente terminatione, Li Clar""' M"" Lazaro Moro M" Bartolomeo Donado et M'' Zaccaria di Priuli honorandi Proveditori de Comun per 1' autorita a loro concessa in virtu delle Leggi, Terminando Terminano che de cetero tutti li Guardiani, Governa- dori. Priori, Gastaldi et sia di che altro titolo esser si voglia, che haveranno la cura et maneggio dell' administratione et beni di esse scuole, nel termine de giorni quindici doppo compito il suo officio, debbano haver consignato al suo Successor, over Successor! tutti li beni et danari et ogni altra cosa di ragione di essa scola, et il libro della sua administratione, con le partide dichiarite con millesimo, mese et giorno, et dichiarito in esse partide a chi haveranno pagato o esborsato danaro et per qual causa a fine che si possi veder la verita di tal administratione, et non tenir li conti confusi, si come si vede in molte di esse scuole cio esser sta fatto ; et similiter il successor di essi Guardiani debbi, imme- diate fattali la consignatione nel tempo sopradetto dal Guardiano che havera finito, notar sopra del suo libro nel modo come di sopra e detto, tutto quello gli sara consignato ; et similmente li Sindici di esse scuole debbino, nel termine di Mese uno prossimo doppoi finito che haveranno li Governatori di esse scuole, veder 1' administratione et poner la sua sindicatione in scrittura se essa administratione stara bene over se essa scola sara credit- trice, et lui Guardiano non havera satisfatto a quanto era debitor ; et trovando debito venir debbano nell' Officio di SS. Clar'"* a fine che sia astretti essi ministri et Governa- tori di esse scole a dover pagar quanto andarano debitori, sotto pena ad essi Gastaldi, Guardiani overo Governatori che non eseguiranno quanto di sopra si contiene, di pagar ducati cento applicati all' Arsenale, et di star mesi doi inprigion serrati, della qual non possi 256 ^he Venetian Printing Press. uscir se non haveranno satisfatto la pena sopradetta ; et similiter se intendi esser incorsi alia pena sopradetta li sindici di esse scole et Guardiani ch' intraranno di tempo in tempo, e che non eseguiranno la presente deliberatione, come sta et iace, dechiarando che li sindici di esse scole, et cadauno di loro, habbino liberta et autorita circa li intachi et male administrationi di esse scole senza altra autorita del suo Capitolo et non ostante altri ordini in contrario, di poter comparere davanti SS. Clar""* et far convenir li debitori a far tutto quello facesse bisogno per far che esse scole siano satisfatte da quelli che andassero debitori, come e detto, per intachi o male administrationi ; et sic annotari mandaverunt et la presente sii registrata in tutte le Mariegole delle Scole si di devotion come d' Arti. Die 4 Septe?nbrls 1586. No. 10. Chapters three and ten of the Mariegole amended. Whereas a quorum of the University could only be formed by two-thirds of all the members, and every vote required a majority of two-thirds of those present before it could pass, For the future half of all the members of the University shall form a quorum, and A vote may pass by a bare majority of those present. Di si 44. Di no 20. Gli Eccell'"' SS" Ess" contra la Blastema In/ras''. No. II Tutto che le Leggi che prohibiscono il stampare o altrove stampata vendere cosa alcuna in questa citta senza licentia, siano benissimo note per la loro frequentata publi- catione et per altro, cosi che non puo esser addotta iscusa d' ignoranza, hanno voluto non di meno quanto hanno commesso in voce a voi Prior del Collegio de Stampatori di questa citta sotto quelle pene che riservano ad arbitrio di questo magistrato, specificarvi anco con il presente mandato, cosi a voi come a successori vostri, che conogni diligentia debbiate doi volte all' anno almeno, in tempi che vi pareranno piu opportuni avertire, o da altri deputati vostri far avertire I'osservanza di esse Leggi a tutti dell' Universita vostra de Stampatori, cosi a Principali et Maestri come a lavoranti et garzoni, perche SS. Ecc"^' vorrebbono pure che s' astenessero senza il castigo che li sara dato irremissibilmente, dalle contrafationi, le quali succedono per il piu da vendere senza licenza Historie et cose simili per le piazze, che sono o apparono stampate fuori di questa Citta, perche cosi eseguiate faccendo registrar et conservar il presente per memoria de poster! vostri Priori del detto Collegio da quali dovera similmente esser esseguita. Data neir ofF* contra la Biastema predetto. A 19 Novembre 1596. Paulo Dandolo. Franc" Morosini. Petro Lando. Victor Barbarus Due' Not' et Offi'^' con Blasph'" coad^ Documents. IV. 257 J di 16 Lugl'io 1598 in Venetia. Redutta la Banca in casa del Mag''" Prior al numero di undici, et fu messa la sotto- scritta Parte con balle n" dieci, et una di no. Ritrovandosi nella nostra Arte un grandissimo inconveniente per vendersi Libri nelii giorni festivi, che da fomento et fa lecito a quelli che non sono di essa Arte matricolati goder li frutti di essa senza concorrer alii gravami et spese di essa, oltra che si fanno lecito contra le Leggi divine et humane vender Libri prohibiti et altro, che non sta bene, contra Dio, et vergogna di essa Arte, L' andera Parte che de caetero per vietar questo tanto scandalo niuno Libraro o Stampatore ne altri sia che si voglia, possa metter fuori ne vender Libri di niuna sorte in tempo di festa quando si serrano le Botteghe per la Citta, sotto pena di perdere tutti li Libri che li saranno tolti inviolabilmente, da esser dati mezi alii Officiali et li altri mezi al Magistrato che fara 1' esecutione ; laqual Parte sia anco approbata dal Capitolo nostro Generale. Riservandosi facolta al Prior et Banca di poter conceder licenza a qualche povero matricolato dell' Arte nostra. A d'l 25 Agosto 1598. o. 13. Nel nostro Capitolo Generale Redutti al N° 41 fu ballottata la sopradetta Parte con ballotte N" 29 de SI et ) ^ . r xTo J - r et cosi ru presa. N° 12 de no j ^ A di 26 Agoito 1598. The rule approved by the Proveditori di Comun. Die 6 Maii 1604. In support of the preceding order, the Proveditori di Comun empower any member of the University to seize or to cause to be seized all books printed or sold by those who are not matriculated in the University. The Proveditori also grant power to the University to seal up shops, presses, and type of those who are not matriculated ; and to forbid their use under penalty of twenty-five ducats, to be applied to the build- ing of the new prison. Further, the University may seize all books sold on Festivals, whether by members of the University or by others ; half of the books seized shall belong to the executing officer, the other half shall be deposited in the office of the Proveditori. Antonio Malipiero. ZuAN Francesco Bragadin. Francesco Donado. 25 B The Venetian Printing Press. , Die prima Februarli 1 6 1 1 . No. 15. A recapitulation of the preceding order. PiERO Emo, Prov"" de Comun. PiERO Capello, Prov"^ de Comun. Coppia tratta dal Summario delle Leggi dell" Officio della Giuititia Vecch'ia pubVicato f anno 1565. No. 16. Item sotto il portego di Rialto della Drapparia non sia lecito ad alcuno di tenir in tal zorni salvo che santi et Libri de Epistole et Evangelii et lezende de Santi, Offitii, Bibie et simil opere devote et non Libri immondi, comedie et altra sorte che siano profani, et cosi altra sorte de Robba non s' habbi da vender sotto il detto portego. Per la Marzaria veramente se possi tenir Santi et Carte de disegni et depente de cose divote et honeste et non cose dishoneste et vergognose, et cosi sotto il portego di San Marco. 161 3 a di 18 LugUo. No, 17. An appeal to the Proveditori di Comun made by Alessandro di Vecchi and others against the order of the Proveditori passed at the instance of the Prior and Council of the University, in date 26"' August 1598. The Proveditori uphold their order. Die 14 Jugusti 1 61 3. In Exc"'" Cons" de xl''' Ci. No. Alessandro di Vecchi and others appeal to the Quarantia Civile Nuova. His advocate moves that the order made by the Proveditori di Comun in date 26"' August 1598 be quashed. The court divided : " fuerunt omnes non sincere N" 27." Die 19 di£ii. Case again before the Court: " Fuerunt omnes non sincere N° 25." Die 20 diSii. Counsel addressed the Court on both sides. The court divided. "Quod incidantur " N° 10. "Quod sint bone" N° 15. " Non sincere" N" i. " Et sic laudatae remanserunt." Documents, IF. 259 A di 26 Jpril 1 614. 18. An order by the Proveditori del Collegio della Militia da Mar. Seeing that the Gastaldi and Capi of the various guilds convoke their chapters and levy the galley money without the knowledge of the Collegio della Militia da Mar, it frequently happens that they levy more than is required for the public service, and apply the money to other purposes than that for which it was raised. The Proveditori order that for the future no Gastaldo or Capo may summons his chapter to treat of the tax for the galley money and the mint deposit until he has obtained permission from this office, and stated the amount of the tax he proposes to levy ; and within three days after the meeting of the chapter, the tax-gatherers who may have been eleilcd shall appear at this office with their tax lists to be seen and approved. J di 23 Decembre 1626. 19. Comparsero avanti li 111"" SS. Marc' Antonio Minoto, Nicolo Balbi et Domenego Moro, Hon. Proveditori di Commun li infrascritti della Banca dell' Universita de Librari et Stampatori di questa citta et come Rappresentanti di quella cioe Marco Ginami, consigliero, Aurelio Righettini, Marco Guarisco, Giovanni Salis, Giovanni Antonio Guiliani, di Zonta, Giovanni Gueriglio, Roberto Meglietti Sindici et Iseppo Imberti, Scrivano, et presentorono una scrittura del tenor infrascritto. Illustriss. SS. Proveditori di Commun. Poco importa che siano posti buoni ordini per la regolatione et conservatione d'un Arte, quando poi non siano rettamente intesi e giustamente eseguiti ; Pero havendo avertito noi Rappresentanti della Banca de' Librari e Stampatori alcuni disordini molto importanti che nascono per non essere i Capitoli della nostra Universita osservati, come si conviene, il che succede per esser sinistramente interpretati, compariamo avanti VV. SS. Ill"'* a dargliene conto, e supplicandole che con loro autorita si degnino di porvi rimedio. Nel capitolo primo di detta nostra Universita vien disposto, che ogni patrone di stampa e di Bottega pagar debba ogni anno lire una soldi quattro per ciascuno, il qual pagamento communamente si dice la Luminaria, nondimeno molti si trovano scritti nella nostra Matricola, i quali vanno in resto, et non intendano di pagare, sotto pretesto o di essere stati fuori della Citta, o di non haver per qualche tempo esercitato 1' Arte, il che riesce a pregiuditio dell' Universita nostra ; Pero riverentemente instiamo che circa il predetto primo Capitolo sia per VV. SS. Illustrissime dichiarato e terminato, Che tutti li Matricolati siano tenuti a pagare la detta Luminaria per tutto quel tempo che il nome loro stara descritto nella Matricola ; Et quelli che lascieranno d' esercitar 1' Arte, cosi stando nella Citta come andando fuori, e che tornassero a ripigliar il loro negotio di vender o stampar libri, debbano, nel termine di mese uno doppo ritor- nati, pagar intieramente tutto quello che andassero debitori per il tempo scorso fino all* hora ; altramente non possano continuar a vender o stampar libri. Dovendo pero il Prior fargli intimar per il nostro Bidello quanto sara il suo debito, et astringerlo al 26o T^he Venetian Fr biting Press. pagamento. Sia pero in liberta di quelli che volessero partire o lasciar d' esercitar 1* Arte, di far dipcnnar il nome loro dalla Matricola, nel qual caso dal di della dipennatione in dietrOj non siano tenuti a pagar detta luminaria, e nondimeno ritornando essi o loro heredi possano di novo esser matricolati, pagando la Ben' intrada di ducati cinque et cseguendo gli altri ordini dell' Universita nostra. Nel capitolo secondo di detta nostra Universita e ordinato che ogni anno nella Festa di San Giovanni Evangelista siano eletti a bossoli e ballotte un Prior doi Con- siglieri e sei di Zonta et altri carichi, delli piu atti e sufficienti al bisogno et governo deir Arte; nondimeno alcune volte succede che la detta elettione non si faccia ogni anno, et quelli che si trovano ne' detti carichi non si curando, forse per qualche loro indebito fine, che sia fatto in loco loro, continuano anco il secondo ed il terzo a loro beneplacito, et vi sono di quelli che hanno continuato fino sei anni. Oltra di cio faccendosi tal elettione nella Festa di S. Giovanni Evangelista, quando i giorni sono freddissimi e brevissimi, et non potendo finirsi le ballottationi se non a molte hore di notte, vi sono molti che o non possono per esser vecchi d' eta, o non vogliono per fuggiril patimento, e qualche pericolo ancora di mal incontro nel ritornar a casa, ridursi al Capitolo. Di piu se bene il Capitolo dice che siano eletti delli piu atti e sufficienti, non- dimeno non vi e regola ne distintion alcuna, e dalle cose predette risultano molti incon- venienti. Pero riverentamente si insta che circa questo Capitolo sia da Vostre SS. Illustrissime dichiarato et terminato, Che r elettione predetta di Priore, Consiglieri, sei di Zonta et altri carichi, debba necessariamente esser fatta d' anno in anno, si che finito l' anno s' intenda anco finita r auttorita loro, ne possano sotto qual si voglia pretesto continuar nel carico, se non fosse per qualche causa importante con Decreto di questo Illustris. Magistrato. Che il Priore, il quale attualmente si trovera, sia tenuto di convocar e ridurre al tempo debito il Capitolo Generale, per far 1' elettione de' Carichi predetti, et non potendo il Priore per giusti impedimenti far la detta ridutione sia tenuto a darne conto a Con- siglieri, i quali debbano in tal caso haver carico di ridur il Capitolo per tal efi^etto. Che non possa esser ballottato alcuno per Priore, il quale non sia stato almeno una volta di Banca. Et che per piu commodo commune, debba per 1' avenire farsi detta elettione in una delle santissime Feste della Pentecoste, dovendosi in detto giorno far dir messa, pagar la Luminaria, et osservar tutto quel di piu che per i Capitoli della nostra Universita e disposto; Et il Priore, consiglieri, sei di Zonta et altri che saranno eletti habbiano ad entrar nel carico il primo giorno di Luglio prossimo susseguente, et finire 1' ultimo di Giugno deir anno venturo, et cosi d' anno in anno successivamente. Ma perche la prima elettione secondo 1' ordine sop: adetto havera da farsi solamente alle Pentecoste dell' anno venturo 1627, e la nova elettione per la forma del detto Cap. 2'^"dovera farsi al presente S. Giovanni, oltra esser scorsi anni doi che non e stata pagata la luminaria ; percio sara parte della prudenza di VV. SS. 111'"*^ terminar quello che a loro parera piu espediente che sia fatto per governo dell' arte nostra, fino al tempo pre- detto della nuova elettione. Per il Capitolo quarto si elleggono due Sindici con gli obblighi et autorita come in esso, et particolaramente di sindicare tutte le operationi che fossero fatte contra gli ordini dell' Arte nostra, et per esser quello carico molta importante, et che ricerca persone pratiche et sufficienti, Pero stimiamo bene et riverentamente instiamo, che per VV. SS. Illustriss. circa questo capo sia dichiarato et terminato, Docume?jts. IV. 261 Che non possa alcuno esser ballottato per Sindico, il quale non sia stato almeno una volta di Banca. Item, che detti Sindici, i quali debbano haver cura dell' oservanza de gli ordeni dell' Arte, habbiano obbligo nelle proposte che saranno fatte nelle riduttioni dell' Uni- versita d' opponersi et contradire a tutte quelle cose che quovismodo fossero contra la forma de' Capitoli nostri o in qual si voglia maniera pregiuditiali all' Arte nostra. Per il 20 Capitolo della nostra Matricola essendo disposto che nissun matricolato possa esser ballottato, ne haver offitio alcuno, se prima per anni cinque non havera tenuto Bottega, o venduto libri in casa, o fatto Stamparia. Molte volte e nata difficulta se gli Figliuoli et heredi di Matricolati doppo la morte de loro auttori, sendo accettati in Scola senza pagamento, siano sottoposti a questa contumatia di non poter esser ballottati se non haveranno esercitato 1' Arte per cinque anni, come di sopra ; nel che, perche non caschi difficulta alcuna, instiamo che sia dichiarato e terminato, Che de caetero li figliuoli o gli heredi di Matricolati esercitanti 1' Arte, mentre che suo Padre o altri che rappresentassero siano stati notati in Matricola per anni cinque, possano esser ballottati et haver li carichi che conforme gli ordini nostri si conferiscono, mentre pero siano de anni trenta conforme il 2**" Capitolo della nostra Matricola. Ma se i loro auttori non fossero stati in Matricola per anni cinque, debbano essi loro Figliuoli o heredi haver contumatia per quel tempo che mancasse, si che fra essi et i loro auttori habbiano compito il detto tempo di anni cinque in tutto. Et perche consti certamente del tempo predetto come anco per evitare altri inconvenienti che nascono dal non curarsi detti figliuoli o heredi de' Matricolati di comparire avanti il Prior et Banca per farsi matricolare come gli altri, sia dichiarato et terminato, Che de caetero tutti essi figliuoli o heredi de' Matricolati che vorranno continuar r Arte, debbano in termine di Mesi tre doppo la morte de' loro auttori, comparire avanti il nostro Prior et Banca, et farsi rolare nella nostra Matricola, dovendo esser rolati senza pagamento alcuno, giusto la Parte 1572, 27 Aprile ; 1' istesso far debbano tutti li figliuoli o heredi de' Matricolati morti per il passato, i quali non essendo notati in Matricola debbano, nel termine di Mesi tre doppo la publicatione del presente ordine, farsi matricolare, et mancando di cio far, caschino in pena di ducati cinque, la quale gli debba esser fatta levare dal Priore con 1' auttorita di questo IU"'° Magistrate. Ne possano con- tinuar a vender o stampare ne se gli possa notar Privilegio alcuno di libri da stamparsi, se non haveranno pagato essa pena e se non saranno Matricolati, Dichiarando che non restino pregiudicati quel Figliuoli o heredi di Matricolati che non havessero il modo di poter far Stamparia o Libraria, i quali in ogni tempo che si trovassero commodita e voless'ero esercitar 1' arte, possano et debbano esser accettati et matricolati senza alcun pagamento ; Restando solamente sottoposti a pagar le luminarie scorse doppo la morte de' loro auttori fino al tempo che leveranno Stamparia o Libraria, et di continuar poi a pagarle come tutti gli altri ; et esaminati da Periti e conosciuti idonei debbano esser ammessi et matricolati. Ma perche gli inconvenienti tutti nascono dall' inoservanza de buoni ordini, et questi molte volte non sono eseguiti per non vi esser pena a chi gli trasgredisse percio stimiamo necessario sopra tutte le cose che dall' auttorita di VV. SS. Ill'"'' sia terminato, Che il Priore, Consiglieri, Sindici et ogni altro Rappresentante et Ministro dell' Arte nostra, debba inviolabilmente eseguire et far eseguire tutte quelle cose che per li M M 262 The Venetian Printing Press. Decreti et ordeni di questo 111'"" Magistrate et per i Capitoli et Parti della nostra Universita e disposto et ordinate, ciascuno respettivamente quelle cose che aspettano all' offitio et carico suo, sotto pena a ciascuno che mancara di ducati venticinque per volta, la metta della quale sia distribuita come meglio parera a gli 111"" SS. Proveditori, che per tempora si troveranno, et 1' altra metta a beneficio dell' Arte nostra ; et nella medesima pena incorrino quel Priore, Consiglieri, Sindici o altri, i quali mancassero di eseguir quelle deliberationi che per il Capitolo Generale, e della Banca della nostra Universita sino fin' hora sono state prese, et che per 1' avenire si prenderanno per I'esecutione degli ordeni dell' Arte nostra, et per tutti quelli emergenti, che per benefitio di detta Arte possano occorrere ; la qual pena debba esser levata a ciascuno che manchera respettivamente al carico suo, et applicata come di sopra. Et per chiara intelligenza d' ogn' uno le terminationi sopra dette siano registrate nella Matricola, et publicate nel Capitolo Generale dell' Arte, accio che nessuno possa pretendere ignoranza, et habbiano la sua debita esecutione. La qual scrittura essendo stata de verbo ad verbum letta avanti li prefatti 111'"' SS. Proved, di Co : et da SS. SS. Illustrissime diligentemente discussa et considerata, trattandosi particolarmente della interpretatione, regolatione, osservanza et esecutione delli Capitoli spettanti alia sudetta Universita de Librari et Stampatori, havendo il tutto bene et maturamente considerate, per 1' auttorita a loro concessa per la Parte di 18 Genaro 1548 preso nell Ecc'° Conseglio di X di statuir et poner quelli ordini et capitoli che ad essi pareranno opportuni, come in quella, et fatti capaci e certi delli disordini che sono in detta Arte, 1' hanno tutti tre concordi laudata, approbata et ratificata et successivamente hanno terminate che quella con tutte le terminationi, regolationi et dechiarationi in essa centenute, siano inviolabilmente osservate et eseguite da tutti a chi aspetta, sotto le pene come in quella esposte et specificate ; et in oltre, che nel prime Capitolo Generale sia publicata et poi registrata nella Matricola di detta Arte a chiara intelligenza d' ogn' uno, con dichiaratione che cadaune di detta Universita et Arte per il giorno di S. Giovanni Evangelista prossime venture, debba haver pagate le sue lumi- narie fin' hora corse et nen pagate. Dovende il Priore et Banca presenti durar fin' all' ultimo di Zugno sudetto, facendo le nove elettioni al tempo delle Pentecoste cenforme ad essa scrittura. J di 27 Decembre 1626. Publicata in Capitolo Generale congregate in S. Gie. e Paolo nel luoco suolito de Genovesi conferme 1' ordine sopradetto presente anco il Mag''" Prior, Consiglieri et Banca. MDCXXVII. a di viii. Mar%o. No. 20. Redutto r Ecc"'" Collegie di X Savii sopra le decime in Rialto al N" di 7. Aldido Dne Lorenzo Magri per nome della Universita di Libreri et Stampatori dimandando il taglio della sententia fatta per 1' 111'"' SS''' Proveditori di Comun sotto di 27 Genero prossime passato, come sentenza mal et indebitamente fatta a grave danno et pregiuditio di ditta Universita per piu ragien et cause, da una. Et dall' altra Aldido Dne Marco Genami Conseg'^ per nome suo et per nome della maggior parte della Documents. IF. 263 Banca et Universita di Libreri ct Stampatori, dimandante il laudo di ditta sentenzacome bene et rettamente fatta per piu ragion et cause. Mette parte 1' 111"'" Sig'' Alessandro Marcello, ebdomadario, che ditta sentenza sii tagliata, cassata, et annullata come c stato richiesto, et dato giuramento al Collegio. Bianco al Tafflio N" 6 ) n lo N" I j Verde al Laudc J di II Marzo 1628. Terminate delli Clar'"' SS" Prov. di Comun, in materia del prezo delli Libri nuovi che si stampano et che si sono fatto stampare da sei Mesi in qua. Accioche li Librari et Stampatori di questa Citta non si fanno lecito di domandar ogni pretio eccessivo delli lore libri fu disposto per parte del Ecc"'" Senate de di 3 Genaro 1533 che ogn' un che fara stampar qual si voglia libro, inanzi che quello dii fuori, debba portarlo al Magistrato nostro accio, secondo che vien decretato in essa parte, li sii deputato il pretio col quale dovera esser venduto ; Et vedendo 1' 111"" Signori Bernardo Dolfin et Andrea da Molin, Honorandi Proveditori di Comun, absente il suo terzo Colega, che detti Librari et Stampatori cominciano metter in desuso T esecutione di detta Parte, il che non dovendosi per publica dignita piu sopportare, hanno con la presente loro terminatione statuito et ordinato, che nel termine di giorni otto prossimi venturi, il Prior dell' arte predetta debba redur Cap" et in quello far publicar 1' esecut* d' essa parte, acio per 1' avenire nessun non habbia ardire di vender libri di sorte alcuna stampati di nuovo, se prima non saranno stati portati al magistrato di sue Sig* 111""' et da quello deputatoli il pretio, conforme alle leggi. Dovendo anco tutti quelli Librari et Stampatori far il simile, che da sei mesi in qua haveranno fatto stampar opere nuove, et cio sotto penna de Ducati 200, Bando, pregione, et altre penne maggiori ad arbitrio della Giustitia, da esser irremissibilmente eseguite contro li transgressori. Dovendo anco la presente terminatione esser registrata nella sua Mariegola per chiara inteligenza d' ogn' uno. In Christi Nomine Amen. Anno ab ejusdem Incarnatione millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo ; indidtione Decima, Die vero Mercurii Decima sexta Mensis lulii. Dall' Universita, sive Arte, dei S" Librari e Stampatori di questa inclita Citta, con Parte presa nel loro Capitolo Generale sotto di sei Decembre 1638, furono all' hora eletti tre S" Fratelli di essa loro Scola, cioe li S" Marco Ginami, Bernardo Giunti et Paulo Baglioni, con carico di cercare, veder et procurare di trovar un Luoco commodo et sufficiente per in quello riddursi a far il loro Capitoli, Banca e Zonta, prender Parti, et altre deliberationi e regole per il buon governo di detta loro Scola ; alii quali tre Sig" fu anco nella medesima Parte concesso auttorita di trattar per tal causa con chi sia ; Et essendo finalmente stato raccordato a detti tre S" un Luoco posto nel primo Claustro del Convento dei M'" R**' Padri di S*' Giovanni e Paulo di quest' alma Citta, da loro stimato proprio et adequato ai bisogni et hodierne occorenze di detta loro Scola ; Fu percio da essi tre S" rappresentato al detto loro Capitolo Generale. Et con altra Parte all' hora in esso Capitolo presa sotto di vintisette Decembre passato, fu di novo concessa auttorita alii gia detti Ginami, Giunti et Baglioni al presente attuali di Banca, cioe il 264 'T^h^ Venetian Printing Press. dctto S"" Baglioni Priore, il detto S"" Giunti uno dei doi Consiglieri, et il detto S"" Ginami uno dei doi Sinnici, di concludere con detti M'" R'*' Padri 1' accordo del detto Luoco, con tutti quelli miglior patti che saranno possibili a benefitio di detta loro Universita, et come piu particolarmente si legge in detta Parte di vintisette Decembre passato, regis- trata nel Libro delle Parti di detta Universita et rattifficata per 1' Officio 111'"° dei S" Proveditori di Comun di questa Citta sotto di trenta dell' istesso ; per vigor della quale havendo detti tre S" Ginami, Giunti et Baglioni per nome di detta loro Universita, ricercato, trattato et finalmente concluso con detti M'" R*^' Padri 1' accordo di detto Luoco, con alcuni patti, dichiarationi et conventioni, da farsi fra 1' una et 1' altra Parte ; Sopra di che, a maggior cautione d' ogn' una di esse Parti, et successori loro, dovendone seguir particolar instrumento di conventione et accordo in atti di publico Nodaro celebrato; De qui e, che alia presentia di me Nodaro, et delli testimonii infrascritti per- sonalmente riddutto, et more solito a suon di Campanella, solennemente convocato et congregato il Venerando Capitolo delli gia detti M'° R**' Padri di Santi Giovanni et Paulo, nella Sacristia della loro Veneranda Chiesa nel quale v' intervennero li seguenti M*" R*^' Padri cioe, II M*" R*^" Padre Fra Giorgio Bovio Priore. II Padre Maestro Santo Mariale. II Padre Maestro Remiggio Scrova. II Padre Maestro Marin Cerchiari. II Padre Maestro Gabriel Dominioni. II Padre Fra Gio : Carlo Fontana, sotto Priore. II Padre Fra Gioseppe Picini Baciliero. II Padre Fra Archangelo Mansueti, Predicatore Generale. II Padre Fra Paulo Girardi. II Padre Fra Benedetto Lioni, Predicatore Generale. II Padre Fra Tomaso Fontana, Predicatore Generale. II Padre Fra Tomaso Pillotto. II Padre Fra Vicenzo MafFei, Predicatore Generale. II Padre Fra Gio : Andrea Pratti, Lettore. II Padre Fra Lorenzo Christomolo, Lettore. II Padre Fra Nicolo Christomolo. II Padre Fra Bernardino Mutti, Lettore. II Padre Fra Pietro Martire Degna, Lettore. II Padre Fra Giovanni Premuda, Lettore. II Padre Fra Innocentio Pencini, Lettore. II Padre Fra Nicolo Gariboldi. II Padre Fra Antonio Moretti. II Padre Fra Giorgio Righetti, Predicatore Generale. Fra Gio. Pietro Bortoletti. Fra Giorgio Marturazza. Fra Serafino Ciotti. Fra Rimondo Redoi. Fra Camillo Nascimben. Fra Tomaso Rugolo. Fra Marin Lazaroni. Tutti li sopranominati M*" R**' Padri, presenti, che hanno facolta et voce in detto T)ocuments. IV. 265 loro Venerando Capitolo, et rappresentanti, dissero, la maggior parte di esso, Et spontanea et Volontariamente per nome di detto loro Venerando Monastero, et successor! di quello in perpetuo, hanno dato et concesso si come veram'* in virtu della Parte presa, dissero, nel loro Consiglio sotto di trenta Decembre passato, qui a piedi registrata, et in virtu del prescnte publico instrumento dajio et liberamente in perpetuo concedono alii ante- detti Mag'^^' S" Marco Ginami, Bernardo Giunti et Paulo Baglioni, necnon alii S" Giulio Donadei, I' altro dei doi Consiglieri, Francesco Baba, 1' altro dei doi Sinnici, Zuanne Vidali di Zonta et Zuanne Maria Misserini, Scrivan, tutti qui presenti, che con 1' auttorita a loro ultimamente concessa, per parte presa nel detto loro Capitolo General sotto di tredici Instante, et rattifficata per I' Officio degl' 111'"' S"^' Proveditori di Commun il giormcj d' hoggi, per nonie di detta loro Universita Compagni et Successor! di essa stipulano et accettano, Un Magazeno di Muro a pepian, posto et situato nel primo Claustro del detto loro Venerando Monastero, sotto il Novitiato, contiguo ad un' altro simile da essi M'" R*^' Padri concesso alia Scola dei Specchieri di questa Citta sotto di venticinque Ottobre passato ; Per abellimento del qual Magazeno et per special commodo di detta Universita, detti M*" R*^' Padri per nome di detto loro Monastero et successor! di esso, hanno contentato et contentano, che detta Universita possi et vaglia quello far fabricare, con porte, balconi et altre cose necessarie, come meglio le parera et piacera, mentre pero non venghi interrotto 1' ordine del Claustro et la cominciata Architettura ; cosi che detta Universita con li successor! di essa, possi et vagi! valers! liberamente del detto Magazeno, come sopra concessogli, et di quello disponer come di cosa propria, libera et espedita senza contradittione d' alcuna persona, et specialm''' delli M'" R**' Padri per nome di detto loro Venerando Monastero, et successor! di quello in perpetuo; Ponendo detta Universita et successor! di essa circa il Magazeno come sopra concessogli, in ogni di detto loro Venerando Monastero, et successor! di esso, luoco, ragion, grado stato et essere ; Quella constituendo procuratrice irrevocabile come in cosa propria ; Et concedendogl! percio di detto Magazeno I'attual, corporal et libero possesso ; Cosi che possi et vogli di propria auttorita et senz' altro decreto d'alcun Giudice, in virtu del presente publico instrumento pigliar, et apprender detto possesso, Promettendo in oltre detti M'" R^' Padri per nome di detto loro Monastero et successor! di esso in perpetuo, di mantener et conservar sempre detta Universita et successor! di essa in perpetuo nel quieto et paciffico possesso et godimento di detto Magazeno come sopra in perpetuo concessogli, et di quella difender in ogni caso di molestia contra qualunque contradicenti persone, in Giudicio et fuori, a tutte di detto loro monastero et successor! di esso, spese, danni pericoli et interessi ; Con decchiaratione che se in alcun tempo per causa di riffabricare il detto loro Monastero, o per qual si sia altra causa, fosse necessario anco di gettar a terra il detto Luoco come sopra concessogli, all' hora, et in tal caso, detti Molto R**' Padri per nome di detto loro Monastero et successor! di esso in perpetuo, hanno promesso et promettono, si sono obligat! et si obliganno di conceder a detta Universita un' altro Luoco simile per special commodo et servitio di quella a sottisfattione et gusto particolare pero di detta Universita, et con obligo in oltre a detto Venerando Monastero di bonifficar a detta Universita tutte le spese che convenisse fare per abellimento del Luoco che in tal caso le fosse per detto Monastero concesso ; Et perche 1' Universita et Arte predetta, con Parte presa nel detto loro Capitolo General sotto di vinticinquc Genaro 1639, si e obligata di far Celebrare Messe doi al Mese per un Legato de ducati doicento lasciatogli dalla q S'" Anzola figliuola del q S'^ Constantin di Maggi, relitta in primo voto del q 2 66 The Venetian Printing Press. S"" Pietro Giervason giusto al ponto del Testamento di detta q S" Anzola, et come in detta Parte, registrata nel detto Libro delle Parti di detta Universita, piu particolarmente si legge ; Per tanto li gia detti M'" R"*' Padri per nome di loro Monastero et successori di quello in perpetuo, hanno promesso et promettono, si sono obligati et si obligano, di celebrare et far celebrare le dette vintiquatro Messe all' anno, cioe dodeci all' Altare che dovera per detta Universita esser fabricato, nel detto loro Luoco, come sopra conccssogli, videlicet ogni Seconda Domenica di mese, et le altre dodeci nella loro Veneranda Chiesa all' Altare privileggiato del Crociflsso overo a quegli altri Altari, et in quelli giorni che a loro M'" R'"' Padri meglio gradiranno ; Et all' incontro detti Mag*^' Sig" Marco Ginami, Bernardo Giunti, Paulo Baglioni, Giulio Donadei, Francesco Baba, Zuanne Vidali, et Zuan Maria Misserini per nome di detta loro Universita et successori di essa in perpetuo, hanno promesso et promettono, si sono obligati et si obligano, di dar, pagar et prontamente ogn' anno iinito in perpetuo contribuire sive corrispondere al detto Venerando Monastero dei detti M'" R''' Padri di Santi Giovanni e Paulo, una recognitione sive elemosina de ducati trentasei correnti, da lire sei e soldi quatro per ducato, cioe Ducati trenta per la concessione perpetua di detto Magazeno, et gli altri Ducati sei per 1' obligo predetto di celebrare perpetuamente le dette vintiquatro Messe ogn' anno; da principiarsi il di primo Agosto prossimo, et finir debbi il di ultimo di Luglio 1643, venturo ; et cosi d' anno in anno finito in perpetuo, senz' alcun' immaginabil contradittione, ogn' eccettione et cavillatione rimmossa ; Et quando che, per qualunque impensato accidente, mancasse 1' Universita predetta, overo che quella, con li Successori di essa, fosse deffetiva per qualche tempo considerevole di contribuire la detta corrisponsione annua perpetua al detto Venerando Monastero, all' hora et in tal caso li gia detti M'° R*^' Padri restino, et restar debbino liberi, et assoluti Patroni, come erano avanti la stipulazione del presente instrumento, non solo del detto Luoco ma anco degli abellimenti di esso affisi nel muro, potendolo nel detto caso tener per loro uso particolare, overo liberamente concederlo a chi piu le parera et piacera ; con patto special et espresso fra dette Parti fermamente stabilito, che quando detta Universita sive Legitimi Intervenienti di quella assignassero al detto Venerando Monastero nell' Officio 111*"" della Cecca di quest' inclita Citta, overo in altro Luoco sicuro et di consenso del detto Monastero tanto capitale ivi esistente quanto che detti M'° R**' Padri potessero riscuoter ogn' anno li detti ducati trenta sei correnti, per la corrisponsione annua perpetua sopradetta, overo quando la detta Cecca s' affrancasse, investissero detto Capitale in un buon fondo idoneo, et sicuro, con il consenso del detto monastero, per la qual' investita riscuotesse similmente detti ducati trenta sei annul, ma pero con la perpetua manutentione sempre et in ogni caso di essa Universita ; all' hora, et in tali casi, detta Universita con li successori di essa resti, et restar debbi, a fatto libera et disobligata dalla detta corrisponsione annua, et goder debbi perpetuamente il detto Luoco ut supra concessogli, senz' alcun' immaginabil oppositione ; et con espressa etiam decchiaratione che 1' andito del Claustro dirimpetto al detto Luoco, come sopra per detti M'" R**' Padri a detta Universita concesso resti, et restar debbi sempre libero, disoccupato et senz' alcun immaginabil impedimento ; Per manutentione et osservanza delle quali tutte cose nel presente publico instrumento di conventione et accordo contenute, tanto detti M'° R**' Padri per nome di detto loro Venerando Monastero et successori di quello, quanto detti S" Ginami, Giunti, Baglioni, Donadei, Baba, Vidali et Misserini per nome di loro Universita et successori di essa, in perpetuo, hanno obligate et hippothecato, obligano et hippotheccano tutti et cadauni beni mobili et immobili. Documents. tV. 26y present! et futuri, in qualunque luoco posti et esistenti, Pregando me Nodaro a doverne far il presente publico instrumento. A£iu7n Venetiis. In Sacristia Ecclesire suprascriptorum admodum Rever'^"'^""' Patrum San6torum loannis et Pauli, Presentibus ad prediiSa Perillustre et excellente Domino Paschalino Giavanelli filio Perillustris Domini Antonii, Medico Phisico Veneto, et Domino Carlo Filago filio Domini Lodovici de Rodigio, Testibus ad haec specialiter vocatis et rog. Stephanus Sala q D""' D Laurentii publica au(Storitate Venetiarum Not" de praem"* rog*^ scripsi, publicavi, meque hie in iidem subs" et signavi. A di 28 Marzo 1 664. Conoscendosi molto proprio et adequato al Servitio dell' Universita de Librari e Stampatori, e con il riguardo al culto del Sig"' Iddio, non sii permesso a chi si sii il giorno di Festa metter fuori Libri d' alcuna sorte che rende scandolo et poco decoro, et anco per ovviar alii dispendii et incomodi causati quotidianamente per tali disordini alia detta Universita, percio 1' 111'^' SS" Ger"" Zen, Aim" Barbaro et Ant° Molin Prov'' di Co : invigilando alia conservatione delle Leggi in tal proposito essistenti nella matricola di detta Universita, et inherendo alia parte 16 Lug" 1598 stanno Terminando Terminato che siino casse e nulletutte le licenze sin hora concesse a chi si sia, essendo risoluta volonta di SS. SS. 111'"'^ che siano santificate le Feste et osservati li decritti concernenti in tal proposito ; et perche vi sono alcuni poveri librari SS. SS. 111'"^ hanno terminato che il prior di detta Universita possi conceder licenza a qualche povero matricolato giusto alia Terminatione di SS. SS. Ill"'*' die 18 Zug° 1 61 3, et confirma- tione seguita li 20 Ag'° successivamente in 40 C. N. j alia quale in tutto et con tutto haver si debba 1' intiera esecutione ; qual licenza concessa dovera esser approbata et sottoscritta almeno da Due di SS. SS. 111"'*. Non intendendosi pero che possi poner fuori altro che Libri Spiritual! giusto alle Leggi in penna alii contrafacenti della perdita dei Libri et decaduti ipso fa6to di detta licenza ; et se vi fosse alcuno ardito et temerario che in onta di questa terminatione volesse metter fuori le Feste, cadino in pena della perdita de Libri che li saranno ritrovati et altre penne ad arbitrio della Giustitia, da esser il tutto Decciso giusto le Leggi ; et la presente sia registrata nella Matricola di detta Universita et letta in ogni Cap'° Gen'''^ a chiara intelligenza di Cadauno. GiRMo Zen Prov de Co : Almoro Barbaro P. d Co : Ant" Molin Pr d Co: 268 The Venetian Printing Press. Die II Genaro 1665. No. 24. L' 111"" S" Alvise Venier et Ascanio Giustinia Honorandi P" d Comun udita 1' instanza di bonifacio Ciera con la quale ha rapresentato li pregiudicii che trovano per occasione dal esser prorogati li tempi delli privileggi della stampa de libri da quelle persone che non sono li med'"' autori, essendoci con abuso introdoto che benche il med" autore non facia alcuna instanza, ad ogni modo questi tali si arogano autorita di volar loro stessi appogiarsi li stessi privileggi di far stampare per se stessi li libri d' altri autori, il che non dovendosi tollerare, anzi essendo di necessita fame particolar provisione per beneficio universale di tutta 1' arte de Libreri et Stampatori, per tanto SS. Ill'"" per la presente terminatione hanno concesso et terminano, che fenito il tempo concesso, al proprio autore non ardisca alcun altro appropriar a se stesso libri d' alcuna sorte per farli stampare a suo utile et beneficio, ne vaglia alcun privileggio se non de Manuscriti, et cio sotto pena di D 200 applicati al escavacion de Rii di questa Citta, oltre altri D. 20 da esser applicati al denonciante secreto, se ne sara, se non, alii ministri farano 1' esecutione et altre pene ad arbitrio della Giustitia, et cio affinche li detti Stampatori et Libreri possino universalmente tra loro haver quel beneficio et utile che li vien permesso dalle stampe et spese de med"" libri. 1688. II Gennaro. ^fo. 25. The Presidents of the Collegio della Militia da Mar — seeing that the Gastaldi of the Guilds burden their brethren with excessive taxation by bringing to this office lists which omit the names of many members, and thereby inducing the President to sandlion a higher taxation per head than is necessary — order that all sanations shall be issued for the future on a printed form whereon shall appear the amount of money required. Fifteen days must elapse between the presentation of the amount of the proposed tax and the ratification of the same, during which days the members of the Guild may appeal. Marc Antonio Moresini. Marco Loredan. 1704. 21 Settembre. No. 26. Osservando gl' Illustrissimi et Eccellentissimi Signori RefFormatori dello Studio di Padoa che contro il tenor de' Publici Decreti, et in particolare di quello 24 Settembre 1653, si prendono molti Librari e Stampatori temerariamente liberta di ristampare Libri, Canzoni, et altre carte senz' impetrarne la debita licenza dal magistrato, pero r Eccellenze loro, conoscendo perniciosissimo il disordine, hanno in ordine al pre- accenato Decreto terminate, et terminando comandato che non possino ristamparsi Libri, Canzoni, ne altre Carte in questa Dominante senza precedente licenza del loro magistrato, in pena a Contrafacienti, oltre la perdita dell' opere ristampate, d' altre afflittive et pecuniarie che pareranno all' Eccellenze loro, ordinando, che la presente Documents. TV. 269 Tcrminatione sia registrata nella Mariegola dc Librari et Stampatori per la sua pontuale, et inviolabile essecutione. Ferigo Marcello Proc. Reffbr. GiR. Venier Cav. Proc. Reffor. Marin Zorzi RefFormator Agostino Gadaldini Segr. 1704. 4 Ottobre. 27. Rappresentando il Priore e Compagni dell' Arte de Librari e Stampatori invalso r abuso che molti Lavoranti, et Matricolati, o Capi Mistri, che servono per Lavoranti, Compositori, Torcolari, etaltri serventi, ches' essercittano nelle Botteghe de Stampatori e Librari, vanno difFetivi, et Debitori delleTanse, che d' anno in anno vengono imposte dalla loro Universita, come pure di Luminarie et altre Gravezze, di maniera che si rendono, e per la lunghezza del tempo e per la renitenza loro, inesigibili, con pregiudicio non solo al Publico interesse per la Tansa insensibile, e Gravezze spettanti all' Universita medesima, ma anche alia specialita de Priori dell' Arte che devono soccom- bere all' Esborso, e col proprio Denaro supplire a pagamenti de' Salariati, et altri, ch' occorressero. Chiamato pero il zelo dell' Illustrissimi et Eccellentissimi Signori RefFormatori dello Studio di Padova a provedereaquesto esentialissimo disordine, hanno con la presente terminate e terminando comandato, che tutti i Matricolati, Capi Mistri, Stampadori, Librari et altri che fanno lavorare cosi in Casa come fuori di Casa, tanto di stampe che di legar Libri, debbano al presente et in avvenire trattenere a quelli che rissultassero debitori delle preaccennate nature di maggior summa di Ducati cinque, Libre due alia Settimana sino all' estintione del debito loro, et a gl' altri che non eccedessero li Ducati cinque di Debito, Lira una alia Settimana. Li sudetti denari doveranno di Mese in Mese essere esborsati a Priori dell' Arte pro tempore ad essere posti in Cassa sotto tre mani de Chiavi, giusta li Capitoli dell' Universita sotto pena a detti Matricolati et altri come sopra che contrafacessero, di pagar del proprio, e de Ducati 25, da essere levati dal Magistrate, et applicati ad arbitrio di loro Eccellenze : E perche resti la presente Tcrminatione pontualmente osservata, non possi darsi ne riceversi lavoro alcuno, se prima da Lavoranti et altri non sara portata fede de gl' attuali Priori che giustifichi se vi sia o non vi sia Debito, et la summa precisa dello stesso, da essere custodito da quel Libraro o Stampatore che dara da lavorare, e cio sotto le sudette pene a chi contravenisse. Et la presente sia stampata et registrata nella Mariegola dell' Arte a chiara intelligenza di cadauno. Ferigo Marcello Proc. Reffor. GiROL. Venier Kav. Proc. Reff. Marin Zorzi Refformator. Agostino Gadaldini Segr. 1704. II Ottobre. In Pregad'i. 28. Confirmation of the above. N N 270 The Venetian Printing Press. 1704. 10 Ombre. No. 29. Gl' Illustrissimi et Eccellentissimi Signori RefFormatori dello Studio di Padova, inherendo al Decreto dell' Eccellentissimo Senate de 11 Maggio 1603, et attese r humilissime Instanze del Prior e Compagni dell' Arte de Librari e Stampatori di questa Citta, hanno con la presente terminato, et terminando comandato, che volendo personne non Matricolate stampare alcun Libro in questa Dominante per contrattarlo, debbano pagar per ogni Balla di 10 Risme, come resta dal medesimo Decreto prescritto, Grossi otto air Arte sopradetta, in pena a qualunque contrafaciente della perdita dell' opere da essere divise giusta le Leggi. E perche conviene, che non resti defraudata 1' Universita di tale contributione, ch' e giusta, e che per il Decreto medesimo serve per sostentamento delle molte sue Spese, e della Gravezza del Galeotto, alia quale non soggiacciono li non Matricolati, siano parimente tenuti tutti li Librari e Stampatori dar in nota al Priore e Banca tutte r Opere, che al presente si stampassero, o ristampassero, o si facessero stampare o ristampare da Particolari non Matricolati, col numero de' Fogli, rimosso qualunque concerto o Accordo che clandestinamente corresse con altri Nomi, in pena di pagar del proprio li sudetti otto Grossi per Balla, e di Ducati 25 da esser applicati ad arbitrio dell' Eccellenze loro. Et la presente sia stampata, e fattone registro nella Mariegola dell' Arte. Ferigo Mar cello Proc. Reffor. GiROL. Venier Kav. Proc. RefFor. Marin Zorzi Refformator. Agostino Gadaldini Segretario. A di 25 Ottobre I 704. Publicate sopra le Scale di S. Marco, e di Rialto per Zuanne Pizzolato Comandador di sue Eccellenze. 20 Jpr'tle 1 700. No. 30. The Proveditori di Comun, for the better preservation of Religion and for the good government of the Guilds recommended to their diligence, decree that: 1. Whereas in conformity w^ith the order of 21 July, 1699, a public book, " sive catastico," has been opened, in which the income, expenditure, and property of the Guilds is registered ; the Wardens, Gastaldi, or other heads of the Guilds are on their side to draw up an inventory of the income, expenditure, and property of their Guilds, and to bring it to this office to be compared with the Catastico. The Gastaldi, on their election, are to sign a receipt for the property named in this Inventory. The Gastaldi, at close of their term of office and before the Syndics pass their accounts, shall be obliged to make good any deficiencies in the Inventory. 2. In Chapter and Banca many resolutions are passed in a sense opposed to the standing orders, and are not brought to this office for ratification till many months and Documents. IV. 271 sometimes years have elapsed since the date of their passing ; in future all resolutions are to be submitted to this office within eight days after the meeting of the Chapter or Banca in which they were passed, under penalty of a fine amounting to fifty ducats. 3. Many salaried officials of the Guilds, as " Quadernieri, Nonzoli, Casselanti et altri," accept office " senza pieggeria di buon maneggio;" for the future within fifteen days of their elecSlion these officials shall deposit their caution money in this office and receive a certificate from our Notary that they have done so, under pain of a fine amounting to twenty-five ducats. 4. Many ex-officials of the Guilds, their ineligibility notwithstanding, are re- elected to office ; in future anyone who proposes a man who is ineligible shall be fined fifty ducats. These orders to be registered in the Mariegole of the Guilds. Mar' Antonio Molin. Gio : Antonio Moresini. Germo Foscarini. 13 Settembre 1714. 31. The Proveditori di Comun order — 1. That noGastaldo or Head of a Guild shall convoke a Chapter, either General or Bancal, without obtaining permission printed on a form wherein shall appear all the business to be dealt with in the said Chapter. Our Secretary shall ratify no Chapter held without such permission. 2. The rules as to ineligibility are to be scrupulously observed. 3. The Heads of Guilds shall pay their caution money before entering office. 4. The three keys of the strong-box to be kept, one by the Gastaldo, one by the Vicar, and one by the elder Sindico. 5. The paid officials to be elefted on the vote of two-thirds, not of the half, of the Chapter. 6. In cases where the Nonzolo is to have a voice in the management of the Banca, he must deposit a caution, which caution must be renewed every five years. The above order to be registered in the Mariegole of the Guilds, " stampata dal Pinelli et aggiunta al libro e raccolta delle altre parti." Andrea Vendramin. Agustin Contarini. Daniel Dolfin. Gio Antonio Albingoni(?) Nod. 1 7 16. 30 Giugno. 3^. Rilevato dagl' 111""' ed Ecc™' Sig" Reformatori dello Studio di Padova andar presentamente involendo uno grave disordine, che quantunque venga da un Revisore negata la Licenza della Stampa, e Ristampa de un Libro per 1' eccezioni che la di lui attenzione s' e creduto in obbligo di farle, si prende in ogni modo 1' Autore o il Stampatore la Liberta di riccurrere ad altro revisore per conseguirne 1' intento. L' Ecc'" 272 'The Venetian Printing Press. loro, conoscendo opportune di troncare il progresso a tale pernicioso inconveniente, hanno terminate Che fatte L' Osservazioni del Libro che sara presentato al Revisore per la Licenza della stampa o ristampa, sia egli tenuto nello stesso far nota delle eccezioni che havesse in esso rimarcate, e di raccoglerle anche in suo particolar foglio diretto al Segretario del Magistrate, con esprimere li motivi che lo rendono persuaso a disapprovare in tutto o in parte il Libro medesimo. Che ricevuta dal Segretario la nota stessa sia egli tenuto far tener copia delle eccezioni medesime agli altri Revisori, perche con tal lume debbono riggetare 1' istanze che le fossero fatte per la concessione della stampa o ristampa, restando al solo Magistrate 1' adite del ricorse per dipendere intieramente dall' Auterita e Prudenza dell' Ecc^*" lore ordinando cosi doversi annotare. Che della presente Terminazione sia data copia a' Revisori medesimi, a' Librari, e Stampateri per Lume e per 1' esecutione. GiROLAMO Renier K' Proc. Marino Zorzi Lorenzo Tiepolo K"" Proc. Agostino Gadaldini Seg"". 3 Ottobre I Jig. No. 33. The Provediteri di Cemun. The Senate by a decree of 12th December, 1716, confirming a previous decree of 6th November, 1648, ordered all the guilds of the city to contribute to the support of the nuns from Candia, at the rate of one ducat a year for each guild, which subven- tion gave a total of three hundred and fifty ducats applied to the support of four nuns and their chaplain for life, and after their death to the Hospital for Soldiers established on the island of San Servolo, and any surplus to the Convent of the Convertite on the Giudecca. The Provediteri find that many Guilds are deep in debt for this subvention ; and, in order to facilitate the payment thereof, they decree that All Guilds for the future shall pay one ducat a year into the "Cassa dell' Escavation," in the office of this magistracy. All Guilds that are in debt may extinguish that debt by a yearly payment of two ducats. These payments fall due at the end of August each year. After that date the fine for non-payment shall be at the rate of twenty-five per cent., or one lira eleven soldi a ducat. This decree to be registered in the Mariegele of the Guilds. Gerolemo Polani Gerolemo da Mula FiLipPo Antonio Boldu. GiULio Bonis loco Not, Documents. IV. 273 Laus B. M. V. et Joanni de Deo. a di P"'" Jpril 1695. No. 34. A list of the members of the Guild at the above date, two hundred and ninety in number. Nota de Matricolati che si trovano essere al presente, e che intrarano in avenire. Judging as far as one can by the writing, the number of members at the date of opening the Hst was eighty-one/ I Decembre 1727, D' ordine degl' 111'^' et Ecc""' Sig' Press' et Ag" al ColP della Militia da Mar et per esecutione di parte dell' Ecceirio Sen" 22 Nov. 1727, si da not* a voi Gastaldo dell' Arte de Libreri a Stampa come I'Arte vostra e statta caratata per 1' Armar delle Galerre Galeotti n" trenta due, sop" quali dovera a piiio Marzo pros" venturo 1728, correre la Tansa Ins*" a detta vostra Arte in rag" di ducati 6 v.c. per Galeotto, da esser di mesi tre in mesi tre antecipa'^ da voi e successori vos' contata in Cassa del pnte Mag" et all' occorenze pur dell' Armar per q** portione quello vi spetta. Anto Bragadin Nod". 1727. 4 Settembre, Avendo rilevato gl' 111"" et Ecc'"' RefF' dello Studio di Padova, che alcuni Librari, col mandato rilasciato dal loro Magistrato per la licenza della stampa d' un libro, si prendono la liberta, dopo il corso de molti anni, che n' e seguita la prima stampa, di fame del medemo altre ristampe, a loro arbitrio, e senza altro mandato di licenza, et conoscendo opportuno troncare il disordine e 1' abuso invalso, hanno terminato che in- tendendo alcun libraro o stampatore ristampare lo stesso libro, dopo lo spazio di anni quattro sia obbligato a ricevere nuovo mandato per la licenza, previa la fede del Revisore deputato, sotto le pene pecuniarie che pareranno alle Ecc^'' loro. E della presente Terminatione sia data copia al Priore de Librari perche ne segua il Registro nella Mariegola a chiara intelligenza di Cadauno per la sua pontuale esecuzione. Carlo Ruzini K"" e Proc. Alvise Pisani K"" e Proc. GlO PlETRO PaSQUALIGO. Agostino Gadaldini Seg"". 1728. 4 Luglio. No. 37. Essendo stato da Antonio Mora stampatore senza la dovuta licenza, e in contra- venzione de* Publici divieti, ristampata et venduta per la Pubblica Piazza la Carta ^ The names in this list are contained in the Catalogue of Venetian Printers, Documents V. 274 '^^^^ Venetian Printing Press. intitolata Novissima istor'ta della Fondaz'ione delF inclita Citta di Venecia con la Nascita^ Vita e Morte di Pilato^ per gl' 111'"- et Ecc"" SS" Refformatori dello Studio di Padova attesa la di lui miscrabile poverta, et mitius agendo con la facolta che tengono da' Pubblici Decreti di devenire summariamente a pene afflitive e pecuniarie, hanno condannato lo stesso in un candellotto di Cera di libbre una applicato alia Scuola dc' Librari e Stampatori, dovendo della presente condanna esserne fatto nella medema registro per documento ad ognuno et ad intelligenza universale, che in casi simili di contravenzione si procedera a piu pesanti castighi, ordinando cosi doversi annotare. Gio : Francesco Morosini Kav. Alvise Pisani Kav, Proc. PiETRO Grimani Kav. Proc. Agostino Gadaldini Seg"", 1725. 15 Gennaro. No. 38. Ordini degl' 111'"' et Eccmi SS'' Rifformatori dello Studio di Padova per regola delle Stampe, Stampatori et Librari di Venezia. In conformita di quanto dispongono le Leggi. Considerata fra 1' Arti principali, che accrescono splendore,et utile alia Dominante, anco quella della stampa, vi dono la Publica Potesta il suo Sovrano Patrocinio, e furono anco con providi decreti dell' Ecc""" Senato e con prudenti Terminationi del Magistrato degl' Illmi et Eccmi SS''' Rifformatori dello Studio di Padova, a' quali ne resta demandatala sopraintendenza, stabilite di tempo in tempo Regole aggiustate alia sua felice susistenza e diretione ; nello scorgersi pero, che dalla innoservanza delle medeme, e dalla facilita delle contraventioni vadano nel lavoro delle stampe invalendo li disordini, e cib che si rende degno di riflesso, siasi avanzata la temeraria rilasciatezza d' alcuni Librari di far uscire da' Torchii Libri, Carte minute, et altre opere senza le dovute Licenze, e senza le prescritte Revisioni, et approvazioni che riguardano la Santa Fede Cattolica, 1' interesse de Prencipi, e buoni Costumi, ha creduto opportuno la Maturita et il zelo dt E.E. loro di raccogliere ad universale notizia, et intelligenza de medemi Librari e Stampatori nella presente Terminazione 1' esentiale delle Leggi che contengono gl' ordini concernenti 1' intraprendere le Stampe, e 1' eseguirle, quali oblighi corrano doppo terminate, e li Privilegii dalla Publica Munificenza accordati, cosi che senza punto derogare all' altre Leggi in tal proposito disponenti, che s' intendano ferme nel loro vigore, ravvivata 1' esecutione puntuale et intiera delle Publiche prescrittioni, sia troncato il pernicioso corso agli Inconvenienti, e tutto conspiri a rimettere nella sua antica estimatione e floridezza 1' Arte medema. Revisions avanti la Stampa. Che in ordine a quanto viene Decretato dalle Parti dell' Ecc'"° Senato 1 1 Maggio 1603 e 1653, 24 Settembre et altri ancora, qualunque Libro, Opera e Compositione qualunque siasi, et in ogni materia, niuna ecettuata, da stamparsi o ristamparsi debba esser da Stampatori e Librari Matricolati, e da ogni altro che vora far stampare o ristampare, fatta vedere da uno delli Revisori deputati da SS. EE. perche dal medesimo Documents. IV. 275 con la diligenza, che si deve, sia riveduta, et esaminata, per quelle concerne 1' interesse de' Prencipi, e buoni costumi, per la licenza della stampa o ristampa. Venendo da un Revisore negata la licenza della Stampa o ristampa di alcun Libro, per quelle eccettioni che la di lui attentione vi facesse, non possa 1' Autore o stampa- tore ricorrere ad altro Revisore per conseguir 1' intento, restando 1' adito del ricorso al solo Magistrate di SS. E.E. Dovendo in tal caso il Revisore far tenere una nota del titolo del Libro al Secretario del Magistrate, il quale ne dovra far tenere copia agli altri Revisori, perche con tal lume debbano rigettare 1' instanze che gli fossero fatte per la concessione della Stampa, o ristampa del Libro stesso, et in resto con le formalita in tutto, come nella Terminatione del Magistrate 30 Gennare 1716. Se il compositore giudicasse che il sue Libre avesse bisogno d' alcuna Mutaziene o Aggiunta, non possa farla senza essere quella riveduta et apprevata, come sopra. Licenze dopo la Revisione. Che in ordine alia precitata Parte 24 Settembre 1653 et alia Terminatione di lore E.E. de di 21 Settembre 1704 confermata con suseguente Decreto dell' Ecc'"'' Senato 27 Settembre medeme, non possa alcuno delli Stampatori principiare a far compesitione alcuna di Stampa, ne meno metter in Tercelo, o stampare qualunque sorte di Libro, Opera, et Compositiene, se prima non havera efFettivamente ettenutala Fede ordinaria dal P. Inquisitore, con la quale apprevi il Libre et 1' Opera per quanto spetta alia Cattelica Religione, e la Fede da une delli Revisori Deputati, che non vi sia cosa alcuna centre Prencipi, e buoni Costumi, e poscia, col mezzo d' esse Fedi, il mandate dal Secretario di lore E.E. sottoscritte almene da due d' essi giusta le Leggi, con il quale all' hora e non prima, gli resti concessa la Licenza di poter far la stampa d' esse Libro, Opera o Compositiene qualunque si fosse, e questo sette le pene che pareranno ad essi Rifformateri. Per la Stampa pero delle cose minute, e di peco memento, come Elogi, Senetti, Canzoni, e cose simili, che non eccedane il num. di fogli tre, deppe esser state licen- ziate dal P. Inquisitore, bastera che previa la Revisione, siano sottoscritte dal Reviser e dal Secretario senza obblige di prender il mandate de Rifformateri, giusto il Decreto dell' Ecc"^° Senato 1696, 25 Ottobre, e giusto il praticate in ordine al medeme. Doveranno li Patroni delle Stamparie Matricelati tener in filza tutti li Mandati de Rifformateri, che avessero riportati per la Licenza della Stampa, accio inegni eccorenza possa sapersi con certezza, se quanto e uscite da qualunque Stamperia, sia fatte servatis servandis in cenformita delle Leggi. Corretione per la Stampa. Per la Corretione della Stampa inherendo S.S. E.E. a quanto resta disposto e co- mandate dtt Ecc"^° Senate 1603, ^^ Maggie, e Terminatione esecutiva del Magistrate di Rifformateri 1614, 29 Ottobre, hanne ordinate quanto segue. Tutti gli Stampatori e Librari Matricelati che veranne stampare, o ristampare, e far stampare alcuna Opera siano obbligati di far vedere prima al Corettere 1' Essemplare del quale veranne servirsi per dilligentemente coreggere ogni incorettione che in esse si trovasse. 276 The Venetian Frinting Press. Siano tenuti di volta in volta far leggere le Forme in piombo con dilligenza dalli Compositori, e farle ascoltare, o dalli Proti, o da altre persone sufficienti, perche la prima Corettione sia fatta in detto incontro su la forma, e doppo tirato il Foglio in Torcolo farquello vedere dal Corettore, dal quale debbano esser corretti gl' errori, che trovera in detto Foglio, e poi si abbia a tirare il secondo per assicurarsi che siano stati acconci e cancellati, E perche il Magistrato abbia la certezza della sufficienza dei Corettori, doveranno in avvenire li Corettori della Stamparie darsi in nota al Magistrato dell' Eccellenze loro. Nella St amp a. Debbano quelli, che stamperanno, ristamperanno, o faranno stampare servirsl di Maestri di Stampa conosciuti per sufficienti dalli Deputati dell' Arte. Debbano servirsi di belli Caratteri, e buoni Inchiostri, in modo in modo che li Libri non solo siano corretti, ma ben improntati, netti, e leggibili. Si servano di bella e buona Carta, con Colla sufficiente, la quale sia di peso pro- portionato alia qualita de Libri che averanno a stampare, la quale ritenga 1' Inchiostro, e non trapassi ne scompisi in modo alcuno giusta la Parte dell' Ecc'"" Senato 4 Giugno 1537, e sotto le pene in quella statuite. Siano tenuti stampare in principio di cadun Libro il Mandato di Licenza de RifFormatori, at in fine 1' Errata. Siano tenuti il Priore de Librari e Stampatori, e quelli della Banca, che saranno di tempo in tempo, andar speso vedendo et osservando se vi sia la necessaria abilita negl' Operaii, e se suppliscano alii requisiti del Lavoro, nel metter insieme buoni Caratteri, usare buoni Inchiostri, Carte perfette, e farsi buone Correttioni, e riferir tutto pontual- mente a Rifformatori ogni mese, perche possino essi andar applicando a misura de disordini, quel Rimedii e Castighi, che stimeranno giusti, in conformita di quanto resta disposto del preacenato Decreto 1603, ii Maggio, e susseguente 1653, 24 Settembre. Doppo la Stampa. Siano obbligati li Stampatori doppo terminata la Stampa de Libri, raccoglier, e con- servar appresso di se, almeno per il tempo d' un anno, gli stessi Originali, che saranno stati riveduti dal P. Inquisitore, e dalli Revisori Deputati, perche in questo fratempo possano con 1' essistenza de medemi conoscere le Contrafattioni, e massime se doppo la Revisione fatta di essi, prima d' esser gli concessa la Licenza di stamparli, sara stata aggiunta o levata alcuna cosa, e postane alcun' altra di quelle saranno state cancellate o depennate dalli Revisori, e cio conformandosi alia precitata Legge 1603, 11 Maggio. Se nello spatio di mesi quattro susseguenti alia Data delle sudette Fedi, lo Stampa- tore, che 1' avera ottenute, non avra principiata e progredita la stampa, possa ogn' altro stampatore, che voglia stampare quel Libro, ricercar al Secretario Mandato per poter stampare lo stesso Libro, che gli dovra esser rilasciato, e cio con 1' oggetto di divertire le collusioni a pregiuditio degli Stampatori di questa Citta, e vantaggio de Forastieri. Terminate 1' anno doppo la Data deila Fede, possa ogni uno, che voglia stampare il medemo Libro, sodisfarsi a suo beneplacito, previa pero la permissione de Rifforma- tori, e come nella precitata Legge 1653, 24 Settembre. Documents. IV. 277 In ordine a piu Decreti dell' Ecc""" Senate, e Terminationi del Magistrate 24 Settenibre 1680, e 9 Marzo 1697, siano tenutigli Stampatori, finita la Stampa, pre- sentare le due prime copie di cadaun Libro legate in Bergamina nella Publica Libraria di Venezia, perche 1' una serva per la stessa, e 1' altra da esser trasmessa nella Libraria di Padova, ne possano publicare ne vendere libro alcuno, se prima non sara statta fatta la consegna come sopra, delle sudette due Copie, sotto pena della confiscatione di tutti li Libri stampati, et altre corporali e pecuniarie, che pareranno a E. E. loro. Nelli lyibri stampati fuori di Venezia, non sia alcuno che ardisca ponere il primo Foglio stampato con 1' iscritione di Stampatore e Citta di Venezia per fargli apparire stampati in questa Citta, sotto pena per il meno di Ducati cento, et altre maggiori, che, avuto riguardo alia qualita delle trasgressioni, pareranno all' E. E. loro, e specialmente della perdita de Libri, li quali Ducati cento saranno applicati al Denonciante, da essere tenuto secreto in conformita in tutto della Legge 1603, 11 Maggio. Perche alle volte vi sono stati alcuni cosi temerarii, che hanno ardito di stampar, e ristampare Libri senza le dovute Licenze in queste Citta, e mentitamente hanno fatto apparire che siano stampati altrove, e come tali sono stati venduti. Rimarcandosi pero di molto peso, e degna di castigo la fraude, che tende egualmente a Publico pregiuditio, e dell' Arte, saranno contro questi giusta la dispositione delle Leggi, ricevute Denontie, e praticate Inquisitioni, e contro li liquidati Colpevoli sara in conformita delle medesime proceduto con ogni rigore, non solo di fargli perdere li Libri, ma di pene pecuniarie et afflitive. E mentre e della Publica Volonta che siano rimossi tutti li pregiuditii all' Arte, e che non siano distratti gli Artefici, ne che escano dalla Dominante, sotto titolo di piombo lavorato, materiali et altri Instrumenti inservienti all' uso delle stampe, doveranno in ogni caso di contrafattione essere eseguiti li Decreti 1602, 20 Febraro, e 1603, 1 1 Maggio. Privileggiati. Se il Privileggiato non dara principle a stanipare 1' Opera Privileggiata nel termine d' un mese, doppo averla data in nota, continuando sino al fine a fame ogni giorno mezzo Foglio almeno (salvo che se mancasse per giusto impedimento da esser conosciuto da quelli della Banca dell' Arte, e da medemi riferito a gl' Ecc'"' SS" Rifformatori) s' intendera per la precitata Legge 1603, 1 1 Maggio, decaduto dal Privilegio, nel quale subintrera quelle, ch' avera date la Denontia, e non v' essendo Denontiante, quello parera all' E. E. lore. Se nelli Libri per li quali si concede a' Matricelati Privileggie si troveranno Errori, quello che avera ottenuto il Privileggie s' intendera senz' altro decaduto dal medemo, giusto il Decreto 1 603, 1 1 Maggio. Se li Libri per li quali si concede a' Matricelati Privileggie riuscirane mal stampati, et improntati, non ben leggibili, e con cattive Carte et Inchiostri, s' intendera il Privi- leggiato incorso nelle pene, che per tale importante et essentiale difetto sono statuite dal' Decreto dell Ecc""" Senate 1537, 4 Giugno, non comprendendosi pero in questo ordine le cose minute sino a Fogli dieci 1' una, come resta nel medemo Decreto dichiarito. Non possa alcuno che ottenesse Grazie e Privileggie per la stampa di Libri, stampare 1' Opere Privileggiate altrove che in Venezia, e stampandole altrove, non gli vaglia la Grazia, ne si possa dimandare Grazia piu d' una volta del medemo Libro. o o No. 278 ^he Venetian Printing Press. Se alcuno in onta del Privileggio, stampasse 1' opere concesse ad altri in Privileggid, tanto stampandole, e faccndole stampare in questa Citta, o fuori, quanto stanipate vendendole in questa Citta o altre Citta, Terre, e Luochi del Dominio, incorrera giusto la Parte 21 Gennaro 1603, nella pena di Ducati 300, da essere divisi come in detta Parte, e cio oltre il perdcre 1' opere stampate, le quali saranno di quello, al di cui Privi- leggio sara stato contrafatto. A preservatione de Privilcggii, c dell' interesse de Privileggiati sara lecito ad ogni Privileggiato, et a quclli dell' Arte dar notizia de Privileggii, col mezzo de suoi Inter- venienti a cadaun Rapprcsentante delle Citta e Luoghi ove fossero Stampatori e Librari, a fine che n' apparisca memoria in quelle Cancellarie. Volendo il Privileggiato far intimare a Stampatori e Librari, e regtstrare W suo Privileggio in alcuna di quelle Cancellarie, non possano essere tolti piu di Soldi 40 per cadauno, come resta disposto nel preacennato Decreto 1603, 21 Gennaro. Potendosi il Libro Privileggiato, come alcune volte e succeduto, ristampsfe ir> Luoghi esteri, et introdursi in questa Citta, e Stato, et vendersi in fraude del Privileggio, e con grave pregiuditio del Privileggiato ; a preservatione pero dell' uno e dell' altrd, mentre resta Decretato dalla Parte 24 Settembre 1653, quanto col Capitolo 6 occorre, dovera essere questa eseguita, cosi che tali Libri siano del tutto Banditi dallo Stato, e se ne capitassero per via alcuna non possa il Deputato all' Estratione de Libri dalla Dogana licenziarli, si che siano estrati dal Luogo ove saranno recapitati, ne il Secretario fargli il Mandato per venderli, ma siano confiscati, e perduti, et in oltre giusta detta Parte puniti quelli a' quali saranno diretti, come li RifFormatori stimeranno adequate ai termins di Giustitia. Per le concessioni poi, che fossero supplicate de Privileggii d' Opere stampate ne Stati Esteri, sia a Carico del Secretario del Magistrato di raccordare nell' Informazioiiiy che saranno dall' E. E. loro prodotte, 1' esecutione del Decreto 1603, 1 1 Maggio, percher le Ballottationi di tali Privileggii abbiano a farsi con li cinque sesti dell' Ecc"'" Coleggio ridotto al suo intiero numero, e del Senato ridotto dalli i8q in su, come resta dal medemo prescritto. E la presente Terminatione sia stampata, e intimata a cadauno Stampatore e Libraro, con ordine ad ogni uno di tenerla semprc affissa nelle Ipro ^tamparie, ^ Libr^rie, affinche non possa da alcuno esserne pretesa ignoranza. Dat. li 15 Gennaro 1725. Gio : Franco Morosini Kav. Rifformator. Andrea Soranzo Proc. Rifformator. PiETRo Grimani Kav. Proc. Rifformator. Agostino Gadaldini Segr. J di 5 Giugno 1 730. 39- Si e resa cosi osservabile la liberta che si prendono alcuni Auttori di Libri, Stam- patori, e Librari di contravenire, nel proposito della Revisione di medesimi, a quanta fu dalla prudenza degl' 111"" et Ecc'"' Signori Refformatori dello Studio di Padoa prescritto, con Terminazione di 30 Gennaro 171 6 e 15 Gennaro 1725, che trovano necessario per troncare il corso alia gravita del disordine che va invalendo, ravvivarne con la presente la dovuta esecutione. Essenzialissimo e il punto, che tutti H Libri, Opere ? Composizioni, in ogni materia, niuna ccccttuata, che saranno per stamp^ixsi o ibocuments. iV. 279 ristamparsi, devono essere, prima che escano dalle stampe, in vigore delle Leggi, per li riguardi di Principi, e buoni Costumi, riveduti, e mentre a questa importante incom- benza, in ordine a Decreti dell' Ecc""" Senato 1603, 11 Maggio, e 1653, ^4 Settembre, si trovano destinati soggetti d' integrita, virtu et esperienza col titolo di Deputati alia Revisione, restano anche incaricati a diligentemente praticarla, sopra qualunque Libro, Opera e Coniposizione che le sara presentata, ne rilevando cosa alcuna contraria alle loro inspezioni, formeranno con chiare e distinte espressioni loro attestato, mentre dallo stesso dipende il rilascio del Mandato del Secretario, e susseguente sottoscrizione del Magistrate, per la Licenza della Stampa. Nel caso che da' essi Deputati si rilevasse nelli Libri, Composizioni, et Opere cadute sotto il loro Esame, qualche eccezione, per la quale credessero di non concedere r Attestato, e Fede per la Stampa o ristampa, sia e s' intenda prohibito agl' Auttori, Stampatori, e Librari, in consonanza delle preacenate Terminazioni, di ricorrere ad altro Revisore per conseguirla, ma sia preciso obbligo d' essi Revisori di far nota nel Libro, Opera e Composizione delle eccezioni che avessero rimarcate, e di raccoglierle in suo particolar Foglio diretto al Secretario del Magistrato, e spiegarle li motivi che lo rendono persuaso a disapprovarle in tutto o in parte. Che ricevuta dal Secretario la nota stessa, sia egli obbligato a far tenere Copia a gl' altri Revisori ; perche con tal lume, abbiano a rigettare \ Instanza per la con- cessione della Stampa, o Ristampa, restando al solo Ecc"^" Magistrato 1 adito del ricorso per le Deliberazioni, che dall' Auttorita e dalla prudenza del medesimo fossero credute opportune. E la presente sia Stampata e consegnata con 1' altre a Deputati alia Revisione, alii Librari e Stampatori, registrata nella loro Mariegola per lume e per 1' esecuzione. Carlo Ruzini Kav. e Proc. "J Andrea Soranzo Proc. VRefFormatori. PiETRo Grimani Kav. Proc. 3 Agostino Gadaldini Seg". 1730. 20 Luglio. Ricevuta sin nel suo nascere sotto il Publico Sovrano Patrocinio 1' Arte della Stampa, reputata fra le Principal!, et utile alia Dominante, et alio Stato, fu anche per la migliore, direttione, et per la piu florida sussistenza munita di provide, e prudenti dispositioni che dall' attentione degl' 111™' et Ecc'"' Sig'' Refformatori dello Studio di Padoa, a quali resta raccomandata s' e trovato necessario raccogliere e ravvivare nella Terminatione di 15 Gennaro 1725. Mentre pero per renderle eseguite, s' e rilevato che ne tempi decorsi sia stato prescielto soggetto d' intelligenza, e pontualita, che con titolo di Presidente alle Stampe ci invigili, scorgono 1' E. E. loro, anco ne present! opportune rinovare la pratica, e con tal oggetto conferire 1' incombenza di Presidente alia Persona del D"^ Gio: Fran™ Pivati, attuale Revisore di Libri, perche con 1' abilita e virtu che possede, habbia ad essercitarla con le Comissioni che saranno in altra Ter- minatione espresse. Carlo Ruzini Kav. Proc. RefFormator. Andrea Soranzo Proc. RefFormator. Gio : Piet": Pas^ualigo RefFormator. Agostino Gadaldini Segr". 280 The Venetian Printing Press. 1730. 20 Luglio. No. 41. Appoggiata dagl' 111™' et Ecc"" Sig'"' Refformatori dello Studio di Padoa alia virtu et habilita del D"^ Gio : Fran'" Pivati Revisore de Libri con Terminatione di questo giorno la Carica di Presidente alle Stampe, resta anco alia di lui attenzione demandata la cura d' invigilare all' esecutione delle Leggi in varii tempi emanate per la migliore direttione dell' Arte stessa, e contenute nella Terminatione 15 Gennaro 1725, che se le consegna in copia portando al Magistratio cio che andasse rilevando et occoresse. Sara sua particolar inspettione sopra le Stampe de Libri che con Decreti e Privilegii dell' Ecc'"" Senato vengono concesse, accudendo che pontualmente e per intiero siano adempite le condizioni prescritte, e de quali glene sara eshibita la copia. A tenore d' essi Decreti dovra esso Presidente andar di tempo in tempo, secondo gl' ordini del Magistrato, rivedendo li Fogli, che si anderanno da cadauno Privileggiato stampando per rincontro se siano conformi al primo Foglio, che sara stato presentato nel Magistrato, e che dovra sempre conservarsi per campion, e se corrispondano in esso gli' oblighi, che tiene d' ottima carta, perfetti caratteri e diligenti correttioni, portando, in case che diversamente risultasse, le relationi all' E. E. loro per gli opportuni com- pensi, onde escano le Stampe nella migliore perfettione e diligenza, con credito dell' Arte e benefitio del Commercio. Per suo honorario dovra da Stampatori che haveranno ottenuto dall' Ecc™" Senato il Privileggio della Stampa, essere al medesimo corrisposto d' ogni Libro, e Tomo d' opera Privileggiata 1' esemplare, onde conquesta honorifica e giusta rettributione resti riconosciuto 1' impiego accurate e puntuale, che dalla di lui nota habilita si confida d' essigere. Carlo Ruzini Kav. Proc. RefFormator. Andrea Soranzo Proc. Refformator. Gio: Piet" Pasqualigo RefFormator. Agostino Gadaldini Segr°. No. 42. Order to the Guild of Booksellers and Printers for the current tax. "cio • s , f Tansa Insensibile . . . d. 2C2. 10 pagheranno -i -n r j ^ ^ (1 agiion ..... d. 200. Data dal Collegio Ecc'"" Marittimo li 29 Dicembre 1 732, 1733. 9 Gennaro in Pregadl. No. 43. Quanto deriva dalla benemerita vigilanza delli Refformatori dello Studio di Padova, e volere con virtu e con zelo suggerito nella scrittura ora letta, onde pro- movere la maggior perfezione alle Stampe di questa Dominante rilevandosi molto consentaneo all' oggetto del represtinarsi il Carico di Sopraintendente alle stampe stesse tutto e ben degno de' loro studii e della pubblica approvazione. Gia pero impartita facolta alii Refformatori medesimi di devenire alia Scielta di Persona, che per la loro esperienza troveranno atta all' esercizio del Carico stesso, Documents. IV. 281 munendola di quell' istruzioni, et ordini, che per loro prudenza troveranno piu accomo- dati e necessarii, onde se ne ritragga quel frutto che corrisponda alia massima, al vantaggio de Letterati et al maggior decoro dell' Arte. Assentendo altresi 1' equita pubblica, che al prescielto sia fissato 1' annuale assegnamento di Ducati Cento al corrente valore della Piazza, e tanto piu ch' e riuscito all' attenzione del Magistrate di conseguire a benefizio della Cassa un sopravanzo di Ducati 150 del sopraggio dell' annuali Stipendii (che) veiigono contribuiti alii Maestri de' i Sestieri della Dominante, della qual summa sara esborsato 1' assegnamento stesso, che dovra uscire dalla cassa stessa de Gramatici co i soliti mandati del CoUegio Nostro. Vettor Gradenigo Nod" Ducal. 1733. 16 Gennaro. Ben compreso dalla Sovrana prudenza dell' Ecc'"" Senato sopra zelante Scrittura degl' 111'"' et Ecc'"' SSig'' Rifformatori dello Studio di Padova, che a maggiore per- fezione delle Stampe, et a mantenerle nell' antica estimazione, consenanteo sia il ripristinare il Carico di Sopraintendente alle niedeme, instituito sin nel secolo passato et esercitato dal fii Zuanne Sozomeno, hanno 1' E. E. loro, con la faccolta che le resta impartita dal Decreto 9 corrente, rivocando et intendendo per nulle le due Termina- zioni di 20 Luglio i 730, come ce fatte non fossero, estese nella presente 1' istruzioni et ordini che hanno riputati accomodati et necessarii all' esercizio del Carico stesso. In consonanza del medesimo Decreto, dovra eleggersi un Sopraintendente alle Stampe, persona di Prudenza, di Dottrina e di pontualita, capace di esercitar 1' impiego. Al medesimo dovra esser consegnato il Libro, in cui si contengono i Decreti e le Terminazioni concernenti le Stampe. Sara sua inspezione et precisa incombenza di acudire all' osservanza delle Leggi nel proposito delle Stampe, scoprire i difFetti e disordini che corressero, e siano per intiero adempite le condizioni prescritte et gli obblighi ingionti a Librari et Stampatori di valersi, particolarmente nei Libri a quali con Decreti dell' Ecc""* Senato viene con- cesso Privileggio della Stampa, d' ottima carta, perfetto inchiostro, e caratteri ed accurate correzioni, e d' ogni mancanza e contravenzione portarne relazione al Magistrate per gli opportuni compensi, onde dalla di lui Sopraintendenza se ne ritragga quel frutto che corrispondi alia massima al vantaggio dei Letterati et al maggior decoro deir Arte. Siano al medesimo Sopraintendente assegnati in annuale stipendio Ducati Cento al corrente valore della Piazza, di esigerli con le forme e mandati soliti dell' Ecc'"° Colleggio, di sei in sei mesi, non potendo pretendere alcuna altra immaginabile utilita, e ricognizione, ne ingiongere per occasione del suo Offizio alcun aggravio o con- tribuzione a' Librari e Stampatori, bensi prestare tutta 1' attenzione, per tenerli animati alia perfezione delle Stampe, onde non derivano stancheggi, ne dilazioni a rendere pregiudicata la riputazione dell' Arte. Della presente Terminazione sia data copia al Priore di Librari e Stampatori perche ne siegua registro nella Mariegola dell' Arte, e sia ad essi notificata, e sortisca in ogni tempo la sua pontual esecuzioiie. Sia parimente data copia del Decreto 9 corrente e della presente Terminazione 282 The Venetian Printing Press. al iVlagistrato de Governatori dell' Intrade C issa di Gramatici, per la sua esecuzione nel proposito della corrisponsione dello Stipendio dell eletto Sopraintendente. Gio : Fran*^" Morosini Kav. Rifformator. And* Soranzo Proc. Rifformator. PiETRO Grimani Kav. Proc. Rifformator. Agostino Gadaldini Segret". 1733. 18 Gennaro. No. 45. Dovendo gl' 111'"' et Ecc'"' SSig" Rifformatori dello Studio di Padova in ordine al Decreto dell' Ecc"*" Senate di 9 Gennaro corrente, devenire all' elezione di persona capace, di Dottrina, Intelligenza e pontualita ad esercitare il carico di Sopramtendenza alle Stampe, hanno con la facolta impartita dal Decreto medesimo eletto il D' Gio : Fran'''' Pivati attuale Revisor de Libri, con lo Stipendio di Ducati cento al corrente valore di Piazza all' anno, da esigerli dalla Cassa di Grammatici et con gli obblighi et condizioni contenute nel preaccenato Decreto, et correlativaTerminazione di 16 corrente, ordinate cosi annotarsi. Gio. Fran''" Morosini Kav. Rifformator. And* Soranzo Proc. Rifformator. PiETRO Grimani Kav. Proc. Rifformator. Agostino Gadaldini Segretar". 173I-. 23 Gennaro. No. 46. Essendosi presentati con Riverente Supplica avanti gl' 111"" et Ecc'"' SSig""' Riffor- matori dello Studio di Padova il Priore Bancalli et Confratelli dell' Universita de' Librari, nella quale premettendo Rassignatione et Ubbidienza al Divieto che ne' Libri da stamparsi in avvenire in materie Theologiche di lus Canonico et simili, resti compresso il nome di questa Citta et di tutte 1' altre suddite, onde possi bensi spiegarsi quelle di Citta estere, Implorano di poter Unicamente dichiarire essere stampato il Libre a Spese di tal Librare di Venetia, et cio perche non rimangano Deviate le Commissioni che Ricevono, aggiongendo 1' Instanza d' una permissione di questa Natiira, sia a Cautione lore Rilasciata in scritto, SS. EE. trovano cenveniente d' annuire al Ricorse, terminando che ne Libri dell' esposta condiziene sia accordato all' occasiene della stampa o Ristampa il ponervi la ricercata Dichiaratione, salva pero la Proibitiene antedeta, assentende pure che di volta in volta venga in Carta cencessa la Facolta rifferita alle Stampatere, che stampare e Ristampare volesse Libri della condiziene sudetta. Gio : Pietro Pasqualigo. "1 Michel Morosini, Cav. > Rifformatori. Lorenzo Tiepolo Kav. Proc. J Agostino Gadaldini Segretario. Documents. IF. 283 17 Marzo 1736. Gl' 111"'' et Ecc"^' Sig"^' Rifformatori dello Studio di Padova trovano proprio con la presente dichiarire che, essendo con Decreto del Ecc""" Senato di 11 Maggio 1603 concesso ad ogni Libraro d' intraprendere la Stampa d' alcun Libro, o d' opera composta di piu tomi il Privileggio d' anni dieci dal giorno che lo da in nota, et potendo succedere che trascorrino quattro et anco anni ciuquc ad ultimarla, abbia et possi intendersi principiato il Privileggio dal giorno del compimento dell' ultimo tomo, che dovra essere annotato nella stampa dal Libraro, con le pratiche che si stillano in Francia et Ollanda, et che tiene lo stampatore Comino in Padova, ma con 1' obbligoal medesimo Libraro di stampare almeno ogni giorno un mezzo foglio, onde apparisca la con- tinuazione della stampa, sotto pena in caso di trasgressione cominata nel Decreto dell' Ecc""" Senato 1653, ^4 Settembre, e Determinazione del Magistrato di 15 Gennaro 1725, et del Presente Capitolo sia data copia al Priore dell' Arte perche sia notificata a cadaun Libraro per la sua esecuzione. Z. PiETRO Pasqualigo. Rif. MiCHIEL MOROSINI. Kav. Rif. Lorenzo Tiepolo. Kav. Proc. Rif. Agostino Gadaldini Segr". 1765. 29 Agosto. Pervenuti al Magistrato nostro con vera sorpresa alcuni Manifesti de' Libri Stam- pati e pubblicati senza le debite licenze dalli Libraij Pitteri e Storti, li quali notificano callo notabile di prezzo, 1' uno per il Ricciardetto di Nicolo Carteromaco, e 1' altro per la Biblioteca Ferrari, la stampa e publicazione de quali si trova contraria alle stabilite massime et alle Leggi, e reca sommo pregiuditio e sensibile danno alia Fede di Com- merzio, et al Universale de Confratelli dell' Arte Tipografica, si fa determinare, operando con clemenza, al risoluto comando, che li detti Pitteri e Storti abbiano entro il solo termine di giorni otto a ritrattare con altri manifesti a stampa li viglietti suespressi come se fatti non fossero, precentando a medesimi di doverli presentare prima della stampa medesimo al Magistrato nostro per quelle osservazioni che convcnissero, e per ottenerne la permissione della Stampa sudetta. E perche poi e supponibile che siano stati anche d' altri Libraij o Stampatori pubblicati con la Stampa altri avvisi o manifesti di tal natura senza la permissione nostra, si dichiara che questi siano nulli e di niun valore, come se usciti e pubblicati non fossero. E la presente dovera esser consegnata al Priore de Librari e Stampatori per regis- trarla nella Mariegola dell' Arte, e da lui intimata a ciaschedun Matricolato per la sua pontuale et inalterabile obbedienza. Angelo Contarini Pr. Riffor. Francesco Morosini Kav. Pr. RifFor. GiROLAMO Grimani Riffor. Davidde Marchesini Seg"^'". 284 T^he Venetian Printing Press. 1737. 28 Apr'ile. No. 49. Essendo stata nella pubblica Piazza di San Marco venduta la Predica intitolata " Passione di Gesu Cristo recitata nella Ducal Chiesa di San Marco nel Venerdi Santo dal P*" Serafino Petrobelli Capuccino dc Lendenara," stampata nella stamperia di Steffano Tramontin, et di comissione d' Angelo Pasinello, Libraro, con annotazione di licenza di Superiori, ancorche non ottenuta dal Magistrato ; Gl' 111"" et Ecc"" SS" Rifformatori dello Studio di Padova, con la facolta che le resta da pubblici decreti impartita d' essercitare in tali occasioni summariamente pene e castighi, mitius agendo, hanno condennato il medesimo Passinello in libre vinti di cera alii P. P. Rifformati, dovendo nel termine di giorni otto presentare al Segretario del Magistrato la ricevuta della sudetta cera. Et della presente Terminazione sia data copia al Priore dell' Universita de Librari, perche ne sia fatto registro, et resti la memoria della di lui trasgressione. Gio; Eran*"" Morosini Kav. RifForm. Gio Emo. Proc. Riff. PiETRO Grimani. Kav, Proc. Riff. Agostino Gadaldini Segretar". ///"" et Ecc"^^ ^S'lg" Proveditori di Co?nun li 30 Giugno 1736. No 50. A solo fine di togliere gli abusi che si erano introdotti nell' accettar Fratelli, nel dar le loro Prove, e nel far le loro Cariche, nella nostra Universita de' Librari, Stampa- tori e Legatori. L' andera Parte posta dal Mag*"" Prior e Banca, che la Colonna de' Legatori sia regolata e governata da soli Capi Maestri Legatori, e che de caetero il Mag"' Prior e Banca de' Librari e Stanipatori non abbia da ingerirsi nell' accettar Fratelli ne ballottar le Prove de Legatori ne far le loro Cariche, e cosi s' intendi regolata la Parte presa in Capitolo Generale li 10 Febb" I7|-^ Attesa dunque la sudetta Parte si dichiara che de cjetero se alcuno Legatore desi- derasse di entrare nell' Arte dc' Librari e Stampatori non possi niai esser accettato in alcun modo se non avera li suoi giusti Requisiti, come accenna la Parte de 20 Decembre 1735, cio e che li sudetti Requisiti siano intieramente fatti che abbia servito un Capo Maestro Libraro. Cosi pure venendo il caso che qualche Libraro desiderasse di esser matricolato per Legatore, questo debba avere li suoi attestati tutti d' aver servito un Capo Maestro Legatore, e debba portarsi avanti la Banca de Legatori, la quale dovra esser formata da sei Capi Maestri Legatori, cio e il suo Capo, li due Eletti sopra le Prove, li due sopra le contrafazione, ed un Consigliere da esser eletto da' soli Capi Maestri Legatori, e questi poi li destineranno la loro Prova spettante a Legatore, cioe un Messale da esser legato con le carte dorate schiette, e coperto di Cordoan nero, lavorato la coperta di oro a piacere del Capo Colonna ; e la sudetta Prova dovera esser peritata dalla sola Banca de' Legatori, e poi ballottata da tutti li Capi Maestri Legatori, e passando li due terzi delle balle restera in tal modo matricolato per Capo Maestro Legatore. Occorendo la sudetta Colonna de' Legatori di radunarsi per li loro affari, come .sopra, si raduneranno nella nostra Scola di S.S. Gio ; e Paolo, dichiarandosi che li sudetti • Documents. IV. 285 Legatori siino in avvenire sempre esclusi di entrare nelle Riduzioni, e Capitoli de' Librari, come facevano per il passato, e che essi Legatori sieno sempre soccombenti a quei giusti aggravii che li venissero gettati come erano per il passato, e s' intendi la sudetta Colonna solamente sciolta come sopra ; E d' ogni volta che la detta Colonna accettera qualche Capo Maestro Legatore dovra il suo Capo consegnar subito la Benin- trada ricevuta nelle mani del Mag'" Prior, ed insieme li Requisiti da esser posti in filza separata, e per fame registro in un libro a parte, che dovra esser formato a tal fine per la sola Colonna de Legatori. ToMASo MiCHiEL. Proved. di C. Termlnax'ione degf Illnstrisshn't et Eccellentissimi Signori Riffortnatori dello Studio di Padova. 51- Ritrovandosi scoperta al presente di Lire quattro mille ottocento e ottanta una r arte de Librari e Stampatori di questa Citta per crediti che ella tiene de suoi Confra- telli in conto di Tanse, Taglioni, Luminarie ed altro, come apparisce dalla inserta nota formata dal' attuale Priore dell' Arte medesima, e venendo pur essa pregiudicata delle solite e gia stabilite Lire tre e soldi due, che sborsar deve ogni Libraro al caso di dare in nota li Libri da stamparsi per il conseguimento del Privileggio, e cio per ommettersi una tale annotazione sulla fede, che per 1' instituito Registro de Mandati concedersi non possa dello stesso Libro a piu d' uno la stampa, il che viene a farsi un equivalente del Privileggio suddetto, necessario conoscono gl' lUustrissimi et Eccellentissimi Signori Riffbrmatori dello Studio di Padova il provedere nelP una e nell' altra parte al disordine per benefizio dell' Arte suddetta, e per mantenerla in vigore, e nella capacita di reggere a suoi aggravii ; E pero Hanno terminato, che non possa in avvenire il Segretario del loro Eccellentissimo Magistrato elevare Mandato alcuno per la Stampa di verun Libro, se unitamente alle consuete Fedi di Revisione non gli sara esibito attestato dal Prior de Librari, pro tempore, che assicuri non esser debitore all' Arte stessa quello che ricercasse il Mandato, dovendo esso Priore rilasciar Gratis e senza stancheggio un tale attestato, onde in abuso non converta la provida disposizione. Sara poi detto Piore tenuto a presentare immancabilmente nel Magistrato di loro Eccellenze un foglio esatto di mese in mese, per il quale risultino tutti li Libri che entro quel mese fossero annotati, come sopra, in Privileggio, per eseguirsene sopra 1' enunciate Registro il confronto col numero de Mandati ad oggetto delle opportune risoluzioni, dovendo esprimersi in detto foglio li nomi de Librari o Stampatori, che fatta avessero r annotazione col pagamento delle predette Lire tre e soldi due all' incontro del nome che vi avra suplito, e questo ancora per le deliberazioni che convenissero. Et la presente dovra esser stampata, e consegnata al Priore de Librari e Stampatori, per la sua esecuzione, e perche 1' abbia egli a render nota alia propria Universita. Dat, dal Magistrato de RifFormatori dello Studio di Padova li 31 Maggio 1742. Alvise Mocenigo 2° Rifformator. ZuANNE QuERiNi Proc. Rifformator. Daniel Bragadin Kav, Proc. Rifformator, Agostino Bianchi Seg'. p P 286 The Venetian Printing Press. 1742. II Settembre. No. 52. Riconosciutti dalla Maturita dell' Eccellentissimo Senate li molti e gravi inconve- nienti che derivar possono dal difFondersi fuori della Dominante, e dall' introdursi nelle Citta della Terra Ferma la Stainpa de Rossi e Neri, chc e quella de' Libri ad uso di Chiesa, ha con Auttorevole suo Decreto de di 28 Luglio ultimo passato stabilito che un tal genere di Stampa sia e s' intenda fissato nella sola Arte de Librari e Stampatori di questa Citta di Venezia, cosiche in verun Luogo della Terra Ferma sudetta rinianer non possa esequito, e ne restino anzi sospese 1' operazioni, che fossero incominciate. Essendo pero stato dalla medesima sovrana Auttorita rimesso al Magistrate degl' Illus- trissimi et Eccellentissimi Signori Rifformatori dello Studio di Padova di disponere gli Ordini necessarii per I'adempimento dell' accenata Deliberazione, trovano 1' Eccellenze loro di rendere in vigor del presente Proclama pubblicamente noto, Che cadaun Libraro o Stampatore Matricolato nell' Arte di questa stessa Citta di Venezia possa liberamente, e senza impedimento veruno pratticare la stampa de Rossi e Neri nelle Stamparic qui esistenti, et in quelle pure, che qui fossero nuovamente aperte da Persone come sopra Matricolate, proibita essa Stampa intendendosi ad ogni altro che non si ritrovasse in detta Arte descritto, sotto le pene tutte quali sono gia dalle pubbliche Leggi comminate a Contrafattori nell' universale delle Stampe. Che alii Librari tutti e Stampatori di qualunque Citta della Terra Ferma, ancorche Matricolati in quelle lor Arti sia assolutamente vietato lo stampar Rossi e Neri per conto proprio, o per altrui commissione in poca o in molta quantita, dovendo in caso di trasgressione essere confiscate le stampe, e soggetti li Trasgressori a quelle pene pecuniarie et afflitive che pareranno a sue Eccellenze. Che non possa alcun Libraro o Stampatore di Venezia prestare il proprio nome a Librari o Stampatore di Terra Ferma per la referita stampa de Rossi e Neri, ed ogni qual volta cio venisse a scoprirsi, incorrera tanto chi avesse commessa quanto chi data avesse mano ad una simile coUusione nei piii rigorosi castighi che a loro Eccellenze sembreran convenienti oltre la perdita anco in tal caso delle eseguite stampe. Che debbano immediate restar sospesi, ne possano progredirsi i lavori de' Rossi e Neri in que' Luoghi di Terra Ferma, ove si trovassero incominciati, e per assicurare r obbedienza sara severamente punito chiunque contravenisse, sempre invigilare da sue Eccellenze dovendosi con mezzi opportuni per iscoprir le mancanze. Et il presente dovra esser stampato, consegnato al Prior de Librari e Stampatori di questa Citta, e circolarmente spedito a pubblici Rappresentanti di Terra Ferma perche ne promovano 1' inviolabil esecuzione. Z. Alvise Mocenigo secondo Riiformator. ZuANE QuERiNi Procurator Rifformator. Daniel Bragadin Cavalier Procurator Rifform. Agostino Bianchi Segr. Documents. IV. 287 A d'l 30 Luglio 1738. Giunto a notizia del Magistrate Eccellentissimo de' Signori Proveditori et Aggionti sopra danari, al quale da replicati Decreti e appoggiata la materia delle Stamparie Pubbliche di questa Citta e della Terra P'erma, che in questa Dominante vi sono stam- patori quali in pregiudizio del pubblico diritto, e con quelle maggiori conseguenze che possano succedere, si fanno lecito d' imprimer stampe attenenti alia Pubblica Stamparia in contraventione del prescritto da terminatione delli loro Precessori 1685, 15 Marzo, ma con abuso ancora piu esentiale imprimer sopra di esse il pubblico segno di San Marco, lo che non e lecito, se non alii Stampatori Pubblici a quali con le dovute cautelle viene affidato il segno sudetto con il mezzo del quale potrebbero succeder rilevantissimi prejudizii alii pubblici interessi e riguardi. Per tanto sue Eccellenze a divertimento di tale scandalosa introduzione hanno terminate, e con la presente ordinate, che non possa alcun stampatore di questa Citta ingerirsi in alcuna sorte di Stampe attinenti alia Stamparia Pubblica, giusto a quanto viene prescritto dalla precitata Terminatione 1685, ma in oltre precisamente divietano a cadaun Stampatore il valersi e in qualsi sia modo imprimer stampe con il segno del San Marco in pena a cadaun contrafacente di Ducati 200 applicati alia Cassa d' Arsenal, e di quelle maggiori anche afflitive che fossero dovute a misura delle contrafazioni, e cio in ogni e cadaun caso che contravenisse oltre I'obbligo di rissarcir la Stamparia Pubblica di tutto il danno che gli fosse stata inferito. Dovra la presente esser intimata al Prior dell' Arte dei Stampatori con obbligo di renderla nota a tutti li Confratelli di detta Arte, e di registrarla nella sua Matricola a cognizione perpettua, e per la sua dovuta esecuzione. Restando in oltre dichiarito che in qualunque caso di tali rillevate reita potra cadauno del presente Eccellentissimo Magistrate levar la pena sudetta. LuNARDO DiEDO Proveditor. Gio : Priuli Kav. Proc. Proveditor. NicoLo Corner Proveditor. ViNCENZO PiSANi quinto Proveditor. Antonio Olmo Ned e Segr. 1738. 13 Agosto in Pregadi. Approval of the above. Bortolamio Borghezalio Nod. Due. 1 749. 29 Maggio. Col oggetto di rimovere 1' occazioni dei diserdini che pur troppo inserger possone nella matteria melte gelesa delle Stampe, si e trevate necessarie dagl' 111"" et Ecc"" SS"'' Reftbrmatori delle Studio di Padova di ravivare gl' ordini nel preposite, in una nuova Terminatione capitulata, affinche, col loro pontual adempimento che cenvien confidare dalla Persona del D' Gio: Eran'° Pivatti, Pubblico Revisore de' Libri et 288 T'he Venetian Printing Press. attual sopraintendente alle Stampe, abbiano a riportare il loro efFetto quelle provide e salutari ordinationi che altre volte furono dichiarate. Ouindi e che 1 E. E. loro con la presente ordinano, et ordinando comettono ad esso sopraintendente, non solo ma anco a tutti quelli che saranno nominati in pro- gresso, per cio che ha relazione al Carico medesimo, di dover ciascheduno dal proprio canto eseguire quanto segne ; P""". Sara dal medesimo sopraintendente tenuto il libro a stampa in cui si con- tengono li Decreti e Terminazioni concernenti le Stampe, et avera ad unirsi gl' altri sucessive nel proposito. 2^". Inspetione particolare del medesimo Pivati, e sua precisa incombenza sara 1' accudire che riportino la dovuta osservanza le Leggi antedette nel proposito delle Stampe, e massimamente la Terminazione i6 Gennaro 1733, scoprirne li diftetti e li disordini che corressero, et invigilar finalmente se siano per intiero eseguite da Stampa- tori le Pubbliche Leggi nel proposito gia Pubblicate, ed a lui note. 3^". Dovera ricopiare dal libro Mandati che tiene dal Segretario del Magistrato, per ordine di Alfabetto, il nome di tutti quei Stampatori e Librari di questa Citta come della Terra Ferma, che d' anno in anno avessero ottenuta licenza di stampa, connotate all' incontro di cadaun nome con chiara disposizione li titoli de Libri che li fossero stati concessi, et annotarvi le variazioni che da nome a nome fossero soceduto de Mandati, affinche il tutto servir abbia per solo suo lume, e di fondamento per ritraere da loro 1' Opere publicate, e per spiegar poi in scritto a lume delle ulteriori deliberazioni del Magistrato, 1' omissioni in cui risultassero nelle consegne delle solite copie alia Publica Libraria di Padova. 4*°. Ma perche sommamente importa per la riputazione delle Venete Stampe ch' esse procedino nella miglior maniera, avera egl' a cio accudire con ogni cura giusto al Decreto di sua elezione, e sopraintendere assiduamente alle medesime, onde si ritragga quel frutto che si e prefisso 1' Ecc™° Senato dalla di lui cura et impiego pratticandolo con tutta la discrezione, col tenere animati li Stampatori alia perfezione, ma senza sturbare la quiete dell' Arte, e portandone in tempo opportuno, e sempre prima che sia publicata 1' Opera le relazioni in scritto dei disordini, che mediante le continue sue diligenze avera osservati, e che meritassero compenso. 5^ Particolar avvertenza avera egli sopra i Libri a quali con Decreto dell' Ecc""" Senato fosse stato concesso special Privileggio, affinche siano bene impressi in buona Carta, perfetto Inchiostro e Caratteri, con diligenti corretioni, e dovera portarne, anche di questi sempre in tempo opportuno in scritto le relazioni di chi fosse delinquente, et in che consistesse la mancanza perche si possa accorrere dall' E. E. loro con solleciti provedimenti et ordinazioni a correggere le delinquenze. Ad oggetto poi che possa il sopraintendente sudetto esatamente eseguire quanto anche in questo Capitolo gli resta prescritto, sara egli tenuto procurarsi dal Segretario nostro le note de Libri concessi dall' Ecc™° Senato in Privileggio a Stampatori cosi di questa Citta come della Terra Ferma, et il tempo della Grazia il che agevolmente potra e dovera adempire mediante 1' esato registro che tiene di tali Privileggi il Segretario nostro, che lasciera al detto Pivati pratticare le note ommessegli. 6". Dovera egli farsi consegnare dal Prior dell' Arte de' Librari e Stampatori la nota di tutti li Matricolati o siano descritti in detta Arte capaci di Mandati di Stampe e lavoranti delle Stampe di questa Citta, distinguendo appresso che questi ultimi servissero, onde poter egli et il Prior de Librari connotate al margine le variazioni, i cambii delle Documents. IV. 289 persone di stamparia, o se mai alcuno partisse da questa Citta, a lume di quelle delibera- zioni e compensi che convenissero a tenor delle Leggi. 7"^". Perfetionato dal detto Sopraintendente Pivati 1' Alfabetto commessogli negl' Articoli 365, che dovera pratticare con la maggior sollecitudine e diligenza non dovera il Segretario rilasciar piu mandati ad alcuno se, oltre le solite fedi di revisione, non le sara pur prodotta una fede dal custode della Publica Libreria di Venezia che dichiari che quel tale non e debitore de consegne de Libri Stampati alia detta Libreria di Venezia per mandati rilasciatigli ; e cosi pure altra fede del detto sopraintendente che lo stesso spieghi per la Publica Libreria di Padova. 8^". Et perche dalle Pubbliche Leggi e prescritto il termine a cadaun Stampatore per dar mano alia stampa doppo ricevuto il mandato e di compiere 1' edizione per li libri di moderata grandezza dentro 1' anno, e per gl' Altri di maggior molle et in piu Tomi in ragione almeno di mezo foglio al giorno, salve 1' escuzasioni col metodo stabilito dalle Publiche Lew-gi, cosi con tali avertenze si averanno dal custode e dal sopraintendente medesimo a segnarvi le sopra espresse fedi rilasciate con la connotazione del giorno e nome del Stampatore e Libraro averanno I' uno e 1' altro imancabilmente a presentare nel Magistrato nostro, d' anno in anno la nota ; come pure altra de Libri respettivamente ricevuti da esser custodite in tilza a parte e numerate per li necessarii confronti a Publica e privata cauzione. 9°. A facilita de confronti medesimi resta prescritto all' Arte de Librari e Stam- patore di questa Citta di far imprimere BoUetini da esser distribuiti a cadaun Matricolato capace di Mandato ne' quali, lasciato in bianco il nome dello Stampatore et il titolo del Libro o Tomo, si esprima " lo N. N. ho publicato in questo giorno il Libro o Tomo . . . intitolato . . . giusto il Mandato degl' Ecc'"' SS" Riii^brmatori dello Studio di Padova de di . . al N" . . " il quale Bolletino dovera essere consegnato prontamente al Segretario del Magistrato, e da lui custodito in filza a parte che intitolera di Pub- licazioni de Libri, cominandosi la pena a Librari e Stampatori che ommettessero tal pronta presentazione di essergli depennati et annulati li Privileggli che avessero con- seguito; le quali note e BoUetini non doveranno essere mostrati che al solo Ecc""" Magistrato. X"^°. Le copie poi de Libri Stampati appartenenti alia Publica Libreria di Padova, doveranno da qui inanzi essere consegnate dal solo sopraintendente Pivati, che di volta in volta rilasciera la ricevuta a cauzione de consegnatore ; e di sei in sei mesi di tali ricevute ne portera la nota con le distinzioni necessarie all' Ecc'"" Magistrato affinche raccoiti in una conveniente quantita, se ne possa fare, con le solite formalita di Cassa serrata e sigilata, la spedizione alia Publica Rappresentanza di Padova, ritrarne le responsali da quel Bibliotechario, e aggiungerli al Cattalogo de Libri della medesima ; e riconosciuti li resti astringere li debitor! librari alia prescritta consegna. E queste note del sopraintendente si ingionge al Segretario di tenerle in Filza pur a parte, e sempre numerate come si e detto delle Altre. XL Avera il Pivati particolar avertenza di farsi conesgnar per I' intiero da' respettivi Stampatori dift'ettivi li Libri per quali fosse stato rilasciato il Mandato da primo Marzo 1739, tempo in cui incominciava 1' instituto registro de' Mandati, sino al presente, senza pe b ommettere le dilgenze per gl' anteriori, giusto alle Ferminazioni gia publicate, et a plena notizia de Stampatori medesimi. E della presente percio le spetta, sia fatta tener copia al Prior dell' Universita de Librari e Stampatori di questa Citta per registrarla nella Mariegola dell' Arte et ad 290 The Venetian Printing Press. ogni altro nominato in essa, ben certo il Magistrate che da ogn' uno per quanto le resta ingionto sara prestata la dovuta obbedienza, et intiera esecuzione. Gio Emo Proc. Rir. Barbon Morosini Kav. Proc. Riff"". Marco Foscarini Kav. Proc. RifF"". No. 55. Li Illmi et Ecc"" SS" E" contro la Bestemia infrascritti rillevando con sorpresa ed indignazione, che da Librari e Stampadori, ad onta delle antiche e recenti Leggi e Terminazioni, si persista tuttavia in una contumace negligenza di rassegnare li Man- dati di Licenza e permissione delle respettive stampe, onde abbiano luoco li registri che sono prescritti dalle Leggi e che possono interessare per oggetti importantissimi la maturita e zelo del loro autorevole Magistrate, procedendo con rissoluzione non disgiunta da atto di clcmenza verso gli innobedienti per il passato, terminano et accor- dano ad essi il termine di giorni 15 e non piu, di suplire al loro dovere, e per il decetero vogliono a tutti noto, che a ciascheduno il quale sara trovato diffettivo, e non avera obbedito dentro il predetto termine dal giorno della data del Mandate, sara levata irre- missibalmente la pena di ducati 25, et altre maggieri ad arbitrio di S.S. E.E. e successor!, li quali avvenissere a circostanze agravanti la trasgressione medesima. E la presente sia letta e data in copia al Prior de Librari e Stampatori alia presenza di S.S. E.E. con precise comando di farla nota a tutti li Confratelli, di registrarla nella lore Mariegola, e di portar soiled tamente fede giurata al Magistrate di aver esatamente eseguito. Dal Magistrate sudetto li 23 Ottobre 1771. Paulo Condulmer Esecutor. Antonio Diedo Esecutor. ZuANE Griti Esecutor. Pro Pisani Esecutor. Andrea Gratarol Seg°. 1 755- 27 Febraro. No. 56. Fatto seguire il fermo ed apporte degli esemplari in N" mille circa del libro intitelate — Evangelica Tromba promulgata dal quondam sacro Dottare Maccario^ che fu Maestro e Rettore del Colleggio esistente tielP Isola di Pattno^ ora la prima volta data alle stampe^ e portata in luce a spese di un certo pio et ortodosso e con la diligenza delP eloquentissimo D. Efrem d' attene che presentamente e in Cipro sacro Predicatore. Nella celebre citta di Olanda Amsterdam^ anno di nostra Salute 1754 — stampate pero in Venezia in idioma e carattere Greco da Gaspare Girardi, libraio e stampatore di questa Citta senza veruna revisione e licenza, con aperta dettestabile innobbedienza e contravenzione alle publiche Leggi ; Gl' 111"" et Ecc"" SS" Rifformatori delle Studio di Padova con 1' autterita lore impartita da publici Decreti, anno terminate e cemandato, che tutti li detti esemplari sieno abbrucciati pubblicamente nella Piazzetta di San Marco, sicche si riducano intieramente in Cenere, e cio segua presente il Cemandader del Magistrate, e colle necessarie altre volte pratticate custodie. Documents. IV. 291 Quanto poi alia persona del delinquente sunnominato Gasparo Girardi, cui giusta- mente conviensi il rigor delle pene dalle Leggi cominate, procedendo 1' Eccellenze loro con atto di carita, e clemenza, terminano parimente, e comandano che esso Stampatore sia e s' intenda condannato alia pena pecuniaria di Ducati cento V. C. da disponersi come piu parera all' Ecc^" loro, dovendo il detto Girardi contare tal summa in mano del Priore di questa Universita de Libraj c Stampatori, e sia e s' intenda pure obligato a soddisfare alle spese tutte occorse per il fermo ed apporto degli ennuntiati esemplari, c che occorrerano nella esecuzione del comandato incendio, al che sia tenuto suplire im- mancabilmente entro il periodo di giorni quiiideci dal giorno della intimazione che le verra fatta dal Comandador del Magistrato, passato il qual tempo, quando non fosse eseguito 1' esborso e soddisfatte le dette spese, deveniranno S.S. E.E. a quegli ulteriori espedienti che saranno giudicati convenirsi. E la presente sia data in copia all' ennuntiato Priore, per lume di quanto si ordina, e sara obbligo suo, spirato che sia il prescritto tempo, portare li responsali dell' eseguito, commettendosi di registrare la presente pure nella Matricola della Universita a comune notizia, et ad altrui esempio. E siano dati gli ordini necessarii al Comandador et a chi spetta, per la esecuzione in conformita. Zan Alvise Mocenigo 2'^° RifF'. ZuANNE QuERiNi Proc. Riff^ Barbon Morosini Cav, Proc. Riff". GlACOMO ZUCCATO Scg"''. 1756. 31 Mar-zo. Gl' 111'"' et Ecc"' SS" RifFormatori dello Studio di Padova inclinando per naturale clemenza a riflessi ed usi di Carita, e disposti a prattirarne gli effetti verso lo Stampatore Gasparo Girardi, cui per le irregolari reprensibili procedure ogni maggior severita si converebbe, devengono per atto di grazia ad ordinare che le siano restituite le cassette Caratteri da stampa fatte asportare dalla di lui Stamparia, ed esistenti nella dogana da Terra, e le siano levati i public! Bolli da Torchi, rimmettendolo cosi dalle penali cominate li 27 Febraro scaduto e 23 Marzo scaduto. Ordinano pure che del denaro per pena esborsalo dal detto Girardi nella summa depositata in maiio del Priore di questa Universita de Libraj e Stampatori, oltre quello che doveva a sodisfazione delle spese tutte occorse per occasione delle comandate esecuzioni, come appare dalla ricevuta presentata dal Priore medesimo, del detto denaro dunque sia fatto il ripparto seguente, cioe metta all' Academia de Nobili alia Giudecca, e 1' altra metta sia giustamente divisa in Elemosina alia Fabrica della Chiesa di S. Giovanni Novo, e per titolo di ricognizione al Comandador del Magistrato. Dovra pero rilasciarsi in conformita le convenient! comissioni a chi spetta, e darsi copia della presente al Sudetto Priore per le annotazioni occorrenti. Zan Alvise Mocenigo 2° RifF'. Barbon Morosini Cav. D^^ RifF''. GlACOMO ZuccATO Seg''"'. 292 'The Venetian Printing Press. lyS^- 7 Settembre. No. 58. Essendo capitate in questa Dogana da Mar provenienti da estero Luogo alcune Ba'lc Libridiretti alii Libraii e Stampatori Francesco Pitteri, Nicolo Pczzana e Lorenzo Baseggio, tra li quali libri furono separati e trattenuti quelli die o per essere privileggiati in questa Citta, o con mentito Frontispizio, o con altre abusive Macchie furono qui introdotti con aperta contravenzione alle Publiche Leggi replicatamente da tempo in tempo rinovate ; Gl' 111"" et Ecc"" SS" Refformatori dello Studio di Padova ad oggetto di promovere la dovuta osservanza alle Leggi medesime, e per togliere la reprensibile licenziosita di tali introduzioni che, contrarie ad ogni buon riguardo disci- plina e di giustizia, feriscono 1' interesse degli altri Veneti Privilegiati Libraj e Stampatori, con 1' auttorita all' E. E. loro demandata da publici Decreti anno terminato e comandato che tutti li detti Libri che saran qui sotto descritti siano abbrucciati publicamente nella Piazzetta di San Marco, sicche si riducano intieramente in cenere, e cio segua, com' e solito, presente il Comandador del Magistrato, e colle necessarie altre volte pratticate custodie. Corpi 86. Lettere Critiche di C. Agostino Santi Puppieni, o sia dell' Avvocato Giuseppe Costantini. Corpi 48. Apparatus Teologiae Moralis etc. auiSlore Tuma Francesco Lotario. Corpi 48. Hermanii Boorlavve prelediones Accademicae cum annotationibus Alberti Haber sotto titolo Disputationes phisicas medicae, anatomicas Chirurgicae Alberti Haber. Corpi 6. Sinonimi ed aggiunti Italian! raccolti da Carlo Costanzo Rabbi. Corpi 25. II Segretario Principiante etc. D' Isidoro Nardi. E la presente sia data in copia al Prior dell' Universita de Libraj e Stampatori perche abbia a farla registrare nella Matricola dell' Universita medesima. E siano dati gli ordini necessarii a chi spetta per la esecuzione in conformita. ZuANE QuERiNi Proc. Rift"'. Barbon Morosini Cav. D"" Riff"'. Alvise Mocenigo 4*'^ Cav. D""*^ Riff'. GlACOMO ZUCCATO Seg'"'". 1756. 30 Settetnhre. No. 59. Attrovandosi nella publica Dogana da Mar alcuni libri dirretti alii Libraj e Stampatori Veneti Nicolo Pezzana e Lorenzo Baseggio, sopra quali furono riservate le convenienti deliberazioni, ed altri essendone pure capitati successivamente dirretti alii Libraj Giovanni Manfre, Giambattista Pasquali, Giambattista Recotti, e Tomaso Bettinelli, gli uni e gli altri contrarj affatto alle Leggi, in aperta contravenzione alle medesime, con danno de' Veneti matricolati, li quali si trovano in possesso de' Privi- leggi, e con delusione de' buoni metodi ; Gl' 111'"' et Ecc'"' SS" Riformatori dello Studio di Padova eccitati da riflessi di Giustizia, e dalle istanze proddotte dal Priore della Universita a nome pure de' Matricolati in essa, et ad oggetto di promovere e mantenere nel suo primo vigore la dovuta buona disciplina, da che derriva il felice andamento delle stampe^ e 1' avvantaggio reciproco de Librai e Stampatori, con 1' Documents. IV. 293 auttorita all' Ecc^*" loro impartita da publici Decreti, mitius agendo, terminano e comandano che tutti libri qui sotto descritti sieno nella Piazzetta di San Marco publi- camente incendiati, sicche si riducano intieramente in cenere, e cio segua presente il Comandador del Magistrate, e colle solite altre volte pratticate maniere, e custodie Corpi 36. Natalis Alexandri etc. in Evangelia. Corpi 6. Arnoldi Vinnii. Corpi 19. Vocabolario Pasini. Corpi 20. Elementa Physicae Muschenbrooek. Corpi 20. Lettere critiche etc. del Costantini. Corpi 5. Theologia Moralis Antoine. Corpi 24. Heinecii de Jure naturae et gentium. Corpi 10. II Segretario etc. del Nardi. Corpi 8. Quaresimale del Padre Serafino da' Vicenza. Corpi 4. Vita di San Paolo. Corpi 6. Plitcarnii Opera Medica. Corpi 6. Lettere scielte del Chiari. Corpi 200. Geografia Buffier. Corpi 100. Martirio del Cuore. Corpi 40. Felicita etc. del Muratori. Corpi 70. Divon [= divotione] regolata del Muratori. Corpi 15. Opuscula Haller. Corpi 80. Giorno santificato del Siniscalchi. Corpi 88. Comedie della sposa Persiana. Dovera pero darsene gli ordini a chi spetta in conformita di quanto viene ordinato. E darsi pure copia della presente al Priore della detta Universita per il suo registro nella matricola della Universita medesima ad esempio e correzione. Barbon Morosini Cav. D"^ RifF'. Alvise Mocenigo 4'*° Cav. D"^ Riff'. GlACOMO ZUCCATO Seg"°. 1 761. M. F. 10 Febb\ Sopra la stampa con le debite permissioni e licenze eseguita dal Libraro e Stampa- tore Simeone Occhi, dell' opera intitolata Compendio della Teologia Concina, e dall' altro Stampatore e Libraro Antonio Zatta ristampata sotto differente titolo e con pre- test© di aggiunte, nacque tra li due Professori vertenza, il Primo reclamando perche fosse leso il Privilegio da lui legalmente conseguito dall' Arte giusta le Leggi, e conse- guentamente recato pregiudizio al proprio interesse assicurato dalla Fede del Privileggio medesimo ; il secondo, cio e il Zatta giustificando la ristampa intrapresa per le aggiunte e per essere una copia della edizione seguita in Bologna. Rassegnato il ricorso d' ambo le Parti agl' 111'"' et Ecc'"' SS""' Rifformatori dello Studio di Padova, e dall' Ecc* Loro attentamente udite le ragioni addotte dalle parti medesime, presente le persone ricor- renti, confrontati li fatti e viste le Leggi, con unanime consenso, e per effetto di retta equita deliberano e stabiliscono relativamente alle Publiche disposizioni nel proposito, che lesiva come e, e pregiudizievole al Legitimo Privileggio dello Stampatore Simeone Occhi 294 '^'^^^ Venetian Printing Press. la collusoria ristampa del Zatta, sia percio lo Stampatore Zatta soggetto alia pena statuita. Tutti gli esemplari dunque (gia fatti fermare dal Magistrate sotto publico BoUo) della detta ristampa e la ottenuta terminazione saranno prontamente dati al Libraro Simeone Occhi, che potra usarli come proprie stampe, e restera pure condannato, et obbligato il Libraro Antonio Zatta alia corrisponsione, ed intiero contamento di Ducati tre cento Valuta Piazza, giusta la Parte 1603, 21 Genn"", da essere tripartiti e riscossi giusta il Decreto 23 Febb'' 1 746, due terzi dal ricorrente, e Privileggiato Occhi predetto, e 1' altro terzo dal N. H. Aggionto Gassier dell' Accademia de Nobili alia Giudecca, a beneficio di quella Cassa. E della esecuzione della presente dovra al Magistrate portarsene li riscontri, per il che sara notificata rispettivamente et intimata alH suddetti Librari Occhi e Zatta. Dovra darsene copia per lume et esecuzione al N. H. Gassier riferito. E sara data parimente in copia al Priore della Universita de Librari e Stampatori onde sia registrata in Mariegola e serva di esempio e correzione altrui. Ordinando L' E.E. loro in fine che cosi sia annotate. Marco Foscarini Gav. Proc. Riff*^. Alvise Mocenigo 4° Gav. Proc. Riff^ Polo Renier Riff'. GlACOMO ZUCCATO. Seg"°. 1767. 2 Maggio. No. 61. Accertatosi il Magistrate nostre dope maturi esami che il vizioso studio de Libraj nel diminuire egni di piu la spesa dell' Edizioni, e specialmente nelle ristampe che fanne a concorenza 1' uno dell' altro, e una delle Origini principali della pessima qualita delle Venete Stampe, faccendo essi accordi cosi scarsi e ristretti co' Padroni delle Stamperie che questi si trovano dalla necessita sforzati a valersi nello Stampare di mani imperite ed escluse dalle Leggi, e d' attrecci consumati dal tempo e guasti ; ed inoltre essendosi per minorare ogni edizione di Fogli introdotta la pessima usanza d' ordinare con troppa avidita Garatteri gittati fuori del quadro naturale perche riescono con spalla ristretta, il che gli fa uscire dalla debita proporzione, e incomodi e dispiacevoli a chi legge, veniamo in deliberazione di commettere sopra questi due punti quanto segue. 1. Glie i prezzi i quali saranno da qui in poi alle Stamparie accordati da chi fa stampare Opere licenziate dal Magistrate nostro con Mandate e dovranno cominciarsi ad accordare e pagare subito dope publicata la presente Terminazione, non sieno minori di quelli che saranno in essa assegnati, ne possa dai Gapi di Esse Stamparie alterarsi quella distribuzione di pagamento fra gli Operai, che sara qui sotto stabilita, e anche essa dovra ceminciare al tempo destinato di sopra. 2. Nelle Opere soggette a Mandate tanto a penna quanto di ristampa in Garta Gorsiva ordinaria di copie mille di lavore usuale e cerrente in Foglio, Quarto, Ottavo e Dodici paghinsi le Forme al Gape della Stamperia seguendo il calcelo delle migliaja di lettere che saranno in egni Foglio centenute e secondo che per ogni spezie di Garattere nella sottonotata Lista e specificate e prescritto. Per un foglio di Garattere detto Silvio, contenente Lettere fra venti e vent' una mila in carta e numero di Gopie e sesti di Libre come sopra . . . . . . . .j^i5iO Dociime?7fs . IV. 295 Per uno in Antico, o Filosofia che contenga piu che ventisei o ventisette mila Lettere . . . . . . . £16 Per uno in Garamon di trentaquattro in trentacinque mila Lettere ^17 Per uno in Garamoncin di trentasette in trentaotto mila Lettere ^^18 10 Per uno in Testino di quarantaotta in cinquanta mila Lettere . £26 3. E perche non rimangano senza la debita providenza i Compositori e gli altri Operaj che lavorano nelle Stamperie, ma possano fondarsi sopra una discretta utilita delle loro Fatiche sieno i Capi di quelle da qui avanti, tenuti a pagare ad ogn' uno di loro la Mercede qui sotto annotata. Al Compositore per ogni migliajo di Lettere in Carattere Silvio, Antico, Filosofia nelle Carte Forme e quantita di Copie dette di sopra. [N.B. devestar soldi 41 utTerminazioneastampa.] ^4 10 In Caratteri Garamon, Garamoncin per ogni migliajo . . ^^4 In Testino [e qui deve star soldi 4 soli ut supra] . . . ^^4 10 Per due Risme in carta ordinaria. Al Tiratore .......... £1 10 Al Battitore £1 5 Per due Risme in carta Real da Stampa. Al Tiratore .......... ^^3 10 Al Battitore ^210 4. Ma perche ci sono certe Opere che sogliono stamparsi in sesti difficili, quali sono in 16. 18. 24. 32. e alcune altre con notte di sotto o postille ai margini, o vi s' intrec- ciano caratteri Orientali, o vi si allargano margini, e cosi pure si fanno lavori di Mate- matica, Astronomia o Calendarj e altre Opere con numeri, per tutte queste si lascia libero il patteggiar prezzo per quel di piu che meritassero fra Librajo e Capo di Stamperia come pure fra questo e i suoi Operaj secondo il minore o maggior ritardo dei Lavori. 5. Essendo pero preciso debito delle Stamperie il corrispondere col perfetto lavoro alia Pubblica volonta e all' aumento del prezzo destinato dalla presente Terminazione sara tenuto ogni Capo di quelle ad eseguire pontualmente quanto nelle passate leggi e spezzialmente nella Terminazione 23 Maggio 1766 fu ingiunto, cosi che nessuno di essi abbia piu d' un Garzone accordato, ne faccia lavorare d' altri che da Lavoranti leggitimi dando esecuzione agl' ordini nostri sopra le Correzzioni, il pagamento delle quali pero s' intenda a peso di chi fa stampare e non del Capo della Stamperia. 6. E se da qui avanti Stampatore veruno fosse cosi arditto che sotto qualsivoglia titolo tenesse Garzoni privi d' accordo, o avesse piu d' uno accordato, o accettasse per Lavoranti persone escluse dalle Leggi, sia per ogni contrafazione di tal genere obbligato a pagare Ducati cinquanta, da essere presentati al Magistrato Nostro, la meta dei quali sara dell' accusatore, e 1' altra meta divisa fra i Lavoranti Leggitimi di quella Stamperia dove sara stata scoperta la colpa. 7. Non bastando pero alia perfezione delle Stampe ne al buon servizio di chi fa 296 The Venetian Printing Press. stampare la Perizia delle Persone impiegate nelle Stamperie, ma richiedendosi che tutti gli ordigni inservienti alia stampa sieno di buona condizione, accioche 1' attivita dei Lavoranti ottenga un esecuzione pontuale, determiniamo, Che nel corso di mesi sei i quali comincieranno dal giorno in cui sara pubblicata la presente i Torchi e tutte le parti che gli compongono si ritrovino buoni e bene allestiti e congegnati e di giusto e adattato servizio. Tali ancora sieno dentro al detto termine tutti quelli attrecci che servono al lavoro della stampa e quel Capo di stamperia che si trovasse dopo il corso di detto tempo tenergli male in acconcio o consumati, caschi nella pena assegnata di sopra che sara nella stessa forma distribuita. 8. Quanto e poi al secondo punto spettante ai Caratteri inerendo al Decreto 1603, II Maggio, il quale ordina che abbiano li Stampatori a servirsi di bei Caratteri, comandiamo, Che gli usati ordinariamente quali sono Canon, Canoncino, Testoparagone, Testo d' Aldo, Silvio, Antico comune, Filosofia, Garamon, Garamoncin, Testino, Nompariglia sieno tutti gittati nel quadro loro naturale, con la proporzione fra lettere e spalla stabilita nei punzioni e nelle Madri. E se mai occorresse formarne alcuni d' una proporzione che abbia a stare fra 1' uno e 1' altro dei nominati di sopra, sieno sempre gittati in maniera che le lettere dette d' Asta lunga possano riscontrarsi diritta- mente insieme tanto di sopra quanto di sotto senza addossarsi 1' una all' altra e in maniera che Y Asta di tutte v' apparisca intiera e col suo finimento perfettamente compito. 9. E perche la Pubblica volonta non venga in cio defraudata, ordiniamo che i Gittatori tanto di Venezia quanto di Terra Ferma, e cosi quelli che lavorano in Caratteri per Commissione di Stampatori e Libraj come quelli che gli formano per uso delle Stamperie proprie debbano ogni volta che viene loro occasione di gittarne, dar prima notizia al Magistrato Nostro della qualita e denominazione del Carattere da gittarsi, e della Stamperia e Librajo per cui s' avra a lavorare per ottenere licenza somigliante a quella delle spedizioni di Caratteri per la Terra Ferma, ed acciocche si possa ad ogni occorrenza fame il confronto co' Campioni de respettivi Caratteri, che sono stati approvati per buoni e proporzionati e come tali segnati in fondo alia presente. 10. Se mai accadesse che il Carattere o Caratteri lavorati in qualsivoglia Gitteria della Dominante o dello Stato, non fossero corrispondenti in proporzione agli accettati con approvazione ne' Campioni, sia quel Gittatore che gli avra fatti per altrui com- missione, obbligato a rifondergli e lavorargli di nuovo a proprie spese senza poter pretendere risarcimento veruno, in pena dell' avere aderito ad una ordinazione contraria al nostro divieto; e chi avra data 1' ordine sia tenuto a sborsare tutto il costo del detto Carattere o Caratteri al Magistrato Nostro, da esser dispensato parte ai Lavoranti della Stamperia dove avea ad impiegarsi, e parte a quei Matricolati poveri che non hanno Stamperia ne Bottega, e alio stesso pagamento sieno soggette quelle Stamparie tanto di Venezia quanto di Terra Ferma che avendo Gitteria per uso proprio non ubbidissero pontualmente a quanto intorno ai Caratteri e da noi statuito. Sebastian Zustinian RiP. Andrea Tron K' RiP. Girolamo Grimani Rif^. Davidde Marchesini Seg"*", Documents. IV. 297 Carattert approvat't nella Fondaria in cut lavorano Nicolo Bazzo e Giovanni Inchiostro. Canon, Canon Secondo con spalla, Canoncin piu grasso Canoncin primo, Testo detto Paragon, il detto piu grande, testo d' Aldo magro, un altro con spalla, un altro con piu spalla, Silvio grosso, Lettura ordinaria, Lettura con piu spalla, Garamon primo, altro piu grosso, Garamoncin magro, altro piu grasso, altro con spalla, Testin primo, Testin secondo, altro con piu spalla, Nompariglia prima, seconda, terza, quarta, con spalla, Argentina, Filosofla. S' eccettua il Silvio magro quando non sia gittato con la debita proporzione di quadro e d' occhio. Caratteri approvati nella Fondaria in cui lavora Andrea Burchicin. Canon, sotto Canon, Canoncin Silvio, Canoncin con spalla, Canoncin terzo, Canoncin Garamon, Canoncin Garamoncin sotto canoncino. Paragon grasso, Testo d' Aldo grosso, Testo d' Aldo grasso, Testo d' Aldo ordinario. S' eccettuano quando non vengono lavorati colla debita proporzione di quadro e d' occhio II Testo Aldino secondo, Testo d' Aldo stretto, Silvio grasso, Silvietto in Lettura, Silvio in Lettura, Antico Comun grasso, Antico comune, Garamon magro, Testin nompariglia grassa, Nompariglia ordinaria, Nompariglia. Caratteri approvati nella Fondaria di Bassano. Canon, Canoncin, Testo Paragon, Testo d' Aldo, Silvio, Antico comun, Filo- sofla, Garamon grasso, Garamoncin, Testin grasso, Testin grasso con spalla. S' eccettuano se non vengono lavorati colla debita proporzione di quadro e d' occhio, il Garamon magro, Garamoncin magro, il Testo magro, la Nompariglia, la Filosofla denominata per il Francese, il Garamoncin per il Francese, il Testin per il Spagnuolo. Caratteri approvati nella Gitteria Falconi. Tutti fuorche la Filosofla seconda se non viene lavorata colla debita proporzione di quadro e di occhio. Caratteri approvati nella Gitteria Adami. Tutti ; e cosi quelli della Gitteria Andolfato. Caratteri approvati nella Gitteria Parolari. Tutti ; a riserva del Testino ad uso di Fiandra, che si esclude affatto. L'originale in fllza del Prior 1781. N" 57. 298 The Venetian Printing Press. I'jd'J. 29 Luglio. No. 62. Importando di mettere in buono e regolato sistema la gelosa materia delle Stampe, e stabilir nelle medesime que regolamenti che sono adattabili alle circostanze de' tempi presenti, ed accomodare tanto alia Citta di Venezia, quanto alia Terra Ferma quelle Leggi d' equita e di giustizia che all' una e all' altra convengono, onde si possa intro- durre quel Lavoro e quel numero e quantita di venditori che sono proporzionati al consume e non venga ulteriormente deluso lo spirito e la Lettera di tante Leggi da Predecessori nostri e dalla Pubblica Autorita del Senato con ottimi oggetti stabilite, sono devenuti Gl' 111'"' et Ecc'"' SS'' RifFormatori dello Studio di Padova all' estesa della presente Terminazione perche, approvata dall Ecc'"° Senato, sia pubblicata et immanca- bilmente eseguita. P'"°. Non possano le Botteghe e Negozj de Libri in Venezia per anni 15, i quali avranno principio dalla pubblicazione della presente, accordare nuovi Garzonij intenden- dosi pero anche nel corso di essi anni 15 aperto 1' ingresso nelle sole stamperie ad un solo Garzone per una, con accordo conforme le Terminazioni 14 Luglio 1686, 2 Giugno 1752, e 23 Maggio 1766, appoggiata alia Parte 1572. 2"^". Abbiano i Figliuoli de Padri Matricolati, e cosi i Figli de Figli la Consueta faccolta d' entrare nel Corpo dell' Arte dopo la Morte paterna col metodo fino al pre- sente usato, ma non possano in avvenire in alcun modo, neppure emancipati, essere accettati vivente il Padre. 3^°. Tutti gli altri che non sono Figli di Matricolati, e che abbiano compiuto il tempo deir essere Lavoranti, tanto al presente quanto in avvenire, oltre li debiti requisiti per dimostrare i cinque Anni di Garzonato, e i tre di Lavorante, sicche non vi manchi un giorno, abbiano ad assoggettarsi agli esami di Librari o di Stampatori qui annessi, secondo la professione che dichiareranno di voler esercitare, e venendo ritrovati idonei debbano esser ballottati da tutto il Capitolo, come ordina la Terminazione 23 Maggio 1766, intendendosi che saranno approvati quelli che avranno i due terzi de voti in favore, e seguendo la Terminazione i 752, 27 Aprile, quando saranno comparsi tre volte per essere esaminati e non verranno trovati idonei, o non avranno li due terzi de' voti sieno privi in perpetuo di entrare in detta Arte, ne possano mai piu Matricolarsi. Ne sara lecito a chi in avvenire sara statoesaminato, ammesso e Matricolato per Stampatore esercitare 1' Arte del Libraro, o vender Libri in altro modo, se prima non sara esaminato, conosciuto idoneo, ammesso e Matricolato per Libraro, e lo stesso sia obbligato di fare chi fosse Matricolato per Libraro e volesse levar Stamperia ed impacciarsi in un Arte in cui non fosse stato prima esaminato, dichiarando che il pagamento dell' ingresso all' Arte debba farsi una volta sola. 4'". Libri stampati in Estero Stato e che si trovino stampati in Citta, e privilegiati a Libraro o Stampatore veneto, non passano entrare in Citta o nello Stato veneto, e se ne capitassero per via alcuna non possa il Deputato all' Estraditione de Libri dalla Dogana licenziarli sicche siano estratti dal luogo dove saranno ricapitati, ne il Segretario Nostro fargli Mandato alcuno di poterli vendere, ma sieno perduti, e confiscati, puniti in oltre quelli a quali saranno diretti pecuniaramente come stimera il Magistrate nostro piu adequate a termini di giustizia conforme a quanto fu decretato dalla Parte 24 Set- tembre 1653 all' Articolo VL come pure sotto le pene qui sopra espresse non potranno Documents. IF. 299 esser posti in vendita se non li Libri venuti per le Pubbliche Dogane a tenore della Terminazione 25 Settembre 1764. 5'". S' intenda ancora che Edizione Forestiera di Libro Stampato ed esistente in Venezia a sufficienza del rispettivo uso dell' Arte non possa avere ingresso nella Citta e Stato Veneto, restando 1' Autorita al Magistrate nostro di stabilire quelle ordinazioni che per giungere ad un tale oggetto stimera conveniente. 6'°. Non ardisca Matricolato alcuno ch' abbia Stamperia, Negozio in Casa, o Bottega di Libri in Venezia, di mettere Libri in Vendita sopra i Banchetti in nessun giorno dell' Anno, ma sia comportata tal qualita di vendita a soli matricolati poveri e per Libri vecchi solamente sotto la pena stabilita a contrafacenti dalla Terminazione 12 Luglio 1703, e sia proibito ne predetti Banchetti ogni cartello che dinoti Libro alcuno particolare. 7'"". Si stabilisce parimente che non sia lecito in avvenire a qualsivoglia persona, e a qualunque Direttore di Luogo Pubblico V aprir Bottega o Stamperia in Terra Ferma, senza la Pubblica permissione, per ottener la quale dovra constare la necessita d' aprirla o piantarla dalle informazioni del Pubblico Rappresentante e da quella del Magistrato nostro. 8^°. Si vieta con risoluto ordine e comando che nessuno possa in avvenire esser dair Arte admesso alia Matricolazione il quale avesse Negozio di Libri o Stamperia in Terra Ferma, se non col preciso obbligo di trasportare in Venezia tanto il Negozio quanto la Stamperia, senza lasciar neppure un Torchio in Terra Ferma, ne s' intenda mai valere 1' admissione all' Arte se non dopo pienamente eseguita questa inalterabile condizione. Ne possa mai questa Legge venir altarata a favore di chi si sia se non previa 1' informazione del Magistrato nostro intesa quella dell' Arte, e con Parte sola, e CO cinque sesti del Collegio e Senato. Considerandosi pero che li quattro i quali al presente vi si trovano asscritti, Manfre come agente rappresentante il Seminario di Padova, Remondini, Conzatti, e Veronese, hanno sotto la fede della ricevuta Matrico- lazione resi i loro Negozii base e stabilimento delle loro Famiglie, restano dalla pub- blica Autorita approvati, e s' intende che i loro Figliuoli, mancati di vita i Padri, passino alia Matricolazione con quella felicita [facilita ?] e prerogativa ch' e statuita agli altri Matricolati Veneti, dovendo pero tanto i suddetti quattro, quanto i loro Figli di Maschio in Maschio in avvenire osservar le regole tutte in questa Terminazione stabilite. Nono. Essendosi col Decreto 1603, 11 Maggio, stabilito il privilegio d' anni 20 a Libri nuovi non piu stampati in luogo alcuno, e d' anni 10 alle ristampe de Libri Forestieri, e comportando le circostanze de tempi presenti che questa materia de privilegj venga in altro modo regolata, si statuisce : che nella Citta di Venezia il privilegio a Libri Manoscritti, e non piu stampati in luogo alcuno, s' estenda dagli anni 20 ai 30, e alle ristampe de Libri Forestieri s' estenda dagli anni 10 a 15, dichiarando che dal giorno della presente Terminazione, di quelli che sono al presente in privilegio per Anni 20 s' estendera la grazia agli anni 30, e di quelli che lo sono per anni 10, il privilegio s' estendera agli anni 15, e tale facilita s' intenderanno godere i soli Librari e Stampatori di Venezia e che hanno Torchi e Botteghe in questa Citta, esclusi anche li quattro Matricolati in Terra Ferma nominati di sopra e i loro Figliuoli in avvenire. Intendendosi pero che i detti privilegiati debbano essere obbligati a tutti gli ordini espressi nel Decreto 1603, ii Maggio, per la buona qualita delle Stampe, e soggetti a tutte quelle pene che sono statuite nel Decreto 1537, oltre la perdita del Privilegio, e 300 The Venetian Printing Press. alio stabilito dalle Terminazione del Magistrate Nostro 1766, 23 Maggio, e 2 Maggio, Decimo. Libri i quali dopo la pubblicazione della presente usciranno in Venezia di privilegio, tanto quelli cheora vi sono notati quanto quell! che da qui in poi si noteranno, non possano essere piu ristampato da nessun Librajoo Stampatore della Terra Ferma, e neppure da alcuno de quattro Matricolati che ora vengono approvati, e s' intendano tanto ad essa Terra Ferma quanto a Venezia comuni que soli che fossero fino ad ora usciti di privilegio, i quali potranno dall' una e dall' altra ristamparsi col metodo pero ordinato dalla Terminazione 1764, che vieta il deterioramento delle ristampe dalle prime Edizioni. Undecimo. Essendo stato poi col Decreto 11 Maggio 1713 stabilito che all' Opere che si stampano fuori di questa Citta non si possa concedere privilegio di sorte alcuna, se non col vigore delle strettezze come nella parte medesima e dichiarito, e trovandosi a proposito in grazia delle present! circostanze d' alterare sopra tal punto la detta Legge e d' animare 1' industria della 1 erra Ferma a cercar Cap! nuovi, tanto manoscritt! quanto d! Ristampe d' Opere Forestiere s! stabilisce : che Librar! d! Terra Ferma tanto ! quattro Matricolati quanto ! non Matricolati ! qual! daranno prim! il Mandate d! Licenza in nota al Priore dell' Arte in Venezia, e pagheranno Lire 6. 4. goder debbano il privilegio delle Opere Manoscritte, e non piu stampate in luogo alcuno d' Ann! 20, e per le ristampe de L!br! Forestier! d' Ann! 10, intendendos! pero obbligati, tanto! quattro Matricolati, quanto i non matricolati a metterv! la Data de' proprj respettiv! Paesi, come dalle Pubbliche Leggi e ordinato, e che quando ess! Libri saranno uscit! d! privileggio possano essere ristampat! tanto dalla Dominante quanto dalla Terra Ferma. Sebastian Zustinian Rif". Andrea Tron KJ. Rif". GiROLAMO GrIMANI Rif". Davidde Marchesini Seg"". Esami da far si a quelli che concorrono alia Matricolazione, Juali sono le principal! Bibbie. >ual! ! Santi Padr! Grec! e Latin!. >uali gli Espositor! della Sacra Scrittura. >uali i Teologh! Controversisti e Polemic!. >ual! li Scrittoi-i della storia Ecclesiastica. ►ual! gl! autori antich! Filosofi, Storici, e Poet!, cos! Tragic! come Comic! Greci e Latin!. Qual! gli Autori del Diritto di Natura e delle Gent!, del G!us Civile e Canonico, qual! ! Filosofi, Metafisic! e Morali. euali i principal! Geografi Greci, Latin!, Italian! e Frances!, uali gli Autori di Storia Profana Antica e Moderna, gl! Epistolografi, 1! Antiquarii, Nummari, ! Matematici, Medici Chirurghi, Anatomic!, Leggisti. Quali gli Autor! delle Belle Arti, Pittura, Scultura, Architettura Civile, MiHtare e Nautica. Qual! gli Autor! della Storia Naturale e Bottanica. Documefits. IV. 301 Saranno obbligati a saper ben leggere e scrivere la lingua Italiana, e d' avere quella cognizione della lingua Latina e Francese, che sia sufficiente. Dovranno gli Esaminatori far loro alcune ricerchesuU' intrinseco della Professione, e del Commercio de' Libri. Esaini da far si a quell'i che concorrono alia Matricola%,ione per Statnparsi. In qual modo si compartiscono di Originali de' Libri da stamparsi. In qual maniera porranno sopra le Tavole forme composte, cioe di ottavo, dodici, dieciotto, ventiquattro e trendadue. In qual modo si possono aggiustare gli impronti del Torcolo, e i Registri de fogli al Torcolo : se non aggiustate in qual maniera si accomoderanno. In qual modo si puo usare la bava al Torcolo, che si fa nello stampare.^ In qual modo metteranno in piedi un Torcolo. Ouante sorte di Caratteri da Stampa si trovano. Oual diligenza debbasi usare perche le Stampe vengono ben corrette. Come si debbano bagnar le Carte accio riescano bene. Ouanto fumo e vernice andera per Libbra nelF Inchiostro nero, e quanto Cinabro e vernice nel rosso. Devanno i due Periti eletti dal Priore ordinar in qual sesto dovra comporre il Lavorante e composta che sara la forma dovra esser letta in Piombo dal medesimo Lavorante, e messa in ordine conforme si deve, e fame una stampa, accio con maggior facilita si vcda il di lui operare, e questa dovra esser presentata alia Banca, e al Capitolo dai suddetti Periti, i quali attesteranno con loro giuramento d' essere quella stata fatta dal suddetto Lavorante, ed esser egli sufficiente per e^ercitare 1' Arte, in conformita della Parte presa nel 1603 in tal proposito, e dopo inteso da Periti 1' attestato sara messo alia ballottazione in Capitolo Generale, e con li due terzi de voti sara descritto nel Libro de Matricolati. Dovra questa prova esser fatta nella Scuola de Librari e Stampatori, ovvero in qualche Stamperia dove parera meglio al Priore e Sindici, alia quale prova dovranno essere assistente i due Periti, acciocche non fosse fatta d' altri in cambio di quello che volesse entrare nell' Universita, Approvata con Decreto dell Ecc™" Senato 1767, iq Agosto. L'originale in Filza del Prior 1 781. N" 58. 1775. 26 Febraro in Pregadi. In the year 1772, 17th Sept., the Senate appointed a commission to inquire into the best methods for regulating "le conseguenze del molto numero d' arbitrarie solennita per particolari consuetudine introdotte ; " the commission presented their report, and upon that the Senate took the opinion of the Consultores in Jure, and resolved — That the habit " solennizzare ad ogni tratto colla cessazione de' lavori molte 'to' ^ The phrase usare la ba'va is difficult to explain. Sig. Visentini, a Venetian master printer, sugge>ts reading k'vare — how would you remove the blur from an impression ? or it may be rendered, how would you treat a blur ? R R 302 T^he Venetian Printing Press. feste particolari " is injurious alike to Church and State ; and forbid all such special festivals upon week-days unless the week-day chosen be one of the canonical feasts. The festival of the patron saint in each diocese shall be an exception to this rule. The festivals of the patron saints of parish churches, guilds, and pious foundations, if they fall on a week-day, shall be kept on the Sunday following. The bishops and the patriarch shall be invited to issue pastorals in this sense. Giuseppe Gradenigo Nod. Due. Nota di tutti U Matricolat'i deW Universita, regolata sotto il Priorato del Magn'" Sig'' Gio. Antonio P'lnelli. U Anno i 754. No. 64. 137 names registered then, without the additions. Nota di tutti li Matricolati che al presente s' attrovano sotto il Priorato di me Andrea Giuliani. U Anno 1676. No. 65. 99 names registered then, without the additions. 1780. 30 Luglio. Termina%ione degV III"" ed Ecc"" Signori Rifformatori dello Studio di Padova. No. 66, La somma cura, il costante impegno, e 1' efficaci sollecitudini del Magistrate Nostro manifestate in piu tempi con iterate regolazioni e necessarie providenze dell' Arte Veneta Tipografica, corroborate sempre dalle autorevoli sovrane dcliberazioni, ci hanno condotti anche in adcsso all' evidente conoscimento di varj disordini esposti nella intesa relazione del Priore dell' Arte stessa, e Bancali ; quali con sommo pregiudizio la possono far piu oltre decadere qualora prontamente non si accorra con nuovi efficaci rimedj et utili stabilimenti a farla risorgere dalla presente sua decadenza. Datosi percio serio e posato riflesso, non che praticati sodi esami sopra la natura delli correnti suoi mali, e sopra la qualita delle conseguenze, che in oggi 1' addolerano siamo pur venuti a distinguere la forza delle providenze adattate, e confacenti al caso, per spiegarle e statuirle. Vengono percio gl' Illustrissimi ed Eccellcntissimi Signori Riformatori dello Studio di Padova a terminare, e terminare comandando. I. Che riconosciuto il deturpamento delle Venete Edizioni aver principalmente origine dal pessimo lavoro, che si fa nelle Stamparie, per essersi in esse introdotta, in cambio di approvati Compositori, quantita di Garzoni abusivi, affato imperiti, inabili a quel Mestiere e replicatamente aboliti dalle Leggi tutte, e singolarmente da quella 13 Maggio 1767, percio resta nuovamente, e risolutamente stabilito, che da qui inanzi non si abbia a tenere piu d' un Garzone solo, dovendo chi di piu ne avesse immediata- mente licenziarli dalla Stamperia, sopra di che s' incarica il Sopraintendente Nostro alle Stampe a render conto al Magistrato Nostro della esecuzione, o inobbedienza al comando, portando la Nota al Magistrato stesso degli esistenti. II. Ed affinche le Stampe riescono di quella perfezione nelle correzioni, ch' e Docwne?2fs. JV. 303 necessaria per far risorgere 1' antico decoro d' esse nella nostra e nelle altre Nazioni, ed anche per facilitare un esito fortunato de' Veneti Libri ; inerendosi percio alle pubbliche ordinazioni, si vogliono tutti li Stampatori tenuti, per correggere le propria Edizioni, a valersi di Correttori capaci et idonei, per i quali essi Stampatori si rendano responsabili al Magistrate nostro degli scoperti errori nelle loro Edizioni ; assoggetati restando alia pena di perdere tutti i Libri stampati scorretti, privileggiati o comuni, senza eccezione, e ad altri castighi all' arbitrio Nostro riservati. III. Al conoscimento di queste mancanze, viene espressamente incaricata la dili- genza del Correttor Generale, ed eccitata efficacemente la di lui attenzione all' adempi- mento della propria incombenza. IV. Sia da qui inanzi per maggior sicurezza della bonta delle Carte, Caratteri, Inchiostri e del buon lavoro mecanico delle Stanipe, incaricato il Capitolo dell' Arte ad eleggere uno Stampatore intelligente, provetto, e d' Integra probita, per esser in seguito da Noi approvato. Sara incombenza di questo rivedere i primi Fogli d' ogni Opera privileggiata che si ristampa, ed assicurera con esatta Perizia 1' Edizioni da disordini sopraccennati. Sara 1' eletto proveduto dall' Arte in modi convenienti. L' esaminato foglio poi dovra esser sottoscritto dal Perito eletto, e dallo Stampatore, e ne sara fatto depositario il Sopraintendente nostro alle Stampe, a cui verra consegnato per praticare i confronti d' esso primo modello col restante dell' Opera. V. Per r adempimento immancabile dei sopradetti Capitoli circa i Garzoni, Lavo- ranti e Correttori sia tenuto il Sopraintendente Nostro alle Stampe di visitare con frequenza le Stamperie, come prescrivono le Leggi della sua istituzione. VI. Ma perche, non meno intento, ed impegnato il Magistrate Nostro alia felicita delle Stampe Venete, ed alia buona disciplina di questa Universita di Stampatori e Libraj, riconosce derivare simili pregiudiziali sconcerti negl' Individui di essa dall' incaglio de Corpi stampati e giacenti invenduti per la quantita eccessiva delle copie dei Libri usciti di Privileggio, ai quali per esser resi comuni si avventano molti ad un tratto per la ristampa, che difficolta di smaltire tanti replicati Esemplari di un' Opera sola ; dal che ne avviene che si ricorre poi, e si fa uso di quei vantaggii detestabili, derivanti dal peggioramento delle Stampe, dalle Vendite illecite, dagli abusivi Partiti con Persone non deir Arte ed anche Forestiere 5 cose tutte, vere cagioni, che collimano al generale deperimento dell' Arte stessa ; percio resta da Noi risolutamente stabilito, che per 1' avvenire il primo respettivo posseditore privileggiato possa egli solo, e non altri, ottenere la nuova Licenza coUe solite forme per la ristampa de' Libri usciti di Privileggio, e per cio resi comuni, e cio fin ch' egli voglia ; intendendosi in oltre che la stessa liberta abbia, prima del posseditore, chiunque fosse, 1' autore d' un' Opera, come si e sempre pratticato ; e se per avventura ambidue rinunciassero ad un tale benehzio per la ristampa del suo Libro fino allora privileggiato, in questo solo identifico caso, e non in altro, lo ristampera solamente quelloche avera il primo conseguito il Mandato, ne altri potranno ottenerlo, ne prima ne dopo la sua Edizione. VII. E come poi in questo luogo si tratta di ristampa, prefisso viene il termine di due Mesi alio Stampatore per incominciarla e proseguirla coU' opera al meno di un mezzo foglio al giorno, al che mancando potra un' altro ricorrere per impetrare colle solite Licenze il possesso del Libro o non incominciato o non proseguito, e dovra il sostituto al mancamento subentrare nella ristampa nel termine e nei modi comandati. VIII. Nel solo caso pero in cui intraprendesse qualche Stampatore o Librajo 304 The Venetian Printing Press. di produrre qualche ristampa di singolare nobilta, tanto per bellezza di Carta, quanto per isquisitezza di Caratteri, perfezione di correzione, e d' ornamenti ; conoscendo che tali Edizioni il cui scopo e la magnificenza, sono principalmente quelle che universalmente acquistano concetto e lode all' Arte Tipografica, ed alle Nazioni nelle quali viene eser- citata ; resta con fermezza deliberato, ch' esso intraprenditore di tale ristampa possa farla quando anche il Libro si trovasse in qualunque modo privileggiato. Sara pero suo obbligo di presentare tanto il primo foglio della stampa Privileggiata, quanto quello di tutti i miglioramenti della ristampa, all' eletto Esaininatore, il quale fara 1' uno e 1' altro presentare col mezzo del Sopraintendente alle Stampe al Magistrato Nostro colla dichiarazione delle difFerenze, perche si possa confrontar 1' Opera compiuta al proposta modello, e punire colla perdita delle stampe, e piu gravi pene ad arbitrio Nostro, e spezzialmente quella dell' essere depennato dall' Arte, chi avesse mancato alia pontualita della sua promessa. IX. Perche pero molti Libri si trovano che non possono tenersi per soggetti a Privilegiato primo veruno quali sono tutti quelli che furono stampati e ristampati senza Privilegio, tutti gli abbandonati o per impotenza di chi gli possedeva, o per man- canza di vita de' Capi di Negozi, e di Stampatori, o per altri umani irreparabili acci- denti, inerendo Noi al Decreto 1603, 11 Maggio, che assegno Privilegio a chi ricuperasse, colle ritampe Opere comuni di stima, concediamo unicamente a que' Libraj e Stampatori che non avessero almeno sei Libri in Privilegio, e non ad altri, che possano far annotare al Libro dell' Arte per anni dieci di Privilegio qualunque Opera di questo genere, della quale avra ottenuto Mandato di ristampa, si ch' egli solo, o chi avesse causa da lui possa ristamparla per quel tempo, coll' espresso obbligo d' assoggettarne il primo Foglio all Esaminatore eletto, e di cominciare e proseguir 1' Edizione co' metodi prescritti nell' Articolo VIL X. Trovandosi poi nel soprallegato numero delle Opere comuni tutti i Testi Scolastici senza comenti ed altre Operette di piccola mole usuali del popolo che possono essere 1' alimento d' alcune Stamparie di fortuna ristretta, e che sogliono di lavorare di Commissioni, le quali non sono sempre pronte ; acciocche possono mantenere negli intervalli vacui di quelle i loro lavoranti, commettiamo al Prior attuale, ed a suoi di Banca, che siccome fu gia da loro eseguito nell' 1669, 6 Agosto, con loro spontanea Parte, sia da essi fatto un Catalogo di tal sorta di Libri comuni, e quello rendano pubblico, a fine che ogn' uno de sopraddetti Stampatori possa ripartitamente chiedere per se qualche capo, onde 1' Edizione da lui fatta di quello, eseguiti prima gli ordini nostri del pre- sentarne il primo foglio all' Esaminatore eletto, s' intenda privilegiata, e vietatane la ristampa ad ogni altro sotto le pene minacciate a chi ristampasse Libri in privilegio, ed altre ad arbitrio Nostro. XL Proscritta e totalmente condannata s' intendera per 1' avvenire la pessima usanza di quegli Stampatori che ofFeriscono Partiti di Libri o privilegiati, o di ristampe a Persone di Esteri Stati ; per la qual fraude restera irremissibilmente soggetto chi disubbidisse alia pena di essere escluso dall' Arte, e di chiudere la Stamperia ; e lo stesso dovra verificarsi sopra quegli Stampatori che ofFerissero Stampe a Partito a Persone non ascritte all' Arte medesima. XIL Metodo fermo ed inalterabile delle Stampe denominate a Partito dovra esser quello da qui inanzi, che lo Stampatore il quale le intraprendesse debba consegnare nelle mani del Priore pro tempore la nota di quella quantita di Esemplari che avra stabilitadi stampare, sicche possa con facilita pervenire al Magistrato nostro in cognizione s' egli Documents. IV. 305 oltrepassasse il numero pattuito : il quale inganncj, fatto in otiesa della buoiia fede di un contratco, sara punito coil' esclusionc dell' ixigannaturc dali' Arte, e con altre peue cou- venienti a cosi abominevole delitto. yi^iW.. Se qualche particolare persona, e non Matricolata volesse per ajuto delle Staiiiperie tentare la ristampa di qualche opera possa cio fare previo pero 1' avviso al Priore dell' Arte, il q.iale sara obbligato a spedire il suo liidello a tutti gli Individui di quella perche resti deciso se fosse ad alcuno di questi opportuna la Edizione dell' Opera proposta, e cio in tempo di otto giorni, e non piu ; e in caso che ciascuno ricusasse, resti in liberta della suddetta persona di fame pratticare la Edizione da qualunque Stampatore a suo piacimento purche abbia Torchi in Venezia : intendendosi che essa pero non possa negoziare il Libro in Baratti, ne fame, ne venderne piu copie del numero stabilito. XIV. Cosi pure se qualche persona che non fosse dell' Arte volesse introdurre a sue spese la Stampa di qualche Libro nuovo e non piu stampato, sia lecito a questo d' intraprenderla a nome pero di un Veneto Stampatore, supplito pero prima a tutti i metodi che incombano per 1' Articolo antecedente, tanto rapporto alio Stampatore quanto al Priore d' offrirne la Stampa a confratelli dell' Arte nel tempo di sopra pre- scritto, e col pagamento degli otto grossi per Balla. XV. Sia in oltre proibito a Particolari non Matricolati 1' aprir negozio, far Cambi e vendite al minuto su i Banchetti dei Libri stampati a loro conto, ma abbiano essi ad esibirli ai Veneti Libraj, per esser esposti aila vendita nelle loro pubbliche Botteghe ; e siano pure obbligati gli Stampatori, che li stampassero, a non oltre passare il numero delle Copie pattuite, sotto pena di chiudere la Stamperia. XVI. Restino assolutamente soggetti i venditori su i Banchetti di Piazza, od altri luoghi, a quanto e disposto nell' Articolo VI. della Leggi I 767, 29 Luglio, e debbano tenere un Banchetto solo, non raddoppiato colla giunta d' altri, a tenore della Termi- nazione del Magistrato Nostro 3 Ottobre 1778, ne possano vendere sopra Banchetti, se non Libri vecchj, nella serie e natura de' quali s' intendano essere i soli Libri legati, e colle Carte tagliate. XVII. Ma perche poi ai Matricolati dell' Arte devesi conservare il proprio diritto ed interesse, si rinnova con robustezza la sopraccitata Legge 3 Ottobre 1778, cioe che qualunque persona non Matricolata non ardisca di vendere, ne per le Botteghe, ne in publico ne occultamente Libri di qualunque sorte \ la quale proibizione resta pure hssata per quelli che sono Matricolati, e cio sotto tutte le pene nell' Articolo V. di essa Legge prescritte. XV III. Per r indennita e risarcimento dell' Universita Tipografica Veneta, ed ad oggetto di rendere men difficile ad essa la riscossione de debiti vecchi, de quali si trova in resto e difettiva per 1' inipontualita de' suoi Individui nel soddisfare alle Imposte a loro addossate dall' Arte, colle solite Tanse, resta persuaso il Magistrato Nostro di ravvivare il metodo prefisso dalla Terminazione 1742, in forza della quale sara negato il Mandato di Stampa e ristampa, ad ogni ricorrente dal Segretario Nostro, a cui cio si prescrive, allorche il ricorrente stesso non presentasse prima al suddetto Segretario la fede fattagli dal Priore o di non esser debitore all' Arte, o attesa 1' abilita che ai debitore per le Quote vecchie sara concessa, che li medesiuii vadano di tempo in tempo redintegrando la Cassa Universita con la Summa alia quale saranno stati prorogati dalla caritatevole condiscendenza del Magistrato Nostro. XIX. Tutte le suddette Persone mancando o difettive essendo trovate a quanto 306 The Venetian Printing Press. loro s' impone e viene prescritto, saranno soggctte ognuna alia pene comminate dalle Leggi sopra ogni colpa, e se le Leggi non provedessero, subiranno quelle ad arbitrio del Magistrate Nostro. E la presente approvata che resti dall' Eccellentissimo Senato, sara stampata e consegnata in varie Copie al Priore dell' Arte, il quale resta incaricato di farla spargere, e diffonderla col mezzo del Bidello a tutti gli Individui della medesima, a quali viene precettato di tenerla fissa a vista universale nella propria Bottega o Stamperia ; volendosi, che per quanto a cadauno spetta, esiga immancabilmente la sua intiera perfetta osser- vanza ed esecuzione. Data dal Magistrate Eccellentissimo suJdetto li 30 Luglio 1780. Alvise Vallaresso RifFormator. Andrea Tron. Cav. Proc. Rifformator. Sebastian Foscarini Cav. Rifformator. Davide Marchesini Seg. J di 9 Jgosto 1780. Approvata col Decreto dell' Eccellentissimo Senato. Jddi 24 Jgosto 1780 in Pregadi. No 67. Gl' inconvenienti che posson facilmente accadere nell' elezione del Proto Esami- natore dell' Arte Tipografica di questa Citta e che si rimarcano dedotti da quanto recentamente successe ncl Capitolo dell' Arte siccome con benemerito impegno individua il Magistrate de Rifformatori dello studio di Padova determinano il Senato a secondare il riputato di lui sentimento espresso nell' era intesa Scrittura, e pero tagliando 1' Articolo IV dclla Terminaziene approvata col Decreto 9 cerrente nella sola parte che demanda al Capitolo dell' Arte la detta elezione, e che in tutte le altre resta cenfermate, appoggia una tal incombenza alia desterita del Magistrate medesimo che ne rassegnera al case di ogni vacanza la nemina alia publica apprevazione. Davidde Marchesini Seg"°. 1780. 27 Jgosti. Carle Palese appointed by the Rifformatori Proto Esaminatore. Confirmation by the Senate in the same month. Documents. IF. ^07 Terminazione degV Illustrissimi ed Eccell"" Signori R'lformator'i dello Studio di Padova. 1780. II Serenissimo Principe fa sapere, ed e per ordine suddetto. Autorizzata dall' Eccell""" Senato col suo Decreto 9 Agosto passato la Termina- zione di questo Magistrate 30 Luglio decorso a sollievo dell' Arte Veneta Tipografica si determinano gl' 111""' ed Eccell"" Signori Riformatori dello Studio di Padova per togliere ogni mala interpretazione che possa csser data maliziosamente da qualunque Individuo della medesima Arte sopra alcuni Articoli della Terminazione suddetta, a spiegarli con maggior precisione e rischiaramento perche siano immancabilmente eseguiti a seconda ed in adempimento della Pubblica intenzione. I. Dichiarazione intorno alle Correzioni. Che in esecutione dell' Articolo II. si lasciano in pienaliberta Stampatori e Libraj di valersi di quali Corretori piu credano a proposito, e d' usare que' metodi di Correzione che vogliono, perche degli errori che venissero scoperti nell' Edizioni, portino debita- mente la pena prescritta alle Scorrezioni nell' Articolo II. della Terminazione 30 Luglio 1780. II. Intorno agli obb light del Priore per esecuzione deW Articolo VL Essendosi nel VI. Articolo dell' allegata Terminazione 1780 stabilito che un solo possa da qui in poi ottenere il Mandato per la ristampa d' un Libro uscito di Privilegio, e che in qiiesto caso sia il prediletto il primo trovatore e posseditore di quello, sara obbligo preciso del Priore, pro tempore, di non rilasciar alcuna f ede per la ristampa di Libri tali fuorche al primo trovatore finch' egli voglia. E dovendosi come per essa Legge fu determinato, preferrire 1' Autore, venga questo eccettuato se avesse alienata r opera sua per Contratto. E perche piu volte e avvenuto che 1' Autore d' un Opera ha fatte a quella delle Aggiunte, s' intenda che queste passino unite alia stessa j e quelle che non fossero dell' Autore restino in prelazione al primo Editor d' esse, ma sole e disgiunte dal Testo. III. Obhlighi d" esso Priore per la custodia degli Jrticoli IX. e X. Ha la pubblica Clemenza negl' Articoli IX. e X. riguardati con occhio paterno tutti gl' Individui dell' Arte suddetta ; ma per dividere le sue beneficenze con somma •-facilita, furono formati per ordine Nostro, dal Priore due Fogli. Si descrive nel primo 1' Universita degli Stampatori e Libraj, divisa in due Cate- goric, 1' una continente i Matricolati che hanno Negozio e Stamperia, quelli che hanno Negozio senza Stamperia, o Stamperia senza Negozio, o Stamperia denominata da Bagaglie ; L' altra Categoria e composta di Matricolati non esercenti perche si trovano a Servizio di Botteghe, o sono Lavoranti in Stamperie d' altri, o volanti per la Citta, o esercenti per li Banchetti. 308 The Venetian Printing Press. II secondo Foglio contiene il Catalogo di tutti que' Libri che non possono giudi- carsi per soggetti a privilegio veruno, ed insieme degl' abbandonati. Per procedere pero con la guida di questi due Fogli, senza parzialita ne gara, alia dispensa dei Libri in esso Catalogo compressi, saranno questi commessi alia sorte col metodo seguente. Si convochera per Commando nostro il Capitolo dell' Arte, s' imbossoleranno i nomi di quei Libraj e Stampatori unicamente che non hanno piu di sei privilegj e sono nella Categoria prima descritti. Questi verranno quivi estratti pubblicamente alia sorte, ed ad alta voce secondo che escono promulgati e rcgistrati in un Foglio affinche possa ognuno d' essi, seguendo 1' ordine dell' estrazionc, di mano in mano 1' un dietro r altro richiedere per se due Libri dei descritti in Catalogo nel Foglio commesso. E poiche nell' Articolo X. vennero assegnati alle sole Stamperie che stampano per com- missioni, tutti i Testi scolastici senza Note, ed altre Operette di picciola mole dette usuali pel popolo, si trova cosa opportuna che dopo la disposizione dei Libri dell' Articolo IX. I' ordinare alio stesso Priore attuale di unirsi con alcuni pocchi de piu assenati dell' Arte stessa e formare la Nota dei surriferiti Libri Scolastici e delle Operette popolari indicate, e di questi poi apparecchiare con equita un ripartimento distinto in tante divisioni ognuna segnata d' un numcro che cominci dall' uno e segui fino a tanti che si pareggia alia quantita dei nomi dei Concorrenti, i quali saranno estratti da un Bossolo per ottenere ciascuno la divisione segnata col numero corrispondente alia volta della sua estrazione. Fatti questi due riparti, avra luogo quello dei Matricolati della seconda Categoria col metodo prescritto all' esecuzione dell' Articolo IX. Si precetta parimenti a qualunque dei beneficati in questa Categoria seconda, che non possano cedere li acquistati Libri a chi avesse piu di sei privileggi, ma debbano pubblicarli sotto il proprio nome, e per loro conto o almeno co loro interessi, e se mai venisse a notizia dell' Eccell"'" Magistrate che gli uni o gli altri facessero mal uso di questa beneficenza, rimangano per cio privi del ricevuto Mandate, il quale incontinente passera ad un' altro che ne facesse secondo la sua Categoria legale domanda ; e rimarra privo chi 1' avesse occultamente acquistato, di tutte le copie se stampato 1' avesse. Oualunque poi de' beneficati d' ogni genere s' intendera soggetto alia Legge generale dell' esame del Foglio primo, e del tempo di cominciare e progredire coll' Edizione. E perche Libri che si chiamano usuali e comuni pel popolo da tempi antichissimi, detrattine sempre gli scolastici, alcuni pochi se ne ritrovano di piccola Mole, i quali vengono per uso de poveri Libraj di Terra Ferma stampati, sara incombenza di esso Priore d' informarsi quali siano, e di presentarne all' Eccellentissimo Magistrate la Nota affinche le Stamperie, che non sono di Venezia, non rimangano prive di quelli, i quali s' intenderanno sempre comuni a Torchj delle Terra Ferma ed a quelli di Venezia. IV. O blight del Priore per la regola delV Articolo XII. In esecutione dell' Articolo XII, che mette regola pe' Libri che vengono stampati a Partito^ s' incarica ildetto Priore che prima di rilasciarla opportuna Fede, per ottenere il Mandate ritragga dalle Stampatere e Libraje propenente 1' Opera a Partita il numero Documents. IV. 309 delle Copie ch' egli si sara prefisso di stampare e cio in una nota dall' Intraprenditore sottoscritta alia presenza del Priore, che sara da lui tenuta in Filza a parte, perche al caso le loro Eccell'' possano con sicurezza venire in chiaro della fraude di coloro che avessero operato contro la buona fede de patti. V. Obblighi deir Esaminatore de' Fogli per la buona regola deW Articolo IV. Essendo Stato nell' Articolo IV. decretato che T incombenza dell' Esaminatore sara la revisione del primo Foglio d' ogni Libro privilegiato, ed essendo in effetto col nuovo metodo privilegiati tutti i Libri dappoiche sono capaci di un solo Mandato, cosi per levare ]' adito ad ogni arbitraria interpretazione sopra di cio, s' incarica lo stesso Esaminatore di rivedere i primi Fogli d' ogni stampa e ristampa. Oueste sono le regole da dover esser costantimcnte eseguite come le opportune e sufficienti a guidare gl' individui della Universita de Librai e Stampatori ad una corretta obbcdienza dell' approvata Terminazione 30 Luglio 1780. E la presente, confermata che sia dall' autorita dell Eccell'"" Senato, dovra esser stampata e consegnata al Prior dell' Arte sopradetta per esser difusa colle forme solite ad ogni individuo della medesima per la sua immediate ed inalterabile osservanza. Data dal Magistrato Eccell'"" Sud" li 28 Settembre 1780. Alvise Vallaresso RifF. Andrea Tron, Cav' Proc. RifF. Sebastian Foscarini Cav"" RifF. . Addi 5 Ottobre 1 780. Approvata con Decreto dell' Eccell'"" Senato. 1780. 15 Decembre. Avendo il Magistrato de RifFormatori dello Studio di Padova riconosciuto e compreso che contro lo stabilimento di varie provide Leggi e specialmente della Ter- minazione 1767 Articolo IV. e V. dall' Ecc"'° Senato approvata, molti Individui dell' Arte Tipografica di Venezia introducono furtivamente in questa Citta di quelle Opere stampate in Esteri Stati che qui sono privilegiate a loro Confratelli o in abbondanza si trovano anche uscite di privilegio esistenti, onde con tal maliziosa e vietata introduzione impediscono e ritardano il commerzio dell' Edizioni qui publicate, e privano i Torchi Veneti di alimento, con danno universale de' commerzianti in Libri, de Capi delle Stamperie e de poveri Artisti che lavorano in quelle, viene in deliberazione di ravvivare gl' ordini in tal materia emanati, e di far risolutamente intendere e sapere. Che per 1' avvenire non si faccia lecito alcun Mercante, Negoziante, Stampatore o altri a quali saranno inviati Libri de Luoghi Forestieri, per Mare o per Terra, aprirli ed estraerli se non coll' Intervento del Deputato nostro alle Dogane, e con tutte le altre regole prescritte dalla Terminazione 25 Settembre i 764. s s 310 T^he Venetian Printing Press. Ed affine che i publici ordini sieno con la possibile prontezza eseguiti, inerendosi al Decreto 1774, 14 Aprile, non che all' Articolo V, della Terminazione 1767 soprallegata, deliberiamo di dare una maggior assistenza al Deputato Nostro alle Dogane, Donadoni, per la ragione d' una maggior cautela e sicurezza, eleggendo a tale oggetto il D"^ Don Giuseppe Chcrubini a cui s' incombe, sempre pero coll' assenso del Deputato suddetto, di difendere 1' Edizioni privilegiate o 1' altre anche non privilegiate ma in abbondanza esistenti nell' Arte Tipograhca di questa Dominante, cosi che la sua attiva opera possa facilitare ed espedire con tutta la solecitudine le occorrenze de Libraj, ed assicurare contro ogni inosservanza le pubbliche Leggi. Ed accioche possa egli con soda cognitione agire sopra questa materia, avra a prendere lumi necessari dal Priore di questa Universita de Libraj, o da' due Sindici pro tempore, i quali, tanto uniti quanto separati, alia notizia che tenessero di ritrovarsi Libri che ofFendano i privileggi dell' Arte o altri in copia esistenti contra 1' interesse de' Matricolati Veneti, o in questa Citta o in qualunque altro luoco a portata d' essere furtivamente introdotti, dovranno per obbligo dell' Offizio loro e per bene degl' Individui della loro Universita, avvertire il Deputato o 1' eletta persona, col fine che sieno tra- tenuti e fermati Libri tali in qualunque luoco si trovassero, portandone in seguito la relazione in scritto al Magistrato per le susseguenti nostre Deliberazioni. Ad esso D' Don Giuseppe Cherubini, sulla cui lede, unitamente a quella del Deputato Donadoni riposa il Magistrato Nostro, per 1' esatto adempimento di questa Ispezione, restano assegnati Ducati cento e venti annul eff' relativamente alia facolta impartitaci dal Decreto 1774, 14 Aprile, sopra Cassa Grammatici, tenuta dagl' Ecc'"' Governatori dell' Entrate, il quale assegnamento dovra aver principio da primo Gennaro venturo, di quattro in quattro mesi posticipati, netti da Decima ed ogni aggravio, co' soliti Mandati dell Ecc"'° Collegio, per 1' effetto di che sara fatta tenere al Magistrato de Governatori dell' Entrate la presente nostra Terminazione in copia, ch' e relativa al suddetto Decreto per lume e per la sua esecuzione. E cosi ordinorono doversi annotare. Alvise Vallaresso RiP. Andrea Tron K' P^ Rif. Sebastian Eoscarini K' RiP. Davidde Marchesini Seg°. 1780. 8 Gennaro. No. 70, A maggior spiegazione della Terminazione Nostra 15 Decembre prossimo passato con cui fu eletta dall' autorita del Magistrato Nostro in assistente al Deputato alle Dogane Donadoni, la persona dell' Abbate Don Giuseppe Cherubini per non ritardare il licenziamento dalle Dogane stesse dei Libri che capitano nelle medesime, si dichiara e si stabilisce che tali Libri non possano essere, o dal solo Deputato alle Dogane, o dal solo assistente, licenziati, ma che ambidue, in vista del Mandato di Licenza del Magis- trato Nostro, abbiano a sottoscrivere 1' attestato di rilascio dei surriferiti Libri, e che li Governatori delle respettive Dogane non possano mai far praticar la consegna dei Colli, Balle et altro se non quando si assicureranno che il detto attestato sii sottoscritto e dall Deputato e dall' Assistente medesimo. Documents. IV. 311 E la presente sara fatta tenere in copia alii Governatori delle respettive Dogane per lume et esecuzione. Alvise Vallaresso RiP. Andrea Tron K"^ P^ Rif. Davidde Marchesini Seg". 1780. 30 Decembre in Pregad'i. Nuovi motivi di compiacersi delle benemerite cure e solecitudini del Magistrate de Riformatori dello Studio di Padova ritrae questo Consiglio dall' ora letta diligente sua scrittura, mentre per essa e per gli accompagnati fogli rileva la pronta esecuzione prestata al Decreto 5 Ottobre decorso, ed incamminata con ordine e tranquilita la verificazione degli ultimi stabilimenti addottati per benefizio dell' Arte Tipografica di questa Domi- nante. Nel retribuirsi per tanto piena laude al Magistrate stesso e nell' animarlo alia prosecuzione delle benemerite sue applicazioni in un argomento cosi esenziale trovasi persuaso nel tempo stesso il Senate die tanto il Priore Marc' Antonio Manfre, quanto il Sindico Simone Occhi prossimi al termine de lore attuali Offizj abbiano ad essere prorogati per anno une susseguente nelle respettive lore Cariche, affinche in tal mode come riflette il Magistrate stesso, e si e pur praticate per qualche altra Arte, si telgano piu facilmente i diserdini, e si assicuri colla cestanza delle buone consuetudini 1' esatta esservanza dei suindicati stabilimenti. Davidde Marchesini Seg"°. 1780. 15 Fehraro in Pregadi. Per corrispendere in egni parte alle Cemmissioni espresse nel Decreto 30 Dec. decorso, inerenti alle provvidenze e discipline da prefiggersi per il miglior governo dell' Universita de Librai e Stampatori di questa Citta, si rileva con quanto zelante impegne di esame, e di studj, si e prestato il Magistrate de Preveditori di Comun per ricenescere le Leggi e le regole stabilite sul prepesite, immaginande, col Piano che accompagna, tutto cio che puo esser utile a promuovere il vero bene di questa Tipografica Universita cemposta di due Classi di Matricolati, cioe 1' una di Capitalisti, e 1' altra d' Individui afFatto sprovisti di Beni d' industria, su di che verso pure con aggiustate considerazieni la virtu delli Riformatori delle Studio di Padova. E mentre riconescene con uniferme sentimento li riputati Cittadini, dopo aver cemprovati dal fatto gli espesti inconvenienti e diserdini, utile e necessaria la gia eseguita divisione delle due Categoric de Matricolati descritti nel Foglio avvalorato dalla publica autorita, trovano poi molte corrispondente all' impertanza dei centemplati eggetti ch' esclusi siano tutti li Matricolati della Secenda Categoria dalla voce attiva e passiva, non meno che dalle Cariche ed Offizj d' egni sorte nella Banca e Capitole, riducendo e questo e quella, al solo numero de Capitilisti descritti nella prima Categoria del Foglio sudichiarite, con la riserva pero agli esclusi d' essere admessi nuovamente qualler siano provveduti degl' indicati Capitali, sollevandeli nel fratempo della lore admissione dell' Im- poste publiche che rimaner devranne frattanto a peso dei detti Capitalisti, e lasciandogli pero intatti tutti gli altri diritti annessi alia Matricela. Tale essende il ?istema delle providenze suggerite dal Magistrate de Preveditori 3 1 2 The Venetian Printing Press. Comun, con quel piu che riguarda il tempo delle loro adunanze, della distribuzione ed innovazione delle Cariche, e per cio che concerne ancora all' esazione delle Imposte e del registro de Matricolati, il Senato che ravvisa in questa benemerita Opera investigati tutt' i mezzi li piu salutari ed opportuni per presidiare la Tipografica Universita da ulteriori sconcerti e disordini, accoglie e addotta il Piano stesso colle due modificazioni pero ed aggiunte che dal conosciuto zelo ed esperienza dei Riformatori dello Studio di Padova vengono ennunciate. Sara pertanto effetto della vigilanza del Mao;istrato de Proveditori di Comun di sostituire in luoco della Ballottazione espressa nel Piano stesso, al caso di repristinare li Matricolati gia ascritti nell' Arte, ed autorizzati dalle Leggi di poter piantare Negozj e Stamperie, che siano eletti dalla Banca due Periti, e verificata che sia da essi la sumiiia de Capital! stabiliti, il riccorente dovra esser tosto ascritto nella Categoria de Capitalisti e admesso nelle facolta della medesima, senza che sia soggetto ad ulteriori Ballottazioni. E sara in pari tempo cura sua di dichiarare nel Piano stesso, che qualunque si creda in diritto di reclamare, esponer debba prima le sue ragioni alia Banca per conciliarle, o appoggiarle, scortandole a competenti Magistrati per la decisione, restando pero sempre al riccorente libero 1' adito di presentarsi in ogn' incontro alii surriferiti Magistrati. Ridotto che sia, come se ne fara una particolar cura il Magistrato de Proveditori di Comun, il Piano sumentovato in Articolata Terminazione, con le prescritte aggiunte di ben intesa necessaria provvidenza, sara quindi effetto dell' assidua vigilanza de riputati Cittadini di farla stampare, e consegnarla al Priore dell' Arte sopradetta per diffonderia a propri Individui, affinche sia in ogni parte esattamente eseguita. Davidde Marchesini Seg'''". GV Illustriss'imi ed Eccell"" SS" Proveditori di Co/nun Infrascritti. No. 73. Avendo il loro Magistrato, in obbedienza al Sovrano Decreto dell' Eccell"° Senato 30 Decembre decorso, prestati li di lui esami, e studj sopra le Leggi e le Regole stabilite per il Governo dell' Universita de Libraj e Stampatori di questa Citta, ha quindi rassegnato alia sua Sapienza ed Autorita il Piano 15 Gennaro prossimo passato di providenze e discipline da prefiggersi ad oggetto di promovere il vero bene di questa Tipografica Universita composta di due Classi di Matricolati, cioe 1' una di Capitalisti e 1' altra d' Individui affatto sprovisti di Beni d' Industria. Accolto ed addottato il Piano stesso dal suo susseguente Decreto 15 Febraro cor- rente, colle due modificazioni pero ed aggiunte che sono prescritte nel Decreto medesimo, hanno altresi loro Eccellenze il Publico comando di ridurre esso Piano in articolata Terminazione, il quale perche resti prontamente adempito, divengono alia estesa della presente a norma di cui dovra farsi la convocazione de' Capitoli d' essa Universita, come della Banca sua rappresentante colle respettive sue facolta, I. 11 Capitolo dovra essere composto dei soli Individui Matricolati che hanno Stamperie in piedi, Bottega aperta in piedi per la vendita de Libri, o Negozio in Casa pure in piedi per la vendita dei medesimi, quali tutti sono raccolti nella prima Cate- goria delli component! in adesso essa Universita nel Foglio rassegnato all' Ecc"^' Senato ed approvato dal suo Decreto 5 Ottobre prossimo passato. II. Ouesti soli ancora potranno essere eletti alle Cariche ed Uffizj dell' Universita. III. Il Capitolo per 1' elezione delle Cariche nuove che costituiscono la Banca Documents. IV. 313 dovra radunarsi ogn' Anno inimancabilmcnte nclla prima Domenica di Febraro, affinche nella prima Domenica di IVIarzo segua il cambio e 1' efFcttiva rinonzia della vecchia Banca alia Nuova. IV. La Banca sara composta dal Priore, due Sindici, due Consiglieri, due Aggionti attuali ed uno di rispetto, ed il Priore e Sindico piii vecchio usciti, entreranno senza ballottazione nelli due Carichi di Conservatori alle Leggi, ed in oltre da un Scrivano. V. Questi Matricolati descritti nella sudetta prima Categoria del suaccennato Foglio, qualora per disgrazia o per altra causa fossero assolti colle due terzi de Voti della Banca dal pagamento della Tansa, Taglione e Milizia, ed avessero un debito duennale di Tanse, Faglion, e Milizia, Luminarie e Gravezza Libri verso 1' Universita rimaneranno esclusi dalla voce attiva e passiva in Esso Capitolo, ed in conseguenza dalle Cariche ed Uffizj, venendo posti nella seconda Categoria del Foglio sopradetto di cui si dira in appresso. VI. Li Matricolati d' essa seconda Categoria saranno esclusi dal Capitolo, dalla voce attiva e passiva, e dalle Cariche ed Uffizj d' ogni sorte, sino a tanto che siano in grado di poter pretendere d' essere ammessi alia prima Categoria, avendo eretta o una Stamperia corrispondente al Capitale di Ducati 500 almeno, o una aperta Bottega in piedi col loro proprio Nome, o Negozio in Casa che contenghi almeno il Capitale di Ducati 2000. Essendo gl' Individui Matricolati di detta seconda Categoria nel caso di poter piantare Negozi o Stamperie si dovera dalla Banca eleggere due Periti, e verificata che sia da essi la summa de Capital! stabiliti, il Ricorrente dovra essere tosto ascritto nella Categoria de' Capitalist! e ammesso nelie facolta della medesima, senza che sia soggetto ad ulteriori ballottazioni, e sottostera in allora alia Tansa, Taglion e Milizia, dovendo tutti quelli della seconda Categoria essere da oggi in avvenire esenti per le Tanse, Taglioni e Milizia che saranno imposte. VII. Averanno bensi debito gl' Individui Matricolati della Seconda Categoria di pagare la Luminare annua di Lire 4 Viva e di Lire 3. 8 Morta, cioe senza candela, la Gravezza Libri ed i loro resti vecchi. VIII. Accogliera la Banca che verra qui sotto destinata, li ricorsi che gli saranno prodotti da essi Matricolati della seconda Classe, quando fossero lesi nei diritti, preroga- tive e facolta che gli restano riservate, e la Banca medesima per quanto alia stessa appartiene s' adoperera al loro mantenimento, rivolgendosi ancora agli Eccell"" Magis- trati competent!, per la giusta loro difesa a spese dell* Universita stessa. IX. La Banca composta dell! Carichi sopranominati avera il Governo esecutivo di tutte le Leggi di disciplina dell' Universita, ed altresi quello dell' esazione verso d' Individui, tanto della prima Categoria che della seconda, in conformita di quanto praticavasi in addietro eche e tuttavia vigente appresso la Scola de! Marzeri, gli Uffizj de! Sensed, della Seda, e della Camera del Purgo colla subordinazione poi agli Eccel- lentissim! Magistrati competent!. X. Qualunque degl' individui Matricolati che si creda in diritto di reclamare, dovera esponere prima le sue ragion! alia Banca per conciliarle, o appoggiarle, scortan- dole a! competent! Magistrati per la decisione ; restando pero sempre al ricorrente libero 1' adito di prjsentare in ogni incontro alii surriferit! Eccell"" Magistrati. XI. Avera per tanto la medesima a radunarsi almeno una volta al mese la quarta Domenica per versare sopra gli affari dell' Universita, ascoltare le Richieste degl' Individui Matricolati, e per soliecitare il Pagamento de! Debitor!. Oualunque man- casse dei Bancali, non essendo da legittima Causa impedito, sara soggetto alia pena di 314 ^he Venetian Printing Press. Ducati uno V. C. applicabile alia Cassa dell' Universita ; ed il Priore che mancasse di chiamare essa Banca e d' intervenirvi incorrera nella pena di Ducati 5 V. C. quando per intervenirvi non avesse giusto impedimento. XII. Potranno essere consumati gli afFari quando siano ridotti li Bancali al numero di sette e tutti a Bossoli e Ballotte ; non avera pero Voto il Scrivano in esse Riduzioni, perche egli avera 1' incombenze di Cancelliere di scrivere e registrare le cose prese e stabilite. XIII. Dovere indispensabile di essa Banca sara un Mese prima del suo termine di regolare le due Tabelle, in cui sono descritti e separati li nomi de Matricolati si della prima che della seconda Categoria, che doveranno farsi in adesso dall' attuale Priore e Sindico piu vecchio dietro al Foglio approvato dall' Ecce!l"^° Senato, ed essere esposte in luogo cospicuo della Scuola. XIV. Si leveranno dalle medesime tutti quelli che fossero morti, si riporteranno dalla prima alia seconda Tabella li Debitori duennali, gli Assolti dalla Banca del pagamento della Tansa e Taglioni di Milizia, e si porteranno nella prima quelli che saranno stati dalla Banca ammessi. XV. L' Esatore dell' Universita avra debito ogni quarta Domenica del Mese, giorno della riduzione metodica della Banca, di consegnare al Priore tutto il Dinaro riscosso dagl' Individui Matricolati accompagnata da Nota giurata, individuante le respettive Partite contate dalli Matricolati nominatamente, colle Base della qual Nota dovra il Priore dar credito ad esse respettive Ditte, conservanda intatta a sua cauzione la Nota stessa. XVI. Tutte le Leggi al presente Piano non deroganti doveranno essere intiera- mente eseguite ; e come 1' Eccell"" Senato nel suo Decreto 30 Decembre scaduto ha riconosciuta necessaria la continuazione degli attuale Priore e Sindico piu Vecchio anche per 1' anno avvenire, onde con ordine e tranquilita s' abbia la verificazione de stabilimenti adottati per benefizio d'essa Arte Tipografica, cosi non potendo essi passare alii due Carichi di Conservatori saranno li Carichi medesimi eletti per questa sola volta dal Capitolo, che dovra radunarsi coi soli Individui della prima Categoria, facendo pro- visionalmente sedere nei Carichi che orasono occupati da quelli della seconda Categoria gli Matricolati della prima che hanno sostenute le Cariche di Priore e Sindico da essere estratti a sorte, come praticasi in tutte le altre Riduzione de' Capitoli, nelle quali mancano le Persone in attualita di Carico. La presente sara stampata e consegnata al Priore della sopradetta universita per difFonderla a propri Individui, affinche sia in ogni parte esattamente eseguita. Data li 19 Febraro 1780. GiuLio Ravagnin Prov' di Co". Paulo Vallaresso Prov"^ di Co°. , ZoRzi Grimani Prov' di Co". PiETRo Ortali Nod*". 1 781. 27 Settemhre in Pregadi. No. 74. Essendosi stabilito colla Terminazione del benemerito Magistrato de' RifFormatori dello Studio di Padova 1780, 30 Luglio, aprovata da questo Consiglio col Decreto 9 Agosto deir anno medesimo, alcuni necessari regolamenti coll' oggetto di rimediare ai Documents. IF. 315 disordini invalsi nell' Arte Tipografica di questa Citta, e per dar un qualche conforto e sostentameiito ai poveri Libiari e Stampatori della Dominante, fu sopra alcuni Articoli della Terminazione medesima ricercato ascolto dinanzi al Magistrate de Rifformatori dello Studio di Padova da alcuni individui dell' Arte stessa, e venendo ad essi accordato col Decreto di questo Consiglio 7 Aprile 178 1, fu poi anche ricercato dal Prior e Sindico, unito ad altri Veneti Stampatori e Libraj innanzi al Magistrate medesimo, alii quali fu pure annuito coU' altro Decreto 3 Maggio 1781. Essendosi pero dal Zelante Magistrate esaurito 1' ascolto col mezzo degli Avvocati da una parte e dall' altra, e dopo ave;' diligentemente esaminate le rispettive allegazioni, tanto nell' una che nell' altra sentenza, spiega egli nell' ora letta scrittura il riputato suo sentimento al quale unifor- mandosi pienamente questo Consiglio, non trova motive ne ragioni di far nevita alcuna sulle stabilite regelazioni, e percio ricenferma in tutte le sue parti la Terminazione 30 Luglio 1780, dichiarando con cio licenziata la supplica prodotta in Collegio nostre li 28 Marze 178 1 da Librari e Stampatori in cssa neminati, come se presentata non fosse, e come nella supplica predetta e nelle Allegazioni dei ricorrenti aducone in lore favore la Legge 1767, 29 Agosto, cosi d' ora innanzi s' intendera che non possa aver luego nessuna interpretaziene e spiegazione che dar si volesse ad essa ed ad altra Legge, che far petesse effetto contrarie alia presente dcliberazione. Nel raccomandarsi in fine al Magistrate de Rifformatori dello Studio di Padova 1' esercizio della sua benemerita vigilanza per 1' esecuzione di questa Legge stara in attenzione il Senate di essere dall' esattezza sua intese degli efFetti che saranne per derivare dall' osservanza delle provi- denze comprese nella Terminazione suddetta a vantaggie dell' Arte Tipografica, ed al comedo universale dei sudditi. Davidde Marchesini Seg°. 1781. 7 Giugno in Pregadi. Esauritosi dalla diligenza del Magistrate de Rifformatori dello Studio di Padova 1' Ascolto comandate celle deliberazieni 31 Marze decorso in via deliberativa innanzi ad esse, alia seconda classe de Stampatori e Libraj Matricelati di questa Arte Tipografica in confronto delli Matricolati della Classe prima sopra il nueve Piano di discipline addottato dal Decreto 15 Febraro passate e relativa Terminazione, dopo il piu attente esame donate alle ragioni e con la voce degli Avvocati e celle scritte allegazioni addotte dalle Parti esibisce nell' era letta gradita scrittura il preprio sentimento nella vertenza di cui si tratta. Al quale intieramente unifermandesi questo Consiglio cell' eggetto di assicurare I* ottenimento del vero bene ed utile che a benefizio di quest' Arte sta per derivarne dalla nueva regelazione suddetta tanto piu che in tal mode vengene a ravvivarsi le Leggi fendamentali gia sine da remoti tempi statuite nella Matricela di quella Universita dall' abuse cerrette, e col tempo neglette, nel licenzar la Supplica della suddetta Seconda Classe prodotta come se stata presentata non fosse, conferma in egni sua parte il surriferite Decreto 15 Febraro passate, non che il Piano ridotte in Terminazione che pur si avvalera, onde riportar abbiano inalterabile osservanza. Davidde Marchesini. 3 1 6 The Venetian Printing Press. 1782. Termina%ione degF Illustriss'"' et Eccellenf" SS' Rifformatori dello Studio di Padova. No. 76. II Serenissimo Principe fa sapere ed e per ordine degl' 111"^' et Eccell'"' SS' Sud'. Per la Disciplina. Dopo aver provveduto con varie regolazioni ad alcuni disordini invalsi nell' Arte Tipografica di qucsta Dominante onde farla risorgere dalla sua decadenza, altri ne abbiamo rilevati col mezzo di scrittura presentata dalla Banca alle osservazioni e riflessi del Magistrate nostro, derivanti dalla mano d' Opera, da Materiali, che in alcune Stamperie sono ridotti quasi impotenti al Lavoro, e dalla pessima Carta nella quale s' imprimono 1' Edizioni. Occorrendo percio pronti ripari e nuove provvidenze viene 1' Autorita nostra a stabilire colli seguenti Articoli. I. Per quanto riguarda adunque la mano d' Opera si commette che li Capi o Padroni di Stamperia o Proti, per se o sotto nome d' altri, non possano praticare la ven- dita di Vino per proprio conto ne permetter che altri portino in Stamperia maggior copia di Vino di mezza Libbra per Testa alii Torcoleri, e di un quarto per Testa similmentealli Compositori, obbligati volendosi li Padroni o Proti di osservare e riconos- cere la quantita della mezza libbra o del quarto che respettivamente si stabilisce, e in caso per qualche maggior porzione furtivamente introdotta di Vino rinvenissero qualche Operajo Ubbriaco e disordinato, lo faranno tosto desistere per tutto quel giorno del Lavoro ; e se non ostante il prcscritto divieto li Patroni o Proti o altri Uffiziali di Stamperia non lo eseguissero, ed i Torcoleri o Compositori vi contravenissero, cadranno li primi in pena di Ducati Venti correnti, e li secondi di Ducato uno pure corrente per cadauno, da essere levati irremissibalmente dalla Banca ed applicati alia Cassa dell' Arte. II. Niuno stampatore potra prendere al suoservizio un Compositore senza il buon servire del Patrone della Stamperia da cui esce, e se il detto Compositore tenesse debito con il Padrone non possa andar al servizio di veruno dell' Arte senza aver prima soddis- fatto il Creditore, e chi lo prendesse dovra pagare per lui V intiero debito al primo Padrone, ed in contravenzione, oltre il dover pagare per lui 1' intiero debito al primo Padrone, cadra nella pena di Ducati Venti correnti, tanto per il primo caso quanto per il Secondo, levati ed applicabili come sopra. III. Sara obbligata ogni Stamperia di Commissione avente due Torcoli, di allevare ed accordare un Garzon Torcoler per anni tre al consueto gia noto prezzo, qual Garzone dovra esser presentato dal suo Principale alia Banca per essere registrato 1' ac- cordo in un Libro che dovra essere instituito dalla Banca stessa, ne veruno Stampatore potra mai, sotto le pene di sopra enunciate, prendere al suo servizio alcuno di questi Accordati, se prima non avera compito 1' accordo e non avera ottenuto il buon servire dair Accordante ; e se alcuni di questi Torcoleri, accordati passasse in qualche Stamperia di Terra Ferma, cio rilevato, dovra il Capo di quella Stamperia essere avvertito dal Priore pro tempore di licenziarlo subito dal servizio come Persona obbligata a quest' Arte, e a cio mancando il detto Capo cadra nella pena di Ducati trenta correnti applicabili come sopra, e sara dal Priore e Banca implorato il presidio di questo Magis- trate per il pagamento della stessa, e perche il detto accordato sia tolto da quella Stamperia. Documents. IV. 3 1 7 IV. Affinche non maiichi in Venezia il bisogno all' Arte de Compositori e Torcolcri, qut;lli chc partissero di qua non potranno essere ricevuti d' alcun Stampa- tore della Terra Ferma se non previa una Fede del Priore e delli due Sindici pro tempore, quale spieghi non abbisognar 1' Arte del medesimo, ed a questa stessa Legge saranno gli Allievi fatti nella Terra Ferma per accettarli nelle Stamperie di Venezia : che se poi questi Compositori o Torcolieri allievi di quest' Arte passassero a prender serviggio nel suo mestiere in Esteri Stati (locche risolutamente si vieta) prescritto resta che qualor ritornassero nella Dominante non possano essere accettati in alcana di queste Stamperie, sotto pena a chi li ricevesse di Ducati trenta Correnti applicabili come sopra, se non per grazia concessa con li due terzi de Voti dalla Banca per essere approvata dal Magistrate nostro, e previo anche il pagamento di quel tanto ch' essi fossero debitori verso il Padrone dal quale sono partiti. Niuna Stamperia potra da qui innanzi prendere per Compositore o Torcolero alcuno che non sia stato accordato per Garzone, Salvi, per altro, quelli che presenta- mente hanno dieci anni di serviggio e lavorano quantunque non Accordati. Ogni Operajo poi o Compositore o Torcolero avra debito di avvertire il Padrone giorni quindici prima quando volesse licenziarsi dal servigio, e cosi praticare dovra il Padrone stesso verso il sopradetto, ma se questo scoperto fosse d' impontualita o di depravato Lavoro potra essere immediate licenziato, Ogni Padrone di Stamperia finalmente rassegnera al' Priore e Banca li Nomi di tutti quelli Torcoleri e Compositori della respettiva Stamperia che sono oramai Vecchi ed impotenti affinche il Priore e Banca suddetta accordi a questi e non ad altri un Mandato sottoscritto da esso Priore da un Sindico e da un consigliere per poter vendere in Giro per le Strade della Citta i soliti Libri Comuni e Stampe a Foglio Volante e questi Vecchj similmente ed impotenti parteciperanno dell' Elemosina che suol dispen- sarsi dalla Banca. Tutti gli altri che non possederanno un tale Mandato, e che vendessero per le Strade, saranno considerati contrafacenti, e come tali verranno puniti irremissibilmente giusto alle Leggi : non compresi in questi i Banchetti, per li quali si confermano li Comandi gia emanati. V. Dovendo poi il Magistrate essere appieno assicurato che ogni Edizione cor- risponda intieramente al suo Campione che tenuto viene uno dal Proto Esaminatore, e 1' altro dal Sopraintendente alle Stampe a confronto sempre dell' Opera Stampata, resta stabilito che il detto Proto Esaminatore ripeta dallo Stampatore un terzo foglio del detto Campione, e numito dalle statuite sottoscrizioni debba consegnarlo ogni volta al Priore pro tempore. Questo terzo Foglio di Campione valer dovra di confronto all' opera compita, la quale non potra mai pubblicarsi ne vendersi, se lo Stampatore o Librajo o Autore o Proprietario non la presentera prima al Priore ed alii due Sindici pro tempore, da quali tre praticati li necessarii esami e riconosciutala uniforme al Campione verra approvata con un Attestato giurato da Consegnarsi al Proprietario, la qual copia restar dovra in soddisfazione di quella per le Leggi dovuta all' Arte. Di questi attestati si fara Registro dalla Banca in un apposito Libro, e se ne pre- sentera copia al Magistrate nostro, onde rilevar e punire severamente le pubblicazioni de Libri che si facessero senza avere chiesta ed ottenuta 1' approvazione dei sopradetti Priore e Sindici i quali se la negassero dovranno darne conto al Magistrate. Si dichiara in oltre che qualor succedesse una qualche coUusione tra il Priore e T T 3 1 8 The Venetian Printing Press. Sindici coUo Stampatore o Librajoo Autore, dalla quale derivasse una illegittima appro- vazione sopra di che sara da noi inquisito per rilevarla, punita sara 1' infedelta con Ducati trenta per cadauno di essi, applicabili come sopra. Che se i Libri o Opere da pubblicarsi saranno di ragione delli Priore e Sindici pro tempore, dovranno queste essere presentate col metodo sopra enunciato al Priore e Sindici usciti per 1' istesso effetto. VI. E come poi conviene animare la mano d' Opera delli Torcoleri per ottenere 1' utile e decoroso fine della buona e ben travagliata Stampa, resta persuaso il Magistrato che il Priore e li due Sindici debbano approvate che siano le Stampe, consegnare ad ognuno delli rispettivi Torcoleri Lavoratori di esse un Viglietto di Laude con specifi- cazione del Numero de Fogli, perche giunti a duecento da calcolarsi sopra una o piu Opere, conseguisca il Torcolero in premio Lire sedici dalla Cassa dell' Arte. Sopra tutti gli enunciati Articoli sara sempre pero aperto ed accolto il ricorso nel Magistrato Nostro agli aggravati per gli ulteriori atti di Giustizia. Per li Materiali di Stamperia. Da esatta relazione del Sostituito al Sopraintendente alle Stampe viene a sapersi che varie connotate Stamperie non possono ridurre al voluto buon Lavoro 1' Edizioni, o perche li Torchj sono con imperfezione piantati, o perche gli Attreccj necessarj com- pariscono difettosi e quasi inservibili ; sopra un si essenziale Articolo proveder volendo il Magistrato stabilisce : Che, eccettuate le Stamperie denominate da Bagaglie, debba r Arte medesima far dar mano di tempo in tempo con il Soldo della sua Cassa, per via d' imprestanza, ai ripari necessarj in quelle Stamperie che appartengono a poveri Proprietarj Matricolati, quale imprestanza poi risarcita esser dovra da medesimi Matricolati Poveri in quel modi che verranno dalla Banca ed al respettivo Soccorso Stampatore conciliati ed accordati. Di quelle altre Stamperie poi spettanti a Matricolati non bisognosi, li quali tengono li loro Materiali ed Attreccj non montati a dovere, obbligati restano li Padroni entro il termine di due Mesi dalla pubblicazione della presente di rimetterli al voluto buon Lavoro il che sara riconosciuto o dal Sopraintendente alle Stampe o dal Sostituito colle diligenti personali visite prescritte da tempo in tempo dalle Leggi, e se per avventura rilevato venisse non adempito il Comando, verranno gl' inobbedienti dal Magistrato nostro con pene ad arbitrio castigati. Per la Carta. Derivando in molta parte la buona riuscita della Stampa dalla qualita e natura della Carta, si risserva il Magistrato di fissare un Campione della qualita di essa sotto alia quale non sara permesso a chiunque di far uso nell' Edizioni in pena della confiscazione degli Esemplari : e fra tanto si commette alia Banca di suggerire dentro due Mesi, i modi piu facili e di piu sicura esecuzione per verificare questo regolamento. Per la Economia della Cassa, Si vuole in oltre che ogni Lidividuo Librajo o Stampatore si di questa Citta che delle Terra Ferma non potendo ottenere il solito Mandato di Licenza ne di Stampa Documents. IV. 319 ne di ristampa senza la consucta fede del Priore quale assicuri che il Manoscritto o Libro non offenda il Privilegio di alcuno, contribuisca nella consegna e ricevere della Fede stessa soldi venti alia Cassa dell' Arte de Libraj per dargli con questo tenue aggravio un qualche soccorso. Dovendo percio questa Cassa supplire, come si e di sopra stabilito, ai ripari de Materiali nelle Stamperie povere ed alii premj di sopra indicati, e non tenendo modi sufficienti a si utili efFetti si da facolta alia Banca colla pluralita de Voti di potersi servire dei Civanzi della stessa dei Soldi venti per ogni rilascio delle Fedi, e di quanto entrera nella medesima di ragione di pene. Per FacUltar V A%ione della Banca. Provveduto in tal modo con nuove discipline, e stabilimenti ai scoperti disordini e volendo di tempo in tempo il Magistrato nostro sap^re se le cose deliberate abbiano il loro effetto, cosi resta permesso alia Banca in sequela del diritto accordatogli dalla Terminazione 19 Febraro dell' Anno decorso relativa al Decreto 15 dello stesso Mese di aprire una Fessura semplice all' esterno del Muro della sua Scuola, affinche ognuno possa ponere nella medesima Fessura avvisi o Denunzie sopra qualunque contraffazione alia presente ed alle decorse emanate Leggi, quali Carte saranno raccolte dal Priore, che tenera le Chiavi, e saranno comunicate alia Banca ogni quarta Domenica del Mese, e sara poi Carico della Banca suddetta di rassegnar'e alle osservazioni del Magis- trato Nostro accompagnate da sua relazione per indi dipendere dagli ulterior! ordini nostri. Quando si conoscera verificata la colpa verra accordato al Denunziante, che sara tenuto Secreto, li venti per Cento sopra la pena a cui sara il contrafacente con- dannato dall' Autorita del Magistrato, ed il rimanente restar dovra a benefizio della Cassa dell' Arte. E la presente dovra essere stampata e pubblicata ad universale notizia, e dovra pure ogni Individuo tenerla affissa nella propria Bottega o Stamperia in luoco della sua Maggior vista. Data li 6 Marzo 1782. Andrea Querini Riform"". NiccoLo Barbarigo Riform'", GiROLAMO AscANio ZusTiNiAN Cav. RifForm'. Davidde Marchesini SegrTo. Addi 16 Marzo 1782. Pubblicata sopra le Scale di S. Marco e di Rialto. 1782. 16 Jprile. Riflessibile di molto comparendo al Magistrato Nostro la innobbedienza di alcuni Libraj e Stampatori di questa Arte Tipografica alia Legge 15 Gennaro 1725, che fu anche ravvivata e repubblicata alH 21 Maggio 1745, in non consegnare le due prime copie di cadaun Libro ch' esce stampato, 1' una alia PubbHca Libreria di Venezia, e 320 The Venetian Printing Press. V altra a quella di Padova, resta risolutamente prescritto che ogni Librajo, o Stampatore, o Autore o Proprictario del Libro stampato quale per la Legge 1782, 6 Marzo, ulti- mamente emanata, deve presentare al Priore e Sindici una Copia del Libro stampato che serva di confroiito con il Foglio di Campione per essere approvata prima della sua pubblicazione, sii obbligato a dover consegnar nello stesso tempo nelle mani del mede- simo Priore le due Copie suddette, onde ambedue le Pubbliche Librarie non restino prive delle volute Edizioni ; e caso che non eseguissero il Comando resterano soggetti alle pene ad arbitrio del Magistrato predetto. E la presente dovra essere consegnata al Prior dell' Arte onde la registri nella sua Matricola e la rendi notificata a tutti li suoi Individui. Andrea Ouerini Rif'. NiccoLo Barbarigo Rif. GiROLAMO ASCANIO ZUSTINIAN Kav' Rif'. Davidde Marchesini Segret°. L' Originale in filza N" 97. 28 Jprile 1782. No. 78, Registro di Torcoleri e Compositor! vecchi ed impotenti a quali spetta il mandato di andar per la Citta vendendo Libri comuni e Stampe a Foglio volante et a quali spetta di partecipare della Limosina che suol dispensarsi dalla Bancagiusta la Termina- zione degl' 111"" et Ecc"" SS' RifFormatori dello Studio di Padova sei Marzo 1782, pubblicata sopra le Scale di S. Marco e di Rialto li 16 pure Marzo 1782. Antonio Ouesuolo detto Capella Torcoler. Paulo Rossini detto Paulone Torcoler con fede di Giuseppe Fenzo e di Ant" Gislon proto del Coletti. Osvaldo Mazucco comp', Valentin Turi Torcoler. Lorenzo Bossi Torcoler. Vettor Brentello Torcoler. Agostin Biffi Torcoler. Girolamo Petroi detto Bonvicini. Giorgio Travi. Bortolo Calegari. Gio ; Batta : Marchiada. Felice Rusca. Alvise Poli compositore. II Serenissimo Principe fa Sapere Ed e per ordine degli Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Riformatori dello Studio di Padova. No. 79. Fu sempre un oggetto delle attente cure del Magistrato 1' invigilare al buon anda- mento di questa Arte Tipografica coll' accorrere di tratto in tratto all' emenda dei disordini, e degli abusi che s' introdussero, de quali riconosciuta 1' importanza, i Preces- Docwnents. IV. 321 sori Nostri prescrissero nelle Termiiiazioni 1767, 29 Luglio, c 1780, 30 Luglio, quel presidj che parvero loro opportuni. Ma come T cspericnza fa conoscere, che le emanate provvidenze pienamente iiel fatto non soddisfano le viste contemplate, il Magistrate trova opportuno di rinovarle con quelle modificazioni di disciplina, e di buon' ordine, le quali sarannoper 1' avvenire di norma alia inalterabile esecuzione dei respettive Individui dell' Arte medesima. I. Datosi riflesso alia Classe dei Garzoni Compositori, si stabilisce, che non potendo supplire un Garzone solo a tutti li rapporti delli Lavori delle rispettive Stamperie, che hanno tre Torchj in efFettivo Lavoro, possano li Principali delle medesime tenerne due accordati giusto alle Leggi ; e gli altri Principali che non avessero il iiumero suddetto di tre Torchi in lavoro non abbiano a tenerne che un solo accordato, con la condizione, per altro, che si vuole osservata, cio che sappiano ben leggere particolarmente il Manoscritto. II. Obbligo delli suddetti Garzoni sara di star fissi per un Ouinquennio a termi- nare il loro Garzonato nella respettiva Stamperia ; e qualor passassero in altra senza legittime cause, da esser riconosciute dal Magistrate Nostro, non verra loro computato il servigio prestato nella prima, ma ricominciare dovranno il Ouinquennio suespresso. Terminate il loro Garzonato si prescrive che non possano passare ad essere Lavo- ranti, se prima non avranno fatto un' altro Anno, a secondadel praticato, per Lavorantino nella stessa Stamperia, oppure sotto un altro Principale ; dietro il quale Anno dovranno far la Prova per essere certi della loro abilita, cioe dovranno presentarsi all Priore dell' Arte pro tempore, accio destini loro una Stamperia per comporre una Forma, quale dovra essere esaminata dal suddetto Priore, ovvero da chi esso destinasse, e risponder dovranno a tutte quelle altre interrogazioni che venissero loro fatte rapporto al Mecanico Lavoro della Stampa e sopra gli altri punti de sapersi da un Compositore per essere approvato Lavorante. E quanto alii Garzoni Torcoleri che si vogliono pure soggetti alle stesse discipline dei Garzoni Compositori suddetti, con la sola differenza di un Triennio a compire il loro Garzonato, mentre si riconferma per gli uni e per gli altri il risoluto divieto pre- scritto nella Terminazione 1782, 6 Marzo, all' Articolo IV, di non esercitare 1' Arte loro in Stati Esteri, sotto le pene comminate, si dichiara pero che, volendo, possano qualor abbiano terminate il lore Garzonato, trasferirsi nelle Stamperie della Terra Ferma. III. Riconescendesi poscia gli abusi, e le dannose conseguenze che sono derivate dagli accordati Privilegj perpetui agl' Individui Libraj e Stampatori di detta Arte sopra ogni Classe de Libri, si prescrive che i Libri tutti usati volgarmente e comunemente da ogni condizione di Persene, ciee Scolastici, e Ascetici ed altri di piccela mole che non soprapassino il prezzo delle Lire due^ non possano d' era ijinanzi essere ceperti da Privilegie ; ma sieno per sempre pesti in Liberta, sicche ogni Stampatore di Com- missione, e Libraje Veneto di scarsa fertuna possi stamparli, e ristamparli, sempre pero celle debite Licenze e colla comandata condizione di esibirli a Partita a quel prezzi che veranne prefissi con equita dalla Banca dell' Arte ; alia quale viene cemmesse tanto sopra questi Libri, quanto sopra tutte le altre epere di stampa eristampa, di far un equa Tanza del prezzo conveniente sul fondamento della Stampa del prime Foglio, che gli verra predette di chiunque stampera o ristampcra Libri ; dichiarandosi pero sempre aperto il ricerso competente al Magistrate a qualunque Stampatore che non fosse Contento delli fatti apprezzamenti. 322 The Venetian Printing Press. IV. Ogni Librajo e Stampatore, che stampers Opere a Partito^ non potra esibirlo agli Este.'i Libraj, sennon nel solo caso, che noji trovasse 1' esito del numero delle Copie, che avesse prefisso di stampare ; il qual numero di Copie dovra denotarlo al Priore dell' Arte, il quale viene incaricato di fame il dovuto registro, e di difondere la notizia a tutti gli Individui. E come la Terminazione 17H8, 27 Maggio, prcscrive che qualunque Librajo o Stampatore al quale viene esibito il Partita^ abbia a notilicare sul Foglio a stampa, che prodotto gli verra dall' Imprenditore, // numero delle Copie che gli occorresse^ oppure spiegarsi di non volerne j cosi si precetta tanto alii Libraj e Stampatori di cio esatta- niente eseguire, quanto all' Imprenditore di verificare 1' esibizione nel modo sopraccen- nato, onde possa il Magistrate essere al fatto di riconoscere se adempito venghi il voluto comando. V. E quanto agli altri Libri di maggior prezzo degli enunciati nell' Articolo III, li quali avevano goduto il loro privilegio per il tempo solito concedersi prima della Terminazione 1767 suddetta, e cosi pure quelli che dopo la Legge stessa avessero compito e compissero in avvenire il termine della medesima accordato ; tutti questi si dichiara che d' ora innanzi possi chiunque Librajo e Stampatore, previa le debite Licenze, ristamparle, come cio si faceva prima della Terminazione 1780, 30 Luglio, soprallegata. VI. Si statuisce poi che li Libri Manuscritti, e non piu stampati in luogo alcuno, e parimente le Ristampe de' Libri Forastieri, abbiano in avvenire a godere il privilegio, in correlazione al Decreto 1603, 11 iMaggio, di anni 20 li Manuscritti, e di Anni 10 le Ristampe Forastiere ; dichiarandosi pero che un tal privilegio verra accordato a quei soli Libraj e Stampatori Veneti che dopo ottenuto il Mandato di Licenza dal Magistrate Nostro per la stampa dei surriferiti Libri, faranno annotare nel Libro dell' Arte, previo r esborso a questa delle consuete Lire 3 : 2, 1' opera in Privilegio, quale s' intendera aver principle dalla Data del Mandato stesso. VII. E come si vuole che una tal concessione di privilegio colla suespressa modifi- cazione di tempo e di epoca relativa al giorno del rilascio del Mandato, si estenda anco sopra tutti li Manuscritti e Ristampe nuove Estere, delle quali ottennero li rispettivi Libraj, e Stampatori Veneti il Mandato dopo la surriferita Terminazione 1780, 30 Luglio, sino in presente, cosi si dichiara che debbano far annotare nel Libro dei privilegi deir Arte li loro rispettivi Mandati per godere del privilegio in continuazione fino alio spirato periodo degli anni di sopra stabiliti ; passati li quale potra qualunque Stampatore e Librajo Veneto liberamente ristamparli, sempre pero colle debite Licenze e colle seguenti condizione ; cioe d' incominciare la Stampa e Ristampa de' Libri entro due Mesi, e di progredirla coll' Opera almeno di un mezzo Foglio al giorno ; al che man- cando gli restera sospeso e ritirato il Mandato. VIII. E siccome le impreseche si assumano i Libraj, o Stampatori di dar alia Luce Opere per Societa^ servono di molta utilita all' Arte stessa, e di comodo a Letterati ; percib per correggere gli abusi che ben speso emergono con indecoro della Nazione e sulla qualita delle stampe, e sull' arenamento delle Opere, si stabilisce, che ogni Stampa- tore o Librajo che voglia stampare un' Opera per Societa^ debba prima prendere le solite Licenze, e successive Mandato Nostro del primo Tomo, quale dovra averlo Stampato prima di publicare il Manifesto, Sara parimente obbligo dello Stampatore o Librajo Imprenditore delle suddette Opere per Societa^ di presentarsi nella Segretaria del Magistrato Nostro per annotare Documents. IV. 323 Gratis un formale Costituto, nel quale dichiari e si obblighi di proseguire, e terminare la Edizione dell' Opera per Associa-zione con le condizioni espresse nel Manifesto, e per esibire idonea Pieggieria, da essere riconosciuta c ammessa dal Magistrate, per un terzo del prezzo di tutta 1' Opera ; da soddisfarsi dal Pieggio in giusto risarcimento degli Assocciati qualunque volta mancasse agli obblighi assunti nel Manifesto medesimo. IX. Importando poi die le stampee ristampedi qualunque Libro riescono di quella perfezione nelle Correzioni che fu sempre 1' oggetto primario dclla vigile cura del Magistrate per far risorgere 1' antico decoro di esse, e facilitare in pari tempo un esito felice de' Libri Veneti, per cio si stabilisce, in coerenza alia costante pubblica volonta che tutti li Libraj e Stampatori siano rissolutamente obbligati a fornirsi di Correttori capaci ed idonei per Correggere le proprie Edizioni, sotto pena di esser soggetti alia perdita di tutti gli Esamplari stampati con privilegio o comuni senza eccezione, non meno che ad altri castighi riserbati all' arbitrio nostro a proporzione dei diffetti che si rinvenissero. X. Al conoscimento di queste mancanze viene espressamente incaricata la diligenza del Correttor Nostro Generale, ed eccitata efficacimente la di lui assidua vigilanza per 1' esatto adempimento delle proprie ispezioni. XI. Obbligo sara pertanto immancabile, per la voluta inalterabile osservanza de sopradetti Articoli relativi a Garzoni, Lavoranti e Correttori del Sopraintendente Nostro alle Stampe di visitare con frequenza le Stamperie tutte, come gli viene risolutamente prescritto dalle Leggi di sua Istituzione, e di assoggettare ogni Bimestre al Magistrate il risultato delle scoperte mancanze, o del buon andamento delle respettive Stamperie. XII. Per assicurarsi poi che il Campione di ogni Libro che si stampa o ristampa, corrisponda e per laqualita della Carta, degl' Inchiostri e dei Caratteri a quei importanti oggetti che si sono sempre contemplati per il miglioramento delle stampe, si prescrive 1' obbligo a cadaun Librajo e Stampatore dopo aver ottenuto il Mandate di Licenza di presentare non solo al Preto Esaminadere, che si vuele sussista sempre un tal carico, il Campione stesso per essere da lui approvato, ma eziandio di produrlo al Sopraintendente Nostro alle Stampe, il quale viene incaricato di prestarsi attento per riconoscere se la qualita della Carta e dei Caratteri corrisponda, oltre il Mecanico Lavoro, al merito dell' Opera che si vuol difondere colla Stampa, e trovandolo uniforme, lo approvera egli stesso, e lo terra appresso di se per praticare i necessarj confronti di esso primo Modello col restante dell' Opera. Compiuta che sara questa, e riconosciuta del tutto simile al Campione dal Sopra- intendente suddetto, al qual obbligato sara lo Stampatore di presentarla per ottenere, prima di darla alia luce, il comandato Pubblicetur^ verra questo soltanto firmato, e rilasciato dallo stesso Sopraintendente e dal Priore dell' Arte pro tempore senza altre sottoscrizioni. XIII. Ma perchequalche particolare Persona non matricolata potrebbe indursi di far stampare o ristampare qualche Opera coi Capitali propri, locche servirebbe di maggior soccorso a questa Arte Tipografica, percio si stabilisce che sia essa in plena liberta di farlo, sempre pero col mezzo di un Stampatore Veneto, e con le condizioni di non poter negoziare la stampa o ristampa in Baratti, ne far egli la vendita di questa, ma valersi di un Librajo, o Stampatore Veneto ; obbligando pero lo Stampatore, che stampasse per particolari Persone, di farsi pagare per la Cassa dell' Arte Grossi 18 per ogni Balla. XIV. Sia in oltre proibito a Particolari non Matricolati 1' aprir Negozio, far 324 T^l^^ Venetian Printing Press. Cambi o Vendite al minuto su' i Banchetti de' Libri Stampati per loro conto, ma abbiano essi ad esibirli ai Veneti Libraj e Stampatori per essere esposti alia Vendita nelle loro Pubbliche Botteghe. XV. E quanto ai Venditori dei Libri sopra i Banchetti di Piazza, od altri luoghi, si prescrive, che saranno essi assolutamente soggetti a quelle condizioni ed obblighi, espressi gia nell' Articolo Vl.della Terminazione 1767,29 Luglio; volendosi in oltre, a tenor dell' altra 3 Ottobre 1778, che tener debbano un Banchetto solo, non raddop- piato coll' aggiunta d' altri, ne possano vendere sopra Banchetti, sennon Libri Vecchj, nella serie e natura de quali s' intendono essere i soli Libri legati, e colle Carte tagliate. XVL Ma perche ai Matricolati dell' Arte devesi preservare il diritto proprio, ed interesse, si rinova fermamente il comando emanato dalla sopraccitata Terminazione 3 Ottobre 1778, cioe che a qualunque Persona non Matricolata sia risolutamente vietato di vendere, ne per le Botteghe, ne in Pubblico, ne occultamente Libri di qualunque sorte ; il qual divieto si vuole pure eseguito anche per quelli, che sono Matricolati j sotto tutte le pene dichiarite nell' Articolo V. della sumentovata Terminazione. XVII. Presente pure al Magistrate le solite Tanse, che addossate sono dall' Arte colle prescritte norme agl' Individui della medesima, percio si determina di voler adempito il metodo prefisso dalla Terminazione 1 742, tanto per la riscossione de Debiti Vecchj, quanto per le annue contribuzioni della Tansa, in forza della quale sara negato il Mandato di Stampa o Ristampa ad ogni Ricorrente dal Segretario Nostro, qualor non gli presenti prima 1' Attestato del Priore dell' Arte /)ro tempore^ o di non essere Debitore, o attesa 1' abilita concessa a' Debitori dell' Arte stessa, non si presti puntuale di tempo in tempo al prescritto respettivo pagamento. XVIII. Sopra tutte le sopradette provvidenze viene incaricato il Priore dell' Arte pro tempore d' invigilare perche vcnghino adempite, e di riferirne di quando in quando il risultato al Magistrate Nostro della prestata obbedienza. E la presente, approvata che sia dall' Eccellentissimo Senato, annuUando la surri- ferita Terminazione 1 780, 30 Luglio, non che 1' altra 28 Settembre susseguente, sara stampata, e consegnate ne varie Copie al Prior dell' Arte, onde le faccia diftondere col mezzo del Bidello a tutti gli Individui della medesima, a' quali viene precettato di tenerla affissa a vista universale nella propria Bottega, o Stamperia ; volendosi che per quanto a cadaun spetta riporti immancabilmente la sua intiera perfetta osservanza ed esecuzione. Dat dal Magistrate Eccellentissimo suddetto primo Maggio 1789. PiERo Barbarigo Riformator. GiROLAMO AscANio GiusTiNiAN Cav. Rifomiator. Francesco Pesaro Cav. Proc. Riformator. Marcantonio Sanfermo Segr. Addi 10 Giugno 1789. Approvata con Decreto dell Eccellentissimo Senato. Documents. IV. 325 II Serenissimo Principe fa sapere, ed e per ordine degl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Rifformatori dello Studio di Padova. All' oggetto di rendere sempre piu provida ed operativa la Terminazione primo Maggio prossimo passato, autorizzata dall' Eccellentissimo Senate col susseguente Decreto 10 Giugno prossimo decorso. Gl' Illustrissimi ed Eccellentissimi Signori Riformatori dello studio di Padova dato il conveniente riflesso alle divote istanze prodotte dalla Banca dell' Arte Tipografica, si determinano di aggiungere alcune altre rischiarazioni di buon' ordine, e di disciplina per vieppiu assicurarsi della possibile perfezione del lavoro delle Stampe, ch' e 1' oggetto primario, a cui dirette sono le applicazioni del Magistrato Nostro, I. Obbligo sara pertanto di ogni Matricolato dell' Arte, che voglia tener Garzone di accordarlo giusto alle Leggi, e di notificarlo entro il termine di Mesi sei alia Banca deir Arte colla relativa dichiarazione in iscritto, che dovra esser registrata ; con la condizione pero che il Garzone non abbi minor eta degli anni 12, ne maggiore delli 17. Che tanto li Garzoni, che li Lavoranti, istrutti che saranno unicamente nelle loro respettive Professioni, qualora volessero conseguire la Matricolazione, si dichiara che non potranno essere ammessi alia medesima, se non quando faranno constare colla scorta dei soliti requisiti alia Banca dell' Arte di essere provetti, e capace nel loro Mestiere a tenor della Terminazione 1767, 29 Luglio. II. A maggior dilucidazione poi dell' Articolo III. della Terminazione 1 789, e coll' oggetto di animare la produzione delle Opere nuove, si dichiara che queste qualor oltrapassino li Fogli quattro di Stampa quantunque apprezziate meno delle Lire 2, avranno a godere il privilegio di Anni 20 li Manuscritti, e di Anni 10 le ristampe nuove Estere J sempre pero colle prescrizioni espresse nell' Articolo VI. della suddetta Terminazione 1789. E perche la Liberta di stampare, e ristampare li Libri a Partito enunciati nella surriferita Terminazione all' Articolo III. venne concessa solamente alii Stampadori di Commissione, o Libraj di scarsa fortuna, cosi per togliere gli abusi, e le malizie, che ponno esser introdotte in offesa di questa provvidenza si aggiunge 1' obbligo preciso al Priore dell' Arte pro tempore di rassegnare a cognizione del Magistrato ogni Semestre la nota di que' Libri del prezzo delle Lire 2 in giu, che non fossero stati accolti e ripro- dotti alia stampa entro il suddetto termine di sei Mesi dalli Stampatori e Libraj anzi- detti, onde si possa in questo solo caso, concedere al Librajo Proprietario de medesimi di poterle ristampare, restando pero anco liberi essi Libri a qualunque altro Librajo di scarsa fortuna, o Stampatort- di Commissione che li ricercasse per fame 1' Edizione. III. E quanto a tutte le altre Opere di Stampa, e Ristampa, che dovranno essere apprezziate dalla Banca dell' Arte, a tenor del summentovato Articolo III., si prescrive che qualunque Librajo, o stampatore, presentar debba alia medesima il Libro impresso prima di darlo alia luce, affinche essa, riconoscendo il numero delle Copie stampate, le spese ordinarie ed estraordinarie, che avesse esso incontrate anche fuor dell' Edizione, da essere fedelmente espresse in una nota, possi con equita fame il prezzo ; al che con- travvenendo 1' Imprenditore, avra il Priore a rassegnare la notizia al Magistrato per gli opportuni ripari. u u 326 The Venetian Printing Press. IV. Abbisognando egualmente di essere rischiarato 1' Articolo IV, della suddetta Terminazione relative alle Opere, che si stampano a Partito per le viste in esso con- template, viene pure ingionto 1' obbligo alia Banca dell' Arte, nell' incontro di rilasciare il Foglio a stampa per la formazione del Partito, di riconoscere efFettivamente se il Ricorrente sia Stampatore di Commissione, o Librajo di scarsa fortuna, per conceder- glielo, qualora pero si verifichi che abbia Bottega aperta, o Negozio in Casa ; escludendo tutti gli altri Matricolati non compressi in dette due Categoric, a' quali vietate sono le ristampe a Partito. Sara pero debito dell' Imprenditore, ottenute che abbia le solite Licenze per la ristampa del Libro a Partito, di presentare alia Banca il primo Foglio stampato prima di proseguirne il Lavoro, dando alia medesima il conto preciso delle Spese, e numero delle Copie, affinche la stessa possa fissarne il relativo apprezziamento, Che eseguito il Partito colle sottoscrizioni di ciaschedun Librajo, o Stampatore, che volesse fame acquisto, come pure di quelli che non lo volessero, inerentemente alia Terminazione 1788, 27 Maggio, dovra 1' Imprenditore consegnare al Priore il Foglio suddetto per essere conservato, e per rassegnarne un' esemplare al Segretario del Magis- trate, onde riconoscere se adempito venghi il preciso Comando. Vigile pero esser dovra la Banca stessa, affinche non si facciano contem- poraneamente moltiplici Ristampe di un' Opera medesima a Partito, al qual oggetto si stabilisce, che 1' anzidetta Banca, concisa come esser ne deve dell' esito, e del bisogno Nazionale, decider abbia co' suoi Voti se convenga o no aderire alia ricerca d' altra ristampa, oppure differirne 1' assenso, rendendone il dovuto riscontro al Magistrate ; intendendosi pero esclusa da questa regola la prima Edizione di qualunque Opera uscita di Privilegio, la quale potra sempre essere ristampata a Partito, e dichiarata al Priore, nel momento di ottenere 1' attestato, con tale condizione dalli Stampatori di Commissione, e Libraj di scarsa fortuna. V. Necessaria rendendosi per il miglioramento delle Stampe la susistenza del Carico di Proto esaminadore, a cui incombe la conoscenza di tutti li Campioni di ogni Edizione in conformita del prescritto nell' Articolo XII. della stessa Terminazione 1789, si stabilisce, che tolta la perpetuita della Persona nel medesimo impiego, il Generale Capitolo dell' Arte, osservando li consueti metodi di buon' ordine, e disciplina, debba devenire a nuova elezione di altro Individuo, scegliendo il piu abile, probo ed imparziale della Classe pero dei Stampatori, il quale eletto potra pure coprire altro Carico, a cui fosse destinato, e presiedere alia Banca colla voce attiva e passiva come gli altri Individui, che la compongono ; e cosi di Anno in Anno dovra essere eseguito dal Capitolo colle solite ballotazioni, ed al caso non rimanesse alcuno delli nuovi nominati, potra essere proposto alia riconferma 1' antecedente che copriva 1' impiego j intendendosi pero sempre levato dalla Banca 1' intervento del Scrivano, attesa la inutilita del medesimo. VI. Volendosi poi che sussista la conformazione delle due Categoric de' Matricolati, gia da molto tempo osservata, e per la quale hanno soltanto il libero intervento nelle occasioni tutte della convocazione del Generale Capitolo dell' Arte gl' Individui della prima Categoria, si riconferma questo stabilimento, che si vuole inalterabilmente eseguito. VII. Provedutosi di tal modo ad ogni rapporto del Mecanico dell' Arte, non che a togliere Ic malizic, e gli abusi che potevano essere introdotti da taluni in ofFessa delle fissate provvidenze per il possibilc risorgimento dell' Arte, siccome sara debito preciso Documents. IV. 327 del Priore pro tempore di invigilare per 1' esatto adempimento delle medesimc, le quali dovrannoesserecostantamente eseguite da tutti gl' Individui dell' Universita Tipografica come le piu opportune ed adattate per la dovuta osservanza della Terminazione 1789 anzidetta, cosi si fara un particolar impegno del Sopraintendente alle Stampe in con- formita degli obblighi ingionti al suo impiego colla Terminazione suaccennata, e coll' altra 1749, ^9 Maggio, di riconoscere frequentamente se li Lavori delle respettive Stamperie corrispondano per intiero al confronto dei Campioni ; al qual oggetto, dovendo esso munirsi di tutti li Titoli de' Libri che furono e saranno da Noi rilasciati co' Mandati alii Libraj e Stampatori, avra a senso dell' anzidetta Terminazione 1749, ad extraerne dal Registro esistente nella Segretaria Nostra di tempo in tempo la Copia per li necessarj esami, ed osservazioni, che gli si richiedono da fare nelle Stamperie, onde ritrarre da queste quel frutto desiderabile di perfezione da Noi voluto nelle Edizioni. E la presente, confirmata che sia dall' autorita dell' Eccellentissimo Senato, dovra essere stampata e consegnata al Prior dell' Arte sopradetta per esser diffusa colle forme solite ad ogni Individuo della medesima per la sua immediata, ed inalterabile osservanza. Data dal Magistrato Eccellentissimo suddetto li 30 Novembre 1789. PiERo Barbarigo Riformator. Francesco Morosini 2" Cav. Proc. Riformator. GiROLAMO AscANio GiusTiNiAN Cav. Riformator. Marcantonio Sanfermo Segr. Addi 12 Decembre 1789. Approvata con Decreto dell' Eccellentiss. Senato. Venezia 23 Marzo 1799. La Universita de' Stampatori, Libraj e Legatori di Libri era soggetta all' Epoca 1796 all' ex Magistrato de' Riformatori dello Studio di Padova in quanto apparteneva alle discipline della Stampa, censura e vendita de Libri ed a tutto cio che vi aveva rapporto, ed alii ex Magistrati dei Proveditori di Comun, e della Milizia da Mar negli articoli concernenti la interna economia, e polizia, come anche il pagamento della Tanza. Non avendo pero alcun posteriore Decreto diversificata 1' essenza di queste Leggi egli e da ritenersi per conseguente risultato, che debba anche per il senso del Proclama 27 Settembre passato essere riservato alle ispezioni del Governo tutto cio che si riferisce alia prima parte concernente le discipline della tipografia, censura e vendita di Libri, e che riguardo alia seconda debbano sopravegliarvi quel Dicasteri a quali resta col suddetto Proclama demandatta la cura sopra le Arti di questa Citta. Di tanto rende il Governo intesa la Congregazione delegata a risoluzione del quesito propostogli colla Consulta 24 Ottobre decorso. Pellegrini. Gradenigo Seg". 328 T^he Venetian Printing Press. Venexia 13 Novembre 1805. No ^8±JL» No. 8z. Accogliendo il R. Capitaniato il memoriale prodotto dal Priore dell' Universita dei Libreri e Stampatori, poiche lo trova appoggiato a viste di Giustizia, delibera in quanto alia prima parte che sieno richiamate alia esatta loro osservanza le tre Termina- zioni 19 Febbraro 1780, primo Maggio e 30 Novembre 1789, incaricando il Priore e Banca pro teinpore di rendere avvertiti tutti gli Individui, non che d' invigilare, perche dai medesimi venghi prestata indiminutamente esecuzione alle Terminazioni stesse, mentre per quello riguarda la seconda ricerca se la parola Chiunque voglia significare di ristampare li Libri previa prima ricognizione dello smercio, e del nazionale bisogno ; oppure se la parola Chiunque significhi la permissione della Ristampa in ogni momento, ed a quanti la ricercassero si rivolge il Capitaniato stesso all' Ecc. R. Governo perche dalla sua maturita venghi data quella interpretazione che credera alia parola stessa. Per impedimento del R. Capitano. Del Maino Vice-Capitano. ViNCENTI FOSCARINI, S.R. Venezia ii Gennajo 1806. No. Vq'- . ' No. 83. Ad intiera evasione del Ricorso prodotto a questo R. Capitaniato dal Priore dell' Universita de Stampatori e Libraj li 2 Novembre decorso, lo si rende inteso per regola sua e deir Universita stessa nella Ristampa de' Libri, che 1' Ecc. R. Governo acco- gl.endo il Capitanale Parere con venerato suo Decreto 7 Gennajo corrente N" 26332, dichiaro che la facolta accordata dalla Legge Primo Maggio 1789, a chiunque Librajo e Stampatore di ristampare i Libri a prezzo superiore a Lire Due, previe le debite Licenze, non deroga punto alia Legge qual proibisce la Simultanea Ristampa de' Libri, cosicche in un istesso momento non potra venire accordato il permesso per la Ristampa di un medesimo Libro, qualunque ne fosse il prezzo a quanti fossero per ricercarlo, e dovranno anche relativamente a' Libri di prezzo maggiore delle Lire due osservarsi le discipline e provvidenze prescritte dalle relative Leggi. Per impedimento del R. Capitano. Del Maino Vice-Capitano, Alberti. Seg" R. Venezia li 8 Marzo 1806. No. 1229. No. 84. II Magistrato Civile della Provincia di Venezia al Priore e Banca dell' Universita de Libraj e Stampatori. Accogliendo il Magistrato le zelanti rappresentazioni dei Bancali della predetta Universita, per cui viene di rilevare il malizioso ritrovato, onde deludere con scandalosa impudenza le piu sacre Leggi, e ad infermare le salutari emanate discipline, prescrive, che ritenute nel suo vigore le une e le altre tanto per le Stampe che per le Ristampe di Libri, qualunque Stampatore che avesse Escmplari difettivi, e desiderasse completarli debba portarsi alia Banca per ricercare il permesso di stampare uno o piu I' ogli quidi- tando il tempo nel quale dovra farne seguire 1' impressione sotto la cominatoria di quelle Documents. IV. 329 pene pecuniarie che saranno credute opportune, oltre la pcrdita degli Esemplari al caso fosse rinvenuta una qualche trasgressione. Ed affinche sia rilevata la contrafazione sara premiato chi accusera il Contrafattore con la meta della multa che sara stata levata, rimanendo 1' altra meta a beneficio della Cassa dell' Universita il di cui Priore ricevera le Denunzie, tenendo pero secreto il Denonziante, e dovra tosto portarsi nella Stampcria che gli verra indicata onde riconoscere la verita per quindi riferirne le risultanze al Magistrato perche sieno assoggettati li Trasgressori alle multe che saranno cominate ed alia confisca dei Fogli abusivamente stampati. Della esecuzione della presente Delibe- razione restano incaricati sotto la loro responsabilta li Priore e Banca attuali, e pro tempore, dovendo essere legalmente notiziata a cadaun Matricolato. Erizzo. PlETRO ViNCENTI FoSCARINl Seg"^'" R. Progetto delli Stampatori delle Stampe del Foro Civile alia Municipalitd Provisoria di Fenexia. 5 Termidore Anno Prima della Liberia Italiana. Per il Cittadino Marcellino Piotto in Rio Terra San Benedetto Al. N. 7. Liberta. Eguaglianza. Li Stampatori Progettanti alia Municipalita Provisoria di Venezia. Al momento dell' istallazione di questa Provisoria Municipalita godevano ancora li Fratelli Pinelli 1' ereditato odiosissimo jus privativo di stampare tutte le pubbliche Carte, cioe tutte quelle marcate coUo Sterna di S. Marco. L' importanza di rilevantissimi afFari, che interessavano le piu attente cure di questa Provisoria Municipalita, e 1' importanza del pari d' una pronta, e sollecita stampa, e promulgazione delle provide sue deliberazioni, non permettevano al benefico fraterno zelo della stessa di occuparsi al riconoscimento del dannoso Privilegio per rimediarvi, ma dovelte continuare a dirigere le sue commissioni alia Stamperia Pinelli, supposta forse allora necessaria. Se ne accorsero dal fatto quegl' illuminati individui Municipalisti, che coprivano il Comitato di Salute Pubblica, che non potendo supplire otto o dieci Torchi, che geme- vano giorno e notte, alia pronta difFusione de' pubblici Editti, tanto erano affluenti ; osservando altresi quant' era pernicioso il ritardo della promulgazione, e finalmente 1' ingiustizia di continuare a somministrare ad un solo (ed a uno che per qualche Secolo innanzi ha gia goduto il privativo dritto di questo genere di Stampe) con suo rapporto 8 Pratile (27 Maggio pass. V.S.) demandato al Comitato Municipale unitamente all' asserto Decreto per la sua approvazione contemplo ampiamente la necessita d' una Sollecita Stampa, non che 1' ingiustizia del Privativo. La diligenza delli Cittadini Stampatori Antonio Zatta e Giustin Pasquali, il quale non ha neppure Stamperia, fece si che 1' oneste lodevoli mire di questo Comitato, con un apparente oggetto di proposta utilita alia Cassa Nazionale, deviasse il Comitato medesimo dall' importanza del suo rapporto mentre in vece col sunnominato Decreto di scicgliere dieci Stamperie, le quali hanno venti Torchi inoperosi atteso 1' arenamento assoluto delle Stampe del Foro, e cento e piu Operaj che languiscono dalla fame^ a Alcuni di questi Lavoratori sonnosi prodotti al Comitato di Salute Publica con una petitzione, 3 30 ^/^^ Vejietian Prmting Press. sciegliesse per questo lavoro col primo articolo del suo Decreto Zatta e Pasquali doviziosi Mercanti, occupati da infiniti intrichi di Edizioni e di Stampe per loro conto, perche stabiliti questi in massima in unione al Pinelli, il Comitato Finanze far dovesse il suo rapporto sopra la progcttata illusiva utilita da questi ingegnosissimi Mercanti proposta. Chiamato il Comitato Finanze a formare il suo rapporto sopra le sole proposizioni delli sudetti gia decretati Stanipatori, consistent! nella piu energica promessa di una pronta e sollecita difFusione delle pubbliche Carte, e nel ribasso del 20 per § col rag- guaglio de' prezzi dell' estinto Governo, non poteva il Comitato medesimo rigettare tali proposizioni, che conciliavano apparentamente li eminenti oggetti di Sollecitudine^ e di Economia dal Municipale Decreto contemplati, ma doveva anzi appoggiarle, anco se fossero stati minori. Per questo poi il Comitato Finanze fu sordo alle querule voci degl' infelici Stampatori delle Stampe del Foro, quali inscienti di tale impercettibile maneggio si produssero contemporaneamente con una petizione al Comitato medesimo, implorando susistenza col mezzo del lavoro delle Stampe de' pubblici Editti, esibindo le loro Stamperie, i loro Torchi e cento e piu man d' opere ad un tale importantissimo serviggio. Penetrata finalmente la ragione di questa secreta predilezione delle scelte Stam- perie Pinelli, Zatta e Pasquali, si produssero li Cittadini Stampatori Marcellino Piotto, Pietro Sola, Isodoro Borghi, Francesco Andreola, Fratteli Casali, Nicoletto Fenzo, Andrea Milocco, Pietro Valvasense, Zuanne Bernardi e Andrea Martini al Comitato Municipale, come Organo della Municipalita, e Comitati porgendo un' utilissimo Pro- getto riguardante le pubbliche Stampe. Fu accolta la Petizione, e fu commesso il Rapporto al Comitato di Pubblica Istruzione. Prestatosi questo Comitato ad eseguire le commission!, ricerco alH Stampatori Nazionali li conti e Note delle Stampe da medesimi fino air ora eseguite, sull' appoggio delle quali formare un' identico quadro dell' utilita proposta dal piano de' Progettanti, ma in un mese e piu non pote avere se non una sola capricciosa nota da detti Stampatori Pinelli, Zatta e Pasquali artifiziosamente composta. Nel peculiar interessantissimo argomento, nel quale si tratta della Economia delle Finanze Nazionali, pur troppo da tanti secoli male amministrate, e della sussistenza di cento e piu Famiglie di poveri onorati Cittadini, si produssero li progettanti Stampatori di nuovo al Comitato Municipale perche venisse dal Comitato Finanze obbligati H Stampatori Pinelli, Zatta e Pasquali alia produzione delle Note e Conti delle Stampe, almeno per un mese dalli medesimi stampate. Fu decretata la Petizione per urgenza li 21 Mietitore (9 Luglio corr.) e fu commesso al Comitato Finanze e Zecca la formazione del suo rapporto nel termine di giorni dieci. Contemporaneamente il Comitato d' Istruzione fece ricerca con sua Petizione al Comitato Finanze delli suddetti ricercati conti, ne questi sono ancora stati presentati. La folia degl' affari, che vi occupano, con bastano credetemi, o Cittadini, di giustificare tanta lentezza in argomento cosi importante, ne la Nazione puo indolente osservare cosi poco curato un affare, la remora del quale fa accrescere di giorno in giorno li aggravj alia sbilanciata pubblica sua economia. Degnatevi, o Cittadini, di confrontare 1' adottato Progetto Pinelli, Zatta e Pasquali, col nuovo esibitovi, e decidetevi. colla quale imploravano che nella dispensa delle publiche Carte fossero anch' essi contemplati unitamenti ai Venditor! per ritrarre un qualche miserabile modo di sussistenza. Documents. IV. '^31 Per conciliare li interessanti premurosi oggetti di sollecito serv'iggio nelle Stampe^ e di Economia pubblica oftVirono detti Stampatori le proposizioni seguenti. I. Ogni Comitato in liberta di sciegliere una delle dette Stamperie, accompagnera al manoscritto da Stamparsi 1' apposita commissione della qualita, e quantita delle Stampe. Vi prego a rimarcare che per questo priino Articolo non puo, ne deve essere arbitrio ne' Stampatori, ne nella qualita ne nel numero delle Stampe. II. Si dispensano del carico di un Corretore, ed adossano il peso della correzione delle Stampe ad un Ministro de' respettivi Comitati. III. Creano un Archivista per ogni Comitato, e li adossano de' seguenti doveri. I. Che debbano questi Archivist! ricevere le Stampe dalli Stampatori, e cautare li Medesimi con ricevuta. II. Che debbano li medesimi dispensarle alia Municipalita, Comitati ed Ufficj adetti. III. Far seguire la dispensa per le Contrade. IV. Consegnarle alii Venditor! per esser vendute per la Citta. Rimarcate gia chiaramente, che anche questo Articolo tende ad aggravare il Ministro occupato in afFari piu important!, ed a sollevare se medesimi. Col quarto Articolo finalmente, dispensati da qualunque aggravio Ministeriale, propongono il ribasso del 20 per § calcolato col ragguaglio de' prezzi del passato Governo, obbligandosi di passare mensualmente le Polizze colle respettive Commission! all! Comitati ed Ufficj che saranno destinati, onde sieno queste soddisfatte. Ora, o Cittadini, che raccolto avete 1' adottato Progetto, osservate la sua esecuzione dair asserta Nota prodotta nello Spirato mese Mietitore al Comitato d' Istruzione, dietro le ricerche del Comitato medesimo dalli sudetti Stampatori. Se per il primo Articolo del Progetto si obbligarono di stampare la sola quantita di copie, che fossero da' Comitati ordinate e se col terzo Articolo la dispensa di queste copie deve esser fatta da' respettivi Archivist! de' Comitati, come regge dunque la Partita di 3000 copie al giorno, ora ridotte a 480 che troverete nella Nota sunominata al Num. 5 nella Classe delle dispense ordinarie. Trovarete nelle dette dispense ordinarie al Num. 4. della detta Nota una Partita di 250 copie per ogni Editto per affiggerle alle Vedute principal!, ed alle Botteghe di Piazza. Trovarete altresi nelle dispense estraordinarie al Num. 6 simile Partita di Copie 500, per affiggerle alle Contrade, e diffonderle alle Botteghe. Se ogni giorno per ogni Editto venissero affisse 750 Copie, che a soli tre Decreti al giorno importarebbero 2225 copie, li muri delle Strade sarebbero tutti coperti di Carta. Osservate pure nella dispensa estraordinaria la Partita di Copie 1500 a Parrochi delle Contrade, la quale non fu mai, ne deve essere maggiore di 200. Dopo queste picciole riflessioni lascio a Voi illuminati Cittadini di esaminare piu attentamente la condotta delli Stampatori Pinelli, Zatta e Pasquali nella esecuzione del loro progetto col confronto delle Commission! de' Comitati, e Ricevute degl' Archivist!, non ancora potute vedersi. Analizzato cos! quasi astrattamente per mancanza de' Registri delle Commission! fin' ora eseguite dalli Stampatori Pinelli, Zatta e Pasquali, non rimane pero dubbio che il nuovo esibitov! Progetto da un mese e piu non fosse di gran lunga migliore. Vi proponeva questo il sollievo delle spese di tutte quelle Stampe pubbliche che 332 'The Venetian Printing Press. vengono diffuse per la Citta e Vendute a Cittadini, li quali dopo di averne rissentito il danno per la Stampa di queste colla Cassa Nazionale, devono soggiacere a un nuovo esborso per 1' acquisto delle stesse ; risservava alii decretati Stampatori quel solo pre- scritto numero occorente alia Municipalita, Comitati ed Officj adetti, che a norma della piu volte accennatavi Nota erano in numero di circa I200 colla Partita del N. B. ed il sollievo proposto e di copie 4500 c. per ogiii Editto, li quali Editti essendo per lo meno tre al giorno viene a risparmiare la Cassa Nazionale di sola carta Risme trenta al giorno, che importano almeno ^^300 oltre ^^300 almeno per la Stampa, non computando le fatture di maggior rimarco, e li Libri dell' Organizzazione del Foro Civile, eCriminale, impegnandosi anche di farle vendere da' soliti Venditori. Giacche, benemeriti Cittadini, non risparmiate Studj e fatiche per fclicitare questo Popolo, la di cui sovrana Autorita e da Voi rappresentata, raccoglietevi a versare solle- citamente sopra il nuovo Progetto che dieci onorati Patrioti Stampatori vi porge, il quale assolutamente concilia li da Voi grandiosi contemplati oggetti di sollecita prornulgazione^ e di Pubblica Economia. Progetto. Col terzo Capitolo del Decreto 8 Pratile (27 Maggio pross. pass.) del Comitato Municipale, ricercate ad oggetto di sollecitudine un giusto riparto d' affari tra le tre scelte Stamperie ; e col Capitolo quinto bramate due Torchi in seno alia Casa della Municipalita, (cioe nel Palazzo Nazionale) quali due Torchi non sono ancora andati alia sua residenza, anzi questo Articolo lo veggo intieramente abbandonato dall' adottato Progetto Pinelli, Zatta e Pasquali Stampatori del Governo. Niente di meglio poteva immaginare quel saggio Comitato di Salute Pubblica per la sollecita promulgazione delle Stampe, che bramare le Stamperie in seno alia Municipalita ; sono piii pronte le consegne, ed in conseguenza piu prv nta 1' esecuzione, e r emenda in caso di errori : sono piu sicure le pubbliche Carte onde non vadino smarrite, e sempre eguale la distribuzione tra Stampatori anco se fossero cento. Dietro percio a' Vostri desiderj, e per il bene della Nazione ecco il primo Articolo del Progetto. I. Dal giorno che avrete Decretato, ed assegnato un luogo nell' interno del Palazzo Nazionale capace ad errigere una Stamperia, si obbligano 11 Progettanti nel termine di giorni 20 di costruirvi una Stamperia con numero di Torchi e quantita di Caratteri quanti potranno occorrere alia piu pronta esecuzione delle Vostre Com- missioni, ed a quelle de' Comitati ed Uffici adetti. II. Tutte quelle Stampe pubbliche, che serviranno ad uso della Municipalita, Comitati, ed Ufficj a norma delle commission! de' medesimi saranno stampate a medesimi prezzi ch' ora le stampano li Stampatori presenti del Governo. III. Tutte quelle Copie ch' ora vengono diffuse per la Citta stampate a spese della Cassa Nazionale, saranno queste stampate a proprie spese de' Progettanti, e fatte vendere per loro conto ai soliti prezzi, e da' soliti Venditori, onde questa misera gente non restino sprovisti del solito lucro che ritraevano dalla Vendita delle stesse." IV. Dovra pero essere proibita a qualunque la ristampa in qualunque forma delle ^ Le carte publiche che vengono vendute dai soliti Venditori venivano prima consegnatealcosidetto Capo di Piazza, il quale ritraeva da detti Venditori un prezzo per cadauno a norma del numero delle Copie che ai rispettivi Venditori veniva da lui accordato. Tiocuments. IV. 333 stampe che sortiianno dalla Stamperia centralc del Governo (eccettuato solo 1' uso Giudiziario) altrimenti non resterebbe piu salva la proprieta ne' Progettanti, che sollevano la Cassa Nazionale di qualche migliaja di Ducati al mese, assumendosi 1' obbligo di stamparle a proprie spese. V. Dovra la Municipalita da quindeci in quindeci giorni dare le opportune Com- missioni alii Comitati cui spettano perche sieno soddisfatte le Polizze, che verranno dalli Progettanti legalmente al Comitato Municipale ogni quindeci giorni prodotte. VI. Accettato che sia il Presente Progetto, dovra continuare fino a tanto con- tinuera la Municipalita Provisoria. Cittadini se bramate un sollecito servigio per la pronta promulgazione de' Vostri Decreti, Eccovelo procurato; se bramate di conciliare a questo la Economia delle Pubbliche Finanze, questa vi viene pure proposta senza il danno di alcuno. Se togliete alii Decretati Stampatori la commissione della Stampa, non mancate per questo alia Vostra parola, mentre coi Vostri Decreti non avete decretato alcun tempo preciso. Se essi hanno servito per tre mesi, e ben giusto che quest' utile servigio venga prestato da altrattanti onorati Cittadini, li quali da mezzo secolo e piu hanno li loro negozj piantati in questa Citta. Se inibite la ristampa de' pubblici Decreti, non togliete per questo la proprieta ad alcuno ; nessuno puo acquistare proprieta sopra le Stampe Pubbliche. II diritto di stampare li pubblici Editti, li Decreti, li Statuti ed ogni altra pubblica Carta e diritto Sovrano, come quello del conio delle Monete, e percio e della Nazione, o di chi legitti- mamente la rappresenta ; se dunque la ristampa di questi fosse di danno alia Nazione, come lo e nel caso presente, il Nazional interesse, ch' e 1' interesse di tutti, esclude assolutamente il parzial interesse di alcuni, e percio avete un diritto legittimo d' inibirne la ristampa senza offendere, ripeto, le proprieta di alcuno. Al bene della Nazione conciliate insieme il bene delle Famiglie de' Progettanti, e quello de' loro Operaj rimasti tutti senza modo di sussistenza atteso il fortunato Cambiamento di Governo. Nell' attendere percio li stessi di gustare li beni di questo fortunato Cambia- mento, autorizzano quanto con il presente vi umiliano colle loro firme. Salute e Fratellanza. Marcelling Piotto. Pietro Valvasense. IsEPPo E Fratelli Casall Andrea Milocco. Andrea Martini. Nicoletto Fenzo. Pietro Sola. Francesco Andreola. Isidoro Borghi. Zuanne Bernardi. Liberta. Eguaglianza. II Comitato di Salute Pubblica. Alia Municipalita Provisoria Veneziana. Ne' Govern! in rivoluzione la rapidita delle misure, e 1' energia de' mezzi ha spesso salvate le Nazioni dalle piu orribili catastrofi. La Stampa sollecita delle Carte Pubbliche, ed i mezzi pronti di diffonderle, e porle alia portata di tutti, sono oggetti si grandi e necessarj, che sovente senza di essi si potrebbe fare la disgrazia dello Stato piuttostoche il bene del Popolo. X X 334 '^^^^ Venetian Printing Press. Quindi e che il nostro Comitate di Salute Pubblica, avendo esperimentati i tristi efFetti della tardanza nel diffbndere le Carte, e volendo in seguito possibilmente evitarli ; e considerando innoltre, che se 1' oggetto della Stampa e utile agli Stampatori, importa che questo bene sia diviso in alcune Famiglie e non concentrato in una sola vl eccita air adesione del seguente Decreto, La Mumcipalita Provisoria di Venezia. Inteso il rapporto del Comitate di Salute Pubblica, considerando essere urgente per r interesse del Popolo che le sue deliberazioni sieno subito Stampate, e diffuse Decreta I. Le Stamperie destinate Municipali sono tre ; prima la Stamperia Pinelli : seconda la Stamperia Zatta : terza la Stamperia Pasquali. II. Ciascun Comitate si sciegliera fra queste la propria. III. Ogn' una di esse Stamperie abbia una quantita d' affari corrispendenti all' oggetto di sollecitudine, ed al reciproco interesse. IV. Saranno responsabili li Stampatori della pronta diffusione de' Rapperti, Decreti, Ordini ed altro. V. Risiederanno proviseriamente due Torchi in seno alia Casa della Municipalita per sue use. VI. Non potranno esser vendute le Carte pubbliche dai dispensatori al maggior prezzo di un soldo per grandi che sieno. VII. II Comitate di Salute Pubblica Vegliera suU' esservanza di tutte le discipline stabilite negl' Articoli suespressi. Data li 27 Maggie 1797, V. S. Anne prima della Liberta Italiana. Apprevata in quante alia massima, e quanto alle Stamperie demandate al Comitate Finanze per gl' eggetti Economici. Progetto dell'i Stampatori Pinelli^ Zatta e Pasquali. Liberta. Eguaglianza. Cittadini del Comitate alle Finanze e Zecca. No. 87. Li Stampatori Pinelli, Zatta e Pasquali eletti dalla Municipalita, incontrande li due eggetti di sollecito servigio nelle stampe e di Economia Pubblica vi offrono il presente Piano. Ciascuna stamperia servende il rispettivo Comitate, a cui fosse prescielta, sara da quelle munita del Manescritto da stamparsi cen 1' appesita commissiene indicante la quantita e qualita delle Stampe. Per togliere gl' equivoci sarebbe ottima cosa che il prime informe esemplare fosse corrette da uno delli respettivi Ministri della Municipalita o Cemitati. Riflettesi necessaria 1' eleziene di un Pubblico Archivista, che risieda presso la Municipalita cen li seguenti doveri. Ricevera egli dagli Stampatori le Stampe eseguite relativamente alle Commissioni cautande i medesimi con ricevuto sotto le Commissioni stesse. Dispensera le Stampe alia Municipalita, Cemitati ed altri Ufficj adetti, fara Documents. IV. 335 seguirc la diffusionc per Ic Contrade, e conscgna ai Baroni' soliti a non comprar quelle Stampe che vendono per la Citta, essendo stato questo un coiitemplato proved! mento a tal classe di misera gente. Potra coll' avanzo delle Stampe servire immediatamentc alle ricerche della Municipalita, Comitati ed Ufficj di tutte le Carte in addietro stampate, che formerano centro, e raccolta dell' Archivio suddetto. Per poi secondare 1' eccitamenti del Comitato nell' Articolo della Pubblica Economia, li Stampatori suddetti con promessa dell' ottimo servigio con la condizione, e di andar esenti di qualunque aggravio, e spesa Ministeriale offrono un ribasso del venti per cento in confronto de' prezzi attuali, che con tal base dovranno essere rego- lati ; le Polizze veranno mensualmente esibite al Comitato, ed ufficio destinato all' incontro col fondamento delle respettive Commissioni rilasciate, e delle coerenti Ricevute dell' Archivista per essere dalla Tesoraria Nazionale di Mese in Mese pagatc. Salute e rispetto. Liberia. Eguaglianza. 1797. 27 Maggio. Alia Municipalita Provisoria di Venezia il Comitato di Finanze e Zecca. 88. Cittadini. Dietro le deliberazioni della Municipalita Provisoria 22 cadente, che rimette al Comitato Finanze 1' esecuzione di quanto spetta all' Economia della fissata massima, che ne' Stampatori Pinelli, Zatta e Pasquali debbano esser divise le disposizione, e li profitti per le Stampe Nazionali, che occorrono alia giornata di render pubbliche alia cognizione dei Cittadini per ordine della Municipalita stessa, e dei respettivi suoi Comitati con oggetto anche di rendere piu sollecita e pronta 1' esecuzione, si e fatto sollecito il Comitato suddetto di raccoglier lumi da detti Cittadini Stampatori, e di eccitarli a proponere un piano d' accordo che conciliasse in un tempo stesso la solleci- tudine del servigio, con li riguardi del dovuto possibile risparmio, Deve pero il Comitato in conseguenza delle prestate attenzioni, prestar, o Cittadini, a vostri riflessi insert© nella presente Piano che ci hanno li tre suddetti Stampatori prodotto, col quale offrono d' assumere 1' impresa della Stampa delle Carte Nazionali alle condizioni e metodi nel Piano dichiariti, e col ribasso per la sola misurata quantita delle Stampe occorrenti alia Municipalita, Comitati ed altri Ufficj adetti, del 20 per § in confronto de prezzi del passato Governo. Vantaggiosa per tanto e per 1' esattezza, e soUecitu- dine del Servigio, e per gl' economici riguardi, riputando il Comitato la proferta de prescielti Stampatori, egli 1' assoggetta a vostri riflessi ed approvazione se la trovate conforme a' sudichiariti riguardi, al qual fine vi offre la formula del seguente Decrcto. La Municipalita Provisoria di Venezia. Inteso il Rapporto del Comitato Finanze sul Piano presentatogli dalli tre pre- scielti Stampatori Pinelli, Zatta, e Pasquali, che si riconosce conciliante i riguardi di rispormio con quelli di soUecitudine e di esattezza di servigio, qucUo approva m tutte le parti, e sara cura del Comitato stesso di procurare 1' immediata sua verificazione. ^ Baroni, i.e. gamins. DOCUMENTS. V, V. REPORT OF THE RIFFORMATORI DELLO STUDIO DI PADOVA ON THE VENETIAN PRESS. 1765. "CONSULTA" OF TRIFFONE URACHIEN AND FRA EN- RICO DE' SERVI ON THE REPORT OF THE RIFFOR- MATORI. OBSERVATIONS OF P(IETRO) F(RANCESCHI) ON THE OB- JECTIONS RAISED AT ROME TO THE APPOINTMENT OF AN ECCLESIASTICAL REVISOR OF THE PRESS. REPORT ON THE " INSTITUTIONES THEOLOGICvE " OF THE ARCHBISHOP OF LYONS. 1794. REPORT ON THE " GIORNALE ECCLESIASTICO DI ROMA." 1794. ^7^5' 3 ^go^to. In Pregad'i. No. 1. |iS^*^^E^^^^3 ILEVA con rincrescimento il Senate dall' esatte, e beneinerite Scritture ^ del Magistrate de' Riformatori dello Studio di Padova, e de' Consultori in Jure la decadenza dell' Arte Tipografica in questa Dominante, ove prosperamente fiori ne' passati tempi, ed ove per le oportunita preferibili ad ogni altro luogo nei prezzi, e nella perizia e nella prontezza di stampare dovrebbe giornalmente aumentarsi. Rilevata pure la causa di questo deperimento procedente dalla man- canza de' Capi nuovi stampabili, vuole il Senato per i gravi rispetti del Principato provvedervi co' modi valevoli a farla risorgere. E perche nel cercarsi la moltiplicazione delle Stampe puo non esser bastante a supplirvi la sola Opera del P. Inquisitore destinato gia ne' passati tempi da questo Consiglio alia Revisione in punto di Religione ; s' incarica percio il Magistrato Sudetto a rintracciare, esclusi i Regolari, Ecclesiastico dotto, probo, e fedele Suddito Nostro, per una simile Revisione nell' oggetto stesso, di modo che ^ See next page. 340 The Venetian Printing Press. qualunque libro ottenga la Fede di licenziamento, o da 1' uno, o dall' altro de' Revisori possa passare col metodo, che corre in presente, e che si conferma, a quella de' Revisori gia destinati per le cose de' Principi, e buoni costumi, per ottener poi il Mandato de' Refformatori per eseguirne con la data di Venezia, e con le solite forme la Stampa ; sistema questo, col quale sara toko 1' abuso introdotto di finta data, per cui prescindevasi dalla Revisione, ed uniforme alle provvide disposizioni del Decreto 1603, 11 Maggie, che in ora confermasi. Questo stabilimento pertanto dovra esser fatto noto dal Magis- trate a' Stampatori, e Librai per direzione lore nel prodursi alia Revisione. Alia maturita del Senate convenendo pure dar pensiere a que' diserdini, che per la lunghezza del tempo introdotti si fessero alteranti le solenni cenvenzioni nel proposito de' Libri proibiti, si commette al Magistrate de' Refermateri delle Studio di Padova di repubblicare a commune netizia, ed inparticelare a quella de' Stampatori, e Librai, r Indice 1595 cen le Aggiunte accettate da questo Consiglio unitamente al Cencor- date 1596; e sia pure incaricate di far esaminare, e raccogliere la nota di tutti quei Libri, che non compresi nell' Indice Sudette meritassero per rispetti di Religione, e di State d' esser proibiti, spiegando a questo Consiglio il sentimente lore, et il mode, cen cui si dovesse procedere per assicurare li stessi importanti oggetti. Resa in tal mode piii facile, e piu sicura 1' esecuzione della Stampa, ne succedera in censeguenza, che que' Libri riconosciuti per admissibili, i quali in adesso ci pro- vengeno da Paesi Forastieri, potranno essere ristampati facende venire i soli esemplari con escludersi quelle cepie, che in ora con 1' asperto del soldo preprio c' inendane, e convertende in attivo quel passive cemmercio, che presentemente si soffre. Accio poi assicurati rimangano gli oggetti avuti sempre a cuore da questo Consiglio si rinnevano cen la presente Deliberazione le ettime Leggi che custodiscone il Traffice nestre dall' ingresse in Venezia di que' libri che centengone cose centrarie alia Re- ligione, ai Principi, et ai bueni costumi, con la pratica commessa nel Decreto 1653, e ravvivata dal Magistrate cen Terminazione a stampa 23 Settembre dell' anno scorso. Accudira il Magistrate de' Riformateri, che il tutto esattamente si adempia, dandesi merite con la vigilante sua attenzione di disperre dietro ai stabiliti principj tutto quel piu, che centribuir possa alia prosperita di un' Arte costituente une de' piu fruttuesi rami di Cemmercio, ed assai avvantaggiosa all' impiego del Popole. Serentssimo Principe. L' Arte della Stampa dalla Germania passata in Venezia verso il 1461, venne dall' Ecc™° Senate giudicata, al sue prime apparire, una delle Industrie piu opportune all* impiego del pepele, e al commerzie, e percio accelta, e animata con singolari benefizj, e faveri. La speranza de' Maggiori di VV. EE. non riusci vana. Impiegarensi Scritteri, Traduttori, Copisti, Gittateri di Caratteri, Compositori alle Casse, Terchiaj, Legateri, e Venditeri di Libri ; e col tempo Professori di Dissegno, Intagliatori in Legne, e in Rame, Terchiaj da Rami, e Miniatori j sicche gran numero di famiglie trasse la propria sussistenza da quest' Arte. II Traffico de' Libri s' allargo presto anch' esse fra le Nazieni. Non se ne confine 1' use fra i Dotti soli. Le scienze diffuse destarone una Docume?2ts. V. 341 curiosita universale. I libri divenuti un mezzo facile per far conoscere le invenzioni, 1' arte, le idee, i trattl d' ingegno, e i costumi d' una Nazione ad un' altra, invogliarono di se quasi ogni condizione di gente in ogni luogo. Ma se il tempo ne' secoli trascorsi verifico leconghietture dell' Ecc'"" Senato, sicche molto fu 1' impiego del popolo nella Tipografica, e fiorito il traffico de' Libri ; al presente siamo costretti con nostro sommo rammarico a confessare alia Serenita Vostra, che quest' Arte in Venezia e quasi annichilata ; e che la sua rovina e quell' unica sor- gente, da cui 1' altre Citta d' Italia traggono un continuo aumento di Torchi, e per con- seguenza del Commerzio loro di Libri. Finche quest' Arte lavora vigorosamente in questa Citta, 1' altre dell' Italia non possono tentare d' ingrandire le stamperie proprie. Tanta e I' abbondanza della Carta fra noi, cosi agevoli sono le navigazioni, e si moderati i Dazii per introdurla in Venezia, e tale e la perizia, e prestezza de' nostri Artisti, che le Venete Edizioni vincono nel buon mercato tutte quelle degli altri Paesi. I Librai forestieri non hanno ardimento di starci a fronte, abbandonano il pensiero de' Torchi, e trovando maggior utile nel rivendere i Libri nostri, che gli stampati fra loro, danno le commissioni a Venezia d' ogni loro occorrenza. Oggidi, che 1' Arte in questa Citta e giunta ad un' estrema declinazione, siamo ridotti a segno, che Livorno, Lucca, Parma, Modena, e Bologna stampando assai, sono fatte ritrose al cambio de' proprii Libri co' Veneti. Mandarano prima danari per ottenerne, ora pretendono contanti da' Librai di Venezia per mandarci le loro edizioni. In tal forma la nostra Citta stessa aumenta i Torchi loro co' suoi contanti, e di padrona del Commerzio di Libri e divenuta rivenditrice. Napoli, che spargeva 1' edizioni Venete in tutto il Regno, ora lo sazia con quelle ch' escono de' suoi Torchi. Ristampa i nostri Capi migliori, e proibisce per con- seguenza 1' ingresso alia maggior parte de' nostri. Trieste pochi anni fa ha piantata Stamperia, Lugano, e Losanna Stampano assai ; ogni luogo ci minaccia. II minora- mento cotidiano de' Torchi in Venezia ci avvertisce dell' aumento d' essi in altri luoghi. Venezia nel 1752 ne avea 77, nel 1762, 58 ; oggi 50, e di questi molti incerti d' aver lavoro fra pochi giorni. Compositori, e Torchiaj domandano impiego, e nol trovano. I matricolati, i quali la legge concede tanto di poter essere Stampatori quanto Librai, non trovando piu di che alimentare i Torchi passano quasi tutti a fare i venditori di Libri. Ouesta turba, ch' apre botteghe ogni di con Libri incagliati, disusati, e morti al traffico, inquieta i negozii migliori : interrompe il loro privilegii : SoUecita i forestieri aristampare i Capi di Venezia ; ottiene privilegii di Libri, che non stampa; vende talvolta gli stessi privilegii a' Librai di Terra ferma, contro le leggi : minaccia di volere far ristampare per atterrire i Negozii buoni ; e in fine le basta di venire ad un aggiusta- mento per cavarne qualche summa di contanti. All' incontro i Negozj migliori con aggiunte inutili, note, prefazioni, frontespizii alterati, prolungansi i privilegii di Libri fatti comuni, e tengono oppress! i confratelli dell' Arte. Questa divisa in due fazioni di sei o otto da un lato, e tutti dall' altro, fa istanze cosi diverse, che si veggono uscire da due volonta nemicissime. Ognuno de' partiti dipinge con lamenti per ben universale della Tipografica Veneta, e del Commerzio quello, ch' e puro interesse privato ; chiede, o ricorda un rimedio giovevole a se, non a tutti. Tale e il vero sconcerto della Tipo- grafica Veneta al giorno d' oggi, sperimentata pel corso di qualche secolo assai vantaggiosa all' impiego del popolo, e per uno de' piu fruttosi rami di commerzio. Y Y 342 ^he Venetian 'Printing Press. Obbligati noi da quell' Offizio, di cui fummo onorati, a vegliare sugl' interessi d' un' arte cosi benefica, e presi da sincera compassione, che un' industria di tanta utilita abbia portati quasi tutti i suoi vantaggi fino alle men colte Nazioni, lasciando qui solo un' amara memoria dei beni posseduti per essa un tempo, ci siamo applicati lungamente a fame un attento, e maturo esame del suo Stato, e delle Leggi, che la reggono, per com- prendere la vera sorgente del suo sconcerto, e stabilirne i ripari piu efficaci, e piu pronti. Una diligente osservazione di tutte le cause, che produssero tanto i suoi passati, quanto il presente sconcerto, ci guido finalmente a scoprire, che la principale origine della sua decadenza fu la mancanza de' Capi nuovi e buoni da stampare, i quali oggidi piu che mai essendole mancati sono la percossa piu grave, da cui viene atterrata : ne senza il provvedimento di questi, si puo usare altro rimedio giovevole a ricuperarla in parte, non che a ridurla in vigore da abbattere le stamperie forestiere ; dalle quali verra certamente nel corso di pochi anni affatto distrutta. Perche 1' EE. VV. conoscano ad evidenza, che mai quest' Arte non ando in de- cadenza, se non per la difficolta d' ottenere capi nuovi, e buoni da stampare, rappre- senteremo con brevita le due principali epoche del suo decadimento. La Prima del 151 7. La Seconda del 1595. Quest' Arte fino al 151 7 non avea leggi. Riconosceva solamente dall' Ecc™° Senato licenze, e privilegii per la pubblicazione de' Libri. Li capi stampabili non le mancavano, in un tempo, in cui si traevano da' soli manoscritti antichi non ancora pubblicati co' Torchi. Aldo il Vecchio, che fu il primo a stampare i Codici Greci, e a fare altre scoperte, aperse alle stamperie nuovi fonti d' abbondanza di capi. N' ebbe percio singolari privilegii. Ma 1' esempio suo imitato da molti gli fece degni d' essere privilegiati anch' essi. Intanto i manoscritti mancarono, quasi tutti i Capi si trovarono obbligati ad alcuni pochi Librai ; il comune degl' impiegati in tale industria rimase senza capi da alimentare i Torchi. Subito nacquero gli sconcerti segnati nel Decreto i Agosto 1517 ; prima Legge dopo 56 anni dall' introduzione della Tipografica in Venezia, fino a quel tempo feconda, e felice. Con tal Decreto furono sciolti i Capi stampabili dalle mani di pochi, e restituiti al comune ; e solo lasciati i privilegii all' opere nuove, e non piu stampate, per animare i Librai all' introduzione d' altri Capi. Alia sapienza del Decreto si congiunse la fortuna de' tempi. Fiorirono per tutto il Secolo del ifoogl' ingegni Italiani sopra gli altri. Venezia era piena d' uomini dotti, di fautori di lettere, di Letterati ad essa concorsi. I Torchi Veneti prosperarono tanto, che le nostre edizioni presero voga per tutti i paesi col traffico in grande abbondanza fino al 1595. Poche ordinazioni dell' Ecc""" Senato bastarono dal 15 17 fino al 1595 per mantener 1' Arte in fiore. Non sarebbe decaduta, se non le fosse avvenuto caso tale, che la privo affatto della maggior parte de' Capi stampabili, che gia possedeva, e le tronco quasi tutte le vie d' acquistarne di nuovi. Ouesta fu 1' Epoca Seconda del suo decadimento. Nel 1595 usci un Indice di Libri proibiti dalla Corte di Roma. Fu cosi grande questa percossa sopra i materiali, che qui si stampano, che in pochi mesi, non sapendosi piu che dare per alimento alle Stamperie, i Torchi nostri, ch' erano 125 si ridussero a 40 Stampatori e Librai atterriti rappresentarono la loro repentina desolazione alia paterna clemenza dell' Ecc""" Senato, il quale mosso a pieta della nuova miseria d' un' Arte Documtmts. V. 343 tanto giovevole all' impiego del popolo, e al commerzio, e pochi mesi prima tanto florida, che teneva in soggezione le stamperie degli altri paesi lontani, e vicini, adoperb i piu risoluti maneggi con la Corte di Roma, per sollevarla dalla sua calamita improv- visa. Ne mai accetto con suo consenso I' Indice nel proprio Dominio, sc non dopo lunghi trattati, e con un Concordato in piu articoli diviso, il cui settimo articolo im- porta, che non senza difficolta, e rare volte, e senza partecipazione al Principe, non possano essere vietati Libri nel suo Dominio, fuorche i contenuti nell' Indice 1595. Fu cio accordato nel 1596. Niente di manco 1' Arte rimase priva di tutti que' Libri, ch' erano segnati nell' Indice ; o se alcuni ne adopero, gli ebbe cosi atterati, e mutilati, che ben presto negli altri Paesi s' estinse il credito delle nostre edizioni, ne mai piu si riebbe. Non passarono cinque anni, che T Arte non potendo piii sostenersi, si sconcerto, e diede que' medesimi segni di mancanza de' Capi, che avea dati nel 151 7 cominciando i matricolati a partirsi da Venezia, e a sviarsi gli Artisti verso altri luoghi. L' Ecc'"" Senato fece il Decreto 20 Febbraro 1602 per arrestargli, promettendo nuovi provvedi- menti. Nel 1603, 11 Maggio, gli effettuo, e tali gli fece, che mostrano principalmente la mira di riparare alia mancanza de' capi, riconosciuta per origine della rovina dell' Arte. Perche dove in tutti i Decreti anteriori privilegiava le sole opere nuove, e non piii stampate, in questo allarga il benefizio alle stampate qui altre volte, e principalmente alle ristampe de' Libri forestieri. Un provvedimento cosi pieno di sapienza per allettare i matricolati all' introduzione di capi nuovi, era quel solo, che potea bastare a ristorar r Arte in Venezia, se un illegittimo, e occulto ostacolo, quale appresso diremo, non si fosse sempre opposto agli ottimi effetti, che avrebbe certamente prodotti. In tutto quel secolo le Nazioni forestiere pubblicarono opere famose. Le ristampe di quelle avrebbero mantenuta in Venezia quell' abbondanza, ch' era stata somminis- trata a' nostri Torchi dal 151 7 fino al 1595 dagl' Ingegni Italiani, fra quali, come s' e detto, fiorirono le dottrine in tutte il secolo Decimosesto. I Libri forestieri avrebbero non solo con 1' aumento de' Torchi impiegato maggior numero di persone, ma reso sempre piu vivo, e afFaccendato il Commerzio. Pel moderato costo delle stampe Venete sarebbero entrati nel traffico piu facilmente vendibili di tutte 1' edizioni degli stessi libri fatte ne paesi d' Oltremante, e nell' altre Citta d' Italia. Avrebbero col buon mercato impedito il corso all' edizioni forestiere, e mortificate in gran parte le stamperie degli altri luoghi. In somma 1' Ecc"^" Senato non potea meglio riparare a' danni di quel tempo, ne aprir la strada a' maggiori vantaggi per 1' avvenire. Ma un tarlo celato, come accennato abbiamo, s' oppose allora, e sempre all' esecuzione di tal provvidenza ; la quale salvo bensi la Tipografica Veneta dall' interna rovina, ma non pote mai farle tutto quel benefizio, a cui mirava la pubblica paterna volonta. Rimase anche dopo il 1603 la stessa penuria di Capi. Ne da indizio il poco im- piego del popolo accennato nella Terminazione 22 Luglio 16 16. Lo di mostrano i Libri stampati a spesa di Librai Veneti in Paesi forestieri, ed altre trasgressioni segnate nel Decreto 1653, e finalmente la diminuzione de' Torchi annotata nella Terminazione 1 67 1. Ne mai da quel Secolo fino a' presenti giorni, per quante Leggi uscirono, e per quante diligenza furono usate dal Magistrato nostro per farle osservare, si pote piu far risorgere al suo primo stato quest' Arte, e liberarla da' continui sconcerti. Questi sono di tal sorte oggidi, che 1' hanno quasi atterrata, ma sono nello stesso tempo tante manifeste prove, che la sua distruzione deriva appunto dalla mancanza de' Capi stampabili. 344 '^^^^ Venetian Printing Press. La Prima prova e la trasgressione d' alcuni pochi Libraj piu potenti, i quali cercano con molti artifizii di prorogarsi i privilegii anche dopo il tempo limitato da' Decreti. Se ci fosse facilita d' aver capi nuovi, e buoni non cozzerebbero cosi spesso con le Leggi, ne vorrebbero ogni giorno litigi co' Matricolati. La Seconda prova e il tentative de' Libraj minori di trafugare qualche privilegio a' piu potenti prima, che ne sia spirato il termine. Andrebbero piu cauti nell' offendere le Leggi, e i piu potenti, de' quali hanno bisogno, se potessero facilmente aver buoni Capi nuovi da stampare. Non sono trasgressione, ma cosa legittima le ristampe de' Libri usciti di privilegio; pure sono la terza prova della mancanza de' Capi, e con essa va congiunto il continue pensiero de' piu potenti d' opporsi contro le Leggi a tali ristampe. Sarebbe impossibile, che tanto chi vuol ristampare quanto chi s' oppone, mettesse tutta la sua speranza in Libri che da tempi immemorabili in qua non sono altro, che moltiplicazioni d' una massa di Medici, Legali, e Teologi, stampati, ristampati, venduti, rivenduti, e quasi scor- dati in un traffico largo, se non ci mancassero capi nuovi, che meritano privilegio, destano la curiosita ne lettori, e apportano utile maggiore. Quarta prova e 1' improvviso aprimento di botteghe, che succede spesso. I matri- colati, che come e detto, sono tanto Stampatori, che Librai, vedendo vuoti i Torchi, intraprendono di signoreggiare sotto un' insegna prima fallita, ch' esposta. Chi vuole aprir bottega chiede a credenza a molti Libraj una porzione di quegl' infiniti Libri incagliati che inondano Venezia. Gli trova, ne guernisce la bottega, e debitore a tutti. Fitti, vestire, bisogno di cotidiano vitto 1' assediano tutto il di. Vende in fretta, e con preghiere, per 20 quelle che val 1 00, Chiude la bottega fallito : 1' Arte perde il concetto. Se i Matricolati avessere qualche buen capo nuovo, o non si partirebbero da Torchi, che avendo lavoro danne un pane sicuro, e senza pensieri ; e anche partendosi petrebbere pagare col cambio d' un cape o due nuovi, i Crediteri, e starsi in bottega con onere. Quinta prova e la negativa del cambio di Libri fra Libraj della Citta, prime movente di questo cemmerzio. Con la forza sola d' un' interna cemmutaziene di carta stampata ogni Librajo di Venezia puo provvedersi de' Libri degli altri, e tutti gli altri pessone avere de' suei. Ognuno in tal guisa forma quell' assortimente, che cen- viene alle cemmissioni, che suol avere di fueri. E quel, che in Venezia era solo Carta stampata, e cemmutata fra Libraj, spedite fueri le apporta contanti, Al presente i Negezii piu potenti, possessori di quasi tutti i Capi, negano il cambio a' minori ; e allegano per ragione, che nen ritrevando da lore capi buoni a barratto, non gli vegliene impinguare co' proprii buoni, per averne de' tristi o nulla. Sicche pretendene da' con- fratelli danari al banco col ribasse del 20 per lOO, e non piu. I minori obbligati a sborsar contanti tralasciano d' ubbidire alle commission! di fuori, perche fra i ribassi pretesi da' forestieri, Dazii, portature, e altro vi perdono. I Libri, che qui commutati hanno spaccio presto, ritenuti da pochi vanno lenti, e per poche vie ; e quel, ch' e peggio, i forestieri non soddisfatti in quello, che domandano, ristampano que' pochi nostri Capi migliori, che ci restano, danno piu grave di tutti. Se ogni Librajo, anche de' piu infimi, avesse qualche Capo nuovo, e buono, i Negozii piu potenti non solo gli con- sentirebbero il cambio, ma lo pregherebbero a volerlo fare. Sesta prova non solamente della mancanza de' Capi buoni, ma d' un' inondazione de' disutili, e il ribasso di 30, 40, e fino 6 per 100 preteso da' forestieri ne' contratti de' nostri Libri, I Capi buoni, nuovi, non ristampati da molti, e da molte Citta si sosten- Documents. V. 34^ gono con decoro, e vantaggio. Ouclli, chc si trovano moltiplicati, e in ogni luogo, deggiono soggiacere a qualsivoglia pretenzione di ribasso. Oggidi la gara principale fra nostri Librai e quella di chi sa dare i Libri quasi per nulla, nc possono far meglio, perchc non hanno piu capi buoni e apprezzati. Settima prova sono le querele, che fa 1* una fazione, e 1' altra de' Libraj, 1' una per opporsi alle ristampe de' Libri comuni, 1' altra per ristamparli. Dice la prima : Perche si tenta con pertinacia di ristampare i nostri Libri ? Non ha forse il Dccreto 1603, premiata 1' industria, privilegiando i Capi nuovi ? Perche questa non si risveglia ? Perche si vuol vivere a danno de' nostri assortimenti ? Dice la Seconda : Perche vogliono ritenersi Libri renduti comuni dalle Leggi ? Trovino Capi nuovi privilegiati dal Decreto 1603. Litanto ne 1' una fazione, ne 1' altra ne stampa. Ognuna crcde, che derivi da ostinazione, e tirannide del partito avversario quello, ch' e impossibilita d' eseguire il Decreto 1603, citato per benefice dall' un partito, e dall' altro. Crediamo d' avere esposto a sufficienza alia Serenita vostra la miseria dell' Arte Tipografica Veneta, e gli sconcerti del commerzio Librario, nel tempo stesso, che siamo andati numerando le prove della mancanza de' Capi, dalla quale nascono tutti i danni presenti di questa Arte. E vero, che i passati Decreti s' oppongono ad una parte de' suoi disordini ; ma la pratica dopo il 1 603 fino a' giorni nostri ha dimostrato tanto agli Antecessori nostri quanto a noi, che senza 1' acquisto di nuovi capi e nociva tanto 1' esecuzione, quanto 1' inese- cuzione dell' altre Leggi, se non c posto nell' intera sua attivita il Decreto di quell' anno nell' articolo, in cui privilegia le ristampe de' Libri forestieri. Senza un tale soccorso, tolerando le proroghe de' privilegii controal sentimento delle Leggi a' Negozii meglio assortiti, questi in pochi anni s' impadroniscono di quella massa limitata di Libri, che si stampano, e ristampano sempre. II comune dell' Arte non ha piu impiego, il commerzio si chiude fra pochi. Se vengono levate le proroghe, secondo le leggi, e renduti i Libri comuni a chi gli vuole, la stessa massa in breve giro d' anni va alle mani di tutti. I negozii ben fondati, e che soli ancora fanno qualche commerzio largo, e lontano, perdono gli assortimenti. L' abuso degli aprimenti di botteghe non si puo frenare senza impiegare i matricolati nelle stamperie con nuovi capi. 1 cambii interni, anima di questo commerzio, non si possono comandare. I soli capi buoni, e nuovi compartiti fra tutti farebbero nascere la necessita de' cambii, destando negli animi una spontanea disposizione a fargli. Fino le ottime provvidenze dell' Ecc'"'^ Senato sopra la buona qualita delle Stampe, se non acquistiamo capi nuovi, sono di pericolosa esecuzione. Finche non si fa altro che ristampe sopra ristampe di libri invecchiati, che non destano piu la curiosita, venduti, rivenduti, sparsi in ogni paese, lo stampar bene e disutile. II solo buon mercato che nasce dal peggioramento ravviva qualche poco nel traffico questo rancidume di libri, e contrasta con le ristampe, che n' hanno fatte gli esteri peggiorate anch' essi. Sono pero cosi pieni di sapienza gli emanati Decreti, che se ne pub avere un intero profitto met- tendogli in esecuzione, quando ugualmente ad essi sia reso operative il sopraccitato Articolo del Decreto 11 Maggio 1603, intorno alle ristampe de' libri forestieri. Ma per fatale disgrazia, questo solo, che provvede all' acquisto de' Capi nuovi, rimedio prin- cipale, e senza di cui gli altri non hanno sopra che operare con vantaggio, e occulta- mente legato da tale impedimento, che la somma provvidenza degli antecessori dell' EE. VV. non e messa ad esecuzione. Non avrebbero essi pensato mai, dopo tanti maneggi, e patti solennemente stabiliti, 346 T7/6' Venetian Frinting Press. che gl' Indici di Roma posteriori a quelle del 1595 s' opponessero in Venezia, quan- tunque non accettati, ne mai assentiti, all' acquisto de' Capi nuovi, e che il Concordato s' incamminasse all' inesecuzione, come osservo, e in parte predisse il P. M. fra Paolo. Molti in ogni tempo furono i modi tenuti dalla Corte di Roma per inestarsi nelle stamperie di Venezia con quell' Autorita, che spetta solo al Principe naturale. Anche prima che fosse nel 1596 accolto 1' Indice, cioe fin dai principii del 1500 privilegiava Libri in Venezia, che secondo il linguaggio di quella Corte e quanto dire licenziargH. E pure a que' tempi 1' Ecc'"" Senato riteneva appresso di se solo la facolta de' privilegii, e delle licenze. A fronte del suo Decreto, che nel 15 17 sciolse tutti i privilegii per r impiego del popolo, e bene del commerzio, usci un Libro a Stampa in Venezia nel 1 51 8 con un privilegio Romano. Ouesto abuso cosi contrario al dritto del Principe ando avanti fino al 1596, 4 Giugno, quando tai privilegii proibitivi di Roma detti Motu proprii furono da un Decreto affatto aboliti. Dopo 1' accettazione in Venezia dell' Indice col Concordato, in forza del quale non possono nel Dominio di VostraSerenita essere proibiti altri libri, che i contrarii alia Religione, e questi ancora con la partecipazione al Principe, in- cominciarono diversi altri modi di quella Corte per scapolare dall' accordo. Domando prima, che sole 60 copie del Concordato fossero stampate, mentre che deir Indice andarono attorno infiniti esemplari. Cosi voile, che si cominciasse dal far conoscere il Concordato a pochi, 1' Indice a tutti. Dopo non passo quasi mai anno, che in Roma non si facessero aggiunte all' Indice di nuove proibizioni. Ne furono gia in esso notati que' libri soli, che sono contrarii alia Religione, ma tutti quelli, che contengono materie spiacevoli ad essa Corte, e sopra tutto opinioni favorevole al Diritto de' Principi. Ma perche il Concordato non lasciava, che la forza delle proibizioni aggiunte dopo senza saputa di Vostra Serenita valesse nel suo Dominio, principio quella Corte ad usare occultamente 1' opera de' Confessori, perche obbligassero li coscienze ad ubbidire anche alle aggiunte. S' oppose V autorita del Governo col far carcerare, e scacciare dagli Stati suoi quelli, che servivano di mezzo ad insinuare questo errore nelle coscienze. Furono fatte inserire ne' Decreti de' Sinodi Diocesani, che sogliono celebrarsi da' vescovi, parole, che dessero corso, e vigore alle nuove proibizioni. Nel 161 6, vennero fatti regolare quelli del Sinodo di Trevigi. Furono da quella Corte fatti stampare nello Stato Veneto i Decreti Romani delle proibizioni qui non accettate. II Governo nel 1624 fece ritenere un Librajo in Bergamo, che gli avea stampati, per dar esempio agli altri col suo castigo. II Sant' Officio diede biglietti a Stampa a' Predicatori della Ouaresima per annun- ziare al popolo, che temesse quelle proibizioni. Furono aboliti anche col consenso del Nunzio per Decreto del 1665. Vennero inseriti da' Padri Inquisitori negl' Indici, ch' erano di tempo in tempo pubblicati in Venezia, molti libri, la cui proibizione non era mai stata proposta, ne Decretata. Vi fu posta avvertenza, e tralasciato di stampar 1' Indice. In somma di tempo in tempo si destarono nuove opposizioni al Concordato, alia difesa del quale veglio pero con risoluzione 1' Ecc"'" Senato. E se mai i Ministri di Roma fecero querela, che qui si volesse far esame di Libri proibiti in quella Citta, questo sempre rispose, ch' era necessaria qualche notizia intorno alia qualita de' Libri, che qui si vogliono avere per proibiti, cosi ricercando il debito del mantenere il Concordato, che s' annullerebbe, quando si proibisse ogni sorta di Libri senza vedergli. Documents. V. 347 Mancati a quella Cortc tutti gli altri modi illegittimi di frangere il Concordato, si valse finalmente del piu occiilto, lasciandone la cura segreta al solo Padre Inquisitore del Sant' Officio. Qiiesti, il quale fu eletto la prima volta dal Magistrate nostro nel 1562, 19 Marzo, per uno de' Revisori quantoalla Religione, e a cui fu stabilito prezzo della Revisione : questi che fu confermato dal Decreto 1603, 11 Maggio, e dichiarato da un Decreto 19 Marzo 1623, per dipendente dal Governo con queste parole: L' Inquisitore non tiene autorita da altri Principi^ che dai Magistrati della Repubblica di rivedere per cause di Religione solamente /' opere^ che si stampano : questi, che secondo Ic leggi dello Stato non dee ritenere la stampa d' altri Libri, che di quelli dell' Indice 1595, e di quelli, la cui proibizione fu assentita dall' Ecc"^° Senate alle richieste di Roma, puo arrestare la stampa di qualunque Libro segretamente, e annuUare il Con- cordato da se solo. Quando un Librajo gli si presenta, acciocche esamini un Libro, e gli faccia 1' attestato per poter ottenere licenza da pubblicarlo, se non ha cose contrarie alia Religione ; quando egli lo trova nell' immense aggiunte dell' Indice Romano, postovi anche per qualunque altra causa, che di Religione, senza fame altro esame, e senza renderne conto, nega 1' attestato. O se lo concede, vuole, che sia mutilate il Libro, quantunque spesso non abbia altra macchia, che quella di dispiacere a Roma per le buone opinioni, che contiene a' favore de' Principi. VV. EK. veggono, che con tale difficolta di mezzo non puo aver mai esecuzione la provida mira del Decreto 1605 d' acquistar Capi nuovi, e buoni con le ristampe de' Libri forestieri. E se si stampano mutilati non giovano piu al Commerzio ne come Libri ne come Carta; oltre alia perdita del con- cetto della Tipografica Veneta pur troppo derisa per le stampe mutilate. Furono questi maneggi tutti, e spezialmente quest' ultimo, quelli che arrestarono sempre le dementi intenzioni del Decreto 1603, ii Maggio. Vennero intanto accusate della decadenza della Tipografica nostra ora le insidie d' una fazione de' Librai contro all' altra ; ora le Spedizioni de' caratteri in Paesi forestieri, le quali pure senza offesa dell' Arte si fecero fino a' principii del 1600 liberamente; e tal volta fu anche incolpata la meschinita delle Stampe nostre. Si fecero leggi, s' eseguirono ; e tuttavia 1' Arte rimase col notabile detrimento d' una gran diminuzione nel numero de' Torchi, dalla Terminazione 1 76 1 chiaramente annotata. Gli Antecessori nostri nel Magistrate de' Riformateri cemmossi alia vista di tanto danno, conoscende il sicure rimedio essere riposte nel Decreto 1603, che anima le ristampe de' Libri forestieri, e vedendo, ch' era state renduto vane dalla Corte di Roma per 70 Anni co' maneggi indicati, rinnovarene fra il 167 1 e il 1681 la pratica di far esaminare i libri, stabilita prima del 1562 ciee prima, che fosse stato eletto 1' Inquisitore per uno de' Revisori del Magistrate nostro. E con la revisione di Dotte^ e Fedeli persone che attestassero il Libre esser netto da massime contrarie alia Religione, a' Principi, e a' bueni costumi concedevano con una Terminazione la licenza di Stamparlo con Data di Citta forestiera. Ouesto metode tenne in vita 1' Arte, ma usato di rade, di nuove fra 48 anni in circa essa ritorno alle censuete estremita, Ripigliato nel i 729 con qualche frequenza, e continuato per qualche tempo, nel corse di 20 anni ridusse i nostri torchi al numere di 90 ; e il commerzio Librario florido, e grande. Con tutto cio possiamo aftermare all' EE. VV., che non usci mai Libro in Venezia con data forestiera, il quale scandalizzasse i Letteri anche piu pii ; ne la Corte di Roma ebbe mai anime d' eppersi a tal riseluzione. Ne scandale alcuno 34 S The Venetian Printing Press. potea avvenire con 1' ottlme Leggi, che custodiscono il traffico nostra dall' Ingresso in Venezia di que' Libri, che contengono cose contrarie alia Religione, a' Principi, e a' buoni costumi. L' Ecc""' Senato ha divisi quelH, a' quali e conceduto 1' Ingresso, da quelH, a' quali e vietato. Ha instituito un Revisore alle Dogane, e Fontico, perche i vietati si rimandino al Librajo estero, che gli ha spediti. Perche faccia la nota di volta in volta di quelli, che entrano nelle Dogane, e quella presenti al Magistrato Nostro attestando, che sono degli accettati dal Principe. Vostra Serenita ha commesso di piu nel Decreto 1653, ^he non possano esser pubblicati, ne venduti ancora, se i Libraj non hanno un mandato di Licenza sottoscritto almeno da due de' Riformatori dello Studio di Padova ; pratica ravvivata, e ricordata pubblicamente con la Stampa del Magistrato Nostro addi 25 Settembre dell' anno Scorso. Oual macchia possono avere libri tali, entrati in Venezia con tante cautele, se vengono ristampati previa ancora una revisione di Dotte e fideli persone ? E come mai se possono entrare in Citta in qualsivoglia numero, esser pubblicati, e venduto coU' assenso del Principe nelle botteghe, non potranno poi passare a' Torchi Veneti, solo perche il Padre Inquisitore del Sant' Offizio gli trova segnati nelle Giunte degl' Indici di Roma ? Per questa sola ragione dovranno i nostri Librai, mandar sempre a forestieri i proprii danari ; per aver Libri dall' altre Citta, e rinforzare i Torchi esteri col comperarne una gran quantita d' esemplari ? dovranno esser sempre rivenditori a pro degli altri paese, in cambio d' impiegare il contante nelle Venete Stamperie, impiegare il popolo, vantaggiare il commerzio, come fu intenzione del Decreto 1603, 1 1 Maggio ? Si puo, e vero, per acquistar tali Capi, proseguire coll' uso della Data forestiera. Ma prima questa e un solo rimedio eventuale, che non vien sempre adoperato con ugual vigore : e venendo per intervalli or tralasciato, ed ora ripreso, non fa mai abbon- dare i Capi quanto abbisogna, per sostenere continuamente i Torchi, i quali quando air improvviso cessano d' aver lavoro, lasciano in una subitanea miseria molte famiglie. \n secondo luogo, se la data forestiera fosse anche frequentata assai, a lungo andare quella di Venezia si perderebbe, o resterebbe solo in alcuni pochi libri vecchi ; sarebbe di ritardo al commerzio 1' incertezza de' compratori forestieri intorno al vero luogo deir edizione j verrebbero deviate le commissioni. Potrebbere inoltre i Librai, renduti baldanzosi dal lungo uso d' una Data Coperta, prevalersi d' essa in qualche stampa clandestina, o introdurre piu facilmente Libri Stampati altrove contro i privilegiati. Finalmente questo metodo pratico spesso potrebbe anche ricevere qualche sofistico disturbo dalla Corte di Roma con cavillose interpretazioni dell' Articolo settimo del Concordato, che park di false, e finte licenze. Per acquistar dunque capi stampabili, acciocche 1' Arte torni al suo primo splendore, con impiego del popolo, e utilita di commerzio, il metodo piu confacente alia grandezza, e autorita naturale del Principe, il piu giovevole a rendere celebre il nome della Tipografica nostra, e agevolar il traffico de' Libri, il piu atto a som- ministrare lavoro non interrotto a' Torchi, e il non soggetto a malizie di Librai, o ad altri cavilli, e quello d' usare apertamente nelle ristampe de' Libri Forastieri la Data di Venezia, togliendo via quell' ostacolo, che impedisce il salubre provvedimento del Decreto 1 603, 1 1 Maggio. Per la qual cosa erediamo di necessita, che la Serenita Vostra decreti in primo Documents. V. 349 luogo una ristampa del Concordato coll' Indice del 1595, e con quelle sole aggiunte, che dall' Ecc'"" Senato vennero da quel tempo flno a' giorni nostri assentite alle richieste di Roma, dichiarando a pubblica notizia che nel Veneto dominio altri Libri non s' intendono vietati, fuorche i contenuti in esso ; acciocche sappia ognuno, che i proibiti aggiunti in Roma senza saputa del Principe naturale non aggravano le coscienze de' Sudditi suoi. Stabilisca appresso, che dopo d' essersi Vostra Serenita opposta a tutte le insistenze di Roma, e a' tentativi occulti usati in varii tempi da quella Corte per frangere il Concordato 1596 riconoscendo, che questo viene offeso dal P. Inquisitore del Sant' Offizio, coir ubbidire in segreto alle aggiunte qui non accettate degl' Indici Romani, e col sottrarsi celatamente a quella dipendenza, che ha da' soli Magistrati della Repubblica, da' quali fu eletto alia revisione de' Libri, sicche fa impedimento all' esecuzione del Decreto 1603 in quella parte, che incoraggisce le ristampe de' Libri forestieri, sia deliberato, che da qui in poi non sia alcun Librajo, che vada ad esso Padre Inquisitore a chiedergli attestato per tali ristampe tanto originali quanto tradotte ; ma vengano elette Persone dotte, e fedeli dello Stato, alle quali debbano essi Librai presentarsi per la Revisioni di si fatti Libri, che dopo saranno qui pubblicati con la Data di Venezia ; lasciando quell' ispezione al detto P. Inquisitore sopra altri generi di Libri che gli fu conferita dagli anteriori Decreti. Una tal massima decretata sara certamente 1' unico riparo a' mali presenti dell' Arte Tipografica e del Commerzio de' Libri. Questa e 1' anima che puo dar vita a tutte r altre Leggi, che senza essa non possono giovare. II Magistrato nostro incor- aggito da cosi stabile fondamento puo aprirsi tutte le vie da risuscitar un' Arte quasi perduta. Pub subito assistere all' erezione d' una Stamperia in originale Francese, la quale pel buon mercato della Stampa Veneta saziera certamente tutta 1' Italia almeno, e arrestera per essa il corso de' Libri assai cari, commessi in paesi lontani. La prestezza nelle spedizioni, e il poco prezzo de' suoi Libri rendono Venezia sicura di tutto il vantaggio sopra gli altri. Puo con 1' acquisto di Capi nuovi mantenere una divisione di Libri proporzionata fra matricolati : costringere potenti, e minori ad un' esatta, e fruttuosa obbedienza circa i privilegii, e le proroghe. Gli uomini occupati con frutto nelle Stamperie perderanno il pensiero d' aprir botteghe, nocive agli altri, a se, al con- cetto dell' Arte. II bisogno vicendevole de' Capi nuovi stampati risvegliera i cambii interni. II commerzio si fara attivamente con edizioni Venete in gran numero, accreditate per 1' integrita, e bonta delle stampe, che allora potra risolutamente valersi dalla pubblica autorita a tenore delle Leggi, senza timore d' arrestare il traffico de' Libri, come avverra, finche non abbiamo altro che le solite ristampe de' nostri, i quali si mantengono in vita, e in giro a forza di quel buon mercato, che nasce dal peggiora- mento. Grazie. Dal Mag'" de' Reformatori dello Studio di Padova 16 Marzo 1765. Angelo Contarini Proc"" RiT. Alvise Vallaresso Rif^ Francesco Morosini, 2" Cav^ Proc"" RiP z z 350 The Venetian Printing Press. Serenlsslmo Principe. No. 2. Negozio di grande importanza pongono sotto le ponderazioni della Serenita Vostra gli Ecc'"' Riformatori dello Studio di Padova ; mentre in a^sai diligente Scrittura, lavorio pregevole, ed in tutta simmetria filato da mano Maestra, le rappresentano dedotta sino dalli suoi primordj con alterazion di vicende per andamento successive di tre Secoli 1' odierna costituzion della Veneta Tipografia. Alia serie istorica dei fatti, e all' indus- triosa scoperta de' gravi suoi disordini, al ragguaglio della primiera fortuna, e alia vista della presente sua decadenza, (affine di redimerla dall' estremo pericolo, che le sovrasta) internatisi con profonda indagine nella radice delli di lei malori vi accoppiano con- siglio quanto provvido, altrettanto zelante di riniedj necessarj, non meno che salutari, II primo consiste in comandare, che abbia a ristamparsi 1' Indice de' Libri proibiti del 1595 da Papa Clemente VIII. ; insieme unito al Concordato, dopo varj maneggi stabilito tra la Repubblica Serenissima, e quel Pontefice nel susseguente anno sotto il di 14 Settembre. Giacche pochi ormai n'esistono gli esemplari dell'edizion primigenia, la quale non senz' artificioso dissegno si cerco di restringere a soli sessanta, onde nella scarsezza de' medesimi riescisse piu facile e piii sicura la mira di sottrarneli non pur alia cognizione, ma agli occhi altrui ; complira pertanto il reimprimerlo puntualmente in numero piu copioso, coir Appendice di quelle Opere altresi, le quali a richiesta di Roma fossersi per avventura dappoi proscritte dall' autorita dell' Ecc'"° Senato. La diffusion di tal lume, esposto a notizia universale, rischiarira le tenebre dell' ignoranza per vie clandestine nodrita nell' oppinion del volgo offuscato sotto simulacro di pietosa osservanza da fallaci capziose idee ; e valera a mettere in calma colla lucida comparsa della verita le agitazioni eziandio delle piu tenere, e fluttuanti coscienze. Per disinganno proprio verranno quindi desse ad apprendere, non dover credersi lecita, ne percio obbligatoria dalli Sudditi di questo Dominio la proibizione di verun altro Scritto, neppur in materia di Religione, il quale non vi si vegga segnato nell' Indice ammesso per li concordi assensi dell' una, e dell' altra parte contrattante, oppur aggiuntovi successivamente per 1' Offizio di questa Inquisizione coll' intervento dell' Assistenza Secolare. L' evidente riscontro di cosi dimostrativi monumenti dileguera le caligini di quegli errori Popolari, tra cui involta la mente di taluni oltre misura superstiziosi sen giace nella cieca persuasione, che la conoscenza, e il voto decisive sopra si fatti Articoli dipenda unicamente dal giudizio degli Ecclesiastic!, senza che possan intromettersi ad avervi consorzio Magistrature Civili. Quanto rilevi la cura di sradicare una credenza cotanto perniciosa dagli Animi, che ne fossero miseramente preoccupati o per debolezza di spirito, o per malizia di suggeste insinuazioni, lo ravviso in prevenzione il perspicace ingegnodi Maestro Paolo, quando in diversi Consulti egli lascia un giudizioso arricordo, che come Vostra Serenita troverebbe sempre mai intenta la Curia Romana non pur a sopprimere dal canto suo 1' Indice per toglierlo affatto (se fia possibile) dalla memoria degli uomini, e deluderne con tale obbliqua maniera la pattuita esecuzione, ma a seppellire in oblio perpetuo li regolamenti su di esso capitolati ; cosi non dovra dalla Pubblica vigilanza, e sollecitudine ommettersi mai pari premura di ripulsar, e rendere vani li tentativi avversarj con reiterare di tratto in tratto a stampa le sue promulgazioni. T)ocume7its. V. ori Dictro la scorta d' un Dircttorc si avvcduto convicn dire espcdicntc ai Sovrani riguardi il passo, chc libero d' ogni difficolta interiore ed cstranea, vicnc additato dall' EE. Sue per 1' accreditata loro prudenza. Sperar giova non minorc il vantaggio, che ne dcrivera dall' uso delsccoiKJo suggeri- mento, cd e di sostituire nelle vcci del P. Inquisitore per la disamina de' Libri 1' esattezza di Persone dotte, e fedeli, col cui attestato si permetta di stamparli, qualora queste affermino in scritto, non contenervisi cosa contraria alia Religione, ai Principi, ne a' buoni costumi. Praticavasi infatti metodo simile anche avanti il 1562 ; nel qual anno appunto con Terminazione dell' Ecc""' Magistrate iq Marzo ne fu pure appoggiata 1' incombenza air attenzion del P. Inquisitore, assegnandosegli per tal incarico la Tassa d' una difinita mercede. Ouest' Atto invigorito poscia dalla Serenita Vostra con suo speciale decreto caratterizza, e lo colloca in riga di subalterno niercenario Ministro, dipendente per intiero (in quanto appartiene all' esame de' Libri) dalla superiorita del Magistrato. Trito e 1' assioma del Jus Canonico, per cui resta disposto, che chiunque esercita ministeriale temporaneo Impiego, puo esserne leggittimamenteammosso per quella mano istessa, che glielo ha conferito. Ejus est destitution cuius est institutio. Ouesto Religioso non e Revisor ordinario in conseguenza del suo Inquisitoriale Offizio ; ma egli e meramente commesso per ultronea delegazione in virtu di revocabil Mandato. Non v' ha percio titolo fondamentale di perpetuarsi in lui questa peculiar, separata, ed accessoria Deputazione, la qual all' incontro puo essergli onninamente tolta, ed almeno modificata a Pubblico beneplacito, e volere. Modificazion certamente esigono le di lui eccedenze ; poiche reso egli instrumento servile delle Curiali macchinazioni di continuo rivolte all' intacco, e defraudo della Temporale per 1' accrescimento dell' Ecclesiastica giurisdizione, alieno dal contenersi tra le innocenti riserve di Esaminator mero, e spassionato de' Libri ; si e intruso, ed eretto nella figura d' arrogarsene 1' arbitrio d' assoluto dispositore. Esso osserva con inflessibil durezza qual Canone sacro, ed inviolabile la massima di ricusare cervicoso, e pertinace a' Libraj la licenza di qualunque impressione, sia tradotta, favorevole, e difensiva della Potesta Laica ; sebben pura nel resto, ed immune da qualsisia macchia, ed offesa di Religione. Ouest' e un' aperta infrazione del Concordato, per la qual il destino delle Venete Stampede messo al coperto da ogni pregiudizio di fuori con le di lui saggie provvidenze dipcnde dalle altrui voglie, e dall' abuso di forastier dispotismo. Sorgiva e questa del fatale deliquio, e scadimento, in cui quivi languisce a' giorni Nostri r Opifizio Tipografico ; dacche in questa Pianta nelle eta trascorse molto feconda di ubertosi annui proventi per le manifatture de' suoi cultori, per la nutritura del Popolo, e per V estension del florido Commerzio attivo, vi si asconde un tarlo, che intestinamente la corrode; c togliendole la facolta d' alimentarsi colla produzion di Libri buoni, e nuovi vieppiu la inarridisce nella totale deficienza del vitale suo succo. Persuasa la maturita dell' Ecc"" Senato di cosi efficaci, o piuttosto urgenti motivi, vorra in seguito di quanto espongono accuratamente, e di quanto insinuano con aggiustatezza d' opportune ripiego gli Ecc*"' Riformatori, decretar all' avvenire, che le opere tutte imprimibili, cioe le non interdette dalla Legge del suo Concordato, siano di 352 'The Venetian Prmting Press. volta in volta rivedute per il di loro licenziamento da' Soggetti di dottrina e di Fede, scielti per destinazion del Magistrate, 1' attestazione de' quali sia requisite bastevole ad autorizzare col consenso di SS. EE. la legittimita delle ricercate edizioni. Dubbio non v' ha, che inspezion tale potria di pieno diritto levarsi al P. Inquisi- tore, cui ella compete, per investitura non gia reale, inerente al suo Carico, ma per collazion fattane alia di lui Persona, e percio abdicabile da essa a genio, e piacere del Decreto. Collatore. U Inquisitor (sono voci della Serenita Vostra) non tiene autorita da altri 19 Marzo Principi. che dai Mas^istrati della Repubblica di rivedere per cause di Religione solamente 162"?. 1 1 • le opere che si stampano. Tutta volta se tornasse a maggior grado il moderate partito di non dargli onnimodo esclusiva da tal Ministero, conseguirebbesi forse il medesimo intento coll' assentirne la prosecuzione dell' esercizio ; giammai privativamente in rapporto alia di Lui Persona, ma bensi cumulative colla nomina d' altri Revisori, de' quali valesse a tenerlo in freno fra giusti limiti del dover la capacita, e la riputazione, il timere, e la censura. Egual moderazione di temperamento la troviam usata dal vivente Monarca delle Spagne in Regie suo Editto, che fa diviete a quella Inquisizione Generale d' impedir centre alle regole del suo Concerdato le Stampe di qualsiveglia autere, senza renderne prima cento, e senza fame inteso il Segretario di State, ed altri primarj Uffiziali della Corte ; cell' ebbligo in appresso d' impetrar il placito della Maesta Sua ; e di rilevarne in opposite le ragioni di chi potria pretendervi interesse. Di quest' esempio autorevele non meno, che recente in somiglianza di circostanze non rifiutera Vostra Serenita di mostrarsi imitatrice. Intorno alia terza provvisione, che osservano spiegata nella Scrittura in forma cen- cludente, e precisa, non vi aggiungeremo parole ; si perche tale Articelo vi si scopre in quella cribrate con la piu fina purgatezza di criterie, e di senno, si perche la provvisione istessa conferisce non poco ad imprimere nel concetto delle Estere Genti una onorevole fiducia in riguardo al Candor Pubblice, e alia rettitudine dell' inalterabile suo istituto. Si consiglia d' apporvi in fronte ciascun libro la Data, e '1 nome del Luogo dalli cui Torchj egli esce impresso alia luce del Mondo erudite, onde si abolisca 1' illegittima supposiziene di Paesi immaginarj, o fittizj, che nel coprire 1' eriginalita delle Edizioni col vele d' imposture mendaci, stornano a danno non lieve del traffico la influenza delle commissieni, ed invece di allettare illudono con simulata indicazione il desiderie de' Compratori, segnatamente dei piu lentani. Ripugna inoltre, e centravviene al Cap"' VII. del Concerdato inibitivo di locahta falsificate quest' abusiva consuetudine, talche potria ella fornire di pretesti le cavillese, e sottili interpretazieni de' Curiali a schierare in Campo centre di questa mala fede, tolerata dalla Pubblica connivenza, non irragionevoli querele. Anderebbesi a rischie di rinforzar le medesime per la incidenza di qualche scon- certe eventuale, non impossibile a succedere in punto tal volta di Religione : giacche la stampa di tai Libri pseudonimj va esente (in vigor di Magistral Terminazione, per cui ella si permette) dalle esservazioni Inquisitoriali, ch' estender non si possone alii travisamenti suoi, ne alle sue mentite apparenze. La verita prevaler dee alia finzione, percio non dissentira Vostra Serenita d' adottare 1' ingenue parere dell' EE. Sue, col per argine al corse progressive di tali falsi- ficazioni, ed inibirne 1' abitudine, quante meno giustificabile, altrettanto piu azzardosa, ed indegna di lode, Documents. V, 3^3 Seppur una distaccata dall' altra le cauzioiii proposte dalla spcrienza, e zelo esimio del Magistrate non bastassero al conseguimento delle commcndcvoli sue, e proficue intenzioni, val a dire al ricupero, e alia salvezza d' un' Arte poco discosta dal suo naufraggio ; Noi felice presagimo, e ne attendiamo ilsuccesso dalla pratica simultanea, ed individua di tutti, e tre li suggeriti provvedimenti. ^uae non prosunt singula^ jun£ta juvant. Nella sapienza delle deliberazioni supreme rinchiudesi lo stato di molte, e molte miserabili famiglie. La penuria, e mancanza de' Capi nutritivi del loro giornalicro lavoro ; cioe 1' arbitraria, e dispotica esclusione di stampabili, e comercievoli Libri, inceppa le mani, e tiene oppressa da violente schiavitu, dall' ozio, e dall' indigenza una turba d' operarj mendici, perche inoperosi ; senza che possano per 1' altrui superchievole impedimento impiegare la propria industria a sostegno di se medesimi, e dei Figli ; non che a pro della Societa, alia quale vagabondi, e poveri riescon' anzi d' aggravio, ne di rado pericolosi. Per non turbare il cuore paterno della Serenita Vostracolla rimembranza di moleste immagini ; non ripeteremo i discapiti cccessivi quindi promossi all' Universita di questi Stampatori, e Libraj per il ristagno, ed interclusa Circolazione al giro, ed avvanzamento de' sui Capitali. Dappoiche gli Ecc"" Riformatori ne 1' hanno ennunciati con la piu individuale, cattegorica, e distinta descrizione ; noi ne sapressimo, ne oseressimo restringerne entro cerchio angusto la dolorosa lliade ; contenti sobriamente di rammemorare, e riferire ; che dal cumulo di 125 Torchj, de' quali era provista la Citta dominante (emporio all' ora letterario a tutte le piu colte Region!) sonoci oggi esinaniti, e ridotti a soli 50 colla caducita di 75, de grado pur troppo convincente gl' infortunj, e la sorte deteriorata dell' Arte. Ella e costretta di procacciarsi, e di mercare a vilta di prezzo la sua sussistenza, con peggiorare Caratteri, inchiostri, correzioni, e Stampa, La necessita ce la spinge ad una tal coruttella, non senza smacco, ne indecoro dell' onor nazionale : cosiche Gaspare Scioppio Tedesco, uom di grido, e di Letteratura insigne, s' avanzo ad inveire, ed a pubblicare con acrimonia di stil acerbe doglianze per T opere quivi stampatesi inalconcie di Cicerone, non temperatosi la di lui pena dal protestare, che era condannabile al fuoco quella deforme Edizione ; che meritava patiboli la furberia del malizioso stampatore ; e che alia gravita del Senato conveniva il provedervi in guisa, che garantita venisse r indemnizazione di chi compra, e particolarmente degli Stranieri, da si fatte baratterie. Ciceronis Venetce Ed'itiones Jia?nfnis aboleri deb eh ant : Cruces vera pgi Typo- graphis^ ut documento sint alijs^ ne ta?n improbo furto emptores argento ertiungere et depeculari audeant. Senatui certe Veneto cum esse oportet^ ne iste Typographorum Fraudes tarn de- formem Veneto nomini tnuculam inferant. Portera certamente riparo a tutte queste jatture d' utilita, e di credito la riforma dissegnata dalle benemerite applicazioni, e dalla soda intelligenza d' un cospicuo Triumvirato. Vostra Serenita, ottimo Principe, clementissimo Padre, coll' approvarla ristorera per 1' innata carita sua una moltitudine de' Sudditi, che periscono di fame, e rintuzzera stessamente per la somma sua prudenza li colpi di lingue malediche, vibrati ad ingiuria, e contro la fame della Nazione. Grazie. Um"" Dev"" Ser^' Triffon Urachien Cons^ Era Enrico de' Servi Cons'. 354 '^^^'^ Venetian Printing Press. Osservazloni di P F. Sopra le Scritture di Roma circa il Revisore Ecclesiastico delle Stampe. No. 3. Con un Mcmoriale 2 Maggio 1766 prodotto da Monsignor Nunzio Apostolico, con un lunghissimo Promemoria, o sia pretesa Allegazione in quello inserita, e con altri due Memoriali 26 LugHo, e 22 Novembre dello stesso anno si forma grave dogli- anza dalla Cortc di Roma sopra il Decreto 3 Agosto 1765 del Senato Veneziano, per cui oltre al Padre Inquisitore fu aggiunto un Sacerdote Secolare in Revisore delle opere, che si stampano in questa Citta, affinche questo Sacerdote al pari del primo possa ris- pondere al Principe dei riguardi dovuti alia Religione Cattolica. Lascieremo di riferire i motivi urgenti, che indussero la necessita, e la giustizia di tale provvedimento, perche stanno a sufficienza espressi nelle scritture degli Ecc"" Riformatori dello Studio di Padova, e perche il pubblicarli farebbe poco onore a quel Reverendi Padri, che ne hanno data r occasione, e che sono gli artefici veri del Promemoria, e di tutti que' maneggi, che industriosamente hanno poi saputo coprire col nome rispettabile del Sommo Ponte- fice per meglio sorprendere 1' altrui pieta. Air intento nostro bastera mostrare semplicemente, che queste mosse non tanto sono dirette a pugnare colla persona del Revisore nuovamente eletto, il quale e Sacer- dote, e Teologo al pari dell' altro, quanto ad invadere il Gius Regale di destinarlo negli Stati della Ser'"*" Repubblica. II qual tentativo sebbene al suono delle parole comparisce vestito di oggetti spirituali, nondimeno spogliato della corteccia, e bene esaminato nell' effetto suo mira propriamente ad introdurre nell' Arte della Stampa una Podesta Forastiera, la qual in apparenzasia bensi cumulativa, e simultanea con quella del Principe, ma nella sostanza diventi 1' arbitra e la padrona del tutto. A questo fine la Corte di Roma domanda nelli suoi Memoriali il ritiro del Decreto 1 765, perche sia restituito appunto 1' arbitrio di prima al Padre Inquisitore, e si arroga cortesemente il vocabolo imperioso di diritto^e. di potesta^ parole incognite nel linguaggio dei primi secoli della Chiesa, quando parla di se medesima, ed usa 1' altro meno efficace di autorita^ quando parla dei Sovrani, e Signori Terreni. Per tal guisa ella indossa le veste altrui, e si mette in vantaggio, ben conoscendo che cio, che si ha per diritto proprio, non e limitabile, ne rivocabile, a differenza di cio, che si ha per concessione altrui, che e soggetto a limitazione, e rivocazione ad arbitrio del concedente. Ma in progresso di queste osservazioni ognuno agevolmente potra comprendere, che tutto cio, che di diritto in questa materia fosse accordato all' Ecclesiastico, si toglierebbe al Principe, e al Magistrato ; e che il cedere a una parte del negozio sarebbe far apertura per cedere al tutto ; mentre due padroni, e con interessi opposti non possono lungamente, ne con tranquillita insieme albergare, ma e forza che uno di loro soccomba, e ruini. Si potrebbe ancora aggiungere qualchc riflesso sopra lo stile assai franco di quelle Carte, sopra la loro affetata prolissita, e sopra alcuni degli autori in esse citati. Ma sarebbe far via troppo lunga con danno della materia, e con noja de' leggitori, Ogni uomo puo da se cono- scere quanto alio stile, che i Curiali, e li Regolari del ceto Inquisitoriale non sogliono prendersi gran cura del Galateo autore poco stimato nelle loro Scuole, eziandio quando parlano delle Maesta Supreme ; che la lunghezza e un' astuzia per disviare, e colpire con un perpetuo giro di argomentazioni equivoche, e cavillose lo spirito de' meno accorti j e che tra gli autori citati non potranno avere gran fede in questo proposito, per esempio il Sig"" Cardinale Bellarmino, che nei suoi scritti ha depressa la Podesta Documents. V. 355 de' Principi per inalzare di soverchio quella del Papa ; il Sig' Cardinale Albizzi, che molto infelicemente si e opposto all' opera della Inquisizione scritta da Fr. Paolo Sarpi Teologo della Rcpubblica ; e il nome di Erasmo da Roterdam uomo sempre tenuto di credenza dubia dai Cattolici, ed oggidi nel Promcmoria annoverato dai Romani tra i Padri della Chiesa. Potra inoltre accorgersi, che si esagerano i mali, e si lasciano sotto silenzio i beni, che ne derivano dalle Stampe ; che 1' erudite cognizioni sono per la maggior parte male applicate ; e che si portano in trionfo gli speziosi vocaboli di Diritto^ e di Fatto in favore della nuova pretesa, quando ne 1' uno, ne 1' altro regge alle prove. Insomma tutto lo sforzo e diretto a stabilire nella Stampa sotto pretesti spirituali, e per la via de' sofismi 1' ingerenza degli Ecclesiastici, e principalmente della Corte Romana, la quale puo avere interesse contrario al nostro e per la qualita dei Libri, e per la ragione del proprio traffico. Ma ormai e noto al Mondo, che da quei Cortigiani si usa di far querele, e di metter in questione eziandio le cose piu certe, perche la ques- tione confonde 1' idea degli affari, la confusione promove il negozio sopra la merce altrui senza arrischiare la propria, il negozio invita il componimento, e nel componi- mento la Corte per lo piu trova il guadagno. Noi all' opposto per strade molto piu ingenue, e piu brevi entraremo di fronte nel vero centro della controversia proposta, contenti soltanto di rischiarare, e ridurre a ordine di tempi, e di cose cio, che fu dall' altrui malizia con disordine, e confusione collocate, potendo paragonarsi il promemoria Romano alle Fabbriche Gottiche, le quali sono piene di piccole bagattelle, e di gusto cosi corrotto, che niuno Architetto si degna piu d' imitarle. Tutto dunque lo scopo di Roma e quello di provare, che il Padre Inquisitore del Sant' Officio nel punto di Religione e Giudice, ed esaminatore ordinario de' Libri, che si mandano alle Stampe in questo Dominio per vigore della Podesta conferita alia Chiesa nei giudizi della Fede ; e che pero dai Vescovi, o dai Pontefice deve attendersi la destinazione. Per contrario tutto lo scopo di Venezia e quello di provarlo Ministro deputato, e dipendente dai solo Principe nella incombenza di rivederli in vigore di suo mandato, che puo modiflcare, ed anco rivocare a misura dell' esigenza, e che pero dai libero Dirittodi esso Principe, e non da altra Potesta ne deriva la sua destinazione. Gli argomenti principali sparsi confusamente, e con nojose repliche nei cinquan- tadue Articoli del Promemoria, e ritoccati in parte nell' ultimo Memoriale 22 Novem- bre si riducono in sostanza a soli tredici, a ciascuno de' quali aggiungeremo per maggiore facilita la risposta, affinche nel confronto sia meglio conosciuta la forza loro, e la verita del preteso Diritto Ecclesiastico, e dei fatti introdotti. 11 primo e tratto dall' autorita delle Divine Scritture, de' Santi Padri, e de' Concilj per mostrare, che il Ministero del Verbo fu consegnato ai Pastori della Chiesa : Che a questa appartiene il guardare la greggia dai pascoli velenosi : Che li maggiori Santi ^uggirono i colloquj degli Eretici, e ne proibirono ogni pratica ; Che le prediche di costoro come pericolose furono sempre vietate ; e permesse soltanto quelle de' Cattolici, purche intervenga la licenza del Papa, o del Vescovo del luogo : Che finalmente i cattivi Libri sono un fonte perpetuo di sovversione, e un mezzo facilissimo perguastare le Provincie. Si risponde, che tutto questo magnifico apparato di erudizioni, e di timori non ha che fare colla immaginata questione, ne col Decreto Veneto 3 Agosto 1765, perche qui nessuno contende alia Chiesa il Ministerio del Verbo. Anzi il Senato Veneto, e 356 T^he Venetian Printing Press. tutti i buoni Cattolici desiderano, che di quello ne facciano i Sacri Pastori 1' uso pre- scritto in edificazione, e non in distruzione della Greggia di Cristo, e che la guardino pure attentamente dai pascoli velenosi colla sana predicazione, colle pie istruzioni, e coir esempio de' Maggiori Santi, che e la pratica delle morali virtu. La questione proposta versa tutta sulla facolta di deputare un Ispettore, il quale vegga, che nelle cose, che vanno alia stanipa, niente passi di contrario alia Religione. Una tal ispezione non e certamente ne predicare il Vangelo, ne insegnare la dottrina Cristiana, ne decidere i dubbj della Fede, ne amministrare i Sacramenti, ne stendere la mano all' Incensiere ; e pero non si arroga il Ministerio del Verbo consegnato alia Chiesa. Ma e vedere soltanto, e osservare cio, che si vuol stampare e far pubblico, per fame relazione al Principe, al quale dalle Divine Scritture, dai sacri Canoni, dai Santi Padri e dagli Statuti piu venerandi e raccomandata la custodia, e la protezione della Religione, e dalla Chiesa medesima, siccome per moltissimi e notissimi documenti si potrebbe mostrare. Dunque una tale ispezione e occhio, e voce ; non e giudizio, e sentenza. Essa e anzi un guardiano perpetuo, che sta vigilante in ajuto e difesa della Santa Fede, e non esce da quei liniiti, e da quei doveri, che competono alle potesta Secolari. Di lei non si trova parola in tutti i Libri usciti nello spazio di quindici SecoH ; ed in questi tempi di tanta luce e ben infelice 1' artifizio di farla supporre figliuola di quei Padri antichi, che non 1' hanno mai ne sognata ne generata, Questo e propriamente asso- migliare coloro, i quali fingono 1* Uffizio de' Frati Inquisitori instituito da Dio nel Paradiso Terrestre, e fanno discendere li Carmelitani dai Profeta Elia. La ragion poi del peccato fu sempre un pretesto generale per estendere la giurisdizione Ecclesiastica, e farla entrare in tutti gli affari, e le professioni del Mondo. E pure ognuno sa, che la Chiesa e giudice di ogni peccato soltanto nel Foro interno, quando il peccatore se ne accusa, o anche nell' esterno, quando il delitto e pubblico, e scandaloso, e che non puo far uso che di pene spirituali, mentre piu oltre non s' estende 1' autorita conferitale dai Divin Redentore. E inoltre principio certo, che la Stampa e un' Arte Laica venuta in Italia verso 1' anno 1460, e che ha luogo principale in Venezia tra quelle, che alimentano il Commercio. D' allora in qua fu sempre governata colle Leggi della Repubblica, e non con altre anche nel punto di mantenere salvi li riguardi dovuti alia Religione, siccome piu a basso sara mostrato. Quando gli Ecclesiastici sotto il pretesto dei mali o dei beni, che possono avvenire alio Spirito umano, giungessero ad acquistarne ingerenza per diritto proprio, e non per quella sola ispezione, che loro accorda la pieta de' Principi secondo i varj rispetti, e le varie costumanze de' proprj Stati, a poco a poco la farebbero tutta sua, o almeno pretenderebbero di averne egual parte che i Principi stessi, e forse col progresso del tempo questi ne sarebbero anche esclusi, siccome avvenne in altre materie. Un tale pretesto invero e tanto generico, che potrebbe sottoporre all' arbitrio degli Ecclesiastici tutte le cose temporali del Mondo, il govern© delle Famiglie, quello degli Stati, il traffico, e le Arti eziandio piii comuni, Le guerre, e le paci dipende- rebbero dai loro cenno, siccome dipendevano al tempo delle Crociate, e di qui Pontefici bellicosi, che per questo mezzo esposero a gravissimi travagli la Germania, la Francia, la Sicilia, 1' Italia ed altre Provincie dell' Europa. Gli Osti, li Locandieri, e li Vendi- tori di tutta la vittuaria sarebbero fatti soggetti al loro imperio, perche possono dar occasione di peccato nei loro ridotti, o per la qualita delle persone, che albergano, o per la natura de' cibi vietati, che vendessero, siccome pretendono in alcune Citta gli inqui- sitori del Sant' Offizio. II traffico medesimo con Nazioni di credenza diversa resterebbe impedito, perche i fedeli possono contaminarsi, quando non intervenga una dispensa del Documents. V. 357 Papa, siccome si usava con gravissimo dispendio dc' Mercadanti iniianzi il 1300 per le Provincie d' Oriente, o quando il P. Inquisitoie non lo permetta sotto alcune condi- zioni, siccome fu tentato d' introdurre nel fine del Secolo decimosesto, e nel principio del decimosettimo per gl' Italiani, che viaggiavano in Provincie Oltramontanc. Niun governo ora e piu cosi cieco, che non conosca gli oggctti arcani di tali prctcse, c quali conseguenze funeste ne derivarebbero a tutti gli Stati e alia Societa Civile, se queste dottrine trovassero albergo. Li Santi poi citati nel Promemoria, i quali raccomandarono di fuggire i colloquj, e la pratica degli Eretici e degl' Infedeli, diedero consigli, e non precetti, ed intesero di parlare di quella pratica, c di que' colloquj, che sono perniciosi, e di eccitare con santo Zelo gli uomini alia perfezione, alia quale perb non tutti possiamo arrivare. Ma non per questo poterono conferir alia Chiesa ingerenza legale in pro- fessione alcuna del mondo, e molto meno nella Stampa, che a lor tempi non era ancor nata. E se altrimenti fossero intesi, non si potrebbe secondo la regola del moderno autore parlare in Roma cogli Ebrei, ne in Venezia coi Turchi, ne in Germania coi Luterani. Inoltre la Stampa non e ne un' uomo Eretico, ne una nazione infedele ; ma e un' Arte Laica al pari di tuttc le altre ; e come tale fu sempre difesa robustamente contro le invasion! degli Ecclesiastici, siccome appare da molte deliberazioni del Senato, che si lasciano per oggetto di brevita. Per essa si coffiunica agli uomini cib, che si farebbe in iscritto per mezzo de' Copisti. Sopra 1' industria di questi la Chiesa certa- mente non ha facolta, ne la esercita se non nel foro dell' anima, quando sia male usata, siccome la esercita sopra i peccati de' Medici, degli Avvocati, de' Mercadanti, di tutti i Fedeli, e de' Principi stessi Cattolici. II peccato dell' uomo e bensi sottoposto all' emenda spiritualc della Chiesa per i mezzi stabiliti da Cristo, che e fondatore infallibile della Religione, ma non gia le Arti, le profession!, e i governi, coi quali il mondo si regge. Altro e 1' Arte, ed altro e 1' uomo, che la esercita ; siccome altro e la persona del Principe, ed altro la potesta sua. Nemmeno poi ha che fare col nostro proposito il divieto di ascoltar le Prediche degli Eretici, o il debito dc' Cattolici di farlc sempre colla permissione del Papa, o del Vescovo locale. II Decreto 1765 park di Stampe, e non di Prediche ; ne il Senato si prende la noja di sapere, se il Padre Predicatore abbia la licenza, o no di mostrare la penna dell' Angiolo Gabriello, o li carboni, che arrostirono San Lorenzo. Che in fine li cattivi Libri siano un fonte perpetuo di sovversione, ed un mezzo facilissimo pcrguastarc le Provincie, nesiamo piu persuasi dell' autore medesimo del Promemoria. E per impedire appunto i mali che da quclli possono derivare, la Repub- blica,con saggio provvedimento ha destinati i suoi Revisori per la Religione, per il Principe, e per i Costumi, ed ha instituiti i suoi Magistrati, perchc avessero cura non meno della disciplina degli Artefici, che della qualita delle opere, che sono consegnate alle Stamperie. Fu destinato tra i Revisori 1' Inquisitore come Professore approvato nella Facolta Teologica, e il Segretario come Perito negli interessi de' Principi per rispondere al Governo colla rispettiva scienza, vale a dire non per decidere, e giudicare, ma per opinare, e riferire, chiamati ad esercitare un opera puramente ministcrialc nella stessa guisa, che da un Medico si farebbe opinare sopra una malattia, da un Legale sopra una controversia forense, o da un Antiquario sopra qualche monumento o mcdaglia. La loro incombenza pertanto non e giudiziale, o giurisdizionale, come accortamente si da a credere nel Promemoria quanto alia persona del Padre Inquisitore, ma solamente un esame del fatto, e una opinione dottrinale, la qual rende testimonianza al Principe, che r opera da imprimersi non contiene cosa offensiva dei rispetti sopraccennati. Per questo al solo Magistrato appartiene dar la Licenza^ che e 1' atto di Giurisdizione, e si 3 A 358 The Venetian Printing Press. chiama Fede^ e attestato la cognizione fatta dai Revisori, perche sono suoi Ministri e non Compagni. Questa verita riluce in tutti i Mandati impressi ne Libri, che sono alle Stampe ; e per questo modo legittimo il Principe toglie il corso ai Libri, che sono vera- inente cattivi, e salva tutti gli oggetti con tanta esuberanza predicati dall' autore del Promemoria. E manifesto dunque, dalle cose dette, che 1' uffizio di rivedere un Libro, se contiene cosa contraria alia Religione, per fame relazione al Principe e al Magistrato Civile per quella cura, che loro compete di custodirla, non e lo stesso, che istruire i popoli, predicare, dcfinire la dottrina, c amministrare i Sacramenti, che sono gli uffizj raccomandati alia Chiesa ed ai Sacri Pastori, e che dall' autore Romano si cammina ingegnosamente per la via de' sofismi con fine di spaventare, confondere, e ingannare con false immagini la mente de' semplici. Promem.Rom. II sccondo argomento e dedotto dall' esempio di alcuni Libri cattivi, che furono Art. XIII. abbruciati o volontariamente dai Fedeli, ovvero in ordine a condanne fatte nei Loncilj. 2I Nov°i'-6^6 S' risponde, che la Storia e bensi vera, e mostra anco 1' erudizione immensa dello Scrittore, ma che non fa al presente proposito, e che e falsa la deduzione, che egli ne vorrebbe cavare. Imperciocche 1' abbrucciare i Libri, o il condannarli, quando sono cattivi, e ingiuriosi, non e lo stesso che rivederli perche siano stampati, quando sono buoni e innocenti. L' una azione e molto diversa dall' altra. Pub ognuno voluntaria- mente privarsene, ed abbrucciarli ancora per iscrupolo proprio, o per consiglio del Confessore o per altra ragione, siccome puo fare anco d' una Pittura, d' uno Scritto, e d' una Veste, quando gli rechi molestia alio Spirito. Si potcva aggiungere a questi documenti, che Andrea Navagero dotto Senator Vencziano soleva in un determinato c,iorno deir anno alia presenza di molti suoi amici abbrucciare un grosso fascio di Ivlarziali, e di somiglianti libri da lui creduti cattivi. Dunque sara questo un atto di giurisdizionc, c fara esempio, perche il Magistrato non possa farli rivedere, e licenziare per la stampa, se li trova buoni ? Le azioni private degli uomini quantunque lodcvoli possono bensi esigere laude, e anco premio, ma non hanno giammai vigore di Icgare 1' autorita, che e pubblica, e indipendente. Non ha poi nemmeno che fare coUa questione proposta 1' abbrucciamento de' Libri, che fosse fatto in ordine a condanne promulgate nei Concilj ; poiche oggidi non si tratta di abbrucciare Libri, che fossero legittimamente condannati, ma di rivedere le opere, che i Concilj non condannarono e che possono essere degne di Stampa. L' oggetto vero, e solo di questa revisionc e di tutte le Leggi, che 1' hanno instituita, e confermata, e quello d' impedire che niente di ofFensivo alia Cattolica Religione sia divulgato. E se il Libro approvato da cotali Revisori avera cosa oft'ensiva, resta tuttavia nella Chiesa la facolta di condannarlo, e ne principi quella di vietarlo, perche 1' approvazione del Revisore e tenuta per semplice opinione di un Ministro deputato a vedere, e riferire, e il divieto de' Tribunali Ecclesiastici, o Secolari e un giudizio formalc di chi e vestito di legittima autorita. Cos! r opera del primo tende ad impedire la divolgazione, e quella dei second! toglie r errore gia divolgato. Non si vuol per altro menar per buona 1' opinione sparsa con industria nei Promemoria, che la pena dell' incendio pubblico competa giuridicamente alia Potesta Spiritualedella Chiesa. Imperciocche la Giurisdizionc Ecclesiastica non ha da se diritto di far abbrucciare Libri quantunque scandalosi. La ragione e, perche la pena della combustione non puo eseguirsi se non in qualche Territorio, e pero non puo aver effetto se non dalla mano di quello, a cui e commessa la Sovranita Territoriale, e r esecuzione delle pcne capitali. Documents. V. 359 em. Rom. II terzo argomeuto di qucste Scritturc e tratto da una costituzione pubblicata del XViV" Pontefice Leone X. ai 4 Maggio 15 15, ncl Concilio di Laterano chiamato il quinto, per la quale fu ordinate, che niente si stampassc se non riveduto, ed approvato dagli ijov' 1766. ordinarj e dagl' Inquisitori de' luoghi. Si citano in apprcsso altri successivi Concilj Provinciali, quellogeneraledi Trento, ealcuni sinodi particolari, che fecero la medesima ordinazione del Lateranense. Si risponde, che essendo questa la prima Costituzione in tale preposito a buon conto si confessa assieme con noi, che per quindici secoli, non si parlo di stampe, ne sopra quelli si fecero statuti nella Chiesa. Ouanto poi a quel Concilio di Laterano con dispiacere bensi, ma per necessita di Argomento, si devono acccnnare alcune cause, per le quali egli non fu tenuto per Generale, ne ricevuto giuridicamente dai Principi, ne di lui si fece in Venezia una legittima promulgazione. La storia c' insegna, che fu convocato da Giulio IL, nel 15 12, vale a dire poco dopo i primi successi della famosa guerra di Cambrai promossa alia Repubblica da quel Pontefice intraprendente in tempo, che una partita di Cardinali ne aveva chiamato un' altro in Pisa, che fu poi trafferito a Milano sotto la protezione di Lodovico XIL, Re di Francia. Comincio egli dall' essere il Papa intitolato il Principe di tutta la Terra dall' Arcivescovo di Spalatro Bernardo Zane, che fece la prima orazione ; dal disapprovarsi tutte le cose dell' altra assemblea ; dal pubblicarsi una confederazione col Re d' Inghilterra, e dalla minaccia di un Interdetto sopra il Regno di Francia. Fu con- tinuato in mezzo alle armi, e alle turbolenze da Leon X. suo successore, che promulgo in esso oltre un Decreto, che vieta a' Principi il far alcun sequestro sopra le rendite Ecclesiastiche, ed oltre una Bolla circa i Monti di Pieta, quella ancora delle stampe citata nel Promemoria, la qual contiene molte esorbitanze, come sono la perdita de' Libri, 1' abbrucciamento loro, la sospensione de' Librai dall' impiego, e il pagamento di denaro applicato alia Fabbrica di S. Pietro in Roma, che sono tutte pene temporali. Ebbe termine poco dopo la venuta improvvisa in Italia di Francesco I., Re di Francia, che disfece 1' esercito Pontificio, e stabili in Bologna col Papa il famoso concordato, per cui fu confermato nel Re la nomina de' Vescovati, e data regola alle Appellazioni delle Cause fuori del Regno. Da cio ognuno puo considerare, qual Concilio fu quello, e di quanta efficacia sia il Decreto de' Libri in esso pubblicato. E sebbene v' inter- venne assieme con altri Oratori anco 1' Ambasciatore della Reppubblica, tale intervento pero non importa recivimento legittimo del Concilio, ne delle Bolle promulgate dal Papa in quelle radunanze, perche i Ministri non hanno facolta rinonciare alle ragioni de' loro Sovrani. Anco in Trento intervennero gli Ambasciatori de' Principi, e cio non ostante il Concilio da molte Provincie non fu ricevuto nel punto della disciplina, e in altre fu ricevuto con qualche limitazione, e sempre con atto espresso dal Governo Civile. Resta dunque manifesto, che un tale Decreto, il quale e di semplice disciplina, non essendo in questo Dominio Stato ammesso con pubblicazione giuridica, non induce obbligazione veruna. Molto meno inducono obbligazione li Concilj Provinciali, e li Sinodi particolari fatti in Spagna, in Germania, nel Messico, e in altre Provincie con beila, e industriosa schiera decantati nel Promemoria con fine di gettare la polvere negli occhj a chi non li avesse letti : Poiche quelli non hanno corso oltre i confini della respettiva Diocese, e Provincia, e niente hanno che fare con questo Stato. Ouello di Aquileja, che solo potrebbe in parte applicarsi alio Stato Veneto, perche oltre Itr Provincie Austriache ne abbraccia alcune della Repubblica, non comprende la Domi- nante, dove e la sede di questo negozio, ne si vede approvato dalla Pubblica potesta. I'romeiTi. Rom. Art. XXIII. XXIV. 360 Tihe Venetian Printing Press, Se poi il Lateranense avesse obbligato per tutto il Mondo, e per tutti i Libri, non era bisogno, che altri facessero la medesima ordinazione di propria autorita senza riferirsi a lui, siccome fecero alcuni, e specialmente quelli tenuti in Francia. Cio anzi prova, che egli non fu tenuto per Generale, ne ricevuto da tutte le Chiese Cattoliche. Si prega inoltre osservare, che essi Concilj non fanno tutti lo stesso stabilmento, ma che sono tra loro assai diversi, siccome appare dal confronto de' testi, che sarebbe troppo nojoso il ripetere in questo luogo, e che ognuno puo leggere nei fonti originali stampati. Ne quei Concilj medesimi possono anco avere maggior vigore di quello, che il Principe rispettivo ha loro accordato ; ne alcuno avra mai accordato di perdere r autorita, che e propria, e inalienabile, e che ha in deposito per tramandare illesa ai suoi successori. Senza andare a Magonza, o al Messico basta leggere quello di Trento appunto nella Sessione quarta, citata dall' autore, e si vedra che la ordinazione del Lateranense non si applica ad ogni genere di Libri, ma soltanto alia impressione della Scrittura Santa, e dei Libri che trattano delle Cose Sacre, e che fu raccomandato r esame ai Vescovi, che sono i veri Pastori della Chiesa, e non ai Padri Inquisitori, che sono i Ministri dei Processi. Ne puo anche riputarsi in questo capo ricevuto il detto Concilio in Venezia almeno quanto alle Stampe, all' esame de' Vescovi, ed alia pena della scommunica, e del denaro, essendo esso stato ricevuto con parola di Pio IV. ; che restino salve le consuetudini dello Stato, e non essendo egli percio in osservanza in dieciotto e piu capi di disciplina, tra i quali si annovera appunto questo. Imperciocche e verita manifesta che qui la stampa anche dopo 1' accettazione del Concilio medesimo continue sul piede delle consuetudini, e Leggi anteriori, che sono quelle emanate dal Principe, e che da niuna altra Potesta elk si riconobbe dipendente. Ne in questo capo il Concilio si poteva mai eseguire, senza abolire appunto una consuetudine anteriore fondato nell' autorita naturale del Principe. E parimente fatto certo, che qui li Vescovi non presero mai alcuna inspezione sulle opere, che passano ai Torchj ; che alle Scommuniche non si da facile il corso ; e che la emenda in denaro essendo pena temporale non ha luogo nelle Curie Ecclesiastiche senza il braccio Secolare. E ritornando al Concilio Lateranense, si puo aggiungere, che egli non e tenuto, ne deve tenersi per Generale, mentre in esso fu anco determinata la superiorita del Papa al Concilio : E pure il dubbio resta tuttavia nella Chiesa di Dio, siccome e notorio, e lo attesta lo stesso Cardinale Bellarmino ; il che prova, che quella radunanza non fu creduta da tutti per la unione della Chiesa universale assistita dallo Spirito Santo, le di cui decisione sono infallibili. Finalmente per prova, che ne 1' uno, ne 1' altro di questi due Concilj riguardo alle stampa fu mai riconosciuto ed ammesso nel Dominio Veneto ; potranno servire tutte le Leggi Pubbliche emanate in questa materia, nelle quali si e sempre fuggito di nominarli, e si e sempre parlato colla sola autorita, e linguaggio di Principe Supremo ; e per tutte puo bastare la Terminazione 1562, 19 Marzo, de' Rifor- matori dello Studio di Padova, e la Deliberazione del Senato 1624, 3 Decembre, nelle quali si assegna, e si conferma la mercede del Revisore Ecclesiastico, cosa direttamente opposta alle disposizioni emanate nei detti Concilij, che ne inibiscono ogni emolumento. II quarto argomento e tratto dall' esempio di alcuni pii, e santi uomini, i quali pre- sentarono i proprii scritti a Romani Pontefici per averne la loro approvazione prima di publicarle. . . . Si risponde che li documenti citati predicano Libri scritti unicamente in materia di religione, e che non e per questo legata I autorita de Principi. . . . II quinto argomento si sforza di mostrare la necessita del Decreto di Leon X. pub- Documents. V. 361 blicato nel Concilio di Laterano, perche per mezzo della Stampa si difFondono piu facilmente i Libri cattivi, e si conservano le perniciose dottrine. Si risponde, che questa necessita medesima ha indotta anco la Repubblica di Venezia a formare le sue Leggi, e ad instituire i suoi Revisori ; e che appunto nell' aver fatto tutto questo senza far menzione ne del Decreto di Leone, ne di alcun' altro regolamento Ecclesiastico ha voluto significare, che intendeva ella pure di provve- dere al bisogno, ma non giammai di perdere 1' autorita sua coll' introdurne una f orastiera. II Sesto dal Diritto del Principe di far esaminare i Libri per gl' interessi del Principato deduce quello della Chiesa di un simile esame per le cose della Religione. Si risponde, che essendo questo un' argomento di siniilitudine, non e di veruna forza nemmeno nelle stesse Scuole de' Regolari, che perfettamente conoscono tutte le cabbale del sillogismo. Nessuno contende alia Chiesa Santa, che non faccia esame, se ne Libri si contengano errori ofFensivi della Fede Cattolica. Ma si sostiene, che lo deve fare per quel modi, che sono della sua competenze, e non per quelli del Principe. Equesti modi per Venezia sono chiaramente spiegati dall' Articolo settimo del Concor- dato 1596 ; cioe nel Iribunale del Santo Offizio con 1' intervento degli Assistenti Laici, rarissime volte, e per materie di Religione ; ma non gia nella Cella del Padre In- quisitore, solo, senza intervento di Magistrato alcuno, sempre, e sopra i Libri di ogni argomento. La Paternita sua non e la Chiesa, ma membro semplicemente Jella Chiesa; E se mai volesse rappresentare la Chiesa fuori del suo Tribunale, taluno face- tamente gli risponderebbe, che non pud farlo altrimenti che con la giunta di un Cam- panile. Nella incombenza pertanto di rivedere i Libri 1' Liquisitore non e Giudice della Eede, ne il Segretario e Giudice dei Principi. Ma ambedue sono Ministri di quella Potesta, che li ha deputati per rispondere 1' uno colla Scienza Teologica, 1' altro colla Politica del contenuto del Libro, siccome altrove piu ampliamente sara mostrato. II settimo argomento reca 1' esempio di nazioni Idolatre, che davano ai suoi Ministri il Diritto di opporsi al corso dei Libri contrarj alio loro credenza. Si risponde, che il diritto, o per meglio dire il dovere di opporsi al corso dei Libri nocivi alia Religione non e per la Dio grazia ne conteso, ne tolto all' autorita Ecclesias- tica. Ma che questa lo deve esercitare per i modi legittimi, come si e detto, cioe per Concilio Generale in tutta la Chiesa, e per condanna fatta nel Santo Offizio coU' inter- vento Laico in Venezia. Place poi di vedere dopo i Romani collocati tra gl' Idolatri i Nestoriani, e i Calvinisti, quasi che 1' erudito Scrittore parli qui cogl' Indiani, o coi Chinesi, dove nelle Missioni Apostoliche potrebbe vendere ogni merce a suo talento. E poiche tanto si trastulla negli esempi di queste sette, si avverte con ogni riverenza che 1' ordine citato dei Calvinisti e poco dissimile dal Decreto fatto nella sessione quarta del Concilio di Trento, e che non per questo egli dara mai a credere ne a loro ne a noi, che essi abbiano ricevuto quel Concilio, siccome non dara a credere ai' Veneziani di aver ricevuto la Bolla di Leone per una accidentale somiglianza di Leggi, che si trovano fatte dalla Repubblica. Ma tutti saremo bensi persuasi, che ogni Potesta a provveduto e provvede in proporzione de' Suoi bisogni, e che guidata da questi principj ha tormati i rispettivi stabilimenti. Cio che attiene al Governo delle cose Temporali, fu consegnato da Dio Monarca Supremo alia Potesta de' Principi. E se alcun Principe ha voluta im- parte, o in tutto dar esecuzione ad una costituzione Pontificia, ovvero addottare la con- suetudine di altri govern! in qualche punto di disciplina, puo anco ritirarsene, quando 1' efFetto cada in diminuzione della sua potesta, o lo ricerchi la mutazione delle circostanze. Cio si vede nella pratica giornaliera, perche 1' esempio altrui puo bensi consigliare, ma non obbligare. Dunque perche dieci portano il cappuccio, tutti devono averlo ? 3^2 T^he Venetian Printing Press. Fromem. Rom. L' ottavo argomeiito si pianta sopra le ordinazioni fatte da diversi Principi, e sopra Artic.XXViii. le pratiche di molti Stati che percio egli chiama veramente CattoHci, le quali vogliono, e Memor. che nclle opei'e da stamparsi preceda la revisione dell' ordinario Ecclcsiastico, o de' suoi 22 Nov-=. ,766. J)ep^,t^ti^ Si risponde, che ancora questo e un' argomento di similitudine, e si ripete che la Legge, o la pratica di uno Stato non induce obbligazione all' altro ; altrimenti in ogni luogo tra Dio e il Principe intervenirebbe un' altra Potesta, ne alcuno sarebbe Supremo. Ogni Stato si regola secondo i proprj istituti ; e uno istituto, che sara buono in Spagna, come per esempio I' Inquisizione, la Bolla della Crociata, e simili, non sara buono in Francia, ne in Germania, e cosi vice versa. E per venire ad un paragone assai piu basso si domanda all' autore, se la Regola dei Capuccini simile alle altre nella professione dei tre voti induca la medesima osservanza anco nei Domenicani, e negli altri ordini Regolari ? Egli dira, che ognuno li osserva secondo le pratiche, e le Leggi introdotte nell' ordine rispettivo, e da se abbracciate. E dira bene, e lo stesso diciamo noi non solo di ogni Governo, e societa ma anco di ogni famiglia particolare. Poteva pur aggiungere, che in altri Dominj gli Uffizj Ecclesiastici darino ancora la licenza per istampare, e adoperano la formola dell' Imprimatur^ dopo la quale si sottoscrivono li Magistrati Regj. E noi avressimo risposto, che questo uso quasi universale non ha trovata buona accoglienza singolarmente in Venezia, donde ne fu cacciato nel 1688, e nel 1693, perche qui si voile conservare questa autorita nel solo Magistrate senza fame parte, e dividerla coi Padri Inquisitori, che sono uomini sudditi bensi per origine, ma Forastieri per dipendenza. Ne 1' universalita di questo uso ha mai avuto forza di per- suadere il Senato ad abbracciarlo; ne da tale rifiuto n' e derivato alcun danno alia Cattolica Religione. Egli li ha sempre voluti tenere in grado di Suoi Ministri, e non di Giudici in questo Articolo di disciplina ; e percio esigge da loro Fedi, e Attestati, non Sentenze, e Decreti. Per altro si vuol avvertire il dotto Scrittore, che se vorra compiacersi di fare uno giusto, ed imparziale esame sopra le addotte ordinazioni delle altre Provincie egli trovera : I. Che alcune riguardano sottanto le opere, che espressamente trattano di Reli- gione, e non comprendono quelle di altro argomento. II. Che non tutte si fondano nel Concilio Lateranense ne prendono legge da lui. III. Che per la maggior parte nacquero per occasione dell' Eresie de' Luterani, e Calvinisti, e nelle Provincie, che piu dell' altre si trovavano esposte a quella infezione. IV. Che ne furono incaricati gli Ecclesiastici, perche creduti periti di quella Scienza, che era necessaria a questo oggetto, senza immaginar mai, che potessero fame abuso, e un capo di Commerzio in danno dei Principi. V. Che in molti luoghi 1' esame e commesso alle Universita. VI. Che queste ordinazioni mostrano appunto, che non erano sufficienti gli ordinamenti Eccle- siastici, e provano la potesta legislativa, che sta nei Principi in questa materie, e 1' esercizio della medesima sempre da essi mantenuto in vigore. VII. Che siccome hanno potuto fame 1' instituzione per giusta causa, cosi possono per giusta causa fame ancora la destituzione. E invero sappiamo, che appunto Filippo 11" Re di Spagna citato dair Autore fu il primo di tutti nei suoi Regni, che sottrasse la Stampa dalla ingerenza degli Ecclesiastici sottoponendola ad un Consiglio particolare, avendo lasciata loro soltanto la cura de' Messali, Breviarj, e delle Carte da insegnare a' Fanciulli la Grammatica. Vediamo ancora, che in altre Provincie Cattoliche la pratica ha limitate oggidi le ispezioni degli Ecclesiastici, mentre escono infiniti Libri con la sola approva- zione di Revisori di volta in volta destinati dal Re, dal Magistrate Civile, e dalle Univer- Documents. V. 363 sita, siccome si puo vedere nelle Stampe di Germania, Portogallo, Francia, Napoli, Milano, Lucca e di altri Dominj. Ne primi tempi era buona la cura degli Ecclesiastici, perche esercitavano il carico lodevolc. Ma scoprendosi nuove offese e necessario usare anco nuovi modo di difesa. II nono argomento e cavato da Atti, Ordini, e Decreti fatti da due Nunzj Apos- tolici in Venezia, e dal Tribunale dell' Inquisizione, coi quali fu prcscritta la liccnza de' Vescovi per stampare, fu stesa la mano degli Ecclesiastici alia revisione nelle Dogane, e furono fatti stampare particolari Indici di libri proibitij il che secondo 1' autorc prova non meno 1' autorita, che 1' esercizio della Chiesa in questa materia anco in Venezia. Si risponde che tutti questi non furono Canoni, ne Sanzioni della Chiesa, ma pretese, abusi, ed attentati commessi dai Ministri della Corte Romana in pregiudizio della Potesta Civile, e che un millione di tali atti fatti clandistinamente, o senza 1' assenzo, e spesse volte contrarj alia Potesta naturale del Principe non fanno prova di legittima autorita, ne di retto esercizio della medesima in favore degli Ecclesiastici. Venendo alii due Nunzj citati Monsignor Nicolb Franco Vescovo di Trevigi, e Monsignor Giovanni dalla Casa 1' istoria ci ricorda, che il Franco si avanzo ai piu coraggiosi attentati contro il Governo per la stessa via indicata nel Promemoria di pub- blicare le sue ordinazioni nella Chiesa Patriarcale di Castello, mal profittando della stupidezza, o della connivenza de' Patriarchi di allora. Tra queste una fu di pubblicare nel i486 una imposizione sopra il Clero a favore del Papa contro la espressa volonta del Governo. E quanto al Catalogo de' Libri fatto Starnpare dal Casa nel 1548, cgli non puo essere obbligatorio, perche dcriva da uno, che non ha legittima facolta di proibire, e puo reputarsi effetto di zclo in uomo di Chiesa per insegnare ai fedeli i libri, che dovevano fuggirsi. Di cotali Catalogi ne usci piu d' uno in quel Secolo formato da persone dotte, e zclanti. Pero'devono considerarsi come una pia istruzione, un avviso, e niente piu. E state stampato anche il Capitolo del Forno scritto dallo stesso Casa, mentre era Nunzio in Venezia, per cui si crede aver perduta il Cardinalato. Sara dunque per la regola di questo autore ancora quello un canone ricevuto ? II Catalogo poi I 554 deir Inquisizione di Venezia al pari del Catalogo del Casa mostra i Libri gia stampati, che meritavano di fuggirsi, ma non parla di Revisione, o di Revisori, ne im- pone, ne poteva imporre alcun obbligo ai Librai, e Stampatori di pigliare la Licen-z,a dagli Ecclesiastici per stampare, essendo questo un' atto di giurisdizione propria del Magistrate Civile, che ha la cura e 1' autorita sopra 1' Arte della Stampa, che e Laica, come 1' ha sopra la Pittura, e le Scuole Pubbliche. E gran miracolo, che anco sopra queste professioni 1' Ecclesiastico non estcnda le sue pretese per li rapporti, che possono avere colla religione. Nemmeno a forza di legge, ne ha che fare colla Revisione r Indice de' Libri proibiti fatto stampare in Roma dalla Congrcgazione del Santo Officio nel 1559, e ristampato da un' Librajo di Venezia nello stesso anno, e nemmeno 1' altro 1564 di Pio IV. parimcnte stampato, e ristampato qui colle Regole aggiunte dalla Corte Romana, perche anche in quelli si vuol introdurre la licenza dell' Ordinario, o deir Inquisitore per istampare. Imperciocchc la Congrcgazione e un Magistrate per Roma, e non per Venezia ; e la stampa, e la ristampa di un libro in Venezia non ha vigore di accettazione dei Decreti, e delle dottrine in quello inserite. Si stampano anche i Bollarj, e ne seguira per questo, che tutte quelle immense Bolle s' intendano ricevute ? Cosi i Concilj, tanti Libri di Morale, il Bellarmino, il Sanchez, il Busem- baum, ed altri autori. Si diranno percio ammessi tutti quel Concilj, accordata al Papa la superiorita nel Temporalc de' Principi, fatto lecito ogni atto, anche illecito tra 364 The Venetian Printing Press. Coniugati, e permesso il Regicidio ? Si stampaiono negli anni passati anco gl' Indici di Roma. Ne e venuta per qucsto la conseguenza, che fosse abolito 1' Indice pubbli- cato nel 1596, e che s' intendessero ricevute le pioibizioni agglunte da Roma? Fu creduto, che quel cotale fosse un Libro da Commercio, e fu lasciato stampare. Ma 1' esperienza avendo insegnato, che la permissione di un male usata dalla industria Ecclesiastica tcndcva a chiudere la circolazionc a tre mille, fu rivocata la licenza, e fatto stampare nuovamente 1' Indice vccchio del Concordato 1596, che solo puo dar norma in questa materia alle coscienzc de' Sudditi. E questa risoluzione fatta coUo stesso Decreto 3 Agosto 1765 si riconosce per legittima, e giusta del Mcmoriale medesimo 22 Novembrc 1766 della Corte di Roma. L' accettazionc, dunque e la pubblicazione giuridica e quella, che obbliga, siccome anco di sopra si e detto, e fu provato da gravis- simi autori, c specialmente dall' insigne van Espen. Ouanto sia poi alii Capitoli fatti dair Universita dc' Librai, c confcrmati dal Nunzio, dal Patriarca, e dall' Inquisitore nel 1567, hanno essi tutto il lor fondamento nell' opera scritta dal Sig' Cardinale Albizzi contro Era Paolo, anzi contro questo Governo, Percio una tale autorita non e di veruna fede, e non puo esscre accolta con molto favorc in Venezia. Non si scorge poi ncmmeno per la citazione mcdesima, che si legge nel Promemoria, cosa contengano essi Capitoli nel proposito presente. Se per altro si citano con fine di mostrarc 1' in- gerenza Ecclesiastica in quest' Arte, perche li ha confermati con suo decreto, si risponde che tale conferma non fii prova di legittima autorita, perche gli Ecclcsiastici a lor talento per lo stesso modo possono confermare tutti gli Statuti del Mondo, li Contratti Civili, e anco 1' Alcorano. Cio si fii da loro per arrogare a sc ogni materia. Non pretendono i Papi di Confermare in oggi anco gl' Imperadori, quando anticamente gl' Impcradori conf^rmavano i Papi ? Non viene per questo, che senza il Papa non possono essere eletti ? Nell' ultima Dieta dell' Imperio non si voile ncmmeno ammettere il Nunzio, perche gli Elettori conobbcro, che il Papa non dovea aver parte in quella elezione. Venendo finalmente ai Decreti dell' Inquisizione di Venezia 1558, e 1582, per insinuarsi nelle Dogane e noto ad ognuno, che essendosi in esse introdotti con Pubblica condiscendenza li Padri Inquisitor! ne furono anco qualche tempo dopo rimossi per il loro indiscrcto procedere, e che colle due Leggi del Scnato 1631, 2 Gennaro, c 1653, 24 Settembrc, ne sono tuttavia tenuti lontani ; il che prova la inefficacia di cotali Decreti. E se ha bastato ne tempi andati, e basta oggidi la revisione del solo Deputato dal Principe anche per gli oggetti della Religione, perche quei Libri vadano in Com- mercio, e sotto gli occhj di tutti, perche non potra bastare, perche siano anco ristam- pati ? L' un modo sebben' e diverso dall' altro, 1' effetto pero e lo stesso per mandarlo alia cognizione degli uomini. Li Decreti poi del Santo Offizio 1660, 23 Novembre, e 1683, 23 Giugno, e 16 Luglio, i quali prescrivono la Licenza, o la Fede degli Inquisi- tori prima di stamparsi cosa alcuna furono messi a campo la prima volta nel 1688 dal Padre Rovetta Bresciano Inquisitore di Venezia, che fu fatto Vescovo di Lesina: in premio di aver fatto un tentativo simile a questo. Di essi prima di allora non si era intesa notizia veruna, e furono anco allora tenuti per falsi, e per nulli, perche davano a questi Frati cio chee del Magistrato Pubblico, e facevano Giudice 1' Inquisitore, quando e soltanto Ministro nella incombenza della Revisione. L' Autorita del Principe non e prescrivibile nella minima delle azioni, che le competono ; altrimenti cessarebbe d' esser Principe. La Chiesa in altri tempi o per concessione, o per acquiescenza de' Principi stese la mano, come riflette il Fleury, nelli giudizj Civili, nelle Arti Teatrali, negli Spet- tacoli pubblici, nella creazione dei Tutori, ai Minori e ai Mentecatti, nella detenzione del Documents. V. 365 Prigioni, neH'impiego del denaro pubblico, ne' Testamenti, nelle Usure, nei Contratti. Ne fece Canoni, e J^ecreti sopra qucste materie. Ne vicnc per questo la conseguenza, che ella ne avesse un diritto proprio di governarle nel Foro esteriore, e che possa a suo talento ripigliarlo sotto pretesto d' iiiipedire i danni, che possono derivarc alia Religione? Non certamente, perche la sua autorita e tutta spirituale, e deve usarla nel Foro dell' Anima, e per li mezzi, che le furono dati da Cristo Signer Nostro, c additati dagli Apostoli Santi. m. Rom. II decimo argomento e dedotto dagli Atti, Leggi, e Decreti della Repubblica fatti ^jjj • in varj tempi per csiggere dai Padri Inquisitori la revisione di cio, che deve stamparsi, CVII. i'l punto di Religione, supponendo, che tali Decreti essendo venuti al mondo dopo quelli :viii. fatti dalla Corte di Roma siano in certa guisa fi2;li del Concilio Lateranense, ne coman- j^j^jj • dmo la di lui esecuzione, e tolgano al Senato per trasferire negli Ecclesiastici la facolta XLIV. di destinare si fatti Revisori ; e tutto cio per la massima addotta dalli Cortigiani, che L.V. li Principi devono seguire, e far osservare li giudizj, e le Leggi della Chiesa. emor. Si risponde a uno a uno dei documenti citati con quella esatezza di Epoche, che '"• *7°°- r Autore diligentissimo vuole negli altri, ma non osserva in se stesso. L' Atto de' Capi del Consiglio de' Dieci 15 16, in cui si fa buoni 1' esame, anzi la concessione fatta dal Patriarca, e dall' Inquisitore per la stampa di un Libro, non e gia un Decreto, ovvero una Formola, come suppone 1' Autore, ma una di quelle Licenze, che dava allora quel Tribunale. Non si vede poi, donde sia cavata, e sara forse un unico esempio, che non ha vigore di Legge, e che e contradetto e distrutto manifestamente da infiniti altri essemplari di tenore atFatto contrario, che si rincontrano nei libri vecchj stampati, e ne' registri Pubblici di quel tempi. E se quella Licenza fosse figlia, o una conseguenza del Lateranense Concilio, si domanda, perche questo Concilio non si nomina in essa, e non si vede mai giuridicamente pubblicato ? E se quella fu una Formola per metterlo in esecuzione, perche non fu in progress© continuata? Anco i Giuristi piu meschini sanno, che per fondare un Jus con il possesso non basta, che si principj a metterlo in pratica, ma che e necessario continuare ; altrimenti la stessa pratica senza la debita con- tinuazione si ha, come mai fosse stata per la ragione da loro addotta, che non si dice nato chi subito e morto. Inoltre si rifletta, che cio, che quel accorda il Tribunale de' Capi del Consiglio de' Dieci, e concessione sua, e non d' altri ; e pero limitabile, e revocabile ad arbitrio suo, se giusta causa intervenisse di farlo. E si nega assolutamente, che un Decreto fatto da una Potesta posteriore aquello di un'altra induca la conseguenza, che il secondo prenda vigore, e sussistenza dal primo. Le Potesta essendo da Dio distinte con diversita di Uffizj, ognuna provvede ai suoi bisogni, secondo i proprj rispetti, e la sola somiglianza del provvedimento non rende 1' una serva dell' altra. Quanti Canoni non fece la Chiesa in sequela delle Leggi Imperiali, e quante Leggi non fecero gl' Im- peradori in sequela degli ordinamenti Canonici ? Se 1' anzianita del tempo che e cosa accidentale cagionasse questi effetti, i Romani sarebbero divenuti servi dei Greci, perche da loro presero le Leggi, e cosi Norimberga de' Veneziani, Molte Chiese specialmente nei primi Secoli presero da altre, e riportarono nel proprio Codicel' ordine, e i regolamenti della disciplina. Cio fecero 1' Africana, la Francese, e quella stessa di Roma, siccome e noto per la Storia Ecclesiastica. Ma non per questo alcuna di esse si sogno mai di diventar Figlia, o serva dell' altra. Tutte sapevano di aver sortita una egual parte di Sacerdozio nella cura del Gregge Cristiano, siccome i Principi Supremi cono- scono di aver sortita una egual parte d' Imperio sopra i popoli a se commessi. Nem- meno e 1' autore favorito dalla Terminazione dei Riformatori 1562, perche nemmeno 3 B 366 The Venetimi Printing Press. essa fa parola del Concilio Lateranense, ne poteva farla non cssendo qui giuridicamente accettato. Si legga anzi attentamente questa Carta, che e la pietra fondamentale della Revisione data dal Padre Inquisitore, e si vedra a chiare note, che 1' Inquisitore non e introdotto per autorita di Concilio alcuno, o di Papa, ma per quella sola di Principe: Che non al solo Inquisitore si da' questa Incombenza, ma ancora ai suoi Vicarj, e alle altre persone Ecclesiastiche, le quali abbiano carico al Tribunal dell' Inquisizione : Che il metodo anteriore al 1562 lasciava liberta alio Stampatore di far vedere le opere da chi pill gli p'laceva: Che inavvenire si vogliono persone elette da Nol^cxoh dal Magistrato. Che allora si stabilirono tre Revisori, e non due: Che un Z-^zzo per Carta fu loro accor- dato di Mercedc, vale a dire con stipendio per tale fatica, rendendoli cosi tutti eguali. Ouesto documento solo ben considerate e bastante a confutare tutti gli argomenti introdotti dall' autore del Promcmoria. Molto meno ancora lo favorisce il Decreto del Senato 1 1 Maggio 1603 ; in cui si dice, che li Revisori deputati saranno V Inquisitore, cd uno de' Segretarj Pubblici, tolto il Lettor Pubblico, che era il terzo Revisore. Ouesta Legge, che e la prima del Senato nel proposito della Revisione, al pari della Terminazione de' Riformatori sta contro 1' autore ; perche nemmen ella prende sos- tanza dal Concilio, ovvero dal Concordato, e prova anzi, che quanto alia deputazione de' Revisori per le stampe la facolta continue sempre liberamente nel Magistrato Civile, e non in altri, come a quello, a cui appartiene la giurisdizione, e il governo sopra 1' Arte della Stampa. Si noti inoltre la parola saranno^ la quale predicando di tempo futuro denota piuttosto una deputazione nuova, che la confermazione di una antica ; e si rifletta all' altra deputati^ la qual ci presenta la deputazione, che fa il Principe, e non quella di un' altro. Piu a cotali deputati si da 1' obbligo del giuramento. II giura- mento importa subordinazione, e soggezione ad un superiore; il che maggiormente dimostra la dipendenza dell' Inquisitore dal Principe in questa incombenza. Si cita poi dair autore una questione mossa da Paulo V. nel 1615 ; e una riposta fatta dare dal Senato al Nunzio con promessa di mantcnere la facolta della Revisione negl' Inqui- sitori. Manco male, che egli non cita il fonte di questa sua crudizione j poiche si nega assolutamente questo fatto, di cui non apparisce vestigio negli Archivj Pubblici, che sono fonti assai piu esatti, e piu veri di quelli dai quali egli 1' avra cavata ; non essendo probabile, che se 1' abbia immaginata, quando sia uomo d' onore. Avrebbe con piu verita potuta citare 1' altra controversia mossa da Paulo V. dieci anni prima, cioe nel 1605, ^ terminata con tanta gloria dalla Repubblica nel 1607, quando senza far uso dell' Inquisitore si stamparono moltissimi Libri con la revisione di alcuni Teologi, che furono dal Governo particolarmente deputati. E pure a quel Pontefice gelosissimo de' suoi diritti non parve di trovarne alcuno per se in questo proposito, ne in BoUe di Papi, ne in Concilj, ne in Concordati, ne in Leggi Vencte, o Forastieri. Non giova al suo intento nemmeno il Decreto 17 Settembre 1622 ; non essendo quello che una ripetizione in questa parte dell' altro 1603 ; siccome apparisce dal suo proemio. Anzi comincia dall' intimare, che un tal ordine sussiste per deliberazione di questo ConsigUo^ cioe del Senato, e non del Papa, o del suo Concilio di Laterano. Lo stesso puo dirsi deir altro Decreto 24 Settembre 1653, perche ancor questo si riferisce alia disposizione dei precedenti, e non fa menzione di Concilio veruno. Non sono parimente di gran soccorso alia pretesa Romana le due Terminazioni de' Riformatori 1655,4 Febbraro, e 1665, 9 JVIaggio, per le quali e prescritta la Fede de' Padri Inquisitori prima di stam- parsi cosa alcuna. Poiche nemmeno queste si fondano in sanzione Ecclesiastica, ed essendo figlie dei soli Decreti Pubblici a quelli solamente devono riferirsi, e non Documents. V. 367 possono attribuire allc loro Patcrnita maggiore ispezione di quella, chc ha Comandata il Senato, essendo il Magistrato in questo affarc un semplice Delegato, chc non puo uscire dai termini della sua delegazione. La differcnza parimenti insorta nel 1688, e continuata per lo spazio di sette anni sta contro 1' autore. Imperciocche il punto vero della questione non era la Fede, ma 1' Imprimatur^ che avcva introdotto 1' Inquisitore, La Fede lo costituisce Ministro ; ma 1' Imprimatur lo faceva compagno del Magistrato, essendo un termine significative di autorita. Anco in allora riusci al Padre Liquisitore d' impiegare gli uffizj della Corte di Roma a favore della sua pretesa, e furono adoperati quasi li medesimi argomenti di oggidi per sostenerla, siccome appare da un Memoriale del Nunzio 11 Gennajo 1693. Ma con Decreto 29 Settembre 1695 1' hnpri- jnatur in fine fu abolito, restando la Fede solita, di cui si prescrisse dal Senato una formola, la qual servisse di norma cosi al Segretario come al frate, che sono i due Ministri della Revisione deputati dal Principe, e non da altri, rendendo ai suoi Magistrati, e non ad altri, conto della propria condotta. E se con esso Decreto fu stabilita anche la forma di nominare una tal Fede nei Mandati, o sian Licenze del Magistrato, cio e seguito per sola deliberazione del Principe, e non d' altri ; e pero a lui solo compete 1' interpretarla, o modificarla. Fu instituita per regola del Magistrato nell' esprimere il nome dei Revisori voluto dal Concordato 1596; di cui qui appresso si parlera. Si notarono 1' Inquisitore, e il Segretario, perche allora non esistevano altri Revisori, ne per questo e tolto al Senato 1' arbitrio di aggiungerne quanti a lui place. E per altro folsa V asserzione dell' autore, che in quei sette anni siano stati oziosi li Torchj Veneti, perche si trovano molti libri stampati nello Stato in quel frattempo. E poi ancor sagace 1' industria suadi chiamar diritto di revisione quello, che e ministerio per ritornare per gradi all' Imprimatur^ cioe ad una veste di autorita. Pretende final- mente rinnovata nel 1725, 15 Gennaro, la Legge 1653, e questa rinnovazione non fa per lui certamente prova maggiore di quella della Legge 1653. Tutta questa catena pertanto di Atti, Leggi, e Decreti Pubblici in luogo di esser Figlia, o serva della Bolla di Leon X., o di altra Costituzione Forastiera mostra anzi 1' avvertenza sempre usata dal Governo di declinare da qualunque regolamento ecclesiastico, e di mantenere dipendente dalla sola Potesta Secolare questa preziosa parte del suo Commercio. Quanto sia infine alia massima generale de' Cortigiani replicatamente ricordata nelle loro Scritture e male applicata all' argomento presente, che i sovrani tengono obbligo di Seguire, e far osservare i Giudizj, e le Leggi della Chiesa ; la Repubblica, che e Governo veramente Cattolico ; seguendo 1' esempio de' Suoi Maggiori, e di altri Santissimi, e religiosissimi Principi ha sempre distinte le materie di Fede da quelle di Disciplina, e di Giurisdizione. Nelle prime ella si ha fatto un impegno cospicuo in tutti i tempi di ricevere, e far osservare esattamente le definizioni dei Sacri Concilj Generali, dalla unione de' quali e rappresentata la Santa Chiesa, e quelle ancora dei Sommi Pontefici promulgate nella debita forma della Cattedra, come dicono i Teologi. Ma nelle Seconde ella si e creduta in dovere di conservare illese le ragioni della propria Sovranita, li Riti, e le costumanze lodevoli de' suoi Stati. E invero come mai potrebbe un Principe ammettere per esempio la costituzione Unam San^iam di Bonifazio VIIL ; che stabilisce la superiorita del Papa nel Temporale dei Principi ; la Bolla in Coena Domini^ che per altro modo sovverte tutte le Polizie della Terra ; il Mare Magnum delle Concessioni fatte ai Regolari, che ha ingoiata quasi aftatto 1' autorita de' Vescovi, gran porzione de' Tributi Pubblici, e la miglior parte delle sostanze de' Laici ; le De- cretali, che arrogano alia Dataria Romana le disposizioni de' Benefizj anche di Giuspa- ^68 The Venetian Printing Press. dronato ; e quelle, che estendono la Itnmunita Ecclesiastica sino alle Concubine dei frati ? Li Principi eziandio li piu timidi, e Santi si sono opposti a si fatte esorbitanze per il debito, che hanno, di tramandare illesa ai suoi successori la potesta ricevuta da Dio, di allontanare ogni oppressione da suoi sudditi, di render loro giustizia, e di mantenere la Pubblica tranquillita. Per queste ragioni e stato introdotto il Regio Exequatur in tutti gli stati veratnente Cattolici, onde aprire, o chiudere la porta alia Carte di Fuori, avendo 1' esperienza fatto conoscere, che altro e Chiesa di Roma, ed altro Corte ; altro la Santa Sede Apostolica ; ed altro la Dataria, Cancellaria, e Camera Pontificia. Per queste medesime ragioni lo stesso Concilio di Trento non e in osservanza in molti capi di Disciplina non solo nelle Provincie Oltramontane, ma ancora nel Dominio Veneto, come sono quelli, che riguardano li debiti Civili degli Ecclesiastici, le visite degli Ospitali, la commutazione de' Testamenti, le amministrazioni delle Scuole, i Monti di Pieta, r esame de' Notaj, il castigo degli Adulteri, e delle Concubine, li Sinodi Provinciali, la pubblicazione delle Scommuniche, la punizione de' Regolari dimoranti fuori del Chiostro, 1' economia de' Monasteri, le pene pecuniarie, la confiscazione de' beni alii Duellisti, e somiglianti Decreti, tra i quali 1' autore del Promemoria non dovrebbe piii scandalizzarsi, se sente francamente annoverato ancora quello delle Stampe, che pure non abbraccia tutti gli oggetti della sua impresa. Egli, come altrove si e detto, non park che de' Libri soli di Sacro Argomento, e ne commette 1' esame agli ordinarj. Li Prelati Veneti non ne presero mai ingerenza per 1' attenzione usata dal Magistrate ; e se mai avessero tentato di poner la falce in questa messe, li primi a sostenere 1' inosservanza del Concilio, e a discacciarli col braccio del Principe sarebbero stati i Padri Inquisitori medesimi, i quali in caso tale sarebbero venuti in campo col soccorso delle Leggi Pub- bliche, e colla veste di Ministri del Principe, e non di Roma. Cosi a misura de' loro interessi fanno valere, e non valere tutte le Leggi del Mondo. Fromem. Rom. L' undecimo argomento e tratto dal Capitolo IV. del Concordato 1596; il quale Art. XXXVI. ordina, che nei Libri sia stampata la Licenza solita del Magistrate con / nomi di quelli Memor''. averanno revisto, ed approvato detti Libri, siccome e disposto per le leggi^ pretendendo, 22 Nov . 17 . ^j^^ sotto questo nome di Leggi si comprendano tanto le ordinazioni Ecclesiastiche, quanto le Civile della Repubblica, che dispongono a favore del Padre Liquisitore. Si risponde, che il nome di Leggi come imperioso e significativo della forza Civile deir Imperio, fu aborrito dalla Chiesa, la quale ha dato ai suoi regolamenti il nome piu modesto di Canoni ; e che nel senso commune, e naturale, la Legge e propria de' soli Principi, che sono i Legislatori Terreni. Pero in questo Capo del Concordato il nome di Leggi sta in favore della Repubblica, e non degli Ecclesiastici. E quando un Principe vuol dar vigore di Legge a qualche ordinamento della Chiesa, lo fa con atto espresso, e con cognizione della cosa, che ammette. Qui non fu fatto ne 1' uno, ne 1' altro a favore dei Decreti Pontificj, che vogliono 1' Inquisitore Giudice della Fede privativamente ad ogni altro nelle opere da stamparsi ; e pero non sonoattendibili, ne possono venire sotto il nome di Leggi se non le Leggi della Repubblica. Lo scopo vero, ed ingenuo di questo Capo bene esaminato, e senza passione, o sofismo, e quello d' impedire le Stampe arbitrarie, che si fanno dai Libraj ; e si vuol espresso // nome de' Revisori Pub- blici per togliere le revisioni privati, che a proprio talento si procuravano dagli autori, e dai Libraj, come ci assicura la Terminazione 1562, dalle quali ne sorgevano molti in- convenienti. Le leggi poi anteriori al Concordato circa i Revisori de' Libri sono quella 1526, 29 Gennaro, del Consiglio de' Dieci, in cui la facolta di destinare i Revisori Documents. V, 369 e data ai Capi di quel Consiglio, ai quali in allora era raccomandata 1' Arte della Stampa, e non erano legati a condizioii di pcrsone, ma al solo numero di due almeno col debito di riferir 1' opinion sua in scriptis cum juramento. L' altra legge era quella 1544, 30 Decenibrc, dello stesso Consiglio dc' Dieci, la qual raccomanda la Revisione de' Libri alii Riformatori dello Studio di Padova, perche li vedano^ o \\facciano vedere. La terza finalmente era la citata Terminazione 1562 di essi Riformatori, i quali in luogo di destinare di volta in volta i Revisori, e le mercedi per cadaun Libro, cosa per se fastidiosa, fecero tre Revisori stabili, uno Ecclesiastico, uno Lettore Pubblico, e uno Segretario con 1' assegnamento del Bezzo per Foglio ; alia qual terminazione si riferisce poi anco un Decreto 1593, ^^ ^^ggio, del Consiglio de' Dieci. Queste pertanto essendo le Leggi anteriori al Concordato devono per conseguenza essere anco quelle intese dal medesimo, e non altre. In esse non si pianta fondamento in ordinazione veruna Ecclesiastica, ne il Principe li spoglia dell' arbitrio di conferire tale incombenza a che piu gli piace. Dunque e chiaro, che il Concordato si riferisce a quelle, e che non limita, ne poteva limitare una tale autorita, che anzi fu resa salva dalla studiata generalita de' termini, coi quali si espresse appunto nel Capo Quarto. E se quelle parole avessero fatto efFetto di limitarla, il Principe non avrebbe potuto far poi il minimo cangiamento in niuno dei Revisori, e la Corte attentissima ai suoi vantaggi avrebbe alzata le grida, quando senza ricevere, ne attendere il di lei consenso il Senato da se levo il terzo Revisore, che era il Lettor Pubblico di Filosofia. E pure cio segui in molta vicinanza del Concordato, mentre dal Settembre 1596 sino al Maggio 1603, non erano corsi che sei anni, e sette mesi circa. Le avrebbe alzate nel 1623, quando a fronte della ripugnanza del Padre Inquisitore fu data la licenza di stampare la storia di Andrea Morosini. Cosi nel 1624, quando il Senato ammoni esso Padre, e gli comando di render conto ai Riformatori dello Studio di Padova e non ad altri nel fatto della revisione de' Libri. Queste Leggi pertanto, e quelle, che vennero di poi, mostrano anzi la liberta, e la potesta legislativa del Principe ; e quante piu sono, tanto piu ne provano 1' esercizio. Percio in vigore di questo Capitolo basta, che nelle Licenze del Magistrato sia espresso il nome de' Revisori, e non piu. E se avesse forza di stabilire il Segretario, e il Padre Inquisitore per Revisori perpetui de' Libri con gius privativo, ne verrebbe 1' effetto terribile, che il poterli o non poterli stampare dipenderebbe dall' arbitrio loro. II Segretario certamente non ha questa pretesa, ne professa alcun jus quesito in quel Con- cordato. Ne di tanto errore possono imputarsi quegli avveduti Senatori intervenuti nel medesimo, i quali avendo ristretta colle molte avvertenze apposte la facolta di proibire nel Tribunale Ecclesiastico, e di prender ingerenza nelle Stampe sarebb^ro stati poi cosi ciechi di abbandonare alia volonta di un solo, Frate, e Ministro anco di Roma il destino di questo Traffico, e de' suoi Mercadanti. Quando tale fosse 1' effetto, il Padre Inquisitore avrebbe conseguito un Tribunale da se solo, e un Regno proprio, e un' altra Giurisdizione in casa del Principe feracissima di gravissimi disturbi, perche chiuderebbe la porta ai Libri, che difendono la ragioni de' Sovrani, e la spallancherebbe agli altri, che le opprimono, ed ampliano all' infinito le pretensioni degli Ecclesiastici, cosicche per gradi il Mondo ritornerebbe alio stato della ignoranza, o non avverrebbe altra scienza se non quella, che fosse commoda agl' interessi del Clero. Questo Capitolo dunque lascio 1' Inquisitore, e gli altri Revisori nella qualita, e condizione in cui si trovavano allora, cioe di ministri dipendenti dalle Leggi della Repubblica, e destinati dal Magistrato, sociabili con altri, e amovibili ancora. Ne un Magistrato, che Z7^ The Venetian Printing Press. Promem. Ro- mano. Art. XLVII. Promem. Rom. Art. XLVI. XLVIII. XLIX. L. LI. LII. e Memor'^. 22 Nov''. 1766. ha autorita limitata, e rivocabile da un superiore, che e il Senate, poteva dar loro un potere illimitato e irrevocabile. Adunque esso capitolo e pienamente eseguito, quando nelle Licenze de' Riformatori sono spiegati i nomi di colore, che dalle Leggi sono destinati alia Revisione. II duodecimo argomento esibisce un sillogismo in forma secondo 1' uso delle Scuole. La maggiore e, che la deputazione in ogni causa deve farsi da quelli, ai quail per diritto spetta la Cognizione. La minore e, che appartiene alia Chiesa per institu- zione Divina il conoscere, e decidere come Giudice legittimo, e Tribunal competente le materie di Fede. La conseguenza e, che dunque alia Chiesa e non ai Principi appartiene il deputare le persone, che rivedano, ed approvino i libri in punto di Fede, e di Religione. Si risponde brevemente, che siamo d' accordo nella maggiore, e nella minore, ma che si nega la conseguenza : Perche la deputazione di Revisori per le Stampe non e una deputazione di Giudici in Causa di Fede, e di Religione, come suppone accorta- mente 1' autore, ma una destinazione di Ministri, i quali soltanto guardano, se nel Libro si contiene cosa ofFensiva al Dogma, come consta ad evidenza dal testo delle Leggi, e del fatto. E non trovandola lo approvano col fame 1' attestato consueto, e trovandola lo disapprovano col negare esso attestato. E in questo senso si dice il loro approvare, e disapprovare. Ne questa visione, o revisione, com' e chiamata dalle Leggi, tiene luogo di giudizio formale, ma di semplice opinione. Poiche se fosse giudizio Canonico, il Padre Inquisitore con assurdita intolerabile sarebbe fatto eguale, ed anche superiore a Monsignor Patriarca nel maneggio di quelle Chiavi Celesti, che Gesu Cristo vero, e solo nostro Signore, ha volute affidare soltanto agli Apostoli Suoi, ed ai Vescovi lor Successori. Inoltre ne seguirebbe un altro inconveniente anco nell' ordine stesso Forense della Chiesa, poiche il Padre Inquisitore non potrebbe condannare sedente al Santo Offizio il Libro da se approvato con tale giudizio, siccome talvolta e avvenutoj ma sarebbe necessita di attendere la condanna da un Tribunale superiore al suo, e forse instituirlo, perche 1' Inquisizione del Santo Offizio in questo Dominio e il Giudice definitivo nella condanna de' Libri per materia di Fede, siccome dispone il Capitolo Settimo del Concordato 1596. L' approvare dunque, e disapprovare di questi Revisori deriva da instituzione umana e non Divina, e nello Stato della Repubblica Veneta e ministero, e non autorita in quel modo stesso, che si farebbe approvare la sodezza di una Fabbrica dall' Architetto, la bonta di un Fucile dall' Artigliere, uno stromento da un suonatore, dove ciascuno in sua scienza da un giudizio di Perito, e non di Giudice, di discernimento e non di giurisdizione. II decimoterzo argomento finalmente si piglia dall' esempio di alcuni antichi Principi, che lasciarono alia decisione della Chiesa la condanna dei Libri in punto di religione, e dall' autorita di alcuni Santi, e dotti Scrittori, che vissero nei secoli bassi, e che furono d' opinione di doversi riferire al Papa i disordini in materia di Fede, e di assoggettarne al di lui esame gli scritti, che si vogliono divolgare. Si risponde, che la questione presente non versa sulla facolta di condannare, ma in quella di rivedere i Libri in punto di Religione. Pero gli esempj addotti non hanno che fare piu della luna coi gamberi. La condanna in punto di Religione, che e giudizio, e atto giurisdizionale, fu lasciata alia Chiesa anco dalla Repubblica di Venezia, siccome appare cospicuamente dall' artic. VII. dello stesso Concordato, e delle condanne fatte in questo Santo Uffizio in relazione al medesimo, delle quali industriosamente non se ne cita pur una. E se 1' Inquisitore in questo fara le parti Documents. V. 37 sue, fara cosa utile al Servizio di Dio, e grata ad un Principe religiose, qual' e appunto questa Repubblica. Si potevano per altro citare dall' autore gli esempi ancora di quegl' Imperatori, che lasciarono bensi alia Chiesa la censura Canonica, cioe il decidere delle opinioni, ma che vollero far essi di propria autorita il divieto de' Libri, e la condanna deir incendio loro, che e pena temporale. E quanto all' opinione dei privati Scrittori sebben essa e rispettabile, non fa pero Legge per chi si sia, e molto meno per i Principi supremi, che non hanno Superiore dopo Dio. Che i disordini in punto di Fcde siano recati a notizia del Pontefice, e cosa buona, e anco debita, perche egli tienc il primo luogo tra i Sacri Pastori, affinche colla sua autorita, col suo consiglio, e coll' opera de' Vescovi suoi Confratelli trovi il rimedio occorrente. Ma non si sa poi come conciliare il Santo rigore, che si mostra per mondare gli altrui stati dai Libri proibiti, colla facilita, che si vede introdotta di venderli in Roma. Non e libro, quantunque proibito, e scellerato, che non si trovi vendibile in quella Citta sotto il Manto di alcune Con- cessioni Apostoliche. Se queste siano un preservativo benedctto per impedire le contaminazioni degli spiriti, e se in cio si contenga mistero alcuno di Fede, o piuttosto di Traffico, essendo varia 1' opinione degli uomini, se ne rimmette ai piu dotti, e meno interessati la spiegazione. Dalle cose pertanto esposte ognuno agevolmente comprende, che alcuni degli argomenti adoperati nelle Romane Scritture niente hanno che fare colla questione immaginata da quel Cortigiani, e che gli altri, e per il Diritto, e per il fatto agiscono anzi contro di loro. Ora e tempo di mostrare, che 1' Inquisitore Veneto in questa incombenza e Ministro deputato, c dipendente dal solo Principe in vigore di suo mandato ; il che si fara colla maggior brevita, e con poca fatica. Si e gia veduto, che in tale inspezione egli non e collocate per ordinazione Divina j o per Canone alcuno legittimamente ricevuto. Anzi si e mostrato, che la sua instituzione prende radice, e sostanza dalla sola Legge del Principe, la quale lo ha deputato non per Giudice, ma per Ministro, e con mercede assegnata. Le leggi, che fanno la prova indubitata di una tale deputazione, sono quelle citate dal Promemoria medesimo, cioe la Tcrminazione de' Riformatori 1562, e li Decreti del Senato 1603, 1622, 1653, ^ 1^95* -^ quest! si possono aggiungere ancora li Decreti 1623, 19 Maggio, e 1624, 3 Decembre, dello stesso Senato, poiche in ambcdue lucidamente 1' Inquisitore nella qualita di Rcvisore di Libri e dichiarato e riconosciuto Ministro della Repubblica, e non di altra Potesta ; si correggono gli arbitrj, che egli commetteva o negando 1' attestato consueto per le stampe, o eccedendo nella esazione delle sue mercedi \ e si obliga a render conto delle difficolta, che incontrasse, al Magistrate come a suo Superiore in questa incombenza. Ma giovava all' autore di dissimularli come poco favorevoli alia sue impresa, e noi li aggiungeremo nel fine di queste osserva- zioni per suo conforto. Lo stesso Maggior Consiglio colla Legge 1628, 25 Settembre, neir atto di raccomandare la materia delle Stampe al Magistrate sopra la Biastema dichiaro, che la Revisione^ e la Licenza appartiene ai Riformatori. E sebbene nel 1688 il Padre Rovetta mosse arditamente la pretesa dell' Imprimatur^ nella quale impegno gli Uffizj della Certe di Roma, e ne ettenne un Vescevate ; il Senate nendimeno rimise 1' Inquisitore al Magistrate, di cui lo riconosceva Ministro, ne quella Paternita sebben Reverendissima ebbe coraggio di settrarsi dall' ubbidienza a tal Superiore. Tutto cio prova ad evidenza, che un simile Revisore non conesce della dottrina di un Libro nel Fore Spirituale, e non fa giudizio Canonico, ma che indaga estragiudicialmente, e vede di un fatto per renderne conto a quelle, che in tale uffizie lo ha costituito. Ne la potesta ^72 The Venetian Printing Press. della Chiesa rimane offesa da tale provvedimento, poiche resta qual era prima, cioe libera di poter formare la sua Censura, e di pronunciare il suo giudizio Canonico non meno sopra le dottrine stampate, che sopra ogni scritto, e detto di uomo Cristiano in punto di Religione, quando proceda colle forme prescritte dai Sacri Canoni, o dai Con- cordati, come si e detto ; e potra sempre senza veruna difficolta dichiare Eretico non solo un Libro, ma un uomo ancora. 11 Principe nelle Stampe non giudica della dottrina Cattolica, ma conosce del fatto per mezzo de' suoi Revisori deputati, onde impedire il corse a qualunque errore, per il debito, che incombe anco ai Principi e per comando Divino, e per ragione Politica di difendere la Religione. Le Legge 1562, e successive emanarono in tempi innocenti, e furono utili, sinche li Padri Inquisitori non abusarono della incombenza, e non la convertirono in danno del Principato. II Principe con insigne toleranza in luogo di castigarii si contento di usare moderazione, e di andare con temperamenti assai blandi di tempo in tempo incontro alle loro fraudi. Ma oggidi vedendo totalmente deluse le sue rette intenzioni, e fatto abuso della pieta sua, fu in necessita di venire alia provvisione promulgata a' 3 Agosto 1765. Non si vede poi, come possano derivare cattivi effetti dalla Revisione di un Prete, il quale e Teologo di una Universita Cattolica, ed approvata dai Papa, e non da quella di un Frate Inquisitore, o dai suo Commissario, quando peravventura li Frati nclF assumere il gradi di Ministri non si pretendessero fatti miracolosamente participi della infallibilita Pontificia. Qui invero non sono mai stati creduti partecipi, e moltu meno si crederanno inavvenire, do- pocche nel principio di Maggio decorso fu negato dai Prete Teologo 1' attestato, e fu benignamente concesso dai Frate Commissario al Sig^ Conte Stefano Carli per la stampa di certo Foglio, che sovvertiva il timore dell' uomo verso Dio, e tutta 1' autorita della Divina Scrittura. 11 fatto nacque a un parto medesimo col Promemoria Romano, e il Magistrate si trovo in necessita di correggere il Frate, e di comandare al Conte una pubblica ritrattazione. Se la Fede di cotal Revisore fosse stato un giudizio Canonico, e non opinione, avrebbe egli autorizzata una bella dottrina nella Chiesa di Dio ? Provvida poi si ravvisa anco la destinazione di un sacerdote secolare attesi li diversi, ed opposti sistemi, che si professano dalle Scuole de' Regolari, specialmente nelle questioni Morali, e Teologiche, dove un arcane del proprio Istituto, o lo spirito di partite inseparabile dalla umana cendizione impedisce talvolta molte produzioni utili alle Scienze, e alia Societa. Gli Uffizj delle Inquisizieni sonodivisi quasi per credita tra li due Ordini de' Domenicani, e dei Francescani, e tutti gli altri Regolari ne sono disgiunti. L' Inquisitore pertanto Domenicano non abbandenera agevolmente i principj difesi dalle sue Scuole, ne il Franciscano quelle delle proprie ; e 1' uno, e 1' altro con 1' arma pubblica della Revisione possono commettere molte vendette private sopra i suoi avversarj, e sopra li medesimi suoi Confratelli, sicceme tal volta e accaduto, e ne sono state fatte doglianze al Magistrate. E ragienevole all' incontro, che il Prete Revisore non essendo legato cegl' interessi di alcun partite, ed avendo meno di attaccamente colli Ministri della Certe Romana sia tutto Ministro del Magistrate, e piu Cenfidente. Questa circostanza e quella, che piu duele ai Certigiani, perche egli opera col lume retto della ragione, e del proprio discernimento senza parzialita, e senza attendere 1' oracolo della Congrega- zione, come fa 1' altro. La stampa, come altrove si e accennato, e un' Arte Laica, per cui in luogo de' Libri scritti a mane si communicano agli uomini le epere degli Scrittori ; cesi che non e cambiato 1' effetto, ma il mode e reso anche piu facile di communicare le dottrine, e le Scienze. Prima di essa erane in use grande i Copisti, ne si trova memeria che sopra il mestiere di questi, che pur teneva il luogo della Stampa, Documents. V. 373 abbia mai la Chiesa presa ingerenza ne pretcso mai di vedere le opere, che copiavano. Venuta al inoiido quest' Arte verso T anno 1 460 fu considerata sempre Laica ; e se gli Ecclesiastici tentarono d' introdursi per varj modi, e sotto varj pretesti, la Repubbiica H voile esclusi, ben considerando Ic dannosissimeconseguenze, che nesarebbero derivate air autorita sua, a questa riguardevole porzione del suo Traffico, ed ai Sudditi Suoi, che sarebbcro fatti servi degl' intcressi altrui, ed impediti insieme di apprendere le scienze nella loro purita. E cosa notoria, che gl' Inquisitori lasciano correre facilmente que' Libri, nei quali si conculca la fama dei Principi, si avvilisce la giurisdizione loro, e si fa il Papa padrone, c Monarca non solo delle cose Spirituali, e Divine, ma eziandio delle Temporal!, e Civili, e cio per Diritto non umano, ma Divino contro il sentimento della Scrittura Santa, e della Chiesa antica. Pero il lasciar, che trovino corso le dottrine solamente dei Romani, e nascondere gli autori, che quelle confutano, e difendono i Principi, sarebbe lo stesso che voler ruinare, perche il mondo s' imbeverebbe di sediziose opinioni. Posto pertanto il negozio in questi termini si trova la Repubbiica in una invincibile necessita di non poter far atto, che offenda in minima parte la liberta del suo governo. Mossa da questa necessita medesima ella ha sempre governata questa materia indipendentemente da ogni stabilimento Ecclesiastico, ne ha voluto legare a Concordati il suo Diritto Supremo. Per la qual ragione il Concordato 1596 non da al Padre Inquisitore nella revisione de Libri prerogativa alcuna particolare, e distinta dagli altri Revisori, ma lo lascia alia comun condizione, qual lo ha trovato, cioe capace di compagni, e amovibile ancora, quando non corrisponda all' oggetto delle Pubbliche intenzioni. Li due altri Concordati 1289, e 1551, che formano la regola dell' Uffizio Liquisitoriale in questo Dominio, non contengono parola nel proposito de' Libri, e non conferiscono sopra di essi al Padre Inquisitore facolta alcuna particolare. II Breve di sua elezione esibito al Governo non fa questo efFetto, ed egli non puo far use di autorita non conosciuta dal Principe. Nemmeno 1' autorita di Padre Maestro nella sua Religione non lo autorizza a questo ; perche sarebbero autorizzati tutti i Frati Maestri. Le Regole dell' Indice, che potrebbero in parte soccorrerlo, non hanno maggior forza in questo Dominio, ne intelligenza diversa di quella, che da loro il Concordato 1596 ; il quale in questa parte non stabilisce altro, che 1' espressione dei nomi di chi ha revisto il Mandato dei Riformatori, come si e veduto. L' oggetto dunque arcano del tentative presente non e di ricuperar al Padre Inquisitore cosa propria, e legittima, la qual fosse perduta, o diminuita, ma di mettere in schiavitu il Governo per far proprio cio, che e del Principe, per diventar di Ministro Giudice, per ritornare nelle Dogane, e impadronirisi di tutto. Ouando la revisione fosse accordata al Padre Inquisitore come sua propria, non renderebbe piu conto al Magistrato, come e tenuto per le Leggi, ma a Roma, ed avrebbe in mano un modo facile di frangere li Concordati, come ha tentato, e di far valere tutte le proibizioni Romane a suo Arbitr'io. In somma egli non sarebbe piu Ministro del Magistrato, ma Tribunale della Corte Romana, uomo non piu dipendente, ma indipendente, inamovibile, Giudice, e Sovrano non meno della dottrina, che del traffico. In tal guisa egli solo avrebbe quel potere, che non ha tutto il Tribunale del Santo Officio unito con 1' assistenza del Magistrato Secolare. Ognuno consideri, se la prudenza degli antichi Legislatori ha voluto mai introdurre un effetto cosi terribile, e pernicioso alle massime fondamentali di questo Governo colla introduzione d' un semplice Revisore di Stampe. Questo negozio si potrebbe paragonare all' altro dell' Inquisizione contro gli Eretici, in cui essendo a principio stata accordata agli Ecclesiastici dagl' Imperadori, e dalla Repubbiica una podesta cumulativa coi Magistrati CiviH, essi 3 c 374 '^^^^ Venetian Printing Press. a poco a poco se la pigliarono tutta con esclusione di questi. Entrino gli Eccle- siastic! anco nella Stampa con titolo proprio, e non dipendente, e se ne pro- veranno gli effetti. Contro gli scrittori, e le opere loro resta nella Chiesa tuttavia intatto il giudizio, che e suo ; ne la giunta di un Revisore di piu, ne di cento leva a lei questo potere. Le decisioni di Fede, e Religione devono esser appoggiate all' autorita infallibile della stessa Chiesa, e non all' opinione ambulatoria, ed al giudizio arbitrario di privati Dottori, qual sarebbe in sostanza quello voluto oggidi dalla Corte di Roma. II Padre Inquisitore distaccato dal Tribunale del Santo Offizio non veste alcuna prerogativa nella materia de' Libri, che gli sia stata concessa da altri che dalla Repub- blica. E questa prerogativa e di semplice Teologo da lei deputato, perche colla sua perizia Teologica riconosca il fatto, e coll' attestazione assicuri il Governo per dare, o negare la permissione della Stampa, In Roma stessa la revisione e raccomandata al Padre Maestro del Sacro Palazzo, che certamente non e grado di girarchia nella Chiesa di Dio, e che pero non toglie a quelle Congregazioni la facolta di giudicare, e proibire le opere da se licenziate. In Parigi si stampano i Libri anco di argomenti Dogmatici colla sola revisione di un Dottore della Sorbona, o di un' altro Peri to Ecclesiastico destinato dal Regio Guardasigilli, o dal Cancelliere del Regno. Ma non percio que' Ministri si stimano fatti Giudici della Fede, ne quel Prelati hanno riguardo di promul- gare colle lor Pastorali la Censura, e il giudizio competente alia Chiesa. Dal che e chiaro, che cotali Revisori non hanno la veste di Giudice Canonico, qual si dipinge con accortezza nel Promemoria, ma sono unicamente osservatori di quelle cose, che per loro opinione possono ofFendere la Religione. II Sovrano pertanto, da cui deriva una tal facolta, puo communicarla anco ad altri, e toglierla eziandio a chi 1' ha data. Non si e egli spogliato, ne poteva spogliarsi della liberta naturale d' investirne qualun- que altra persona, in cui alle qualita di uomo probo, dotto, e fedele trovi congiunta la Perizia, o scienza che gli abbisogna. II Principe per ragion del suo imperio ha dritto di regolare in quel modo, che piu crede conveniente, la disciplina dello Stato suo. E questa potesta deve usarla a misura dell' esigenze, ne puo ricever da altri il rimedio, che ha nelle mani, senza diminuirla. Poteva pure la Repubblica di Venezia rimovere da questa incombenza il Padre Inquisitore, che ne aveva dato il motive, essendo indubitato per tutte le Leggi, che chi puo instituire puo anche destituire. Imperciocche questo Religiose non erigge qui Tribunale sopra le opere da stamparsi ne in vigore della Potesta conferita da Cristo alia Chiesa, ne in conseguenza del Suo Inqui- sitoriale Offizio, ne di Concordato, o Canone ricevuto ; ma le esamina nella sua Cella come Revisore, e Dottore, che si occupa in un impiego ministerial, temporaneo, e mercenario, conferito e dipendente dalla superiorita del Magistrate Civile. Ma seguendo ella 1' indole clementissima del Governo voile usare un nuove atto di benignita, lasciandole nella primiera incombenza, resa soltanto comune cen un' altre Ministre fornito di egual dettrina, e pieta con fine di assicurare i rispetti suoi, di togliere i ritardi delle impressieni, e di non lasciare nell' arhitrio di un uomo sole, e dipendente dalle commissieni segrete di altre Principe il destine delle Stampe, che forma un rame importante del proprie Commercie, e 1' alimente principale di molte Arti in questa citta, come seno Carta, Torchiaj, Gittatori di Caratteri, Professori di Disegne, Intagliateri in Legne, e in Rame, Cepisti, Traduttori, Cerrettori, Legateri e Venditori di Libri. Institui il nuove cello stesse diritto, e potesta, cella quale destine il vecchio indi- pendentemente da qualunque ordinazione Ecclesiastica, ciee di propria libera autorita, Documents. V. 375 ben conoscendo chc la societa d' uii' altra era pericolosa, e col progresso avrebbe discacciata la prima. Cosi mostro che la ispezione data a' questi Padri dal Principe none di tal modo, chenon possa riassumerla alle occorrenze ; e che il Sacerdote Secolare nuovamente destinato alia revisione non e un intruso, come fu dato a credere a Mon- signor Nunzio, ma che fu destinato da legittima Potcsta. E se li Ministri Romani passando dal dritto d' eleggere alle qualita dell' elettoimputano d'incapacita quest' uomo, e quindi credono che si apra il corso a Libri di perniciose dottrine ; mostrano di non sapere, che egli e Dottore in Sacra Teologia, e dell' ordine degli aggregati al Collegio de' Teologi di Padova, il che importa esami piu rigorosi, e prove piu solenni. Mostrano di non sapere, che quel Collegio di Teologi fu approvato, e autorizzato nel 1363 da Urbano V., e nel 1424 piu ampiamente confermato da Martino V., ambedue Sommi Pontefici ; che il Vescovo stesso e il Capo di quel Collegio ; che la Laurea viene con- ferita per autorita Pontificia ; che il Laureato dinanzi al Vescovo, e a tutto il Collegio fa la solenne professione della Fede Cattolica ; che dopo un tal atto e dopo 1' approva- zione di un tal Collegio non puo aver luogo il sospetto ingegnosamente sparso nei Memoriali prodotti, perche la presunzione Legale, e canonica, che milita per il Revisore Teologo, non si potrebbe distruggeve che con 1' evidenza de' fatti contrarj. Ma se si vorra esaminare la persona, si trovera irreprensibile e nella dottrina e ne' costumi. Mostrano ancora di non sapere le facolta conferite per la medesima autorita del Pontefice ai Dottori Teologi, di spiegar le Divine Scritture, di tener Cattedra di Teologia, in- segnare, disputare, e altre clausole piene d' ampiezza, e d' autorita, come si vede nell' ampuUoso Diploma dei Teologi Laureati, i quali finalmente altro non sono che Maestri in Religione. Adunque il Papa ha sparsi per le Provincie Cattoliche tanti Maestri di Religione, quanti furono dichiarati per di lui nome, e autorita Dottori in sacra Teologia. Ora e cosa troppo mostruosa, che il Pontefice con tanta solennita proponga Maestri in materia di Dogma, e poi non sia lecito usarli, interrogarli al bisogno, e riposare alle loro risposte : E piu ancora mostruosa, che il privato possa ricever lume da loro, e operare con morale certezza dietro alle loro dottrine, e decisioni, e il Principe non possa altrettanto. Che altro ha fatto il Governo con questa destinazione, se non far scelta d' uno di que' tanti Maestri di Dogma, che il Papa stesso ha autorizzati ? Si fa lo stesso nella scelta d' un Teologo Consultore, lo stesso nella scelta d' un Con- fessore. Basta, che abbia i caratteri d' approvazione, Sarebbe ridicolo un Vescovo, che dopo aver approvati nella sua diocesi piu Confessori Sacerdoti Secolari, e Regolari non lasciasse poi ai Penitenti la libera elezione, e volesse obbligare a valersi piu dei Frati che dei Preti. Dal che s' intende quanto sia irragionevole la querela, e la pretesa dei Memoriali. Pertanto il Principe quando ha destinato alia Revisione un Sacerdote Secolare, non gli ha conferita alcuna di quelle facolta, che non possono emanare se non dal Sommo Pontefice, non gli ha conferita la Laurea Teologale, non gli ha data autorita d' interpretar le Divine Scritture, e di trattare, ed esporre in voce, o scritto le Cattoliche dottrine. Ma trovando in lui queste facolta per approvazione d' un Collegio di Teologi, e per autorita dei Pontefici stessi, ha deliberato di valersi di lui, e di riposare con moral sicurezza alle sue risposte, ed a' suoi attestati. E poi cosa assurda, che un Dottore in Teologia possa insignare, interpretare, disputare in Materia di Religione, e non possa mettere in iscritto il suo privato giudizio sopra un libro per quanto spetta ai Dogmi, quando venga interrogato o da un particolare, o da un Principe. Ed e assurdo parimenti, che da tanti maestri in Teologia nell' esercizio si vasto, e si geloso delle loro legittime facolta Dottorali non s' abbia a temere alcun pericolo alia Sanita della yjt> The Venetian Printing Press. Religione, e s' abbia a temerlo solamente nel caso della Revisione, come le scritture di Roma accennano di temere con grave ingiuria di tutte le Universita, alle quali ogni principe e tenuto di conservare i lor Privilegj. Resta dunque concluso e per il Diritto e per il Fatto che la Revisione e ministerio e non autorita : Che qui e stabilita dalle Leggi Civili, e non da Canoni e Bolle: Che non invade gli Uffizii Sublimi del Sacerdozio, ma serve unicamente a quelli del Principato : Che un tal Ministro non decide della Dottrina, ma opina unicamente sopra le opere da Stamparsi : che non definisce il Dogna, poiche la definizione di questo appartiene alia Chiesa ; Ma guarda, dove sta scritto 1' errore, o r offesa alia Religione, e la denoncia a chi e in debito di defenderla. II primo sarebbe giudizio; il secondo e un nudo conoscimento del fatto. E se in questo fatto erra per volonta egli e responsabile a Dio, al Principe, e alia Chiesa stessa, a cui resta libera la facolta originaria di condannare colle debite forme qualunque errore, che fosse corso. Dal che tutto ognuno in fine potra essere convinto, che la questione non tanto e mossa alia persona, quanto al Pubblico Diritto, di cui non si puo far parte all' Eccle- siastico senza toglierla al Principe, e al Magistrato, e senza esporre la liberta propria, i sudditi, e il commercio a molestissime difficolta. Nelle contese di giurisdizione il cedere una volta da pretensione, che sia ceduto per sempre, e chi non puo ferire nel capo puo ferire in un piede di ferita mortale. Venezia 3 Febbrajo 1766. M. V. P.S. Resterebbe a farsi alcuna osservazione sopra 1' Elenco posto in fine del Prome- moria, il quale contiene una serie di condanne, e proibizioni di Libri fatte dai Concilj e dai Papi con pene eziandio di fuoco in diversi tempi prima della introduzione della Stampa. Ma si vuol passare per buona tutta quella fredda leggenda, sebbene alcuni fatti sono riferiti in senso diverso dalla verita ; perche ne la Repubblica, ne alcun altro principe Cattolico ha mai negata, ne impedita, come sogna 1' autore, la facolta e il dovere della Chiesa di denunciare ai Fedeli i Libri di dottrina perniciosa alia Religione ; ne questo ha che fare colla stessa questione sognata dalla sua fantasia, che e 1' opera di rivederli, e non 1' atto di condannarli. Anzi si potrebbe comporre un altro Elenco di varie Proibizioni fatte dai Principi, e di eccitamenti dati dai Senato Veneto ai Padri Inquisitori, purche questi per umani rispetti, per interessi di Corte o per raggiro di Frati mancavano ai proprij doveri. Ma si lasciano queste istorie per carita Cristiana, e per non fame arrossire 1' Autore, se pure un mostaccio incallito ad ogni cimento e suscettibile di vergogna. Si replica soltanto che la pena del fuoco essendo temporale, sebben talvolta fu usata dalla Chiesa, non e proprio della Chiesa, ma del Principe, che da Dio e costituito Signore del Territorio. Si potrebbe anco ricordargli, che per piu secoli 1' autorita Ecclesiastica non usci dai limite di condannare le dottrine perverse, e d' indicare gli autori, e i Libri, che le contenevano, lasciandone ai principi la cura della proibizione, e del castigo ; e che 1' aversi arrogato la pena del fuoco fuori degli stati possessi con diritto di Principe, e uno di quei tanti attentati, che ha prodotto la confusione delle due Potesta. Si erano i Papi arrogata la pretesa di deporre anche i Re, e gl' Imperadori, e tal volta vi riuscirono per que' mezzi funesti, che si raccontano dagl' Istorici. Ne hanno percio acquistato un legittimo diritto ? E sarebbe questa una sana, e tranquilla Documents. V, -111 dottriiia ? Ma poiche egli ama cotanto le giuntc, noi lo vorremo pur gratificarc, aggiungendo alia sua immensa erudizione un breve Elenco di alcuni modi tenuti dagli Ecclesiastici per insinuarsi nelle Stampe Venete, che furono repress! dalla Repubblica. 1573, ^^ Novembre. In Pregadi. A Roma si difende 1' Arte de' Libraj, e la Giurisdizioiie Pubblica per la Stampa de' Mcssali fatta in Venezia, che la Corte di Roma pretendeva avvocata al Solo Pontefice invigore del Decreto del Concilio di T rente, F'' Roma, N" 6, e Reg" I. Esp"' Roma @ 129. 1596, 4 Giugno. In Pregadi. Decreto, che leva i Privilegj detti Motu Proprj^ che si davano in Roma ai Nostri Libraj, e fatto risponder al Papa sotto li 20 Luglio, che cio si e fatto, perche la Stampa e mera Laica. Filza Roma, N° 18. 1596, 17 Agosto. In Pregadi. Offizio grave al Patriarca, che unito al Nunzio, e all' Inquisitore avea commesso ai Piovani, P^-ati, e Confessori di dover eseguir 1' Indice Romano di Clemente VIII. colle Regole aggiunte, e detto. " Che in casa di Principe libero, come noi siamo, non si conviene operare cosa alcuna senza il nostro bene- placito." Filza Roma, N" 18. 1 61 2, I Settembre. In Pregadi. A Roma. Fatta resistenza agli Indulti e Motu Proprj concessi dal Pontefice, e dai Generali delle Religioni per far dipendente da loro la stampa de' Messali e Breviarj. Filza Roma, N- 35. 1 61 2, 5 Febbraro. In Pregadi. A Vicenza. Fatto cancellar un Privilegio dato da quel Vescovo a certo Librajo per la stampa delle cose sue con minaccia di Scom- munica agli altri, che le avessero stampate. Filza Roma, N" 35. 1623, 19 Maggio. In Pregadi. Fatta stampar la Storia di Andrea Morosini a fronte delle repugnanze piu forti del Padre Inquisitore, che si riconosce in qualita di Ministro della Repubblica nella incombenza della Revisione. Filza Roma, N° 45. 1625, 4 Novembre. Scrittura di Fra Fulgenzio, e Dottor Lonigo Consultori per attentate del Padre Inquisitore di Venezia, che fece abbrucciar in pubblico molti Libri, tra i quali le considerazioni di Fra Paolo, e le confermazioni di Fra Fulgenzio Scritte a difesa delle Leggi Pubbliche. Tom. 4 @ 165. \ 1659, 22 Marzo, 5, 19 e 26 Aprile. In Pregadi. Circolari, per levar 1' abuso di stampar piccole operetta, come sono Sonetti, Orazioni, Spiritual!, e simili cose con la sola licenza dell' Inquisitore, e si ordina quella dei Rappresentanti. Filza Roma, N° loi. 37 8 ^he Venetian Printing Press. 1659, 26 Aprile. In Pregadi. A Verona. Fatto carcerar uno Stampatore per un Sonetto, e stampa di Sanita sottoscritta dall' Inquisitore. Ibid. 1665, 5 Marzo. In Pregadi. Abolite le Stampe di alcuni Ordini, fatte seguire dal Padre Inquisitore per darle ai Predicatori con fine di far avvertito il popolo con termini ambigui di non praticar con Eretici, e di dover denonciar i Libri. Filza Roma, N"" 113. 1688, I Settembre. \ In Pregadi. Rimossa la pretesa dell' Imprimatur intro- 1690, 5 Luglio. /-dotto dal Padre Inquisitore, perche dinotava autorita, e 1695, 29 Settembre. ) licenza di Stampare. Filze Exp'^ di detti anni. 1708, 28 Luglio. In Pregadi. A Rovigo. Abolito 1' Imprimatur^ e levata r ingerenza dei Vicarj dell' Inquisizione. Filza Exp'^ di detto anno. 1623, 19 Maggio. In Pregadi. Ha riferito nel Collegio il Diletto Nob* Nostro Ser Polo Morosini, che dall' Inqui- sizione di questa Citta li e difficoltato il sottoscriversi per la permissione alia Stampa della Istoria Veneziana per ordine pubblico scritta dal gia Dilettissimo Nob^ Nostro Morosini suo Fratello ; dicendo la Inquisizione, che trattandose in essa di quanto successe per occasione delle controversie con Roma li anni 1605 et 1606 per causa dell' Interdetto, non vedeva come potersi fare stante massime qualche ordine, che 1' aveva ricevuto in detto proposito. Ne dovendosi per questo rispetto tralasciar di stampare la detta Istoria, che contiene una veridica narrazione delle cose in diversi tempi seguite, et /' Inquisitore non tiene autorita da altro Principe^ tna da Magistrate delta Repubblica Nostra di rivedere per causa solamente di Religione le opere, che si stampano, et in quella Istoria non vi e parola, che possa pregiudicare alia Religione predetta, ma la semplice serie molto veridica, et cavata da Scritture autentiche di quanto particolarmente segui nei suddetti anni, e non vi e alcuna necessita della Sottoscrizione dell' Inquisitore. Pero L' andera parte, nonostante, che non vi sia la sottoscrizione sopradetta, cosi con- venendo alia dignita et autorita della Repubblica^ di ordinare quello li place si stampi nel stato di lel^ che sia commesso a chi spetta di dover con 1' autorita di questo consiglio far stampare la sopradetta Istoria, e portarla col mezzo dell' Impressione alia notizia di cadauno, et vi sia nel fine di essa posta 1' infrascritta Inscrizione : Superiorum Permissu. F" Roma, N" 45. Documents. V. ^79 1624, 3 Decembre^ in Pregadi. Sono molto importanti li disordini, et gli abusi da certo tempo in qua introdotti dalli Padri Inquisitor! di questa Citta, et al presente con piu rigore delH passati,contrarj alle Leggi Nostre, al Concordato a' 14 Settembre 1596, et a grave danno, et prcgiu- dizio dell' Arte dei Stampatori, e Libreri, rappresentati con Scrittura ai Riformatori del Studio di Padova, et da essi passati alia consulta de' Savj del Collegio Nostro, che ora sono stati letti a quel Consiglio. Onde se non si ferma il corso a tante dannose introduzioni, si renderiano infruttuosi gli ottimi, e prudentissimi ordini del detto Consiglio con notabile danno pubblico, et dell' Arti sopradette : Pero L' andera parte, che acciocche non passi piii avanti 1' alterazione introdotta dalli In- quisitori per la revisione dei Libri, che si hanno a stampare, ma sia ricevuto solamente quello e limitato per legge, che e un bexxo solo per ogni foglio di carta, terminato a 19 Marzo 1562; che ora si pretende soldi quattro : Siano nell' avvenire tenuti li Stampadori, et Libreri portare quel Libri, che vorranno far imprimere in mano del Segretario deputato alia revisione di essi, il quale sia tenuto riceverlo, e con opportuno mezzo farlo capitare all' Inquisitore per la visione, che dovra esser dal medesimo Segre- tario diligentemente sollecitata, e segondo il solito sia soddisfatto il bezzo per foglio, ne si debba in alcun modo alterare quell' antico uso di pagamento. Si intende anco essere stato introdotto altro ingordo pagamento per ogni impressione de' Breviarj, Messali e Diurni, et accostumato in modo, che quandoviene difficoltato, si stentano le licenze con maniere certamente insopportabili : Pero resti nell' avvenire abboHto qualunque paga- mento per la detta causa ; e senza che abbiano li Stampatori o Librai a trattare con 1' Inquisitore sia usata la diligenza debita per la espedizione col mezzo del Segretario delli Riformatori sopradetti. Sempre che li Inquisitori ovvero i Suoi Ficarj avessero qualche dubbio^ che alcun Libro fosse proibito, et non si potesse vender, non facciano il giudizio da se stessij ne si facciano lecito, come hanno introdotto, di comandare alii Librari, che portino alia sua Camera quella sorte di Libri, et se li tengano senza renderli, a di cui sono : ma debbono farlo sapere alii Riformatori Nosiri, ovvero per maggior facilita al Suo Segretario in Scrittura, o in voce, come ricercasse la materia, che portatane da lui la relazione al Magistrate debbasi da essi Rifformatori ben mutare le cose., et toltone il parere da chi a loro paresse, terminar quello^ che giudicaranno conveniente^ ben certi, che colla loro prudenza averanno la mira, che si deva a tutti li rispetti con particolar con- siderazione, che non sia delli stampati dell' Lidice, et sia osservato in tutte le sue parti il Concordato 14 Settembre 1596 sopradetto. Si e ancora introdotto contro 1' antico, et sempre osservato uso in luogo di lineare semplicemente le cose, che stimano r Inquisitori, che non siano stampate, cancellarle di maniera nelli originali, che non si sa quello, vogliano dire ; pero sia nell' avvenire strettamente proibito il cancellare alcuna qualsivoglia opera, ma semplicemente lineare quella parte, che non si crede conveniente stamparsi, perche osservate dai Rifformatori si faccia quello^ che da essi sard giudicato giusto, et conveniente, U introduxione del rivedersi i Libri, che si hanno a stampare, dall' Inquisitori, e stata per solo pubblico Decreto senxa che alcun altro se ne abbia ingerito con fine, che osser- vassero quelle sole cose, che si appartengono ai Dogmi, et alia Religione Cattolica ; che cos\ ha voluto la Repubblica Nostra per la sua natural somma pieta, e zelo verso la medesima Religione : Ora nondimeno accostumano essi Inquisitori osservare anco di 380 T^he Venetian Printing Press. quelle materie, che non si appartengono al suo carico : pero debba 1' Inquisitore nelle sue attestazioni dire solamente, non aver trovato cosa contraria alia Santa Fede Cattolica, lasciando quell' altre parole, Principi, e buoni costumi, che doveranno esser dette dal Segretario a questo Deputato, poiche non e ragionevole, che nelle materie di Statoalcun altro che un Nostro Ministro vi si debba ingerire, le quali attestazioni dal presente Inquisitore, e successori suoi siano fatte, secondo 1' uso de' precessori intieramente di propria mano ; e se per loro commodo vorranno far veder 1' opera a qualche suo con- fidente, tengano la relazione per sua particolar cauzione. Ma le inscrizioni et li attestati siano fatte dall' Inquisitori solamente secondo 1' antico uso per levar 1' occasione a in- convenienti gravissimi, e molto pregiudiziali al pubblico, et privato interesse, come lo ha mostrato 1' esperienza in diverse occorrenze. Et essendo nel sottoscrivere le Hstede' Libri, che vengono a Doana, alterato quello, che fu ordinato a' 9 Febbraro 1558; vedendosi nondimeno 1' introduzione sopradetta in qualche parte ragionevole resti coll' autorita di questo Consiglio dichiarito, che sempre che stimassero a proposito 1' Inquisitori, che si sbalino a Doane li Libri alia loro presenza, o de' suoi Viccari, per osservare, che nelle liste non vi sia inganno, li sia permesso di poterlo fare, perche per tutti li rispetti e conveniente, che sia usata ogni estraordinaria diligenza, che non siano portati in questa Citta, ne in altra parte dello Stato Nostro Libri proibiti, et dannosi alia Cattolica Religione, che fu sempre, et e intenzione costan- tissima della Repubblica Nostra, che non siano admessi sotto qual si sia pretesto, dovendo il tutto seguire senza spese de' Libreri. Sia commessa 1' esecuzione della presente parte alii RifFormatori dello Studio di Padova, et col mezzo della seguente scrittura fattone consapevole nel Collegio Nostro il presente Padre Inquisitore. F^ Roma, N'^ 47. 1624, 3 Dece?nhre^ in Pregadi. Che fatto venir nel Collegio nostro il Padre Inquisitore in questa Citta li sia letto, quanto segue. Sono pervenute a nostra notizia diverse introduzioni dannose agl' interessi cosi pubblici, come particolari dei nostri Sudditi Stampatori, et Libreri, che abitano in questa Citta, cosi nel ricevere i pagamenti contra 1' uso ordinario, e terminato per le nostre Leggi come nel far le Fedi della Revisione de' Libri per altra mano che per la vostra, et sempre si e accostumato, come anco nel levarsi dalle Botteghe di propria autorita sotto pretesto di proibizioni alcuni libri, che nel Concordato de' 14 Settembre 1596, fu dichiarato, che li Librari potessero vendere, et appresso in luogo di lineare semplicemente le cose, che non pareva si dovessero stampare, al presente si cancellano di maniera li Originali, che non si sa quello vogliano dire: Operazioni tutte, che come molto pregiudiziali sono anco da noi sentite con molto discontento. Doverete pero astenervene, che cosi e volonta del Senato, e per 1' avvenire eseguir intieramente, quanto ahb'iaino in qriesto proposito terminato.^ et che per maggior intelligentia vi sara anco letto j sicuri, che obbedirete alia Pubblica volonta per non ci dar nuova occasione di mala soddisfazione, e necessita di capitare a quelle risoluzioni, che fossero conosciute necessarie. F^ Roma, N'' 47. Documents. V. ^8i Serenissimo Principe. 1794, 30 Aprile. Dalla ossequiata Commissione 8 Febbraro passato degli Eccmi Signori Savj ci troviamo incaricati di prendere in maturo esame 1' Opera in Tomi otto uscita dai Torchi di Simone Occhj intitolata: Institutiones Theologicae auSioritate DD. Archiepis- copi Lugdunensis ad uswn Scholarum suae Dioecesis editae^ insieme con una Carta relativa ad essa opera, perche versando sopra le dottrine contenute nelle medesimc abbiasi a produrre il nostro divotissimo parere sopra cio, che convenga farsi, ed aggiungere tutti quei riflessi, che si riputassero opportuni. L' edizione a noi consegnata del Libro e la quinta uscita in Venezia nell' anno 1792 con la Permissione de' Superiori e Privilegio. La Carta Manoscritta e un Foglio di Proposizioni, in numero di nove imputate, a questo Libro, senza aggiungervi qualificazione veruna, la qual e necessaria per riconoscere la ragion dell' accusa, essendo difFerente in alcune questioni il sistema delle Scuole Teologiche, e per conse- guenza lo spirito di partito. Congiuntamente ci fu consegnato anche un Decreto a stampa 17 Decembre 1792 pubblicato in Roma dalla Sacra Congregazione dell' Indice, in cui si legge annoverata colle opere in esso proibite anche questa volgar- mente chiamata la Teologia di Lione. Percio in tre parti dobbiamo dividere le riverenti nostre considerazione seguendo li dettami del Sommo Pontefice Benedetto XIV. ; che nella Bolla 8 Luglio 1753. Sollicita : raccomando in tali esami la Cristiana discrezione, la buona fama degli Autori, e 1' avvertenza di ben ponderare cio, che precede, e cio che seguita alle Proposizioni accusate. Gli otto tomi stampati dall' Occhj comprendono un corso regolato di Teologia per la uniforme instituzione de' proprj Chierici prescrittosi da Mons' di Montazet allora Arcivescovo di Lione, che lo mando in luce nell' anno 1780 in quella Citta. L' Opera trovo molto accoglimento presso gli uomini imparziali, e sensati a grado, che ne fu introdotto 1' uso anche in Italia in qualche Vescovile Seminario. II metodo degl' insegnamenti procede gradatamente, ed instruisce con facilita gli studiosi della Divina Scienza, illustrando ogni argomento con le autorita piu rispettabili, e maneg- giando nel tempo stesso con la temperanza e modestia la piu religiosa. Tal e il carattere genuino dell' opera, nella quale non si e affacciato alia breve nostra intelligenza passo alcuno, che ofFenda la santita della Religione, 1' integrita del Costume, o li riguardi del Principato. Nel Paragrafo quarto della Pastorale posta in fronte di questa quinta Edizione il Prelato anche da conto delle molte diligenze, cautelle, ed esami attentissimi fatti praticare sopra ciascuno dei Trattati da piu eruditi Teologi innanzi di commetter 1' Opera alia Stampa, e di proporla al suo Clero. II foglio poi manoscritto contiene li novi Capi delle Odierne imputazioni segnate in questa Opera, le quali sebben possono credersi figlie di un eccedente zelo, esiggono pero quella ponderazione matura, che e propria di questo Serenissimo Governo. Sic- come ciascuna risguarda un soggetto diverso, ed e applicata a differenti luoghi dell' autore j cosi fa di mestieri conoscerla ad una ad una particolarmente col lume della verita, che e la guida sicura della giustizia. Avvertiremo, soltanto per la dovuta esattezza, che li passi citati in questa Carta sembrano presi da un' altra Edizione, non corrispondente nel numero dei Tomi citati. Ouindi al margine segnaremo in cias- cheduno il Tomo, e la Pagina, dove si legge nella quinta Edizione Veneta, che ci fu consegnata. 3 D 382 The Venetian Printing Press. Tom. II. La prima delle imputazioni e data all' asserzione, che li Decreti del Concilj, dehocn Theol. ^nche Geiierali, che appartengono alia Disciplina ossia Governo esteriore, non obbligano Cap'.^e^Prop. 2 senza 1' approvazione del Principe. Deve notarsi che 1' autore nella prima proposizione @ 272. immediate antecedente avea provato, che le Definizioni di Fede emanate dal Concilio, il quale e il Tribunale Supremo ed infallibile della Chiesa, obbligano anche senza 1' approvazione del Principe. In questa seconda, che riguarda soltanto la Disciplina esterna, viene denunciato il solo titolo, e questo nemmeno ne' termini, coi quali e preposto dall' Autore, Egli dice, che li Decreti dei Concilj anche Generali senza 1' approvazione del Principi non sono obbligatorj in quelle cose^ che sono soggette alia loro autorita. La denoncia in qualche modo altera il testo, quando il testo essendo in questo genere di accuse il corpo del delitto, come dicono li Dottori, deve essere allegato secondo le regole di ogni sana Giurisprudenza, e degli stessi Teologi colla piu severa precisione e veracita. La Proposizione viene provata dall' autore cogli esempj delle istanze fatte dal Clero Gallicano, e dai Sommi Pontefici, perche il Concilio di Trento fosse promulgato in Francia ; il che non poterono ottenere da quei Re per li Capi concernenti la Disci- plina, sebbene li canoni definitivi del Dogma col fatto erano stati ricevuti, e posti in osservanza senza eccezione veruna. Lo stesso Concilio fu accettato, e pubblicato in questo Serenissimo Dominio, con previa parola del Pontefice Pio IV., che fossero sempre salve la Giurisdizione, e le consuetudine della Repubblica. Infatti quanto alia Disciplina esteriore non si osserva in alcuni Capi nemmeno in Roma ; in alcune Provincie della Cristianita non fu accettato ; in altre come nelle Fiandre, nel Regno di Napoli, e nello Stato Veneto, dove fu promulgato, molti Decreti Disciplinari tro- varono gravissimi ostacoli, e con Ordini particolari non furono giammai amessi all' esecuzione. Oui non si e concesso 1' assenso Pubblico per esempio alle facolta dei Vescovi d' imponer Pene pecuniarie, di visitar Ospitali, Monti di Pieta, ed altri luoghi Pij Laici, di vederne i loro Conti, di privar li Notaj per colpe del loro uffizio, di castigare gli Adulteri e li Concubinarj, di cacciar le Donne prostitute fuori della Diocese, di scommunicar li Magistrati, che entrassero nella Clausura delle Monache, o che non osservassero nella sua estensione 1' Ecclesiastica Immunita. Li Vescovi stessi potrebbero col fatto proprio somministrar molte prove della loro inosservanza in alcuni Capi Disciplinari dello Stesso Concilio, come sono quelli dei Concilj Provinciali, dei Sinodi Diocesani, delle visite Pastorali alle Chiese, nella scelta de' Ministri per il Santuario, ed in altri punti di grave importanza, che la riverenza non permette di ricapitolare in questo luogo. Se li Concilj antichi fossero tenuti per obbligatorj anche nella Disciplina, come intenderebbe il Denunziante, o Censore che sia di questa Proposizione, e si volessero eseguire a fronte della universal Consuetudine contraria, si farebbe uno strano rivolgi- mento nel mondo, e succederebbe una confusione enorme in ogni stato Cattolico, perche le circostanze odierne sono affatto difFerenti dalle antiche. Fa di mestieri in questi tempi calamitosi pregar Dio, che resti la Fede, e che la Disciplina si osservi nelle cose piu sostanziali del culto Sacro, e del buon Costume. La Fede e immutabile in ogni tempo e luogo ; ma la Disciplina, che non la offende, puo variare secondo i tempi, i luoghi e le circostanze. Molte discipline sono venute al mondo, quando i Sacerdoti erano d' Oro, e li Calici di Legno. Ora per contrario nell' eta nostra si veggono molti Calici d' Oro, e troppi Sacerdoti di Legno. Alia Proposizione in oltre, che li Concilj non ricevuti non obbligano quanto alia T)ociiments. V. ^83 Disciplina csteriorc il testo aggiunge in quelle cose^ che sono soggette alV autor'ita del Principe ; le quali parole, che fanno ancora piu chiaro il scnso, vengono ommcsse nell' Estratto. La condanna di c]uesta Proposizione farebbc V efFetto di condannar la Podesta de' Sovrani, di confonder il Governo Civile, di abbatterc il Regio exequatur^ e di stabilire due Sovranita in un medesimo Stato con un assurdo non piu inteso, ed opposto alia pace Cristiana, e sicurezza comunc. Lo stato esterno della Religione sta legato strettamente colla costituzione politica, e percio non puo sottrarsi dalle naturali inspczioni di chi governa tutto il corpo della Civil Societa. La Podesta ai Principi e data da Dio secondo 1' insegnamento delle Divine Scritture, e de' Santi Padri, ne al retto uso di quella puo alcuno rinunziare senza cessar d' esser Prin- cipe. La lezione sola degli antichi Concilj basta a documentarci, che li Principi della piu illustre pieta lasciavano bensi ai Vescovi come a successori degli Apostoli nelle Sante Assemblee della Chiesa la liberta pienissima di definire le regole della Fede, e della Morale. Ma cio che era stato in forma canonica deciso, e giudicato, veniva poscia munito della lor autorita Secolare con Leggi, e Sovrani Editti per comandarne 1' osser- vanza e regolarne 1' esecuzione esteriore. Dall' esercizio di questo potere necessario alia tranquillita della Religione e dello Stato, ed usato sino dai primi Imperatori Cristiani, ne parlano gli stessi Scrittori Ecclesiastici, che sarebbe lungo il riferire; e per molti secoli que' Sovrani ricevettero dai Sommi Pontefici, e dai Pastori della Chiesa applausi, bene- dizioni e ringraziamenti. E fatto ancora troppo notorio, che li quattro ultimi Concilj di Costanza, Basilea, Fiorenza e Trento incontrarono eccezioni, e difficolta in molti luoghi ; sicche negli articoli della Disciplina o non vennero ammessi, o dove furono ammessi, la osservanza soggiace a diversa limitazione secondo li aspetti delle difterenti Nazioni. Se il consenso de' Principi non fosse stato necessario per obbligare, li Pontefici non avrebbero fatte tante instanze ai Principi stessi, accio fosse ricevuto da loro il Con- cilio di Trento. La storia ci ammaestra, che per molti secoli ne' Concilj intervennero li Principi, e che nei Concilj degli ultimi tempi vi sostennero la loro rappresentanza gli Ambasciatori. n. II. La seconda imputazione contra questa Opera accagiona 1' aitra asserzione, che il IS Theol. Concilio di Fiorenza non viene ammesso da tutti, e specialmente dai Francesi per ,Q2 ■ Ecumenico, e percio esser maggiore 1' autorita del Concilio di Costanza. Che il Con- I ad 5. cilio di Fiorenza abbia sofferte moke vicende, anche quando fu convocato dai Pontefice .(©305. Eugenio IV. prima in Ferrara e poscia trafFerito in Fiorenza, e fatte notissimo nella Storia di quel tempo, e di quel travaglioso Pontificate. Lo stesso Papa aveva prece- dentemente convocato 1' altro di Basilea, che poscia voleva sciolto ; per lo che a vicenda seguirono minaccie Spirituali di poca edificazione dall' una e dall' altra parte. In quello di Fiorenza si dispute assai fra i Teologi delle due Chiesa Orientale ed Occidentale, e si opero molto per la unione de' Greci coi Latini, la qual ben presto fatalmente resto sciolta per li rumori suscitati da Marco d' Effeso. La sua definizione sull' autorita del Papa dai Latini fu intesa in senso di Superiore anche al Concilio generate, sebben in questo si rappresenta tutta la Chiesa congregata nello Spirito Santo. Ma li Greci, ed alcune Provincie d' Occidente con qualche Teologo Latino di molta riputazione tengono il Papa per inferiore al Concilio, allegando gra\ issime autorita, e fatti cospicui ; sicche la questione resta indecisa fra H Teologi e fra le Nazioni. II testo del Fiorentino in questo particolare trovo discordi li Dottori nella Traduzione, e quando in Trento si tratto di fame uso, li Francesi vi si opposero, perche 384 The Venetian Printing Press. non tengono il Fiorentino per Universale, ne ammettono la intelligenza, e la Tradu- zione del Romani. Gli Oltramontani trovano restrizioni, ed oscurita in esso testo, e coir autorita del Concilio singolarmente di Costanza, che ha deposti tre Papi in un colpo, e dato alia Chiesa Martino V., riguardano il Pontefice per soggetto al Concilio. Nel 1626 essendo state spedite in Candia dalla Congregazione di Propaganda due Casse del Concilio di Fiorenza scritto nell' Idioma Greco e Latino, e niolti Libretti della Dottrina Cristiana composti dal dottissimo Cardinal Bellarmino Gesuita, 1' Arci- vescovo Stella ha creduto di soprasedere, piuttosto che eseguire la distribuzione. E da credersi, che la condotta di quel Prelate non dispiacesse in Roma stessa, poiche succes- sivamente venne promosse a Vescovato di Vicenza, e poscia a quello di Padova, dove mori. Communicata quella spedizione all' Eccnio Senate li due consultori Dottor Gasparo Lonigo Prete e Piovano di San Giovanni Decollato, e Fra Fulgenzio de' Servi Successori di Fra Paolo fecero trescritture consigliando, che fosse impedita quella novita. Percio con le Ducali 1626, 25 Settembre, e 1627, 5 Giugno, si laudo la prudente con- dotta deir Arcivescovo, e fu data una risoluta commissione al Provveditor Generate in quel Regno d' impedire non solamente qualunque distribuzione, ma d' imporre eziandio un assoluto silenzio intorno alii suddetti Concilj. Sembrano sufficienti questi pochi cenni per intendere la verita contenuta nella asserzione del fatto storico allegato dal Libro, e quale fallacia si nasconda nel ten tare oggidi la condanna, quasi che offendesse un Dogma dehnito, e una Regola della Fede. Resta tuttavia in controversia fra cattolici il punto della Superiorita del Papa al Concilio, e del Concilio al Papa ; ed entrambi li partiti combattono con buone ragioni, e con antesignani illustri per santita, e per dottrina. Tom. II. La terza imputazione e data alia conclusione dell' autore nel secondo suo Corol- 'n^"'" "^^f' 1'^''^^ ^^ 9^^^1 medesimo Capo, perche reputa lecite, e qualche volta anche necessarie le Cap." 2. ' Appellazioni dal Romano Pontefice al Concilio Generale. Sono molte le ragioni pre- Coroli. 2 messe in quel lungo Capo per la Superiorita del Concilio Generale, essendo ancora @ 3'o- questa una delle questioni indecise nelle Scuole della Teologia, come si e detto. Rin- forza il suo assunto con due autorita, 1' una tratta dal Vangelo, e V altra da una lettera di Santo Agostino, e cogli esempj delle tante appellazioni interposte, che egli omette per oggetto di brevita. Quando pero il Denunciante avesse fedelmente considerate tutto cio, che e permesso in quel Capo, e cio che susseguita ne' Corollarj, secondo il dettame di Benedetto XIV., avrebbe risparmiata la fatica di porre isolate anche queste articolo con 1' astuzia di far condannare le Appellazioni al Concilio, e cosi dar nuovo corso ad uno de' casi riservati della Bolla in Coena Domini^ sebbene eliminata per le sue esorbitanze da quasi tutti gli Stati Cattolici dell' Europa, e dai Decreti antichi, e recenti deir Eccino Senate. Sono ventiquattro almeno dall' anno 1 239 sine al secolo presente le Appellazioni interposte dal Papa al Concilio con Instrementi, ed Atti solenni da Imperatori, da altri Principi, da Universita, da Corpi Ecclesiastici, da Vescovi, e da medesimi Car- dinali. II Padre Generale de' Frati Minori di San Francesco appello dal Sommo Pontefice Giovanni XII. alia Chiesa Cattolica, ed al future Concilio, per la controversia della Poverta di Criste da esservarsi nell' Ordine sue. Anzi 1' afFare ando tante innanzi, che li Frati sostenuti dall' Imperatore Lodevico il Bavaro fecero deperre quel Pontefice, e sostituire in suo luoge un altro, che fu 1' Antipapa Fra Pietro di Corbara lor confra- tello. E celebre il case di Gregerie XII. Pontefice Veneziane, detto prima il Cardinal Documents. V. 385 Angelo Corraro, il quale non volcndo rinonciare il Pontificate secondo 1' obbligo preso, nell' assumerlo, la Repubblica scgui le Deliberazioni del Concilio ridotto in Pisa, sot- traendosi dall' ubbidieiiza di esso Gregorio, e riconoscendo Alessandro V. sostenuto dal Concilio. Restano le memorie di quel successo nelle Ducali, e Decreti suoi degli anni 1409, e 1410; e nei castighi allora adoperati sopra alcuni Ecclesiastici di riguardevole grado. Per opposto nel 1436, si appello dalle Censure del Concilio di Basilea al Pon- tefice Eugenio IV, per le pretensioni mosse in quella radunanza dal Patriarca di Aquileja sopra il Friuli. Ma par altro opposto sono ancora assai note le solenne Appel- lazioni della medesima Serenissima Repubblica al Concilio ne' tempi di Sisto IV., e di Giulio Secondo; ed e recentissimo il divieto qui fattosi nel Settembre nel 1793 di alcune Tesi, che difendevano la Superiorita del Papa al Concilio sul fondamento della Bolla Execrabilis di Pio Secondo, che forma il tema di un Capo dell' accennata Bolla della Cerca, cosl detta, perche si pubblicava nel Giovedi Santo. La quarta imputazione ha preso di mira le ultime parole d' una Osservazione deir Autore, posta dopo un lungo esame, ed un Corollario suU' argomento della Grazia e del Libro Arbitrio da lui maneggiato con le dottrine tratte dai medesimi fonti, ai quali sogliono ricorrere li partiti Teologici, che sono impegnati nella questione. II passo estratto, e contenuto nel Foglio, non e per verita riportato ne precisi termini del Libro a noi consegnato, come prescrivono le regole di tali Censure. Egli e copiato con alcune alterazioni, che importano parole ommesse, altre cangiate, ed altre aggiunte ; sicche quello non essendo piu il vero testo della Veneta Edizione, che e la quinta, manca la prima, i fondamental base della Denunzia, e per conseguenza la ragione di fame giudicio alcuno. In questo genere di accuse le sentenze degli Autori devono trascriversi con la piu scrupolosa esattezza, perche formano il corpo del Delitto, come dicono i Giuristi ; altrimenti non sarebbe piu il senso dell' Autore, ma quello del Denunziante il soggetto della procedura in ogni tribunale del mondo. Cio premesso genera sorpresa il testo del Libro variato nella Copia dei punti estratti dal medesimo, quasi che l' accusa, e 1' accusatore potessero scappar dal confronto. II testo dice, che nell' uomo privo della Grazia queste due cose insieme sono associate ; la naturale possibilita del bene, e la impotenza volontaria, donde avviene, che per r aftezione predominante egli non opero se non male, e che dalla perversa volonta costretto al vizio non operi il bene, che pure gli e naturale di potere. Ouesta e la traduzione litterale del testo qui stampato, il di cui senso genuine ritiene la dottrina Cattolica circa il libero Arbitrio. Ma la variazione consiste nelle parole forse copiate da qualche altra Edizione, le quali nell' uomo privo della Grazia di Cristo la possibilita naturale del bene vi aggiunsero la spiegazione, ossia la facolta di sua natura idonea a sceglier il bene. Questa giunta potendo causar equivoco non conforme al sentimento della Chiesa, fa dire al Libro cib, che nondice. La scelta del bene non potendo farsi dalla volonta senza I'ajuto della Grazia, non puo attribuirsi alle sole forze naturali dell' uomo, che si trova da quella abbandonato, come puo cavillarsi in questa giunta. Percio 1' imputazione manca di fondamento, ed ha il carattere della illusione la piu manifesta. Le altre meno importanti, ma sempre arbitrarie, variazioni introdotte nella Copia si trapassano per non recar troppa noja a V.V. E.E. Anche la quinta imputazione sullo stesso argomento della Grazia non e la piu ^7- fondata, ne la piu sincera. II testo dice, che la concupiscenza, la qual nell' uomo abbandonato dalla Grazia, domina con piu d' imperio, e che in esso e come un' altra 386 The Venetian Printing Press. natura, per lo plu lo induce a dirigge 1' opera anche in se stessa onesta alio scopo o del piacere, o di qualche altro fine vano, e massimamente di umana lode. Sin qui il testo genuino del Libro si conforma al sentimento di Santo Agostino, ivi immediatamente allegato, che fa menzioni a questo proposito delle Azioni lodevoli e generose degli antichi Romani. II Censore per altro nella Copia ha cambiato il per lo piu induce, che e termine di modificazione, in un sempre^ che e termine assoluto. In oltre nel fine alia riflessione della lode umana contemplata vi aggiunse del proprio : bencbe talvolta soltanto virtualmente. Senza entrare negli oggetti delle introdotte variazioni sta in fatto 1' alterazione del Testo anche in questa parte della Copia \ sicche risulta al pari della precedente un' afFettata viziatura del testo per aggravare indebitamente 1' autore del Libro. Le controversie sulle operazioni della Grazia Divina, e sulle forze dell' arbitrio umano sono molto antiche ed ostinate, ne bastarono le dottrine di Santo Agostino, e di San Tommaso, non 1' autorita di qualche Concilio, non quella di piu Sommi Pontefici, e nemmeno la possanza dei Sovrani per imporre 1' ultimo termine al Teologico susurro. Molti rami delle questioni si trovano bensi recisi da questa pianta fatale; ma ne restano tuttavia degli altri conosciuti nelle Scuole sotto li nomi di Grazia Efficace, e di Grazia Sufficiente. Le Passioni, e gli umani interessi ebbero sempre molta influenza nel mantener la scissura delle opinioni e delle dispute, che recarono grandissimo travaglio alle Provincie Oltramontane, e molta persecuzione ad uomini d' illustre pieta con molto discapito del servizio di Dio, e della Santa sua Chiesa. Fra Paolo Sarpi nel principio del secolo passato e Fra Paolo Celotti nell' anno 1726, ambedue Consultori Pubblici, ed insigni Teologi dell' Ordine de' Servi, in due Scritture all' Eccmo Senato esposero con molto zelo e chiarezza le vere cause, e gli effetti perniciosi della scolastica discordia senza che da noi si aggiunga di piu. Dopo 1' anno 1773 le questioni medesime compariscono alquanto riscaldate in Italia, dove li Teologi si torturano miseramente il cervello per intenderle, e per risolverle secondo il differente sistema delle proprie scuole e del partito adottato. Gli argomenti maneggiati con molta sottigliezza, e calore spesse volte oltrepassano li termini della religiosa moderazione ; intrigano 1' intendimento dei Cristiani, che non sono" Teologi ; inquietano singolarmente li paesi oltre il Mincio ; e dopo tutto cio le questioni restano sempre indecise. E perche non abbiano a finir mai, si usa 1' istromento peri- coloso dei Giornali Ecclesiastic!, nei quali il giornalista lavora a capriccio proprio, o per soggestione altrui una indiscreta censura, che manda impunemente alle stampe, sopra ogni Autore di Chiesa, e che serve a mantenere con tale astuzia le animosita fi-a i dotti e la confusione fra gl' ignoranti. La singolare prudenza di Vostra Serenita ben comprende, a qual segno di turbamento possono essere condotti li suoi buoni Sudditi da queste pratiche, e divulgazioni, e quanto importi 1' imporre al grave disordine quel forte ed imparziale riparo, che ristituisca la calma se non nello spirito almeno nelle parole, chiamando li disputanti a religiosa temperanza, ed opponendo un argine al corso infesto di somiglianti Giornali. Tom. V. La sesta imputazione e data al sentimento dell' autore, che le sco?nuniche latae de Cemur. sentiae^ come le dichiarano le Scuole, furono afFatto incognite all' antichita. Ma @ 455! quella riflessione e una risposta al quesito, se anticamente fosse in uso quella forma di Censura Ecclesiastica, ed in quai tempi venisse introdotta. Dunque la risposta non riguarda punto alcuno di Fede, ma un Fatto unicamente di semplice Storia ; il quale e sostenuto coUe ragioni ivi allegate, e coll' autorita del Van-Espen dottissimo canonista. Documents. V. 387 om. VI, '.Matrimonlo. )issert. I. Lie. 2@254. '. 24, Cap. I. iMatrimonio. Ouindi non contenendosi nell' asserzione un' argomento di Dogma, ma un punto di Storia, dove a tutti e lecito di opinare, diviene insussistente, e poco onesta 1* accusa. Li Teologi dividono la Scommunica in Maggiore e Minore ; ed alia prima attri- buiscono 1' efficacia di escludere lo scommunicato da tutti li beni della Chiesa, col separarlo dalla Societa dei Fedeli. Alia seconda, che e la Minore, assegnano 1' effetto soltanto di privarlo di alcuni, cioe del partecipare de' Sagramenti. Dividono pur la scomunica in altre specie, 1' una chiamata di latae^ e 1' altra di ferendae Sententiae, Ouella di latae Sententiae^ ossia di delitto gia sentenziato dalla Legge insegnano incorrersi issofatto, cioe immantinente, che e commesso il peccato senza bisogno di nuova sentenza di Giudice. L' altra specie all' incontro 6\ ferendae Sententiae^ cioe del Giudicio da pronunziarsi domanda, che si osservi 1' ordine Canonico per la regolar procedura. Delia prima specie 1' Autore park in questo Capo, e la crede incognita ne' primi tempi della Chiesa, non trovandone fatta menzione dagli scrittori di allora. Poscia riferisce li concigli del Cardinale San Pietro Damiani al Papa Alessandro Secondo e del Sommo Pontefice Benedetto XIV. alii Vescovi, perche 1' uso ne fosse meno frequente, e piu moderato. La settima delle imputazioni nota la proposizioni : che li matrimonj contratti contro la volonta dei genitori dai Figli, che sono minori degli anni venticinque, per il Dritto di Francia sono dichiarati invalidi non solo quanto agli efFetti Civili, ma ancora quanto alia sostanza del contratto. L' Autore in questo capo espone al suo Clero cio, che si praticava per Legge Civile nel proprio Paese, non cio, che si avrebbe a praticare. Quanto cola si praticava, e la ragione per cui si praticava, abbondantemente e da lui narrato, citando in prova gli Editti di quel Re, le Interpretazioni di quel Magistrati, e li Giudizj conformi di quelle Supreme Curie. Non ho lasciato ancora di prender in esame gli obbietti secondo la Giurisprudenza, che vigeva in quel Regno, quando scrisse, prima delle ultime rivoluzioni. II consenso paterno per li Matrimonj dei figli di Famiglia era cola stabilito per una delle condizioni essenziali alle Nozze Pubbliche, sicche mancando questa la congiunzione si riguardava per clandestina, siccome tra noi si riguarda dopo V accettazione del Concilio di Trento, quando manca 1' inter- vento del Parroco e de' Testimonj. Per tale difetto si dichiarava cola nullo dal Giudice il Matrimonio dei figli Minori. Finalmente 1' Autore tra gli obbietti, che si afFacciavano a quella pratica, sebben fondata sulla Podesta Legislativa de' Sovrani, e sulle ordinanze e consuetudini parti- colari del Regno, mette in considerazione il Decreto del Sacro Concilio di Trento in cui si condanna la opinione, che teneva invalidi li Matrimonj contratti dai Figlj di Famiglia senza il consenso dei Genitori, ed attribuiva ai Padri la facolta di potere per quella ragione renderli validi, o nulli. Col metodo Scolastico allega anche le varie interpretazioni, che venivano date a quel Decreto, e come si pensava in Trento, quando fu proposto di farlo. In ultimo luogo abbandona prudentemente la questione senza aggiungervi alcuna formal conclusione del proprio ; il che poteva bastare al Denonziante per intendere cio, che 1' autore aveva proposto in fronte del quesito da riferirsi agli effetti Civili, e alia sostanza del contratto secondo il Dritto Gallicano, e non secondo il Dritto di altri Dominj. Oggidi pertanto questa fatica di Storico e non di Teologico insegnamento, serve alle Scuole di cognizione erudita di quanto altrove si accostumava senza entrare nella parte 388 The Venetian Printing Press. del Sacramento, che li Dottori sogliono distinguere da quella del Contratto, come lo distingue anche 1' Autore. Dalle fatte osservazioni e confronti resta dileguato ogni motive di giusto reclame in linea di Dogma offeso. Tom. VI. La ottava imputazione e rivolta all' altra proposizione sul Matrimonio degl' de Mair. Infcdeli, perche 1' Autore asserisce, che quando e contratto legittimente non puo mai Dissert. I discioglicrsi quanto al vincolo, neppure se uno de' Coniugj essendo convertito alia Fede @ ^,^_ ' r altro non voglia vivere pacilicamente con esso. A questa Proposizione 1' autore ha premesso il quesito, se il Matrimonj degl' Infedeli possano sciogliersi, essendo cosa certa presso tutto il mondo, che sono tenuti per validi, allorche si contraggono secondo le -Leggi del Dritto Naturale, e Civile. Al qual passo di cio ne rende qualche ragione ; e soggiunge, che nei casi delle Sante Conversioni vi e disputa tra i Teologi, se il matrimonio possa discioglicrsi, e darsi libera facolta al Coniuge Fedele di contrarne un altro. Avvisa inoltre, che il numero maggiore sostiene lecito lo scioglimento nei tre casi ivi specificati, e che il numero bensi minore, ma che sembra il piu forte nei peso delle ragioni, insegna 1' opinione contraria. Dopo tale avvertenze propone gli argo- menti, che militano per questa seconda, traendoli dalla Scrittura dai Padri, e dalle ragioni Teologiche, ed esaminando gli obbietti colla maniera delle Scuole. In fine conclude col mandar tutti a leggere due Volumi Stampati sopra questa quistione 1' anno 1761. Assai rari per altro nei Pubblici registri sono i Casi, nei quali dai Sommi Pontefici sia stata dato mano a tali scioglimenti ; il che prova il molto riguardo da loro avuto in questa materia, e ci ammaestra insieme di non far decisione, dove non fu fatta nemmeno dalla loro sapienza, e di lasciar intatto lo stato della Controversio. Quando pero si affaccia la necessita di qualche provvidenza, sogliono far prima interpellare il Conjuge Infedele, assegnandovi un termine di mesi a dichiarare, se vuol convertirsi, ovvero coabitare con 1' altro conjuge convertito senza contumelia del Creatore. Di questa precauzione vi e r esempio in un Editto prodotto sotto il giorno 24 Febbrajo 1711 alia Revisione de' Brevi. Tom, VII. La nona, ed ultima imputazione e data alia risposta dell' Autore sopra il quesito, de Eccl. Praec. se li fcdcH ncllc Domenichc, e Feste maggiori siano tenuti ad ascoltar la Messa Parroc- Cap. I @ 108. j,j^j^|g_ £gij inclina per 1' affermativa attesa la legge Ecclesiastica, e ne porta alcune ragioni dedotte dalla disciplina antica, dalle sanzioni di Concilj, e da Bolle Pontificie. Una immagine di tal disciplina resta tuttavia nella Chiesa Greca, e ne Villaggi Latini, dove i Parrochi inculcano al Popolo di frequente 1' intervento alia Messa Parrocchiale, perche in quella si fa la spiegazione del Vangelo colle istruzioni della Religione. L' autore per altro dopo aver ragionato, con erudite considerazioni se ne spedisce, anche qui mandando tutti a leggere un Libro, che tratta dell' intervento alle Messe Festive nelle Chiese de' Regolari. Ouesto articolo dunque non contenendo senso veruno contrario al Dogma, anzi non appartenendo di sua natura nemmeno al Dogma, non puo cadere sotto le inspezioni consuete del Santo Officio, perche sarebbe fuori de' Casi assegnati dai Concordati a quel Tribunale. L' Autore ne fa 1' esame secondo la legge Ecclesiastica ; e il decidere con altre autorita, che deve aversi per erronea 1' opinione dell' obbligo d' intervenire alia Messa del Proprio Parroco, che e il Pastore del secondo ordine, causerebbe nella fantasia di molti una intelligenza assai poco favorevole alia pieta, e alia miglior disciplina, di cui tanto abbisognano li nostri tempi. Fra le carte, chi ci furono consegnate viene in ultimo luogo il Decreto a stampa Documents. V. ^gn I 7 Novembre 1792, pubblicato in Roma dalla Sacra Congregazione dcll' Indice, nel quale con altri Libri si legge vietata anche questa Teologia conosciuta nellc Scuole col iiome di Lione. La ragione per cui e stato proibito il Libro, resta del tutto ignota, perchenon la dice il Decreto, siccome non la dice neppure degli altri nel medesimo enunciati. Ma vostra Serenita non ammette giammai questo genere di condanna senza esserne prima debitamente informata; e la fa sempreseguire coi metodi prescritti dall' altro Concordato 1596, 14 Settembre, nella materia dei Libri, Se tutte le proibizioni di Roma si ammet- tessero ciceamente, sarebbe inofficioso, e distrutto il Concordato con turbamento delle coscienze, colla rovina dei Librai, e con molto pregiudizioall' ordine del Governo Civile. L' Indice de' Libri proibiti sotto colore di Religione ebbe il suo principio al tempo del Pontefice Paulo IV. nel 1559 ; e fu compiuto dall' altro Pontefice Pio IV. ; a cui 1' afFare era stato rimesso dal Concilio di Trento. II Primo Catalogo dell' anno 1564 ridotto a classi conteneva il numero di 985 autori vietati ; il secondo dell' anno 1595 di Clemente VIII, pervenne a quello di 2154; il terzo stampato nell' anno 1765 ammontava al numero di 4992, cosi che si erano clandistinamente seminate entro il Dominio della Serenissima Repubblica in numero di 2788 le proibizioni vaganti fuori del Concordato. In quest' anno fu scoperto il disordine, e col Decreto 1765, 3 Ao-osto venne comandata e poscia eseguita la ristampa dell' Indice accettato nel 1596 insieme con quel Concordato, e coll' appendice aggiunta delle pochissime Proibizioni, che si erano trovate al livello del Concordato. Ma 1' intenzione degli Ecclesiastici tento sempre di raccoglierne con gran diligenza gli esemplari Veneti, accio fosse dato luogo alia dispersione dei Romani accresciuti di molto numero ancora dopo quell' anno. Se li rispetti del Principato, e 1' Arte della Stampa ricevano discapiti da questa inondazione, e quali cautele altresi occorrano a frenare 1' ingresso dei Libri perniciosi, sono tutte provvidenze riserbate all' alto discernimento di VV. EE. II condannare per altro senza imputar la colpo e senza dar luogo alia difesa non sembra accordato ne dai Sacri Canoni, ne dalla Divina Scrittura, ne da giustizia alcuna della Terra, com' e dimostrato da gravissimi Autori. Negl' Indici stampati in Roma, si trova un numero immenso di Libri proibiti in ogni facolta, per ogni altra causa che per quella della Santa Fede. Gli Scrittori Legali spesse volte sono censurati, perche difendono la podesta Temporale delle pretensioni della Corte, e fermano la Ecclesiastica tra li suoi giusti confini. Si vietano molti storici, perche scoprono qualche fatto particolare, che li Cortigiani desiderano resti occulto, o dimenticato. In una parola si mette mano ad ogni genere di scritti, eziandio Gram- maticali, di Medicina, di Alchimia, e di Lotti con fine di ampliare la propria giurisdizione sopra ogni argomento, e talvolta ancora con quello di rendere odioso il nome dell' Autore per qualche arcana veduta. Basta trascorrere li Cataloghi stampati per esser certi di questa condotta. L' esame e raccomandato ad alcuni Teologi, chiamati da quelle Congregazioni col titolo di Qualificatori, o di Consultori, i quali essendo per lo piu degli ordini Regolari secondo lo spirito di partito, e la diversita delle loro Scuole, regolano le censure. Poi sulla fede di quelle relazioni non sempre libere da privati affetti si formano le condanne senza la parsimonia, la circospezione, e la carita desiderate dai Pontefici Sisto V., Benedetto XIV, ; cosiche oggidi non vi e piu Libro, che non possa soggiacere a simil destino, ne Autore sicuro da questo attacco. Ouindi avviene che si veggono proibiti Libri, che prima furono cola permessi, ed altri permessi, che prima furono vietati. In cio non ando esente nemmeno il Breviario ; poiche 3 E 390 'The Venetian Printing Press. Urbano VIII. avendo aggiunte a quel Libro le lezioni di Santa Catterina da Siena la Congregazione dell' Indice dopoalcuni anni spedi un suo rigoroso Decreto 22 Gennaro 1642 agli Inquisitor! di Sant' Offizio accio facessero togliere le parole, che dicevano essere la Famiglia Benincasa discendente da un medesimo stipite colla Borghese. Quella della Santa era creduta di origine bassa, e percio poco degna di andar del pari colla Borghese, ch' era Pontificia. Cosi gli umani rispetti si vestono tal volta con 1' abito di religione. Per contrario non si vede usata la stessa attenzione in alcuni libri di Autori Ecclesiastici, le dottrine dei quali sono dissimulate, e lasciate in corso nelle Scuole e nei Circoli letterarj, come se fossero approvate, Cattoliche, e sane. A tutti e noto il nome rispettabilissimo del Sig'^ Cardinal Bellarmino ; ma non puo esser lodata da tutti r opinione, che insegna, di portar 1' autorita Pontificia sopra il Govern© Politico, e li temporali Diritti dei Sovrani. Di poca edificazione riuscira ad altri il Sanchez, dove park, e quasi instruisce degli usi della lascivia nei congressi matrimoniali. II Busembaum con alcuni suoi seguaci sara sempre infesto alia pace Cristiana, e Civile negl' insegnamenti favorevoli al Regicidio. Procedendo con troppa facilita le Proibizioni succede, che molte condanne si credono provenire dal maneggio umano, e non dalla ispirazione Divina. Quindi pur avviene, che non sono piu tenute per infallibili, ne riportano la riverenza, che era loro prestata ne primi tempi. Gli Autori, che sono offesi nella fama, non cessano di reclamar contro li divieti, e d' invocar la giustizia di Dio, e dei Principi, onde non soccombere sotto questo nuovo genere di oppressione. In fatti e desiderabile una maggior temperanza nei far le censure, e la sapienza di Benedetto XIV. non trascuro di promoverla, e di raccomandarla efficacemente, come si e detto. Nella Opera Teologica di Lione agli occhi nostri imparziali non si e affacciata Proposizione alcuna contraria alle regole della Fede, o del Costume, o della Pieta, e percio nei comandato esame non ci e risultata la parte degna di essere condannata che la cattiva stampa qui fatta di un' Opera buona. Le nove Imputazioni contenute nei foglio Manoscritto esscndosi poste all' ingenuo confronto del Libro nei luoghi citati cadono da se stesse, come abbiamo rispettosamente considerato. Cio, che dalla Chiesa non e deciso con le debite formalita di Giudizio nei punti di controversia Dogmatica, rimani sempre nello stato di questione disputabile nelle scuole con libera facolta ai Teologi di seguire 1' opinione, che piu loro piace, di battersi religiosamente quanto vagliono con gli argomenti, e di non trovarsi mai ne vittoriosi, ne vinti. Le Pubblichc, e private Librerie, e li Negozj de' Libraj abbondano degli autori dell' uno, e dell' altro partito stampata colla buona fede delle consuete approva- zioni, e licenze. Con gli stessi requisiti, che nello stato delle Cose non potevano essere negati ne dalli Revisori, ne dal Magistrato Eccmo de' Riformatori dello Studio di Padova, segui la Stampa ancora di questo Libro, il quale non si potrebbe condannare oggidi senza intendersi condannati insieme con lui tutti quelli, che ritengono la stessa dottrina, con gravi conseguenze per il susurro Scolastico, e per il Commercio Libraio. Non e forse da trascurarsi la osservazione, che in Roma se ne fece il divieto, mentre in Venezia si dava in luce un' altro libro di Teologia egualmente pero incensurabile, e dotto. In quel Giornale Ecclesiastico, ristampato in Bergamo sotto il giorno 16 Febbrajo 1793 si mando innanzi il Decreto 17 Decembre precedente, che proibiva la Teologia di Lione ; e passato un mese venne poscia enunciata sotto il giorno 16 Marzo susseguente la edizione Veneta dell' altra Teologia, il di cui uso dal Giornalista si bramava sostituito a quello di Lione. Noi lasceremo di entrare Documents. V. ^91 nelle garedc' Teologi, e dei Librai. Ma per il debito dell' uffizio nostro non possiamo dispensarci dal ricordare che nello Stato Veneto non possono tenersi esposti, e molto meno stamparsi li Decreti di Roma proibitorj de' Libri, e che appunto in Bergamo con le Ducali 1624, 2 Marzo, fu ordinata la retensione del Librajo Cantoni per aver tenuto in luogo esposto della sua Bottega alcuni Decreti di Roma sopra la proibizione de' Libri. Le proibizioni di Roma per la forza del Concordato 1596 non hanno luogo nel Serenissimo Dominio. Ouando nasce 1' occorrenza di proibire, intesa prima la volonta deir Eccmo Senato, le proibizioni per le materie di Eresia si fanno dal Tribunale di Sant' Offizio con 1' assistenza del Magistrato Secolare ; e quelle per altri rispetti sono promulgate dai competenti Magistrati, e Rappresentanti secondo il particolare comando ricevutone da Vostra Serenita, e con la Facolta ordinaria loro concessa dalle Pubbliche Leggi. Nel caso presente sembra non occorrere 1' uso ne dell' una, ne dell' altra Potesta, perche manca in tutti li punti accusati il soggetto da condannarsi. Percio non resta che la opportunita di molto laudar il plausibile zelo di chi ha creduto con egregia intenzione, e singolar merito di far note al Governo le apprensioni concepite nel colore alquanto fosco di quella Denunzia, Nasce insieme 1' altra opportunita di far scntire il giusto conforto, che non risulti motivo ragionevole di far passo alcuno ulteriore sopra questo emergente, che la singolare prudenza di VV. EE. vorra posto in un perfetto, ed inalterabile Silenzio. Grazie. Serenissimo Principe, llhni ed Eccmi Sig'' Inquisitori di Stato. 1794, 30 Aprile. No. 5. La necessita di leggere, e riscontrare gli ultimi Fogli usciti in Bergamo, col titolo di Giornale Ecclesiastic© di Roma, non ci ha permesso di umiliare prima di questo giorno le riverenti nostre osservazioni sopra il medesimo in ubbidienza del vocale comando ingiuntoci da questo Tribunale Supremo. 11 Giornale Ecclesiastic© di Roma e un Fogli© periodic© il quale da ott© anni circa si stampa in quella Citta, e si ristampa in Bergamo da Francesco L©catelli ; cosi che di settimana in settimana partend© da un punt© e portandosi all' altr© trasc©rre vel©ce- mente quasi tutta 1' Italia, e si diffonde per tutti gli stati intermedj, e c©nterminanti. Egli e una di quelle Gazzette Letterarie, che esc©n© al m©nd© c©lla promessa di s©m- ministrar la c©gnizi©ne imparziale, ed instruttive de' Libri nu©vi, ma che tal v©lta si c©nvert©n© in istr©ment© pericolos© per isf©gar le private passi©ni per diminuire il credit© di qualche Aut©re, © per imprimere le ©pini©ni pr©fessate dai Gi©rnalisti, e Gazzettieri. Per tal mezz© le Gazzette instituite a principio per dare gli avvisi degli avvenimenti piu n©tabili delle Guerre, e di altri n©t©rj fatti da un paese all' altr©, oggidi son© cadute in m©lti abusi, perche i l©r© Scritt©ri v' innestan© le c©nsiderazioni lav©rate a capriccio, e c©ll© spirit© di partit©. Prescro il n©me di Gazzetta da una M©neta all©ra usata per c©mprar ciascun Foglio. In presente li F©gli di tali avvisi, come si fa de' Balsami, vengono mascherati c©n n©mi diversi ; e n©n essend©vi Libri, © Carte piu lette di queste, 1' impressi©ni si spargon© per tutte il pop©l© c©n p©co servizio della Chiesa e del Principato. 392 T^he Venetian Printing Press. II presente Giornale ha preso voga nell' occasione che fu soppresso nello Stato Veneto un altro Foglio Letterario, il quale si distribuira col titolo : Dai Confini d'ltalia. Allora fu creduto, che a quellasoppressione avesse dato motivo 1' indiscreto ritratto, che si faceva di un Professore di Padova, ora morto. Ma nell' efFetto anche quel Foglio aveva degenerato in molti arbitrj, che offendevano la reputazione, e la fama altrui. Nel carattere di quasi tutti gli scrittori di somiglianti Gazzette si trova la pre- tenzione di eriggersi in Censori, e Giudici non solo delle Opere pubbliche, come sono le Stampe, ma delle Persone ancora di ogni grado imputandole bene spesso di qualche difetto ancorche non vero, o non provato, o da non pubblicarsi, donde provengono poi gli odj, le animosita e le tristi conseguenze delle fazioni. II giornale di Roma, per quanto risulta dai Fogli del passato anno 1793, e da alcuni pochi del presente 1794, che si sono procurati, spiega due oggetti. L' uno e quello di riscaldare in Italia li questioni della Grazia Divina, e dell' Arbitrio Umano ; questioni che furono pur troppo fatali alle Fiandre, e alia Francia, e che nel giusto esame di quel lagrimevoli successi ammaestrano il mondo, quanto alimento abbiano somministrato in quegl' incendj. L' altro oggetto e quello di portare in questi tempi r autorita Ecclesiastica e singolarmente la Pontificia fuori dei termini suoi spirituali e celesti per farla valere in tutti gl' interessi Temporali, e Terreni. La controversia della Grazia e tanto antica quanto Santo Agostino, che ha con- futato robustamente con la dottrina di San Paolo, e col nome della sua grandissima scienza gli errori dei Pelagiani, e Semipelagiani. La sua Dottrina fu ricevuta da tutte la Chiesa, e San Tommaso 1' ha rinforzata nel sistema della propria Scuola. Ma negli ultimi tempi li Teologi sottilizzando i termini per intendere piu di qui Santi le operazioni della Grazia di Nostro Signor Gcsu Cristo, e misurare le forze dell' Umano Arbitrio si sono divisi in due feroci partiti, 1' uno dei Padri Gesuiti detto anche dei Molinisti per il nome celebre del Padre Lodovico Molina, primo autore di quella scissura, e 1' altro delle Scuole Domenicanc, ed Agostiniane, che si oppongono alia dottrina dei Padri Gesuiti. Ouantunque ambedue le religiosi fazioni sieno concordi nel detestare le cinque Proposizione in questa materia condannate dai Sommi Pontefici, ed attribuite al Libro intitolato Auguitinm di Cornelio Giansenio Vescovo d' Ipri nelle Fiandre ; nondimeno viene mossa da alcuni la questione di fatto, se sieno, o non siano in quel Libro, e se sono, o non sono condannate nel senso dell' autore. Da questo particolare dissidio nel quale hanno avuto sempre molta influenza altri interessi, che non sono di Teologia, e derivato il nome di Giansenisti per caricare di odio con 1' equivoco di tal denominazione arbitraria tutti coloro, che non seguono la scuola dei Padri Gesuiti, o che si oppongono in qualsivoglia modo eziandio il piu giusto e riverente a qualche impresa della Corte Romana, la qual e cosa diversa della Santa Chiesa di Roma. Premessi questi pochi cenni per ben discernere lo spirito, ed il linguaggio dell' odierno Giornale non pub negarsi, che tutto lo sforzo del medesimo, sebben maneggiato in varie guise tratta sempre, e sostiene con modi alquanto focosi, ed intemperanti la sola opinione della estinta Compagnia di Gesu, senza dar luogo a verun' altra per quanto sia lecita e permessa dalla Chiesa stessa Cattolica in Stato di questione indecisa, e non definita. A questa, sia lecito il dirlo, soperchieria li giorna- listi di Roma, che mandano sempre innanzi le loro opinioni, e combattono quelle degli altri coir abusato nome di Giansenisti, hanno 1' attenzione indescritissima di aggiun- Documents. V. -^o^ gervi molte contumelie, e riflessioni oltraggiose contro i Vescovi, Capitoli, Parrochi, e Professor! delle Universita, 1' onore del quali tutti sta in protezione del Sovrano rispettivo. II tolerare in vero, che un partito parli, ed ofFenda, espone alia conseguenza, che anche 1' altro sciolga il silenzio, e si difenda. L' attacco e la difesa nelle passioni umane rare volte hanno tnisura ; e quando la malattia delle opinione ha preso incremento, e difficilissimo il rimedio senza generar convulsioni mortali nel Corpo Civile; e per lo piu riesce con inutilita, o con infelice riuscita. Per questa riflessione insegnata dalla Storia di tutti i tempi, e verificata miseramente ancora nei nostri, H saggi Politici hanno paragonate le malattie degli Stati a quelle degli Etici, e de Tisici, le quali sono di facile guarigione, se sono conosciute a principio, ma impossibili a curarsi, quando per non esser conosciute, e medicate presero forza nel Corpo umano. Al Giornale oltre i Fogli periodici vanno congiunti altri fogli col titolo di Supple- mento distinto per Mesi, stampato egualmente in Roma, e ristampato in Bergamo dal Locatelli. Questi accessorj fedelmente ritengono la stessa natura del principale, e si fanno servire ad accrescere la semina dell' opinioni, e delle ingiurie contro li Teologi deir opposto partito, senza risparmiare la critica e la mordacita nemmeno verso li Sovrani piu sfortunati, le intere Nazioni, ed altre rispettabilissime Figure. Affinche perb VV. EE. ne abbiano sotto 1' occhio un estratto fedele dei passi piu notabili da rimarcarsi, nei soli Fogli degli ultimi quattordici Mesi, si e fatta la descrizione in due distinte Classi. La prima avvisa i luoghi, e li termini usati rispetto a Principi, e la seconda rispetto a Persone, colla indicazione in margine del numero del Foglio, e della Pagina rispettiva. L' alto discernimento del Tribunale ne fara il suo sapientissimo giudicio. Sono circa venti anni, che questo fermento Teologico serpeggia per 1' Italia, singolarmente nella Toscana, e nella Lombardia. Ncllo Stato Veneto la Citta di Bergamo sembra la piu travagliata dalle scissure Ecclesiastiche ; e da chi vengano coltivate, VV. EE. hanno pronti li mezzi di risaperlo. Uno pero degl' istromenti per tenerle vive si puo rinvenire nella ristampa di questo Giornale coi suoi supplement!, che si va dispensando a poco a poco per le altre Citta. Sara della gravissima loro maturita il ponderare se impedita afFatto la Ristampa Bergamasca, abbia piu a lasciarsi ingresso alia Stampa di Roma, poiche il disordine sussisterebbe tuttavia colla giunta di un altro danno, che recherebbe 1' uscita del denaro fuori di Stato. Nelle Scuole tutte le Sentenze, che non sono condannate, possono aver luogo, come avviene in altri punti di sublime Teologia. Ma fuori delle Scuole, e nelle Stampe le dispute non hanno mai cagionata la felicita della Religione, e del Principato e facilmente confondono gli spiriti deboli senza convincer punto li forti. L' obbligo di servire al comando non permetteva di trascurare questi rispettosi ed ingenui riflessi per quel peso, che potessero meritare nel grandissimo oggetto della Pubblica quiete. Grazie. DOCUMENTS. VI. VI. LIST OF VENETIAN PRINTERS AND BOOKSELLERS FROM 1469-1799/ Aborelli, GuerigHo. 1574. Accademia Veneta. 1502. Accademia Veneta. 1558-1561. Accademia Pellegrina. 1552. Achates, Leonardus. 1472. Adam dc Ambergau. 1471. Adam dc Rotwill. 1471. Adami". 1767. Affine (d'), Pietro. 1571. Alaris (de), Eneas. 1573. Albanesoti, Bernardino. 1492. Albanesoti, Marco. 1492. Albani, Giovan Giacomo. 1563. Albcrti, Bartolomeo, 1544- Alberti, Fiiippo. 1638. Albcrti, Giacomo. 1754. Albcrti, Giovanni. 1507. Albcrti, Giambatista. 1610. Albcrti (degli), Marco. 1605. Alberti, Oliviero. 1616. Albertinus. 1499. Albertino de Lisbona. 1501. Albertino. 1501. Albertis (de), Giovanni. 1599. Albirelli. 1594. Albrizzi, Almoro. i 749. Albrizzi, Andrea. 1778. Albrizzi, Angelo. 1778. Albrizzi, Giambatista. 1723. Albrizzi, Giambatista, q. Angelo. 1795. Albrizzi, Girolamo. 1693. Albrizziana, Socicta. 1730. Aldus Manutius. 1494. Aldo e Andrea Suocero. 1534. Alexander (di), Giorgio, i486. Alexandrinus, Gerardus. 1476. Alexandria (de), Antonius. 148 1. Alexandria (de), Tomasius. Alessi (di), Stefano. 1552. Alcssandro. 1587. Alcssandro Cretese. i486. Aloisianus, Jacob-Baptista. Alopa, Lorenzo Francesco. Alvise de Contrata S. Luciae Amadi, Francesco. 1538. Amadino, Ricciardo. 1591. Amadoro, Marco (v. Simbeni). 1569. Ambrosini, Cristoforo. 1647. Ammano, Giovanni. 1487. Anastasi, Pasqualin. 1717. Andolfato. 1767. Andrea d' Ascoli. 1485. H77- 1504. 1494. 1492. ^ This list is based entirely on Cicogna's unpublished Elenco di Stampatori e Librari tanto Veneti che Forestieri et di quelli ad istanza de quali si piibblicarono I.ibri in Fenezia (Museo Civico, Cod. 3044). The names and dates, with some exceptions, are those given by Cicogna. Other catalogues of Venetian printers are to be found in Hain, Panzer, the Arc/ii-vio Veneto, and Castellani. Cicogna's notes, which accompany his cknco, are of value to the student of Venetian printing. 3 F 398 The Venetian Printing Press. Andrea d' Asola. 1487. Andrea Calabrese. 1489. Andrea Catharensis. 1476. Andrea de Corona. 1476. Andrea de Parma. 1485. Andrea da Pavia. 1484. Andrea de Platasichis. 1478. Andrea de Valentia. Anesi, Gervasio. 1627. Angeli, Giuseppe Nicolo. 1703. Angelieri, Agostino. 1607. Angelieri, Giorgio. 1574. Angclieri, Giovanni (?). Animamia, alias Gug. Cercto. i486. Annibale da Parma. 1487. Antignano, Christophorus (v. Quaieti). 1492. Antonellus a Moneta. 1478. Antonelli, Giovanni. 1727. Antonelli, Giuseppe. 1740. Antonelli, Leonardo. 1799- Antonii (degli), Giannantonio. 1578. Antonius de Alexandria de Paglia. 1481. Antonius, Bartholomeus, de Bologna. 1476. Antonio da Bologna. 1472. Antonio da Guzzago Bergamasco. 1 497. Antonio da Pavia. 1482. Antonio de Strata. 1481. Antonius de Valentia. 1481. Antonius de Regio. 1484. Antonius Venetus (v. Graesse, Tresor, ii. 240). Aquila, Lorenzo d'. 1475. Arbc (d'), Nicolo. 1529. Aristotele, Nicolo. 1528. Aristotele, Nicolo di. 1547. Arnoldus, Christophorus. 1472. Arrivabene, Andrea. I547« Arrivabene, Cesare. 151 8. Arrivabene, Cornelio. 1527. Arrivabene, Cornelio. 1485. Arrivabene, Giorgio. 1585. Arubaris, Vettore (? Ravani). 1539- Ascoli (d'), Andrea. 1485. Asola (d'), Andrea deTorresani. 1487. Asola (d'i, Francesco. 1544. Aste (d'), Giovanni. 1523. Astolfi, Antonio. 1695, cir. Astolfi, Giuseppe. 1772. Astolfi, Giovanni. 1794- Astolfi, Luigi. 1797. Avanzo, Lodovico. 1556. Aurelio (di), Pietro. 15&8. Aurl, Leonardus. 1472, 1473. Augusta (de), Joannes. 1472. Babba, Gabriello. 1673. Baba, Andrea. 1621. Baba, Francesco. 1627. Baba, heirs of. 1673. Baco. 1600. Bailibovis (de), Antonius. 1485. Badagio, Andrea. 14 (?). Badoara, Accademia. 1 558-1561, Baglioni, Paolo. 1637. Baglioni, Tommaso. 1680. Baglioni, Tommaso. 1608. Baglioni, Giambattista. 1695. Baglioni, Giambattista. 1749- Baldarfer, Cristoforo. 1470. Baldini, Vittorio. 1552. Balissi, Nicolo. 1730. Ballarini, Tommaso, de Ternengo. ^535; Balleoni (v. Baglioni). Baltibovi (v. Ba6libovis). Barba (dalla), Francesco (detto Impe- rador). 1550. Barboni, Michelangelo. 1671. Barca, Scipione. 1699. Barezzi, Barrezzo. 1592. Bariletto, Antonio. 1636. Bariletto, Francesco. 1598. Bariletto, Giovanni. 1561. Bariletto, Lelio. 1565. Barnasconibus (de), Antonellus. 1485. Baroni, Andrea. 1687. Baronchello, Bortolo. 1 746, cir. Baronchello, Giacomo. 1793- Barreo, Giovanni, e Fratelli. 1542. Barrevelt, Gerardus (v. Egmont). 1494. Bartholomaeus, Justinopolitanus. 1498. Bartolommeo(di), Antonio. 1476, i486. Documents. VI. 399 Bartolommco da Cremona. 1472. Bartolommco. 1543- Bartolommeo da f'ossombrone. 1485. Bartua (de), Petrus. 1477. Baruc, Cornelio. 1528. Basa, Bernardo. 1584. Basa, Domenico. 1588. Bascarini, Nicolo. 1541. Baseggio, Gaspare. 1749. Baseggio, Lorenzo. 1 7 1 1 . Baseggio, Lorenzo. 1731. Baseggio, Lorenzo, 1794. Baseggio, Giacomo. 1784. Baseggio, Nicolo. 1754. Baseggio, Basilius. 1695, cir. Bashan de Ventura. 1571. Bassaglia, Pietro. 1730. Bassaglia, Giovan Andrea. 1797- Bassaglia, Pietro. 1764. Bassaglia, Gianimaria. 1765. Bassaglia, Leonardo. 1782. Bassanese, Antonio. 1729, cir. Bassi, Dionisio. 1784. Basso, Pietro. 1676. Basso, Zuanne. 1725, cir. Bastian, Vicentino. 1532. Batista e Stefano, cognati. 1 549. Batti, Francesco. 1695. Batti, Giacomo. 1663. Batti, Giovanni. 1689. Batti, Pietro. 1695, cir. Battibove, Antonio. 1485. Battibove, Nicolaus. i486. Battifoco, Domenico. 1768. Bazzo, Nicolo. 1767. Bazetto, Iseppo. 1676. Bedafini, Francesco. 1532. Bellori, Francesco. 1796- Bellotti, Veneziano. 1750, cir. Beltrame, Bortolo. 1676. Benacense (v. Paganino). 151 7. Benalius, Bernardinus. 1483. Benalio. 1577- Benalius, Vicentinus. 1493- Bendolo, Jacopo. 1587. Bendoni (v. Bindoni). 1535. Benedi6lis (de), Nicolaus. 1498. Benedetti (dc), Platone. 1483. Benedetto Fontana. 1495. Benedidlus, Genuensis. 1480. Benetti (de), Andrea. 1484. Benvegni, Marco. 1770. Benvenuti, Rinaldo. 1 783. Beretin Convento. 1477. Bergamasco, Pietro. 1487. Bergamasco, Antonio. 1497. Bergamo (da), Giovanni. 1495. Bergamo (da), Giampietro. 1487. Bernardi, Giovanni Antonio. 1785. Bernardi, Giovanni. 1785. Bernardon, Pontio. 1681. Bernardon [Monsu]. 1680. Bernardus, Pi6lor. 1475. Bernardinus Venetus de Vitalibus. 1480. Bernardinus Vercellensis. 1495- Bernardinus Rizus. 1485. Bernardino de Cremona. 1490. Bernardinus Stagninus. 1483. Bernardus de Choris,de Cremona. 1491. Bernardin Milanese. 1541. Bernardino e Matteo de Vitali. 1498. Bernardino da Luere. 1484. Bernardino Rizus de Novaria. 1484. Bernardino da Trino. 1484. Bernasconi (v. de Bernasconibus). 1485. Berni, Michiel. 1589. Berro (il). 1589. Bertacagno, Giambatista. 1553. Bertagli, Giannantonio. 1575. Bertagni, Gregorio. 1676. Bertano, Antonio. 1586. Bertani, Giacomo. 1698. Bertano, Giannantonio. 1572. Bertano, Pietro. 1607. Bertano, Piermaria. 1585. Bertano (il). 1678. Bertani (li). 1640. Bertani, Valentin. 1676. Bertani, Zuanne. 1676. Bertazzoni, Leonardo. 1794- Bertella, Giuseppe. 1747. Bertelli, Donato. 1564. Bertelli, Lorenzo. 1590. Bertelli, Donato. 1571. 400 The Venetian Printing Press. Berthocus, Dionisius. 1484. Berthocus, Dominicus. i486. Bertini, Giambatista. 1605. Bertoni, Giambatista. 1600. Bettanin, Omobon. 1738. .Bettanin, Antonio. 1748. Bettanin, Pietro. 1796. Bettanin, Francesco. 1770. Bettinelli, Nicolo. i 784. Bettinelli, Giambatista. 1762. Bettinelli, Francesco. 1786. Bettinelli, Giuseppe. 1731- Bettinelli, Tommaso. 1743- Bevilacqua, Nicolo. 1558. Bevilacqua, Simon. 1485. Bianchi (de), Tommaso. 1477- Bianchi, Domenico. 1676. Bianco, Zuanne. 1470. Bianconi, Vincenzo. 1786. Biascon, Biasio. 1768. Biave (v. de Blavis). Biffi, Agostin. 1782. Bindoni, Giannantonio. 1571. Bindoni, Agostino. 1525. Bindoni (de), Alexander. 151 6. Bindoni (de), Benedetto. 1499. Bindoni, Bernardino. 1538. Bindoni, Francesco. 1524, 1526. Bindoni, Gasparo. 1563. Biondi, Francesco. 1525. Biondo, Francesco. 1548. Biondo, Girolamo. 1494. Biondo, Girolamo Fiorentino. 1495. Biondo, Michelangelo. 1549. Biretis (de), Johannes Antonius. 1488. Biscarini (de), Nicolo. 1554. Bissolus, Johannes. 1498. Bisuccio, Daniele. 1605. Bivilaqua, Simon. 1485. Bizardo, Giorgio. 161 2. Blasto, Nicolo. 1499. Blavis (de), Bartholomeus de Alexandria. 1479. Blavio, Girardo da Alexandria. 1476. Blavio, Girolamo da Alexandria. 1472. Blavio, Tomaso da Alexandria. 1477. Blondus, Hieronymus. 1495. Boaria, Liga (cf. Virgilii, Opera, s. a. Museo Civico, E. 233). Bochini, Andrea, e Fratelli. 1571. Bodio, Angelo. 1674. Bolani, Francesco. 1480, 1488. Bologna (da), Antonio. 1472. Bolzetta, Francesco. 1610. Bomberg, Daniele. 15 15. Bolis, Giacomo. 1695, cir. Bolis, Benedetto. 1571. Bon, Altobello. 1626. Bon, Manfrino da Monferrato. 1505. Bona, Domenico. 1695, cir. Bona Pace, Domenico. 1680, cir. Bona Pace, Pasino. Bonadio, Giovanni. 1562. Bonardi, Giovanni. 1502. Bonarrigo, Carlo. 1 7 16. Bondeno, Benedetto. 1526. Bonelli, Giammaria. 1552. Bonelli, Giammaria, Eredi di. Bonellis (de), Manfredus, de Strevo de Monferrato. 1481. Bonelli, Michele. 1576. Bonelli, Valerio. 1579. Bonettis (de), Andrea de Pavia. 1483. Bonfadino, Giambatista. 1586. Bonfadino, Giammaria. 1620. Bonfadio, Angelo. 1582. Bonfante, Giacomo. 1684. Bonfante, Gabriele. 1695, cir. Bonfante, Giovanni. 1668. Bonfante, Matteo. 1 702. Bonfanti, Giovanni e Gabriele. 1 680, cir. Bonibelli, Marcantonio. 1596. Bonibelli, Michele (?). 1595. Bonifacius, Joannes. 1494. Boninis (de), Boninus. 1478. Bonino (v. Paltasichis). 1484. Bonino, Pietro. 1735. Bono, Manfredo. 1508. Bonomo. 1749. Bontognale, Angelo. 1683. Bonvicini, (Petroi) Girolamo. 1782. Bonzio, Giovanni. 1609. Bordogna, Sigismondo. 1555. Borghi, Domenico. 1746, cir. Documents. VI. 401 Borghi, Zorzi. 1754. Borgofranco (de), Giambatista. 1542. Borgofianco (de), Giacomo. 1529. Borgominero, Camillo. IS^S- Borgominero, Rutilio. 1560. Borselio (de), Manfredo. 1493. Bortoli, Antonio. 1705. Bortoli, Camillo. 1658. Bortoli, Giacomo. 1655. Bortoli, Giovanni. 1654. Bortoli, Girolamo. 1741. Bortoli, Giuseppe. 1738. Bortoli, Girolamo. Bortoli, Cristofolo. 1676. Bortoli, Francesco. 1781. Bortoli, Francesco. Bortoli, Giammaria. Boselli, Matteo. 1571. Bosello, Pietro. 1556. Bosio, Antonio. 1696. Bottieta, Tommaso. 1546. Bovis, Giambatista. 1676. Bracius, Gabriele, Brasichellensis. 1498. Bragadini (li). 1749- Bragato, Valentin. 1765. Braida, Antonio. 1607. Brazzetti, Giuseppe. Brenta, Nicolo. 1507. Brentello, Vettor. 1782. Bressanino, Bortolo. 157 1. Briganti, Giampietro. 1567. Brigna, Giambatista. 1668. Brigonci, Giampietro. 1660. Brigonci, Giambatista. 1676. Brigonci, Pierantonio. 1687. Brino. 1543. Britannicus (de), Angelus et Jacobus Fratres. 1491. Britannicus, Jacobus. 1481. Brixiensis, Gabriel. 1491. Brogiollo, Mar' Antonio. 1627. Brogiollo, Giambatista. 1676. Brogiollo, Francesco. 1665. Brogiollo, Mar' Antonio. 1572. Brognollo, Gioachino. 1582. Brognollo, Benedetto. 1598. Brucioli, Alessandro. 1542. Brucioli, Alessandro, c Fratelli. 1545. Brucioli, Antonio. 1530. Brucioli, Francesco, e Fratelli. 1542. Brunello, Francesco. 1799. Brunetti, Giambatista. 1752. Brunetti, Carlo. 1 78 1. Bruni, Bortolo. 1666. Bruno, Maestro. 1477. Buono, Manfrin. 1508. Buonarrigo, Carlo. 171 6. Burchian, Andrea. 1767. Burciensis, Martinus de Czeidino. 1 484. Burciensis, Andrea de Corona. 1484. Buscha (de), Hercules. 1480. Busetto, Francesco. 1674. Businello, Giovanni. 1602. Butricis (de), Maximus de Papia. 1491. Buzzardo, Giorgio. 1610. Cagnan, Domenico. 1730. Cagnacini, Giulio Cesare. 1583. Cagnolini, Giovanni. 1679. Calabrese, Andrea da Pavia. 1485. Calapo, Cristoforo. 1 754. Calapo, Girolamo. 1680. Calcedonio, Alessandro. 1505. Calegari, Bortolo. 1782. Caleuni, Antonio. 1676. Calepino, Girolamo. 1550. Calleoni, Giovanni. 1638. Calliergi, Zaccaria. 1499- Camozzi, Gianfrancesco. 1569. Camporese, Agostino. 1747- Candiotto (v. Alessandro Cretese). Canocio, Manfre. i 57 1 • Canziani, Cristoforo. 1793. Canziani, Antonio. 1785. Capcasa, Mattheus da Parma. 1482, Capellato, Giacomo. 1754. Capodistria (da) (v. Justinopolitanus). Cappello, Silvano. 1530, cir. Cappello, Antonio. 1530, cir. Carampello, Bortolomio. 1581. Carcano, Giacomo. 1774. Cardano. 1641. Cardueti, Lodovico. 1598. Carenzello, Bartolomeo. 1581. 402 The Venetian Printing Press. Cargiani, Marco, i 759. Cargnoni, Marco. 1750. Carilctti (? Barilctti). 1596. Carlo (de), Bartolomeo. 1474. Carnioni, Marco. 1750. Carminati, Pietro. 1754. Caroboli, Giacomo. 1783. Cartolari, Girolama, Perugina. 1544- Casali, Antonio. 1779- Casali, Giuseppe. 1789. Casali, Giambatista. 1759. Cassiolina, Pierantonio. 1799- Casterzagense, Bartolomeo, da Brescia. 1536. Castilione (de), Pietro. 1483. Castro (de), Antonio. 1748. Catalanus, Benediilus. 1481. Catanellus, Marcus Schavicolla. 1480. Catani, Giambatista. 1668. Catarense, Andrea. 1476. Catarense, Jacobus. 1476. Cavalcabo, Jeronimo. 1568. Cavalcalovo, Domenico. 1563. Cavalcalovo, Alessandro. 1606. Cavalcalovo, Girolamo. 1564. Cavalli (de), Giorgio. 1560. Celeri, Bernardinus de Lucre. 1478. Cellebrini, Giambatista. 1766. Cereto (de), Joannes de Tridino. 1492. Cereto, Guglielmo, de Tridino de Monte- ferrato. i486. Ceruti, Cjiovanni. 161 3. Cesano, Bartolommeo. 1550. Cestari, Giambatista. 1647. Cha Grande (v. BeretinConvento). 1477. Chalierges, Zaccaria. 1499. Chandoce (da), Alessandro. i486. Chandoce (da), Zeinico. i486. Chataro (v. Andrea da). Chellero, Bernardo. 1 787. Cheris (sive Choris), Bernardino. 1488. Chiarello, Giambatista. 1706. Chiesa (della or dalla), Giovanni. 1539. Chiesa (dalla), Giovanni. 1571. Choris (de), Bernardinus. 1488. Chreger. 1557. Chrigero, Giovanni. 1539. Christophorus de Cremona. 1491. Cieco, Cristoforo da Forli. 1574. Ciera, Bonifacio. 1599- Ciera, Nicolo. 1695, cir. Ciera, Pietro. 1606. Cioci (?), Giambatista. 1587. Ciotti, Francesco. 1606. Ciotti, Giambatista. 1583. Ciotti, Pietro. 1606. Cirneo, Pietro. 1482. Clagera (? Claseri). Claseri, Marco. 1597- Clementino, Patavino. 147 1. Clichi (v. Glichi). Codeca (de), Joannes, da Parma. 1493. Codeca (de), Matteo, da Parma. 1493 [1482]. Coileoni, Giovanni. 1630. Collosini, Giambatista. 1604. Coletti, Sebastiano. 1719- Coletti, Nicolo. 1795. Coletti, Nicolo. 1762. Colombani, Paolo. 1760. Colonia (de), Joannes. 1471. Coma, Stefano. 1567. Combi, Giambattista. 161 8. Combi, Bastiano. 1605. Combi, Giambattista, e La Nou. 1621. Combi e La Nou. 1660. Combi, Carlo Giuseppe. 1785. Combi, Giampietro. 1785. Comin da Trino [de Monferrato]. 1540 [1535]- Comin, Antonio. 1784. Comin, Giulio Antonio. 1788. Cominotti, Angelo. 1792. Comitibus (de), Marco. 1476. Compagnia Grande. i6th cent. Compagnia Piccola. i6th cent. Compagnia Minima. 1596. Compagnia degli Uniti. 1585. Contarini, Gasparo. Contegna (de), Nicolo. 1483. Conti (de), Marco. 1476. Conventus Minoritanorum. 1477. Convertite, Convento delle. 1558. Convento di San Spirito. 1597. Documents. VI. 40: Conzatti, Carlo. 1666. Conzatti, Giambatista. 1720. Conzatti, Zaccaria, 1G62. Conzatti, Francesco. 1735. Conzatti, Giovanni Antonio, i 784. Conzatti, Carlo. 1792. Conzatti, Francesco. 1784. Conzatto, Giambattista. 1631. Coppa, Jacopo. 1547. Coradi, Bernardo. 1729. Coradizzi, Gasparo. 1664. Cordelia, Simon. 1789, Coris (dc), Bernardino. 1488. Cornetto, Giacomo. 1578. Corona (da), Andrea (v. Corvus). 1476. Corona, Giuseppe. 17 16. Corona, Spinardo. 1676. Corona, Agostino. 1754. Corona, Antonio. 1695, cir. Corona, Giuseppe. 1716. Corona, Domenico. 1754- Cortese, Alessandro. 1676. Corvus, Andrea burciensis da Corona. Costantini, Giacomo. 1799. Costantini, Angelo. 1754. Costantini, Baldassar. 1543. Cremonensis, Bartholomaeus. 1472. Cremona (da), Bernardino. 1490. Cremona (da), Cristoforo. 1494. Cremona (da), Pietro. 1480. Creston, Anzolo. 1680. Cretensis (v, Laonicus). i486. Cretensis (v, Alexander), i486. Crisero (?), Giacomo. 1569. Cristofoli, Angelo. 1799. Cristoforo da Cremona. 1491. Cristoforo (detto Stampon). 1531. Cuna (di), Andrea di Patrasso. 1544. Cuogia, Carlo. 1695, cir. Cuori (de), Bernardino. 1488, Curti, Francesco. 16 . . . Curti, Stefano. 1672. Curti, Antonio. 1799. Curti, Giovanni Antonio. 1786. Curzio, Trojano. 1565. Czeidino (de), Martinus. 1484. Da Fino, Pietro. 1571. Da Trino, Comino. 1571. Dalla Chiesa, Zuannc. 1571. Dalla Madonna, Domenico. 1571. Dalla Speranza, Gasparo. 1571. Dall' Ercole, Francesco. 157 1. Dalmatinus, Georgius. 1482. Damiano de Gorgonzola. 1493. Daniel, Pietro. 1557. Dare, Antonio. 1782. Danza, Paolo. 1534. Danza, Julio. 1547- Danza, Bastian. 1571. Dauvome, Joannes Persan. 1483. De Borgo, Zorzi. 1754. De Castro, Antonio. 1 748. De Faris, Antonio. 1571. De Grandis, Giambatista. 1762. De Lenis, francesco. 1571. De Luchi, Pietro, 1695, cir. De pane e vino (v. Verolengo). 1492. De Paoli, Zuanne. 1676. De Polo, Leonardo. 1695, cir. De Pra, Giacomo. 1720. De Tofolo, Cristofolo. 1680. De Tomaso, Francesco. 1 571. Dedini, Giacomo. 1688. Dei, Ambrogio. 16 10. Dei, Bortolo. 16 14. Dereghi, Domenico. 1746. Dereghi, (jiambaiista. 1749. Desio, Valentino. 161 3. Deuchino, Evangelista. i 606. Deuchino, Pietro. 1578. Deuchino, Eredi di Pietro. 1586. Diamanti, Vilio. 1571. Dinali, Stefano. 1494. Dinali, Bernardino. 1494. Dinflaken (dc), Jordanus. 1505. Divineur (?), Giovanni. 15 19. Domenico (dc), Lucas Venetus. 1482 [1480]. Domenico alia Speranza. 1571. Domenico, de Piero. 1571. Donadei, Giulio. 1642. Donato, Gregorio. 1584. Doni, 1 540. 404 The Venetian Printing Press. Doriguzzi, Zuanne. 1676. Dramin, Bernardo. 1676. Duranti, Girolamo. 1493. Durigoni, Girolamo. i 749. Dusinelli, Pietro. 1588. Dusinelli, Pietro. i597' Dulcigno (da) (v. Olchiense). 1517- Eberardi, Antonio. 1680. Eberardi, Corrado. 1676. Egmont (de), Federicus. f 1494. Egmont, Federigo. '\ 1487. Emerich, Giovanni. 1487. Emilio, Iseppo. 1680. Enea d' Alaris. 1573. Ercole (dall'), Francesco. 1571. Erasmiana, Stamperia (v. Valgrisi). Erbipoli (d'), Francesco Teodoro. 1480. Ersog (v. Hertzog). Ertz, Gabricle. 1721. Ertz, Jacopo. 1646. Ertz, Michele. 1710. Ertz, Gianjacopo. 1678. Ettore (di), Benedetto. 1506. Fabri, Uberto. 1620. Fabris, Ignazio Lorenzo. 1754. Fabris, Michele. 1754. Fabris, Giammaria. 1782. Fabris, Bernardo. 1717. Fabro, Antonio, i 786. Facchini, Bortolo. 1789. Facchinetti, Pietro. 1588. Facolo (?) (de), Pietro. 1543- Falconi. 1767. Fama (della), Accademia. 1558. Farina, Bernardo. 1729. Farina, Giovanni. 1592. Farrci, Giovanni. 1542. Farri, Domenico, da Rivoltalla. 1556. Farri, Giovanni. 1540. Farri, Giannantonio. 1572. Farri, Onofrio. 1559. Farri, Eredi di Domenico. 1607. Farri, Pietro. 1621. Fassina (il). 1648. Favai, Luca Antonio. 1762. Fei, Bartolommeo. 1478. Felixe de Consorte. 1503. Feltrini, Natale. 1713- Fenio (da), Annibale da Parma. 1485. Fenzo, Modesto. 1738. Fenzo, Giuseppe. i779- Fenzo, Nicolo. 1784. Ferno, Michele. 1497. Feroben (?), Giovanni. 15 19. Ferrarese, Giovanni Bernardo. 1530. Ferrari, Antonio. 1580. Ferrari (de), Giolito Gabriele. 1544. Ferrariis (de), Nicolaus de Pralormis. 1492. Ferrarin, Giovanni. 1780. Ferrarin, Domenico. 1754. Ferretti, Giacomo. 1 680. Ferretti, Ognibene. 1651. Ferretti, Giambatista. 1658. Fialetti. 1596. Fiandra (da), Gerardo. 1477- Filadelfo, Giovanni. 1556. Filippi, Marco. 1668. P'ilippo, de Piero. 1474. Filippo e Gabriele de Piero. 1472. Finazzi, Girolamo. 1774. Finazzi, Giambatista. 1706. Finozzi, Bortolo. 1774. Fine (da), Pietro. 1562. Fiorcntino, Francesco. 1532. Fiorentino, Domenico. 1577. Fiorina, Giovanni. 1592. Fiorina, Vinccnzo. 161 6, 1607. Fivizzano (da), Jacopo. 1472. Flandria (de), Gerardo. 1477- Foglierini, Antonio. 1766. Foglierini, Andrea. 1768. Foglierini, Domenico. 1792. Foglierini, Giannandrea. 1789. Foglietta, Girolamo. 1575. Fontana, Bartolommeo. 1626. Fontana, Benedi6tus. I492. Fontaneto (de), Guillielmus. 1518. Fontaneto (de), Guglielmo di Monte- ferrato. 1577. Fontanotto, Vincenzo. 1748. Forcatini, Alvise. 1676. Documents, VL 405 Foreseno (?). i547- Foresti e Bettinelli. 1797. Foresto, Iseppo. 1558. Formaleoni, Vincenzo. 1781. Fossati, Giorgio. 1757- Forli (da), Giovanni. 1494. Forli (da), Giovanni e Gregorio Fratelli. 1497. Fortunato, Guglielmo. 151 6. Fosio, Annibale da Parma (v. Foxius). 1487. Fossombrone (da), Bartolommeo, 1485. Fossombrone (da), Ottaviano de' Pe- trucci. 1500. Foxius, Annibal Parmensis. 1485. Fozzano, Domenico. 1574. Framotti, Costantino, Eredi di. 1 695, cir, Francesco, Jacopo. 1479- Francesci, Camillo. 1528. Franceschi (de), Domenico. 1570. Franceschi (de), Francesco Senese. 1562. Franceschi (de), Giacomo. 161 4. Franceschi (de), Girolamo. 1596. Franceschi (di), Pietro. 1574. Franceschi (de), Zuanne. 1541. Franceschini, Camillo. 1566, Franceschini, Francesco. 1564. Francesco d' Asola. 1 544. Francesco dall' Ercole. 1571. Francesco de Tommaso. 1571. Francfordia (de), Nicolo. 1473. Franchi. 1567. Franciscus, Lapicida (Tagliapietra). 1494. Franciscus, Lucentis Presbyter. 1499. Franer, Giacomo, 1601. Franco, Jacopo. 1579. Frari (v. Beretin Convento). 1477. Franzini, Giovanni Antonio. 1601. Franzoso, Francesco. 1591. Freghetti, Zuanne. 1680, cir. Frigiolo, Domenico. 1676. Furlanetto, Lodovico. 1725. Furlivio (de Forli), Giovanni. 1481. Gabis (de), Simone. 1487. Gabriel, Brixiensis. 1491. Gabriel, Petrus de Tarvisio. 1472. Gabriele, de Petri. 1475. Gabriele e Filippo de Piero. 1472. Gabrielli, Federico. 1594. Gafarotto, Giambatista. 1695, cir. Galignani, Giambatista. 1599. Galignani, Giorgio. 1598. Galignani, Simon. 1574. Galignani, Simon, Eredi di. 1590. Gallico, Jacopo. 1473. Gallina, Comeno (?). 161 5. Gallus, Guillelmus. 1477. Ganassi (di), Silvestro. 1535. Gara, Giovanni. 1590. Gara (de), Simon. 1491. Garanta, Nicolo. 1526. Garbin, Santo. 1748. Garbiza, Francesco. 1749. Garbiza, Iseppo. 1676. Garbiza, Francesco, 1658. Garbiza, Giuseppe, 1736, Garbiza, Teodoro. 1754. Garbo, Francesco. Garbo, Gianfrancesco. 1763. Gardano, Anzolo. 1585. Gardano, Alessandro. 1578. Gardano, Antonio. 1539. Garizzo, Giuseppe. 1767. Garon, Francesco. 1527. Garone, Giovanni. 1527. Garzoni, Marco. 1652. Gasparo dalla Speranza. 1571. Gatti, Giovanni. 1770. Gatti, Silvestro. 1783. Gatti, Pietro. 1788. Gava (da), Simone. 1497. Gaza (li). 1560. Genuensis, Benedi£tus. 1480. Georgius, Dalmatinus. 1482, Gerardo de Fiandra. 1477. Gerardi, Gasparo. 1732. Gerardus, Alexandrinus. 1476. Geremia, Angelo. 1730. Geremia, Geremia. 1765. Gerretzem (de), Johann Manthen. 1473- Gesu (del), Nicolo. 1578. 3 G 4o6 The Venetian Printing Press. Gesu (del), Domenico. 1578. Gesuati, i Frati di San Girolamo. 1528. Ghedini, Jacopo. 1580. Gherardo, Paolo. 1543. Gherretzem, Joannes. 1473- Ghidioli, Giacomo. 1580. Ghirardengus, Nicolaus, de Nove. 1 479. Giacomazzi, Giampaolo. 1607. Giacomini, Iseppo. 1676. Giacomo di Borgofranco. 1529. Gianicolo, Tolomeo. 1529. Gianicolo (il). 1547. Giannalvise da Varese. 1493. Giantomaso, Napolitano. 1539. Giavarina, Bartolomeo. 1723. Gidini, Giacomo. 1580. Giglio, Domenico. 1551. Giglio, Girolamo. 1559. Giglio, Domenico. 1538. Ginami, Francesco. 1655. Ginami, Marco. 162 1. Ginami, Zuanne. 1676. Giolito, Gabriele. 1542. Giolito, Gabriele di Ferrari. 1544- Giolito, Giovanni da Trino. 1529. Giolito, Giovanni di Giovanni. 1579- Giolito, Gianfrancesco. 1565. Giolito (il). 1543. Gioliti (i). 1569. Gionta (v. Giunta). Giovanni, Bartolommeo d'Aste. 1523. Giovanni, Bonifacio. 1494. Giovanni, da Cereto, da Tridino. 1492. Giovanni de Colonia. 1471. Giovanni Enrico da Spira. 1494. Giovanni da Forli. 1494. Giovanni de Gerretzem. 1473. Giovanni de Lorenzo da Bergamo. Giovanni di Augusta. 1472. Giovanni Matteo. 1477. Giovanni da Spira. 1469. Giovanni da Trino. 1496. Giovanni da Villavecchia. 1494. Giovanni Andrea da Varese. 1499. Girardengo, Francesco. 1479. Girardengo, Nicolo. 1479. Girardi, Gasparo. 1738. Girardo, Alessandrino. 1476. Giudecca (v. Convertite della). Giuliani, Andrea. 1671. Giuliani, Baldisera. 16 19. Giuliani, Giannantonio. 1643, 1626. Giunta, Antonio. 151 2. Giunta, Bernardo. 1582. Giunta, Filippo. 1589. Giunta, Lucantonio. 1489. Giunta, Lucantonio, Eredi di. 1542. Giunti, Bernardo. 1585. Giunti, Tomaso, Giunti, Filippo. 1580. Giunti e Baba. 1647. Giustiniani, Marcantonio. 1546. Glichi, Nicolo. 1 742. Glichi, Michiel. 1789. Glichi, Nicola 1676. Gnoato, Silvestro. 1789. Gobbi (de), Orazio. 1508 (?). Gobbi (de), Orazio. 1580. Godini, Jacopo. 1577. Gonzatti (v. Conzatti). Gorgonzola (de), Damiano. 1493. Grandi (de), Giambatista. 1763. Grandi, Marco. 1625. Grassi, Domenico. 1680. Grassis, Gabriel de Papia. 1485. Graziosi, Antonio. Gregolin, Marco. 1788. Gregorii (de), Gregorio. 1480. Griffio, Alessandro. 1581. Griffio, Cristofolo. 1577. Griffio, Giovanni. 1518. Griffio (il). 1629. Grillo, Santo. 161 8. Groppo, Beltrame. 1695, cir. Groppo, Eredi. 1695, cir. Groppo, Antonio. 17 19. Groppo, Francesco. 1697. Guadagnino, Giannandrea (v. Valvasore). 1565. Gualtero. 1553. Gualtieri (li). 1560. Guarisco, Marco. 1598. Guarisco, Zuanne. 1571. Documents. VI. 407 Guazzo, Marco. 1534. Gueraldi, Bernardino da Vercelli. 1502. Guerigliana, Stamperia, 1643. GuerigHo, Federico. 1574. Gueriglio, Paolo. 1676. Gueriglio, Giovanni. 1596. Guerino, Geremia. 1477 (?)• Guerinus, Juvenis. 1477. Guerini, Santo. 1557. Guerra, Domenico. 1574- Guerra, Domenico e Giainbatista. 1562. Guerra, Domenico e Giambatista. 1578. Guglielmo da Trino. i486. Guilielmus, Gallus. 1477- Guillelmo, Giuseppe. 1578. Gulnafor, Anabiet. 1680. Gunzago, Antonius. 1497. Guzzago (da), Antonio. 1497. Guzzo, Francesco. 1680. Gyrardengus, Franciscus de Papia. 1484 [1479]- Hailbrun (de), Francesco Renner. 147 1. Hailbrun (de), Johannes Santritter. 1480. Hallis (de), Johannes. 1476. Hamman, Johannes de Landoja. 1487. Harlem, Henricus. 1483. Herasmius, Bernardinus. 1491. Herbert, Joannes. 1487. Hercules de Buscha. 1480. Hertz, Michele. 1695, cir. Hertz, Giovanni Gabriello. 171 1. Hertz, Giovanni Cichario. 1693. Hertz, Gabriele. 1746. Hertz, Giangiacomo. 1649. Hertzhauser, Francesco. I733« Hertzog, Joannes de Landoja. 1487. Jacobus, Andreas, da Cattaro. 1476. Jacobus de Fivizano. 1477- Jacobo, Gallico. J 1473. Jacobo, Francese. \ 1473. Jacobo da Lecce. 1497. Jacopo, Britannico. 1483. Janiculo, Tolomeo. 1548,1529. Jenson, Nicolaus. 1470. [1461.] Jesu, Nicolaus. 1526. Jesu, Domenico. 1526. Imberti, Domenico. 1587. Imberti, Giandomenico. 1588. Imberti, Gherardo. 161 1. Imberti, Gherardo e Giuseppe. 1622. Imberti, Giovanni. 1656, Imberti, Giuseppe. 1628. Imperatore, Bartolomeo detto. 1544. Imperatore (de lo), Francesco. 1557. Inchiostro, Giovanni. 1767. Indrich, Giambatista. 1680. Indrich, Giambatista. 1752. Indrich, Giammaria. 1695, cir. Insegna dell' Albero. 1560. dell' Agnello. 1686. deir Ancora. deir Angelo di Tobbia. deir Aurora. d' Apolline. deir Aquila. 1 547. di San Bernardino. del Castello. della Carita. del Cavaletto. del Centauro. della Cognizione. 1548. della Colomba. 1597. della Colonna. del Diamante. 1535. della Elefanta. 1573. deir Elefante. della Fede. della Fenice. della Fortezza. della Fortuna. delle Frezze. della Gatta. deir Ipografo. 1582. deir Idra. 1590. di Laocoonte. 1530. della Minerva. del Monte Parnasso. della Nave. del Nome di Dio. della Pace. •>•) ■)■> 5> )5 •)•) ■>■) » >} 5) » 55 J5 » 5) •>•> 5) •)■) 55 5J >J 55 4o8 Insegna del Re. di Roma, della Religione. 55 'The Venetian Printing Press. I Lanau, Girolamo. La Nou, Zuanne. 55 55 della Salamandra. „ alia Sapienza. „ del Serpente. 55 55 della Sibilla. della Sirena. „ della Speranza. della Stella. 55 55 55 55 55 55 55 della Torre, della Providenza. della Verita. del Sol. air Italia, alia Piramide. „ della Geografia. 55 deir Hercole. Joannis (v. Bonifacius). Joannes (v. Cereto). Johannes (v. Hallis). Johannes (v. Leodio), Johannes (v. Noederlingen). Joannes (v. Varisco). Johannes (v. Villa Vetteri). Johannes Antonius de Papia. 1483. Johannes Emericus de Udenhem. 1487. Johannes de Lorenzo, da Bergamo. 1495. Johannes Herbort de Selgenstat. 148 1. Johannes Patavinus. 1534. Johannes de Rheno. Isoardis (de), Lazaro. 1490. Isola di San Spirito. Itechem, Pietro. 1542. Junta (v. Giunta). Justinopolitanus, Bartholomaeus. Justiniane (Case Nove). 1536. Juvenis Guerinus. 1477- Karera (de), Eredi di Simon Galignani. 1585. Lamberti, Bernardo, 1722. Lamberti, Zuanne. 1730. Lambillionus, Antonius. 1492. Lampugnano, Odoardo. 1525. 1680. 1676. Landoja (v. Hammann de). Landucci, Orazio. 1601. Laonicus, Cretensis. i486. Lapicida, Francesco. 1494- Laros, Giovanni. 1589. Latomi, Pietro. 1494. Laurentius, Presbyter de Aquila. 1475. Laurentius, Rubeus, de Valentia. 1482. Laurentino, Francesco. 1562. Lauro (de), Lucantonio. 1489. Lazaro de Soardis. 1490. Lazaronibus (de), Martino, da Rovado. 1492. Lazaroni, Giammaria. 1734. Lazaroni, Felice. 1753. Lecco (da), Jacopo. 1491. Lecco (da), Jacopo. 1522. Lecco (da), Pencio. 1528. Lega Boaria. Legieri. 1532. Leichtenstein, Pietro. 1496. Leni, Giammaria. 1567. Leni, Matteo. 1642. Leniana e Vecelliana, Stamperia. 1643. Leno (de), Francesco. 1566. Leodio (de), Johannes. 1483. Leon de Wild. 1478. Leonardi, Antonio. 1607. Leonardo da Basilea. 1473. Leoncini, Jacopo. 1547. Leoviller, Giovanni de Hallis. 1487. Lessona (de), Bernardinus. 1522. Leuco (da), Jacopo. 1496. Lexona (de), Bernardinus. 1522. Liechtenstein, Hermann. 1473. Liechtenstein, Pietro. 1497. Liga Boaria. Ligname, Antonio. 1533. Lignano, Johannes Antonius. 1494. Lilio, Presbyter Hieronymus. 1558. Lironcurti, Giovanni. 1758. Lissona (de), Albertinus. 1500. Lissona (de), Bernardinus de Vianis. 1504. Locatello, Bonetto. 1473- Documents. VI. 409 Locatelli, Antonio. Locatelli, Francesco. Locatelli, Giambatista. 1786. Locatelli, Giuseppe. 1786. Locatelli, Bartolommeo. 1742. Lodovico da Venezia. 148H. Londuzio (?), Lodovico. 1589. Longo, Giambatista. 1772. Longo, Francesco, 1797. Longo, Pietro. 1579. Lorenzini, Francesco da Trino. 1556. Lorenzino (v. Laurentino). 1562. Lorenzo (de), Johannes da Bergamo. 1495. Lorenzo degli Orefici, da Vicenza. 1523- Lorio, Lorenzo de Portes. 1525. Lorii (de), Lorio. 1585. Loslein, Petrus de Langencen. 1476. Lovere (de), Simon. 1490. Lovisa, Domenico. 1701. Lovisa, Giuseppe. 1733. Lovisa, Gasparo. 1797. Lucas Venetus. 1480. Lucensis, alias Luchese, Franciscus. 1499. Luchi (de), Pietro. Luciani, Giovanni. Luciani, Bernardo. 1680, cir. Luciani, Giuseppe. 1788. Luciani, Giambatista. 1676. Luciani, Zuanne. 1676. Lucilius, Joannes (v. Santritter). 1480. Luere (da), Bernardino. 1484. Luere (de), Comino. 1528. Luere (de), Simon. 1489. Luere (da) (v. Celeri). Luna (da), Otino da Pavia. 1496. Lunensis, Jacobus. 1477. Madiis (de), Franciscus. 1485. Madonna (della), Domenico. 1571. Maestro Bruno di Piemonte. 1477. MafFei, Giulio. 17 19. Maggi (v. Madiis). 1485. Magiorino, Bernardino. 1569. Magnanzio, Pietro. 1542. Magnus (v. Herbort de Selcgenstat). Magni, P^-ancesco. 1676. Magno, Stefano Maria. 1680. Mainelli. 1594. Malachin, Giovanni. 1721. Malaspina, Marcantonio. 1580. Maldura, Biagio. 1678. Maldura, Francesco. Maldura, Domenico. Maldura, Giovanni. 1604. 1749. Manassi, Nicolo. 16 19. Mandello (de), Cristoforo, de Pensis. 1492. Manetti, Giovanni. 1695, cir. Manerbi, Nicolo. 1477. Manfer, Pietro. 1483. Manfre, Giovanni. 17 18. Manfre, Marcantonio. 1784. Manfre, Giovanni. 1793. Manfre, Zuanne. 1680. Manfre (de), Manfrino. 1502. Manfredi, di Monferrato di Sustrcno. 1481. Manfrino de Monferrato. 1490. Mangius, Benedi6tus. 1498. Maniiius, Sebastianus Romanus. 1494. Mantelli, Giuseppe. 1567. Manthen, Johannes da Gheretzem. 1473- Manutius, Aldus. 1494. Manuzio. i555- Manuzio, Antonio. 1554. Manuzio, Paolo. 1533- Manzolini, Michele de Parma. 148 1. Manzoni, Andrea. 1695. Marca, Francesco. 1538. Marcello, Iseppo. 161 o. Marchesan, Pietro. 1 736. Marchetti, Silvestro. 1599. Marchettini, Antonio. 1792. Marchiada, Giambatista. Marcolini, Francesco. 1536. Marcolini, da Forli. 1538. Marcolini, al segno della Verita. 1544. Marconi, Girolamo. 1751. Marcucci, Pietro. 1784. Maria (de), Marco. 1565. 1782. 4IO The Venetian Printing Press. Mariani, Giuseppe. 1754. Marin (de), Giannantonio. 1575. Marinello, Curzio. 1581. Marinelli, Pietro. 1589. Marinoni, Giuseppe. 1788. Marini, Giambatista. 1600. Marino, Bartholomaeus. 1485. Marino, Hanibale. 1485. Marinus (v. Saracenus). 1478. Marsini, Silvestro. 1754. Martini, Andrea. 1784. Martini, Antonio. 1792. Martinelli, Pietro. 1589. Martinelli, Zuanne. 1676. Massarini. 1545- Mattio (Pagan) dalla Fede. 1550. Matteo, Giovanni. 1477. Matthseus Venetus. 1498. Maufer, Petrus. 1480. Mazo (de), Domenico. 1791. Mazo de Parenzo. 1548. Mazzorini, Bernardo. i57i. Mazucco, Osvaldo. 1782. Mediolanus. 1493- Megietti, Giambatista. 1601. Megietti, Antonio. 1601. Megietti, Paolo. 1578. Megietti, Roberto. 1594. Menafoglio, Abbondio. 1671. Menegatti, Sebastiano. 1699. Mercurio, Andrea. 1695. Messarolo, Orlando. 1571. Micheli, Giandomenico. 1575. Michielucci, Giacomo. 17 13. Milano (da), Damiano. 1493. Milli, Giovanni. Milli, Francesco. 1792. Milli, Antonio. 1695. Milli, Cristino. 1754. Miloco, Alvise. 1784. Miloco, Andrea. 1787. Miloco, Pierantonio. 1746. Miloco, Benedetto, 1745. Miloco, Giuseppe. 1695, cir. Miloco, Benedetto. 1658. Miloco, Domenico. 1673. Miloco, Francesco. 1645. Miloco, Michele. 1667. Miloco, Pietro. 16 1 6. Miloco, Domenico. 1684. Minima, Compagnia. 1596. Minoritorum, Conventus. 1477. Misserini, Francesco. 1551. Misserini, Giammaria. 1638. Misserini, Giovanni Antonio. 1637. Misserini, Giovanni Maria. 1637. Misserini, Nicolb. 1601. Molin, Giovanni. 1697. Molinari, Giuseppe. 1799. Molinari, Vincenzo. 1745. Moneta (della), Antonellus, 1478. Monferra (da), Guglielmo. 1543. Monferra (de), Manfredo. 1493. Monsu, Bernardino. 1680. Monti, Panfilo. 1537. Monti, Stefano. 17 13. Mora, Antonio. 171 8. Morando, Giannantonio. 1554. Moretto, Antonio. 1492. Moretti, Nicolo, 1583. Moronis (de), Bernardinus da Lecco. 1482. Mortali, Valentino. 1665. Murari, Giambatista. 1680. Murari, Zuanne. 1676. Muschio, Andrea. 1565. Nallis (de), Stephanus. 1494. Nallis (de), Bernardinus. 1494. Nanti, Francesco. 1730. Nanti, Domenico. 1 701. Napolitano (v. Giantomaso). 1539. Natto, Domenico. 1750. Navo, Curzio Trojano et Fratelli. ^538. . Negri, Giambatista. 1791. Negri, Zuanne. 1676. Negro (dal), Giandomenico. 1492. Nicolaus, Benedidtus. 1481. Nicolaus et Dominicus. Nicolaus de Franckfordia. 1473. Nicolini, Pietro. 1536. Nicolini, Francesco. 1676. Nicolini, Dominicus. 1570. Documents. VI. 411 Nicolini, Domenico. 1560. Nicolini (de), Domenico et Cornelio. 1572. Nicolini (de), Johannes Antonius. 1516. Nicolini (de), Pietro. 1541. Nicolini (de), Giammaria. 1549- Nicolo d' Aristotele. 1508. Nicolo di Franckofordia. 1474. Noerdlingen (de), Johannes. 1483. Nou, La. 1 621. Novara (da), Bernardino. 1485. Novaria, Rizzus de. 1485. Novelle, Jacopo. 1 564. Novelli, Giambatista. 1784. Novimagio (de), Rinaldo. 1477. Numeister, Giovanni. 1472. Nus (?), Giambatista. 1618. No£tua, 1474 (cf. the Duranti^ Bo- logna, 1474). Occhi, Giambatista. 1784. Occhi, Simon. 1784. Occhi, Andrea. 1784. Occhi, Carlo Antonio. 1784. Occhi, Giambatista. 1763. Occhi, Domenico. 1784. Occhi, Domenico. 1 789. Occhi, Antonio. 1749. Occhi, Bortolo. 1712. Occhi, Domenico. 1735. Occhi, Giovanni. 1749. Occhi, Simone. 1735. Oddoni, Guglielmo. 1642. Olchiense, Luca. 1517. Olmo, Innocenzio. 1557. Olmo, Antonio. 1572. Olzati, Tomaso. 1695, cir. Omiciano, Giammaria di Monferrato. 1491. Orio, Lorenzo. 1554. Orlandelli, Giuseppe. 1788. Orlandi (d'), Pietro. 1686. Orlandini, Giambatista. i 784. Orlandini, Stefano. 1749. Orsetti, Angelo. 1685. Osanna, Francesco Bernardino. 1573. Ostio (ab) (v. Porta). 1578. Otinus de Luna, Papiensis. 1496. Padovani, Domenico. 1688. Padovano, Clemente. 147 1. Padovano, Giovanni. 1535. Padovano, Giovanni, Eredi di. 1555. Pagano, Marco (? Mattio). 1553. Pagano, Mattio. 1552. Paganinus, Alexander da Toscolano. Paganinis(de), Jacobus, Brixiensis. 1490. Paganinis (de), Hieronymus, Brixiensis. 1492. Paganinis (de), Paganinus, Brixiensis. 1485. Paganino, Pietro. 1589. Paganino, Giambatista. i639« Palamides, Giammaria. 1539. Palazogo (de), Petrus Johannes. 1492. Palese, Carlo. 1784. Paltasichis (de), Andrea Catharensis. 1476. Panizza, Paolo. 16 10. Pantaglioni, Giambatista. 1748, cir. Paoli (de), Zuanne. 1676. Paoli (de), Giovanni. 1749- Paolo (de). 15 18. Papia (de), Johannes. 1483. Papiense, Ottino. 1496. Papiensis, Petrus. 1500. Papini. 1585. Pare, Giovanni. 1676. Pare, Michele. 1695, cir. Paretti, Bartolommeo. 1535. Parma (da), Andrea. 1485. Parma (da), Annibale. 1487. Parma (da), Matteo. 1493. Parolari. 1767. Paron, Paolo. 1680, cir. Pasinello, Angelo. 1737. Pasini, Nicolo. 1571. Pasini, Agostino. 1619. Pasini, MafFeo. 1524. Pasquali, Giambatista. 1733. Pasquali (de), Perigrino, Bolognese. 1483. 412 'The Venetian Printing Press. Pasquali (de), Peregrino e Socii. 1485. Pasquali, Giambatista. 1784. Pasquali, Giuseppe. 1784. Pasquali, Giovanni Antonio. 1784. Pasquali, Pietro. 1784. Pasquali, Giovanni. 1787. Pasquali, Giustino. 1790. Pasqualino, Antonio da San Germano, 1476. Pasquardo, Donato. 1630. Pasquati, Lorenzo. 1603. Patavinus, Clemens. 1471. Patavinus, Johannes. 1535. Patriani, Francesco. 1574. Pavese, Antonio. 1682. Pavese, Simon. 1487. Pavesi, Cesare. 1580. Pavia (da), Ottino. 1496. Pavia (da), Andrea. 1484. Pavin, Francesco. 1754. Pavin, Alvise. 1784. Pavino, Alvise. 1696. Pavoni, Taddeo. 1642. Pauli (de), Giovanni. 1717. Pecora, Carlo. 1740. Pecori, Santo. 1727. Pedemio (detto) (v. de Pra). 1720. Pederbonis (de), Mapheus de Salodio. 1481. Pedon, Giovanni. 1754. Pedrezzano, Giambatista. 1527. Pegolotto, Andrea. 1539- Peladin, Girolamo. 1754- Peladin, Zuanne. 1676. Pellegrini, Nicolo. 1784. Pellegrini, Pellegrino. 1571. Pensa (da), Cristoforo da Mandelo. 1488. Pensa, Crisostomo. 1499. Pentius, Jacobinus de Leucho. I495. Penzio (de), Giacobino. 1598. Penzio (de), Girolamo da Lecco. 1528. Penzon, Nicolo. 1494. Pepoli, Conte Alessandro. 1794. Peregrino e Bergamasco. 1540. Peracino, Grazioso. 1568. Peri, Nicolo. 1590. Pezzana, Antonio. Pezzana, Francesco Perlini, Antonio. 1695. Perlini, Antonio. 1754. Perugino, Biagio. i 543. Persan, Joannes Dauvome. 1483. Petenei, Giacomo. 1573. Petraccini, Silvestro. 1784. Petri, Philippus condam. [1472.] Petroi, Girolamo, detto Bonvicini. 1 782. Petrus de Bartua. 1477. Petrus Bergomensis. 1498. Petrus Papiensis. 1500. Petrus, Gabriele. 1475 [1472]. Petrus Cyrneus da Corsica. 1482. Pezzana, Nicolo. 1667, Pezzana, Francesco. 1784. Pezzana, Giovanni Antonio. 1784. Pezzana, Nicolo. 1784. Pezzana, Lorenzo. 1 794. 1788. 1768. Pezzana, Nicolo. 1774. Pezzana, Zuanne. 1684. Pezzana, Lorenzo. 1695. Pezzedo, Gervaso. 1676. Philippus condam petri. 1472. Piacentini, Francesco. 1736. Piasio, Pietro da Cremona, detto Vero- nese. 1480, 1479. Piasis (de), Tommaso. 1492. Piazza, Zuanne. 1784. Piccajo, Jacopo. Picini, Angelo. 1695. Pi6tor, Bernardus. 1476. Piero de Chusa. 1501 (v. Arch. d. St. Testam. Malipede, 718, No. 121). Pietro de Domenego. I57i. Pietro da Fino. 1571. Pietro (di), Aurelio. 1568. Pietro Bergamasco. 1487. Pietro da Bertua. 1477. Pietro Cremonese detto Veronese. 1479. Pietro (di), Filippo. 1472. Pietrasanta, Plinio. 1554. Pilolini, Andrea. 1571. Pinardo, Giammaria. 1526. Pincio, Aurelio. 1530. 'Documents. VI. 413 Pincio, Filippo. 1473. Pincio, Mantovano da Lonato. 1492. Pincio, Pietro. 1480. Pincius, Philippus de Caneto Manto- vano. 1490. Pinelli, Antonio. 1700. Pinelli, Pietro. 1700, cir. Pinelli, Antonio. 161 o. Pinelli, Giampietro. 1633. Pinelli, Giannantonio. 1696. Pinelli, Almoro. 1696. Pinelli, Pietro. 1749. Pinelli, Giannantonio. 1784. Pinelli, Giampietro. 1 799. Pinelli, Figliuoli di Giannantonio. i 741. Pinese, Bastian. 1 754. Pino, Bernardinus da Como. 1483. Pinso da Lecco, 1496. Piotto, Pietro. 1784. Piotto, Marcellino. 1784. Piotto, Giuseppe. 1789. Pipini, Carlo. 1595. Pitteri, Francesco. 1728. Pitteri, Giuseppe. 1784. Pittoni, Bernardino. 1476. Pittoni, Giambatista, 1479. Pittoni, Leonardo. 1689. Pittoni, Leonardo. 1715- Pittoni, Giampietro. 1676, cir. Pittore, Bernardo. 1475. Pittore, Girardo. 1477. Pittorghetto. 1568. Piuti, Girolamo. 1626. Pizzolato, Pietro. 1784. Piano (de), Guglielmus. 1485. Platachiscis (de), Andrea. 1478. Plateo, Antonio. 1740, cir. Pleunich, Michele. 1735. Poggio, Angelo. 1784. Poletti, Andrea. 1680. Poletti, Giandomenico. 1684. Poletti, Orazio. 1684. Poletti, Pietro. 1726. Poletti, Giuseppe. i755- Poli, Alvise. 1782. Polidoro, Antonio. 1705. Polo, Alessandro. 1620. Polo, Girolamo. 1589. Polo, Nicolo, 1602. Polo (de), Lunardo. 1695, cir. Pompeati, Domenico. 1726. Ponzio (v. Bernardon). Porro, Girolamo. 1597. Porta (dalla), Giambatista. 1578. Porta (da), Giambatista. 1584. Porta, Giambatista. 1581. Portenaris, Francesco. 1560. Portenaris, Francesco da Trino. 1556. Portese (da), Agostino Zani. 1527. Portesio (de), Bartolomeo de Zanni. i486. Portolan, Giambatista. 1745- Pradotto, Lorenzo. 1663. Pralormis (v. Ferrariis). Prati, Fioravante. i 586. Presegni, Comino. 1595. Pretigiani, Giovanni. 1754. Pretigiani, Giambatista. Prodocimo, Giuseppe. 1676. Prodotti, Giacomo. 1700. Pulciani, Giambatista. 1606. Pulissi, Zuanne. 1754. Quaietis (de), Antignano Cristophorus. 1492. Quarengis (de), Petrus Joannes de Pala- zogo. 1492. 8uarengi (di), Giovanni. 1497. uarengi, Giampietro. 1506. Quartarol, Zuanne. 1676. Quati, Matteo. 1606. euesuolo, Antonio. 1782. ueti, Stefano. 1693. Ouieti, Pietro. 1700, cir. Rabanis (sive Ravanis) (de), Vidor, et Socii. 1532. Radici, Vincenzo. 1784. Radici, Giovanni. 1723. RafFai, Luca. 1784. Ragazo (de), Joannes de Monteferrato. 1490. Ragazzola, Egidio. 1573. 3 H 414 The Venetian Printing Press. Ragazzoni (dei), Bartolommeo Asolano. 1492. Ragazzoni, Francesco de Asola. 1497. Ragazzonibus (de), Bartholommaeus Venetus. 1492. Ragazzonibus (de). Jacobus de Asula. 1493- Ragazzonibus (de), Theodoras, de Asula. 1488. Ragoza, Giambatista. 1722. Ragusi, Bartolommeo. 1590. Ramazzini, Luigi. 1744- Rampazetto, Antonio. 1588. Rampazetto, Francesco. 1554. Rampazetto, Francesco. 1607. Rampazetto, Eredi di Francesco. 1579. Rampazetto, Giovanni. 1581. Rampazetto, Giannantonio. 1589. Rapario (v. Ripario). 1550. Rapeti, Andrea. 1762. Rapizio. 1551. Ratdolt, Erhardus de Augusta. 1478. Ratdolt, Antonio (?). 1475 (?). Ravandolo (?). 1556, Ravani (di), Pietro. 1516. Ravano, Eredi di Pietro e Compagno. 1544. Ravano, Pietro. 1546. Ravano, Vettor dalla Serena. 1531. Ravenoldo, Andrea. 1565. Raynaldus de Novimagio. 1477. Recaldini, Giovanni. 1687. Recurti, Giambatista. 17 19. Recurti, Lodovico. 1760, cir. Recurti, Bortolo. 1729. Recurti, Andrea. 1784. Regazzola (v. Ragazzola), Egidio. 1573- Regazzoni (v. Ragazzoni). Regio (de), Antonius. 1484. Regni (de), Giambatista. Regoza (v. Ragoza). Remondini, Giannantonio. 1697. Remondini, Giambatista. 1750. Remondini (il). 1759. Remondini, Giuseppe. 1784. Renatis (de), Bernardino. 1490. Renner, Franciscus de Hailbrun. 1471. Renzio(?). 1528. Reynsburch, Teodoro. 1477. Rheno (de), Joannes. 1482. Ribboni, Marco. 1774. Rifel, Luca. 1695, cir. Righetti, Domenico, 1 793. Righettini, Francesco. 1676. Righettini, Aurelio. 1626. Righettini, Girolamo. Rigarius, Joannes de Monteferrato. 1496. Ricciardi, Giorgio. 1 610. Ricciardi, Pietro. 1606. Ricciardi, Eredi di Pietro. Rinaldo de Novimagio. 1477. Riosa, Giuseppe. 1784. Riosa, Antonio. 1789. Ripario, Giovita. 1550. Rivabenis (de) (v. Arrivabene), Giorgius. 1485. Rizus, Bernardinus de Novaria. 1485. Rizzardi, Pietro. 1606. Rizziardo, Amadino. 1593. Rocca, Francesco. 1571. Rocca, Francesco. 1549. Rocca, Simon. 1570. Rochetti, Pietro. 1700, cir. Rodeveil (sive Rotv^^ill) (de), Adamo. H77- Roffinelli (v. Ruffinelli). Romagni, Vettore. 1680, cir. Ronconella, Gasparo, 1742. Roseo, Mambrino. 1575. Rossetti, Marino. 1698. Rossi, Domenico. 1695, cir. Rossi, Giacomo. 1772. Rossi, Giuseppe. 1784. Rossi, Giammaria. 1680, cir. Rossi (de), Albercino (?). 1493. Rossi (de), Giovanni. 1493. Rossi (de), Bernardino. 1507. Rossi (de), Giovanni. 1557. Rossi, Jacopo. 1472. Rossini, Paulo. 1782. Rosso, Giovanni, da Vercelli. 1487. Rosso, Giovanni. 15 13. Documents. VI. 415 Rotwil (de), Adam. 1474- Rovado (de), Martinus de Lazaronibus. 1492. Rota (de), Andrea da Leucho. 1527. Rubeus, Joannes, i486. Rubeus (sive Rossi o Rosso), Jacobus Gallus. 1472. Rubeys (de), Alovisius. 1499. Rubeys (de), Franciscus. 1499- Rubeo (sive Rossi), Jacopo. 1473. Rubini, Bartolommeo. i573- Rubini, Eredi di Bartolommeo. 1586. Ruffinellis (v. Johannes Patavinus). Ruffinelli, Angelo. 1578. Ruffinelli, Venturino. 1535. Ruffinelli, Giacomo. 1571. Ruinetti, Giuseppe Maria. 1703. Rusca, Felice. 1782. Rusconi (de), Elisabetta. 1525. Rusconi (de), Giorgio. 1 500. Sabini, Baldo. Sabini, Claudio 1551. 1548. Sabbio (da), Giovanni Antonio. 15 16. Sabbio (da), Pietro. 1549 [1538]. Sabbio (da), Steffano. 1524. Sabbio, Cornelio. 1549- Saigo (v. Suigus), Jacopo. 1498. Sala, Iseppo. 1676. Sala, Giuseppe. 1695, cir. Sale (de), Aloysius. 1473. Salerini, Francesco. 1676. Salicata, Altobello. 1572. Salicata, Eredi di Altobello. 1643. Salice, Giovanni. 1628. Salii, Giovanni. 16 19. Salis, Eredi di Giovanni. 1641. Saltarello, Giambatista. 1695, cir. Saltarello, Domenico. 1784. Saltarello, Carlo. 1747. Saltarello, Pietro. 1784. Salvatori (dei), Ventura. 1583. Salvadori, Angelo. 1633. Salvazzo, Giovanni. 1487. Salutin, Giacomo. 1700, cir. Salviani, Baldo Venetiano. I577' San Bernardino (al). 1537. San6lis (de), Hieronymus. 1487. Sanese, Francesco. 1562. Sani de Florentia. 1487 (v. Arch. d. Stato. Test. Malipcde, No. 578). San Spirito, Frati di. 1603. Sano, saec. XV. (v. Cod. Cic. 21 13). Sansoni, Francesco. 1784. Sansovino, Francesco. 1558. Sansovino, Jacopo. 1569. Santi, Domenico. 1784. Santini, Francesco. 1762. Santritter, Joannes Lucilius de Heilbronn. 1480. Sanzonio, Paulo Antonio. 1695, cir. Saracenus, Marinus. 1478. Sare, Giovanni. 1687. Saro, Nicolo. 1686. Saro, Spiridion. 1686. Sartori, Giambatista. 1784. Sarzina, Jacopo. 1623. Sarzina (il). 1640. Savioli, Agostino. 1738. Savioni, Giammaria. 1668. Savioni, Girolamo. 1749' Savioni (dei), Marchesino, Milanese. Savioni, Pietro. 1784. Savioni, Domenico. 1784. Savioni, Pietro. 1796. Savioni, Gian Francesco. Savioni, Francesco. 1754- Scaglia, Giacomo. 1629. Scalvinoni, Giambatista. 1676. Scanna (?), Giambattista. 1648. Schavicolla (v. Catanellus). 1480. Schiratti (li). 1681. Scheffer, Pietro da Magonza. 1541. Scolari, Stefano. Scotto, Girolamo. 1540. Scotto, Eredi di Girolamo. 1601. Scotto, Gualtiero. 1552. Scotto, Ottaviano. 1480. Scotto, Girolamo. 1571. Scotto, Ottaviano. 1542. Scotto, Brandino. 1540. Scotto, Eredi di Ottaviano. 1500. Sebastiano di Verelengo. 1492. SefFer (v. Scheffer). i6 The Venetian Printing Press. Segati, Antonio. 1750, cir. Segno del Leon d' Oro (Vaglierino). „ deir Albero (Avanzo). „ del Pozzo della Samaritana (Ar- rivabene). „ deir Ancora. „ della Croce (Bindoni). „ del Cavaletto (Stefano di Alessi). „ della Kama (Accademia Veneta). „ d' Aldo (Manasse). „ della Salamandra (Basaglia). „ del Pozzo (Bart. Cesano). „ del Pellegrino (Bertoni). „ della Minerva (Combi). „ della Carita (Farri). „ della Virtu Coronata (Feltrin). „ della Venezia (Lovisa), „ delle Colonne (Marinello). „ della Colonna (Zaltieri). „ deir Italia (Occhi). della Fortuna Trionfante (Pitteri). delle Frezze (Trino). delle tre Rose (Vecchi). della Cognitione (Trino). della Regina (Franceschi). deir Angelo Raffaele (Bindoni). 1532.^ di San Bernardino (Stagnino). 1 537-. „ della Chiave. 1543- „ di Frasmo (Valgrisi). 1551. „ di San Giorgio. 1553. 55 •)■) ■)■> J) 55 di San Zorzi (Bart. Imperador). di San Girolamo. ,5 — — 1550- „ del Griffio. 1 543. della Luna Crescente. di San Moise (Bertacagno). deir Hercole. deir Orso. 1543. del Pozzo. 1550. del Salamandra. 1570. 55 55 55 55 55 55 „ della Sibilla. 1560. „ della Speranza (Bindoni). 1542. 55 della Verita (Marcolini) della Gatta. 1562 Serona, Pietro. 1525. 55 Senese, Francesco. Sessa, Alvise. 1588. Sessa (da), Jo. Baptista. 1490. Sessa, Giovanni, i486. Sessa, Battista. 1 491. Sessa, Giambatista. 1561. Sessa, Giovanni Bernardo, i 564. Sessa, Giambatista e Marchio Fratelli. 1560. Sessa, Giambernardo. 1597- Sessa, Marchio. 1502. Sessa, Eredi di Marchio. 1567. Sgava, Giambatista. 1648. Sibyllinus Umber. 1475. Siligenstat (v. Johannes). Siliprandus, Dominicus. 1477- Simbeni, Jacopo. 1574. Simon de Gara. 149 1- Simon de Luere. 1489. Simon da Pavia. 1487. Simon da Fiorenza, saec. XV. (v. Cod. Cic. 2113). Singrerio, Giovanni. 1529. Sirena, Pietro. 1525. Sisto. 1526. Soardis (de), Lazarus. 1490. Soardo, Lorenzo. 151 1. Societa Albrizziana. 1730. Societa Boaria (v. Liga Boaria). Societa degli Uniti. 1585. Societa Veneta. 1610. Sola, Pietro. 1784. Solda, Antonio. 1748. Solda, Giuseppe. 1700, cir. Soldon, Antonio. 1700, cir. Somasco, Giovanni e Fratelli. 1570. Somasco, Giambatista. 1583. Somasco, Giovanni Antonio. 1603. Somasco, Gian Jacopo. 1606. Somasco, Jacopo Antonio. 1602. Somasco, Vincenzo. 161 8. Sonzonio, Paulo Antonio. 1695. Soziis (de), Andreas Parmensis. 1484. Speranza (dalla), Gaspero. 1568. Spineda, Lucio. 1599. Spinelli, Andrea. 1551- Spinelli, Giacomo. 1551. Spira (de), Joannes. 1469. Documents. VI. 417 Spira (de), Joannes Emericus, 1487. Spira (de), Vindelino. 1470. Spora, Antonio. 1695. Stachel, Conradus de Blaubern. 1484, Stap;nino, Bernardino de Tridino de Monteferrato. 1482. Stagnino, Bernardino. 1508. Stagnino, Filippo. 1585. Stagninus, Guglielmus. i486. Stagnino, Filippo. 1546. Stamperia a San Bartolomeo. iSS^- Stamperia Gregoriana. 1522. Stamperia Nuova. 1584. Stampon Cristoforo. i57i- Stanchis(de), Andrea de Valentia. i486. Stendal (de), Albertus. 1473. Stella, Antonio. 1680, cir. Stella, Antonio Fortunato. 1792. Storti, Francesco. 1653. Storti, Francesco. 1724. Storti, Eredi di Francesco. Storti, Gasparo. 1686. Storti, Gas paro. 1784. Storti, Francesco. 1784. Storti, Giacomo. 1784. Storti, Gasparo. i 759. Storti, Giacomo. 1796. Strata (de), Antonius Cremonensis. 1480. Strada, Giacomo. I557. Strevo, Manfredo da Monferrato. 148 1. Suigus,Jacobinus de S. Germano. 1498. Surian, Giambatista. 1641. Tabacco, Domenico. 1741. Tacco, Marco. 1792. Tacuino, Giovanni de Trino. 1494. Tager, Giovanni. 1743. Tagliapietra, Francesco (v. Lapicida). 1494. Taja (de), Agostino. 1509. Tamburini, Giulio. 1572. Tandoni (?), (li). 1547. Tarsi (di), Alvise. 1539- Tavernini, Giovanni. 1749- Tebaldini, Nicolo. 1603. Teodoro, Franco. 1480. Teodoro de Rheinsburg. 1477. Teodosio, Dcmetrio. 1 76 1. Termengo. 1534. Thomas de Alexandria de Blavis. 1477. Theodoricus de Reynsburch. 1477. Tivani, Antonio. 1594. Tivani, Antonio. 1685. Tivan, Lunardo. 1747- Todaro, Pietro. 1760. Todero, Carlo. 1784. Tofolo (de), Cristofblo. 1680. Tommaso (de), Francesco. 157 1. Tommaso d' Alessandria. 1477. Tommaso di Venezia. 1495. Tommasini, Giuseppe. 1754. Tommasini, Alessandro. 1480. Tommasini, Cristoforo. 1637. Tommasini, Antonio. 1620. Tommasini, Giacomo. 1704- Tommasini (il). 1633. Tortis (de), Baptista. 1481. Torti (de), Luigi. 1534. Torresanus, Andreas de Asula. 1480. Torresani, Andrea e Maffio. 1480. Torresani, Francesco. Torresani, Federico. 1528. Torre, Pietro. 1784. Torris (de), RafFaelle. 1484. Torri. 1555. Tossello, Pietro. 1784. Tosi, Francesco. 1789. Trajani, Curzio di Navo. 1541. Tramezzino, Michele. 1543. Tramontini, Bartolommeo. 1669. Tramontini, Giambatista. 1697. Tramontini, Giuseppe. 1684. Tramontini (il). 1749- Tramontini, Francesco. 1695. Tramontin, Felice. 1784. Tramontin, Gregorio. Tramontin, Gian Francesco. 1793. Tramontin, Stefano. 1737. Travi, Giorgio. 1782. Trentino, Nicolo. 1554. Trevisano (il). 1476. Trevisan, Reginaldo. 1613. Tridino (de), Johannes. 1490. 4i8 The Venetian Printing Press. Tridino (tie), Stagninus. 1483. Tridino (dc), Guglielmo. 14.86. Tricavallus (?). 1534- Trino (da), Coniin. 1541- Trino (da), Giovanni. 1496. Trojano, Curzio (v. Trajani). Tuin, Domenico. 1754- Turi, Valentin. 1782. Turini, Antonio. 1592. Turini, Antonio. 165 1. Turrini, Giacomo. 1674. Udenhem (v. Johannes Emericus). Ugolini, Giambatista. 1588. Ugolini, Paolo. 1592. Ugolini, Fratelli. 1584. Umber, Sybillinus. 1475. Uniti, Societa degli. 1585. Usci, Domenico. 1625. Usci, Pietro. 1625. Uscio (v. Porta), Giambatista. 1588. Vadagnino (v. Guadagnino). Vadeli (?), Jacopo. 1574. Vaglierino (?), Giambatista. 1639. Valcenesc, Albertino. 1501. Valdarfer, Cristoforo. 1470. Valentia (de), Antonius. 148 1. Valentini, Giorgio. 161 5. Valentini, Matteo. 1592. Valgrisi, Erasmo di Vincenzo. 1549. Valgrisi, Felice. 1583. Valgrisi, Francesco. 1584. Valgrisi, Giovanni. Valgrisi, Vincenzo. 1541. Valla, Brunus, Pedemontanus. 1477. Valla, Giovanni. 1501. Valle, Sebastiano. 1789. Valvasenese, Alvise. 1695. Valvasenese, Pietro. 1784. Valvasenese, Pietro. 1784. Valvasenese, Andrea. 1754. Valvasenese, Domenico. 1703. Valvasenese, Francesco. 1644. Valvasenese, Stefano. 1749. Valvassore, Andrea. 1550. Valvassore, Florio. 1541- Valvassore, Giannandrea. 1532. Valvassore, Giannantonio. 1565. Valvassore, Luigi. 1564. Valvassore, Eredi di Luigi. 1565. Vardello, Giovanni. 1784. Varese, Giannandrea. 1499. Varisco, Giorgio. 1599' Varisco, Giovanni. 1564. Varisco, Eredi di Giovanni. 1594' Varisco, Giovanni e Compagni. Varisco, Marco. 1599. Varisio (di), Joannes Aluisius. 1493. Vasalini, Giulio. 1587. Vavassore (v. Valvassore). Vecchi, Alessandro. 1597. Vecelli, Giovanni. 1643. Vecelliana, Stamperia. 1643. Vedelago, Domenico. 1676. Venetiano, Bernardinus. 1480. Venetiano, Vidal. 1480. Venetiano, Matteo. 1494. Venetus, Lucas. 1480. Venezia (da), Vincenzo di Paolo. 1 52 1. Veneziano, Francesco. 1544. Venier, Antonio. 1669. Ventura de Salvador. 1586. Ventura (de), Bastian. 1571. Vercellensis (v. Albertinus). Vercellese, Giovanni. 1486. Verolengo (de), Sebastianus, de pane et vino. 1492. Veronese, Antonio. 1784. Veronese, Giuseppe. 1 791 • Veronese, Albertino de Lisbona. 1500. Veronese, Pietro. 1481. Viani, Giulio. 1676. Viani, Viano. 1613. Viani (de), Alessandro. 1556. Vianis (de), Bernardino, da Lexona. Viani, Vincenzo. 1576. Vicentino, Zorzi. 1571. Vicenzi, Jacopo. 1588. Vico, Andrea. 1554. Vidal, Zuanne. 1642. Vidali (de), Bernardino. 1506. Vidali (de), Matteo. 1528. Documents. VI. 419 Vidali, Jacopo. 1574. Vidali, Jacomo. 1573- Viezzeri, Bonifacio. 171 2. Viezzeri, Ilario. 1784. Viezzeri, Giampaolo. 1784. Viezzeri, Giuseppe. 1764. Viezzeri, Felice. 1680. Viezzeri, Zuanne. 1676. Viezzeri, Leonardo. 1680. Vilio dal Diamante. 1571. Villavecchia (da), Giovanni. 1494. Viller, Giovanni (v. Leoviller). 1488. Vincenti, Martin. 1700. Vincenzi, Girolamo. 1588. Vincenzii, Giacomo. 1604. Vincenzii, Sebastiano. 1532. Vincenzo de Paolo. 151 8. Vindelino da Spira. 1470. Violati, Giacomo. 1615. Viotti, Antheo (?). 1591. Viotti, Erasmo. 1594. Visomio, Pietro. 1676. Vitali (de), Agostino. 1533. Vitali, Antonio. 1668. Vitali, Bernardino. 1500. Vitali, Zuanne. 1642. Vitali, Jacomo. 1575. Vitto, Giovanni. 1784. Vuoman, Francesco. 1695. Volpini (de), Giovanni Antonio. 1540. Volpini (de), Domenico. 1540. Voltolin, Vincenzo. 1759- Windischgretz (de), Matteo. 1487. Walch, Georgius. 1479. Wiest, Michele. 1676. Wiest, Giacomo. 1695, cir. Wild (de), Leonardus de Ratisbona. 1478. Xilt (? Wilt, s. Wild), Leonardo. 1483. Zaltieri, Bolognino. 1555. Zaltieri, Marcantonio. 1 584. Zambon, Apollonio. 1706. Zamboni, Pierantonio. 1676. Zamboni, Cjiovanni. 1784. Zanardi, Giacomo. i 799. Zanchi (de), Antonio. 1497. Zane, Domenico. 1788. Zane, Francesco. 1754. Zane da Portesio. i486. Zane, Francesco. 1725. Zanetti, Bartolommeo, da Brescia. 1536. Zanetti, Cristoforo. 1547. Zanetti, Daniele. 1606. Zanetti, Fabrizio. 1601. Zanetti, Michele. 1584. Zanetti, Matteo. 1595. Zanetti, Giacomo. 1754. Zanfretti, Paolo. 1583. Zani, Agostino, da Portesio. 1508. Zanni, Bartholomaeus de Portesio. i486. Zanoti (?), Figli di, da Monferrato. 1475- Zantin (?), Bartolommeo. 1504. Zanizza, Paolo. 16 17. Zappa, Adamo. 1784. Zarabini, Pierantonio (?). 1661. Zarotto. 1484. Zatta, Alessandro. 1663. Zatta, Antonio. 171 1. Zatta, Giacomo. Zatta, Antonio. 1784. Zattoni, Giacomo. 1670. Zazzara, Stefano. 1564. Zenari, Giovanni. 1596. Zenari, Girolamo. 1584. Zenaro, Damiano. 1573. Zenaro, Zaccharia. 157 1. Zenaro e Fratelli. Zeni, Eredi del. 1599. Zerletti, Girolamo. 1700, cir. Zerletti, Guglielmo. 1784. Zerletti, Bortolo. 1754. Ziletti, Francesco. 1540. Ziletti, Eredi di Francesco. 1587. Ziletti, Giordano. 1556. Ziletti, Giovanni. 1574. Ziletti, Girolamo. i 562. Ziliolo, Alessandro. 1650. Zini, Jacopo. 1672. 420 The Venetian Printing Press. Zini, Iseppo. 1676. Zinl, Pietro. 1680, cir. Zio, Domcnico. 1537- Zonta (v. Giunta). Zophis (v. Soziis). Zoppino, Nicolo d' Aristotile. 1508. Zoppino, Fabio. 1590, 1583. Zoppino, Agostino. 1590, 1583. Zoppini, Giacomo. 1603. Zorzi, Giuseppe. 1784. Zorzi da Venezia. 1556. Zorzi, Vicentino. 1571. Zuliani, Stefano. 1784. Zuccato, Giambatista. 1698, cir. Zuchi, Pietro. 1676. Zuecca, Convento alia. Zustinian (v. Giustinian). Zucchi, Pietro, 1676. DOCUMENTS. VIL o I i^ r- ZQ bD O d ^OO M^ 2 CO LO t tJ- cs p3 a> Tj- 51 •--J o «s 0>-ii-iroM>-i(Nro00 rj-oOOOt-r^cS (S „l_NHhHl-(jj^M>-Cl-ll-()-lhHl-l>-IW 8 "u y .o ^^ rt rt SI 5 > CL, Dh m c/2 „> ^ u o ^ ^ c-c •5-£ g > O O > pq c^> > 2 o o 'c o Q 'S -f= ^ Ic ^ tin r'" -^ > o 2 fa c c « -z: 5; ^ cS ns u => o .213 bjo'^ >^ o 2 •-• r^ t-^ O •H l-( l-C hH C>J N lO I— I I— c C^ c^ c^ CI CO CO lo uno o vo d c) c< cl c^ cJ cJ r^OO O O cJ c^ d N c) cocou^u^t\t--,r^ d C4 '.■ococococococococococococococo too i-, CO o o u c ■t •:^ -5 = S 4i .ti £^^ 1 ^ o 2 -2 ^ ;! i- = 5 S 5 S o "^ c S c u o .3 c^ tn to Uh>>CQ UUDqcq>c^ C /O o o u o o OJ ^ -5 ^ o - u OJ o c ca to to 9J 2< ~ 3 ^ E t=J(^ fa hn 3 2 "^ O i; ^. 3 > .;^ o •- o u to 4-^ o u o .2'o 8-3 =^ *^ y .2 ex, o o -a C o O n -e 5 ^-^ aq ^ ^ ti rr.2 1) 5J O r3 .3 .„ rt u 3 O t" "3 S rt O" u O ,1- •- ,0 rt -2 rt rt OJ O O "-i CO lO i/^ lOsD sD ^ t^ r^ r^OO OOOOCOO^O^OOO^-'-Hi-iMCSNNNcSNCOCOCOTt-'+rt- iy>, u^ ly^ u^ \y^ \y^ ly^ u^ u^ yr) u^ ly^ \j-^ \j^ ij^ \j^ u^ \j^ \j^ \y>, \y^ \y^ \y~t u^ tj^ ►H N CO ^ lOsO r-^oo o O — d CO ■+ mo r-^oo o O « d co '^ losD r-.oo o^ O >-< d co ■+ >j^vO r->oo COCOCOCOCOCOCOCOCO-^-^ThTj-'si-Tt-Tj--^ TJ-^u-)Lou^ioiOij-)U-)ioiO U-|\0 OOsDOOvO^O'O o *- s ? 2Q \0 i-i 0^ -+00 ro t^O VH (S O OO N i^ t^ in o^ w incotnior-^r^OiSoo C4 t^ i-i (S CO t^ 3 cororooocooo^^Th^Tj-'+Tt-Tj-Tj-Ti-T(-^T:t-^-+ioioioiOLOLn O HH M r^ t}- uo UO to LT) LTi U-| UO c o rt C^ ^ O OJ HJ t^ -o c C m r3 H OJ OJ O G 3 cr C o rt > CO K-l k-5 Pl-I iri '■ > >■ o c 5 ^ E S o c o CO ^ o OJ c E OJ > so o OJ e 03 O ^ 3 (U >-H O (^ C bO o > o3 CO o u OJ o c C o c < >' o o o o <^ OJ i E.2 2 ^ s-go c^-^-2^^ o g c S >^.2-c O rh 3 u •- W 3 CJ -73 I-. 53 o_. ^ OJ O u >U^O OJ P ?i -u •^ S.^-o 2 2 ^ E S ^"S > U U O O O &H ^ C^ c^ N OJ — ' c u o: P t\ t^ t^ 1^ 1^ l^ 1^ r^ t^ t^ t^OO 00CX3O0000000aOCO000OC»00COCO0O000O0000000O d 21 O O i-< CS CO rl- lOsO r^OO O O 1-1 M CO ^ vo-sO t-^OO O O 1-1 C>4 CO '^ lO'O t^OO O O ^ t^ t\ r^ t^ !>, t-^ l^ l^ t^ t^OO OOOOOOOOOOOOOOOOOO 0^0^0^00'>(J^O^O^OO^O l-H o t— t vOCO-iO^Ot1-C^-ht1-COCOCSO -+sO Tt- CO O 'S 'S 'S rt 'S 's "n "R 'n 'S •,- r- 'S > "S 'S 'n 'R "S 'n "S 'n 'S 'S 52 '5 'S t- '5 'n ^ 2 c •- 'S 'n GCCOCCCCCC^— C-aC-CCC GCCCCi-CCCCC-S C^r^ i; "j c c >>>c;?>>>>>>cQ c^> q:>>>>> >>>>>o>>c^>>:z:zi ^> cq > > c .2 'z: c -^ oq .5 o ^ o c ;-; o 2 20 OcS-S J.^^OcQ 0300 o-.^.20 I^^^M g'^^o ^^-5^.2:^ 2 § ^^ o - o S OJ CO vo t^ t^ t^ r-^ t^ t^ r^oo oooooooooooooooooo oo^oo^o^o^o^o^o o o — •-■ n csvo i>,co«-i i-. OOOOOOOOOOOOOOC«OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC»CX)OOCO O^OO^OO^OO^'-' >-i U-icS (S N CO T*- losD t^oo o O >-i N ro T+- u-ivo r^oo o O m n co -^ vo\0 r^co o O >-i n co --d- woo r^oo o 00000000««-"i-,i-,Mi-iMi-,>-iH-((S(S(SN(ScS(ScscSNrococococorororococo 6 3 u O S 3 Zq ^ -i Loo^OO l^CO c^ t^ <>. t-~ l^OO OOOOCXJOOOOOOOOOO O -r|- T^ UO ^ (S M o o o c> o o o oooooooo o o o o o Habitation. s .^ o (u rt b; o O C u. > c^ ^I^ o o 'o «J 3J P O ^ rt r- ^ _rc/2 i- ,r — ^^ <-* cj O c OJ >- — - b t; (u rC" •r bX) " ■- S P 2 S S o rt 2 fc/j^.rt S > 2 o < o OJ ^- o "^ o o *-■ rt ._- a ' So ^ CL. rt B £ O rt .2 rt o So '•—I «~* .-•^ bfl o rt O rt r^ . •— rt-S S o tl) o -o C ■'-' P i rt O QpQU o o c/j (U O rt fl4 C (J OJ « cfi OJ rt U > C 88 S^ C O rt •t-' i- — rt tu, rt ^ PQ t^ O ^'^ '^-^.2 u^^ o ■5.S 'C > Q'^ r ^^ OJ fj o o oJ CO -+ ■+ u-i u^ r^oo oooo O I- dT^t-^r^ o^O o o o r-^ i---oo ooooOOOO>-iroio (S (S cs (S cs (N -'i-i(S(N(ScS(N c^ C^ C4 CO CO CO -+ "to CL, , i • c-5 c "5 2'S 2"5'5 c^ SI oj -^ 'S nim.-! gj'— tuu.gjajo'-niirlm Venezia Reggio Vicenza Bergamo Venezia Vicenza C/3 "a, B o u c '5 c h- 1 'o , -M c u u o 'o a> -i-i (U Is h OJ ■u* oo^o o i-H«SN •+ -+-0 oo o o o i^oo o tJ- ro CO CO o vo u-i lOsO vO sO vO vD r^ t^ t^OO OOOOOOOOCX) OO ^-^ <-' CO o 4-1 X -a c 1— ( CO -rh w-)0 i^oo -i (S CO -^ loo i^c» t^ r-^ t-^ r^ t^ r^ t^oo c»oooooooooooooo OS O M Cl CO ^ oo o o^ o o c> l_l l-H M H-l l-H I-I DOCUMENTS. VIII. 3 K VIII. DAY BOOK OF A VENETIAN BOOKSELLER. 1484. No. I. Extracts from the List of Sales. PERE San6li Augustini Valturio Missaletto d' Ottaviano Sermon di fra michele Rationale Bibia del grisolare Mischino Inamoramento d' orlando . Facetie del Poggio . Burchiello Columella ligato Epistole pape pii De contemptu mundi Breviario de piero Veronese Missaletto del bressan Officietti del bressan Manipulus curatorum Filocolo .... Peregrenatio Jerusalem Vita e miraculi Lucano .... Tullio de officiis cum comment© Decreto picolo Prisciano ligato Tullio de oratore Commentum Tullii de oratore D. L. s. 2 4 10 2 I I 6 2 10 I I 10 I 2 9 10 I 10 2 10 10 3 3 10 14 2 10 10 I I 2 I 6 10 I 10 2 10 1 Marciana, It. CI. xi. Cod. xlv., leaves 114, paper. First date, 1484, adi 17 Mazo ; last date, 1487, adi 23 Zanar. (m. v.). 432 The Venetian Printing Press. Rctorica cum commento . Cccho dascoli . Breviario de magistro nicolo de Catolicon Sermon de ruberto . Dubii de magistro polio Canzonetti del Justiniano . Bibia con Nicolo de lira Mamotretto Prisciano . . . • Junianus .... Officietti in carta bona de la compagn Deche del biondo Dante con commento Petrarcha con commento . Bibia de magistro Silvestro (?) Legendario Regule guarini . Donato in carta bona Summa orlandini Valerio maximo cum commento Vocabulista grecho grande Polibius .... Erotemata grecha Platina, de honesta voluptate Morgante Bibia con Nicolo de lira ligata Evangelii epistole volgare Fior de virtu Fioretti de la bibia Prediche de ruberto volgare Profetie de Merlino Cinquanta novelle Fatige d' ercules Petrarcha con commento Facetie de poggio Fiammetta Canzon del Justiniano Canzon di Cosmico Filomena Filostratto Burchiello Ovidio de arte amandi Formularium instrumentorum Psalmista grande Supplementum cronicarum dominico la in massa venduto Capello . a Misser Alvise D. L. s. 2 O i6 3 I I o o 4 10 15 o 8 o 9 I 10 o 4 o 3 3 4 10 I 3 o 4 3 o 8 2 18 o 2 10 3 o 3 10 10 H I 10 5 o 02 o 0016 o 3 14 Documents. VIII. 433 Pratica raynaldi de villa nova Messue ligato . Esopo istoriado Summa Astesana Arte del ben morire . Platina de vitis pontificum ligato Cronica datto in baratto d' oglio Meditation de la passion Omelie de San Gregorio Iginus de syderibus . Diodorus Siculus Conciliator Cinquanta novelle . Missale Silvestro ligato Trionfi di Virtu Inamoramento de orlando Ninfale . Istorie de rodi . Oratio et terentio con commento ligato Vita e miraculi della Madonna datti a laza Regule sipontini Fasciculus temporum Cento novelle \ Cinquanta novelle J Fatige d' ercules Euclides . Margarita decreti Cornelio Celso Epistole Cipriani Consilia Montagnane Cantica de S. Bernardo Quintilian declamation Arte de ciromantia , Magistro de le sententie Laude de la madonna Clipeus tomistarum . Petrarcha de viris illustribus Juvenale volgare Abade de la compagnia Isidoro . Genealogia deorum . Deche di livio stampa del Grisolare Fior de virtu ligato . Inamoramento de Carlo Virgilio con servio . Spera mundi . o ligadore D. L. s. 2 lO 1 I i6 I I i6 6 o 5 10 8 o 2 10 o I o o I 8 I 6 I I 3 6 lO 2 o o 10 o 4 3 10 i6 I 5 2 10 I 2 10 I o 2 lO o 2 O 2 o 2 10 I o o o 10 2 10 lO 3 4 o I 6 o I 10 o 4 o I I 6 i6 o 2 o o 3 o o o 15 434 'The Venetian Printing Press. gator li bi- de magazeno.] Loyca dc magistro polio della pergola Catullus, Tibullus, etc. Esiodus et theocritus Tavole de Alfonso . Epistole Ovidii cum commento Salustio .... Opera Ovidii . Aulo gelio Pomponio mella Dionisio de situ orbis Epistole plinii . Michel Scotto . Teofrasto Cento novelle dato a magistro pezzi li (j)uinto Curtio .... [Dati ad uno todesco insieme con altr Silio Italico con commento Plutarchi, Vite, ligato Altobello [Mandati a roma.] C)fficietti istoriado . Duirno de la compagnia [Summa hostiensis data a Virgilio senza servio Guidon in cirosia Troiano . [Cento et cinquanta novelle dati in ligatore di libri.] Bibia picola "J Mamotretti > dati a magistro piero corretore. Legendario literale 3 Angelo de Maleficiis ......... Burleus super artem veterem ........ Josefo de antiquitate ......... [Dati ad uno frate minore a credenza.] Pratica raynaldi datto a dionisio a conto di libri. Lucius P lorus ........... Fior de Virtu dato a lazaro garbelador. Albertus de secretis mulierum ........ Orationes tullii dati in baratto di vino. Secunda secunde santi tome Officietti grandi ligati. Dati a bernardin da novara. Catena aurea ........... Virgilio con servio ligato barratatti in quarti 2 di vino Schiavone et s. 30 in denari. Goriolano ........... Ovidio de fastis con commento . . . . . . . . Andrea d' Asola et Bartolamio de lasandria.] D. L. s. 10 2 I 5 I 12 I I 4 10 2 10 10 10 I 10 I 10 o 10 2 10 2 3 15 10 I I 15 3 2 I 035 o I 3 o 3 10 o o 13 10 1 O 10 0010 2 10 Documents. VIII. 435 \ Dati a Ser Ostathio et a ser filipo in farina. Libro d' abaco dato in miniatore Aristotle de animalibus Dioscorides Teofrastus Euclides Dottrinale con commento Regule guarini. 2. Donato Breviarii de la compagnia. Posteriora pauli cum textu Fisica san6ti tome Opera san6li agustini 4 dati a don Cornelio da la Carita. [Mandati a roma.] Eusebio de preparatione Evangelica mandata a roma. Lancroia ..... Oratio con commento Pisanella de pagani . Abram de nativitatibus Pisanella de magistro Francesco . Novele de zohane andrea Summa orlandina Vita de Christo in rima . Esopus ..... Epistole leronimi da parma Sermones d San Zuane Grisostomo Digesto vechio Esiodo theocrito in grecho Suetonio pizolo Sonetti di Petrarcha . Pirolarium pantaleonis Libro de la beata Caterina da Bologna Diogenes laertius Consolatoria Filelfi . Flos testamenti Statio achileados con commento. N Egidius de regimine principum . Papias Vocabulista . Aurispa . . . . Blondo de Italia lustrata . Palmista in grecho . Erotemata grecha Armando .... Settanta novelle 1 Cinquanta novelle ) Vite Plutarchi .... Finistrella D. o. I 4 2 10 2 10 2 5 16 I 7 2 I 18 I 5 6 I 4 5 I 5 10 12 I 10 18 14 I 7 2 10 2 15 I 15 3 10 7 I 2 18 2 8 43^ The Venetian Printing Press. Dialogo de Santa Caterina de Sena Libro de la beata Caterina da Bologna Tra£latus de balneis Savonarola ) Conciliator | Strabone . Lucretio Orbello mctafisica Tutidides Desisiones rotae de roma Opera Platonis Dante Petrarcha Digenis laertio Savonarola de febribus Vegetio de re militari Tolomeo con figure Paulo Vengerio Suetonio pizoli Temistius de anima Martiale pizoli Vitruvio. Quadratura de Magistro paulo Francesco Matarazo ( D. L. s. O 2 o 12 I 3 10 o 4 o I 15 I 13 o I 9 5 2 10 10 3 4 18 5 4 2 15 3 2 5 No. 2. The stock-in-trade, and additions thereto. yhs 1484. adi 17 mazo. ^d si far a ricordo de libri intrarano in hottega et -prima. Epistole tullij familiares Comentum epistolarum tullii Epistole tullii cum comento Tullius de Oratore Orationes tullii picole Orationes. t. grande Tullius de officiis cum comento 8uestiones tusculane uestiones tusculane cum comento Tullius de finibus No. 2 Retorica tullii No. 2 2 Retorica cum comento 4 4,4 Dionisius alicarnaseus 2 2,1 4 2 Junianus in forma magna Juniano in forma picola Catolicon I 2 4 5 Justinus et emilius ligatus I 3 2,2 2 Paulus orosius Strabo Dionisius de situ orbis Pomponius mella 4 2 5 5 Documents. VIII. 437 Nonius marcellus CorioHnus Ovidio mazore Epistole ovidii cum comento Ovidius de fastis cum comento Opera ovidii Commentarii cesaris Quintilianus Declamationes quintiliani Terentius Terentius cum donato Claudianus Plautus Juvenalis cum comento Oratius Oratius cum comento Columella Elegantie Valle Elegantiole Valle Elegantiole augustini dati Salustius Persius cum comento Suetonius Lucius florus et soHnus Plinius de naturali istoria Dechades livii grande Valerius maximus Valerius maximus cum comento Virgilius Virgilius cum servio Martialis Martialis cum comento Opera senece ligatus Josefo compito Problemata plutarchi Epistole falaris Diomedes Catullus tibullus propertius et silvius Silve statii cum comento Genealogia deorum Diodorus siculus Aulus gelius Blondus de roma instaurata Blondus de roma trionfante Silius italicus No. 2, I 5 2 5 4 2 4 2 4 2 4 4 2 10 2 4 I, I 4 2 10 2 6 I I 4 I 3 4 2 4 2 4 I I 5 5 2 2 2 2 4 2 4 2 2 No. Silius italicus cum comento 4 Epistole plinii Satira filelfi 4 I Epistole pape pii Vocabulista greco grande 2 4 Vocabulista greco picolo 2 Erotemata greco 10 Grammatica constantini I Esiodus et theocritus 4 psalmista in greco 2 fabule esopi in greco Retorica aristotelis 2, I 2 Vite plutarchi ligatus Valturius de re militari literale I I Aurispa I Lucanus 4, I Michel scoto 10 Theofrastus 7 Priscianus I Isidorus etimologiarum 10 Platina de honesta voluptate 3,4 Supplementum cronicarum 4,2 Eusebius de temporibus Tucidides 4 4 Commentum persii 3 M. Antonius Sabellicus 3 Dechades blondi 2 Egidius de regimine principium Erodotus 3 1 Polibius I Epitoma artis oratorie Bibia de magistro Francesco 4 4 Bibia de zuane grande 4 Nicolo de lira dotf" ligado I Bibia con Nicolo de lira de la con ligato I Mamotretti 25, I Morali de Nicolo de lira 4 Nicolo de lira su li atti 2 Bibia con Nicolo de lira de ma- gistro Francesco 4 Istorie eclesiastice I, I legende san£torum literale 2, I Rationale 4 Epistole hyero da parma Epistole hyero da Venetia I I 438 'The Venetian Printing Press. Augustinus de civitate dei Ouadrafresimale leonardi Sermones de san6tis eiusdem Sermones fratris michaelis Ouadragesimale ambrosii Catena aurea san6li tome Prima pars sandli tome Prima sentcntie san6li tome Secunda scntentie Ouartum sandti tome Summa contra gentiles sancti tome Tabula san6li tome Prima antonini Secunda antonini Tertia antonini Ouarta antonini Antonina defecerunt Manipulus curatorum Pisanella stampa de gregorio Pisanella cum supplemento Pisanella senza supplemento Summa astesana Summa hostiensis Reportation di scotto Clipeus tomistarum Atanasius contra gentiles Breviarii de magistro silvestro Breviarii dott° Breviarii de evangelista Breviario de piero Veronese Breviario de s do''° de magis- tro silvestro Breviario de sandlo domenico de magistro Nicolo Breviario de sandto domenico de gregorio Breviario de camera Missale de silvestro Missale dott" grande Missaletti dott° secondo la corte Missaletti del bressano Missale de san domenico grande Missaletti de san domenico Diurnale Diurno di San domenico magistro Nicolo et bressana No. 2 I 2 3 2 3 I 2 2 2 2 I 2 6 2 4 3, I 4 I 10 4, I 2, I I 4 2 I 2,1,5 2,4 10 10 2 4 I I 4 4 2 4 4 I, I, 2 Psalmista picolo Psalmista grande Officioli istoriadi Officietti del bressano Officietti picoli Moralia gregorii ligatus la6lantius Epistole Cipriani Compendium theologie Cantica san6li bernardi TracSlatus de annatis Origenes Psalmista cum comento Sermones leonis pape Magister sententiarum Vita patrum literale Biblia pauperum Cristoforus landinus Ouestiones Scoti Glosa ordinaria De contemptu mundi Opere de san6lo Augustino Regule sipontini grande Regule sipontini picole Reguie guarini Regule francisci nigri Regule gaspar Grammatica pomponii Do(5lrinale cum comento Donato Psalteriola Regule sulpitii Donadi in carta bona Donado in carta bona ligatus Decreto grande Decretale grande ligatus Sexto e Clementine grande Decreto picolo Decretale picola Sexto e Clementine picole Geminianus sopra 2^^ parte Sexti Mercuriales Abbas Cautelle cepolle Tradlatus de privilegiis dotali- bus No. 4 5 4 4 12 I I 4 4 2 2 2 I 3 2 I, I 2 I 4 I 6 2 5 4 6 I, I 4 10 5 12 10 1,2 3 I I I 2 4 4 I 2 4 I I Documents VIII. 439 No. No. Tradlatus contra hereticam pravi- Miraculi de la madona 5 tatem 2 Vita e miraculi de la madona 4 Vocabularium juris 4 Arte de ben morire 3 Digestum vetus 2 Transit© di San hyeronimo I, I Digestum novum 2 Psalmista con exposition 2 Codex 2 Dialogo di San gregorio 2 Infortiatum ligatum I Omelie di San gregorio 2, I Volumen 2 Profetie di Merlino 2,2 Instituta 5 Petrarcha de viris illustribus I Formulario ligatus I Petrarcha senza comento 2 Paulus de castro sopra prima Petrarcha con comento 2,6 Infortiati 2 Plinio volgare 4 Baldus sopra prima sententiarum Deche de livio del grisolaro 2 veteris I Calendario in astrologia 3 Bartolus 2 Retorica per volgare 2 Consilia, questiones et ti a6latus Ceco dascoli 3 bartoli I Juvenale per volgare 2 Baldus super Infortiato I Cento novelle 10 Cinus super codice 4 Filocolo 2,2 Alexander super a"*" sententiarum Ninfale 1, I novi I Mischino 5 Alexander super prima et secunda Regule d' abacho 2 codicis I Arte d' abaco I Alexander super 2^"" infortiati I Inamoramento de Carlo 4 Di6lionarium Alberici I Inamoramento dorlando 6 Singularia ludovici de roma cum Danese 4 additionibus I Troiano 2 Repertorium bertachini I Lancroia 2 Repertorium speculi I Spagna I Pratica papiensis 2 Ranaldo 2 Summa orlandini 6 Altobello 5 Angelus de maleficiis 2 Morgante I, I Flos testamenti 2, 3 Fiammetta 2 Consilia abbatis I Canzonette del Justiniano 6 Alverotus de usibus feudorum 2 Canzonette de Cosmico I, I, I De sententia excomunicationis 2 Valturio volgare 2 Bibia dott" 2 Fllomena 5 Bibia del grisolaro • 3 Filostrato 2 Bibia de misser leonardo 1,2 Burchiello 7 Legendario de santi I, I, I Ovidio de arte 7 Vita patrum volgare 4 Fatige de ercule I, I Augustini de civitate dei volgare 2 Esopo istoriado 2 Evangelii epistole volgare 10 Antonina volgare 8 Fioretti de la Bibia 5 Arte de ciromantia I Fior de virtu 6 Cronica de sanfto isidoro 4 Prediche de fra ruberto 4 Facetie de poggio 5 440 The Venetian Printing Press. No. Laude dc la madona 4 Meditation de la passion Istoria de san Josafat 10 5 Lanienti e pianti de la madona Avicena grande ligatus Avicena picolo Jacobus de forlivio super primo 3 I 3 2 Gentilis super 3" Gentilis de febribus I 2 Ugo super 4*" sententiarum Dioscorides Pande6te 1 2 4 Aggregator Argillata 2 2, I Pratica arculani I Pratica gradi I Pratica guaynerii Artesella Sermo 2 Nicolai I 4 2 Scrmo 3 Sermo 4 Sermo 5 Sermo 6 2 2 2 4 Serapion con pit Tra£tatus de venenis et de peste I, I Mesue ligatus Guido in cirugia Silanus super nono (?) Cornelius Celsus Jacobus de P^orlivio super afforismos Consiglia montagnane Consiglia gradi Almansor Conciliator 2, I 2 Pratica raynaldi de villanova Consilia ugonis 2, 2 2 Textus logice Textus phisice Antonius Andree super artem ve I I terem 2 Burleus super artem veterem Johannes canonicus super fisicam 4 2 Burleus super fisicam cun- Metafisica sandti tome Metafisica antonii andree I textu 2 1,2 3 Posteriora san6ti tome I No. Posteriora pauli cum textu 4 Burleus super eticam 2 San6lus tomas super eticam 3 Paulus Venetus de anima 2 Sandlus tomas de anima 2, i Gaietanus de anima 2 Temistius 2 Albertus de celo et mundo 2 Ars chiromantie 5 Questiones Johannis magistri 3, 3 Problemata Aristotelis cum comento 2 Marsilius de generatione et corrup- tione 3 Logica pauli de la pergola i o Albertus de secretis mulierum 4 Geraldus super eticam 2 Universalia scoti cum comento 4 Mengus super logicam 4 Gaietanus super regulam 4 Euclides 4 Iginus de syderibus 5 Calendarium literale 4 Tabule Alfonsii 2 Tacuini 4 Spera mundi 4 Bartoli compiti 2 Secunda de lantonina 22 Addition del Nicolo de lira 6, 3 Isidorus etimologiarum 80 Bibia con Nicolo de lira 7 Cino sul codice i Repertorium bertachini i Lancroia 3 Opere de sanfto Augustino 6 Breviario de piero Veronese ligatus i Posteriora de san tomaso 2 Statii con comento 4 Dante con comento dott° 2 Cento novelle 4 Vita e miraculi de la madona grande 2 Scansiones guarini et perotti 5 Peregrinationes Jerusalem 1 3 Sermones ruberti 4 Margarita decreti i Breviario dott" ligatus i Defensio calderini 4 Documents. VIII. 441 No. Dubii de magistro polio, etc. Operetta de san6to Agustinode vita clericorum Breviario de magistro silvestro Archidiacono sul decreto Libri ligati cioe. Summa astensis Virgilio con servio Missale de silvestro Valturio literale Quadragesimales leonardi Blondo de roma trionfante Columella Priscianus Secunda sermone San tome Secunda pars antonini Terentio et horatio con comento Decreto grande Sexto Clementine grande Libri ligadi. Digesto vechio Digesto novo Codice Volume con instituta Epistole hyeronimi Jandono de anima Bibia con nicolo de lira in doy volumi Ptolomeo con le figure Mamotretti Aristotele de animalibus Quintiliano Macrobio Augustin de civitate dei Scotus super 2° cum quolibetis Deche de livio volgare Platina de vitis ponteficum et de obsoniis Epistole tullii cum comento Virgilius sine servio prima sermone s. tome Officietti del bressan Officietti di piero Veronese et de Andrea 3 I 2 4 4 No. Libri sciolti posti in bottega ala zornata et prima adi 31 mazo. Officietti in carta bona stampa del bressan 2 Officietti in carta bona picolo de la compagnia i^ i.,2. Bibia picola de magistro Silvestro 6 Pisanelle con suplemento 10 Officietti de lettera grossa 2 Donati in carta bona 2 Registrum gregorii ligatum I Juvenale con comento I Epistole pape pii 2 Infortiatum 3 Metaphisica gabrielis zerbi 2 A di 9 zugno. Bartolus compitum Priscianus Formularium procuratorum Formularium instrumentorum Breviarium decretorum Valerio maximo con commento Textus logice Albertus de celo et mundo Questiones tusculane cum com- mento Psalmista in greco Archidiaconus super decretum Junianus Peregrinationes Jerusalem Cinquanta novelle A di 21 zugno. Consilia primi volumis (sic) Alex- andri Statuti de Venesia Diurni in carta bona monastici Breviario de San domenico in carta bona Breviario de piero Veronese ligatus Missaletto de stampa de magistro Nicolo Decretale grande Geminiano su la prima del sexto I 2 2 2, 2 2 4 I 3 2 2 I 4 32 7 I I 2 2 2 6, 4 I I 442 The Venetian Printing Press. Ouinto curtio Algorismus Anatomia mundini De ente et essentia Tradlatus de pulsibus magistri Egidii cum commento gentilis de fulgineo Tra6latus de urinis magistri Egidii cum commento ejusdem Scansiones sulpitii 1484, a di 28 zugno. Logica de piero da Mantua Ouestiones Marliani "^ . ... Cristoforus porcus super nistitutis Jacobus de forlivio super tegni (?) Geminianus super prima parte sexti Margarita poetarum Sibille Regule de canti Arbor retorice Novella Johannis andree super 6° Valturio literale Invetive del Valla Trionfo de Virtu Tra6tatus de calendis Preceptorium divini legis Trionfi del petrarcha con com- mento Diurnale ott" Breviario de Andrea d' Asola Antonina 4*^ pars Donati ligati A di 30 luyo. Officietto piccolo ligato Officietto del bressan ligato A di 3 de Agosto. Alexandri prima infortiati Alex super prima Sententiarum novi Alex super prima sententiarum vcteris No. 2 7 7 5 No. 4 1,4 5 2 2 2 I 2 4 2 3 2 2 2 4 7 2 2 2 3 3 2 I I I Alex super secunda sententiarum veteris A di 4 de Agosto. Officietti de bressano ligati Officietti picholi ligato et indorato Legenda santorum latino Bibia volgare A di 5 de Agosto. Metafisicha cabrielis Almansor rasis A di 8 de Agosto. Catolichon Problemata ristotelis cum (?) Esopii istoriati A di 12 de Agosto. Margarita decreti Bortolus compito A di 18 de Agosto. Fasciculus temporum Cronicha suplementum Albertus de secretis mulierum Psalterioli in carta bona Missali de bernardino Petrarcha con commento A di 25 Agosto. Prima parte de S. Tomaso Digesto novo Diurni de la corte Gaietan de celo et mundo Codex Guido Officietti del bressan in carta bona Eormularium procuratorum A di 30 Agosto. Bibie picole Missaletti del bressan Opere de santo agustino Missaletto stampa de Magistro Silvestrc Vocabulista greco grande 3 2 2 2 2 I 3 4 I 5, I I 3 2 2 4 I I 2 3 I 2 2 2 4 4 4 I 2 Documents. VIII. 443 No. 1484, a di 9 Settembrio. Missale grande dott° Etica san6li tome Margarita decreti Macrobius Declamation de quintilian Volumen De contemptu mundi Summa Astestana Preceptorium divine legis Vita de la madona Prediche de fra ruberto volgare A di 20 detto. Alexandre magno Deche del biondo Persio con commento Decreta pizzoli Decretale grande Michele scotto Breviarii picoli dott° Genealogia deorum Deche de livio per volgare stampa del grisolaro Valerio maximo con commento Elegantie valle Epistole ovidii cum commento Commentum tullii de oratore Fasciculus temporum Regule siponti grande Virgilio senza servio Esopo istoriado Regule guarini Prima 2*^'' S. tome Summa contra gentiles Opere de s. agustino A di 18 Settembrio. Vocabulista greco grande Missaletti del bressano Psalmista picolo Ars metrica mataratii Quadripartite de ptolomeo Nicolo de lira de la compagnia Morali de gregorio 3. I 4 I 2 5 2 8 2 2 3 8 I 2 4 3 2 15 3 2 2 I I 3 I 2 2 I I 5 2 I 6 2 4 4 8 4 I I 5) No. Arbor a6lionum 3 Bortolo su li 3 libri del codice 3 Disputation de labate 2 Zabarella su le Clementine i Archidiacono sul decreto i Commentadore in philosophia naturali i Commentadore in philosophia morali i Abadi compito della compagnia 2 Salicetti compiti sul codice i Innocentio su lo decretale 2 Apostille abatis 2 Repertorio brixiense i Scotto sul primo 2 secondo i terzo I „ quarto i Formularium instrumentorum 2 Alexander de Ales super 3^* i Cinquanta novelle 5 Prisciano i Deche de livio da Millano i Breviario dott" i Macrobio i Bibia con Nicolo de lira 3, 2 Margarita poetarum 4 Rationale 4 1484, a di 5 ottobrio. Sermones ruberti 2 Catolicon 2 Catullo tibullo propertio 2 Bibia picola 4 Opera di ovidio 2 Magister sententiarum 2 Opere de s. agustino 4 Mischini 3 Virgilio con servio 3 Epistole de tullio con commento 3 Missale dott° i Cantica de san bernardo 2 Transito de s, hyeronimo 5 Elegantie del valla 5 Questiones del Jandon 4 Angelo de maleficiis 3 444 The Venetian Printing Press. Alexander de Ales sul 3" Vita patrum de bona stainpa Repertorio del bertachin Inamoramento de Carlo Laude della madonna Breviarium decretorum Vita patrum litterale Instituta picola Fioretti de san Francesco Terentio con donado Vita de la Madonna grande Breviario dott" Deche del biondo Cinquanta novelle Cento novelle Catena aurea Officietti in carta bona del bres- san Justin! per volgare Adi 19 ottobrio. Missaletti di San domenico Terza parte de lantonina Dubii de magistro polio Posteriora pauli cum textu Breviarii de piero Veronese Supplementum cronicarum Sermones de sanitis fratris leo- nardi Terzo de scotto Epistole hyeronimo da parma Opere de san I Tortellio 2 A di 8 febraro. Opera san£ti augustini 4 Digesto novo 2 Diurni de la compagnia 4 Digesto vechio 2 Quintiliano 4 Infortiato 2 Arte de ben morire literale 3 Volumen 2 Burleo su letica 2 Egidius de regimine principum 3 Missaletti dottaviano 2, 2,4, 2 Archidiacono sul decreto 2 Valturio per volgare 2 Decretale grande Oratio con commento 4,4,4 Sexto clementine grande Regule sipontini picole 5 Abade de la compagnia Loyca de Polo da Venesia 10 Zabarella su le clementine Burleo su larte vechia 2 Epistole hyeronimo da parma Bibia per volgare stampa del Cronica grisolaro 2 Secunda secunde S. tome Regule guarini 10 Virgilio con servio Epistole tullii cum commento I, 4 1484 a di 21 febraro. 1 Dottrinale cum commento Missaletto de Magistro Nicolo 1,8 Nicolo de lira con texto Evangelii Epistole volgare 10 Bibia per volgare Missaletti del bressan 7 I O Diurni de la compagnia 3 Augustin de civitate dei literale 4 Euclides 3 Diurni dottaviano 2 Ovidio mazore 3 Fiammetta 2 Breviario de Magistro Nicolo Compendium teologie I secondo la corte 6 Scansiones peroti 7 Breviario de piero Veronese 4 A di primo marzo 1485. 1 Bibia per volgare 4 Pisanella con supplimento 12 Breviarii picoli de Andrea d' Vita patrum volgare 4 Asola 10 Inamoramento dorlando 2 Digesto novo I Laude de la madonna 5 Volume 2 Deche del biondo 4 Marsilio de generatione et corrup- Dotrinale con commento 4 tione I Virgilio senza servio 2 Alex super prima infortiati I Terentio senza donato 3 Antonina per volgare 4 448 The Venetian Printing Press. Burleo su letica Alberto de celo et mundo Officictti grandi del bressan Virgilio con servio Eusebio de temporibus Rationale divinorum Breviario de evangelista Burleo su 1' arte vechia Breviario de piero Veronese Inamoramento dorlando Filocolo Ouintiliani Commcntum persii A di 3 marzo. Terentio con donado Primo di Scotto Fasciculus temporum Mesue Augustin de civitate dei volgare ^uintiliano Declamation Primi sen (?) de febribus Bonaventura super 2° senten- tiarum Platina de vitis pontificum Pandette de contemptu mundi Oration de tullio Commentador in loyca Pratica raynaldi de villanova Epistole tuUii cum commento Sermoni de ruberto Evangelii Epistole volgare Officietti del bressan in carta bona Opera de Sando agustino Bibia pizola dottaviano A di 9 marzo. Decreti pizoli Decretale pizole Epistole cipriani Antonina defecerunt Legendario literale Breviarii de magistro secondo la corte No. I 2 4 I I 2 I 2 4 2 I 3 3 4 I 6 Nicolo 3 4 6 5 2 4 3 6 3 2 3 2 6 10 3 8 4 4 2 10 2 10 Martiale con commento Catolicon Commentum alexandrini in juvenale Ceco dascoli Dante con commento Breviarii monastic! TibuUo con commento Libri de abaco Igino Sermones de S. leone papa Statuti de Venesia Juvenale con commento 1485, a di 16 marzo. Mamotretti Officietti picoli Arbor Christi Petrarca de viris illustribus Breviarii de la compagnia Psalterioli Addition Mesue Dottrinale cum commento Compendium theologie Spera mundi Tullio de oratore con commento Josefo compito Bibia de zuan grande Epistole de tullio con commento Missali del bressan grandi ligati Ugo super 4*^ sententiarum primi Adi 28 marzo. Commentadore in philosophia naturale Epistole ovidii Tacuini Pratica papiensis Psalmista grande Junianus Prima pars sanfti tome Terentio con donato Quolibeti de Scotto Scotto sul primo No. 4 2 5 6 4 4 8 3 6 6 2 6 10 10 4 2 10 15 4 4 3 3 5 4 I 2 4 6 8 I 10 2 3 10 I 2 3 2 I Documents. VIII, 449 Adi 7 Aprile. Breviario de San domenico de la compagnia Arbor retorice Marsilio de generatione Ovidio de fastis con commento Almansor Missali del bressan grandi Diurni de la compagnia Adi 12 Aprile. Esopo istoriato Sermo 4" Nicoli Sermo 3° Nicoli Sermo 7° Nicoli Sermo primo Nicoli Breviarii picoli dantonio dalexandria Meditation de la passion Missali dottaviano grandi Vita e miraculi de la madonna Opere de Sandlo agustino Fior de virtu Asconio pediano Fisica santi tome Spechio della croce Versorio in loyca Transito de San leronimo Donadi ligati Psalterioli ligati Bibia per volgare Diurni monastici Spechio della croce Prediche de fra ruberto A di 19 Aprille. Egidius de regimine principum Missaletti del bressano Epistole tuUii senza commento Commentadore compito A di 19 Aprile 1485. Valerio maximo con commento Oration de tullio Tibullo catullo etc. Propertio sollo No. I 2 2 2 2 4 6 3 I I I 2 7 9 2 4 4 10 2 2 4 2 5 6 6 4 3 4 4 3 7 4 I I I 2 2 No. Rationale 4 Michele scotto 1^ 5 Dante con commento 2 Platina de vitis pontificum 2 Commentarii de cesare 2 Tra6tatus clausularum I Repetition de ludovigo da Roma 2 Vite plutarchi I Sexti Clementine picole 4 Missale de Silvestro 2 A di 26 detto Aprille. De censuris 2 Gaietano de celo et mundo 5 Mesue 4 Pissanella con supplemento 10 Menghi 4 Virgilio con servio 4 Epistole de tullio con commento 4 Tortellii 4 Legendarii volgare 6 Juvenale con commento 6 Meditation della passion 10 Croniche 4 Oratio con commento 2 Terentio con donato 4 Commentadore compito in carta mezana I Valerio maximo con commento 6 Bibie volgar in carta mezana 2 Plinio literale 4 Martiale con commento 4 Prisciano 2 Altobello 2 Alexander super prima codicis 2 Virgilio senza servio 3 Epistole hyeronimo da parma I Seconda secunde S. tome 3 Vita patrum literale I Formularium instrumentorum 4 Bartolus super autenticis I Officietti de antonio dalexandria 5 Officietti picoli ligati 6 Salustii 8 De re militari litterale 2 450 The Venetian Printing Press. Officietti grandi Hgati Aulo gelio Oration de tuUio Alchibitio con commento Quarto dc Scotto A di I o Mazo. Dottrinale con commento Nonio marcello etc. Tullio de officiis con commento Breviarii de la compagnia Arbor Christi Missali de S. domenico grandi Diurni de S. domenico Pisanella de paganino Petrarcha con commento Donati Psalterioli Bovo dautoria (?) 1485 a di 16 mazo. Dottrinale cum commento Psalmista con commento da Millano Vocabulista greco grande Summa orlandini Vita e miraculi de la madonna Diurni de la compagnia Persiani Missali bressano Vocabularium juris Officietti pizoli ligati Fasciculus temporum Terza parte de lantonina peregrinatio ad ierusalem Margarita decreti Missali in bona carta De contemptu mundi No. 5 Paulo orosio 4 Missale in carta bona 4 3 A di 29 de mazo. I Breviario picholi de antonio c alesandria Platina de honesta volutate 6 Decreti picholi 4 Justino volgare 4 Mischini 6 Consilia lodoviso da Roma 4 Psalmista grande 3 De mutatione aeris (?) 4 Felino Instituzione decretalium 4 3 10 Legende santorum latine 30 de mazo. 25 7 Breviarii de magistro Nicolo 31 detto. Antonino prima pars 14 Regale sipontini picholi I Antonino de volgar 4 6 5 2 A di primo zugno. Bibia volgare 4 4 4 Mercuriale de zovane andree Vita patrum literale Seconda secunde saniSti thome 2 Antonina 3'''' parte 6 Logicha pauli veneti 5 Summa astesana 'I A di 4 zugno. I Arcibizio cum commento 6 Breviario de andrea asola d' No. I I 8 6 4 4 5 2 6 8 2 2 4 5 5 4 2 I 3 4 10 2 2 8 Documents. VIII. 451 1485 a di II de zugnio. Qua si notarano li retrati de la botega in primis. A di II de zugnio . item a di 15 de zugnignio item adi 25 de zugnio item ad 30 de zugnio item adi 9 de luglio item adi 16 dito item adi 23 dito item ad 30 dito item ad 1 5 de Agosto item ad 13 de Agosto item adi 20 dito item adi 27 dito item adi 30 dito item adi 3 Settembrio item adi 10 Settembrio item ad 17 dito item ad i 24 ditto item adi primo ottobrio D. L. s. 33 4 4 17 4 12 25 2 II 18 5 9 32 I 2 17 6 2 8 3 16 12 3 13 8 2 13 4 4 9 15 4 4 3 3 10 7 I 4 10 12 1 9 15 I 17 4 I 15 2 3 5 piazza (?) Qua si notarano le feste ne le quale si tene serate le botege a rialto et prima et quelle harano signata la * se tene aperto a mezo et non si mete fora robe in la balcone. Sandlo vito adi 15 zugno. *San6lo marco adi 26 zugno. San6lo marsiliano adi primo luglio. Sandta maria elisabet adi 2 luglio. Santa Croce adi 14 Settembre. *San magno adi 6 Ottobre. *San marco adi 8 Ottobre. *San sebastiano adi 20 zenaro. *San marcho adi primo febraro. Oua si notara lo rettrato de la bottega et prima, Adi 7 Settembrio 1484 in bottega (?) per avanti Adi 18 detto Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad 24 detto primo ottobrio 7 detto 9 detto 12 detto 15 detto . 16 detto D. L. s. 215 17 2 30 4 H 27 2 15 23 2 5 36 2 10 6 18 9 5 14 I 2 452 The Venetian Printing Press. Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad Item ad ad ad ad ad ad ad ad 23 detto 27 detto 8 novembrio 12 deto 22 detto 27 detto 4 decembrio 1 1 detto 19 detto 24 detto 8 zenaro 15 detto 22 detto 29 detto 5 febraro 12 detto 19 detto 26 detto 5 marzo 12 detto 19 detto 26 detto 2 Aprile 15 detto 22 detto 30 detto 7 mazo 14 detto 27 detto 28 detto D. L. s. ^8 I 5 14 12 3 14 20 4 4 29 18 2 I 17 6 6 3 i6 13 7 18 3 4 3 I 16 2 13 3 I 12 2 32 19 6 70 29 16 4 15 21 I 5 32 5 19 3 9 3 10 4 7 47 25 3 5 20 3 4 22 36 I 14 15 24 3 I 4 6 ^.O..Cw9-.Oj V INDEX. 3 N INDEX. Adami, 189, 297. ^sop, Fabulce, 148 l, 24 ; 1 498, 43. Affine, Pietro d', 87, 251, 252. Agostini, Nicolo degli, loi, Alberti, 328. Albignoni, Gio. Antonio, 271. Aldus Manutius, 42-49; his birthplace, 42 ; date of his birth, 42,//. 2; at Carpi, 42 ; comes to Venice, 42 ; his first issues, 43 ; his marriage, 43 ; his house, 43 ; his Academy, 44 ; speed at which he produced, 44 ; consequences of this speed, 45; his aftivity, 46 ; his Latin press, 46 ; quality of his Roman charader, 46 ; quality of his Greek chara^'- '■ Andolfato, 189. Andreola, Francesco, 333. Apostolios, Michael, 35, n. I, 104. Aquinas, Super quarto libro setitentiarum, 1 48 1 , 16. Archinti, Salviati dei, 127. Archivio Veneto, 2, ;/. i, 32, ?/. 5. Arcimboldi, 127. Aretino, Pietro, 101. Ariosto, Lodovico, loi. Aristophanes, Codex Ravennas of, used as copy,45. Giunta edition of, 1515-16,45. Aristotle, Opera, 1495, 43. Arrivabene, Giorgio, 48, ;/. 2. Ascoli, Cardinal of, 137. Audifredi, d', 18, //. 4. AugUitini, Aurelii, de civitate Dei, 1470, 10 ; 1475, 18, 25. Aulus Gel/ius, 147 2, 19. Avanzo, Lodovico, 252. Baba, Francesco, 265. Badoer, Francesco, 214. Baglioni, Paulo, 263, 265. Balbi, Nicolo, 259. Baldo, Lupatino, I 32. Bald us, LcBura super sexto Codicis, 1480, 16. Barbarigo family archives, 2, //. i. Barbarigo, Andrea, 213. Nicolo, 319, 320. Piero, 324, 327. Barbaro, Almoro, 267. Daniele, 53, 58, 138. Bariletto, Zuanne, 252. Baronius, Cardinal, 100. Bartholomeo da Capo d' Jstria, 43. Basadona, Pietro, 233. Basegio, Lorenzo, 292. Basel, Council of, 383, 385. Bassa, Domenico, 140, 141. Bassano type foundry, 1 89. Bazzo, Nicolo, 189, 297. Be, Guillaumele, 14, 104, 106. Bellarmin, Cardinal, 390. 456 The Venetian Frinting Press. Bcmbo, Bernardo, 64.. Pietro, vEtna, 1495, 18, 46. Benalius de Bcnaliis, 32, 56, 57. Bencdia XIV., 196, 381, 384, 387, 389. Benzon, Pietro, i 5. Bergamo, Inquisitor of, 142, 143. Berlan, Francesco, 3, n. 2, 7, 8, 34, ;/. 2. Bernard Piftor, 27, 30, 32. Bcrnardi, Zuanne, 333. Bernardino da Venezia, 62, 63. Bernardo, Giorgio, 213. Bernerio, Girolamo, r37. Bern!, Orlando, 1531, i o i . Bessarion, Cardinal, 23, 42. Bettinelli, Tomaso, 292. Bianchi, Agostino, 285. Biaxio, Zuan de, 2, ;/. i. Biffi, Agostino, 320. Bindoni, Francesco, 100. Gasparo, 87, 251. Zuan Antonio, 252. Biondo, Girolamo, 41, 57, 58, Bissoli, Giovanni, 43. Blado, Antonio, ix, 100. Paolo, 134. Boccaccio, Decamerone, 1471, 29; 1492, 41 ; 1588, 147. ' Philocolo, 1472, 29. Boldu, Filippo, 272. Bomberg, Daniele, 63, 98, 105. Bon, Pietro, 254. Bonicardi, Girolamo, 11,//. i. Bonicello, Roccho, 98. Boniface VIII., 367. Bonis, Giulio, 272. Bordogna, Sigismondo, 253. Bordone, Benedetto, 103. Borghe/.alio, Bortolomeo, 287. Borghi, Isidore, 333. Borromeo, Federigo, 133. Bossi, Lorenzo, 320. Braccio, Gabriele, 43, 54, 56. Bragadin, Antonio, 273. Daniel, 285, 286. Zuan Francesco, 257. Brasichella. See Braccio. Brentello, Vettor, 320. Bressan, 38. Bruccioli, Antonio, 107. Francesco, 128. Brugone, Andrea, 98. Burchicin, 189, 297. Burgo, Antonio de, 27. Busenbaum, 390. Calcedonio, Alessandro, 57. Calegari, Bortolo, 320. Caliergi, Zaccharia, 43, 44, and ». I. Canal, Antonio, 33. Biblioteca, at Crespano, 32, n. 6. Capcasa, Matheo. See Co de ca. Capello, Pietro, 258, Carli, Stefano, 372. Carteromachos (Fortinguerra), 44. Casa, Giovanni della, his Catalogue, 1549, 125, 126; criticised by Vergerio, 126; attempts to enforce the Bull in coena domini, 132, 212, n. I, 363. Casali, Iseppo, 333. Castellani, Carlo, 6, /?. 5, 11, n. I, 29, /z. 8, 41, n. 5, 49, ». I, 53, /?. 2. Castiglione, Bernardo, 131. Catarina de Siena, Dialogo, 1483, price of, 37- Epistole, 1494, 59. Cauchorio, Antonio de, 57. Cavalli, Marino de, 214. Celotti, Fra Paolo, 386. Cepio, Coriolanus, Petri Mocenici gesta, Cervini, Marcello, 100. Chacon, Alphonse, 134. Chalcondylas, 44. .Cherubini, Giuseppe, 310. Chrysoloras, Erotcmata, 1484-5, 20. Cicero, de divinatione, 1471, 9, //. i. de oratore, 1470, 29. Epistolee Familiares, 1469, 3-8, 10, //. 3; 147'. 19- Epistolce ad Atticum, 1470, 12, 23, //. 2. Orationes, 1 47 1, 29. Rhetorica, 1470, 12. Cicogna, Marco, 254. Cinzio, Bernardino, 64. Ciotto, 131, n. 3, 161. Cirneo, Pietro, 64. dementis Papa V. Constitutiones, 1476, 20. Clement VIII., his Index, 133, 135-142, 144, 389. Clemente of Padua (Clemens Sacerdos), de medicinis universalibus, 1471, 29. Index. \S1 Co de ca, Giovanni, 32, n. 5. Matheo, 32, 32, ;/. 5 ; Dialogo di S. Catdrinii de Siena, 1483, 37, 57. Cola, Maestro, 27. Cologne Chronicle, 4, 6. Cologne, John of, 15, 27. Colonna, Ascanio, 133. Marc' Antonio, 133. Coluccia, Francesco, 13. Condulmer, Paulo, 290. Constance, Council of, 383, 384. Contarini, Angelo, 349. Andrea, 233. Augustin, 271. Gasparo, 68, 70. Nicolo, 224, 225. Paolo, 248. Conzati, 190. Corbo, Andrea, 41. Cori, Bartholomeo di, L^ obs'idione de Padua, 1 510, 66. Cornaro, Francesco, 234. Corner, Domenego, 252, 253. Giovanni (di Dio), reputed author of the Decor Puel/arum, 2. Nicolo, 287. Corona Senum, 1480, 14. Crasso, Leonardo, 58. Crespano, Biblioteca Canal in, 32, ;/. 6. Cynthio. See Fabritii. Damiani, San Pietro, 387. Dandolo, Paulo, 256. Dante, Divina Comedia, 1^7"/, 18 ; price of the Divina Comedia m 1484, 37. Decor Puellanwi [1461] described, 2 ; the Marcian copies of, 2, ». 5 ; its date at- tacked, 3 ; arguments for and against the date, 3-8 ; its colophon, 21. De humilitate interiora, 1480, 14. De inwiensa char it ate Dei, 1480, 14. Delaborde, Vicomte, 30, n. i. Digestum yetus, price of, in 1484, 37. Diedo, Antonio, 290. Lunardo, 287. Dionysius, de situ orbis, 1477, 31. Dolfin, Bernardo, 263. Daniel, 27 i. Dominis, Marc' Antonio, 164. Donadei, Giulio, 265. Donado, Bartolomeo, 255. Donado, Francesco, 257. Donadoni, 310. Donato, Francesco, 248. Donatus, 1465, 2, n. 2. Donee corrigatur, its meaning, 124, //. 4, i 29. Durafidi, Rationale Divinorum Officiorum, 1485, 31. Emo, Giovanni, 284, 290. Piero, 258. Enrico, Fra, de' Servi, 199, 353. Erizzo, 329. Esecutori contro la Bestemmia, 78, 93, 94. Euclid, Elementa, 1482, 31. ^ Eugenio IV., 383. Eusebius, de Evange/ica preeparatio7ie, 1470, 8, 12, 13,//. 3. Chrotiicon, 1483, 32. Fabriano, paper, 24 ; watermarks of, 25, n. 2. Fabritii, Cynthio degli, Origine delli volgari proverbii, 67-71. Falconi, 189, 297. Fasciculus tefnporum, 1480, 31. Felice, Fra, 63, 105. Fenzo, Nicoletto, 333. Ficino, Marsilio, Lettere, 57. Filago, Carlo, 267. Fineschi, Padre, Notizie storiche sopra la Stamparia di Ripoli, 24, n. 8 ; his views on a 1482 edit, of the Cento Novelle, 41, ». 5. Fisher, Richard, 30, ;/. i, 32, ////. 4, 6, 7. Florence, Council of, 383. Floriano da Udine, 102. Flos Vit^, 1480, 14. Foresti, Jacopo, 4. Foscari, Francesco, 124. Foscarini, Gerolamo, 271. Marco, 290, 294. Sebastian, 306, 309, 310. Franceschi, Francesco de', 253. Jo. Battista, 161. Jacopo, 161. Pietro, 196,/?. I, 201, 202. Francesco, 38. Francia (Raibolini), 47. Franco, Nicolo, 123, 363. Fulgenzio, Era, 164, 172, 377, 384. Gabriele, Pietro, 27, 458 T^he Venetian Pr tilting Press. Gadaldini, Agostino, 269, 270, 272, 274, 278, 279, 280, 282, 283, 284. Galeomyomachia, ^494) 43- Galesc, Picro, 106. Gallicciolli, Memorie Venete, 26. Gallo, Agostino, Delia vera agricoltura, 1564, 103. Gardano, Antonio, 41, 108. Gastaldi, Giacomo de', 102. Gcntillino, Rizzo, Tavole del valor della terra, 1564, 103. Ghislieri, Michael, liis Moderatio Indicis, 128. Giavanelli, Paschalinus, 267. Gigli, Jacopo, loi. Ginami, Marco, 259, 263, 265. Gioli, Gabriel, 104. Giolitto, Gabriel, 87, 251. Giovanni XIJ., 384. Giraldi, Cinthio, loi. Girardi, Gasparo, 290. Giuliani, Andrea, 302. Antonio, 259. Giunti, Bernardo, 263, 265. Tliomaso, 14. Giustinian, Ascanio, 234. Girolamo, 319, 320, 324, 327. Marc' Antonio, 106. Sebastian, 296, 300. Gloria mulierum, 1471, 8, 21. Gozzi, Gasparo, 200, 203. Gradenigo, Costumi^ loo. Giuseppe, 302. Vettor, 281. Gratarol, Andrea, 290. Gratiani Codex, 1474, 18, 20. Grcci, Domenico dalli, 102. Gregoriisjdc, of Foili, Decamerone, 1492,41. NoV:'llino, 1492, 41. Giegorio XII., 384. Gregoropoulos, 43, 44. GrifFo, Giovanni, 87, 251, 252. Grimani, Girolamo, 296, 300. Pietro, 274, 278, 279, 282, 284. Zorzi, 314. Grisolare (Grasolario ?), Jacopo, 37, 38, 433; Griii, Zuane, 290. Grotto, Luigi, Cicco d' Adria, 147. Guarini, Rcgtila Grammatics, 147O) 12. Guarisco, Marco, 259. Gueriglio, Giovanni, 259. Guerra, Domenico, 253. Gupalatino, Nicolo, 29. Haliabas, I 492, 54. Haly, Albohazcn, Liber in judieiis stellarum, 1485, 3(. Hartfio7iic(S Musiees odhecaton, 41, //. 5. Hesychius, 45, Holtrop, 12. Holyvvood (Sacrobosco), John, Sphara mu7idi, 1476 (?), 30. Hurtado de Mendozza, 35, //. I, 99. Hyginus, Astronomicoii, 1482, 31. Hypnerotomachia, 1499, 32, 46, 58. Inntfiorajnento di La?icilotto et di Ginevra, 1 5 20, lOI. hianioramento di Trista/10 et Lotba, 1520, lOI. Imberti, Iseppo, 259. In Ccena Domini, 123, 132. Inchiostro, Giovanni, 189, 297. Innocent III., 164, ;/. 3. Jenson, Albert, 1 1. Jacob, I I. Nicolas, his claim to be the proto- typographer of Venice, 3-6 ; his birth- place, I 1 ; at Paris and Tours, I I ; sent to Mainz, 1 1 ; came to Venice, 1 1 ; his work in Venice, 12, 13 ; his reputation and wealth, 13; his will, 14, 15; his house and family, 14; his partnerships, 15,/?. 2; his death and burial, 15, 16; notes of his charader, 12, ;/. 7 ; size of his editions, 13 ; his Greek and his Gothic charafters, 19; his use of double columns, 20 ; his use of signatures and registers, 20, 21 ; his Greek charafter compared with that of Aldus, 46, 47 ; composed the Modena ^sop, 148 1, 24. Nicolo, 14, 16. Joyeuse, Cardinal, 159. Julius II., 132, 133. Justinian. See Giustinian. Justiniani, Bernardi, de origine urbis Vene- tiarum, 1492, 54. Justinus, Epito?nata, 1470, 12. Kolb, Antonio, 41, 103. Indi ex. 459 LaBantius, 1465. 2, //. 2. Lando, Antonio, 225. Pietro, 256. Landriano, Bernardino da, 57. Lascaris, 19. Lateran Council, 359, 366. Lazzaro, the binder, 37, 433. Legrand, Emile, Bibliographie Hel/enique, 20, //. I, 24, nn. I, 2, 3, 32,?/. 3, 99. Le Long, Bibliotheca Sacra, 26. Leo X., 359. Leonardus, 26. Library of Padua, 176, 179, 180. of St. Mark, 176, 179, 180. Liechtenstein, Hermann, 57, 63. Linacrc, Thomas, 44. Litio, Roberto di, !^/adragesimaIe, 1473, 18. Livii, Historiarum romanorum decades, 1469, 10. Locatello, Bonetto, 33. Lonigo, D'% 377, 3S4. Loredan, Marco, 268. Loslein, Peter, 27, 30, 31, 32. Louvain, Catalogue, 125. Lucretius, price of, in 1484, 37. Macasola, Sigismondo, 98. Macrobius, 1472, 19. Maggi, Anzola de', 183, ti. i. Magister Sacri Palatii, 145, 374. Magno, Benedetto, 43, Maino, del, 328. Maittaire, 8, Malipiero, Doge, 5, 6. Antonio, 257. MamotreSlus, 1479, 18, ;/. 3, 19. Manfre, 190. Giovanni, 292. Marc' Antonio, 311. Manenti, Dottore, 55, ;/. i. Manthen de Gheretzem, 27. Mar, Collegio della militia del, 89. Marcello, Christoforo, Universalis anima tra- ditionis lib. quint us, 62. Ferigo, 234, 269, 270. Jacomo, 248. Marchesini, Davidde, 296, 300, 306, 310, 3«i. 312, 315, 319, 320. Marchiada, Gio. Battista, 320. Marcolini, 41, 107. Margounios, Maximus, 104, 135-137. Marin, Zuan Piero de, 102. Marteau, Pierre, 80. Martial, 147 1 (?), 22 ; price of, in 1484, 37: Martini, Andrea, 333. Martino V., 384. Massuccio, Novellino, 1492, 41. Matteo da Bardolino, 102. Mauroceno, Sabba, 253, 254. Maxitnus, Valerius, 1471, 30. Mazo de Parenza, 106. Mazorino, Bernardino, 253. Mazziicco, Osvaldo, 320. Membrc, Michiel, 102. Memo, Marc' Antonio, 218, 221, 222. Mesue, de tncdicinis universalibus, 1471, 29. Michiel, Tomaso, 285. Mietti, Roberto, 139, 259. Milocco, Andrea, 333, Minotto, Marc' Antonio, 259. Miracoli della Gloriosa Verxine, 1469 (?), 3. Misserini, Zuanne, 265. Mocenici, Petri gesta, 1477, 30. Mocenigo, Alvise 2'''*, 285, 286, 291, 292, 293- Alvise 4*°, 294. Andrea, 66. Marc' Antonio, 93, 214. Moderatio Indicis, 128. Molin, Andrea da, 263. Antonio, 267. Francesco, 218, 221, 222. Marc' Antonio, 271. Molinos, Lodovico, 392. Montazet, de, 204, n. 1, 381. Mo7iteregionis{'Mx\.\\tr),Caletidarium, 1476, 30. Ephctnerides, 1481, 31. Morelli, Jacopo, 6, 33, //. i. Moretto, Antonio, 58. Morgante, price of, in 1484, 37. Moro, Domenego, 259. Lazaro, 255. Morosini, Andrea, 164, 171, 369, 377. Barbon, 290, 291, 292, 293. Francesco, 256. Francesco 2**", 327, 349. Gio. Antonio, 271. Gio. Francesco, 274, 278, 282, 284. Marc' Antonio, 268. Michiel, 282, 283. Polo, 378. 460 The Venetian Printing Press. Mas Venetus, adopted by Venetian printers, I 2. Moysc del Castclazzo, 103. Mula, Gerolamo da, 272. Miiller, Johann. Sec Monteregio. Muschio, Jo. Andrea, 252. MustTus, 1494, 43- Mussi, Agostino di, 103. Musurus, Marco, 43, 45, 49, 64, 104. Nani, Augustin, 225. Navagero, Andrea, 65, 103, 358. Bartolomio, I03. Neacademia, 44. Nicolaus dc Franchaforte, 26. Nicolini, Dominico, 253. Nicole di Raffaele, 107. Nigro, Joannes, 54. Nonius Marcel/us, 1476, 19. Nosce te, 1480, 14, 61. Notaras, Anne, 44. Lucas, 44. Nova compilatio deer etaliu7n, 1476, 20. Novelle, cinqiianta, price of, in 1484, 37 Nucius, Nicander (Andronicus), 35, n. i. Occhi, Simone, 311, 381. Odhccaton. See Harmonicas. Ognibene da Lonigo, 4. Olmo, Antonio, 287. Orontio Delfinate, 102. Ostathio, 37. Ortoli, Pietro, 314. Ottaviano de' Petrucci. See Petrucci. Ovicdo, 102, 103. Pace, Richard, 57. Pagan, Mathio, 100, 102. Pagan i, 38. Pagaiiino, Alessandro, 33. de Paganini, 26, 48, n. 2, Palazzi, Giovanni, 6. Palese, Carlo, 306. Pallavicini, 67. Sforza, 165. Pahna virtutimi, 1 47 1 , 8, 21. Panizzi, iz, n. i. Pannartz, 2. Panorniitanus, Leflura, 1482-3, 33, Parabosco, Diporti, 102. Paris, Catalogue, 1544, 125. Parolari, 189, 297. Parole devote, 1471, 8, 21. Paruta, Paolo, 134-143. Pasini, Mapheo, 100. Pasquale, 193. Pasquali, Giambattista, 292. Giustin, 329. Pasqualigo, Alvise, 99. Gio. Pietro, 273, 274, 279, 280, 282, 283. Pasti, Matteo, 30. Paul IV., 128, 389. v., 159, 366. Pavero, Gabriel, 27. Ptlegrino da Bologna, 20. Peliccioli, Francesco, 104. Penzi, Giacomo, 61. Peretti, Felix, 128. Per Venerabilem, 151, 164, //. 3. Pesaro, Francesco, 324. Petrarch, Canzoniere, 1470, 25, 33, 104. Petroi, Girolamo, 320. Petrucci, 41, 54, 98, 107. Petrus, Franciscus de Ravenna, 54. Pezin, the binder, 37. Pezzana, 194, 292. Phalaridis, Epistolar, 1485, 4; 1498, 43, 59- Philip II., 153, 166, 362. Philippus, Petri, 29. Pico della Mirandola, Conclusiones D CCCC, 124. Pidlor, Bernard, 27, 30, 32. Pietro d' Abano, Conciliator, price of, in .H84> 37- Pigafetta, Antonio, 102, 103. Pincio, Filippo, 56. Pinelli, 193. Almoro, 207, ». 1,212,//. i. Antonio, 207, //. i. Gio. Antonio, 302. Piotto, Marcellino, 333. Pisanella, 1485, 32,//. i. Pisani, Alvise, 273, 274. Pietro, 290. Vincenzo, 287. Pius II., 385. IV., 131, 382, 389. - — v., 133. Pivatti, Francesco, 188, 287. Pizzolato, Zuane, 270. Index. 461 Platina, de honesta Voluptate, price of, in 1484. 37- Vita Pojitifcum, 1479, 17. Plautus, 1472, 25. Pliniif de naturali historia, 1469, 10. Plutarch, Vita, price of, in 1484, 37. Poggio, Facetia, price of, in 1484, 37. Polani, Gerolamo, 272. Poli, Alvise, 320. PoUucis, Lexicon, 1502, 43. Polydorus Vergilius, 5. Portesio. See Zani. Post ilia Sch elastic a, 1471, 18, «. 2. Preston, Thomas, 163. Prierio, Silvestro da, 61. Priuli, Alvise, 234. Antonio, 218, 221, 222. Giovanni, 287. Lorenzo, 68, 70, 203, 254. ■ Zaccaria, 255. Ptolemy, price of, in 1484, 37. Publicius, Ars 7!ie!noria, 1482, 31. Querini, Andrea, 319, 320. Vicenzo, 62. Zuanne, 285, 286, 291, 292, 293. Quesuolo, Antonio, 320. Raibolini. See Francia. Rampazzetto, Francesco, 87, 88, 253. Rasma, Bernardino, 55, Ratdolt, Erhard, 27, 30, 31, 32. -Ratio Status, 147, 149. Ravagnin, Giulio, 314. Ravennas, Codex of Aristophanes, 45. Reali di Francia, 1520, loi. Rebler, Johannes, 65. Recotti, Giambattista, 292, Regiila of the Tridentine Index, 129, 130. Remondini, 190. Renier, Girolamo, 272. Polo, 294. Reusch, Der Index der verbotenen Biicher, 123-70, 212, », I. RifFormatori dello Studio di Padova created censors, 79. Righettini, Aurelio, 259. Ripoli Press, 24. Rizzo, Bernardino, 54, nn. 2, 3. Rocfas, Johann, 29. Rood, Theodoric, 4. Roor, Cyprian, 108. Rosselli, Antonio, Monorchia, 124. Rossi, Alberto, 33. Costumi, 192, n. i. Rossini, Paulo, 320. Rovere, Girolamo della, 133. Rovetta, Padre, 364. Rubeis, Jacotino de, 15. Rubino, Bartolomeo, 253. Rupelimontano, Gerardo, 102. Rusca, Felice, 320. Ruzier, Alvise, loi. Ruzzini, Carlo, 273, 278, 279, 280. Sabbio, da, loi. Sabellico, Marc' Antonio, 5. Sacrobosco (Holywood), 30. Sala, Stephanus, 257. Sails, Giovanni, 259. Sanchez, 390. Sandei, Felino, 16, 19. Sanfermo, Marcantonio, 324, 327. San Giorgio, Cardinal of, 216. San Giovanni e Paolo, 254. Sansovino, Francesco, 99. Santa Severina, Cardinal, 136. Saniida Cronica, 5. Sanudo, Piero, 213, 214. Marin, 4, 13, 49, 66, 67, 68, 102, 105. Sardini, 11, n. 2, 12, 17, 34, n. i. Sarpi, Fra Paolo, 67, 122, 160, 161, 163, 165, 166, 168, 170, 172, 204, 386. Savii sopra le Arti, 89. sopra 1' eresia, 80, 81. Saville, Sir Henry, 136. Scioppius, Gaspar, 65, n. 2, 353. Scoto, Amadeo, 107. Hieronimo, 87, 251, 252. Ottaviano, 33, 38, 57, n. 3. Scuole grandi, 85, n. i. Segredo, 224, 233. Selgenstat, John of, 16. Senech, Christoph, 132. Serli, Sebastian, 103. Severus, 104. Silvestro, 38. Simler, Josias, 131. Simon de Lucre, 33. Simonsfeld, Henry, 28, 29. Sixtus v., 133, 389. 3 o 462 The Venetian Printing Press. Soardi, Lazzaro de', 58, 59, 63, loi. Socino, Bortolo, 98. Sommevoire, 1 1. Somniufn Scipionis, 1470, g, ri. i. Soranzo, Andrea, 278, 279, 280, 282. Sosomeno, Zuanne, 223. Speyer, John of, 3, 6-8, 9, 10, 17, 52. Windelin of, g, n. I, 18, 20. Sphara mundi, 1476 (?), 30. Stampa, Gaspara, 102. Stella, Francesco, 1 12-121. Giampietro, 6"]. Strabo, price of, in 1484, 37. Straparollo, Piacevoli Notte, 102. Suarez, Francesco, 161, 167. Subiaco, 2, n. 2. Suetonius, price of, in 1484, 37. ritis, 147 1, 19. Suidas, Etymologicum Magnum, 1499, 44. Superintendent of the Press, 177, 180, 187, 190. Sweynheym, 2. Sylburg, Frederick, 135. Symonds, J. A., 24, //. 7. Tamburino, Julio, 253. Tartagni, Alessandro, 56. Tasso, Bernardo, ^///»r/, 1531, loi. Aftiadigi, 1560, loi. Terracina, Democrito, 41, 106. Lclio, 42, 106. Maximi, 42. Paulo, 42, 106. Thoma2us, Nicolaus, 57. Tiepolo, Lorenzo, 272, 282, 283. Thucydides, price of, in 1484, 37. Titian, 104. Torquemada, Meditatio>ies, 1467, 29, 30. Torresani, Andrea de, 14, 33, loi. Federico, 33, //. i. Tortelli, Orthographia, 1471, 19. Tramezzin, Michele, loi. Travi, Giorgio, 320. Treci, Pietro, 13. Trent, Council of, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 383- Trevisan, Gerolamo, 129. Trissino, Italia Liber at a, 102. Troiano di Nano, 108. Tron, Andrea, 296, 300, 306, 309, 310, 311- Turi, Valentin, 320. Turrecremata. See Torquemada. Type-foundries in the Veneto, 189, 297. Ubertini, bankers, 141, Ugelleymer, Peter, 15, 29. Ugo da Carpi, 98, 103. Ungaro, Jacomo, 98, 107. Urachien, Triffbn, 199, 353. Valdarfer, Christopher, 29. Valgrisi, Vicenzo, 100, 253. Valier, Silvestro, 234. Vallaresso, Alvise, 306, 309, 310, 311, 349- Paulo, 314. Valla, Elegantia, 1471, 19. Valturii, de re Militari, 1 47 2, 30. Valvasense, Pietro, 333. Varisco, Zuan de, 87, 251, 252. Varro, de lingua latina, 1474, 20. Vecchi, Alessandro de, 182, 258. Vecellio, Cesare, 104. Vendramin, Andrea, 271. Venier, Nicolo, 234. Vergerio, Pietro Paolo, 112, 113, 125. Veronese, 190. Piero, 38. Vicentius, Fra, 217. Vidali, Zuanne, 265. Villsert, Adriano, 107. Villari, Pasquale, 29, Villoison, 45. Vimercati, Taddeo, 57. Vincent, St., Speculum, 1494, 57. Vincenti, Foscarini, 328, 329. Viola, Francesco, 107. Virgil, 1470, 25 ; 1 501, 46, 47. Virtu in giuoco, 168 1, 6. Vlastos, Nicolas, 44, 54. Voragine, Jacopo da, Legende dituttilisan£ti, 20. Wattenbach, 23, 25. " Widdrington." See Preston. Wotton, Sir Henry, 100. Xantis de Pisauro, de Venenis, 1492, 54. Zaccaria, Storia polemica, &c,, 125, 212, n. I. Index. 463 Zane, Bernardo, 359. Zani de Portesio, Petrarca, 1497, 32. Zantani, Antonio, 104. Zarlino, 108. Zarotto, Antonio, 27. Zatta, Antonio, 193, 292, 329. Zell, Ulrich, 4. Zen, Gerolamo, 267, Zenaro, Damian, 252. Zeno, Apostolo, 24. Zonghi, Aurelio, 25, ». 2. Zoppino, Nicolo, loi, 103. Zorzi, Alvise, 224. Marin, 269, 270, 272. Pisan, 254. Zovenzoni, Raphael, 9, n. i. Zuan Andrea, 38, 104. Zuccato, Giacomo, 291, 292, 293. Zustinian. See Giustinian. CORRECTIONS AND ADDITIONS. Page 6, line 28, omit from "The document" to "Appendix." Page 14. After the sheets were passed for press, I saw and transcribed the Will of Thomaso Giunti (Arch. d. Stato. Testament!, Angelo de Canal, No. 527), from which it appears that, besides other bequests, Thomaso left four thousand ducats to his unmarried daughter in the event of her marriage, not one hundred thousand ducats to each of his daughters, as I have stated it, following Sig. Castellani. Page 17, note 2, omit "I do not find" to "doing so." Page 27. For another example of a contraft see Archivio Veneto, xxxii. 190. Page 36, line (), for "19" read " 23." Page 53, line 23,/«ir "five hundred" r^rf^"five." Page 185, line \'],for " ninety-two" read " thirty-two." Page 423, between No. 51 and No. 52, add "1570, Giustinian, Marc' Antonio, Venezia, 28, 10." CHISWICK PRESS: — C. WHITTINGHAM AND CO., TOOKS COURT, CHANCERY LANE. >) 00 University of California SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY 305 De Neve Drive - Parking Lot 17 • Box 951388 LOS ANGELES, CALIFORNIA 90095-1388 Return this material to the library from which it was borrowed.